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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi
duecentonovantasette giovani ai licei annessi alle Scuole militari
dell'Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare
aeronautica, per l'anno scolastico 2019-2020.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.15 del 22/2/2019 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 19E01681 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 24/3/2019 |
Atti correlati: | Atto 19E04085 (G.U. n.28 del 9/4/2019) Atto 19E04086 (G.U. n.28 del 9/4/2019) Atto 19E04087 (G.U. n.28 del 9/4/2019) Atto 19E11273 (G.U. n.76 del 24/9/2019) Atto 19E11274 (G.U. n.76 del 24/9/2019) Atto 19E11276 (G.U. n.76 del 24/9/2019) Atto 19E04085 (G.U. n.28 del 9/4/2019) Atto 19E04086 (G.U. n.28 del 9/4/2019) Atto 19E04087 (G.U. n.28 del 9/4/2019) Atto 19E11273 (G.U. n.76 del 24/9/2019) Atto 19E11274 (G.U. n.76 del 24/9/2019) Atto 19E11276 (G.U. n.76 del 24/9/2019) |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del
Ministro della pubblica istruzione, concernente le norme per il
recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno
scolastico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo al coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita'
applicative in materia e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 89, concernente il regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art.
64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni
e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e
della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati;
Vista la lettera M_D SSMD REG2018 0090528 del 12 giugno 2018, con
la quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il nuovo piano
dei reclutamenti autorizzato per l'anno 2019;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Ravvisata l'esigenza di indire tre concorsi, per esami, per
l'ammissione di allievi ai licei classico e scientifico annessi alle
Scuole Militari «Nunziatella» in Napoli e «Teulie'» in Milano, alla
Scuola Navale Militare «Francesco Morosini» in Venezia e alla Scuola
Militare Aeronautica «Giulio Douhet» in Firenze per l'anno scolastico
2019-2020;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'eventuale effettuazione
di una prova preliminare sulla base del numero delle domande
pervenute per ciascun concorso;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Per l'anno scolastico 2019-2020 sono indetti i seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi
duecentonovantasette giovani ai licei annessi alle Scuole Militari
dell'Esercito, alla Scuola Navale Militare e alla Scuola Militare
Aeronautica con la seguente ripartizione di posti per Forza armata,
sede e ordine di studi:
a) posti centottanta per il concorso relativo all'ammissione
alle Scuole Militari dell'Esercito, cosi' ripartiti:
1) «Nunziatella» di Napoli:
- 3° liceo classico: posti trentasei;
- 3° liceo scientifico: posti cinquantaquattro;
2) «Teulie'» di Milano:
- 3° liceo classico: posti trentasei;
- 3° liceo scientifico: posti cinquantaquattro;
b) posti settantadue per il concorso relativo all'ammissione
alla Scuola Navale Militare «Francesco Morosini», cosi' ripartiti:
1) 3° liceo classico: posti venti;
2) 3° liceo scientifico: posti cinquantadue;
c) posti quarantacinque per il concorso relativo all'ammissione
alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet», cosi' ripartiti:
1) 3° liceo classico: posti diciotto;
2) 3° liceo scientifico: posti ventisette.
2. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il
50% e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove
concorsuali che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani
dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite,
lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui
all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461, deve recare data anteriore a quella di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei.
4. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso l'amministrazione della difesa ne
dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti gli interessati, nel sito internet
www.difesa.it nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa di cui al successivo art. 3 e di cui sara' dato avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
5. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
altresi', la facolta' nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito
internet www.difesa.it/concorsi nonche' nel portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di entrambi i sessi che:
a) sono nati tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2004,
estremi compresi;
b) sono in possesso dell'idoneita' all'ammissione al 3° liceo
classico ovvero al 3° liceo scientifico o sono in grado di conseguire
la predetta idoneita' al termine dell'anno scolastico 2018-2019. Se
hanno conseguito la predetta idoneita' nel precedente anno
scolastico, non dovranno aver conseguito al termine dell'anno
scolastico 2018-2019 l'idoneita' alla classe superiore. Se
l'ammissione e' stata conseguita all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla
domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall'art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica e'
disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il
concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa
classe per due anni, di cui all'art. 192, comma 4 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non
sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello
Stato;
e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' quali allievi
delle Scuole Militari. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate
nei successivi articoli 9, 10 e 11.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it, area «siti di interesse e
approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi
on-line», ovvero collegandosi direttamente al sito
«https://concorsi.difesa.it***RAQUO***.
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 e ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le
successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei
concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore
di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno
fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento
necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale
medesimo.
4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce
«istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti
modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile (che, data la minore eta'
dei concorrenti, deve essere intestata o utilizzata da un componente
del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale) e gli estremi
di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da
un'amministrazione pubblica;
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'amministrazione pubblica (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ovvero firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce
le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo nel portale. In caso di smarrimento, e' attivabile la
procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione ai concorsi,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Se il predetto termine coincide con un
giorno festivo, lo stesso sara' prorogato al primo giorno feriale
successivo. Data la minore eta' dei candidati, gli stessi dovranno, a
pena di esclusione, allegare alla stessa, entro il termine di
scadenza previsto per la presentazione delle domande, copia per
immagine in formato PDF o JPEG, dell'atto di assenso per
l'arruolamento volontario di un minore, utilizzando esclusivamente il
modulo rinvenibile tra gli allegati al bando.
Tale documento dovra' essere compilato in ogni sua parte in modo
chiaro e leggibile e sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in mancanza di
essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare, a pena di
esclusione, copia in formato PDF o JPEG, di un documento di
riconoscimento in corso di validita' (fronte e retro in un unico
file) leggibile e provvisto di fotografia dei/l sottoscrittori/e,
rilasciati/o da un'amministrazione pubblica.
La sottoscrizione del predetto documento comportera', da parte
dei soggetti sopraindicati, l'esplicita autorizzazione a sottoporre
il giovane agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo
art. 6, comma 1.
2. Gli enti delegati alla gestione delle domande on-line sono,
rispettivamente:
a) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alle Scuole Militari dell'Esercito: Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito;
b) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola Navale Militare «Francesco Morosini»: Scuola
Navale Militare «Francesco Morosini»;
c) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet»: Scuola
Militare Aeronautica «Giulio Douhet».
3. I candidati devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la relativa domanda di partecipazione. Il sistema informatico
salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della
candidatura al passaggio a una successiva pagina della domanda, ferma
la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di
presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla
domanda, qualora previsti, il modulo riportera' le indicazioni che
guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi. E'
consentito l'invio delle domande di partecipazione per tutti i
concorsi di interesse di cui al precedente art. 1, comma 1.
4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima,
entro il termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita'
indicate nel successivo art. 5.
5. Terminata la compilazione di ogni domanda, i candidati
procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una
comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta
elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della
candidatura il sistema generera' una ricevuta della stessa che
riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta,
che verra' automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a
seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area
personale del profilo utente nella sezione «I miei concorsi», sara'
sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovra' essere
esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova
concorsuale.
6. Con l'inoltro telematico delle domande, i/il sottoscrittori/e
dell'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore di cui
al precedente comma 1, oltre a manifestare esplicitamente il consenso
alla raccolta e al trattamento dei dati personali che riguardano il
minore e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale,
compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite
degli organi competenti e/o competenti, si assumono/assume la
responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci,
contenute nella domanda di partecipazione e nei relativi allegati, ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude la
procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui
quali l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di
preferenza o di riserva di posti.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura
concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva
di prorogare il relativo termine per un numero di giorni congruo
rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito internet
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso resta comunque invariata all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
di cui al precedente art. 2.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito internet www.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo.
10. In ogni domanda di partecipazione i concorrenti devono
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione e dei titoli che danno luogo a
riserva o preferenza. In particolare, essi dovranno dichiarare nella
domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita), il proprio codice fiscale e i dati anagrafici dei genitori
o del genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o del
tutore;
b) la residenza e il recapito presso il quale desiderano
ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di
codice di avviamento postale, di numero telefonico e indirizzo di
posta elettronica (anche di uno dei genitori esercente la potesta' o
del tutore);
c) il corso di studi prescelto (liceo classico o liceo
scientifico);
d) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a) la Scuola Militare prescelta. Dovranno essere indicate, in
ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le Scuole. Se verra' omessa
l'indicazione della seconda Scuola, questa verra' considerata
d'ufficio con priorita' 2;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il corso di studi frequentato e l'Istituto di provenienza. I
concorrenti, nella domanda di partecipazione, dovranno dichiarare di
aver svolto nel proprio percorso scolastico le seguenti materie:
- per gli aspiranti al liceo classico: lingua e letteratura
italiana; lingua e cultura latina; lingua e cultura greca; lingua e
cultura inglese; storia e geografia; matematica; scienze naturali;
- per gli aspiranti al liceo scientifico: lingua e
letteratura italiana; lingua e cultura latina; lingua e cultura
inglese; storia e geografia; matematica; fisica; scienze naturali;
disegno e storia dell'arte.
I concorrenti per i quali il piano degli studi attualmente svolto
(indipendentemente dall'Istituto di provenienza) non preveda taluna
delle sopracitate materie, saranno ammessi a partecipare al concorso
con riserva e saranno tenuti a documentare, prima dell'incorporazione
(4 settembre 2019) o della data di inizio delle lezioni dell'anno
scolastico prevista per l'Istituto di provenienza, di aver superato
presso un Istituto scolastico statale o parificato gli esami
integrativi (nelle materie non svolte ovvero finalizzati al
conseguimento dell'idoneita' all'iscrizione alla classe per la quale
intendono partecipare). Tutti i concorrenti ammessi al concorso con
riserva dovranno inoltre consegnare, anche sotto forma di
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, la certificazione dell'avvenuta
presentazione della domanda finalizzata a sostenere il relativo esame
integrativo entro i seguenti limiti temporali:
- per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a) all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari;
- per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b) all'atto della presentazione alla prova di cultura
generale;
- per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c) all'atto della presentazione agli accertamenti
attitudinali;
g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto;
h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza,
a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli,
indicati nel successivo art. 13, dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il
concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all'amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti
su tali titoli di preferenza;
i) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
11. L'amministrazione difesa ha facolta' di far regolarizzare le
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'aera pubblica
relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di
modifica del bando, di eventuale pubblicazione della banca dati
contenente i quesiti oggetto della prova di cultura generale,
calendari di svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale o
eventuali variazioni dei predetti calendari, ecc.), e in un'area
privata relativa alle comunicazioni di carattere personale. I
candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni
mediate messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito
in fase di registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di
carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno
valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i
candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito
www.difesa.it
Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica o
posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione).
2. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di
partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del
recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di
telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione
giudiziaria, ecc.) potranno essere inviate anche successivamente al
termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione, mediante messaggi di posta elettronica (PE) o posta
elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
a) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alle Scuole Militari dell'Esercito:
uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it
b) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola Navale Militare «Francesco Morosini»:
mscuolanav.concorso@marina.difesa.it
c) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet»:
aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it
Non saranno, altresi', prese in considerazione variazioni
riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione dei titoli di riserva
o di preferenza, ancorche' posseduti entro i termini di scadenza di
cui al precedente art. 4, comma 1, nonche' modifiche al corso di
studi prescelto o all'ordine di priorita' delle sedi (per il solo
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)).
A tutti i messaggi di cui al presente comma dovra' essere
allegata copia per immagine (fronte e retro in un unico file), in
formato PDF o JPEG (con dimensione massima 3 Mb), di un valido
documento di identita' rilasciato da un'amministrazione pubblica,
leggibile e provvisto di fotografia, del candidato e dei/del
genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore ovvero del tutore.
Non verranno prese in considerazione comunicazioni prive della
citata documentazione in allegato.
3. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica
ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
Art. 6
Svolgimento dei concorsi
1. Nell'ambito di ciascun concorso e' previsto lo svolgimento
delle seguenti prove e accertamenti:
a) prova preliminare;
b) accertamenti sanitari;
c) accertamenti attitudinali;
d) prove di educazione fisica;
e) prova di cultura generale.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi
muniti, a pena di esclusione, della carta di identita' o di altro
documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di
validita', rilasciato da un'amministrazione pubblica. Per quanto
concerne le modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Altresi', con
riferimento alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c)
e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che hanno presentato
domanda di partecipazione a piu' di uno dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in caso di
concomitante svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi medesimi.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio
di posta elettronica agli indirizzi indicati al precedente art. 5,
comma 2, un'istanza di nuova convocazione, controfirmata dai/l
genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore, ovvero in mancanza dal
tutore, entro le ore 12,00 del giorno feriale (sabato escluso)
antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la
documentazione probatoria e copie per immagine, ovvero in formato PDF
o JPEG, di un documento d'identita' proprio, nonche' dei/l genitori/e
ovvero del tutore, in corso di validita' rilasciato da
un'amministrazione pubblica. La riconvocazione, che potra' essere
disposta solo se compatibile con il periodo di svolgimento delle
prove stesse, avverra' mediante avviso inserito nell'aera privata
della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione).
3. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e
alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), i concorrenti, durante gli
accertamenti sanitari, le prove di educazione fisica e gli
accertamenti attitudinali, possono fruire, a proprie spese, del vitto
presso la mensa del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), i concorrenti, durante le prove e accertamenti di cui al
precedente comma 1, lettere c), d) ed e), possono fruire di vitto a
carico dell'amministrazione.
4. L'amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o
perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del
presente articolo.
Art. 7
Commissioni
1. Nell'ambito di ciascun concorso saranno nominate, con
successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni composte da
personale militare in servizio delle rispettive Forze armate e da
qualificati esperti, civili o militari, nelle materie oggetto della
prova di cultura generale:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico;
b) commissione per gli accertamenti sanitari;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di educazione fisica.
2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) le commissioni saranno cosi' composte:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico:
- un ufficiale di grado non inferiore a colonnello,
presidente;
- due ufficiali superiori, membri;
- uno o piu' qualificati esperti, civili o militari, di
italiano, greco, latino, inglese, matematica, storia, fisica e
scienze naturali, membri aggiunti per la prova di cultura generale;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
- un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
- due ufficiali superiori medici, membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello in
servizio permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente;
- due ufficiali psicologi, membri;
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio
permanente, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico
di ufficiali del Corpo sanitario laureati in psicologia, nonche' di
psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello in
servizio permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente;
- due ufficiali, membri, di cui almeno uno qualificato
istruttore militare di educazione fisica;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico.
3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b) le commissioni saranno cosi' composte:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico:
- il comandante della Scuola Navale Militare, presidente;
- due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello,
membri;
- uno o piu' qualificati esperti, civili o militari, di
italiano, greco, latino, inglese, matematica, storia, fisica e
scienze naturali, membri aggiunti per la prova di cultura generale;
- un sottufficiale di grado non inferiore a 2° capo scelto
qualifica speciale, segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
- un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di
grado non inferiore a capitano di vascello, presidente;
- due ufficiali superiori medici, membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
- due ufficiali specialisti in selezione attitudinale,
membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si potra' avvalere del supporto di ulteriori
ufficiali specialisti in selezione attitudinale;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
- un ufficiale superiore, presidente;
- due ufficiali, membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale esperto di settore e di un ufficiale medico.
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c) le commissioni saranno cosi' composte:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico:
- il comandante della Scuola Militare Aeronautica,
presidente;
- due ufficiali, membri;
- uno o piu' qualificati esperti, civili o militari, di
italiano, greco, latino, inglese, matematica, storia, fisica e
scienze naturali, membri aggiunti per la prova di cultura generale;
- un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei
marescialli, segretario senza diritto di voto.
In caso di impossibilita' o incompatibilita' a svolgere
l'incarico ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura
civile, il presidente della commissione sara' sostituito da altro
ufficiale di grado non inferiore a colonnello;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
- un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico,
membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello
perito selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente;
- due ufficiali dell'Arma aeronautica qualificati perito
selettore, di cui uno adibito alle selezioni speciali, membri. In
alternativa, uno dei predetti membri potra' essere un funzionario
sanitario psicologo dell'Amministrazione della difesa;
- un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei
marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di ulteriori ufficiali,
qualificati perito selettore e di sottufficiali, qualificati aiuto
perito selettore;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
- un ufficiale superiore, presidente;
- due ufficiali, membri;
- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale esperto di settore e di un ufficiale medico.
Art. 8
Prova preliminare
1. La prova preliminare, consistente nella somministrazione di un
questionario contenente test intellettivi di tipo logico-deduttivo
volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, avra'
luogo, a cura delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera a), se il numero delle domande pervenute sara' superiore a:
a) concorso per l'ammissione alle Scuole Militari
dell'Esercito: duecentoottantotto per il liceo classico e
quattrocentotrentadue per il liceo scientifico;
b) concorso per l'ammissione alla Scuola Navale Militare: cento
per il liceo classico e trecentocinquantacinque per il liceo
scientifico;
c) concorso per l'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica:
novanta per il liceo classico e centotrentacinque per il liceo
scientifico.
2. La predetta prova si svolgera' nelle date e nelle sedi di
seguito elencate per ciascun concorso:
a) il giorno 8 maggio 2019 per gli aspiranti sia al liceo
classico sia al liceo scientifico il cui cognome inizia con una
lettera compresa tra A e L e il giorno 9 maggio 2019 per gli
aspiranti sia al liceo classico sia al liceo scientifico il cui
cognome inizia con una lettera compresa tra M e Z, presso il Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti,
2 - Foligno, con inizio non prima delle 9,30 e con presentazione
entro le 8,00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a);
b) il giorno 2, 3 e 4 aprile 2019 per gli aspiranti sia al
liceo classico sia al liceo scientifico, presso il Centro di
selezione della marina militare - via della Marina, 1 - Ancona, con
inizio non prima delle 9,00, per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b);
c) il 7 maggio 2019 per gli aspiranti sia al liceo classico sia
al liceo scientifico presso il Centro di selezione dell'aeronautica
militare presso l'aeroporto Barbieri - viale T.C. Di Trani (gia' via
Sauro Rinaldi) - Guidonia, con inizio non prima delle ore 9,00, per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
3. Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento di
detta prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale e consultabile, a
puro titolo informativo, nel sito internet www.difesa.it Per i
candidati del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b), con le medesime modalita', indicativamente nel mese di marzo
2019, verra' reso noto il calendario di svolgimento della prova, che
sara' redatto in base alle iniziali dei cognomi dei concorrenti.
4. Se in relazione al numero delle domande pervenute verra'
ritenuto superfluo effettuare la prova preliminare per uno o piu' dei
corsi di studi previsti per ciascuno dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, il relativo avviso verra' inserito, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Per
informazione in merito i concorrenti potranno consultare, inoltre, il
sito internet www.difesa.it
5. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi senza alcun
preavviso almeno un'ora prima dell'inizio della prova, presso la sede
indicata al precedente comma 1, muniti a pena di esclusione di carta
d'identita' o di altro documento di riconoscimento in corso di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione
pubblica e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di posta
elettronica di corretta acquisizione della domanda, di cui al
precedente art. 4, comma 4, ovvero copia della stessa. Saranno
esclusi dal concorso i concorrenti che non saranno presenti al
momento dell'inizio della prova, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni a eccezione dei casi di cui al
precedente art. 1, comma 6.
6. Per la prova preliminare saranno osservate le seguenti
modalita' di svolgimento e i seguenti criteri di valutazione:
a) concorso per l'ammissione alle Scuole Militari
dell'Esercito:
- durata della prova: sessanta minuti;
- numero domande: cinquanta;
- attribuzione punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta, 0
punti per ogni risposta non data o data multipla e -0,33 punti per
ogni risposta errata;
b) concorso per l'ammissione alla Scuola Navale Militare:
- durata della prova: settantacinque minuti;
- numero domande: cento;
- attribuzione punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta, 0
punti per ogni risposta errata, non data o data multipla;
c) concorso per l'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica:
- durata presumibile della prova: cinquanta minuti;
- numero domande: sessanta;
- attribuzione punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta, 0
punti per ogni risposta non data e -0,25 punti per ogni risposta
errata o data multipla.
7. Per ogni corso di studio interessato dalla prova preliminare
verranno formate distinte graduatorie, al solo scopo di individuare i
concorrenti da ammettere alle successive prove concorsuali.
8. Saranno convocati a sostenere i successivi accertamenti i
concorrenti classificatisi nelle predette graduatorie entro i
seguenti limiti numerici:
a) concorso per l'ammissione alle Scuole Militari
dell'Esercito:
- i primi trecentotrentuno per il liceo classico;
- i primi quattrocentonovantasette per il liceo scientifico;
b) concorso per l'ammissione alla Scuola Navale Militare:
- i primi cento per il liceo classico;
- i primi trecentocinquantacinque per il liceo scientifico;
c) concorso per l'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica:
- i primi novanta per il liceo classico;
- i primi centotrentacinque per il liceo scientifico.
A tali accertamenti saranno, altresi', ammessi i concorrenti che
nella rispettiva graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio
del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile per
l'ammissione alle successive prove.
9. L'esito della predetta prova verra' reso noto, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, non prima di
due giorni lavorativi successivi alla data di svolgimento di detta
prova, nell'area privata della sezione comunicazioni del portale.
Art. 9
Accertamenti sanitari
1. Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa due
giorni e avranno luogo, indicativamente, nei periodi e nelle sedi di
seguito elencate per ciascun concorso:
a) dal 3 al 28 giugno 2019, presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti, 2 - Foligno,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 6 al 18 maggio 2019 e dal 10 al 27 giugno 2019, presso
il Centro di selezione della Marina Militare - via della Marina, 1 -
Ancona, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b);
c) dal 27 al 30 maggio 2019, presso l'Istituto di medicina
aerospaziale dell'A.M. - viale Piero Gobetti 2 - Roma, per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detti accertamenti saranno resi noti,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale. Tale avviso sara', inoltre, consultabile
nel sito internet www.difesa.it
2. I concorrenti dovranno presentarsi ai predetti centri/istituto
nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di convocazione
inserita nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale
ovvero, per ragioni organizzative, inoltrata con messaggio di posta
elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai
concorrenti nella domanda di partecipazione). Per la definizione
dell'idoneita' agli accertamenti sanitari i concorrenti dovranno
essere muniti della seguente documentazione prodotta in originale o
in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge:
a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1:
1) dichiarazione di consenso informato in carta semplice,
rinvenibile tra gli allegati al bando, sottoscritta da entrambi i
genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva
potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore;
2) referto attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV in data non antecedente a tre
mesi (sessanta giorni per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a)) precedenti la visita;
b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) certificato rinvenibile tra gli allegati al bando,
rilasciato dal proprio medico di fiducia e con data di rilascio non
anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
2) referto con data non anteriore a sessanta giorni rispetto
a quella di presentazione relativo al risultato della ricerca dei
markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV;
3) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese
antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari
delle seguenti sostanze stupefacenti e/o psicotrope: oppiacei,
cocaina, cannabinoidi, amfetamine e metadone;
4) referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta
giorni precedenti la data di presentazione, relativo al risultato
dell'intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al
risultato del test quantiferon. I candidati risultati positivi
all'esame prescelto dovranno, altresi', portare al seguito l'esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto,
effettuato da non oltre sessanta giorni;
5) i concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o
ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre le copie delle
relative cartelle cliniche che saranno acquisite agli atti, quale
parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari e,
pertanto, non saranno restituite;
c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere b) e c):
1) certificato rinvenibile tra gli allegati al bando, del
proprio medico di fiducia (per il concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera b)) o di stato di buona salute (per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c))e con data di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
2) referto dei markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs,
anti HBc e anti HCV in data non antecedente a tre mesi precedenti la
visita;
3) referto degli esami di cui al sottostante elenco,
effettuati in data non anteriore ai tre mesi:
- emocromo completo;
- VES;
- glicemia;
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- bilirubinemia totale e frazionata;
- gamma GT;
4) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto,
effettuato da non oltre sei mesi;
5) referto, rilasciato in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita, di analisi completa delle urine con esame del
sedimento (soltanto per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b));
6) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito
sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica
(soltanto per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b)).
La mancata presentazione della predetta documentazione (tranne
che per la copia delle cartelle cliniche, il referto relativo al
G6PD, il referto di analisi completa delle urine con esame del
sedimento e l'esame radiografico del torace) ovvero la difformita'
della stessa determinera' l'esclusione del concorrente.
3. Inoltre, per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, i concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare,
in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite
dalla legge, a pena di esclusione:
a) referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi
(sessanta giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera a)) precedenti la presentazione per gli accertamenti
sanitari;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza mediante
analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni
antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test di
gravidanza, la commissione non procedera' agli accertamenti sanitari
e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui
stato di gravidanza e' stato accertato con le modalita' previste dal
presente articolo, la Direzione generale per il personale militare
procedera' a una nuova convocazione ai predetti accertamenti in data
compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui al
successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne dara'
notizia alla citata Direzione generale che, con provvedimento
motivato, escludera' la concorrente dal concorso per impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando di concorso.
A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di
laboratorio chiesti ai candidati al precedente comma 2 e al presente
comma dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale. Sara' cura del candidato produrre anche
l'attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento.
4. La competente commissione di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera b), prima di eseguire la visita medica generale, disporra'
per tutti i concorrenti le seguenti visite specialistiche e i
seguenti accertamenti di laboratorio per il riconoscimento del
possesso dell'idoneita' sanitaria quali allievi delle Scuole
Militari:
a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita otorinolaringoiatrica, comprensiva di esame
audiometrico;
4) visita psicologica e psichiatrica per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a), visita psichiatrica per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e visita
psicologica ed eventualmente psichiatrica per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c);
5) ogni ulteriore indagine clinico specialistica,
laboratoristica e/o strumentale ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente, all'atto della presentazione
agli accertamenti sanitari, avra' cura di portare al seguito la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al
modello rinvenibile tra gli allegati al bando, per l'eventuale
effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente agli esami radiologici;
b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
2) gli esami di cui al sottostante elenco:
- emocromo completo;
- glicemia;
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- bilirubinemia totale e frazionata;
- gamma GT;
- dosaggio del G6PD;
3) verifica dell'abuso abituale di alcool in base
all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochitometrici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). Nei casi dubbi il
concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto
attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della
transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma
mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente medesimo
avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale;
c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere b) e c):
1) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita',
disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
2) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
3) visita odontoiatrica (solo per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b));
4) valutazione dell'apparato locomotore (solo per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b));
5) analisi completa delle urine con esame del sedimento (solo
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c));
6) dosaggio del G6PD (solo per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c)).
5. Il concorrente che ha presentato domanda per piu' di uno dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 puo' chiedere all'ente
in cui ha effettuato per la prima volta le analisi di cui al
precedente comma 4, con istanza il cui modello e' rinvenibile tra gli
allegati al bando, copia conforme dei relativi referti di analisi da
utilizzare nell'ambito degli accertamenti sanitari previsti per
l'altro/gli altri concorso/i.
6. La commissione, al termine degli accertamenti sanitari,
formulera' per ogni concorrente un giudizio di idoneita' o
inidoneita' che verra' comunicato, seduta stante, per iscritto. In
caso di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera' a
comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la
relativa motivazione sara' comunicata per iscritto ai/al genitori/e
esercenti/e la potesta' genitoriale ovvero al tutore (o a persona da
essi delegata).
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno:
a) esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare;
b) esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare stabiliscono l'attribuzione del
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (a
eccezione dei deficit/eccessi ponderali per i quali e' prevista
l'attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica
somato-funzionale CO del profilo sanitario e - solo per i concorrenti
del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - delle
«note di introversione, di insicurezza, di iperemotivita' del
carattere ecc. tali da non pregiudicare l'adattamento a normale
situazione di vita», purche' ritenute utilmente migliorabili tenuto
conto dell'eta' dei soggetti). Per la caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo'
essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n.
109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresi', per i
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD,
considerata la loro minore eta', i genitori o il genitore che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
il tutore, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile tra gli allegati
al bando. La predetta dichiarazione dovra' essere rilasciata durante
lo svolgimento degli accertamenti sanitari. Qualora i genitori o il
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, il tutore non fossero presenti durante lo
svolgimento degli accertamenti sanitari, gli stessi saranno convocati
per ricevere la necessaria informazione e sottoscrivere la predetta
dichiarazione, non oltre la data prevista per lo svolgimento della
prova di cultura generale, presso i centri/istituto di cui al
precedente comma 1, in relazione al concorso al quale i predetti
concorrenti stanno partecipando. Per il solo concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), in caso di mancata
presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il
dosaggio del G6PD di cui al precedente comma 2, lettera c), numero 6)
del presente articolo, ai fini della definizione della caratteristica
somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del predetto
enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura
«deficit di G6PD non definito»;
c) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti
tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti
previsti dal presente comma;
d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve, tali
da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile;
e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o
assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive o abuso
di alcool;
f) privi di tatuaggi su qualsiasi parte del corpo se dai
contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di
discriminazione religiosa o che, comunque, possano portare discredito
alle istituzioni della Repubblica italiana e alle Forze armate.
Inoltre, per i soli candidati dei concorsi di cui alle lettere a) e
c) del precedente art. 1, comma 1, non sono ammessi tatuaggi di alcun
genere sulle parti del corpo visibili, rispettivamente, con
l'uniforme di sevizio estiva (con gonna e scarpe decolte' per il
personale femminile) e con qualsiasi tipo di uniforme (con gonna e
scarpe decolte' per il personale femminile) compresa quella ginnica.
8. Inoltre, saranno giudicati idonei i concorrenti che
risulteranno in possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio
per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo e motilita' oculare
normali. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del
fondo oculare;
2) senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo
isocromatiche. In caso di dubbio diagnostico, sara' effettuata la
verifica alle matassine colorate;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b):
1) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie
per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica,
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato alle matassine colorate. L'accertamento
dello stato refrattivo, se occorre, potra' essere eseguito con
l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
2) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale in camera silente;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c) quelli stabiliti per la 2ª classe di visita dal
regolamento (UE) n. 27/2019 e relativi metodi accettabili di
rispondenza pubblicati da EASA relativamente ai singoli organi e
apparati se piu' restrittivi di quelli individuati dalla direttiva
tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare, approvata con il decreto ministeriale 4 giugno
2014.
9. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso i
concorrenti risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermita'
previste dal precedente comma 7 o privi dei requisiti di cui al
precedente comma 8.
10. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di
recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in
tempi contenuti, la commissione non esprimera' il giudizio, bensi'
fissera' una nuova data di presentazione per verificare l'eventuale
recupero dell'idoneita' sanitaria, comunque non oltre le date di
seguito specificate:
a) 9 luglio 2019, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
b) 2 luglio 2019, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b);
c) entro il giorno antecedente alla data di convocazione per
l'espletamento degli accertamenti attitudinali, per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
la commissione non esprimera' il giudizio, bensi' fissera' una nuova
data di presentazione (entro il 5 luglio 2019), anche nei casi in cui
siano richieste ai candidati ulteriori indagini clinico
specialistiche o di follow up clinico specialistiche, di laboratorio
e/o strumentali ritenute necessarie per un'adeguata valutazione
medico-legale.
11. L'idoneita' conseguita negli accertamenti sanitari non dara'
luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
Art. 10
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti ammessi agli accertamenti attitudinali saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera c), a indagini intese a valutarne le qualita'
attitudinali e caratterologiche. Per il solo concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), verranno sottoposti a tali
accertamenti tutti i concorrenti e, con riserva, anche i concorrenti
di cui al precedente art. 9, comma 10. Gli accertamenti di cui al
presente articolo consisteranno in una serie di prove attitudinali,
volte a valutare oggettivamente il possesso delle caratteristiche
attitudinali indispensabili per un efficace e proficuo inserimento
nella vita e nelle attivita' delle Scuole Militari, secondo le
direttive tecniche di ciascuna Forza armata.
2. Gli accertamenti attitudinali avranno luogo, indicativamente,
nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:
a) dal 3 al 28 giugno 2019 presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti, 2 - Foligno,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 6 al 18 maggio 2019 e dal 10 al 27 giugno 2019 presso il
Centro di selezione della marina militare - via della Marina, 1 -
Ancona, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b);
c) dal 17 al 21 giugno 2019 e dall'1 al 5 luglio 2019 presso la
Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet» - viale dell'Aeronautica,
14 - Firenze, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c). Le convocazioni saranno effettuate in ordine alfabetico,
nella misura del 50% del totale nella prima settimana e
dell'ulteriore 50% nella seconda, tenendo in considerazione
un'adeguata ripartizione di genere.
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detta prova saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale. Tale avviso sara', inoltre, consultabile
nel sito internet www.difesa.it
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di
idoneita' o di inidoneita', che e' definitivo. In caso di giudizio di
inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare all'interessato
esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione sara'
comunicata per iscritto al/i genitore/i esercente/i la potesta'
genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda
di partecipazione al concorso.
4. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso,
mentre quelli idonei saranno ammessi a sostenere le prove di
educazione fisica.
5. L'idoneita' conseguita negli accertamenti attitudinali non
dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
Art. 11
Prove di educazione fisica
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti
attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di educazione
fisica. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) verranno sottoposti a tali prove, con riserva, anche i concorrenti
di cui al precedente art. 10, comma 1, qualora ritenuti idonei
all'effettuazione delle stesse a cura della commissione per gli
accertamenti sanitari.
2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa due
giorni e avranno luogo successivamente agli accertamenti attitudinali
nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2.
3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e
dovranno esibire, in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge, il certificato di idoneita' ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera (e anche per il
nuoto per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b)), in corso di validita' e non antecedente a un anno
all'atto di presentazione alle prove di educazione fisica, rilasciato
da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana
ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale
in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La
mancata presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dalle prove di educazione fisica e, quindi, dal concorso.
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c) e, nei soli casi di cui al precedente art. 9, comma 10, per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), i
concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, esibire, in
originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite
dalla legge, referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata presso il Servizio sanitario
nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi
su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni antecedenti la
data di effettuazione delle prove di educazione fisica, per lo
svolgimento in piena sicurezza delle stesse. In caso di positivita'
al test di gravidanza, la commissione non procedera'
all'effettuazione delle prove di educazione fisica, a mente dell'art.
580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle
concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato accertato, la
Direzione generale per il personale militare procedera' a una nuova
convocazione alle predette prove in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione ne dara' notizia alla predetta
Direzione generale che escludera' la concorrente dal concorso per
impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso.
5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, le
prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti
esercizi:
a) piegamenti sulle braccia;
b) flessioni del busto dalla posizione supina.
6. Inoltre:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a): salto in alto e corsa di 1000 metri piani;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b): nuoto metri 25 (qualunque stile) e corsa di 800 metri
piani;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c): corsa di 100 metri piani e corsa di 800 metri piani.
I tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l'indicazione dei
relativi punteggi e con le modalita' di svolgimento degli esercizi
indicati nel precedente comma 5 e nel presente comma sono riportati
nei prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando.
7. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovra' subire
interruzioni. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima
dell'inizio della prima prova, idonea certificazione medica che sara'
valutata dalla competente commissione ai fini dell'eventuale
differimento dell'effettuazione della prova ad altra data. Allo
stesso modo, i concorrenti che, prima dell'inizio della prova,
accusano un'indisposizione dovranno farlo immediatamente presente
alla commissione la quale, sentito l'ufficiale medico presente (che,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), si
identifica con il dirigente del Servizio sanitario del Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto),
adottera' le conseguenti determinazioni. L'eventuale riconvocazione
verra' comunicata ove possibile, direttamente all'interessato, ovvero
mediante avviso inserito nell'area privata della sezione
comunicazioni del portale o, per ragioni organizzative, con messaggio
di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata
dai concorrenti nella domanda di partecipazione). Di tale
riconvocazione verra' data comunicazione per iscritto al/i genitore/i
esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati
ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso. La
riconvocazione non potra' essere in alcun caso successiva al 10
luglio 2019 (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a)) ovvero al ventesimo giorno a decorrere dal giorno
seguente la data originariamente prevista per l'effettuazione delle
prove di educazione fisica (per i concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, lettere b) e c)). In ogni caso, non saranno prese in
considerazione istanze di differimento o di ripetizione della prova
che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque a
compimento la prova di educazione fisica. I concorrenti, invece, che
intendono ritirarsi nel corso della prova, dovranno rilasciare
apposita dichiarazione scritta. Di tale circostanza verra' data
comunicazione al/i genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale
ovvero al tutore.
8. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di 10
punti. Negli allegati citati al precedente comma 6 sono indicati i
punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai concorrenti in
ciascun esercizio e le modalita' di effettuazione degli stessi. La
commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a fissare in
apposito verbale la successione degli esercizi di cui ai precedenti
commi 5 e 6.
9. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a) e b) la prova di educazione fisica si riterra' superata se il
concorrente avra' riportato, in ciascun esercizio di cui al prospetto
rinvenibile tra gli allegati al bando la votazione minima di almeno
6/10; il voto complessivo risultera' dalla media dei voti riportati
nei singoli esercizi. Per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c), la prova si riterra' superata se il concorrente
avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno 6/10,
risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi di cui
al prospetto rinvenibile tra gli allegati al bando. Il punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella prova di educazione fisica
sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al
successivo art. 14.
10. In caso di giudizio di inidoneita' per il mancato
conseguimento della votazione minima di cui al precedente comma 9, la
commissione provvedera' a comunicare l'esito della predetta prova
all'interessato e al genitore esercente la potesta' genitoriale
ovvero al tutore.
11. I concorrenti idonei in tutte le prove e in tutti gli
accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b), c)
e d), che avranno conseguito la promozione alla classe superiore al
termine dell'anno scolastico, entro la data di espletamento della
prova di cultura generale, di cui al successivo art. 12, dovranno
inviare, con messaggio di posta elettronica - al Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito
(uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it), per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), alla Scuola Navale Militare
«Francesco Morosini» (mscuolanav.concorso@marina.difesa.it), per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e alla
Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet»
(aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - copia per immagine ovvero
in formato PDF o JPEG di apposita dichiarazione sostitutiva,
sottoscritta ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ai
genitori o al genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o
al tutore, da cui risulti la conseguita promozione al termine
dell'anno scolastico 2018-2019 alla classe superiore.
Art. 12
Prova di cultura generale
1. I concorrenti che saranno giudicati idonei al termine degli
accertamenti sanitari, degli accertamenti attitudinali e delle prove
di educazione fisica, sosterranno la prova di cultura generale che
avra' luogo, indicativamente, nelle date e nelle sedi di seguito
elencate per ciascun concorso:
a) il 15 e il 16 luglio 2019, rispettivamente per gli aspiranti
al liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale
Mezzetti, 2 - Foligno, con inizio non prima delle 9,30, con
presentazione entro le 8,00, per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a);
b) il 17 e il 18 luglio 2019, rispettivamente per gli aspiranti
al liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso la
Scuola Navale Militare «Francesco Morosini» - via Piave, 30/A -
Sant'Elena - Venezia, con inizio non prima delle 9,00, per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) l'11 luglio 2019 per gli aspiranti al liceo scientifico e il
12 luglio 2019 per gli aspiranti al liceo classico presso la Scuola
Militare Aeronautica «Giulio Douhet» - viale dell'Aeronautica, 14 -
Firenze, con inizio non prima delle 9,00, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Eventuali modifiche della sede o delle date di svolgimento di
detta prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sara',
inoltre, consultabile nel sito internet www.difesa.it
Saranno convocati a sostenere, con riserva, la prova di cultura
generale anche i concorrenti che si troveranno nelle condizioni di
cui al precedente art. 11, comma 7, per i quali non e' stato ancora
espresso alcun giudizio.
2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi senza alcun
preavviso almeno un'ora prima dell'inizio della prova (un'ora e mezza
prima per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a)), presso la sede indicata al precedente comma 1, muniti a pena di
esclusione di carta d'identita' o di altro documento di
riconoscimento in corso di validita', provvisto di fotografia,
rilasciato da un'amministrazione pubblica. Saranno esclusi dal
concorso i concorrenti che non saranno presenti al momento
dell'inizio della prova, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno
previste riconvocazioni.
3. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e
accertamenti e che, al termine dell'anno scolastico, non avranno
conseguito la promozione alla classe superiore bensi' la «sospensione
di giudizio» per il mancato conseguimento della sufficienza in una o
piu' discipline, nonche' i concorrenti che sono stati ammessi a
partecipare al concorso con riserva, nei casi previsti dal precedente
art. 4, comma 10, lettera f), dovranno ritenersi ammessi con riserva
a sostenere la prova di cultura generale del concorso.
4. La prova di cultura generale consistera' nella
somministrazione di un questionario di tipo culturale che vertera':
a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del 1° e
del 2° anno di detto liceo, secondo i programmi ministeriali ed
essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino, lingua inglese,
matematica, storia e scienze naturali. I principali argomenti d'esame
sono riportati nell'elenco rinvenibile tra gli allegati al bando;
b) per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del 1°
e del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo i
programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano,
latino, lingua inglese, matematica, scienze naturali, storia e
fisica. I principali argomenti d'esame sono riportati nel gia' citato
elenco rinvenibile tra gli allegati al bando.
Nel medesimo allegato sono indicati anche i criteri di
valutazione.
5. La prova di cultura generale si riterra' superata se il
concorrente avra' riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella prova di cultura generale
sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al
successivo art. 14.
6. Le versioni del questionario somministrato e le relative
griglie di correzione saranno pubblicate nella sezione documenti del
concorso d'interesse (area pubblica del portale dei concorsi) mentre
le schede risposta saranno, altresi', pubblicate nella area privata
di ciascun concorrente, unitamente ai punteggi assegnati a ciascuno
di essi, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Entro i dieci giorni successivi alla predetta pubblicazione, i
concorrenti potranno presentare alla Direzione generale per il
personale militare richiesta di riesame del punteggio attribuito nel
caso venissero riscontrati errori nella valutazione delle risposte
fornite, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it o di posta elettronica certificata
all'indirizzo di persomil@postacert.difesa.it Detto messaggio dovra'
riportare nell'oggetto l'indicazione del concorso e il cognome e nome
del concorrente.
Art. 13
Titoli di preferenza
1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
art. 14, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza
eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
a) figli dei decorati dell'ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915;
c) figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di
dipendenti civili di ruolo dello Stato e di titolari di pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato;
d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione in
sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione, estiva o
autunnale, rispettivamente alla terza classe del liceo classico o
scientifico. Tra questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di
complemento;
e) piu' giovani d'eta'.
I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, a
eccezione di quello di cui alla precedente lettera d), primo periodo.
Il possesso di uno o piu' dei predetti titoli dovra' essere
dichiarato nella domanda di partecipazione (e, comunque, non oltre il
termine di presentazione delle domande stesse), a eccezione del
possesso dei titoli di cui alle precedenti lettera d), primo periodo,
e lettera e), che non dovra' essere dichiarato.
Art. 14
Graduatorie di merito
1. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti di cui
al precedente art. 6, comma 1, compresi quelli di cui al precedente
art. 12, comma 3 (che dovranno documentare tempestivamente, se
possibile entro il 4 settembre 2019 e comunque non oltre la data di
inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'Istituto di
provenienza, il superamento dell'esame integrativo ovvero il recupero
delle carenze formative e la conseguita ammissione alla classe
superiore, mediante dichiarazione sostitutiva da presentare con le
modalita' e dai soggetti sopra indicati) saranno iscritti, a cura
della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a),
in distinte graduatorie secondo l'ordine determinato dalla media
ponderale del voto riportato da ciascuno nelle prove di educazione
fisica e di quello riportato nella prova di cultura generale. Tale
media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto riportato
nelle prove di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al quale
verra' aggiunto il voto riportato nella prova di cultura generale. Al
fine di esprimere il punteggio in decimi, la media ponderale cosi'
ottenuta verra' divisa per 1,2. I concorrenti (compresi quelli che
avranno riportato la «sospensione del giudizio» o che devono superare
l'esame integrativo) che, sebbene collocati in posizione utile nella
graduatoria di merito, non avranno ancora comunicato o conseguito
l'idoneita' alla classe successiva, saranno convocati alla frequenza
dei corsi presso le Scuole Militari soltanto dopo aver conseguito e
immediatamente comunicato il giudizio definitivo di ammissione alla
frequenza della classe successiva. In caso, invece, di esito negativo
alla valutazione scolastica finale, gli stessi saranno esclusi dal
concorso per difetto del requisito di partecipazione di cui all'art.
2, comma 1, lettera b).
2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del:
a) concorso relativo all'ammissione alle Scuole Militari
dell'Esercito per:
1) il liceo classico: i primi settantadue concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi centootto concorrenti
idonei;
b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola Navale Militare
«Francesco Morosini» per:
1) il liceo classico: i primi venti concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi cinquantadue concorrenti
idonei;
c) concorso relativo all'ammissione alla Scuola Militare
Aeronautica «Giulio Douhet» per:
1) il liceo classico: i primi diciotto concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi ventisette concorrenti
idonei.
3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
se i posti disponibili per il liceo classico o per il liceo
scientifico non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso di studi
per l'accesso al quale risultasse un'eccedenza di idonei rispetto al
numero di posti a concorso, fermo restando il numero massimo degli
ammessi.
4. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, nonche' dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate
con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale Ufficiale della
Difesa. Dell'avvenuta pubblicazione verra' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e, a puro titolo informativo,
nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale, nonche'
nel sito internet www.difesa.it
Art. 15
Ammissione alle Scuole
1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a
concorso, saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti
di cui al precedente art. 2 del presente bando. La convocazione
avverra' mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con
messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione).
2. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con
priorita' 1 (Scuola Militare «Nunziatella» ovvero Scuola Militare
«Teulie'») secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fino a
copertura dei posti disponibili. Una volta ricoperti interamente i
posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono in posizione
utile in graduatoria saranno provvisoriamente assegnati alla sede
indicata nella domanda con priorita' 2.
3. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi, i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si
presenteranno nella sede e nel giorno loro comunicato con le
modalita' di cui al precedente comma 1. I concorrenti, invece, che
comunicheranno al Comando della Scuola Militare di assegnazione di
non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la
relativa documentazione, potranno ottenere una proroga, comunque non
superiore a dieci giorni.
4. In caso di rinuncia espressa o di mancata presentazione di
vincitori alla Scuola di assegnazione verificatasi entro i primi
trenta giorni dalla data di inizio del corso (ovvero entro il 4
ottobre 2019), la Direzione generale per il personale militare, per
il tramite degli enti delegati di Forza armata, si riserva di
disporre l'ammissione di altrettanti concorrenti idonei secondo
l'ordine della rispettiva graduatoria. Se i concorrenti cosi'
convocati in data successiva al 4 ottobre 2019 non dovessero
presentarsi, saranno convocati ulteriori concorrenti idonei. Rinunce
al prosieguo del corso intervenute dopo l'incorporamento e
successivamente alla predetta data del 4 ottobre 2019 non saranno
ripianate.
Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)
tale evenienza puo' determinare la modifica della sede
provvisoriamente assegnata.
5. All'atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati
assegnati i concorrenti dovranno esibire:
a) documento di riconoscimento in corso di validita';
b) 4 fotografie recenti, formato tessera (4×5), con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e'
necessaria alcuna autenticazione;
c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla-osta del
dirigente scolastico dell'Istituto di provenienza, entrambi necessari
per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola Militare;
d) certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo;
e) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
f) tessera sanitaria;
g) atto di impegno rinvenibile tra gli allegati al bando,
firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal
tutore;
h) eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a
medicinali;
i) qualora non presentato all'atto degli accertamenti sanitari
referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la presentazione alla Scuola, di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio quantitativo del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in
termini di percentuale enzimatica (soltanto per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b)).
Il controllo relativo alla documentazione sopraindicata avverra'
a cura dell'Istituto di assegnazione.
6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio.
7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale
militare, per il tramite degli enti delegati di Forza armata,
provvedera' a chiedere, per i vincitori dei concorsi, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti
la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive rilasciate. I vincitori
decadranno dai benefici eventualmente conseguiti in virtu' del
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
8. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore (o tutore)
si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano la
frequenza della Scuola Militare. Si impegna, altresi', al pagamento
della retta, delle spese complementari e in generale di tutte quelle
spese di cui l'allievo potra' risultare debitore verso
l'amministrazione della predetta Scuola.
Art. 16
Esclusioni
1. L'amministrazione potra' escludere in ogni momento dai
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 qualsiasi concorrente
per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione alle Scuole
Militari, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso di
studio se il difetto dei requisiti verra' accertato durante il corso
stesso.
Art. 17
Ordinamento degli studi
1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle Scuole
Militari sono di ordine classico e scientifico, con programmi
corrispondenti a quelli previsti per le tre classi del liceo classico
e per le ultime tre classi del liceo scientifico, oltre
all'insegnamento delle materie militari.
Durante l'intero periodo di permanenza presso la Scuola non sara'
consentito agli allievi di ripetere piu' di un anno.
2. Gli allievi non saranno soggetti al pagamento di tasse
scolastiche, limitatamente alla frequenza del 3° liceo classico o del
3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 5
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e dall'art. 28, comma
1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
3. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno
giudicati anche in attitudine militare, per la valutazione della
quale si terra' conto:
a) del senso del dovere, della responsabilita' e della
disciplina;
b) delle doti intellettive;
c) dell'attitudine fisica;
d) del complesso delle qualita' morali e di carattere.
Per gli allievi della Scuola Navale Militare la valutazione di
cui al presente comma avverra' dopo l'eventuale campagna navale di
istruzione e terra' conto anche delle attitudini alla vita navale.
Gli allievi giudicati inidonei anche per uno solo dei predetti
aspetti saranno allontanati d'autorita' dalla Scuola Militare.
Art. 18
Arruolamento
1. Gli allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi
esercita la potesta' e dovranno contrarre una ferma speciale di tre
anni per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine
potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli allievi
dissenzienti saranno dimessi dalla Scuola Militare.
2. Gli allievi sono tenuti all'osservanza delle norme
disciplinari previste per gli istituti statali di istruzione
secondaria e al rispetto delle regole della disciplina militare
stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dal decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e dalle
disposizioni interne appositamente emanate.
3. Gli allievi che all'atto della visita medica di incorporamento
non si troveranno nelle condizioni di idoneita' fisica per essere
arruolati -sempreche' possano riacquisirla in breve tempo - potranno
permanere presso l'Istituto, previa autorizzazione della Direzione
generale per il personale militare, su proposta del comandante della
Scuola Militare. Gli stessi saranno arruolati riacquisita l'idoneita'
fisica.
4. Il rinvio in famiglia degli allievi sara' disposto, su
proposta del comandante della Scuola, previo parere dell'organo
collegiale, con provvedimento a carattere definitivo della Direzione
generale per il personale militare e potra' essere adottato per:
a) votazione insufficiente in attitudine militare;
b) reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero manifesta
insofferenza alla vita militare;
c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti
dal bando di concorso;
d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari a
carico della famiglia entro le date stabilite dalle singole Scuole
Militari;
e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad
applicazione della pena su richiesta;
f) se gia' ripetenti, non aver conseguito la promozione
scolastica.
5. Il genitore (o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo
stesso, se maggiorenne) potra' ottenere, in qualunque momento
dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola.
6. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato
ai sensi del precedente comma 1 che e' stato rinviato in famiglia o
al quale e' stato concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma
contratta.
7. All'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere
alla Scuola, sara' consegnato, a cura della Scuola stessa, il
nulla-osta per il trasferimento a un'analoga classe di un Istituto
statale dello stesso ordine.
8. Agli allievi saranno corrisposte le paghe nette giornaliere
previste dalla normativa vigente.
Art. 19
Spese a carico delle famiglie
1. Saranno a carico delle famiglie dei giovani ammessi ai licei
annessi alle Scuole Militari dell'Esercito, alla Scuola Navale
Militare e alla Scuola Militare Aeronautica le spese indicate nei
prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando.
2. Le famiglie degli allievi saranno altresi' tenute al rimborso
delle somme anticipate dall'amministrazione per le spese generali di
carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli allievi
individualmente o collettivamente.
Art. 20
Dispensa totale o parziale dalla retta
1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell'ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e
sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che,
per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi
valere nei riguardi dei genitori, del tutore o di chi esercita la
potesta' genitoriale, sempreche' il giovane risulti a carico.
3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per merito personale:
a) nel 3° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli
allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei
concorrenti ammessi al termine dei ripianamenti, purche' abbiano
superato gli esami di ammissione con una media complessiva non
inferiore a 8/10;
b) per ogni Scuola, in ciascun anno scolastico successivo, agli
allievi che al termine degli scrutini dell'anno scolastico precedente
risultano classificati, nelle due distinte graduatorie di merito
(liceo classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei
promossi al corso superiore, purche' abbiano riportato una media
complessiva non inferiore a 8/10.
4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
di mezze rette, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per
merito personale. Inoltre, il beneficio della dispensa totale o
parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato
durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso per
insufficiente rendimento. Per ottenere il beneficio della dispensa
dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi', che
venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai
successivi commi 6 e 7, secondo lo schema rinvenibile tra gli
allegati al bando. Ogni variazione delle condizioni legittimanti
dovra' essere comunicata immediatamente all'amministrazione.
5. Se le condizioni legittimanti matureranno successivamente
all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la domanda per la
concessione del predetto beneficio dovra' essere presentata nei
successivi tre mesi. In tal caso il beneficio sara' accordato con
effetto retroattivo.
6. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al comma 1
del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le
dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell'allievo e dei
seguenti documenti:
a) per gli orfani di guerra o equiparati:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli
orfani di guerra;
b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
7. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2
del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le
dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell'allievo, dei
motivi per i quali viene chiesto il beneficio di dispensa e dei
seguenti documenti:
a) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato:
estratto matricolare del genitore o stato di servizio;
b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili dello
Stato: decreto di pensione del genitore.
8. Gli interessati, in alternativa, avranno facolta' di produrre,
in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 6
e 7, i relativi documenti a sostegno dell'istanza di esenzione.
L'accertamento dell'identita' degli istanti e della sussistenza del
titolo che da' luogo al beneficio chiesto sara' effettuato a cura
della Scuola di appartenenza. La dispensa dalla mezza retta per
merito personale di cui al precedente comma 3 del presente articolo
sara' accordata d'ufficio dalla Direzione generale per il personale
militare, su proposta dei comandi delle Scuole Militari che ne
cureranno l'istruttoria.
Art. 21
Trattamento dei dati
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento
dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari son trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita
dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua
base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento
agli articoli 1053 e 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo si sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato fino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11, 00187 Roma,
indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2019
Il direttore generale: Ricca
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