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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Concorso, per esami, a sei posti di dirigente di seconda fascia nel
ruolo centrale agricoltura del Ministero delle politiche agricole e
forestali. (Codice concorso 05).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.101 del 23/12/2005
Ente:MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Località:Nazionale
Codice atto:05E08349
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:6
Scadenza:23/1/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

   IL DIRETTORE GENERALE Dipartimento delle politiche di sviluppo
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 e successive modificazioni
e integrazioni, recante disposizioni per il riordino della dirigenza
statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra
pubblico e privato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272 - Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108, concernente il regolamento per la disciplina delle modalita'
di istituzione, organizzazione e funzionamento nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005,
n. 79, «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole e forestali», comprendente la determinazione
dell'organico del ruolo centrale agricoltura;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2005, registrato alla
Corte dei conti in data 1° settembre 2005, registro n. 4, foglio
n. 9, recante la individuazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale;
Vista l'autorizzazione di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 agosto 2005, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2005;
Visto il nulla osta ai sensi dell'art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rilasciato dal Dipartimento della
Funzione pubblica con nota n. DFP/43515/05/1.2.3.2 del 30 novembre
2005;
Ritenuto, conseguentemente, di dover procedere all'emanazione del
bando per il concorso pubblico per la copertura di sei posti di
dirigente di seconda fascia del ruolo centrale agricoltura del
Ministero delle politiche agricole e forestali;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Concorso
 
1. E' indetto un concorso, per esami, per il conferimento di sei
posti di dirigente di seconda fascia del ruolo centrale agricoltura
del Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, in ragione
di sopravvenute esigenze organizzative e di servizio, si riserva la
facolta' di revocare il presente bando, o di procedere alla
variazione dei posti banditi.
3. Per il personale dipendente del Ministero delle politiche
agricole e forestali - ruolo agricoltura, e' applicata la riserva dei
posti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 settembre 2004, n. 272, art. 3, comma 2 e art. 22, commi 1 e 2.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso di uno
dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea (DL) in
giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, statistica,
agraria, scienze forestali, scienze delle comunicazioni ovvero lauree
riconosciute equivalenti dalla normativa vigente, ovvero i
corrispondenti titoli di studio denominati Laurea (L).
Si ritengono equivalenti i titoli di studio conseguiti
all'estero, che siano stati dichiarati equivalenti a quelli sopra
indicati, secondo la normativa vigente, dall'autorita' italiana
competente; a tal fine, nella domanda di concorso devono essere
indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di
riconoscimento dell'equivalenza (o della richiesta del provvedimento
di equivalenza) al corrispondente titolo di studio italiano, in base
alla normativa vigente; le equivalenze devono sussistere alla data di
scadenza per la presentazione delle domande.
2. Per l'ammissione al concorso e' altresi' richiesto il possesso
di uno degli ulteriori seguenti requisiti:
a) essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni
ed avere compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea. Il periodo di servizio richiesto e'
ridotto a quattro anni per i dipendenti delle amministrazioni statali
che siano stati reclutati a seguito di corso-concorso;
b) essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, che abbiano
svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
c) avere ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
d) avere svolto servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, in posizioni funzionali
apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma
di laurea.
3. Per l'ammissione al concorso e' altresi' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) idoneita' fisica all'impiego; l'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
d) adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari.
4. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile ovvero coloro che siano stati licenziati in
applicazione dell'art. 25 del C.C.N.L. comparto Ministeri stipulato
in data 16 maggio 1995 e coloro che siano stati interdetti dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato ovvero coloro
che siano comunque impediti ad accedere al pubblico impiego ai sensi
della vigente normativa.
5. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di
ammissione.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
 
1. La domanda di ammissione al concorso con valore di
autocertificazione, dovra' essere redatta, riportando tutte le
indicazioni che secondo le norme vigenti i candidati sono tenuti a
fornire, avvalendosi della procedura informatica guidata disponibile
sulla seguente pagina web: www.cnipec.it oppure scritta a macchina o
in stampatello secondo lo schema di cui all'allegato «A» del presente
bando. Le corrette modalita' a cui attenersi per l'utilizzo della
procedura informatica di compilazione della domanda di ammissione con
valore di autocertificazione sono descritte nella predetta pagina
web.
2. Sia nel caso che la domanda di partecipazione con valore di
autocertificazione sia redatta con la procedura informatica che nel
caso sia redatta utilizzando l'allegato «A», dovra' comunque essere
inviata, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, al: Ministero delle politiche agricole e forestali -
Direzione generale dell'amministrazione - Codice Concorso 5 - presso
C.N.I.P.E.C. S.r.l. Casella Postale 83668 Ufficio PT GE 36 - 16142
Genova, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, di cui al
comma 2, fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale
accettante.
4. La spedizione per via postale della domanda di ammissione, con
valore di autocertificazione, dovra' essere effettuata con le
seguenti modalita':
a) la domanda di ammissione, con valore di autocertificazione,
non dovra' essere piegata;
b) la domanda di ammissione, con valore di autocertificazione,
deve essere contenuta in un plico formato A4 recante all'esterno i
dati del mittente e del destinatario e la dicitura «Codice Concorso
05».
5. Il plico dovra' contenere esclusivamente:
a) domanda di ammissione con valore di autocertificazione;
b) per i candidati ai quali e' stato riconosciuto lo stato di
handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n 104, eventuale
certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che
specifichi gli elementi essenziali di cui al successivo punto 8;
c) fotocopia leggibile di un documento di identita'.
6. L'invio della domanda di ammissione, con valore di
autocertificazione, mediante modalita' diverse da quelle indicate nel
presente bando, nonche' oltre il termine di cui al comma 2, comporta
l'esclusione dal concorso.
7. Nella domanda di ammissione, con valore di autocertificazione,
il candidato dovra' dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) cognome e nome (le donne debbono indicare il cognome da
nubile);
b) la data e il luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo
unico 10 gennaio 1957, n. 3, ne' di essere stato licenziato ai sensi
dell'art. 25 del C.C.N.L. comparto Ministeri, sottoscritto in data
16 maggio 1995, ne' di essere stato interdetto dai pubblici uffici in
base a sentenza passata in giudicato;
g) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) o i procedimenti penali
eventualmente pendenti;
h) per i candidati di sesso maschile la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;
i) di essere in possesso del titolo di studio previsto
dall'art. 2 del presente bando, specificando quale;
j) di essere in possesso di uno dei requisiti di cui al punto
2) dell'art. 2 del presente bando, specificando quale;
k) la lingua straniera, tra quelle indicate nel successivo
art. 5, per la quale intende effettuare l'accertamento della
conoscenza; in assenza di tale indicazione, al candidato verra'
assegnata una lingua straniera a discrezione della commissione
d'esame;
l) il possesso di eventuali titoli che, come previsto
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
a parita' di merito, danno diritto alla preferenza e/o precedenza
all'assunzione, la mancata dichiarazione esclude il candidato dal
beneficio (l'elenco dei titoli stessi e' riportato all'art. 7 del
bando);
m) il consenso al trattamento dei dati personali, di cui al
decreto legislativo n. 196/2003;
n) di possedere l'idoneita' fisica allo svolgimento delle
mansioni relative al posto da coprire;
o) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute
nel bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna;
p) il recapito presso, il quale intende ricevere ogni
comunicazione inerente il concorso. E' fatto obbligo al candidato di
comunicare le eventuali successive variazioni di detto recapito.
8. I candidati ai quali e' stato riconosciuto lo stato di
handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno
presentare esplicita richiesta, in sede di domanda, in relazione al
proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai
sensi della legge suddetta. In ragione di cio', la domanda di
partecipazione dovra' essere corredata da una certificazione
rilasciata dalla competente struttura sanitaria che ne specifichi gli
elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di
consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso
anche per i soggetti portatori di handicap.
9. Sara' inoltre garantita l'assistenza, durante le prove di
esame, alle candidate che si trovino nelle condizioni di dover
allattare i propri figli.
10. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia leggibile di
un documento di identita' in corso di validita'.
11. La domanda di ammissione al concorso con valore di
autocertificazione deve essere sottoscritta in originale dal
candidato, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale. Ai sensi
dell'art. 3, comma 5, della legge n. 127/1997, la firma non e'
soggetta ad autenticazione.
12. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione. Nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
13. Le eventuali regolarizzazioni o integrazioni documentali non
possono essere prodotte oltre i termini stabiliti per la
presentazione della domanda.
14. Non si terra' conto delle domande prive della sottoscrizione
del candidato ovvero prive della allegata fotocopia del documento di
identita' di cui ai precedenti commi 10 e 11.
15. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento, dovute a disguidi postali e telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore e non a propria colpa, ne' per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo, domicilio o recapito indicati nella
domanda.
16. L'amministrazione si riserva la facolta' di escludere in ogni
momento il candidato dal concorso, per mancanza dei requisiti
richiesti.

                               Art. 4.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice e' nominata con successivo
provvedimento.
2. La commissione e' composta da un presidente individuato tra
magistrati amministrativi, contabili o ordinari, avvocati dello
Stato, dirigenti di prima fascia della pubblica amministrazione,
professori universitari di prima fascia di Universita' pubbliche o
private e due componenti, scelti tra dirigenti di prima fascia della
pubblica amministrazione, professori universitari di prima fascia di
Universita' pubbliche o private e professionisti con provata
esperienza nelle materie di esame. Almeno uno dei posti di componente
della commissione e' comunque riservato alle donne, ai sensi
dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001. Col medesimo
provvedimento viene nominato il segretario della commissione
esaminatrice, scelto tra i funzionari direttivi di area C del
Ministero.
3. La commissione puo' essere in ogni tempo integrata da uno o
piu' componenti esperti nelle lingue straniere prescelte dai
candidati e da uno o piu' componenti esperti di informatica.

                               Art. 5.
 
Prove di esame
 
1. Il concorso si svolgera' mediante esame, con l'osservanza
delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e successive integrazioni e
modificazioni e consistera' in due prove scritte ed una prova orale.
2. Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n 487, e successive modificazioni, la
commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e
le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare
nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle
singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte.
3. Le due prove scritte la cui durata sara' stabilita dalla
Commissione esaminatrice, verteranno sulle seguenti materie:
prima prova scritta: diritto costituzionale, contabilita' di
Stato, diritto amministrativo;
seconda prova scritta: analisi di uno o piu' casi, in ambito
gestionale-organizzativo, inerenti le funzioni dirigenziali, mirata a
verificare l'attitudine alla soluzione corretta, sotto il profilo
della legittimita', nonche' della efficacia, dell'efficienza e
dell'economicita' organizzativa su questioni attinenti l'attivita'
istituzionale.
I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati
dall'amministrazione, la quale puo' prevedere che le prove stesse
siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti
in selezione.
4. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato il punteggio di almeno 70/100 in ciascuna delle prove
scritte.
5. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che
verte sulle materie delle prove scritte e, inoltre, sulle seguenti
materie:
a) diritto civile;
b) diritto comunitario;
c) scienza dell'amministrazione;
d) nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai
reati contro la pubblica amministrazione;
e) elementi di economia agraria;
f) elementi di politica agricola comunitaria;
g) rapporto di pubblico impiego e contrattazione collettiva del
comparto Ministeri;
h) controllo di gestione nelle pubbliche amministrazioni;
E', inoltre, prevista una prova finalizzata alla valutazione
della buona conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato
tra: inglese, francese o tedesco, che puo' prevedere esercizi di
lettura, traduzione e conversazione.
Nell'ambito del colloquio, viene, altresi', accertata la buona
conoscenza da parte del candidato dell'utilizzo dei sistemi
applicativi informatici di piu' comune impiego, anche attraverso una
verifica pratica e delle implicazioni organizzative sulla
semplificazione procedimentale, connesse con l'adozione degli
strumenti informatici.
6. La prova orale si intende superata se il candidato avra'
conseguito una votazione di almeno 70/100.
7. Il punteggio finale e' determinato sommando i voti riportati
in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.
8. Le prove del concorso si svolgeranno nei luoghi e nelle date
che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana del 31 gennaio 2006.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Gli
assenti e/o ritardatari saranno considerati rinunciatari. Nel corso
delle prove scritte i candidati potranno consultare codici e testi di
legge non commentati.
9. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione,
disposta ai sensi del precedente art. 2, sono ammessi al concorso con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'assunzione e dovranno, senza alcun preavviso o invito, presentarsi,
muniti di un valido documento di riconoscimento, nei locali e nei
giorni indicati nel presente articolo.
10. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla, mediante apposita nota ministeriale che sara'
inviata presso il recapito indicato nella domanda. Con la stessa nota
sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte.

                               Art. 6.
 
Prova di preselezione
 
1. Ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 272/2004 e successive integrazioni e modificazioni
l'amministrazione si riserva la facolta' di far precedere le prove
scritte da una prova preselettiva costituita da test attitudinali, di
cultura generale e sulle materie oggetto di accertamento delle prove
d'esame di cui al precedente art. 5, predisposta anche da aziende
specializzate in selezione di personale. Sono ammessi alle prove
scritte un numero massimo di candidati pari a sei volte il numero dei
posti messi a concorso, unitamente alle posizioni di parita'
all'ultimo posto utile della graduatoria. Il punteggio conseguito
nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
di merito.
2. L'eventuale prova di preselezione si svolgera' nei luoghi e
nelle date che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica del 31 gennaio 2006.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
Gli assenti e/o ritardatari saranno considerati rinunciatari.
3. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione,
disposta ai sensi del precedente art. 2, sono ammessi alla prova
preselettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l'assunzione e dovranno, senza alcun preavviso o
invito, presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento,
nei locali e nei giorni indicati nel presente articolo.

                               Art. 7.
 
Formazione della graduatoria di merito
 
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione della votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato.
2. A parita' di merito e a parita' di merito e di titoli saranno
applicate le preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
integrazioni e modificazioni.
3. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno
presentare o far pervenire al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale dell'amministrazione -, via Venti
Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di quindici
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto la prova orale medesima, i documenti in carta semplice,
ovvero autocertificazione attestante il possesso dei titoli di
riserva, preferenza e precedenza, a parita' di valutazione, gia'
indicati nella domanda.
4. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, sara' formata la graduatoria definitiva e verranno
dichiarati i vincitori del concorso.
5. Il provvedimento suddetto sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale del Ministero delle politiche agricole e forestali.
6. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.
8. I titoli che, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, danno diritto a preferenza a parita' di
merito sono i seguenti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
u) gli invalidi ed i mutilati civili;
v) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
9. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                               Art. 8.
 
Assunzione in servizio
 
1. L'amministrazione provvedera' ad acquisire, direttamente o
tramite gli interessati, ai sensi della normativa vigente, la
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso.
Acquisita la necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e verificato il rispetto della
disciplina autorizzatoria ai sensi della normativa finanziaria
vigente, i candidati dichiarati vincitori saranno invitati a
stipulare un contratto individuale a tempo indeterminato. Gli stessi
saranno altresi' collocati in ruolo.
L'assunzione sara' subordinata al rispetto della vigente
normativa finanziaria in materia.
La efficacia dei contratti individuali di lavoro e' comunque
subordinata al positivo esito dei previsti controlli da parte dei
competenti organi preposti.
2. Il rapporto di lavoro con l'amministrazione decorrera' ad ogni
effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto
individuale di lavoro, che si perfezionera' con la presentazione
dell'interessato medesimo nella sede di assegnazione, nella data
indicata da questa amministrazione, fatto salvo il successivo
accertamento da parte dell'amministrazione del possesso dei requisiti
prescritti per l'accesso all'impiego nell'amministrazione dello
Stato.
3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato
motivo ed entro il termine indicato da questa amministrazione,
comportera' il non luogo alla stipula del contratto.
4. Ai vincitori del concorso compete il trattamento economico
previsto dalla vigente normativa e dal disposto contrattuale
nazionale del comparto, che decorrera' dalla data di effettiva
assunzione delle funzioni dirigenziali assegnate dal Ministero delle
politiche agricole e forestali.

                               Art. 9.
 
Pari opportunita'
 
1. E' garantita pari opportunita' tra uomini e donne
nell'assunzione, nello sviluppo professionale e nell'accesso alle
carriere e loro qualifiche, ai sensi della legge 10 aprile 1991,
n. 125.

                              Art. 10.
 
Trattamento dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle
politiche di sviluppo - Direzione generale dell'amministrazione per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati, manualmente
e con modalita' informatica, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' di gestione
del concorso e per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
di lavoro medesimo.
2. L'indicazione dei dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente
per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione
giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a
soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
4. L'interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche'
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi alloro trattamento.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
6. Titolare del trattamento e' il Direttore generale della
Direzione generale dell'amministrazione, che potra' avvalersi di
terzi - via Venti Settembre n. 20 - 00187 Roma.

                              Art. 11.
 
Norme di salvaguardia
 
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ai sensi
della normativa vigente e, in particolare, le disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e le
disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.
2. Avverso i provvedimenti di esclusione dal concorso e avverso
il provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'art. 7
del presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale o al
Capo dello Stato nei termini di legge.
3. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2005
Il direttore generale: Abate

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