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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di duecento allievi ufficiali di
complemento dell'Aeronautica militare - anno 2002

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.16 del 26/2/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E01470
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/3/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848 e successive
modificazioni (legge 27 giugno 1942, n. 924, e legge 26 novembre
1969, n. 938), concernente la disciplina dei corsi allievi ufficiali
di complemento dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Visti la legge 19 marzo 1973, n. 70, il decreto del Presidente
della Repubblica 20 luglio 1973 ed il decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 1983, concernenti i titoli di studio per
l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli
dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente le norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 11 febbraio 1988,
n. 62, che approva il regolamento concernente i criteri e le
modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento, nonche'
la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze
armate e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 18 aprile 1990,
concernente il nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono
causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea, pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 24 del
16 giugno 1990 e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza italiana;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, a 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 28 marzo 1997, che ha
ridotto a quattordici mesi la ferma di leva per gli ufficiali di
complemento;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto del Ministro della difesa 22 aprile 1999,
n. 188, emanato in esecuzione dell'art. 3, comma 6, della legge
15 maggio 1993, n. 127, concernente il regolamento recante norme per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione, tra
l'altro, all'arruolamento degli allievi ufficiali di complemento
dell'Aeronautica;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la
definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle
categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2001, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che non prevede per l'anno 2002 partecipazione di
personale femminile all'arruolamento degli allievi ufficiali di
complemento dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della piu' volte citata
legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante
norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con
annesso elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita';
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 119 del 24 maggio 2000,
recante modificazioni al citato decreto ministeriale 18 aprile 1990,
concernente approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione
aerea, nonche' il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale n. 140 del 17 giugno 2000, relativo alla sostituzione
della tabella prevista dall'art. 4 del decreto medesimo;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2000, recante
modificazioni al decreto ministeriale 26 maggio 1997, concernente le
categorie e le specialita' in cui e' ripartito il personale militare
dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la direttiva del Comando generale delle scuole, n. 51,
edizione maggio 2001, concernente norme per la selezione dei
candidati ai concorsi per il reclutamento degli allievi ufficiali di
complemento (non piloti) dell'Aeronautica militare;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso per l'ammissione di 200 giovani ai
sottonotati corsi allievi ufficiali di complemento (A.U.C.)
"laureati" e "diplomati", che avranno luogo presso la Divisione
formazione superiore - Scuola di applicazione dell'aeronautica
militare di Firenze, per il conseguimento della nomina a sottotenente
di complemento nei ruoli, Arma, Corpi e specialita' dell'Aeronautica
militare, con il numero di posti di seguito indicati:
Laureati:
ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico
(C.C.r.n.): 3 posti;
ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (C.S.A.r.n.):
63 posti;
ruolo normale del Corpo del genio aeronautico (G.A.r.n.): 7
posti, cosi' suddivisi:
specialita' elettronici: 3 posti;
specialita' chimici: 2 posti;
specialita' fisici: 2 posti.
Diplomati:
ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.):
88 posti;
ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico
(C.C.r.s.): 10 posti;
ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico (G.A.r.s.): 29
posti, cosi' suddivisi:
specialita' aeronautici: 4 posti;
specialita' armamento: 2 posti;
specialita' elettronici: 6 posti;
specialita' infrastrutture ed impianti: 5 posti;
specialita' chimici: 2 posti;
specialita' geofisici: 5 posti;
specialita' motorizzazione: 5 posti.
I posti di cui sopra sono ripartiti nei corsi appresso indicati,
che si svolgeranno nei periodi a fianco di ciascuno riportati:
121o corso (dal 16 settembre al 6 dicembre 2002)
Laureati:
ruolo normale del Corpo del genio aeronautico (7 unita);
ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (28 unita).
Diplomati:
ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica (36 unita);
ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico (29 unita).
122o corso dal 31 marzo al 20 giugno 2003).
Laureati:
ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (35 unita);
ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico (3
unita);
Diplomati:
ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica (52 unita);
ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico (10
unita).
2. Il numero dei posti disponibili per ciascun corso, nonche' la
ripartizione per ruolo, Arma, Corpo e specialita' potranno subire
modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa
graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze
della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli
ufficiali di complemento.
3. Il Ministero della difesa si riserva la facolta' di modificare
le date di svolgimento dei corsi di cui al precedente, comma 1, di
sopprimere qualsiasi corso indetto con il presente decreto e di
trasferire i giovani da un corso all'altro.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione ad uno dei corsi
A.U.C. di cui al precedente articolo i, i giovani di sesso maschile
che:
a) siano in possesso della cittadinanza italiana;
b) abbiano compiuto il 18o anno di eta' e non abbiano superato
il 28o alla data di scadenza dei termini di presentazione delle
domande ovvero il 32o qualora dispensati dal presentarsi alle armi
perche' cittadini italiani residenti all'estero;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisica al
servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della
idoneita' psico-attitudinale al servizio in qualita' di ufficiali di
complemento, per il ruolo, Arma, Corpo e specialita' richiesti nella
domanda di partecipazione al concorso, nonche' dell'idoneita'
generica al volo, da accertarsi secondo le modalita' di cui al
successivo art. 5;
d) abbiano statura non inferiore a m 1,65;
e) non abbiano assolto gli obblighi di leva anteriormente alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione e non siano stati riformati alla visita medica di leva
o successivamente ad essa;
f) non siano stati prosciolti d'autorita' per insufficiente
attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero
per motivi disciplinari da istituti di formazione delle Forze armate
e Corpi armati dello Stato;
g) siano in possesso:
1) per i corsi per laureati: di uno dei diplomi di laurea,
anche equipollente, previsti nell'allegato "A", che costituisce parte
integrante del presente decreto, conseguito anteriormente alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande,
nonche', per i concorrenti per il ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico, dell'abilitazione all'esercizio della professione.
Questi ultimi dovranno essere in possesso della suddetta abilitazione
prima della nomina a sottotenente di complemento, fatto salvo quanto
previsto al successivo art. 8, comma 5, lettera g).
2) per i corsi per diplomati: di uno dei diplomi di
istruzione secondaria di secondo grado previsti dal gia' citato
allegato "A", o siano in grado di conseguirlo entro il termine
dell'anno scolastico 2001/2002. In tal caso i concorrenti dovranno
attenersi a quanto disposto nel successivo articolo 3, comma 7.
Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione ai corsi, i
diplomi di laurea ed i diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, a quelli riportati nel citato
allegato "A". A tal fine i concorrenti dovranno presentare,
unitamente alla domanda di partecipazione all'ammissione ai corsi:
per i diplomi di laurea: una dichiarazione di equipollenza,
rilasciata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado: una
dichiarazione di equipollenza, rilasciata da un Provveditore agli
studi di propria scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. I requisiti di cui al precedente, comma 1, lettere a), b), e)
ed f) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione. I requisiti di cui al
medesimo precedente, comma 1, tranne quelli di cui alle lettere b) ed
e), devono essere inoltre mantenuti fino alla data di conseguimento
della nomina a sottotenente di complemento.
3. L'ammissione ai corsi e' subordinata all'accertamento, anche
successivo all'ammissione alla relativa frequenza, del possesso dei
requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita'
previste dalla vigente normativa.
4. I concorrenti che usufruiscono del rinvio della chiamata alle
anni, partecipando al concorso in titolo, non perdono detto
beneficio.

                               Art. 3.
 
Compilazione ed inoltro della domanda di partecipazione
 
1. I concorrenti possono presentare domanda per l'ammissione ad
uno solo dei corsi di cui all'art. 1 del presente decreto, o per
laureati o per diplomati, e per un solo ruolo, Corpo, Arma e
specialita'.
I concorrenti all'ammissione ai corsi del Corpo sanitario
aeronautico potranno presentare nuova domanda per il corso successivo
solo in caso di mancata ammissione a quello precedente: in tal caso
essi saranno nuovamente sottoposti alla selezione di cui al
successivo art. 5 ed ai medesimi non sara' applicato quanto previsto
al successivo art. 7, comma 6.
2. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice utilizzando il modello di cui
all'allegato "B", che costituisce parte integrante del presente
decreto, osservando le istruzioni riportate in calce al modello
stesso (copia di detto modello potra' essere reperita presso i
Distretti militari, gli enti aeronautici e nel sito internet
http://www.persomil.difesa.it e, per i concorrenti ai corsi A.U.C.
del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, anche presso le
segreterie delle facolta' di medicina e chirurgia dei maggiori atenei
italiani);
b) firmata per esteso dal concorrente. La mancata
sottoscrizione della domanda determinera' il non accoglimento della
medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- 1o Reparto - 1a Divisione - 3a Sezione - casella postale n. 353 -
00187 Roma a pena di decadenza entro il trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana fatta eccezione per i concorrenti
ai corsi A.U.C. del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico,
per i quali vale quanto previsto al successivo comma 3.
Non saranno pertanto prese in considerazione le domande che
risulteranno spedite oltre il predetto termine. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale di spedizione.
I concorrenti in attesa di chiamata alle armi oltre ad inviare
la domanda di partecipazione alla Direzione generale per il personale
militare, devono inoltrare, "per conoscenza", copia della domanda al
Distretto militare/Capitaneria di porto di appartenenza.
I concorrenti che siano militari in servizio oltre ad inviare
la domanda di partecipazione alla Direzione generale per il personale
militare hanno l'obbligo di presentare per conoscenza" copia della
domanda al Comando militare dal quale dipendono.
I concorrenti residenti all'estero potranno presentare la
domanda, entro i termini sopra indicati, anche all'Autorita'
diplomatica o consolare, la quale provvedera' a trasmetterla
immediatamente all'indirizzo di cui sopra.
In particolare i militari in servizio, impiegati all'estero in
localita' ove non vi siano le predette autorita', potranno presentare
la domanda, sempre entro il medesimo termine, al Comando di
appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al
predetto indirizzo. In detti casi per la data di presentazione fara'
fede le data di assunzione a protocollo della domanda da parte
dell'Autorita/Comando ricevente.
Tutti i concorrenti avranno cura di conservare una copia della
domanda di partecipazione e la ricevuta della raccomandata di
spedizione della stessa che dovranno essere portate al seguito il
giorno della prova di preselezione di cui al successivo art. 5, comma
2.
3. I soli concorrenti all'ammissione ai corsi A.U.C. del ruolo
normale del Corpo sanitario aeronautico dovranno presentare la
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1
esclusivamente nei sottonotati periodi:
per il 121o corso nel periodo compreso tra il 2 aprile ed il
2 maggio 2002;
per il 122o corso nel periodo compreso tra il 19 novembre ed il
20 dicembre 2002.
Non saranno pertanto prese in considerazione domande inoltrate al
di fuori di detti periodi.
4. I concorrenti che non indichino nella domanda il ruolo, Corpo,
Arma e specialita' per cui intendono concorrere, o che indichino piu'
ruoli, Corpi, Arma e specialita', ovvero un ruolo, Corpo, Arma e
specialita' incompatibile con il titolo di studio posseduto saranno
invitati a formalizzare detta indicazione, a pena di esclusione dal
concorso, prima dell'inizio della prova di preselezione di cui al
successivo art. 5, comma 2.
5. Il concorrente per i posti previsti per il ruolo speciale
delle armi dell'Arma aeronautica dovra' indicare il corso in cui
desidererebbe essere incorporato (121o o 122o) nel caso risultasse
utilmente collocato nella graduatoria finale. Tale indicazione non e'
vincolante, bensi' puramente indicativa per la Direzione generale per
il personale militare che procedera' all'ammissione ai corsi dei
concorrenti risultati vincitori del concorso secondo i criteri di cui
al successivo art. 8, comma 2.
6. Nella domanda di partecipazione al concorso il concorrente
dovra' dichiarare, consapevole delle conseguenze penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di falsita' in atti o dichiarazioni mendaci,
di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.
7. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda
di partecipazione al concorso non sia ancora in possesso del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado previsto per l'ammissione
ai corsi A.U.C. "diplomati", verra' ammesso a partecipare al concorso
con riserva e dovra' comunicare l'avvenuto conseguimento del diploma
- con la votazione riportata - con dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, alla Direzione generale per il personale
militare - Io Reparto - 1a Divisione - 3a Sezione - casella postale
n. 353 - 00187 Roma, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La suddetta dichiarazione dovra', in ogni caso, essere anticipata via
fax al numero 06/4827347, a pena di decadenza, entro il 25 luglio
2002.
La mancata comunicazione del conseguimento del titolo di studio
con la votazione riportata entro il suddetto termine comportera'
l'esclusione del concorrente dalla graduatoria di ammissione al corso
richiesto.
8. La Direzione generale per il personale militare si riserva di
far regolarizzare le domande che, sottoscritte e spedite nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari o non conformi al modello
di domanda allegato al presente decreto.
9. Il concorrente che successivamente alla presentazione della
domanda venisse incorporato in un Reparto/Ente, di qualsiasi Forza
armata o Corpo armato dello Stato, sara' tenuto a comunicare subito,
via fax al numero 06/4827347, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Io Reparto - 1a Divisione -
3a Sezione - casella postale n. 353 - 00187 Roma il Reparto/Ente
presso il quale presta servizio ed il relativo indirizzo.
Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, via fax
al suddetto numero, alla Direzione generale per il personale militare
- Io Reparto - la Divisione - 3a Sezione - casella postale n. 353 -
00187 Roma, ogni eventuale variazione del recapito precedentemente
indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento
del concorso.
10. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

                               Art. 4.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per la prova di preselezione, per la
valutazione dei titoli di merito e la formazione delle graduatorie di
merito, distinte per ruolo, Arma, Corpo e specialita';
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli accertamenti psico-attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera a) sara'
composta da:
un colonnello del ruolo naviganti o del ruolo delle armi
dell'Arma aeronautica, presidente;
un ufficiale superiore del Corpo del genio aeronautico, membro;
un ufficiale superiore del Corpo di commissariato aeronautico,
membro;
un ufficiale superiore del Corpo sanitario aeronautico, membro;
un ufficiale superiore del ruolo delle armi dell'Arma
aeronautica, membro.
Il meno anziano tra i membri svolgera' anche le funzioni di
segretario.
3. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera b),
sara' composta da:
un ufficiale del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico
in servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
due ufficiali superiori del ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico in servizio permanente, membri.
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare, o di specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera c) sara'
composta da:
un ufficiale del ruolo naviganti o del ruolo delle armi
dell'Arma aeronautica, di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, membri.
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali
qualificati perito selettore e di sottufficiali qualificati aiuto
perito selettore dell'Aeronautica militare.

                               Art. 5.
 
Selezione psico-fisica e attitudinale
 
1. Generalita'
a) i concorrenti all'ammissione ai corsi A.U.C. di cui al
presente decreto saranno sottoposti alla preselezione di cui al
successivo, comma 2, ed a prove ed accertamenti consistenti in test,
visite mediche specialistiche ed indagini psicologiche, tendenti ad
accertare, valutare e graduare:
l'idoneita' e il grado di attitudine fisica;
il livello intellettuale, le qualita' attitudinali nonche'
quegli aspetti caratterologici della personalita' richiesti per lo
specifico impiego nella Forza armata.
b) i concorrenti dovranno presentarsi per la prova di
preselezione nel luogo, nel giorno indicati al successivo, comma 2.,
Qualora superino detta prova, i concorrenti riceveranno per i
successivi accertamenti apposita convocazione. Essi dovranno
presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di
fotografia.
c) I concorrenti che non si presentino presso la sede fissata
nel giorno ed all'ora previsti saranno esclusi dal concorso.
d) Il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare si riserva, compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento degli accertamenti e di svolgimento del corso, la
facolta' di riconvocare i concorrenti che ne facessero domanda
esclusivamente per i seguenti motivi:
1) effettuazione di esami di stato, quali quelli di
abilitazione all'esercizio della professione ovvero esame finale di
laurea e di maturita';
2) esami universitari;
3) frequenza di corsi universitari e/o di specializzazione
presso istituti o strutture situate all'estero, da cui non e'
assolutamente consentito assentarsi per tutta la durata degli stessi
corsi;
4) concomitanza delle prove selettive, ovvero della data di
inizio del corso, con prove di concorsi pubblici;
5) ricovero, selezioni durante, presso una struttura
sanitaria, ovvero avere in atto malattie infettive, oppure non essere
in condizione di potersi muovere dalla propria residenza, per grave
impedimento fisico, ovvero per convalescenza a seguito di incidenti o
delle suddette malattie.
Eventuali richieste di riconvocazione per altri motivi
adeguatamente documentati verranno valutate di volta in volta dalla
Direzione generale per il personale militare. Gli interessati che si
trovino nelle predette condizioni dovranno inviare, anticipandola via
fax al numero 06/4827347, alla Direzione generale per il personale
militare - Io Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 3a
Sezione, apposita richiesta di riconvocazione, corredata da idonea e
completa documentazione probatoria, improrogabilmente entro il giorno
di prevista presentazione.
2. Preselezione
a) i concorrenti che abbiano prodotto valida domanda di
partecipazione al concorso saranno preliminarmente sottoposti ad una
prova attitudinale di preselezione della durata di un giorno, non
utile ai fini della formazione della graduatoria finale, consistente
nella somministrazione collettiva di appositi test. Detta prova avra'
luogo presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare -
Aeroporto militare di Guidonia (Roma), via Sauro Rinaldi n. 3,
secondo il seguente calendario:
22 aprile 2002, presentazione entro le ore 08:00 per i
concorrenti il cui cognome inizi con una lettera tra "A" e "F";
22 aprile 2002, presentazione entro le ore 12:30 per i
concorrenti il cui cognome inizi con una lettera tra "G" e "M";
23 aprile 2002, presentazione entro Le ore 08:00 per i
concorrenti il cui cognome inizi con una Lettera tra "N" e "R";
23 aprile 2002, presentazione entro le ore 12:30 per i
concorrenti il cui cognome inizi con una lettera tra "S" e "Z";
Gli orari sopraindicati sono quelli dell'orario ufficiale. Il
suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Pertanto, pena
l'esclusione dal concorso essi dovranno presentarsi, senza attendere
alcuna comunicazione nella sede, nell'ora e nel giorno per ciascuno
fissati nel calendario sopra indicato. I concorrenti dovranno
altresi' portare al seguito una copia della domanda di partecipazione
e la ricevuta della raccomandata di spedizione della medesima.
Eventuali modificazioni del luogo o della data di svolgimento
della prova di preselezione saranno comunicate, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a serie speciale del 12 aprile 2002 e, a puro titolo informativo,
sul sito internet http://www.persomil.difesa.it> b) L'Amministrazione della difesa si riserva la facolta', in
base al numero delle relative domande di partecipazione, di non far
sottoporre alla predetta prova attitudinale di preselezione i
concorrenti per l'ammissione ad uno o piu' corsi di cui al presente
decreto. In tal caso il relativo avviso verra' pubblicato nella gia'
citata Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 9 aprile 2002.
c) Al termine della fase di preselezione la commissione di cui
al precedente art. 4, comma 1, lettera a), formera' graduatorie
provvisorie di merito distinte per ruoli, Arma, Corpi (escluso quello
sanitario) e specialita'. Un numero di concorrenti pari a tre volte i
posti messi a concorso per ciascun ruolo, Arma, Corpo e specialita',
sempreche' abbiano conseguito un punteggio di almeno 60/100, sara'
ammesso a sostenere gli accertamenti di cui al successivo, comma 3. A
detti accertamenti saranno altresi' ammessi i concorrenti che abbiano
riportato in ciascun ruolo, Arma, Corpo e specialita' lo stesso
punteggio dell'ultimo concorrente ammesso.
3. Accertamenti fisio-psico-attitudinali
Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali, che si terranno presso
l'Aeroporto militare di Guidonia (RM) - viale Roma s.n.c.,
presumibilmente nel mese di giugno 2002, si svolgeranno secondo
quanto previsto dall'art. 34 del decreto ministeriale 11 febbraio
1988, n. 62, citato nelle premesse.
I concorrenti saranno convocati mediante lettera raccomandata,
assicurata ovvero telegramma. Coloro che non riceveranno alcuna
comunicazione entro il 28 maggio 2002, dovranno ritenersi non ammessi
agli accertamenti di cui al presente comma e potranno ottenere
notizie sull'esito della prova di preselezione, dopo la suindicata
data, contattando la Direzione generale per il personale militare -
ufficio relazioni con il pubblico, al numero telefonico 06/4735.5941,
ovvero consultando il sito internet: http://www.persomil.difesa.it> La durata presumibile di detti accertamenti e', per i concorrenti
che risulteranno idonei, di giorni tre.
Durante il periodo di permanenza presso la sede di effettuazione
delle prove concorsuali, essi fruiranno di vitto e alloggio a carico
dell'Amministrazione militare, compatibilmente con le esigenze e/o
possibilita' dell'ente ospitante.
a) Accertamenti sanitari.
1) I concorrenti saranno sottoposti, a cura dalla commissione
di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera b), ad accertamenti
sanitari tendenti ad accertare il possesso dei requisiti
somatico-funzionali per il servizio militare incondizionato quali
allievi ufficiali di complemento, nonche' dell'idoneita' generica al
volo.
2) Tali requisiti sono quelli previsti nel decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, integrati da quelli particolari
di Forza armata, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale
18 aprile 1990 e successive modificazioni citati nelle premesse.
3) I concorrenti all'atto della presentazione al Centro
aeromedico per l'effettuazione degli accertamenti sanitari dovranno
consegnare i seguenti documenti:
certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica
o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (non
oltre tre mesi dell'accertamento per tutti i markers dell'epatite B e
C, sia antigenici sia anticorpali. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' la non ammissione del concorrente agli
accertamenti sanitari;
eventuali referti di esami radiografici del torace, per
coloro che siano stati sottoposti a tali esami strumentali presso
organi sanitari militari o strutture pubbliche o private
convenzionate entro i tre mesi precedenti la data della visita
medica.
Sulla base degli accertamenti sanitari la commissione
attribuira' un punteggio fino a 5,00 punti, quale graduazione delle
caratteristiche psico-fisiche evidenziate dal candidato.
L'accertamento della idoneita' verra' eseguito in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti
che durante la visita risultassero non in possesso anche di uno solo
dei requisiti prescritti saranno giudicati non idonei ed esclusi dal
concorso.
b) Accertamenti attitudinali.
I concorrenti riconosciuti idonei agli accertamenti di cui alla
precedente lettera a) saranno sottoposti, a cura dalla commissione di
cui al precedente art. 4, comma 1, lettera c), ad un insieme di prove
tendenti ad accertare il possesso dei requisiti psico-attitudinali
per il servizio in qualita' di ufficiali di complemento nel ruolo,
Arma, Corpo e specialita' richiesti nella domanda di partecipazione
al concorso.
Sulla base della valutazione effettuata nei test attitudinali,
nelle prove collettive e nei colloqui individuali, la commissione
attribuira' un punteggio fino a 5,00 punti, quale graduazione delle
caratteristiche attitudinali evidenziate dal candidato.
Il giudizio riportato sia negli accertamenti sanitari sia in
quelli attitudinali sara' immediatamente comunicato all'interessato,
al quale verra' sottoposta per la firma, a cura della commissione
preposta all'accertamento, la relativa comunicazione. Ai sensi
dell'art. 34 del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, citato
nelle premesse, i giudizi sono definitivi. Pertanto i concorrenti
dichiarati non idonei saranno esclusi dal concorso.
4. Test finale.
Coloro che risulteranno idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui al precedente, comma 3, saranno
convocati presso il predetto Centro di selezione dell'Aeronautica
militare di Guidonia per sostenere un ulteriore test attitudinale,
utile ai fini della formazione della graduatoria finale,
presumibilmente intorno alla meta' del mese di luglio 2002 (durata
presumibile di permanenza: giorni uno).
5. Per i soli concorrenti all'ammissione ai corsi A.U.C. del
ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico valgono le seguenti
disposizioni:
121o corso:
data entro la quale riceveranno la lettera raccomandata o il
telegramma di convocazione per l'eventuale preselezione, per le
selezioni fisio-psico-attitudinali e per il test finale di cui ai
precedenti commi 2, 3 e 4: 6 giugno 2002;
data entro la quale contattare l'ufficio relazioni con il
pubblico in caso di mancata ricezione della predetta convocazione:
7 giugno 2002;
periodo previsto per lo svolgimento delle suddette prove:
meta' del mese di giugno 2002;
122o corso:
data entro la quale riceveranno la lettera raccomandata o il
telegramma di convocazione per l'eventuale preselezione, per le
selezioni fisio-psico-attitudinali e per il test finale di cui ai
precedenti commi 2, 3 e 4: 13 gennaio 2003:
data entro la quale contattare l'ufficio relazioni con il
pubblico in caso di mancata ricezione della predetta convocazione:
14 gennaio 2003;
periodo previsto per lo svolgimento delle suddette prove:
fine mese di gennaio 2003.

                               Art. 6.
 
Titoli di merito
 
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di cui al
successivo art. 7 sono valutati, secondo i criteri appresso indicati,
i seguenti titoli:
a) per i corsi per laureati:
0,50 punti ai concorrenti ai corsi del ruolo normale dei
Corpi del genio e di commiissanato aeronautico in possesso di
abilitazione all'esercizio della professione, a seguito del
superamento del relativo esame di Stato;
0,25 punti ai concorrenti che dopo la laurea abbiano superato
uno o piu' corsi di specializzazione di durata semestrale/annuale
presso Istituti universitari statali o equiparati, in Italia o
all'estero;
0,50 punti per il superamento di uno o piu' corsi del tipo
suindicato ma di durata biennale;
0,50 punti ai concorrenti ai corsi del ruolo normale del
Corpo di commissariato aeronautico per l'idoneita' in concorsi
pubblici per l'accesso ad una delle seguenti carriere: magistratura,
avvocatura dello Stato, notariato, universitaria;
0,25 punti ai concorrenti in possesso di attestati,
riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento
del corso di cultura aeronautica o cultura aeronautica in
meteorologia;
b) per i corsi per diplomati:
0,25 punti ai concorrenti gia' allievi di scuole/collegi
militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le
suddette scuole/collegi;
0,25 punti ai concorrenti per il corso del ruolo speciale
delle armi dell'Arma aeronautica che siano in possesso del diploma di
perito aeronautico conseguito presso uno degli Istituti tecnici
aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1
ottobre 1970, n. 1508, o presso analogo Istituto legalmente
riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; detto punteggio aggiuntivo non e' cumulabile con quello
attribuito per il possesso dell'attestato di frequenza del corso di
cultura aeronautica o di cultura aeronautica in meteorologia;
0,25 punti ai concorrenti per il corso del ruolo speciale
delle armi dell'Arma aeronautica che siano in possesso del diploma di
educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di
educazione fisica, oppure del diploma di "Maestro dello sport"
rilasciato dal C.O.N.I. dopo un corso triennale;
0,25 punti ai concorrenti in possesso di attestati,
riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento
del corso di cultura aeronautica o cultura aeronautica in
meteorologia; detto punteggio aggiuntivo non e' cumulabile con quello
attribuito per il possesso del diploma di perito aeronautico
conseguito presso uno degli Istituti tecnici aeronautici istituiti
con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1970, n. 1508;
0,50 punti ai concorrenti ai corsi del ruolo speciale del
Corpo di commissariato aeronautico in possesso di abilitazione
all'esercizio della professione a seguito del superamento del
relativo esame di Stato.
Il punteggio massimo attribuibile per i titoli di merito di cui
sopra non potra', in ogni caso, superare punti 1,00.
Non saranno presi in considerazione titoli di merito diversi da
quelli suindicati.

                               Art. 7.
 
Formazione delle graduatorie e ammissione ai corsi
 
1. Al termine delle prove di selezione, la commissione di cui al
precedente art. 4, comma 1, lettera a), provvedera' alla formazione
delle graduatorie finali di merito dei concorrenti risultati idonei,
distinte per i vari ruoli, Arma, Corpi e specialita'. Tali
graduatorie saranno formate in base al punteggio complessivo ottenuto
da ciascun concorrente, calcolato quale somma di:
a) punteggi riportati nelle prove di selezione di cui al
precedente art. 5 (visite mediche, fino a 5,00 punti, accertamenti
attitudinali, fino a 5,00 punti, e test finale, fino a 100,00 punti -
il test di preselezione non e' valutativo);
b) punteggio conseguito per i titoli di merito, secondo quanto
indicato nel precedente art. 6, fino a punti 1,00;
c) punteggio attribuito per il voto riportato all'esame per il
conseguimento del titolo di studio secondo i parametri di valutazione
appresso indicati:
laureati: 15% del voto di laurea (compreso tra 66/110 e
110/110) arrotondato alla seconda cifra decimale. La laurea con
"Lode" comporta una maggiorazione del predetto punteggio pari a 0,50
punti. I voti di laurea eventualmente espressi su 100 punti saranno
rapportati a quelli espressi su 110 punti mediante proporzione
matematica.
diplomati: 25% del voto del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado, arrotondato alla seconda cifra decimale. I voti dei
diplomi di istruzione secondaria di secondo grado non espressi in
centesimi saranno rapportati a questi mediante proporzione
matematica.
2. Indipendentemente dal punteggio finale ottenuto hanno la
precedenza assoluta:
nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica:
i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che,
ammessi ad una scuola di volo dell'Aeronautica militare, siano stati
riconosciuti fisicamente non idonei al pilotaggio militare;
i concorrenti in possesso di brevetto di pilota di aeroplano,
conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare, sempreche' non
siano stati dimessi per ragioni disciplinari dai relativi corsi;
nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico -
specialita' aeronautici: i concorrenti muniti di diploma di perito in
costruzioni aeronautiche;
nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico -
specialita' geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con
esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica
dell'atmosfera o meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia
aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa.
3. A parita' di merito saranno preferiti i concorrenti in
possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. Qualora in ciascun ruolo, Arma, Corpo o specialita' alcuni dei
posti restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli
ammessi, la Direzione generale per il personale militare si riserva
la facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei ai corsi
secondo l'ordine delle graduatorie di merito fino al quindicesimo
giorno dalla data di inizio del rispettivo corso.
5. Qualora in un corso dovesse verificarsi disponibilita' di
posti per insufficienza di concorrenti idonei per uno o piu' ruoli,
Corpi (escluso il Corpo sanitario aeronautico), Arma e specialita',
la Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta', secondo le esigenze della Forza armata, di devolvere in
tutto o in parte detti posti ad altri ruoli, Corpi, Arma e
specialita' prima dell'approvazione delle rispettive graduatorie di
merito.
6. Per i concorrenti all'ammissione ai corsi A.U.C. del ruolo
normale del Corpo sanitario aeronautico, il criterio di
determinazione delle ammissioni e' il seguente:
a) i concorrenti all'ammissione al 121o corso, utilmente
collocati in graduatoria, saranno incorporati nel corso medesimo.
Qualora in detto corso dovesse verificarsi la non integrale copertura
dei posti messi a concorso, i posti non ricoperti verranno portati in
aumento a quelli disponibili nel corso successivo;
b) i concorrenti all'ammissione al 122o corso, utilmente
collocati in graduatoria, saranno incorporati nel corso medesimo.
Qualora dovesse verificarsi la mancata copertura dei posti messi a
concorso in detto corso questi verranno assegnati, secondo l'ordine
di graduatoria, ai concorrenti idonei non utilmente classificati nel
121o corso;
c) i posti eventualmente non ricoperti nel 122o corso potranno
essere devoluti a quelli disponibili per gli altri ruoli, Arma,
Corpi, specialita', secondo le esigenze della Forza armata.
7. Le graduatorie di ammissione a ciascun concorso saranno
approvate con decreto dirigenziale.
8. Il decreto di approvazione delle graduatorie degli idonei
sara' pubblicato nel giornale ufficiale del Ministero della difesa.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Informazioni sugli esiti del concorso di cui al presente
decreto potranno essere richieste alla Direzione generale per il
personale militare - ufficio relazioni con il pubblico al numero
telefonico: 06/4735.5941, trascorsi venti giorni dalla data di
svolgimento del test finale di cui all'art. 5, comma 4.

                               Art. 8.
 
Ammissione ai corsi e svolgimento
 
1. a) I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie finali
di merito saranno ammessi al corso, se del caso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
di cui al precedente art. 2.
b) Gli ammessi riceveranno, all'indirizzo indicato nella
domanda, da parte della Direzione generale per il personale militare,
comunicazione dell'ammissione ai corsi. Coloro che non riceveranno
alcuna comunicazione entro il 28 agosto 2002 dovranno ritenersi non
ammessi ai corsi di cui al precedente art. 1, comma 1. Notizie
sull'esito del concorso, a partire dalla suindicata data, potranno
essere fornite dalla Direzione generale per il personale militare -
ufficio relazioni con il pubblico al numero telefonico 06/4735.5941,
ovvero acquisite consultando il sito internet
http://www.persomil.difesa.it> c) I concorrenti che, ai sensi del precedente art. 7, commi 4 e
5, dovessero essere successivamente ammessi al corso ne riceveranno
comunicazione, all'indirizzo indicato nella domanda, da parte della
Direzione generale per il personale militare.
d) E' fatto obbligo agli ammessi di presentarsi il giorno
indicato nella comunicazione di ammissione, pena l'esclusione dal
corso. In caso di impossibilita' ad ottemperare tempestivamente alla
convocazione, per cause di forza maggiore comprese tra quelle
elencate al precedente art. 5, comma 1, lettera d) e riconosciute
valide dalla Direzione generale per il personale militare, potra'
essere concessa una proroga della data di presentazione che,
comunque, non potra' superare i sette giorni, purche' ne sia data
notizia prima della data di prevista presentazione.
e) La rinuncia alla partecipazione ad un corso e' irrevocabile
e comportera' l'esclusione dalla graduatoria di merito e dalla
possibilita' di essere ammessi ad uno dei corsi successivi di cui al
presente decreto.
f) I concorrenti all'atto dell'incorporazione rinunciano:
alle dispense, ritardi, rinvii e qualsiasi altro beneficio
concessi dai consigli di leva o comunque maturati fino a tale
momento;
agli altri benefici di servizio connessi alla condizione di
ammogliati con prole che fosse gia' in atto o che si dovesse
verificare durante il servizio di leva;
alla facolta' di essere ammessi ai corsi A.U.C. di altre
Forze armate o Corpi armati dello Stato (salvo quanto indicato nel
successivo, comma 6), o all'espletamento del servizio militare
sostitutivo nei Corpi armati dello Stato.
g) La Divisione formazione superiore - Scuola di applicazione
dell'Aeronautica militare di Firenze provvedera' ad informare i
competenti distretti militari/Capitanerie di porto dell'avvenuta
incorporazione dei concorrenti ammessi ai corsi.
2. Relativamente ai concorrenti utilmente collocati nella
graduatoria finale di merito del ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica la Direzione generale per il personale militare
procedera' all'incorporazione dei medesimi nel 121o o 122o corso,
secondo le sottonotate priorita':
a) concorrenti gia' alle armi, inclusi coloro che sono stati
incorporati successivamente alla data di scadenza della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso;
b) concorrenti in attesa di cartolina precetto o che hanno gia'
ricevuto la stessa (resta fermo quanto disposto al precedente art. 3,
comma 9, e, comma 2, lettera c);
c) concorrenti che hanno indicato nella domanda di
partecipazione la preferenza di cui al precedente art. 3, comma 5;
d) ordine di graduatoria relativa al ruolo, Arma, Corpo e
specialita' di appartenenza.
3. I concorrenti ammessi ai corsi sono obbligati alla ferma di
leva di mesi 14 decorrente dalla data di inizio del corso. In detta
ferma sono computabili, a domanda degli interessati, il servizio
militare di leva eventualmente prestato anteriormente alla predetta
data.
4. I concorrenti dovranno presentarsi al corso di formazione
muniti di valido documento di riconoscimento e del libretto sanitario
personale. Qualora militari in servizio dovranno indossare
l'uniforme. Essi dovranno esibire eventuali certificazioni sanitarie
attestanti numero e data delle inoculazioni di vaccino antitetanico
subite.
5. a) Il corso, svolto presso la Divisione formazione superiore -
Scuola di applicazione dell'Aeronautica militare di Firenze, avra' la
durata di circa tre mesi.
b) Gli allievi che per qualsiasi motivo non frequenteranno
almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni previste e quelli che,
per deficienza di qualita' militari o per motivi disciplinari, non
saranno ritenuti meritevoli della nomina ad ufficiale verranno
dimessi dal corso.
c) Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di
allievo ufficiale ed espleteranno il servizio di leva in qualita' di
avieri nella categoria Governo dell'Arma aeronautica.
d) Al termine del corso sara' compilata una graduatoria di
merito degli allievi idonei a rivestire il grado di ufficiale, che
saranno nominati sottotenenti di complemento nei rispettivi ruolo,
Arma, Corpo e specialita', ed inviati presso gli enti/reparti di
impiego. Le nomine saranno conferite con anzianita' assoluta
decorrente dalla data indicata dal decreto di nomina, comunque non
anteriore alla data di conclusione del corso, decorrenza
amministrativa dalla data di presentazione all'Ente di assegnazione
per la prestazione del servizio di prima nomina, ed anzianita'
relativa determinata dalla suddetta graduatoria.
e) Gli allievi ufficiali che pur avendo superato tutti gli
esami di fine corso in prima sessione saranno giudicati non idonei
alla nomina ad ufficiale per sopravvenuti motivi disciplinari,
verranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, qualora
giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento
insieme a quegli allievi che, non avendo superato gli esami in prima
sessione, li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di
servizio essendo giudicati idonei. Coloro che non supereranno gli
esami in seconda sessione o che, pur avendoli superati, saranno
giudicati non idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la
qualifica di allievi e termineranno il servizio di leva in qualita'
di avieri della categoria Governo dell'Arma aeronautica.
f) Gli allievi che per motivi di salute, o per altra accertata
causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte
degli esami in prima e in seconda sessione potranno essere ammessi,
eccezionalmente, ad una terza sessione straordinaria per completare
gli stessi.
g) Gli allievi ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico che al termine del corso non avranno ancora conseguito
l'abilitazione all'esercizio della professione potranno conseguire la
nomina a sottotenente di complemento, sempreche' conseguano detta
abilitazione nella sessione d'esame successiva alla data di fine
corso dandone immediata comunicazione tramite il Comando di
appartenenza alla Direzione generale del personale militare 1o
Reparto 1a Divisione reclutamento ufficiali. I predetti allievi,
qualora non conseguano l'abilitazione neanche nella sessione d'esame
successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei
alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con
il grado posseduto.
6. Durante la frequenza del corso A.U.C. e durante l'espletamento
del servizio di prima nomina saranno concessi "nulla osta al transito
in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato solamente ai
vincitori dei concorsi per l'ammissione ad una Accademia militare o
per la frequenza di corsi allievi ufficiali piloti di complemento di
una delle Forze armate, ovvero di corsi allievi ufficiali per
l'ammissione ai quali e' richiesto un titolo di studio superiore,
nonche' agli ammessi all'arruolamento per l'assunzione in servizio
permanente, con qualsiasi grado, nelle Forze armate e nell'Arma dei
carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di
Stato, nel Corpo della Polizia penitenziaria, nel Corpo della Guardia
forestale e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
7. Per esigenze di bilancio o di servizio, il Ministero della
difesa ha facolta' di disporre con provvedimento collettivo, il
collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma
assunta, dei sottotenenti appartenenti ai corsi di cui al presente
decreto.

                               Art. 9.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. La Direzione generale per il personale militare provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione dai
concorrenti.
Qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                              Art. 10.
 
Esclusioni
 
1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno
soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi allievi
ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare saranno esclusi
dal concorso con provvedimento motivato della Direzione generale per
il personale militare.
2. La Direzione generale per il personale militare potra'
escludere i concorrenti in qualsiasi momento con provvedimento
motivato dal concorso, ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i
medesimi decaduti dalla nomina a sottotenente di complemento, qualora
il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante le
selezioni, durante il corso, ovvero dopo la predetta nomina.
3. Saranno infine esclusi i concorrenti che non si presenteranno
nel giorno stabilito dalla convocazione alle prove di selezione
ovvero alla data di inizio del corso di formazione (salvo quanto
previsto nel precedente art. 5, comma 1, lettera d).

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - 1o Reparto - 1a Divisione reclutamento
ufficiali, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di servizio per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica
del concorrente, nonche' in caso di esito positivo del concorso, ai
soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nel confronti del
direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento, Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1a Divisione reclutamento ufficiali della
Direzione generale medesima.

                              Art. 12.
 
Prospettive di carriera
 
1. Al termine del servizio di leva gli ufficiali di complemento
possono concorrere, a domanda, al concorso, per titoli, per
l'ammissione alla ferma volontaria non rinnovabile di anni due, di
cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, a decorrere
dal giorno successivo a quello di completamento del servizio di prima
nomina.
2. In caso di ammissione alla ferma volontaria di cui al
precedente comma, gli ufficiali avranno maturato il titolo per
partecipare, qualora in possesso dei requisiti richiesti dal relativo
bando, ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente
effettivo del ruolo speciale dell'Aeronautica militare per il ruolo,
Arma, Corpo e specialita' di appartenenza.
Il presente decreto, sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2002
Il Ten. Gen.: Simeone

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