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UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in economia
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.98 del 10/12/2004 |
Ente: | UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI" |
Località: | - |
Codice atto: | 05E08328 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 31/1/2005 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visti gli articoli 2 e 25 dello Statuto dell'Universita' Bocconi
emanato con decreto rettorale n. 4545 del 9 luglio 1998 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento per la disciplina dei corsi di dottorato di
ricerca istituiti presso l'Universita' Bocconi emanato con decreto
rettorale n. 4820 del 23 agosto 1999 e successive modifiche;
Visto il parere favorevole del nucleo di valutazione di ateneo
espresso nella relazione del 23 settembre 2004;
Visto il decreto rettorale n. 7966 del 14 ottobre 2004 di
istituzione della Scuola di Dottorato;
Vista la delibera del Consiglio di facolta' del 19 ottobre 2004
di approvazione del rinnovo dei dottorati di ricerca con sede Bocconi
(XXI ciclo);
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 29 ottobre
2004;
Decreta:
Art. 1.
Presso l'Universita' Commerciale «Luigi Bocconi» e' istituito il
XXI ciclo dei dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso
l'ateneo.
E' indetto concorso pubblico per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in economia.
Di tale dottorato vengono indicati i settori disciplinari, la
durata, i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio.
Settori disciplinari: SECS-P/01 - SECS-P/03 - SECS-P/05 -
SECS-P/06.
Durata: 3 anni.
Posti: 20.
Borse di studio: 14.
La valutazione comparativa per l'ammissione al corso di dottorato
di ricerca in economia e' prevista a doppio turno.
La prima selezione consentira' l'assegnazione di dieci posti e di
un numero pari di borse di studio.
La seconda selezione consentira' l'assegnazione delle borse e dei
posti residui, comprensivi degli eventuali posti non assegnati nella
prima selezione e dei posti resisi disponibili a seguito di mancata
immatricolazione dei vincitori del primo turno entro il termine
stabilito dall'art. 8 del presente bando o a seguito di rinuncia di
tali vincitori entro la data di scadenza dell'esito del concorso del
secondo turno prevista dall'art. 10, comma 3 del bando.
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di
finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l'emanazione
del presente bando e prima dell'espletamento dei relativi concorsi,
fermi restando comunque i termini di scadenza previsti dal bando per
la presentazione delle domande.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo i
cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di diploma di
laurea previsto dagli ordinamenti didattici vigenti prima
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509 o di laurea specialistica o di titolo accademico conseguito
all'estero gia' dichiarato equipollente o riconosciuto idoneo dal
Collegio dei docenti ai soli fini dell'ammissione al corso, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
Possono partecipare al concorso di ammissione anche coloro che
alla scadenza della domanda di ammissione, sia del primo che del
secondo turno, non hanno ancora conseguito la laurea o il titolo
accademico estero. In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con
riserva» e il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di
decadenza, il relativo certificato di laurea o di titolo accademico
estero entro la scadenza della domanda di immatricolazione.
Art. 3.
La domanda di ammissione al primo turno, con indicato il
domicilio eletto agli effetti del concorso, indirizzata al rettore
dell'universita' e redatta in carta libera secondo lo schema allegato
al presente bando, va presentata direttamente o spedita tramite
servizio postale all'Universita' Commerciale «Luigi Bocconi» piazza
Sraffa n. 11 - 20136 Milano, con il riferimento «Ufficio dottorati di
ricerca», entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005.
Non verranno accettate domande presentate o spedite
successivamente alla data indicata nel precedente comma.
Nella domanda il candidato alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
a) il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e
l'indirizzo e-mail);
b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende
partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509 o la laurea specialistica posseduta, nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la
data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata
l'equipollenza stessa, ovvero il titolo accademico idoneo conseguito
all'estero, nonche' l'universita' e la data in cui e' stato
conseguito; oppure, per i candidati indicati dall'art. 2, comma 2, la
laurea prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, o la laurea specialistica che si intende conseguire, la data
presumibile e l'universita' in cui sara' conseguita, ovvero il titolo
accademico idoneo che si intende conseguire all'estero, nonche'
l'universita' e la data presumibile in cui verra' conseguito;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei
docenti;
f) di conoscere la lingua inglese;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato, da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Art. 4.
L'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia avviene
previo superamento di una valutazione comparativa svolta mediante un
concorso a doppio turno per titoli, volta ad accertare l'attitudine
del candidato alla ricerca scientifica nelle discipline oggetto del
dottorato.
Art. 5.
Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia i
titoli valutabili da allegare alla domanda, sia per il primo che per
il secondo turno, sono i seguenti:
a) un dettagliato curriculum-vitae;
b) la certificazione della laurea prevista dagli ordinamenti
didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o della laurea specialistica con
la votazione finale e l'elenco degli esami sostenuti con le relative
votazioni o la certificazione del titolo equipollente conseguito
presso un'universita' straniera, con la votazione finale e l'elenco
degli esami sostenuti con le relative votazioni, ovvero la
certificazione del titolo accademico idoneo conseguito all'estero con
la votazione finale e l'elenco degli esami sostenuti con le relative
votazioni;
c) con riferimento ai candidati indicati dall'art. 2, comma 2,
un certificato di iscrizione ad una delle lauree indicate al punto
precedente con gli esami sostenuti e le relative votazioni, oppure ad
un corso accademico estero con gli esami sostenuti e le relative
votazioni;
d) la certificazione dell'iscrizione o del conseguimento in
Italia e/o all'estero di eventuali «master» e l'elenco degli esami
sostenuti con le relative votazioni;
e) l'attestazione anche provvisoria dei risultati dell'esame
GRE (Graduate Records of Examination);
f) l'attestazione anche provvisoria dei risultati dell'esame
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) o di altri esami che
dimostrano la buona conoscenza della lingua inglese;
g) almeno due lettere di presentazione rilasciate da docenti
universitari;
h) una copia degli altri titoli ritenuti utili ai fini della
valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice;
i) una copia delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della
valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare il
possesso dei titoli di studio di cui al primo comma del presente
articolo mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione
previste dall'art. 46, decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, oppure possono produrre certificati e
pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47, decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le pubblicazioni possono essere presentate in una delle seguenti
lingue: italiano o inglese. Se la pubblicazione e' in una lingua
diversa, deve essere allegato un abstract esteso in una di tali
lingue.
Il curriculum e gli altri titoli devono essere tradotti in lingua
italiana o inglese.
Le pubblicazioni presentate e non richieste entro sessanta giorni
dalla conclusione del concorso non verranno piu' restituite.
Art. 6.
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando, unica sia per
il primo che per il secondo turno, sara' formata e nominata in
conformita' alla normativa vigente.
Per la formulazione della graduatoria di merito dei candidati la
commissione giudicatrice, prima dell'esame delle domande, definisce
nel dettaglio i criteri di valutazione dei titoli, da applicare sia
per il primo che per il secondo turno.
Art. 7.
Con riferimento al primo turno del concorso, i candidati saranno
ammessi ai corsi del dottorato sulla base della graduatoria di merito
fino alla concorrenza del numero dei posti previsti per tale turno
dall'art. 1 del presente bando.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
L'esito del concorso del primo turno verra' reso noto ai
vincitori entro il 1 marzo 2005 mediante:
a) affissione all'albo dell'Ufficio dottorati di ricerca
dell'Universita' presso la sede di via Sarfatti n. 25;
b) pubblicazione sul sito Internet al seguente indirizzo:
http://www.uni-bocconi.it/phd ec oppure:
http://www.uni-bocconi.it/phdeconomics.
> L'esito del concorso dei candidati che non risultano vincitori
sara' comunicato mediante affissione all'albo dell'Ufficio dottorati
di ricerca dell'Universita' presso la sede di via Sarfatti n. 25 e su
richiesta tramite e-mail inviata dall'Ufficio dottorati di ricerca
all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda di ammissione.
La graduatoria definitiva sara' confermata con decreto del
rettore.
Art. 8.
I vincitori della selezione relativa al primo turno dovranno
immatricolarsi al dottorato facendo pervenire tramite servizio
postale all'Universita' Commerciale «Luigi Bocconi» - Ufficio
dottorati di ricerca, piazza Sraffa, n. 11 - 20136 Milano, entro il
termine perentorio del 31 marzo 2005, i seguenti documenti:
a) domanda di immatricolazione rivolta al magnifico rettore
dell'Universita' Bocconi secondo il fac-simile pubblicato sul sito
Internet all'indirizzo http://www.uni-bocconi.it/bandiconcorso;
> b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
c) certificato di laurea prevista dagli ordinamenti didattici
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, con la votazione finale o di laurea
specialistica con la votazione finale, oppure titolo di studio
conseguito presso l'universita' straniera dichiarato equipollente a
una laurea italiana con decreto del rettore;
d) dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritto e di
impegnarsi a non iscriversi contemporaneamente a corsi di laurea o di
laurea specialistica, di master universitario, di perfezionamento o
ad altri corsi di dottorato;
e) dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritto a
corsi di specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la
frequenza;
f) tre foto-tessera firmate sul retro.
Tali vincitori devono inoltre dichiarare in carta libera:
a) di non avere goduto in passato di altre borse di studio di
dottorato;
b) di non godere di altre borse di studio a partire
da settembre 2005.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare il
possesso del titolo di cui alla lettera c) del primo comma mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46,
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
oppure possono produrre il certificato in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo universitario straniero, che non sia gia' stato
dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno far pervenire
i seguenti documenti utili a consentire al Collegio dei docenti il
riconoscimento di idoneita' ai soli fini dell'ammissione al
dottorato:
a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa
traduzione e legalizzazione effettuata dalla rappresentanza italiana
(Ambasciata o Consolato) del Paese ove e' stato conseguito il titolo
stesso;
b) dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa rappresentanza.
Art. 9.
A decorrere dal giorno 1° aprile 2005, l'Ufficio dottorati di
ricerca provvedera' a comunicare il numero delle borse e dei posti
residui, comprensivi degli eventuali posti non assegnati nella prima
selezione e dei posti resisi disponibili a seguito di mancata
immatricolazione dei vincitori del primo turno mediante:
a) affissione all'albo dell'Ufficio dottorati di ricerca
dell'Universita' presso la sede di via Sarfatti n. 25;
b) pubblicazione sul sito Internet al seguente indirizzo:
http://www.uni-bocconi.it/phd ec oppure:
http://www.uni-bocconi.it/phdeconomics.
> La domanda di ammissione per il secondo turno potra' essere
presentata sia da coloro che non hanno partecipato alla selezione del
primo turno, sia da coloro che, pur avendo partecipato alla selezione
del primo turno, non sono stati ammessi al corso, sia da coloro che,
pur essendo stati ammessi a seguito della selezione del primo turno,
non hanno presentato la domanda di immatricolazione entro il 31 marzo
2005 o hanno rinunciato all'immatricolazione entro tale data.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'universita' e
redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando,
va presentata direttamente o spedita tramite servizio postale
all'Universita' Commerciale «Luigi Bocconi», piazza Sraffa n. 11 -
20136 Milano, con il riferimento «Ufficio dottorati di ricerca»,
entro il termine perentorio del 13 maggio 2005.
Non verranno accettate domande presentate o spedite
successivamente alla data indicata nel precedente comma.
Nella domanda il candidato al concorso di ammissione al dottorato
di ricerca dichiarera' con chiarezza e precisione sotto la propria
responsabilita':
a) il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e
l'indirizzo e-mail);
b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende
partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509 o la laurea specialistica posseduta, nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la
data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata
l'equipollenza stessa, ovvero il titolo accademico idoneo conseguito
all'estero, nonche' l'universita' e la data in cui e' stato
conseguito; oppure, per i candidati indicati dall'art. 2, comma 2, la
laurea prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, o la laurea specialistica che si intende conseguire, la data
presumibile e l'universita' in cui sara' conseguita, ovvero il titolo
accademico idoneo che si intende conseguire all'estero, nonche'
l'universita' e la data presumibile in cui verra' conseguito;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei
docenti;
f) di conoscere la lingua inglese;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
Coloro che, avendo partecipato al primo turno, intendono
partecipare alla valutazione relativa al secondo turno, devono
dichiarare sotto la loro responsabilita' nella domanda di ammissione
presentata per il secondo turno che intendono confermare i titoli
allegati alla domanda presentata per il primo turno, e devono
specificare nella stessa domanda gli eventuali nuovi titoli
valutabili di cui all'art. 5 del presente bando che allegano rispetto
alla domanda presentata per il primo turno.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato, da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Art. 10.
Con riferimento al secondo turno del concorso, i candidati
saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria di merito
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso e
comunicati ai sensi del primo comma dell'art. 9, con l'aggiunta dei
posti resisi eventualmente disponibili a seguito di rinuncia dei
vincitori entro la data di scadenza dell'esito del concorso del
secondo turno prevista dal terzo comma del presente articolo.
I candidati che, avendo partecipato alla selezione relativa al
primo turno, non abbiano allegato nuovi titoli valutabili alla
domanda di ammissione presentata per il secondo turno, riceveranno il
medesimo punteggio del primo turno.
L'esito del concorso verra' reso noto agli ammessi e ai
subentranti entro il 30 giugno 2005 mediante:
a) affissione all'albo dell'Ufficio dottorati di ricerca
dell'Universita' presso la sede di via Sarfatti n. 25;
b) pubblicazione sul sito Internet al seguente indirizzo:
http://www.uni-bocconi.it/phd ec oppure:
http://www.uni-bocconi.it/phdeconomics.
> L'esito del concorso dei candidati che non risultano ammessi o
subentranti sara' comunicato mediante affissione all'albo
dell'Ufficio dottorati di ricerca dell'Universita' presso la sede di
via Sarfatti n. 25 e su richiesta tramite e-mail inviata dall'Ufficio
dottorati di ricerca all'indirizzo indicato dal candidato nella
domanda di ammissione.
La graduatoria definitiva sara' confermata con decreto del
rettore.
Art. 11.
I vincitori della selezione relativa al secondo turno del
concorso dovranno immatricolarsi al dottorato facendo pervenire
tramite servizio postale all'Universita' Commerciale «Luigi Bocconi»
- Ufficio dottorati di ricerca, piazza Sraffa n. 11 - 20136 Milano,
entro il termine del 18 luglio 2005, i seguenti documenti:
a) domanda di immatricolazione rivolta al magnifico rettore
dell'Universita' Bocconi secondo il fac-simile pubblicato sul sito
Internet all'indirizzo http://www.uni-bocconi.it/bandiconcorso;
> b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
c) certificato di laurea prevista dagli ordinamenti didattici
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, con la votazione finale o di laurea
specialistica con la votazione finale, oppure titolo di studio
conseguito presso l'universita' straniera dichiarato equipollente a
una laurea italiana con decreto del rettore;
d) dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritto e di
impegnarsi a non iscriversi contemporaneamente a corsi di laurea o di
laurea specialistica, di master universitario, di perfezionamento o
ad altri corsi di dottorato;
e) dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritto a
corsi di specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la
frequenza;
f) tre foto-tessera firmate sul retro;
g) ricevuta di versamento della prima rata dei contributi di
accesso e frequenza al corso, salvo che siano beneficiari di borsa di
studio triennale.
I vincitori beneficiari di borsa di studio triennale devono
inoltre dichiarare in carta libera:
a) di non avere goduto in passato di altre borse di studio di
dottorato;
b) di non godere di altre borse di studio a partire
da settembre 2005.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare il
possesso del titolo di cui alla lettera c) del primo comma mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46,
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
oppure possono produrre il certificato in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo universitario straniero, che non sia gia' stato
dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno far pervenire
i seguenti documenti utili a consentire al Collegio dei docenti il
riconoscimento di idoneita' ai soli fini dell'ammissione al
dottorato:
a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa
traduzione e legalizzazione effettuata dalla rappresentanza italiana
(Ambasciata o Consolato) del Paese ove e' stato conseguito il titolo
stesso;
b) dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa rappresentanza.
In corrispondenza di eventuali rinunce dei vincitori entro il
18 luglio 2005, potranno immatricolarsi entro il 29 luglio 2005,
secondo le modalita' previste dal presente articolo, altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria di merito. Il subentro
in graduatoria sara' comunicato dall'Ufficio dottorati di ricerca
tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato dal candidato nella
domanda di ammissione.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Art. 12.
Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi
durata triennale, sono assegnate ai vincitori con punteggio piu'
elevato nelle graduatorie di ammissione dei due turni del concorso in
rapporto al numero delle borse disponibili e sono confermate
automaticamente per gli anni successivi, salvo quanto disposto
dall'art. 14 del presente bando in tema di sospensione o esclusione
dal corso.
In caso di rinuncia dei vincitori beneficiari entro il 18 luglio
2005, si dara' luogo a subentri nelle borse secondo l'ordine della
graduatoria del secondo turno. Il subentro nella borsa sara'
comunicato dall'Ufficio dottorati di ricerca tramite e-mail inviata
all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda di ammissione. I
subentranti che non si sono immatricolati, dovranno far pervenire la
domanda di immatricolazione e gli altri documenti secondo le
modalita' e il termine stabiliti dall'art. 11, penultimo comma del
presente bando.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' di Euro 10.561,54 (al
lordo degli oneri previdenziali).
L'importo della borsa e' aumentato del 50% in relazione e in
proporzione all'eventuale periodo autorizzato di soggiorno
all'estero, la cui durata complessiva non puo' essere superiore alla
meta' della durata del corso.
In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti
esterni non universitari, la commissione giudicatrice decidera'
l'attribuzione di tali borse sulla base della graduatoria di merito e
dell'argomento di ricerca previsto dalla convenzione stipulata con
l'ente.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e' collocato
a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Il dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.
I vincitori non beneficiari di borsa di durata triennale possono
usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001,
salvo modifiche normative successive.
Le domande di borsa di studio devono essere presentate all'ISU
Bocconi nei termini e con le modalita' di cui al bando di concorso
2005/2006 che sara' pubblicato sul seguente indirizzo Internet:
www.uni-bocconi.it/isu.
>
Art. 13.
I contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato
di ricerca sono stabiliti in Euro 6197 per il primo anno, Euro 3099
per il secondo anno e Euro 3099 per il terzo anno.
I dottorandi beneficiari di borsa di durata triennale sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi.
I dottorandi non beneficiari di borsa di durata triennale devono
confermare l'iscrizione a ciascun anno di corso mediante il pagamento
della prima rata dei contributi di accesso e frequenza al corso,
ammontante a Euro 2478,8 per il primo anno, da pagare al momento
dell'immatricolazione al dottorato ai sensi dell'art. 11 del bando, a
Euro 1239,6 per il secondo anno e a Euro 1239,6 per il terzo anno, da
pagare entro il 30 settembre di ciascun anno, salvo modifiche che
verranno tempestivamente comunicate dall'universita'.
Art. 14.
I corsi e i seminari del dottorato sono tenuti in lingua inglese.
I dottorandi devono obbligatoriamente frequentare i corsi
stabiliti dal programma di dottorato e superare i relativi esami.
A decorrere dal secondo anno i dottorandi possono essere
autorizzati a svolgere periodi all'estero e stage presso enti
pubblici e privati secondo le modalita' e i tempi stabiliti dal
coordinatore del corso, tenendo conto delle linee stabilite dal
Collegio dei docenti.
Ai dottorandi puo' essere affidata, nel limite orario stabilito
dal Consiglio di facolta', una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa. Tale attivita' non deve in ogni caso
compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.
Il Collegio dei docenti puo' sospendere o escludere i dottorandi
dal corso con delibera motivata, previa verifica dei risultati
conseguiti. Sono fatti salvi i casi di maternita' o di grave e
documentata malattia e di servizio militare o civile.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio.
L'esclusione dal dottorato e' comunicata all'interessato con
lettera del rettore.
L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.
Art. 15.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta con la
commissione nominata per la sessione d'esami successiva.
Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando,
che deve essere redatta in lingua inglese.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del Collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati.
Art. 16.
L'Universita', con riferimento al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, recante
disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si
impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per
fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.
Art. 17.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa
riferimento alla normativa vigente in tema di dottorato.
Milano, 29 novembre 2004
Il rettore: Provasoli
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