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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di assistente
amministrativo - area funzionale B - posizione economica B3 -
nell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi - Ministero
delle politiche agricole e forestali.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.1 del 4/1/2002 |
Ente: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 01E12354 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 10 |
Scadenza: | 4/2/2002 |
Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
repressioni frodi
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico
sopracitato;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, recante norme
sull'unificazione ed il riordinamento dei ruoli, normali, speciali e
di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente
l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini
dell'accesso ai pubblici impieghi;
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure
urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni
alimentari ed in particolare l'art. 10 il quale istituisce
l'Ispettorato centrale repressione frodi;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e le modificazioni ad
essa apportate in materia di riserva di posti in favore dei militari
in congedo dall'art. 39, comma 1 5, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente le norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante "Azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo donna nel lavoro" e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e
successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso ai cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, cosi' come
modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693;
Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto
del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 novembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1996
(registro n. 3 presidenza, foglio n. 190) concernente
"Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche
dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali
del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - ispettorato centrale repressione frodi";
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675: "Tutela delle persone e
degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, e le successive modifiche ed integrazioni
apportate con la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art. 39,
e successive modifiche e integrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dipendente dei Ministeri per il quadriennio normativo
1998/2001, sottoscritto in data 16 febbraio 1999;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare
l'art. 19, sull'esenzione dell'imposta di bollo per le domande di
concorso e di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 16;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare gli articoli 33 e 55, comma 2;
Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito con
modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante misure per
il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della
encefalopatia spongiforme bovina, ed in particolare l'art. 2, il
quale statuisce che, allo scopo di garantire una maggiore efficienza
operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi,
il Ministro delle politiche agricole e forestali e' autorizzato a
provvedere, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
rappresentanze del personale interessato e le competenti commissioni
parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con
particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al
fine di conseguire una piu' funzionale presenza del personale a
livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre
1996, pubblicato nel supplemento nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del
29 gennaio 1997, e una piu' razionale organizzazione dei laboratori,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con
modificazioni nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ed in particolare
l'art. 3, comma 3, il quale statuisce che l'Ispettorato centrale
repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle
politiche agricole e forestali, ed opera con organico proprio ed
autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo
centro di responsabilita' di spesa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del
12 maggio 2001, concernente la programmazione semestrale delle
assunzioni nella amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto
in data 16 maggio 2001, integrativo del contratto collettivo
nazionale del lavoro del personale del comparto Ministeri
sottoscritto in data 16 febbraio 1999;
Visto l'accordo con le organizzazioni sindacali relativo
all'ordinamento professionale l'Ispettorato centrale repressione
frodi sottoscritto in data 20 settembre 2001;
Considerato che con il sopracitato decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 2001 il Ministero delle politiche agricole e
forestali - Ispettorato centrale repressione frodi e' stato
autorizzato ad attivare, tra le altre procedure concorsuali, anche
quella concernente il concorso a dieci posti nel profilo
professionale di assistente amministrativo, area funzionale B,
posizione economica B3;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi dieci
posti nel profilo professionale di assistente amministrativo, area B,
posizione economica B3, nell'organico dell'Ispettorato centrale
repressione frodi - Ministero delle politiche agricole e forestali,
da destinarsi presso gli uffici centrali e periferici del medesimo
ispettorato.
Art. 2.
Riserve di posti
Sono previste le riserve di posti indicate dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, nonche' dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Le riserve di posti non possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei
posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria
di aventi diritto a riserva.
Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
diritto a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del
titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dal citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel
presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda
di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo
beneficio.
I posti riservati non coperti per mancanza di aventi titolo,
verranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove
d'esame secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso i candidati debbono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione dei seguenti requisiti:
1) eta' non inferiore agli anni 18;
2) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo
grado. Si prescinde dal possesso del predetto titolo di studio per il
personale interno, con almeno quattro anni di esperienza
professionale nel profilo di operatore amministrativo, posizione
economica B2, oppure con almeno otto anni di esperienza professionale
nel profilo di addetto amministrativo, posizione economica B1, ovvero
nei profili professionali confluiti nei medesimi.
Per la valutazione dei titoli conseguiti nell'ambito dell'Unione
europea si terra' conto di quanto previsto dall'art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001;
3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
4) godimento dei diritti politici;
5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta
di sottoporre a visita medie di controllo i vincitori del concorso;
6) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487, i cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea devono possedere, inoltre, i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso della cittadinanza dello Stato di
appartenenza e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
italiani;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabile; coloro che siano stati
licenziati ai sensi dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale
del lavoro sottoscritto in data 25 maggio 1995; coloro che siano
stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato; coloro che abbiano riportato la pena accessoria
dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi
dell'art. 32-quinquies del codice penale; coloro che abbiano
riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico
dipendente.
L'ammissione alle prove concorsuali avviene con espressa riserva
di successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Il
suddetto accertamento sara' compiuto, di norma, dopo lo svolgimento
delle prove di concorso nei confronti dei candidati utilmente
classificati nelle relative graduatorie finali. L'amministrazione
puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con,
motivato provvedimento per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 4.
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
La domanda di ammissione al concorso, redatta tassativamente su
apposito modulo (allegato A) riproducibile dalla presente Gazzetta
Ufficiale, contenente tutte le indicazioni che secondo le norme
vigenti il candidato e' tenuto a fornire, e debitamente sottoscritta
dal medesimo, deve essere inviata a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al
Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale
repressione frodi - Divisione prima - via XX Settembre n. 20 - 00187
Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
E' possibile, altresi', scaricare il predetto modulo di al
concorso dal sito Internet del ministero (www.politicheagricole.it).
Sulla domanda in alto a sinistra e sulla busta contenente la
raccomandata deve essere indicato ben visibile il seguente codice
concorso: AA10.
La data di spedizione della domanda e' comprovata dal timbro a
data dell'ufficio postale accettante. Non e' richiesta
l'autenticazione della firma apposta sulla domanda.
Non si terra' conto delle domande spedite dopo la scadenza del
termine di cui al primo comma del presente articolo.
Non si terra' conto, altresi, delle domande che non contengano
tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso dei requisiti per
l'ammissione al concorso e riportate nel modulo allegato al bando.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
1) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare,
nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il
nome);
2) il luogo e la data di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero,
per i soggetti appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, di
essere in possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza;
4) il godimento dei diritti politici;
5) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono,indulto o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti;
7) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente
bando, indicazione dell'anno accademico e dell'istituto universitario
presso il quale e' stato conseguito;
8) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni;
10) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stato destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per
persistente o insufficiente rendimento, di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d) del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile, di non essere stato licenziato ai sensi
dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale del lavoro
sottoscritto in data 16 maggio 1995, di non avere riportato la pena
accessoria dell'estinzione del rapporto cli lavoro o di impiego ai
sensi dell'art. 32-quinquies del codice penale;
11) l'idoneita' fisica al servizio continuato ed incondizionato
all'impiego per il quale concorre;
12) la lingua straniera prescelta tra inglese, francese e
tedesco.
I candidati degli Stati membri dell'Unione europea devono
dichiarare, altresi', di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
13) l'eventuale possesso di titoli di riserva previsti
dall'art. 2 del bando e dei titoli di preferenza a parita' di merito
tra quelli indicati nell'allegato B al presente decreto.
Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda
di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di
formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al
concorso;
14) l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale e con l'eventuale numero telefonico, presso il
quale si desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso,
nonche' l'impegno a comunicare le eventuali successive variazioni;
15) il numero di codice corrispondente al concorso per il quale
si presenta domanda.
I candidati portatori di handicap dovranno, ai sensi dell'art. 20
della legge n. 104/1992, specificare, in relazione al proprio
handicap, l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove d'esame.
Art. 5.
Commissione
La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
provvedimento sara' costituita in conformita' delle disposizioni
contenute nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche'
nell'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 6.
Prove d'esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta ed un colloquio.
La prova scritta consistera' nella soluzione di un questionario
articolato in domande a risposta multipla attinenti al profilo
professionale per il quale si concorre, miranti all'accertamento
della specifica professionalita', che verteranno sulle seguenti
materie:
diritto privato;
diritto amministrativo;
diritto comunitario (fonti, principi ed istituzioni);
contabilita' di stato.
Il colloquio si svolgera', oltre che sulle materie oggetto della
prova scritta, sulle sottoelencate materie:
nozioni di politica economica;
elementi di ragioneria generale;
organizzazione e funzioni dell'Ispettorato centrale repressione
frodi.
Durante il colloquio, il candidato, inoltre, dovra' sostenere una
prova pratica di informatica su apparecchiatura telematica, nonche'
una prova di conoscenza della lingua straniera prescelta.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 26 febbraio
2002 sara' data comunicazione del giorno, dell'ora e dell'ubicazione
dei locali in cui si effettuera' la prova scritta.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
La mancata presentazione dei candidati nella sede d'esame nel
giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui sopra comportera'
l'esclusione dal concorso degli stessi.
Per aver accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a
sostenere la prova scritta dovranno esibire uno dei documenti di
riconoscimento sottoelencati:
a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta
da bollo, con la firma autenticata del candidato;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identita';
g) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851 e successive modificazioni.
I documenti di cui sopra non dovranno essere scaduti per decorso
del termine di validita' previsto per ciascuno di essi. Saranno
esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire alcuno dei
suddetti documenti.
Durante la prova scritta non e' possibile portare con se' e
consultare codici, testi di legge e qualsiasi altra pubblicazione.
Saranno ammessi al colloquio i candidati classificatisi dal primo
al sessantesimo posto della graduatoria di merito, che abbiano,
comunque, conseguito nella prova scritta il punteggio minimo di
21/30. Saranno, altresi', ammessi al colloquio i candidati che
abbiano riportato un punteggio pari a quello conseguito dal
sessantesimo classificato.
Ai candidati ammessi al colloquio sara' data comunicazione, con
almeno venti giorni di anticipo, della data e del luogo e dell'ora in
cui dovranno presentarsi per sostenerlo, e, contestualmente, sara'
data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.
Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno/trentesimi.
Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale, sara'
affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che
hanno sostenuto gli esami, con l'indicazione del voto riportato.
Il punteggio finale e' determinato dalla somma del voto riportato
nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
Art. 7.
Presentazione dei titoli di e riserva
I candidati che abbiano superato la prova orale e intendano far
valere i titoli di riserva di cui all'art. 2 del presente bando e/o
di preferenza a parita' di valutazione di cui all'allegato B al
presente bando, devono presentare o spedire, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al Ministero delle politiche agricole e
forestali - ispettorato centrale repressione frodi - Divisione prima
- via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro il termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto il colloquio, i documenti che attestino il possesso
di tali titoli, purche' gia' dichiarati nella domanda di
partecipazione.
E' consentita la dichiarazione sostitutiva della certificazione,
resa nelle forme prescritte.
Entro il medesimo termine, i candidati che abbiano dichiarato di
essere in possesso dei predetti titoli, debbono produrre il relativo
titolo o apposita dichiarazione, da cui risulti che le condizioni e i
presupposti previsti dalle disposizioni di legge per l'attribuzione
del beneficio sussistevano anche alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui questa
amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre
richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' nella
domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza,
sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio o l'amministrazione
presso cui questa e' depositata.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato
puo' trasmettere, entro il predetto termine di quindici giorni
dall'effettuazione del colloquio, una copia fotostatica, ancorche'
non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso.
La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o
l'irregolare compilazione degli stessi, comporta, senza necessita' di
particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.
Non saranno presi in considerazione i documenti che verranno
consegnati o perverranno al Ministero stesso oltre il detto termine
di quindici giorni.
Art. 8.
Graduatoria
Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a
concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria finale di merito, formulata sulla base
dei punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli
che danno luogo a riserva e/o a preferenza.
La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono approvate
con decreto del direttore generale - Ispettore generale capo,
dell'ispettorato centrale repressione frodi, che sara' pubblicato nel
bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini
per eventuali impugnative.
Art. 9.
Presentazione dei documenti di rito
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o
far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione da parte dell'amministrazione:
1) certificato medico, in bollo, attestante l'idoneita' fisica
all'impiego rilasciato da un medico della A.S.L. competente per
territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo
o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza. Nel suddetto
certificato dovra' essere precisato che si e' eseguito l'accertamento
sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche
imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con
la dichiarazione che l'imperfezione stessa non e' tale da menomare
l'attitudine dell'aspirante all'impiego per il quale concorre;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da
cui risulti:
a) il luogo e la data di nascita;
b) la cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici, anche alla data di
scadenza del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al
concorso;
d) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi
militari;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso;
g) che il candidato non ricopre altri impieghi pubblici o
privati ovvero non versi in una delle situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. Qualora
il candidato sia alle dipendenze di altro ente, dovra' essere resa
una dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. Detta
dichiarazione deve, altresi', contenere le indicazioni concernenti le
cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico
impiego e deve essere rilasciata anche se negativa;
h) codice fiscale.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare, nel termine di cui al, comma 1, del presente articolo,
copia integrale dello stato matricolare, certificato medico di cui al
precedente punto 1), nonche' dichiarazione relativa al possesso dei
requisiti previsti all'art. 3 del presente bando.
Per i candidati, invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di
guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili,
mutilati ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori
di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, il certificato medico
deve essere rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante e
contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado
di invalidita', nonche' delle condizioni attuali risultanti
dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato non puo'
riuscire di pregiudizio alla salute e incolumita' dei compagni di
lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni
fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego
al quale concorre.
L'amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
L'amministrazione procedera' ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dai
predetti controlli emerga la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non
veritiera.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'amministrazione
comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.
Art. 10.
Assunzione dei vincitori
Acquisita la necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i candidati dichiarati
vincitori, accertato il possesso dei requisiti secondo le modalita'
di cui al precedente art. 9, saranno invitati a stipulare i contratti
individuali di lavoro a norma dei vigenti contratto collettivo
nazionale del lavoro, quindi assunti in prova nel profilo di
assistente amministrativo, area funzionale B, posizione economica B3.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno
indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica
la decadenza dal diritto all'assunzione in servizio.
Art. 11.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali -
Ispettorato centrale repressione frodi - per le finalita' di gestione
del concorso e saranno trattati presso una banda dati automatizzata
anche alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale
repressione frodi.
Responsabile del trattamento e' il dirigente direttore della
divisione prima dell'Ispettorato centrale repressione frodi - via XX
Settembre, 20 - 00187 Roma.
Art. 12.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni, nonche' le disposizioni contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non
dirigenziale del comparto Ministeri e nel decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" -
nonche' sul sito Internet del Ministero (www.politichearicole.it),
ove saranno rese disponibili le ulteriori informazioni relative al
concorso.
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al tribunale amministrativo del Lazio
entro sessanta giorni dalla stessa data.
Roma, 20 dicembre 2001
L'ispettore generale capo: Lo Piparo
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