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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette
Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale
dei Corpi della Marina Militare. Anno 2022.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.94 del 26/11/2021 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 21E13369 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 17 |
Scadenza: | 26/12/2021 |
Tags: | Militari e FF.AA. |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla «Protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390-
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della Sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'Ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei
ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012,
n. 244»;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per
la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021 - 2023 (Legge di bilancio 2021);
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0093503 del 17 maggio 2021
dello Stato maggiore della difesa concernente il piano dei
reclutamenti per l'anno 2022;
Vista la lettera n. M_D MSTAT0064620 del 30 luglio 2021, con la
quale lo Stato maggiore della Marina militare ha chiesto di indire
per l'anno 2022 quattro concorsi, per titoli ed esami, per la nomina
di complessivi diciassette ufficiali in servizio permanente nei ruoli
normali della Marina militare, di cui sei nel Corpo del genio della
Marina - uno specialita' genio navale sommergibilista, tre
specialita' armi navali e due specialita' infrastrutture -, tre nel
Corpo sanitario militare marittimo, tre nel Corpo di commissariato
militare marittimo e cinque nel Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16
luglio 2021, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore Nicola
Carlone a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina a Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della
Marina militare:
a) concorso per la nomina di sei sottotenenti di vascello del
Corpo del genio della Marina, cosi' suddivisi:
1) uno per la specialita' genio navale sommergibilista;
2) tre per la specialita' armi navali (di cui uno
sommergibilista);
3) due per la specialita' infrastrutturali;
b) concorso per la nomina di tre ufficiali del Corpo sanitario
militare marittimo - medici, cosi' suddivisi:
1) due tenenti di vascello, specialisti in malattie
dell'apparato respiratorio, chirurgia generale, chirurgia toracica,
chirurgia vascolare, dermatologia e venereologia, ginecologia e
ostetricia, igiene e medicina preventiva, medicina interna, medicina
del lavoro, neurologia, oftalmologia, otorinolaringoiatria,
psichiatria, radiodiagnostica, traumatologia e ortopedia, urologia,
chirurgia maxillo-facciale, medicina d'emergenza-urgenza, anestesia
rianimazione terapia intensiva e del dolore, malattie apparato
cardiovascolare, medicina legale e delle assicurazioni, medicina
dello sport e dell'esercizio fisico;
2) un sottotenente di vascello, medico generico;
c) concorso per la nomina di tre sottotenenti di vascello del
Corpo di commissariato militare marittimo;
d) concorso per la nomina di cinque sottotenenti di vascello
del Corpo delle Capitanerie di Porto, cosi' suddivisi:
1) due per laureati in giurisprudenza;
2) tre per laureati nelle seguenti classi di laurea:
ingegneria informatica, ingegneria elettronica, informatica,
sicurezza informatica, ingegneria delle telecomunicazioni.
2. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono
previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali
ausiliari che abbiano prestato per almeno diciotto mesi servizio
senza demerito nell'Esercito, nella Marina militare e
nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'art. 678, comma 4 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera a),
numero 1), due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a),
numero 2) e due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a),
numero 3);
b) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera b),
numero 1) e un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera b),
numero 2);
c) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera c);
d) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera d),
numero 1) e due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera d),
numero 2).
Inoltre nel concorso di cui al precedente comma 1, ai sensi
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un posto
e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in
linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di
cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c) per mancanza di
concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare
si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza
armata, di portare i posti non ricoperti in aumento a uno o agli
altri due rimanenti concorsi secondo la relativa graduatoria di
merito. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di
cui al precedente comma 1, lettera d), numeri 1) e 2), per mancanza
di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale
militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della
Forza armata, di portare i posti non ricoperti in aumento all'altro
concorso secondo la relativa graduatoria di merito. Qualora il posto
non ricoperto sia un posto riservato, esso sara' a sua volta
destinato prioritariamente ai concorrenti riservatari, sempreche'
nella graduatoria del concorso oggetto della devoluzione vi siano
concorrenti riservatari idonei e sia rispettato il limite dell'80%
previsto dal gia' citato art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Direzione generale si riserva altresi' la
facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa definendone le modalita' e avra'
valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare, a uno solo dei concorsi di cui al
precedente art. 1, i candidati di entrambi i sessi che, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel
successivo art. 4, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata
dell'Esercito, della Marina militare o dell'Aeronautica militare che
abbiano completato un anno di servizio in tale posizione o se
ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai sensi dell'art.
653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) 34° anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata
dell'Arma dei carabinieri che abbiano completato un anno di servizio
o se ufficiali inferiori delle Forze di completamento dell'Arma dei
carabinieri, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
3) se non appartenenti alle predette categorie:
38° anno di eta' per i tre posti a concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 1);
35° anno di eta' per i restanti posti a concorso;
b) siano cittadini italiani;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
e) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale
alla domanda di partecipazione al concorso;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) abbiano tenuto condotta incensurabile;
i) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
j) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a, numero 1): LM 28 (classe delle lauree magistrali in
ingegneria elettrica), LM 33 (classe delle lauree magistrali in
ingegneria meccanica), LM 34 (classe delle lauree magistrali in
ingegneria navale);
2) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a, numero 2): LM 32 (classe delle lauree magistrali in
ingegneria informatica), LM 18 (classe delle lauree magistrali in
informatica), LM 66 (classe delle lauree magistrali in sicurezza
informatica), LM-40 (classe delle lauree magistrali in matematica),
LM 17 (classe delle lauree magistrali in fisica), LM 29 (classe delle
lauree in ingegneria elettronica), LM 27 (classe delle lauree
magistrali in telecomunicazioni);
3) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a) numero 3): LM-4 (classe delle lauree magistrali in
architettura e ingegneria edile-architettura), LM-23 (classe delle
lauree magistrali in ingegneria civile), LM-24 (classe delle lauree
magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (classe delle
lauree magistrali in ingegneria della sicurezza), LM-35 (classe delle
lauree magistrali in ingegneria per l'ambiente e il territorio) e
LM-48 (classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale). I concorrenti devono, inoltre, essere in
possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle seguenti
professioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 45 e 46 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 328/2001:
architetto;
pianificatore territoriale;
ingegnere civile e ambientale;
4) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), n. 1): LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina
e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso di
una delle seguenti specializzazioni: malattie dell'apparato
respiratorio, chirurgia generale, chirurgia toracica, chirurgia
vascolare, dermatologia e venereologia, ginecologia e ostetricia,
igiene e medicina preventiva, medicina interna, medicina del lavoro,
neurologia, oftalmologia, otorinolaringoiatria, psichiatria,
radiodiagnostica, traumatologia e ortopedia, urologia, chirurgia
maxillo-facciale, medicina d'emergenza-urgenza, anestesia
rianimazione terapia intensiva e del dolore, malattie apparato
cardiovascolare, medicina legale e delle assicurazioni, medicina
dello sport e dell'esercizio fisico;
5) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 2): LM-41 (classe delle lauree magistrali in
medicina e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in
possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo;
6) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c): LM-16 (classe delle lauree magistrali in finanza), LM-56
(classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia) e LM-77
(classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali);
7) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), numero 1): LMG/01 (classe delle lauree magistrali in
giurisprudenza);
8) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), numero 2): LM-32 (classe delle lauree magistrali in
ingegneria informatica), LM-29 (classe delle lauree magistrali in
ingegneria elettronica), LM-18 (classe delle lauree magistrali in
informatica), LM-66 (classe delle lauree magistrali in sicurezza
informatica), LM-27 (classe delle lauree magistrali in ingegneria
delle telecomunicazioni).
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti
secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive
modifiche e integrazioni.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 165/2001, la
cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le
sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto.
In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre ed allegare
alla domanda di candidatura una dichiarazione che riporti gli estremi
del provvedimento di equipollenza oppure copia del provvedimento
stesso.
Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente
articolo, determinera' l'esclusione dal concorso.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati al possesso dell'idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio
permanente nei ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con
le modalita' di cui ai successivi articoli 10 e 11.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli
stessi, fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a) del
presente articolo dovranno essere mantenuti fino alla data di nomina
a ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del
previsto corso applicativo.
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di interesse e
approfondimenti», pagina «Concorsi e scuole militari», link «concorsi
on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito
«https://concorsi.difesa.it***RAQUO***.
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le
successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei
concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di
identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), Carta d'identita' elettronica (CIE), Carta nazionale
dei servizi (CNS).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di
accesso sopraindicate.
Art. 4
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di 30 giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione
della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (un
unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 14, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del
titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche'
quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. E' cura del
candidato assegnare a tale file il nome corrispondente al
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.:
titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf ecc.).
3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifiche da
parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata
in occasione della prima prova concorsuale.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, l'universita' presso cui hanno
conseguito il titolo di studio costituente requisito di
partecipazione compreso l'indirizzo e-mail istituzionale e i titoli
che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio.
5. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude
la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati
sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito
e/o preferenziali.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto
a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2.
8. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato nel portale dei concorsi nonche'
nel sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
9. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei
requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. La Direzione generale per il personale militare potra'
chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
11. Il sistema provvedera' a informare i Comandi di appartenenza,
tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica
istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di
compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa
da parte del personale alle loro dipendenze. Tali comandi, per il
personale dell'Esercito, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei
carabinieri, dovranno provvedere:
a) se in servizio a:
redigere, per ciascun concorrente, apposito documento
caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la
seguente motivazione: «partecipazione al concorso ruolo normale della
Marina militare - anno 2022»;
predisporre, la copia per immagine (file in formato PDF)
salvata su idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD), uno
per ogni concorrente alla proprie dipendenze della seguente
documentazione:
stato di servizio o foglio matricolare aggiornati come
sopra;
attestazione e dichiarazione di completezza;
libretto personale o cartella personale.
La suddetta documentazione, unitamente ad apposita lettera di
trasmissione sulla quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di
conformita' all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (fac-simile in allegato A, che
costituisce parte integrante al presente bando) dovra' pervenire,
entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, all'indirizzo di posta certificata
«persomil@postacert.difesa.it» della Direzione generale per il
personale militare che provvedera' a consegnarla alla commissione
esaminatrice;
b) se in congedo predisporre la documentazione di cui al
secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente
ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovra' essere
rilasciata dichiarazione di conformita' di cui sopra, entro il
ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
all'indirizzo di posta certificata «persomil@postacert.difesa.it»
della Direzione generale per il personale militare che provvedera' a
consegnarla alla commissione esaminatrice.
12. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina
militare, fatto salvo l'obbligo per i comandi dei concorrenti in
servizio di redigere e trasmettere, nei termini sopraindicati, il
documento caratteristico, l'attestazione e la dichiarazione di
completezza prescritti per la partecipazione ai concorsi all'11^
Divisione della Direzione generale per il personale militare, le
pratiche personali riservate verranno rese disponibili alle
commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione generale per il
personale militare.
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del
diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un'area
privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di
carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di
tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le
eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 4, i
candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es.
variazione della residenza, della posizione giudiziaria, della sede
di servizio, dei recapiti ecc.), tramite messaggio di posta
elettronica (PE) -utilizzando esclusivamente un account di PE-
all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica
certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account di PEC-
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it indicando il concorso al
quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o
JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e
mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il
personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai
candidati dovra' essere preceduto dal codice «RN_MM_2022_3S».
Art. 6
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, prevede:
a) due prove scritte;
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) prova orale;
f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
2. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo.
3. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli
di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui
all'art. 585 dello stesso decreto- all'atto dell'approvazione della
graduatoria di merito del concorso al quale partecipano dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi
dal concorso.
Art. 7
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun corpo, per
le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le
prove orali e per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i corpi;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, per
tutti i corpi;
d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per
tutti i corpi.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1,
lettera a), distinte per ciascun corpo, saranno cosi' composte:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a Capitano di
Corvetta, membri;
c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale della Marina
militare di grado non inferiore a Primo Maresciallo ovvero un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto.
La predetta commissione potra' essere integrata da uno o piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame,
in qualita' di membri aggiunti. I membri aggiunti avranno diritto di
voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare
la commissione.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di
Fregata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente
di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Amministrazione della difesa o di medici specialisti
esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di
Fregata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente
di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti
parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che
abbiano fatto parte della commissione per gli accertamenti
psico-fisici di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata,
presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado
inferiore a quello del Presidente, ovvero funzionari sanitari
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina
militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali
specialisti in selezione attitudinale.
6. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e d)
devono far pervenire alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1^ Divisione
reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione - viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, i rispettivi verbali entro il
terzo giorno dalla data di completamento degli stessi.
Art. 8
Prove scritte
1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno sostenere le prove scritte di cultura
tecnico-professionale, con inizio non prima delle 8,30, secondo il
calendario e le sedi che verranno rese note con avviso pubblicato sul
portale dei concorsi, aventi valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti.
Dette prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di
Livorno, viale Italia n. 72 ovvero presso il centro di selezione
della Marina militare di Ancona - via della Marina n. 1, con inizio
presumibilmente dal mese di gennaio 2022 ed avranno la durata di due
giorni.
Eventuali modifiche delle date o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note con avviso pubblicato sul portale dei
concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi entro le 7,30,
nella sede e nei giorni indicati nel predetto avviso, muniti del
documento di riconoscimento di cui all'art. 6, comma 1, nonche' di
copia del messaggio di posta elettronica della corretta acquisizione
e protocollazione della domanda di partecipazione al concorso di cui
all'art. 4, comma 4. Essi dovranno portare al seguito una penna a
sfera a inchiostro indelebile nero, mentre la carta sara' loro
fornita sul posto. Coloro che risulteranno assenti al momento
dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme
restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'art. 259,
comma 4 del decreto-legge n. 34/2020.
3. Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i
relativi programmi sono riportati, in relazione a ciascun concorso,
negli allegati B, C, D, E, F, G e H che costituiscono parte
integrante del presente bando. Per quanto concerne le modalita' di
svolgimento delle prove, saranno osservate le disposizioni degli
articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
4. Prima dell'inizio della prova, la predetta commissione
valutatrice rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento,
il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonche' le modalita'
di valutazione della stessa
5. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a
18/30.
6. La Direzione generale per il personale militare,
presumibilmente a partire dal mese di marzo 2022, pubblichera' nel
portale dei concorsi, l'esito delle prove scritte e per coloro che
abbiano superato le citate prove, nello stesso periodo, pubblichera'
anche il diario di convocazione per i successivi accertamenti di cui
agli articoli 10, 11. La predetta comunicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Art. 9
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
7, comma 1, lettera a) valuteranno, previa identificazione dei
relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che
risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine le commissioni,
dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a
identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati
insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei
concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra'
comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le
commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati
dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4, ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica.
E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nell'allegato I,
ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa
alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente
per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i
concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel
comma 3 dell'art. 4 del presente decreto. Per quanto attiene
all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa
sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o delle
riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti
dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform resource
locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne
copia all'atto della presentazione alla prova scritta.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di
carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti abbiano
fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni
con una delle modalita' suindicate.
3. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino a un
massimo di 15 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel citato
allegato I.
Art. 10
Accertamenti psico-fisici
1. Tutti i concorrenti idonei alle prove di cui al precedente
art. 8 verranno sottoposti agli accertamenti sanitari, volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare quali ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali
della Marina militare. Gli accertamenti psico-fisici di cui al
presente articolo, nonche' l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 11 avranno luogo indicativamente nel mese di marzo
2022, secondo il calendario di convocazione di cui al precedente art.
8, comma 6, presso il Centro di selezione della Marina militare di
Ancona, via delle Palombare n. 3. I concorrenti per essere sottoposti
agli accertamenti dovranno essere muniti dei documenti indicati nel
successivo comma 2 e, durante il periodo di permanenza presso il
predetto Centro (durata presunta: giorni due), non fruiranno di vitto
e alloggio a carico dell'Amministrazione. Coloro che non si
presenteranno nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari
e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatte
salve le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'art. 259,
comma 4 del decreto-legge n. 34/2020.
2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro
di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare i
seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme nei termini
di legge, rilasciati, da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento), in data non anteriore a sei mesi
da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, salvo
diverse indicazioni:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto - solo se esiste dubbio
diagnostico da parte della commissione medica l'esame radiografico
verra' effettuato presso il Centro di selezione -;
b) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD);
c) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati in data non
anteriore a sei mesi precedenti la visita, ad eccezione di quello
riguardante il gruppo sanguigno:
1) emocromo completo con formula leucocitaria;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia totale e frazionata;
7) bilirubinemia diretta e indiretta;
8) gamma GT;
9) transaminasemia (GOT e GPT);
10) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs,
anti-HBc e anti-HCV;
11) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
12) attestazione del gruppo sanguigno;
13) markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
14) ricerca anticorpi per HIV;
15) azotemia;
d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato L,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati,
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione e la sua mancata consegna determinera'
l'esclusione dal concorso;
e) originale e copia conforme del certificato medico in corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le
discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove
indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle
selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno
rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento) e che esercita in tali ambiti in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dal concorso;
f) i soli concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre,
presentarsi muniti di:
1) ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, con
modalita' sovrapubica, entro i sei mesi precedenti la data degli
accertamenti psico-fisici;
2) referto attestante l'esito del test di gravidanza
(mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque
giorni precedenti la data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
g) i soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, al
momento della presentazione al corso applicativo, dovranno produrre
inoltre, il certificato di cui al successivo art. 15, comma 5.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento). La mancata presentazione anche di
uno solo dei suddetti documenti sanitari, a eccezione di quelli di
cui alle lettere a), b), c), numero 11, c) numero 12 e g) del
presente comma, comportera' l'esclusione dagli accertamenti
psico-fisici e, quindi, dal concorso. Il referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio del G6PD dovra' comunque essere
prodotto dai concorrenti all'atto dell'incorporamento, qualora
vincitori.
3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo,
accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici
requisiti:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 accertati con le
modalita' previste dalla direttiva tecnica edizione 2016
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle
premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva
non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare in ciascun occhio le 3 diottrie
per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per
l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie
per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 3 diottrie
per l'astigmatismo misto, le 1,5 diottrie per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti e misti, le 3 diottrie per
l'anisometropia sferica e astigmatica, purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle lane;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale isolata:
valori >20 e ≤ 30 dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e ≤ 35 dB a
250-4000-6000-8000 Hz.
Monolaterale: valori maggiori di 20 e ≤ 30 dB;
Bilaterale: PPT maggiore del 20% e ≤ 25%;
d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali
non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che
assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti
cariati dovranno essere opportunamente curati.
4. La suddetta commissione disporra' per tutti i concorrenti,
tranne quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:
a) visita medica generale, in tale sede la commissione
giudichera' altresi' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e
altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del
decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare
di cui al regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche;
b) visita cardiologica con ECG a riposo;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita oculistica;
e) visita odontoiatrica;
f) valutazione dell'apparato locomotore;
g) visita psichiatrica;
h) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine,
cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
i) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
j) ogni ulteriore indagine clinico specialistica,
laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiologico)
ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di
cui all'allegato M, che costituisce parte integrante del presente
bando.
Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare un'apposita dichiarazione di informazione
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, nonche'
un'ulteriore dichiarazione di informazione sui protocolli vaccinali
previsti per il personale militare, in conformita' a quanto riportato
nell'allegato N, che costituisce parte integrante del presente bando.
5. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza
e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, la commissione procedera' alla convocazione al predetto
accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria
di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia alla Direzione generale per il personale militare che
ammettera' d'ufficio le stesse concorrenti, anche in deroga, per una
sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il
numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate.
Le vincitrici dei concorsi rinviate, per i motivi di cui sopra,
saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale
originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di
graduatoria nell'ambito del corso originario verra' determinata, ove
previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale
al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della
nomina decorreranno. In ogni caso, dalla data di effettivo
incorporamento.
6. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al
riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al
servizio incondizionato quali Ufficiali nei ruoli normali della
Marina militare. La commissione, al termine degli accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. In caso di
mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del
predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito».
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della
vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4
giugno 2014;
b) in possesso di un profilo somato-funzionale minimo pari a 2
in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare,
emanata dalla vigente direttiva applicativa con decreto ministeriale
4 giugno 2014. Per la caratteristica somato-funzionale AV,
indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata,
totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di
esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata
nelle premesse al bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti
dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile
nell'allegato O del bando;
8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
b) abuso sistematico di alcool;
c) uso anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
voluttuario non terapeutico;
d) malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso applicativo;
e) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la
frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in
servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare.
9. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo del genio della Marina o Sanitario militare
marittimo o delle Capitanerie di porto», con l'indicazione del
profilo sanitario;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo del genio della Marina o Sanitario militare
marittimo o delle Capitanerie di porto», con l'indicazione della
causa di inidoneita'.
10. Nei confronti dei candidati che all'atto degli accertamenti
psico-fisici siano riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale
da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, la commissione non
esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario, ma fissera'
il termine, che non potra' superare la data prevista per il
completamento della prova orale da parte di tutti i concorrenti,
entro il quale li sottoporra' a ulteriori accertamenti psico-fisici
per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita'. Costoro, per
esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a
sostenere gli accertamenti attitudinali e le successive prove
concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non
avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno
giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara'
comunicato seduta stante agli interessati.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno
tuttavia presentare, seduta stante a pena di inammissibilita', presso
lo stesso Centro di selezione della Marina militare di Ancona,
specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che
dovra' poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a
riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Tale documentazione
dovra' improrogabilmente giungere, con le modalita' indicate al
precedente art. 5, comma 3, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare, entro il decimo giorno successivo
a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici. Per
ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi
delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di
ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere
gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11. Il
mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto
dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalita' e
nella tempistica sopraindicata, nonche' alle istanze di revisione per
i motivi di inidoneita' di cui al precedente comma 8, lettere a) e b)
determineranno il mancato accoglimento dell'istanza medesima e il
giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti
psico-fisici si intendera' confermato. In tal caso gli interessati
riceveranno apposita comunicazione da parte della Direzione generale
per il personale militare. Sara' considerato nullo l'eventuale
giudizio di idoneita' conseguito negli accertamenti attitudinali
sostenuti con riserva. Qualora invece la documentazione sanitaria
giunga correttamente alla sopracitata Direzione generale, la stessa
sara' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera c) la quale, solo se lo riterra' necessario, potra'
sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima di
emettere il giudizio definitivo. I concorrenti giudicati inidonei
anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al presente comma
o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che
rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
Art. 11
Accertamenti attitudinali
1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente art. 10, i candidati saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), all'accertamento
attitudinale, consistente nello svolgimento di una serie di prove
(test, questionari e intervista attitudinale individuale) volte a
valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un
positivo inserimento in Forza armata e nello specifico ruolo. Tale
valutazione si articolera' in specifici indicatori attitudinali per
le seguenti aree di indagine:
a) area dello stile di pensiero;
b) area delle emozioni e relazioni;
c) area della produttivita' e delle competenze gestionali;
d) area motivazionale.
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
3. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale a
ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle prove
di performance, delle valutazioni degli ufficiali psicologi e di
quelle degli ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta
espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi
momenti valutativi. Al termine dell'accertamento attitudinale, la
commissione esprimera' nei confronti di ciascun candidato un giudizio
di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra'
espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di
livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla
vigente normativa tecnica.
4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale della Marina»;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale della Marina» con l'indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente art. 10, commi 10 e 11. Tali
concorrenti, se giudicati inidonei al termine dell'accertamento
attitudinale, non saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti
psico-fisici.
Art. 12
Prove orali
1. I concorrenti risultati agli accertamenti di cui agli articoli
10 e 11 saranno ammessi a sostenere le prove orali, che avranno luogo
presso l'Accademia navale, viale Italia n. 72 (indicativamente nel
mese di maggio 2022). Il calendario di convocazione a tali prove
sara' reso noto almeno venti giorni prima dell'effettuazione delle
prove orali, con avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale concorsi. La predetta comunicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli
eventi di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020.
3. Le modalita' di svolgimento e i programmi delle prove orali
sono riportati nei citati allegati B, C, D, E, F, G e H.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della stessa una votazione
non inferiore a 18/30, utile per la formazione delle graduatorie di
merito di cui al successivo art. 14. Il punteggio della prova
risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo abbiano chiesto
nella relativa domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la
prova orale facoltativa di una lingua straniera scelta tra francese,
inglese, spagnola e tedesca, con le modalita' riportate nel paragrafo
3 dei citati allegati B, C, D, E, F, G e H.
6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa di
lingua straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione
al voto conseguito, cosi' determinato:
a) fino a 20/30: punti 0;
b) 21/30: punti 0,20;
c) 22/30: punti 0,40;
d) 23/30: punti 0,60;
e) 24/30: punti 0,80;
f) 25/30: punti 1,00;
g) 26/30: punti 1,20;
h) 27/30: punti 1,40;
i) 28/30: punti 1,60;
j) 29/30: punti 1,80;
k) 30/30: punti 2,00.
Art. 13
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno
dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno formate dalle
commissioni esaminatrici di ciascun concorso secondo l'ordine del
punteggio conseguito da ogni singolo candidato, ottenuto sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito nella prova
orale facoltativa di lingua straniera;
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva di posti per gli Ufficiali ausiliari di cui all'art.
678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti
riservati, qualora non ricoperti per carenza di riservatari idonei,
saranno devoluti a favore di altri concorrenti idonei secondo
l'ordine della relativa graduatoria di merito.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nei
decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73,
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, eventualmente posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che i
concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso. In assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Nel caso di impossibilita' di assegnare i posti a concorso per
carenza di idonei e/o a seguito di rinunce, nonostante la devoluzione
prevista dal precedente art. 1, comma 3, del presente decreto, la
Direzione generale si riserva la possibilita' di devolvere
ulteriormente i posti non assegnati ad altro concorso dei ruoli
speciali o dei ruoli normali della Marina militare, in relazione alle
esigenze della Forza armata.
5. Saranno dichiarati vincitori -se non sono sopravvenuti gli
elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 4 del presente bando- i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si
collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito.
6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel giornale ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo
informativo, nel portale dei concorsi.
Art. 14
Nomina
1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, in relazione al
concorso a cui hanno partecipato, Tenenti di Vascello in servizio
permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo
ovvero sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo
normale, rispettivamente, del Corpo del genio della Marina
-specialita' genio navale o specialita' armi navali o specialita'
infrastrutture-, del Corpo sanitario militare marittimo, del Corpo di
commissariato militare marittimo e del Corpo delle Capitanerie di
porto, con l'anzianita' assoluta nel grado stabilita nel relativo
decreto ministeriale di nomina, che sara' immediatamente esecutivo.
2. Il vincitore del concorso sottoposto -secondo il rispettivo
ordinamento- a obblighi di servizio dovra', all'atto di effettivo
incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al
proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di
competenza.
3. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente
bando.
4. I decreti ministeriali di nomina saranno pubblicati nel
giornale ufficiale della Difesa.
5. I vincitori -se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi
di cui all'art. 1, comma 4 del presente bando- saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma 5.
6. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite
dal Comando scuole della Marina militare.
All'atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di cinque anni, ai sensi dell'art. 724, comma 5,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorrente dalla data
di inizio del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo
al superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la
ferma comportera' la revoca della nomina. Inoltre, gli stessi,
dovranno presentare, pena revoca della nomina, copia della
documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione all'albo dell'ordine
dei medici, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 2
della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018. Detti ufficiali saranno
sottoposti a visita di incorporamento volta a verificare il
mantenimento dei requisiti previsti per il reclutamento e in tale
sede, nel caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamenti
psicofisici, dovranno produrre il referto analitico attestante
l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciato
entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture
sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite
nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine,
dovranno presentare, prima dell'incorporamento:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia, parotite e varicella.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti
concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di
merito.
7. Il concorrente di sesso femminile nominato ufficiale in
servizio permanente del ruolo normale del Corpo per il quale e' stato
dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non
possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato
d'ufficio al corso successivo.
8. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.
9. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati
in congedo, se provenienti dal personale in servizio saranno
restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il periodo
di durata del corso sara' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio.
10. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere
chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 15
Disposizioni per i militari
1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso le
Accademie, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal
congedo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 933 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno cancellati dal ruolo di
appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione generale per il personale militare, ai sensi
dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del
suddetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La cancellazione
avra' effetto dalla data di presentazione al corso applicativo. A tal
fine, gli istituti forniranno, al termine dei ripianamenti, alle
competenti Divisioni della Direzione generale per il personale
militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di
quelli richiamati dal congedo ammessi al precitato corso. Ai
frequentatori del corso in parola provenienti dagli ufficiali, dai
sottufficiali e dai volontari in servizio permanente espulsi o
dimessi dai corsi si applicheranno le disposizioni di cui agli
articoli 599 e 600 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, in materia di, rispettivamente, espulsioni e
dimissioni dai corsi.
2. I comandi di reparto/ente presso i quali prestano servizio i
concorrenti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno
trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta da parte degli
enti competenti, la copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge dello stato di servizio o del foglio
matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni
variazione, compresa quella relativa all'ammissione in Accademia,
senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti il
trattamento economico.
Art. 16
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente decreto, la Direzione generale per il personale militare
provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti
competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle
domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario
giudiziale verra' acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al
precedente comma 1 emergesse la mancata veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 17
Esclusioni
La Direzione generale per il personale militare procedera' a
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno
ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' a dichiarare i
medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in servizio permanente,
qualora il difetto dei requisiti fosse accertato dopo la nomina.
Art. 18
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui all'art. 6 del presente decreto (compresi
quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi
concorsuali), nonche' per la permanenza presso le relative sedi di
svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali devono essere
computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti
suindicati, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare, detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in piu' periodi, di cui
uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il
concorrente manchera' di sostenere gli accertamenti e le prove
d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli Enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2021
Il direttore generale
per il personale militare
Ricca
Il comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
Carlone
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