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ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA CEREALICOLTURA DI ROMA
Concorso ad una borsa di studio nel settore della cerealicoltura per
laureati
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.3 del 9/1/2001 |
Ente: | ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA CEREALICOLTURA DI ROMA |
Località: | - |
Codice atto: | 01E12435 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 8/2/2001 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto ministeriale n. 574/7241/93 ed il successivo n.
223/7241/96;
Viste le circolari n. 41539 e n. 41540 del 20 aprile 1995 del
Ministero per le politiche agricole;
Dispone:
Art. 1.
E' indetto un corcorso a una borsa di studio nel settore della
cerealicoltura per giovani laureati per il completamento della loro
formazione scientifica, come da seguente prospetto:
=====================================================================
| Linea di ricerca e sede di |
N. Borse| utilizzazione | Laurea richiesta
=====================================================================
|Sviluppo di RFLP in frumento |
|tenero e monococco ai fini |
|della identificazione |
|varietale, della costituzione|
|di una mappa genomica e del | Scienze biologiche Scienze
1 |miglioramento qualitativo. | agrarie
---------------------------------------------------------------------
|S.O.P. S. Angelo Lodigiano | Scienze e tecnologie
|(Lodi) | alimentari
Art. 2.
Possono partecipare ai concorso tutti i cittadini italiani in
possesso del diploma di laurea di cui all'art. 1, di eta' non
superiore ad anni 33, alla data del bando, salvo i casi di elevazione
dei limiti di eta' previsti dalle norme vigenti.
Art. 3.
Il concorso e' per titoli ed esame consistente in un colloquio.
Art. 4.
La borsa avra' la durata di un anno e non e' prorogabile. Essa
non e' cumulabile con altre borse, ne' con analoghi assegni o
sovvenzioni. Il suo godimento e' incompatibile con qualsiasi impiego
pubblico o privato.
L'importo della borsa sara' di lire diciottomilioni lordi, con
pagamento in rate mensili posticipate di uguale importo.
L'Istituto sperimentale per la cerealicoltura stipulera' un
contratto di assicurazione per far fronte ad eventuali
responsabilita' derivanti da infortuni nei quali il borsista possa
incorrere nel periodo di espletamento della borsa di studio.
Art. 5.
La domanda di ammissione al concorso redatta in carta semplice,
secondo il fac-simile allegato (allegato 1), dovra' essere consegnata
presso l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176
- 00191 Roma, o inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro trenta giorni a partire dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine fara' fede il
timbro a data dell'Ufficio postale. Tale termine, qualora venga a
scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno
non festivo immediatamente successivo. Le domande, spedite a mezzo
raccomandata nei termini sopra indicati, saranno comunque accettate
se pervenute all'Istituto entro e non oltre i cinquanta giorni dalla
data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale.
Nella domanda ciascun candidato dovra' indicare, pena
l'esclusione dal concorso:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) diploma di laurea, specificando la data di conseguimento,
l'Universita' presso la quale e' stato conseguito ed il punteggio
riportato;
c) indirizzo presso il quale puo' essere trasmessa qualsiasi
comunicazione relativa al concorso; qualora tale indirizzo sia
diverso da quello del luogo di residenza;
d) grado di conoscenza della lingua inglese (per l'ammissione
deve essere ottimo o buono);
e) eventuale conoscenza di una seconda lingua, da scegliere tra
francese, spagnolo e tedesco, per la quale, il candidato intende
sostenere la relativa prova d'esame aggiuntiva.
Il candidato dovra' inoltre dichiarare nella domanda, sotto la
sua responsabilita':
f) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
g) di non aver riportato condanne penali, precisando in caso
contrario quali condanne abbia riportato;
h) l'insussistenza di procedimenti penali pendenti;
i) per gli aspiranti di sesso maschile la posizione nei
riguardi degli obblighi di leva.
La domanda va sottoscritta dal candidato e, unitamente ad essa,
va presentata fotocopia di un documento di riconoscimento.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) copia autenticata del certificato di laurea recante la data
del conseguimento, esso dovra' contenere le singole votazioni degli
esami e il voto di laurea (ai sensi della legge n. 127/1997 e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 il candidato puo'
presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione);
2) copia della tesi di laurea;
3) eventuali titoli ed attestati (corsi di perfezionamento,
attivita' presso istituti di ricerca ed altri);
4) curriculum vitae redatto in carta semplice secondo lo schema
allegato al presente bando (allegato 2);
5) eventuali pubblicazioni;
6) elenco di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni
presentati.
I documenti di cui ai punti 1, 2 e 4 potranno anche essere
presentati in copia con attestazione da parte dell'interessato dalla
loro conformita' all'originale.
L'elenco dei documenti e titoli deve essere firmato dal
candidato.
Art. 6.
La commissione giudicatrice sara' nominata dal commissario
dell'Istituto su proposta del direttore dell'istituto stesso.
Art. 7.
La commissione basera' il suo giudizio sulla valutazione della
documentazione presentata e su un esame-colloquio riguardante la
materia oggetto della borsa, nonche' argomenti di carattere generale
inerenti le materie del corso di laurea del candidato. Nel corso
dell'esame-colloquio verra' espletata anche la prova di lingua
inglese e dell'eventuale seconda lingua scelta dal candidato. I
candidati saranno chiamati a sostenere l'esame-colloquio tramite
telegramma con almeno quindici giorni di preavviso.
La commissione disporra' di 30 punti cosi' ripartiti:
1) esame colloquio (compreso l'inglese) massimo punti 15;
2) voto diploma di laurea massimo punti 6;
3) pubblicazioni massimo punti 4;
4) attestati e titoli massimo punti 4;
5) seconda lingua straniera (facoltativa) massimo punti 1.
Il candidato per ottenere l'idoneita' deve conseguire
nell'esame-colloquio una votazione non inferiore a 10.
Art. 8.
La commissione con motivata relazione formulera' una graduatoria,
indicando gli idonei in ordine di merito. In caso di parita' di
punteggio, la borsa di studio sara' attribuita al candidato che avra'
conseguito maggiore punteggio nell'esame-colloquio, ed in caso di
ulteriore parita' a quello che abbia conseguito una piu' alta
votazione nel titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso. Il giudizio di merito sara' insindacabile.
Art. 9.
La borsa verra' conferita con delibera del commissario
dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma secondo la
graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice.
La borsa o gli eventuali periodi residui che, per rinuncia o
decadenza dei vincitori, si rendano disponibili, saranno assegnati ai
successivi idonei secondo l'ordine di graduatoria; non sara
assegnabile un periodo residuo che risulti inferiore a sei mesi.
La delibera del commissario, corredata dagli atti della
commissione giudicatrice, verra' trasmessa al Ministero delle
politiche agricole per la relativa approvazione.
Art. 10.
Nel perentorio termine di quindici giorni dalla data di
ricevimento della lettera raccomandata con la quale sara' data
notizia del formale conferimento della borsa, l'assegnatario dovra'
far pervenire all'Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via
Cassia, 176, Roma, pena la decadenza, la dichiarazione di accettare,
senza riserve, la borsa medesima alle condizioni del bando di
concorso.
Si considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni di
accettazione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale di accettazione.
Con detta dichiarazione l'assegnatario dovra' inoltre dare
esplicita assicurazione, sotto la sua personale responsabilita', che
non usufruira', durante tutto il periodo di godimento della borsa, di
altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego
alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici e privati.
Non piu' tardi del ventesimo giorno successivo a quello del
ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma,
l'assegnatario inoltre dovra' far pervenire al medesimo indirizzo,
pena la decadenza della borsa, i seguenti certificati:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato generale del casellario giudiziario;
d) certificato di sana e robusta costituzione.
I certificati di cui alle lettere b), c) e d) devono essere
redatti in data non anteriore a tre mesi dalla data di trasmissione.
I certificati di cui alle lettere a), b) e c) possono essere
sostituiti da una dichiarazione sottoscritta dall'interessato,
secondo modulistica predisposta dall'Istituto (dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403).
Art. 11.
La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita
dall'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma
successivamente all'approvazione da parte del Ministero delle
politiche agricole della delibera commissariale di cui all'art. 9.
L'assegnatario avra' l'obbligo:
a) di iniziare presso l'Istituto sperimentale per la
cerealicoltura nella sezione di cui all'art. 1, puntualmente alla
data indicata, l'attivita' prevista seguendo le direttive impartite
dal direttore di sezione o da un ricercatore delegato;
b) di continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente
per l'intero periodo della durata della borsa; potranno essere
giustificate interruzioni nello svolgimento dalla borsa solo se
dovute a motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente
comprovati, fermo restando che le interruzioni continuative non
potranno in ogni caso superare i quarantacinque giorni, pena la
scadenza della borsa;
e) di osservare le nonne che regolano l'attivita' dell'Istituto
sperimentale per la cerealicoltura;
d) di presentare almeno una relazione documentata sul programma
svolto, che verra' sottoposta all'approvazione del direttore
dell'Istituto al termine del periodo previsto per l'espletamento
della borsa.
Art. 12.
L'assegnatario che non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti
obblighi o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze
o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara' dichiarato
decaduto dal godimento della borsa con provvedimento del commissario
dell'Istituto, da adottarsi su proposta motivata del direttore.
Art. 13.
I certificati e titoli saranno restituiti al vincitore della
borsa; a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti scaduto il
novantesimo giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.
Art. 14.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il competente ufficio dell'Istituto per le finalita' di gestione
della selezione. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.
Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'Istituto.
Il commissario straordinario: Zaratti
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