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MINISTERO DELLA SANITA'

Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la formazione di
graduatorie di merito da utilizzare per il conferimento di
complessivi undici incarichi temporanei a medici, chimici e
farmacisti non appartenenti alla pubblica amministrazione.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.57 del 21/7/2000
Ente:MINISTERO DELLA SANITA'
Località:Nazionale
Codice atto:000E6634
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/8/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                      IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente "Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica";
Vista, in particolare, l'art. 36, comma 17, che, al fine di
consentire al competente Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza di definire, entro due anni, tutti i
procedimenti relativi a domande arretrate di autorizzazione
all'immissione in commercio di medicinali, autorizza il Ministro
della sanita' a conferire, previa selezione pubblica, incarichi,
temporanei e revocabili, della durata massima di due anni, tra gli
altri, a medici, chimici e farmacisti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
Ritenuto di indire - sulla base delle indicazioni fornite dal
citato Dipartimento - selezioni pubbliche per la formazione di
graduatorie di merito da utilizzare per il conferimento di
complessivi undici incarichi ai sensi della citata disposizione: di
cui quattro riservati a personale medico, quattro riservati a
farmacisti e tre a chimici, salva la facolta' di revoca e di
sostituzione tra le predette professionalita';
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative
norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni
ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari
opportunita' per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 31 marzo
1994, che definisce il codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi, e successive modificazioni apportate con decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e
successive modifiche;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero e durata degli incarichi da conferire
 
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la
formazione di graduatorie di merito, da utilizzare per il
conferimento di complessivi undici incarichi temporanei e revocabili
a medici (quattro), chimici (tre) e farmacisti (quattro), che non
siano gia' dipendenti di ruolo presso pubbliche amministrazioni e che
siano in possesso dei requisiti generali e specifici indicati nel
successo art. 2 del presente decreto.
I suddetti incarichi sono conferiti al fine di consentire al
competente Dipartimento per la valutazione dei medicinali la
farmacovigilanza di definire, entro due anni, tutti i provvedimenti
relativi alle domande arretrate di autorizzazione all'immissione in
commercio di medicinali, sviluppando come condizione propedeutica e
preliminare le attivita' nei settori strategici correlati del
Dipartimento medesimo, quali i rapporti tecnico-scientifici
comunitari e non, l'attivita' di supporto della segreteria
scientifica della CUF, la valutazione degli studi di sperimentazione
clinica ed il loro monitoraggio sistematico, l'impatto sulla
prescrizione e la spesa farmaceutica, il monitoraggio del profilo di
sicurezza (farmacovigilanza), l'acquisizione dei dati di
documentazione e informazione sui farmaci.
Gli incarichi sono attribuiti nei limiti temporali previsti dal
menzionato art. 36, comma 17, della legge n. 449/1997 e possono
essere revocati in qualsiasi momento per ragioni di servizio.
Gli incaricati dovranno svolgere la propria attivita', con orario
di lavoro a tempo pieno, presso il Ministero della sanita' -
Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza,
che ha sede in Roma.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Per l'ammissione alle selezioni di cui al precedente art. 1 e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) cittadinanza italiana o equivalente. Sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) godimento dei diritti politici;
3) per gli aspiranti ad incarichi di medico:
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito
presso una universita' della Repubblica o presso istituto di
istruzione universitaria equiparato;
b) specializzazione in farmacologia o, in alternativa,
esperienza post-laurea non inferiore a ventiquattro mesi in attivita'
di ricerca nel settore farmacologico o tossicologico, acquisita
attraverso borse di studio, dottorati di ricerca, servizi di ruolo -
ovvero, non di ruolo, in qualita' di incaricato, straordinario,
supplente - o contratti, presso istituti scientifici o di istruzione
universitaria, statali o liberi, italiani o stranieri, o presso le
istituzioni o gli enti del comparto ricerca e sanita';
per gli aspiranti ad incarichi di farmacista:
a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia
farmaceutiche conseguito presso una universita' della Repubblica o
presso istituto di istruzione universitaria equiparato;
b) specializzazione in farmacologia o in farmacia ospedaliera
ovvero, in alternativa, esperienza post laurea non inferiore a
ventiquattro mesi in attivita' di ricerca nel settore farmacologico e
tossicologico, acquisita attraverso borse di studio, dottorati di
ricerca, servizi di ruolo - ovvero, non di ruolo, in qualita' di
incaricato, straordinario, supplente - o contratti, presso istituti
scientifici o di istruzione universitaria, statali o liberi, italiani
o stranieri, o presso le istituzioni o gli enti del comparto ricerca
e sanita';
per gli aspiranti ad incarichi di chimico:
a) diploma di laurea in chimica conseguito presso una
universita' della Repubblica o presso istituto di istruzione
universitaria equiparato;
b) specializzazione in farmacologia o tossicologia ovvero, in
alternativa, esperienza post-laurea non inferiore a ventiquattro mesi
in attivita' di ricerca nel settore farmacologico o tossicologico,
acquisita attraverso borse di studio, dottorati di ricerca, servizi
di ruolo - ovvero, non di ruolo, in qualita' di incaricato,
straordinario, supplente o contratti, presso istituti scientifici o
di istruzione universitaria, statali o liberi, italiani o stranieri,
o presso le istituzioni o gli enti del comparto ricerca e sanita'.
Non sono ammessi diplomi di laurea equipollenti o
specializzazioni affini o titoli professionali diversi da quelli
sopra indicati;
4) idoneita' fisica a svolgere l'incarico. L'amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo, in base alla
normativa vigente, coloro ai quali verra conferito l'incarico;
5) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
6) buona conoscenza della lingua inglese e dell'informatica, da
accertarsi nel corso del colloquio previsto dall'art. 9 del presente
decreto.
Ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, il requisito della cittadinanza
italiana non e' richiesto per i soggetti appartenenti agli Stati
membri dell'Unione europea, i quali dovranno possedere, ai fini del
conferimento degli incarichi di cui all'art. 1, i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza e di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) uno dei diplomi di laurea ed, inoltre, almeno una delle
specializzazioni ovvero l'esperienza lavorativa di cui al punto 3)
nel precedente comma del presente articolo, conseguiti presso una
universita' della Repubblica o presso una universita' di uno degli
Stati membri dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in
conformita' alla direttiva n. 89/48/CEE e al decreto legislativo
n. 115/1992 di recepimento della stessa. I titoli di studio e
professionali conseguiti all'estero dovranno essere riconosciuti ed
attestati dalla competente autorita' equipollenti a quelli
prescritti, in base ad accordi internazionali ovvero alla vigente
normativa;
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono essere ammessi alla selezione pubblica:
a) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
d) coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici in base
a sentenza passata in giudicato;
e) i dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti sopraindicati devono essere posseduti alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'amministrazione potra' disporre, con provvedimento motivato, in
qualsiasi fase del procedimento di selezione, l'esclusione dei
concorrenti in difetto dei prescritti requisiti.

                               Art. 3.
 
Cause di incompatibilita' e di revoca dell'incarico
 
Gli incarichi in questione non possono essere conferiti ai
professionisti che svolgano, a qualsiasi titolo, un'attivita' presso
enti od organismi pubblici o che siano in rapporto con societa' con
le quali l'attivita' da svolgere possa configurare un conflitto di
interessi, o a coloro che abbiano il coniuge od un parente od affine
in primo grado che abbia rivestito, nel decennio precedente, la
qualifica di dirigente, di funzionario, di componente di organo
societario di industria farmaceutica ed affine.
Non si dara' luogo al conferimento dell'incarico anche nel caso
in cui ricorra altra posizione che possa costituire, a giudizio
insindacabile dell'amministrazione, causa di incompatibilita' con
l'incarico medesimo.
La sopravvenienza anche di una sola di tali situazioni di
incompatibilita', accertata durante l'espletamento dell'incarico,
comportera' comunque la revoca dello stesso.
E' escluso, nello stesso esercizio finanziario, il cumulo del
presente incarico con altri anche se da assolversi per conto di
amministrazioni diverse.

                               Art. 4.
 
Presentazione delle domande
 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta
semplice e debitamente sottoscritta, deve essere presentata
direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero
della sanita' - Servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per
il personale - Ufficio V - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma
Eur, nel termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale.
Il termine per la presentazione della domanda, se coincidente con
un giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
La data di arrivo delle domande che verranno presentate a mano e'
stabilita dal timbro a data apposto su di esse dall'ufficio
competente del Servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per
il personale, che rilascera' ricevuta.
L'ufficio e' aperto al pubblico dal lunedi' al venerdi' dalle ore
10 alle ore 12, il martedi' ed il giovedi' anche dalle ore 15 alle
ore 16.
Non si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o
presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da
quelle indicate nel primo comma del presente articolo.
I candidati dovranno indicare nella domanda, in alto a sinistra,
e sul frontespizio della busta i seguenti codici identificativi: IT -
M per gli aspiranti agli incarichi di medico; IT - F per gli
aspiranti agli incarichi di farmacista; IT - CH per gli aspiranti
agli incarichi di chimico.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, dattiloscritta o
redatta in carattere stampatello, l'aspirante dovra' dichiarare, pena
l'esclusione dalla selezione, sotto la propria responsabilita':
1) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza,
domicilio o recapito presso il quale desidera vengano trasmesse le
eventuali comunicazioni relative alla selezione, con l'esatta
indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il recapito
telefonico.
Il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni
variazione dell'indirizzo presso il quale desidera ricevere le
eventuali comunicazioni e del recapito telefonico.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a
mezzo raccomandata;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della
cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea;
3) di godere dei diritti politici;
4) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero
i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato all'attivita' da svolgere;
6) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
7) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare la condanna
riportata, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonche' i
procedimenti penali eventualmente pendenti;
8) il possesso dei titoli di studio e professionali richiesti
dall'art. 2 del presente bando, indicando per ciascuno di essi
l'istituzione che lo ha rilasciato nonche' la data del conseguimento.
Coloro che hanno conseguito all'estero detti titoli di studio e
professionali debbono indicare gli estremi dei provvedimenti di
equiparazione o equivalenza;
9) di avere buona conoscenza della lingua inglese e
dell'informatica;
10) di non essere dipendente di ruolo presso una pubblica
amministrazione;
11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ne' di essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico,
concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' insanabile, nonche' di non essere stato
interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato (la dichiarazione va resa soltanto dai candidati che hanno
avuto precedenti rapporti di pubblico impiego);
12) di non svolgere, a qualsiasi titolo un'attivita'
professionale presso enti ed organismi pubblici; di non avere
rapporto di lavoro con societa' con le quali l'attivita' da svolgere
possa configurare un conflitto di interessi; di non avere il coniuge
od un parente od affine in primo grado che abbia rivestito, nel
decennio precedente, la qualifica di dirigente, funzionario o di
componente di organo societario di industria farmaceutica ed affine.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge n. 104/1992, in relazione al proprio specifico handicap,
dovranno indicare nella domanda l'ausilio necessario nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove d'esame.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
devono rendere tutte le dichiarazioni richieste adeguandole, ove
necessario, alla nazionalita' di appartenenza.
Debbono dichiarare, altresi', di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.
Le domande dovranno essere redatte esattamente secondo lo schema
allegato al presente decreto e dovranno contenere tutte le
dichiarazioni ivi indicate, anche se negative, rese in modo completo.
Non verranno, pertanto, prese in considerazione le domande che
non contengano tutte le dichiarazioni richieste o che contengano
dichiarazioni rese in modo incompleto.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice incaricata della formazione delle
graduatorie di merito di cui all'art. 1 del presente decreto, sara'
nominata con successivo provvedimento e composta da un dirigente
generale del Ministero della sanita', con funzioni di presidente, e
da esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto delle prove
selettive.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Ministero della sanita', appartenente a profilo professionale di
livello non inferiore all'ottavo.
Almeno un terzo dei posti di componente delle predetta
commissione, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.

                               Art. 6.
 
Prove selettive
 
Le selezioni pubbliche, per ciascuna delle predette
professionalita', si articoleranno nella valutazione dei titoli di
cui al successivo art. 7 ed un colloquio. Tutte le prove d'esame si
svolgeranno a Roma.
La commissione esaminatrice disporra' di complessivi 50 punti
cosi' ripartiti:
30 punti per la valutazione dei titoli;
20 punti per il colloquio.
La valutazione dei titoli precedera' il colloquio.

                               Art. 7.
 
Titoli e criteri di valutazione
 
Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra', per ciascun candidato, di complessivi 30 punti.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi massimi
attribuibili sono i seguenti:
a) titoli di studio e accademici, attinenti all'incarico da
svolgere (diploma di laurea richiesto per l'ammissione alla
selezione, altre lauree, dottorato di ricerca, corsi di
specializzazione, corsi di perfezionamento post-universitari, ecc.),
con riguardo alle votazioni o ai giudizi conseguiti, fino a un max di
punti 1;
b) pubblicazioni scientifiche, fino a un max di punti 2;
c) poster, fino a un max di punti 3;
d) incarichi di insegnamento, corsi svolti come docente, fino a
un max di punti 1,5;
e) partecipazione a corsi di aggiornamento tecnico
professionale, convegni, congressi, fino a un max di punti 10;
f) borse di studio in Italia o all'estero, fino a un max di
punti 2,5;
g) attivita' di ricerca o lavorativa, svolta nel settore
farmaceutico, farmacologico o sanitario in Italia o all'estero, fino
a un max di punti 10.
I titoli di studio, accademici e professionali devono essere
prodotti con l'indicazione dell'eventuale votazione o giudizio
finale.
Sono valutabili pubblicazioni e poster che vertono esclusivamente
su temi di farmacologia, epidemiologia, farmacoepidemiologia,
farmacovigilanza, sperimentazione clinica, farmacoeconomia.
La valutazione delle pubblicazioni e' adeguatamente motivata, in
relazione alla originalita' della produzione scientifica,
all'importanza della rivista, alla continuita' e ai contenuti dei
singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori ai temi di cui al
precedente comma, all'eventuale collaborazione di piu' autori.
Non sono valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti
l'apporto del candidato. Inoltre, ai fini della valutazione, si
terra' conto della data di pubblicazione dei lavori e del fatto che
le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche,
non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano
contenuto meramente compilativo o divulgativo, ovvero ancora
costituiscano monografie di alta originalita'.
Sono considerati corsi di aggiornamento tecnico-professionale i
corsi, i seminari, i convegni ed i congressi che abbiano, in tutto o
in parte, finalita' di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica sui temi di cui al comma 4 del
presente articolo, organizzati dalle regioni, dall'Istituto superiore
di sanita', dalle unita' sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere,
dai policlinici universitari, dagli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, dagli istituti ed enti di cui all'art. 4,
commi 12 e 13 del decreto legislativo n. 502/1992, dagli istituti
zooprofilattici sperimentali, dagli ordini professionali, dalle
associazioni scientifiche. I corsi sono classificati e valutati in
base a criteri oggettivi.
Nella categoria g) viene valutata l'esperienza lavorativa
superiore al periodo di ventiquattro mesi, qualora quest'ultima
costituisca titolo per l'ammissione alla selezione.

                               Art. 8.
 
Modalita' di presentazione dei titoli
 
Unitamente alla domanda di ammissione, i titoli di cui al
precedente articolo dovranno essere presentati preferibilmente in
originale o anche in fotocopia, purche' accompagnati da dichiarazione
di conformita' all'originale (vedi allegato 2).
L'aspirante dovra', inoltre, presentare un elenco dei titoli
stessi.
I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda
saranno presi in considerazione soltanto se spediti, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Le pubblicazioni scientifiche ed i poster potranno essere
prodotti in originale; se prodotti in copia fotostatica dovranno
essere accompagnati da una nota con la quale il candidato dichiari,
sotto la propria responsabilita', la paternita' dell'opera ai sensi
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche
ed integrazioni. I lavori in corso di stampa saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione
dell'editore, il quale attesti che sono stati accettati per la
pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' essere prodotta con le
stesse modalita' di cui al primo comma del presente articolo.
Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati,
dattiloscritti o manoscritti.
La sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli posseduti e
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', da allegare
alle fotocopie delle pubblicazioni, non e' soggetta ad autenticazione
ove sia apposta presso gli uffici competenti previa presentazione del
documento di identita'.
Qualora la suddetta documentazione sia spedita, ovvero presentata
da persone diverse dall'interessato, e' necessario che sia
accompagnata da copia fotostatica, fronte retro, di un documento di
identita' del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica
amministrazione; in caso contrario non potra' essere valutata.
Per le pubblicazioni ed i lavori redatti in collaborazione, ove
gia' non sia indicata l'attribuzione ai singoli autori, il candidato
dovra' autodichiarare quali parti siano da riferire esclusivamente a
lui.
Le pubblicazioni ed i lavori redatti in lingua straniera dovranno
essere prodotte unitamente alla traduzione in lingua italiana.
Non verranno ammessi a valutazione titoli presentati in forme
diverse da quelle sopra specificate.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni che
siano stati presentati per altre selezioni o concorsi presso questa o
altre amministrazioni pubbliche.

                               Art. 9.
 
Colloquio
 
Sono ammessi a sostenere il successivo colloquio cinquanta
candidati di ciascuna delle suddette professionalita', individuati
secondo l'ordine delle rispettive graduatorie formate dalla
commissione esaminatrice, in base alla valutazione dei titoli di cui
ai precedenti articoli 7 e 8, e comunicate al servizio per
l'organizzazione, per il bilancio e per il personale, che provvedera'
alle relative convocazioni.
Detti candidati riceveranno, con almeno quindici giorni di
anticipo, apposita comunicazione con l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo in cui dovranno presentarsi, muniti di valido
documento di identificazione, per effettuare il colloquio.
Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il punteggio
riportato nella valutazione dei titoli.
Il colloquio, diretto ad accertare il possesso del grado di
conoscenza delle attivita' descritte all'art. 1, comma 2, vertera'
su:
a) farmacologia, epidemiologia, farmacoepidemiologia,
farmacovigilanza, sperimentazione clinica, farmacoeconomia;
b) discussione sulle attivita' precedentemente svolte e sulle
eventuali pubblicazioni presentate dal candidato;
c) accertamento della conoscenza parlata e scritta della lingua
inglese e della lingua italiana per i cittadini appartenenti a Stati
membri dell'Unione europea;
d) accertamento delle conoscenze di tipo informatico del
candidato.
Per la valutazione di detta prova la commissione disporra', per
ciascun candidato, di 20 punti.
Tale prova si intende superata qualora il candidato riporti una
votazione non inferiore a 14/20.

                              Art. 10.
 
Preselezione
 
E' facolta' dell'amministrazione ricorrere all'effettuazione di
una preselezione dei candidati, da ammettere alle prove di cui agli
articoli 7 e seguenti, qualora il numero degli stessi risulti
superiore a 500 aspiranti per ciascuna delle distinte graduatorie.
L'eventuale succitata preselezione - la cui modalita' di
effettuazione nonche' la data e sede saranno comunicate con
successivo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - consistera' nello svolgimento di un questionario a
risposta multipla.

                              Art. 11.
 
Norme per lo svolgimento degli esami
 
Per quanto non previsto dal presente decreto, nello svolgimento
delle prove selettive si osservano, sempreche' applicabili, le norme
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 ed al decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

                              Art. 12.
 
Graduatorie di merito e conferimento degli incarichi
 
Al termine delle prove selettive, il punteggio finale di ciascun
candidato sara' determinato dalla somma del punteggio attribuito
nella valutazione dei titoli di cui all'art. 7 e di quello conseguito
nel colloquio.
In base alla votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, la Commissione formera' tre distinte graduatorie di
merito: dei medici, dei farmacisti e dei chimici.
A parita' di merito, ai fini del conferimento degli incarichi, si
terra' conto delle preferenze previste dall'art. 5 del succitato
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modifiche apportate dalla legge n. 127/1997 e dalla legge 16 giugno
1998, n. 191.
Le graduatorie di merito formulate dalle commissioni esaminatrici
sono approvate, previa verifica della regolarita' del procedimento,
con decreti del direttore del servizio per l'organizzazione, per il
bilancio e per il personale.
Tali graduatorie saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del
Ministero della sanita'.
Dell'avvenuta pubblicazione si dara' notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per eventuali impugnative.
Le graduatorie di merito approvate potranno essere utilizzate per
il conferimento degli incarichi in conformita' a quanto previsto
dall'art. 36, comma 17, della legge n. 449/1997.
E' facolta' dell'amministrazione revocare, in qualsiasi momento,
i predetti incarichi per ragioni di servizio. La revoca dell'incarico
e' causa di risoluzione del contratto individuale, alla
sottoscrizione del quale saranno invitati i concorrenti idonei,
secondo l'ordine di graduatoria.
Con la stessa fonte contrattuale sara' regolamentata l'attivita'
di collaborazione.
Il trattamento economico e' quello gia' fissato con decreto
4 agosto 1998 del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro
del tesoro del bilancio e della programmazione economica.
I candidati convocati per la stipula del contratto saranno
invitati a comprovare, anche mediante dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorieta', i requisiti prescritti per
l'ammissione nonche' l'assenza di cause di incompatibilita' con il
presente incarico.

                              Art. 13.
 
Ritiro documenti
 
I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli
presentati per la partecipazione alla selezione, entro nove mesi
dalla pubblicazione della graduatoria finale, presentando apposita
istanza al servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il
personale - Ufficio V - Piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 - Roma
Eur. Per le richieste di invio a mezzo posta le spese saranno a
carico del candidato. Trascorso inutilmente tale termine, questa
amministrazione procedera' alla distruzione del materiale, senza
alcuna responsabilita', salvo necessita' connesse ad eventuali
procedure giurisdizionali.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della sanita' - Servizio per l'organizzazione per
il bilancio e per il personale - Ufficio V - per le finalita' di
gestione del procedimento e saranno trattati anche successivamente
all'eventuale conferimento dell'incarico, per finalita' inerenti alla
gestione del rapporto di collaborazione.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di ammissione e di idoneita' a
svolgere l'incarico stesso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
del Ministero della sanita', servizio per l'organizzazione, per il
bilancio e per il personale - Ufficio V - Piazzale dell'Industria
n. 20 - Roma, titolare del trattamento.
Limitatamente agli atti del procedimento selettivo, responsabile
del trattamento dei dati e' il direttore del suddetto ufficio V.
Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero della giustizia
- Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 12 luglio 2000
Il direttore del servizio: Niglio

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