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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA
Concorso riservato per la copertura di posti di personale non docente
presso le universita' statali della Calabria
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.57 del 21/7/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA |
Località: | - |
Codice atto: | 000E6662 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 20/8/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
Viso il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il C.C.N.L. del comparto universita' sottoscritto in data
21 maggio 1996;
Visto il decreto rettorale del 28 febbraio 1997 con il quale e'
stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria
modificato con decreto rettorale del 27 novembre 1998, in atto
vigente;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare
l'art. 23;
Considerato che il predetto art. 23 statuisce che il personale
dipendente dal consorzio universitano a distanza, per il quale e'
stato dichiarato il fallimento con sentenza depositata il 30 aprile
1998, ancorche' in cassa integrazione alla medesima data, puo'
partecipare, a domanda, ad appositi concorsi che possono essere
banditi dalle Universita' statali di Cosenza, Catanzaro e Reggio
Calabria ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale
tecnico-amministrativo delle universita' stesse, nel rispetto delle
professionalita' acquisite;
Vista la delibera assunta in proposito dal comitato regionale
universitario di coordinamento dove fra l'altro viene stabilita la
ripartizione delle unita' di personale tra i tre atenei calabresi, i
criteri di selezione - titoli ed esami - la ripartizione del
punteggio tra le prove ed i titoli, l'emanazione, per la copertura
dei posti, di un concorso unico per qualifica per tutte le sedi
universitarie calabresi e la suddivisione ai fini dello svolgimento
dei concorsi per singola qualifica tra le universita' calabresi;
Considerate le risultanze dell'incontro del 21 settembre 1999 tra
il comitato regionale universitario di coordinamento e le OO. SS.
provinciali;
Viste le comunicazioni dei rettori al presidente del comitato
regionale universitano, relativamente ai livelli, alle qualifiche ed
ai profili di pertinenza di ogni singola universita' calabrese;
Vista la propria nota prot. n. 9093 del 19 giugno 2000 con la
quale, a seguito scambi telefonici intercorsi con l'Universita' di
Catanzaro, si comunica la piena disponibilita' di questo ateneo
all'espletamento dell'intero iter procedurale relativo al posto di
qualifica V, area funzionale tecnico-scientifica, di pertinenza
dell'Universita' degli studi di Catanzaro;
Vista la nota M.U.R.S.T. prot. n. 1787 del 28 luglio 1999 e prot.
n. 223 del 28 gennaio 2000 con la quale si assicura la copertura
finanziaria degli oneri scaturenti dalle assunzioni ex art. 23 della
legge n. 144/1999;
Esaminato ogni opportuno elemento;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento
di un posto - a tempo indeterminato - di quinta qualifica dell'area
funzionale tecnico-scientifica, profilo professionale di operatore
tecnico, per le esigenze della facolta' di lettere e filosofia
dell'Universita' degli studi della Calabria - riservato al personale
dipendente dall'ex consorzio universitario a distanza ancorche' in
cassa integrazione alla data del 30 aprile 1998.
Art. 2.
Requisiti generali
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e cioe' diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti
per legge ed i corsi integrativi previsti dalla legge che ne
autorizza la sperimentazione negli istituti professionali, nonche' i
diplomi degli istituti magistrali e dei licei artistici, con
frequenza, avente esito positivo di apposito corso annuale
integrativo per l'iscrizione ad una qualsiasi facolta' universitaria,
o con una anzianita' di servizio di almeno tre anni nell'ente di
provenienza; ovvero diploma di qualifica professionale o attestato
rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle
mansioni specifiche del profilo professionale messo a concorso, piu'
diploma di istruzione secondaria di primo grado;
b) godimento dei diritti politici;
c) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
d) i candidati partecipanti soggetti all'obbligo di leva devono
comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale
obbligo.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti,
e' disposta con motivato provvedimento e notificata all'interessato.
Art. 3.
Domanda e termine
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
della Calabria - Ufficio concorsi - via Pietro Bucci - 87030
Arcavacata di Rende (Cosenza) - devono essere presentate,
direttamente o a mezzo singola raccomandata con a.r., con esclusione
di qualsiasi altro utile mezzo, entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il temine suindicato.
La data di spedizione e' stabilita e comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante. L'amministrazione non assume
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Le domande redatte in modo impreciso, incompleto e/o da cui
comunque, non possa desumersi il concorso al quale il candidato
intende partecipare, non verranno prese in esame.
Le domande, redatte secondo lo schema che viene allegato al bando
di concorso, devono riportare tutte le indicazioni che, secondo le
nome vigenti, i candidati sono tenuti a fornire (allegato A).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge
n. 127/1997, la sottoscrizione della domanda di partecipazione non e'
soggetta ad autenticazione.
Non verranno prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.
Le domande dovranno contenere il cognome e il nome preciso ed
indicare il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.
I candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) la data e il luogo di nascita;
b) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
c) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali
eventualmente pendenti a loro carico;
d) di essere in possesso del titolo di studio richiesto
dall'art. 2 del presente bando, indicando lo stesso, nonche' la data
ed il luogo del conseguimento;
e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) di essere fisicamente idonei allo svolgimento delle mansioni
relative ai posti messi a concorso;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del
testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
i) il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza,
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito, ai sensi della succitata legge
n. 487/1994, sono appresso elencate:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario,
nonche' all'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove, ai sensi della legge suddetta.
Gli interessati dovranno inoltre segnalare, tramite fax al numero
0984/493712, la propria situazione di handicap entro e non oltre
cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di convocazione
alle prove scritte.
La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti a), b), c), d),
e), f), h), comportera' l'esclusione dal concorso.
Art. 4.
T i t o l i
Unitamente alla domanda il candidato dovra' presentare eventuali
titoli di cui sia in possesso. Agli stessi sara' attribuito un
punteggio complessivo non superiore a 25 punti.
Le categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono i seguenti:
a) anzianita' di servizio presso le universita', pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o societa' private, fino ad un massimo
di 12,5 punti;
b) incarichi attinenti alle caratteristiche dei posti messi a
concorso svolti nell'ambito di questi rapporti anche prestati a
favore di enti e societa' private, fino ad un massimo di 5 punti;
c) attestati di qualificazione rilasciati a seguito di
frequenza di corsi a formazione professionale organizzati dalle
pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di 7,5 punti.
Potranno essere presi in considerazione i titoli prodotti in
originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. In quest'ultimo caso, all'intera
documentazione dovra' essere allegata copia, anche non autenticata,
di un documento di riconoscimento in corso di validita'.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o
pubblicazioni che perverranno a questo ateneo dopo il termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
determinata nella seduta preliminare, sara' effettuata dopo le prove
scritte e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato
di tale valutazione sara' resa nota agli interessati prima
dell'effettuazione della prova orale.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
Con successivo provvedimento, sara' nominata la relativa
commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 6.
Prove di esame
Le prove d'esame tenderanno a verificare le capacita'
professionali dei candidati in relazione allo svolgimento delle
mansioni specifiche che i medesimi sono chiamati a svolgere.
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a
contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale e verteranno sulle
materie indicate nel programma d'esame allegato al presente bando
(allegato B).
Questa Universita' dara' notizia del luogo, del giorno e dell'ora
in cui si terranno le prove scritte mediante comunicazione a tutti i
concorrenti a mezzo posta, non meno di quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
posta non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova
stessa.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti di ammissione come sopra prescritti.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Durante le prove scritte i concorrenti potranno portare con se' e
consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati
dalla commissione, ed i dizionari.
Alle prove di esame vengono assegnati i seguenti punti cosi'
ripartiti:
prima prova scritta: fino ad un massimo di 25 punti;
seconda prova scritta: fino ad un massimo di 25 punti;
prova orale: fino ad un massimo di 25 punti.
Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati
dovranno superare ciascuna prova scritta con una votazione non
inferiore a 17,5/25.
La commissione, immediatamente prima dell'inizio della prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno
17,5/25.
La votazione complessiva sara' determinata dalla somma della
media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella
prova orale e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire all'Universita' degli studi della Calabria, entro il
termine perentorio di quindici giorni decorrenti al giorno successivo
a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta
libera attestanti il possesso dei titoli di preferenza o precedenza a
parita' di valutazione.
Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla
data di effettuazione delle prove scritte. L'inosservanza di tale
termine dovra' essere giustificata collegialmente dalla commissione
esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al direttore
amministrativo di questa Universita'. L'amministrazione si riserva di
rivalersi per eventuali danni causati da ritardi non giustificati.
Art. 7.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato,
con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze o precedenze
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata
dalla piu' giovane eta' (legge 16 giugno 1998, n. 191).
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli con
l'osservanza delle norme contenute nel succitato art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata con provvedimento amministrativo ed e'
immediatamente efficace.
La graduatoria sara' resa pubblica mediante affissione all'albo
ufficiale di questa Universita'.
Di tale affissione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a serie speciale.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli atti del procedimento concorsuale ai sensi del regolamento di
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato da questo
ateneo con decreto rettorale 4 giugno 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
1o agosto 1997, n. 15.
Art. 8.
Assunzione in servizio
L'amministrazione interessata invita i vincitori di concorso, a
mezzo telegramma o raccomandata a.r. ad assumere servizio, sotto
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'assunzione.
Il personale selezionato e' assunto dall'amministrazione mediante
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro da parte del
direttore amministrativo alle condizioni previste dall'art. 16 del
C.C.N.L. del comparto universita'.
Il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito decade dal diritto alla stipula del
contratto di lavoro. Qualora il vincitore assuma servizio, per
giustificato motivo, posteriormente al termine prefissatogli, gli
effetti economici decorrono dal giorno della presa di servizio.
Il lavoratore e' sottoposto ad un periodo di prova di tre mesi;
al termine del periodo di prova senza giudizio sfavorevole lo stesso
si intende superato. Il giudizio sfavorevole e' proposto dal
responsabile della struttura presso la quale il dipendente presta
servizio e, in presenza di tale giudizio, il rapporto di lavoro si
risolve automaticamente senza obbligo di preavviso.
Art. 9.
Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di
lavoro
I vincitori, ai fini dell'accertamento dei requisiti per
l'assunzione, saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r., a
presentare entro trenta giorni dall'effettiva assunzione in servizio,
i documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ove
previsto dalla legge.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'area risorse umane
dell'Universita' degli studi della Calabria e trattati per le
finalita' di gestione della procedura dei concorsi e dell'eventuale
procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica dei candidati risultati vincitori.
Il responsabile del trattamento e' il direttore amministrativo.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando e' il personale
dell'ufficio concorsi - Universita' degli studi della Calabria -
l'ufficio concorsi e' aperto al pubblico nei seguenti orari:
lunedi/mercoledi/venerdi', dalle 11 alle 13.
Art. 12.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle norme
vigenti in materia di accesso agli impieghi nella pubblica
amministrazione.
Il presente bando di concorso sara' inoltrato al Ministero della
giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami".
Rende, 28 giugno 2000
Il direttore amministrativo: Princi
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