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MINISTERO DELLE FINANZE
Concorso per l'ammissione di cinquantuno allievi all'Accademia della
Guardia di finanza per l'anno accademico 2000/2001.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.13 del 15/2/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLE FINANZE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E1212 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 16/3/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e
31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959,
n. 1006, e successive aggiunte, riguardante il regolamento sul
reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1990,
n. 194, concernente la sostituzione degli articoli 1 e 2 del
regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di
finanza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1959, n. 1006;
Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371, 22 dicembre 1975, n. 725 e
10 maggio 1983, n. 212, concernenti le disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;
Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, titolata "Disposizioni
sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli
organici e sull'impiego della Guardia di finanza nonche' sulla durata
in carica del comandante in seconda del corpo e sulla vigilanza ed il
controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio"
che contiene, tra l'altro, nuove norme sul reclutamento degli allievi
ufficiali della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio
nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul
servizio di leva;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 che detta norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive aggiunte, concernente le disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, che detta norme
sull'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti al
corpo con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei
sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato
giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;
Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965,
n. 1172, 27 febbraio 1974, n. 68, 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio
1986, n. 342 e 24 dicembre 1986, n. 958, concernenti il trattamento
economico spettante agli allievi delle accademie militari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni, che detta norme di esecuzione del
testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili
dello Stato;
Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390,
recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli
impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto
di famiglia;
Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei
vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri e del corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni
relative alla Polizia di Stato, al corpo degli agenti di custodia e
al corpo forestale dello Stato;
Visto l'art. 41, secondo comma del decreto legislativo 3 febbraio
1993 n. 29, concernente i requisiti di accesso alle amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa,
sicurezza dello Stato e polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente
norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Ritenuto di dover riservare dei posti da mettere a concorso ai
candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 sull'esenzione dall'imposta
di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395 sull'ordinamento del
corpo di Polizia penitenziaria;
Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente nuove norme
in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle forze
armate e del corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 238 concernente la sostituzione
dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, sopra citata;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 riguardante
disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di
Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il
potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle
attrezzature delle forze di Polizia, convertito, con modificazioni,
in legge 28 febbraio 1992, n. 217;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 concernente il Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici impieghi, modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996 n. 693;
Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, registrato alla
ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze in data
13 dicembre 1994 al n. 1151, recante "disposizioni di servizio
interno dell'Accademia della Guardia di finanza";
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante
attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza.
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 concernente la "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo";
Vista la legge 16 giugno 1998 n. 191 concernente "Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica";
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998
n. 403 concernente il "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
Visto l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante
"Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1999, n. 142, concernente
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti d'eta' per
la partecipazione ai concorsi indetti dal corpo della Guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997,
n. 127";
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, concernente
"Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici";
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1999, n. 199199,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 216 del 14 settembre 1999, concernente "Direttive per
delineare il profilo sanitario dei soggetti da arruolare nella
Guardia di finanza";
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380 concernente "Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile"
la quale dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale
femminile nei ruoli delle Forze armate e del corpo della Guardia di
finanza deve aver luogo a partire dall'anno 2000;
Considerato che per dare immediata attuazione alle disposizioni
della sopracitata legge, occorre consentire che detto personale possa
produrre domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al
100o corso d'Accademia della Guardia di finanza per l'anno accademico
2000/2001 nei medesimi termini previsti dal presente decreto per i
candidati di sesso maschile, con riserva di emanazione dei decreti
previsti dall'articolo 1, commi 2, 5 e 7 della succitata legge
20 ottobre 1999, n. 380;
Considerato, inoltre, che il calendario delle varie fasi della
procedura concorsuale indicato nel presente decreto e' fissato per
assicurare che il primo anno dell'Accademia abbia inizio, per
esigenze didattiche ed addestrative, entro il mese di settembre 2000,
per cui l'emanazione dei succitati decreti non potra' determinare in
nessun caso il rinvio delle date di svolgimento delle predette fasi;
Tenuto conto che, in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della
precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il
decreto ministeriale che definira' i requisiti di idoneita'
fisio-psico-attitudinale richiesti al personale femminile che
partecipi ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle forze armate e
le relative modalita' di accertamento;
Tenuto conto che, in applicazione dell'articolo 1, comma 7, della
gia' citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il
decreto ministeriale che definira' le categorie e le aliquote secondo
le quali avverra' nell'anno 2000 il reclutamento del personale
femminile;
Ritenuta l'opportunita' di prevedere che alle prove concorsuali
successive a quella di preselezione venga ammesso un numero di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e
rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso;
Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima di
concorrenti di sesso femminile da ammettere ai corsi regolari
dell'Accademia militare che sara' definita per l'anno 2000 nel
decreto ministeriale da emanare in applicazione dell'articolo 1,
comma 7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 e' opportuno prevedere
che tra i concorrenti da ammettere alle prove concorsuali successive
a quella di preselezione quelli di sesso femminile non superino detta
aliquota massima;
Ravvisata pertanto l'esigenza di emanare successive disposizioni
integrative, concernenti il personale femminile che abbia prodotto
domanda di partecipazione al concorso, per gli aspetti che verranno
disciplinati dai decreti previsti dall'articolo 1, commi 2, 5 e 7
della succitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, con riserva di
disporre la revoca del presente decreto, qualora le date di
emanazione dei medesimi risultassero incompatibili con quelle di
svolgimento delle fasi della procedura concorsuale;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
E' indetto per l'anno accademico 2000/2001 un pubblico concorso,
per esami, per l'ammissione di cinquantuno allievi al primo anno del
10o corso dell'Accademia della Guardia di finanza.
Quattro dei suddetti cinquantuno posti sono riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dal
successivo articolo 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di Istituto di istruzione
secondaria di secondo grado.
Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test culturali di livello);
b) visita medica comprensiva degli esami specialistici;
c) una prova scritta di cultura generale;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati;
e) tre prove orali;
f) una prova facoltativa di una lingua estera.
Il corso avra' inizio alla data che sara' stabilita dal comando
generale della Guardia di finanza e avra' la durata di due anni
accademici.
Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno
nominati sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza
del ruolo normale.
Il reclutamento del personale femminile, comunque, non potra'
superare l'aliquota percentuale dei posti messi a concorso che sara'
indicata nel decreto ministeriale da emanare in applicazione
dell'articolo 1, comma 7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, citata
nelle premesse. Il numero massimo dei posti disponibili per detto
personale sara' indicato nelle disposizioni integrative del presente
decreto che verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - n. 18 del 3 marzo 2000. Detta pubblicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
I concorrenti di sesso femminile sono ammessi a presentare
domanda di partecipazione al concorso con riserva di emanazione del
decreto legislativo e dei decreti ministeriali previsti,
rispettivamente, dall'articolo 1, commi 2, 5 e 7, della legge
20 ottobre 1999, n. 380.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso:
a) i sottufficiali del corpo in servizio che:
1) non abbiano superato il ventottesimo anno di eta' alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
2) non si trovino nella condizione di inidonei
all'avanzamento;
3) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso
per qualita' morali e di carattere, per precedenti disciplinari e di
servizio;
b) i cittadini italiani anche se non appartenenti al territorio
della Repubblica o se gia' alle armi che:
1) abbiano compiuto il dicisottesimo anno di eta' al
31 dicembre 2000;
2) non abbiano superato il ventitreesimo anno di eta' alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso; tale limite di eta' e' elevato a 26 anni per
gli aspiranti di sesso femminile;
3) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del
genitore esercente la potesta' o del tutore per contrarre
l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
4) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
5) non siano stati espulsi dalle FF.AA. o dai Corpi
militarmente organizzati;
6) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile;
7) non siano stati dimessi, anche se a domanda,
dall'Accademia del corpo;
8) non siano stati dimessi da una delle Accademie o Scuole
militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla
vita militare;
9) non siano imputati o condannati per delitti non colposi;
10) non si trovino in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello status di ufficiale della
Guardia di finanza;
11) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
12) all'atto dell'effettivo incorporamento non siano stati
riformati, in sede di visita di leva o successivamente, ovvero,
qualora riformati, abbiano conseguito la revisione da parte delle
competenti Autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio.
Tutti i candidati devono inoltre:
a) possedere o essere in grado di conseguire nell'anno
scolastico 1999/2000 il diploma di un istituto di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione
magistrale;
b) essere celibi/nubili o vedovi/vedove e comunque senza prole.
L'ammissione al corso, per i candidati di sesso maschile, e'
subordinata al possesso dell'idoneita' fisica e psico-fisica da
accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 12, 13
e 19.
Per i concorrenti di sesso femminile, invece, dette modalita',
definite nel gia' citato decreto ministeriale da emanare ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380,
saranno indicate nelle disposizioni integrative del presente decreto
che verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale
- n. 18 del 3 marzo 2000. Detta pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - n. 18 del
3 marzo 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva, compatibilmente con le date di spedizione delle
convocazioni dei concorrenti agli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale da parte del comando centro di
reclutamento della guardia di finanza di Roma.
Qualora, a causa della mancata emanazione del decreto
ministeriale di cui al presente articolo, non risultasse possibile
procedere a detti accertamenti nei confronti dei concorrenti di sesso
femminile, nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - alla quale
avesse rinviato la pubblicazione l'avviso inserito nella gia' citata
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 18 del 3 marzo 2000
verra' pubblicato avviso di revoca del presente decreto limitatamente
alla partecipazione al concorso di detti concorrenti. Detta
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione va presentata possibilmente a mano,
oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale.
I militari alle armi e gli appartenenti al corpo devono
ugualmente presentare la domanda entro lo stesso termine di cui al
primo comma e con le stesse modalita' dinanzi indicate al comando
provinciale competente per territorio del luogo di residenza.
Gli aspiranti minorenni dovranno compilare nella domanda di
partecipazione un atto di assenso, per contrarre l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza, reso e sottoscritto da entrambi
i genitori o dal genitore esercente la patria potesta' o dal tutore
dinanzi al sindaco o al funzionario da questi delegato ovvero
convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano
superato la minore eta' entro il termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso e coloro i quali, anche
se minorenni, rivestano la qualifica di militare alle armi.
La domanda dovra' redigersi esclusivamente su apposito modello
disponibile presso tutti i comandi del corpo.
Le domande presentate o inviate ad un comando del corpo non
competente non saranno considerate valide.
Di cio' verra' data comunicazione all'interessato al fine di
consentire la ripetizione della domanda entro i termini di scadenza.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
L'omessa sottoscrizione della domanda comportera' l'archiviazione
della stessa.
Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art. 1 secondo comma del presente bando devono compilare la
domanda di partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli
estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed
indicando la lingua italiana o tedesca nella quale vorranno sostenere
le previste prove d'esame.
Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini indicati, dovessero pervenire oltre il sessantesimo giorno
dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica saranno archiviate.
Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma
formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, potranno essere
accettate a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, per essere
successivamente regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni
precedentemente omesse, entro il termine tassativo di giorni
sessanta, a pena di esclusione, decorrenti dalla data di
pubblicazione del bando.
I candidati devono, pertanto, ritenersi ammessi al concorso con
riserva.
;Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita
(i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito
nonche' il comando cui sono in forza);
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
residenza;
e) non aver subito condanne penali e non avere eventuali
procedimenti penali pendenti;
f) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nel corrente anno scolastico;
g) il distretto militare di appartenenza;
h) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari
del corpo devono obbligatoriamente indicare la matricola
meccanografica - rilevabile dal ruolino paga il grado, il reparto cui
sono in forza e la data di arruolamento);
i) di non essere stato destituito da pubblici uffici;
m) l'indirizzo proprio e della famiglia, completo del numero di
codice postale e, ove possibile, di un recapito telefonico.
I candidati, in sede di domanda di ammissione al concorso,
possono richiedere di essere sottoposti anche ad una prova orale di
conoscenza di una lingua estera scelta tra le seguenti: francese,
inglese, spagnolo e tedesco. La sottocommissione esaminatrice della
prova di lingua estera e' quella indicata al comma 1, lettera d),
dell'art. 7, integrata da un docente abilitato all'insegnamento della
lingua estera oggetto dell'esame, o, in mancanza, da un ufficiale in
servizio permanente qualificato conoscitore della lingua stessa.
I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui al
precedente articolo 1, secondo comma, dovranno farne richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del
titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando la
lingua, italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere le
previste prove di esame.
I candidati, inoltre, devono dichiarare nella domanda di essere a
conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le modalita'
stabilite al successivo art. 11 e che tale comunicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e
nel modo piu' celere al comando provinciale della Guardia di finanza
competente, il quale non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Lo stesso comando, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso
di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente notificata allo stesso comando ogni variazione che
dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato
ai fini del servizio militare.
Art. 5.
Istruttoria delle domande
Il comando centro di reclutamento della guardia di finanza
richiedera' i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed
annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle
note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale statale di ruolo, copia integrale dello
stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' militare per i
candidati in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla
visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli
articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, o che abbiano concorso alla leva di mare.
Art. 6.
Documentazione da produrre
I candidati risultati idonei alla prova scritta di cui ai
successivi artt. 16 e 18 dovranno presentare o far pervenire
direttamente al comando provinciale della Guardia di finanza
competente, entro venti giorni dalla data di comunicazione
dell'idoneita' stessa, i certificati rilasciati dalle competenti
autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti
dall'articolo 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno
presentare o far pervenire al comando provinciale della Guardia di
finanza competente, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione dell'esito del concorso:
a) se di sesso maschile, uno dei seguenti documenti:
copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare per i candidati che
abbiano prestato o prestino servizio militare;
foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato
dell'esito di leva rilasciato dal Comune per i candidati che abbiano
soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati
rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilita' deve
risultare dal certificato;
certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal
Comune, per i candidati che non abbiano ancora concorso alla leva.
I candidati appartenenti a classi per le quali non siano state
ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione
del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle
liste della propria classe di leva;
b) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
c) certificato di stato civile libero. Ne sono esonerati gli
aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione
dello stato civile. I vedovi e le vedove senza prole devono
presentare lo stato di famiglia;
d) certificato di cittadinanza italiana ;
e) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei
diritti politici. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai
candidati che abbiano superato la minore eta' prima del termine utile
per la presentazione della domanda;
f) certificato generale del casellario giudiziale (non e'
ammesso il certificato penale); per i candidati nati all'estero il
certificato dovra' essere rilasciato dal casellario centrale presso
il Ministero della giustizia;
g) domanda diretta al Ministero della difesa con cui il
candidato che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di
rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia
di finanza in qualita' di allievo;
h) l'originale diploma del titolo di studio o una copia
autentica in conformita' dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un
certificato con l'indicazione del voto assegnato.
I vincitori che siano stati riformati, in sede di visita di leva
o successivamente, devono produrre, all'ingresso in Accademia, la
documentazione attestante la revisione del giudizio di riforma.
I vincitori dei posti riservati di cui al precedente articolo 1,
secondo comma, dovranno, inoltre, far pervenire al comando
provinciale della Guardia di finanza competente, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso, l'attestato di cui al predetto articolo 1.
I vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo
originale di studio entro il 31 marzo 2001. In caso di smarrimento
del predetto diploma il vincitore del concorso dovra' presentare,
entro lo stesso termine del 31 marzo 2001, un certificato su carta
legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge
7 febbraio 1969, n. 15.
I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole
parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal
provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli
rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.
I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione alle Universita'.
Quando la certificazione e' rilasciata da uno stesso ufficio, in
luogo dei documenti indicati alle lettere b), c), d) ed e), gli
interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e
qualita' personali richiesti dai singoli documenti.
I documenti di cui alle precedenti lettere a), primo comma, c),
d), e) ed f) devono essere di data posteriore a quella di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e cosi'
pure quello contenente piu' certificazioni e quello previsto alla
lettera b), secondo comma, se esso tiene anche luogo del certificato
di stato libero.
Nei casi di forza maggiore, il comando centro di reclutamento
della Guardia di finanza si riserva la facolta' di ammettere altri
documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli
previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che
risultassero formalmente irregolari, si riserva la facolta' di
accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini
anzidetti.
I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile possono essere
regolarizzati, improrogabilmente, entro trenta giorni dalla data
della relativa comunicazione; i documenti si considerano prodotti in
tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei
Carabinieri, nella Polizia di Stato o nel corpo di Polizia
penitenziaria, nonche' quelli in servizio di ruolo
nell'amministrazione statale, devono produrre soltanto il titolo di
studio prescritto dal precedente art. 2, nonche' l'attestato di cui
al precedente articolo 1 se vincitori dei posti riservati.
I citati documenti potranno essere prodotti mediante
dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Le dichiarazioni false e mendaci
saranno perseguite penalmente ai sensi dell'art. 26 della legge
4 gennaio 1968, n. 15.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice, da nominare con successivo decreto
interdirigenziale, sara' presieduta da un ufficiale generale della
Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni,
ciascuna delle quali sara' presieduta da un ufficiale del corpo di
grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare costituita
da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici
dell'Esercito, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
superiori medici dell'Esercito, membri;
d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame,
costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo
grado del Ministero della pubblica istruzione, membri;
e) sottocommissione per l'accertamento dell'attitudine
psico-fisica dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia
di finanza, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, di
cui un ufficiale superiore in servizio presso l'Accademia del corpo e
due ufficiali esperti selettori, e da un laureato in psicologia.
Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
Per la valutazione delle prove di esame dei candidati che
sosterranno gli esami in lingua tedesca la competente
sottocommissione puo' avvalersi altresi' di ufficiali del corpo
qualificati interpreti od in possesso dell'attestato di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752.
Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di
rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente
della commissione giudicatrice.
Il comando generale provvedera' alla eventuale costituzione di
comitati di vigilanza che collaboreranno con la sottocommissione
indicata alla lettera d) del presente articolo nello svolgimento
della prova preliminare e della prova scritta.
Art. 8.
Esclusione dal concorso
Il comando generale della Guardia di finanza puo' disporre in
ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso dei
candidati non in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.
Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata alla lettera a) del precedente art. 7.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre
ricorso:
gerarchico al comandante generale della Guardia di finanza
entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21 primo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, art. 68, quarto comma, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Art. 9.
Mancata presentazione del candidato
Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione
che ha indetto il presente concorso, non si presentera' per sostenere
la prova preliminare secondo le modalita' di cui al successivo
articolo 11, la visita medica preliminare, la visita medica di
revisione o l'esame scritto ovvero l'esame psicotecnico, gli
esperimenti di educazione fisica, le prove orali e la visita medica
di controllo, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal
concorso.
Art. 10.
Documento di identificazione
Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la
carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente.
Art. 11.
Data della prova preliminare (Somministrazione test culturali di
livello)
I candidati, che non siano stati esclusi dal concorso per difetto
di requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova
preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le abilita'
linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua italiana
dei candidati, nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti secondo il
calendario che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 18 del 3 marzo 2000.
Tale pubblicazione ha valore di notifica.
I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere i test culturali di livello saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
Tutti i candidati, tuttavia, dovranno ritenersi ammessi al
concorso con riserva.
L'assegnazione e la revisione dei test culturali di livello sara'
eseguita dalla sottocommissione di cui al primo comma, lettera d),
del precedente art. 7.
Prima dello svolgimento dei test culturali di livello, la citata
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
la valutazione delle prove dei candidati.
Superano i citati test culturali di livello e, pertanto, sono
ammessi all'accertamento dell'idoneita' fisica e psico-fisica di cui
al successivo articolo 12, i candidati classificatisi nei primi 1.500
posti della graduatoria. Tutti i candidati che abbiano riportato lo
stesso punteggio del candidato posizionato al 1.500o posto saranno,
comunque, ammessi agli accertamenti di cui al successivo articolo 12.
Tutti gli altri candidati saranno esclusi dal concorso.
Dei concorrenti nel numero massimo sopraindicato quelli di sesso
femminile non potranno superare l'aliquota massima fissata nel
decreto ministeriale emanato in applicazione dell'articolo 1, comma
7, della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380.
Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per la visita
medica preliminare entro l'8 giugno 2000 debbono considerarsi esclusi
dal concorso.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre
ricorso:
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla predetta data, ai sensi dell'art. 21 primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 e decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, art. 68, comma 4o, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 12.
Accertamento dell'idoneita' fisica e psico-fisica
L'idoneita' fisica e psico-fisica dei candidati e' accertata da
parte delle sottocommissioni indicate alle lettere b) ed e) del
precedente articolo 7, mediante:
a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami
specialistici, presso il centro di reclutamento Guardia di finanza,
in Roma;
b) esame psicotecnico;
c) esperimenti di educazione fisica;
d) visita medica di controllo prima dell'inizio del corso.
Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e'
immediatamente comunicato all'interessato il quale puo',
contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione ad eccezione dei requisiti fisici di cui al successivo
punto 1 dell'art. 13. La richiesta di ammissione a visita medica di
revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
Il candidato giudicato non idoneo a seguito della visita medica
preliminare, dell'eventuale visita di revisione, dell'esame
psicotecnico, degli esperimenti di educazione fisica, delle prove
orali (anche di una sola) e della visita medica di controllo e'
escluso dal concorso.
Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara'
comunicato agli interessati, e' definitivo.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 13.
Requisiti fisici
Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
fisici dei candidati hanno il compito di selezionare elementi
destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che rientrano
nei previsti profili sanitari.
I candidati saranno sottoposti a visita:
neurologica;
psichiatrica;
otorinolaringoiatrica;
oculistica;
odontostomatologica.
1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
statura non inferiore a m. 1,68;
acutezza visiva:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normale; senso cromatico
normale alle matassine colorate;
visione binoculare;
campo visivo normale;
senso cromatico normale accertato con le serie "maggiore" delle
matassine colorate.
I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita
medica le proprie lenti correttive "a tempiali".
La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
Saranno cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
Monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
Bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Saranno inoltre cause di inidoneita' i disturbi della parola
(dislalia e paralalia) anche se in forma lieve.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 26 elementi dentari; i denti mancanti, comunque, non
devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La
protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente
mancante.
Non sono ammesse comunque protesi mobili.
2. Saranno inoltre eseguiti i seguenti esami:
radiografia del torace;
dell'urina ed ematochimici;
elettrocardiografico e visita cardiologica;
test psico-clinici.
Gli aspiranti saranno eventualmente sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine
di evidenziare particolari patologie.
I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti di cui al punto 1 saranno subito dichiarati non idonei
dalla competente sottocommissione medica, senza essere sottoposti
agli esami di cui al punto 2. Contro tale giudizio non e' ammessa
visita di revisione.
Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita
medica ed agli esami suddetti sara' eseguita l'analisi sierologica
del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comportera'
l'esclusione anche dopo il termine delle operazioni di concorso.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
I requisiti fisici e la relativa idoneita' dei concorrenti di
sesso femminile saranno accertati con le modalita' definite nel gia'
citato decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che saranno indicate nelle
disposizioni integrative al presente decreto che verranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 18 del 3 marzo 2000
ovvero in quella alla quale la stessa avesse rinviato. Resta comunque
fermo quanto precisato al riguardo nel precedente articolo 2, commi
4, 5 e 6.
Art. 14.
Adempimenti delle sottocommissioni
Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 12, lettere
a), b) e c) e per la visita medica di revisione, le apposite
sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo
verbale che sara' firmato da tutti i componenti.
Art. 15.
Ammissione alla prova scritta
Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati
dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 12,
lettera a) e quelli dichiarati idonei alla eventuale visita di
revisione.
Art. 16.
Data della prova scritta
I concorrenti giudicati idonei alle visite mediche di cui al
precedente art. 13, sono ammessi a sostenere la prova scritta, della
durata di sei ore, consistente nello svolgimento di un tema di
cultura generale, unico per tutti i candidati, adeguato ai programmi
degli istituti di istruzione superiore di secondo grado, che avra'
luogo nel giorno, nell'ora e nel luogo che sara' comunicato agli
stessi candidati dalle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1,
lettere b) e c).
Art. 17.
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame e
ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 18.
Revisione della prova scritta
La revisione dei lavori sara' eseguita dalla sottocommissione
indicata alla lettera d) del precedente art. 7.
La sottocommissione medesima assegnera' ad ogni elaborato scritto
un punto di merito da zero a venti ventesimi.
Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per
il numero dei medesimi.
Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato la
classificazione minima di dieci ventesimi.
I candidati che riportano l'idoneita' nella prova scritta
riceveranno comunicazione del voto conseguito e, nel contempo,
convocazione per le successive prove di concorso.
I candidati, invece, che non riportano l'idoneita' nella prova
scritta saranno esclusi dal concorso.
Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per le prove di
concorso di cui al successivo art. 19 entro il 23 agosto 2000 debbono
considerarsi esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 19.
Esame psicotecnico ed esperimenti di educazione fisica
I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova scritta saranno
convocati per essere sottoposti agli accertamenti di cui al
precedente articolo 12, lettere b) e c). Se idonei ai predetti
accertamenti saranno ammessi a sostenere le prove orali.
L'accertamento dell'attitudine psico-fisica consta di:
un esame psicotecnico, consistente nello svolgimento di test di
livello e di personalita' ed in colloqui psicologici intesi ad
accertare la maturita' di pensiero e le qualita' attitudinali e
caratterologiche dei candidati;
esperimenti di educazione fisica, volti ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati e consistenti nelle seguenti
prove:
salto in alto, salto in lungo, corsa piana m. 100, corsa
piana m. 1.000, lancio del peso.
Prima dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica la
sottocommissione di cui al precedente articolo 7, lettera e), fissa
in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle
prove di sua competenza.
L'accertamento dell'attitudine psico-fisica cui saranno
sottoposti i candidati di sesso femminile e le relative modalita' di
svolgimento saranno indicate nelle disposizioni integrative del
presente decreto che verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - n. 18, del 3 marzo 2000, ovvero in quella alla
quale la stessa avesse rinviato. Resta comunque fermo quanto
precisato al riguardo nel precedente articolo 2, commi 4, 5 e 6.
Art. 20.
Prove orali
Le prove orali avranno luogo davanti alla stessa sottocommissione
di cui al precedente art. 7, lettera d) e consisteranno
in:
a) un esame di storia (durata massima 15');
b) un esame di geografia (durata massima 15');
c) un esame di matematica (durata massima 15'),
nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.
I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi
e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.
La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame,
potra', pero', nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante
tutte le altre interrogazioni che riterra' opportune.
Per ciascuna materia la sottocommissione attribuira' ad ogni
candidato un punto di merito da zero a venti ventesimi.
Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato la
classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia.
Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formera'
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un
membro, sara' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di
esame.
Art. 21.
Prova orale facoltativa di una lingua estera
Il candidato che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di
ammissione e sempreche' abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali
di cui al precedente art. 20, sara' sottoposto all'esame di lingua
estera prescelta.
Il candidato puo' scegliere una delle seguenti lingue: francese,
inglese, spagnolo e tedesco.
Il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo potra'
richiedere di sostenere detta prova nella lingua inglese, francese o
spagnola.
Il candidato dovra' dar prova di parlare correntemente e scrivere
correttamente la lingua prescelta.
Durata massima dell'esame: 15 minuti.
Il giudizio sulla prova orale di lingua estera e' espresso dalla
sottocommissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, primo
comma, lettera d) integrata da un docente abilitato all'insegnamento
della lingua estera oggetto dell'esame, o, in mancanza, da un
ufficiale in servizio permanente qualificato conoscitore della lingua
stessa.
La sottocommissione assegnera' per la prova orale, un punto di
merito espresso in ventesimi. Il candidato che riportera' un punto
compreso tra i dodici e i venti ventesimi conseguira' nel punteggio
della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui al terzo
comma del successivo art. 22.
Art. 22.
Graduatoria
La graduatoria unica di merito sara' compilata dalla
sottocommissione di cui al precedente articolo 7, lettera a).
Saranno iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che conseguano il giudizio di idoneita' all'esame psicotecnico, agli
esperimenti di educazione fisica e alle prove orali.
La graduatoria del concorso si ottiene maggiorando il punto di
merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei punti
di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova
scritta, di 0,25, 1 e 1,50 ventesimi, rispettivamente, per voti
compresi tra dodici e i quindici ventesimi, tra 15,01 e 18 ventesimi
e superiori a diciotto ventesimi conseguiti dal candidato nella prova
di lingua estera.
A parita' di merito saranno osservate le norme di cui
all'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e quelle
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della
legge 16 giugno 1998, n. 191.
La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.
Art. 23.
Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso
Sono ammessi all'Accademia della Guardia di finanza in qualita'
di allievi i candidati iscritti nella graduatoria unica di merito di
cui al precedente articolo 22 nei limiti dei posti messi a concorso,
secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa e tenendo conto
della riserva dei posti di cui al precedente articolo 1, secondo
comma, sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla
visita medica di controllo prevista alla lettera d) del precedente
articolo 12.
Qualora i posti riservati di cui al precedente articolo 1,
secondo comma, non possano essere ricoperti per mancanza di candidati
riconosciuti idonei i posti stessi saranno conferiti agli altri
candidati iscritti nell'anzidetta graduatoria nell'ordine del
punteggio di merito conseguito.
Entro venti giorni dall'inizio del corso il comando generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi comunque disponibili tra i candidati precedentemente
dichiarati vincitori con le modalita' di cui al primo comma del
presente articolo.
All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali del
corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a
norma dell'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.
Art. 24.
Riduzioni per viaggi in ferrovia e concessione della licenza
straordinaria per esami
I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a
compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del
concorso, nonche' per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano
dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al
beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal
decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795 e successive
modificazioni.
Essi saranno provvisti delle richieste mod. M/B unificato,
unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di
finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a
Roma e per i viaggi di ritorno in famiglia.
Le spese di vitto e alloggio, durante i periodi delle prove
selettive, sono a carico degli aspiranti.
Per la prova preliminare di cui al precedente art. 11, per gli
accertamenti sanitari, per sostenere la prova scritta e le successive
prove di concorso (esame psicotecnico, esperimenti di educazione
fisica e prove orali) ai candidati appartenenti al corpo sono
concesse licenze straordinarie per esami militari per i giorni
strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami
fino alla concorrenza di giorni trenta potra' essere concessa per la
preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il
giudizio di idoneita' alla prova scritta.
Qualora gli stessi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
corpo potranno beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta.
Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
dell'Accademia per la frequenza del corso.
Art. 25.
Trattamento economico degli allievi non provenienti dai sottufficiali
del Corpo
Durante il corso agli allievi non provenienti dai sottufficiali
della Guardia di finanza sara' corrisposta la paga giornaliera di cui
alle leggi 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio 1986, n. 342 e 24 dicembre
1986, n. 958.
Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima
vestizione, che sono a carico dello Stato.
Sono, invece, posti a carico degli allievi:
le spese per la manutenzione del vestiario;
le spese relative all'istruzione e cioe' per l'acquisto di
libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla
quota da determinarsi con decreto interdirigenziale;
le spese di carattere personale e straordinarie.
Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia
dovranno essere provvisti di un corredo, che verra' stabilito dal
comando generale della Guardia di finanza.
Art. 26.
Trattamento economico degli allievi provenienti dai sottufficiali del
corpo
Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia agli
allievi provenienti dai sottufficiali della Guardia di finanza
competono gli assegni del grado rivestito all'atto della ammissione.
Art. 27.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti ed
utilizzati dall'Amministrazione per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
comandante del centro di reclutamento, responsabile del trattamento.
Il titolare del trattamento e' il comandante generale della Guardia
di finanza.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 4 febbraio 2000
Il comandante generale: Mosca Moschini
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