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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli avvocati -
Sessione 2004
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.57 del 20/7/2004 |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 04E04139 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 16/11/2004 |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato; il regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di
attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante
modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S.
13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da
corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi,
come da ultimo modificata dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 dicembre 1990, art. 2 - lettera b); l'art. 2 della
legge 24 luglio 1985, n. 406; la legge 27 giugno 1988, n. 242; la
legge 20 aprile 1989, n. 142; il decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1990, n. 101; la legge 24 febbraio 1997, n. 27,
relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori legali e a norme
in materia di esercizio della professione forense; il decreto-legge
21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge
18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina
degli esami di abilitazione alla professione forense;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari e succ. mod., nonche'
l'art. 25 decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, che
istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di
Trento;
Ritenuta l'opportunita' di indire una sessione di esami di
Avvocato presso le sedi delle Corti di Appello di Ancona, Bari,
Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino,
Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano
della Corte di Appello di Trento per l'anno 2004;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta per l'anno 2004 una sessione di esami per l'iscrizione
negli albi degli avvocati presso le sedi di Corti di Appello di
Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso,
Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma,
Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.
Art. 2.
1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale.
2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi
formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze
di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito
proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il
diritto penale ed il diritto amministrativo.
3) Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle
prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui
almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal
candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile,
diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto
amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile,
diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto
ecclesiastico e diritto comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato.
Art. 3.
Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno
alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
14 dicembre 2004: parere motivato su questione in materia
civile;
15 dicembre 2004: parere motivato su questione in materia
penale;
16 dicembre 2004: atto giudiziario su quesito proposto, in
materia di diritto privato, di diritto penale e di diritto
amministrativo.
Art. 4.
1) La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta
su carta da bollo, dovra' essere presentata, entro il 16 novembre
2004, alla Corte di Appello competente.
2) Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui
al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
3) Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie
scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lettera a).
4) Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti
documenti soggetti all'imposta di bollo (Euro 10,33):
a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia
autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla
competente autorita' scolastica attestante l'avvenuto conseguimento
della laurea;
b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi
del combinato disposto dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37 e degli articoli 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dall'art. 1 legge
18 luglio 2003, n. 180 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.
Dovra' essere altresi' allegata la ricevuta della tassa di Euro
12,91 (dodici//novantuno) per l'ammissione agli esami versata
direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una banca o
ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per
tributo, la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per «Codice
Ufficio» si intende quello dell'Ufficio delle Entrate relativo al
domicilio fiscale del candidato.
5) I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 46
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(autocertificazione), limitatamente alla certificazione del
conseguimento della laurea in giurisprudenza.
6) I candidati hanno facolta' di produrre dopo la scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i
venti giorni (24 novembre 2004) precedenti a quello fissato per
l'inizio delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lettera
b) del presente articolo.
Il termine perentorio di cui sopra sara' da considerarsi
osservato solo se il certificato perverra' (e non sara' meramente
spedito) alle Corti di Appello entro il termine stesso. Cio' al fine
di consentire alle commissioni il rispetto del termine previsto
dall'art. 17 regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
7) Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 18,
comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 4 lettera b)
del presente articolo un certificato dell'Amministrazione presso la
quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
8) Per coloro che abbiano ricoperto la carica di vice pretori
onorari, per i vice procuratori onorari e per i giudici onorari di
tribunale, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate,
le istruttorie e gli altri affari trattati.
Art. 5.
I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la
lingua tedesca nelle prove dell'esame per l'iscrizione negli Albi
degli avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in
Bolzano della Corte di Appello di Trento.
Art. 6.
1) Ciascun commissario dispone di dieci punti di merito per ogni
prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti
punti intende assegnare al candidato.
2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di
almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per
almeno due prove.
3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio
complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un
punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
Art. 7.
1) I candidati portatori di handicap debbono indicare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 8.
Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la
commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art. 1-bis
della legge 18 luglio 2003, n. 180.
Roma, 8 luglio 2004
p. Il Ministro: Vietti
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