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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi per il reclutamento in servizio permanente effettivo di
cinquantadue sottotenenti del ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica, di trentadue sottotenenti del Corpo del genio
aeronautico e di nove sottotenenti del Corpo di commissario
aeronautico. Anno 1999/2000.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.104 del 31/12/1999
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:99E10539
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
 
Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
le norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare e
successive modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato
giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato
giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il
riordinamento del Corpo del genio aeronautico;
Vista la legge 8 marzo 1958, n. 233, concernente il riordinamento
del ruolo servizi dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il
riordinamento del Corpo di commissario aeronautico;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita';
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo e negli enti locali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, fra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente
approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante
norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 gennaio
1998, recante struttura ordinativa e competenze della Direzione
generale per il personale militare del Ministero della difesa;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione delle corrispondenze tra Arma, Corpo, ruolo, categorie e
specialita' occorrenti per la partecipazione degli ufficiali di
complemento e del personale appartenente al ruolo dei marescialli ai
concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali dell'Aeronautica
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, fra
l'altro, i titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei
concorsi e delle prove d'esame per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, emanato in
applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante, tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria;
Vista la pianificazione triennale scorrevole 2000/2002 delle
assunzioni di personale dell'Aeronautica militare;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per la
nomina a sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Aeronautica militare:
a) concorso per la nomina di cinquantadue sottotenenti del
ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
b) concorso per la nomina di trentadue sottotenenti del ruolo
speciale del Corpo del genio aeronautico, suddivisi nelle
sottoindicate specialita':
1) quattro posti per la specialita' "aeronautici";
2) quattro posti per la specialita' "armamento";
3) quattro posti per la specialita' "elettronici";
4) sei posti per la specialita' "edili";
5) quattro posti per la specialita' "geofisici";
6) quattro posti per la specialita' "motorizzazione";
7) due posti per la specialita' "assistenti di laboratorio";
8) due posti per la specialita' "elettricisti";
9) due posti per la specialita' "fotografi";
c) concorso per la nomina di nove sottotenenti del ruolo
speciale del Corpo di commissariato aeronautico.
2. Il numero dei posti per ciascuno dei concorsi di cui al
precedente comma 1 potra' subire modificazioni sino alla data di
approvazione delle relative graduatorie di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei rispettivi ruoli speciali.

                               Art. 2.
 
Riserve di posti
 
1. Nei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, sono
riservati posti a favore delle categorie di candidati e nel numero
appresso indicati:
a) nel concorso per la nomina a sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, venti
agli ufficiali in ferma biennale alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e ventisei
ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
b) nel concorso per la nomina a sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, dieci
agli ufficiali in ferma biennale alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e sedici ai
sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli, cosi' ripartiti
tra le sottoindicate specialita':
1) specialita' "aeronautici" uno agli ufficiali in ferma
biennale e due ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
2) specialita' "armamento" uno agli ufficiali in ferma
biennale e due ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
3) specialita' "elettronici" uno agli ufficiali in ferma
biennale e due ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
4) specialita' "edili" due agli ufficiali in ferma biennale e
tre ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli;
5) specialita' "geofisici" uno agli ufficiali in ferma
biennale e due ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
6) specialita' "motorizzazione" uno agli ufficiali in ferma
biennale e due ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
7) specialita' "assistenti di laboratorio" uno agli ufficiali
in ferma biennale e uno ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
8) specialita' "elettricisti" uno agli ufficiali in ferma
biennale e uno ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
9) specialita' "fotografi" uno agli ufficiali in ferma
biennale e uno ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
c) nel concorso per la nomina a sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico,
tre agli ufficiali in ferma biennale alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
e cinque ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
i posti riservati agli ufficiali in ferma biennale e ai sottufficiali
appartenenti al ruolo dei marescialli eventualmente non ricoperti per
mancanza di concorrenti idonei saranno devoluti alle altre categorie
di concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

                               Art. 3.
 
Svolgimento dei concorsi
 
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
b) due prove scritte;
c) valutazione dei titoli;
d) prova orale;
e) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
candidati dovranno presentarsi muniti di carta di identita' o di
altro documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da
una Amministrazione dello Stato.

                               Art. 4.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare:
a) per l'Arma, Corpo, specialita' di appartenenza, gli
ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, che siano in
congedo dopo aver completato senza demerito la ferma biennale di cui
all'art. 37, della legge 20 settembre 1980, n. 574, ovvero che siano
vincolati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda a detta ferma e la completino senza demerito alla data del
31 dicembre 2000. Tali ufficiali non devono aver riportato, inoltre,
un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore.
Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi indetti
col presente decreto gli ufficiali di complemento in servizio di
prima nomina e quelli collocati in congedo al teimine di detto
servizio;
b) i sottufficiali inquadrati nel ruolo dei marescialli
dell'Aeronautica militare ai sensi dell'art. 34 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, appartenenti ad una delle
categorie e delle specialita' previste nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, che consentono la
partecipazione ai rispettivi concorsi;
c) per l'Arma o Corpo per il quale abbia conseguito
l'idoneita', il personale risultato idoneo non vincitore in
precedenti concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente
effettivo dei ruoli normali dell'Aeronautica militare che, qualora in
servizio, non abbia riportato un giudizio di non idoneita'
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno;
d) per l'Arma o Corpo di appartenenza, i frequentatori dei
corsi normali dell'Accademia aeronautica che non abbiano completato
il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche'
idonei in attitudine militare.
2. I candidati ai concorsi, alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato:
il quarantesimo anno di eta', se appartenenti al ruolo dei
marescialli di cui al precedente comma 1, lettera b);
il trentaduesimo anno di eta', se appartenenti alle altre
categorie di cui al precedente comma 1, lettere a), c) e d);
c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) se partecipanti al concorso per la nomina a sottotenente
in servizio permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910;
2) (a) se partecipanti al concorso per la nomina a
sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del
genio aeronautico e appartenenti alle categorie di concorrenti di cui
al precedente comma 1, lettere a), c) e d) del presente articolo:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910, che, solo per le seguenti
specialita', deve essere compreso tra quelli appresso indicati:
per la specialita' "aeronautici": diploma di perito
industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per
industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione
o diploma di maturita' professionale ad essi equipollente, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;
per la specialita' "elettronici": diploma di perito
industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per
energia nucleare, per telecomunicazioni o diploma di maturita'
professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;
per la specialita' "edili": diploma di perito industriale
indirizzo specializzato per edilizia, termotecnica, diploma di
geometra o diploma di maturita' professionale ad .essi equipollente,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970,
n. 253;
per la specialita' "assistenti di laboratorio": diploma di
perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale,
per chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia o
diploma di maturita' professionale ad essi equipollente, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253,
diploma di maturita' scientifica;
2) (b) se partecipanti al concorso per la nomina a
sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del
genio aeronautico e appartenenti alla categoria di concorrenti di cui
al precedente comma 1, letera b) del presente articolo:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910;
3) se partecipanti al concorso per la nomina a sottotenente
in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di
commissariato aeronautico:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910;
4) l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito il
titolo di studio all'estero e' subordinata al riconoscimento
dell'equipollenza del titolo stesso ad uno di quelli che consentono
la partecipazione al concorso. All'uopo gli interessati avranno cura
di documentare detta equipollenza;
d) essere riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, da
accertarsi, ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1990 e
successive modificazioni, citato nelle premesse, con le modalita'
prescritte dal successivo art. 11;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati dimessi per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il
requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio
con le modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di cui al comma 2, lettere a), d) ed e) e al comma
3 del presente articolo devono essere posseduti sino alla data della
nomina a ufhciale in servizio permanente.

                               Art. 5.
 
Compilazione ed inoltro delle domande di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in
conformita' all'allegato B, che costituisce parte integrante del
presente decreto, dovranno essere inviate dai candidati che non siano
militari in servizio al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento
ufficiali 2a Sezione - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma,
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. E' fatto obbligo ai
candidati che siano ufficiali in congedo dell'Aeronautica militare di
far pervenire in relazione alla propria residenza copia della domanda
di partecipazione rispettivamente alle Direzioni territoriali del
personale della 1a e 3a Regione Aerea territorialmente competente
ovvero al Comando Aeronautica Militare di Roma.
2. I candidati che siano militari in servizio, invece, dovranno
presentare la domanda di partecipazione al concorso, in originale e
copia, entro lo stesso termine indicato al precedente comma 1, al
Comando dell'Ente di appartenenza che ne curera' l'istruttoria e
l'inoltro secondo quanto prescritto al successivo art. 6.
3. Il candidato, consapevole delle conseguenze penali previste
dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di
falsita' in atti e di dichiarazioni mendaci, dovra' indicare nella
domanda:
a) grado, Arma/Corpo/ruolo/categoria/specialita', cognome e
nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
b) residenza e recapito ai fini della corrispondenza relativa
al concorso (si suggerisce, anche per i militari in servizio, un
recapito con indirizzo civico).
Ogni variazione dei relativi dati dovra' essere segnalata nel
modo piu' celere, possibilmente a mezzo telegramma, al seguente
indirizzo: Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
c) possesso della cittadinanza italiana;
d) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario gindiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovra' indicare le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale. Il
candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione - Via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma, qualsiasi variazione della posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;
f) gli eventuali servizi prestati come impiegato nelle
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione dovra' essere resa
anche se negativa;
g) l'eventuale posizione, se ufficiale, di vincolato alla ferma
biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
con indicazione della data di decorrenza della ferma;
h) titolo di studio posseduto con indicazione del relativo
voto;
i) la lingua straniera (non piu' di due a scelta tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco) nella quale desidera sostenere la prova
orale facoltativa;
l) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per l'Arma, Corpo, ruolo e specialita' di
appartenenza;
m) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 15, comma 3;
n) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza che diano
luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 13.
4. Il candidato dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
5. Il personale in servizio dovra' far apporre in calce
all'originale ed alla copia della domanda di partecipazione al
concorso il visto del Comando/Ente di appartenenza.
6. Il candidato potra' indicare nella domanda di partecipazione
al concorso il possesso di eventuali titoli ritenuti utili ai fini
della valutazione di cui al successivo art. 10. Detti titoli dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
6. Le domande non redatte in conformita' a quanto indicato dal
presente decreto non saranno prese in considerazione.

                               Art. 6.
 
Istruttoria delle domande
 
1. I Comandi interessati dovranno istruire le domande di
partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 dei militari
alle loro dipendenze, provvedendo a:
a) certificare la data di presentazione della domanda,
apponendo negli appositi spazi in calce all'originale ed alla copia
della medesima il timbro dell'Ente, la data, il numero di protocollo
ed il visto per l'inoltro;
b) controllare in via preliminare che la domanda sia compilata
in tutte le sue parti e in conformita' al modello di cui all'allegato
"B" al presente decreto;
c) custodire agli atti la copia della domanda;
d) far pervenire, possibilmente a mezzo corriere, alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione, via XX Settembre
n. 123/A - 00187 Roma, entro il quinto giorno dalla data di scadenza
del termine di presentazione di cui al precedente art. 4, comma 1,
l'originale della domanda con gli eventuali allegati, corredate, ove
possibile, dalla dichiarazione in carta semplice sul modello conforme
all'allegato "C" al presente decreto resa dall'ufficiale medico
dirigente del Servizio sanitario dell'Ente, attestante l'idoneita'
psico-fisica del candidato al servizio militare incondizionato quale
ufficiale dell'Aeronautica militare. Tale dichiarazione dovra' essere
in data non anteriore a quella di presentazione della domanda e
dovra' essere trasmessa tassativamente entro i trenta giorni
antecedenti la data di svolgimento delle prove scritte indicata per
ciascun concorso dal successivo art. 9, qualora non gia' allegata
alla domanda medesima;
e) informare tempestivamente la Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 2a Sezione di ogni variazione successiva riguardante la posizione
del candidato (promozione, trasferimento, collocamento in congedo e
recapito, invio frequenza corsi, provvedimenti medico-legali,
infrazioni di natura penale e disciplinare, etc.), fino all'eventuale
nomina.
2. I competenti Comandi della 4a e 3a Regione Aerea ed il Comando
Aeronautica Militare di Roma, ricevuta copia della domanda di
partecipazione al concorso dagli ufficiali in congedo, saranno tenuti
a comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a
Sezione - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, ogni notizia in
loro possesso riguardante la situazione penale e disciplinare dei
candidati ed ogni variazione che si dovesse verificare sino
all'eventuale nomina.

                               Art. 7.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali, per ciascuno dei concorsi
indetti con il presente decreto saranno nominate le commissioni per
la valutazione dei titoli, per le prove d'esame e per la formazione
della graduatoria generale di merito, cosi' composte:
a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata o
grado corrispondente, in servizio permanente o in ausiliaria da non
oltre tre anni, presidente;
b) quattro ufficiali di grado non inferiore a maggiore, in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero
docenti o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle
medesime, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
c) un docente o esperto per la prova facoltativa di lingua
straniera, che potra' essere diverso in funzione della lingua
prescelta dai candidati, membro aggiunto;
d) un ufficiale di grado non inferiore a tenente ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente
all'Area funzionale "C", posizione non inferiore a "C/2", segretario
senza diritto di voto.

                               Art. 8.
 
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
 
1. I candidati che alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione siano militari in
servizio dovranno essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici a
cura del Dirigente del servizio sanitario dell'Ente di appartenenza,
che rilascera' la dichiarazione di cui all'allegato C al presente
decreto.
2. I candidati che alla predetta data non siano militari in
servizio saranno invece sottoposti ad accertamenti psico-fisici,
consistenti in visita medica generale, visite specialistiche, e ad
accertamenti attitudinali e prova di efficienza fisica, consistente
in una corsa piana di 800 metri, presso gli organi competenti che
saranno indicati nella comunicazione a mezzo lettera raccomandata o
telegramma inviata al recapito indicato nella domanda di
partecipazione.
3. I candidati che si presenteranno a detti accertamenti potranno
usufruire, nel previsto periodo, delle infrastrutture
dell'Amministrazione militare, compatibilmente con le disponibilita'
logistiche esistenti.
4. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici sara'
comunicato all'interessato seduta stante e sara' sottoposto alla
firma del medesimo il relativo foglio di notifica, a cura dello
stesso organo che avra' curato gli accertamenti. Il giudizio
riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo. Pertanto, i
candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
5. I candidati giudicati non idonei negli accertamenti
psico-fisici potranno, tuttavia, far pervenire alla Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione
reclutamento ufficiali - 2a Sezione - Via XX Settembre n. 123/A -
00187 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a
quello della visita medica specifica istanza, corredata di idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Tale documentazione verra' valutata dalla Commissione
sanitaria d'appello presso l'Istituto medico legale di Roma, la
quale, qualora necessario, potra' sottoporre gli interessati ad
ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio
definitivo.
6. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
7. In caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici si
intendera' confermato.
8. In caso di accoglimento dell'istanza i candidati riceveranno
formale comunicazione da parte della Direzione generale per il
personale militare.
9. I concorrenti dichiarati inabili anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 5 o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano rinunciato ai
medesimi saranno esclusi dal concorso.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali sara'
comunicato seduta stante agli interessati ed e' definitivo. Pertanto,
i candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 9.
 
Prove scritte
 
1. Le prove scritte dei concorsi di cui al precedente art. 1
consisteranno, rispettivamente:
a) per il concorso a cinquantadue posti di sottotenente in
servizio permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica in:
una prova scritta di cultura generale;
una prova scritta di matematica;
b) per il concorso a trentadue posti di sottotenente in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico in:
una prova scritta di cultura generale;
una prova scritta di matematica e fisica;
c) per il concorso a nove posti di sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico
in:
una prova scritta di cultura generale;
una prova scritta di amministrazione e contabilita' generale
dello Stato.
I programmi delle materie oggetto delle prove scritte sono
riportati, rispettivamente, negli allegati "D", "E" ed "F", che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Le prove scritte, ciascuna della durata massima di sei ore,
avranno luogo presso il Centro di selezione Aeronautica Militare -
Aeroporto A. Barberini - Guidonia secondo il seguente calendario:
a) per il concorso a cinquantadue posti di sottotenente in
servizio permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica, non prima delle ore 8 dei giorni 17 e 18 maggio 2000;
b) per il concorso a trentadue posti di sottotenente in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico, non prima delle ore 8 dei giorni 10 e 11 maggio 2000;
c) per il concorso a nove posti di sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico,
non prima delle ore 8 dei giorni 3 e 4 maggio 2000.
3. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte dei concorsi saranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - del 18 aprile 2000.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
18 aprile 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata a una data
successiva. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati.
4. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, presso la
suddetta sede, entro le ore 7,30 dei giorni rispettivamente indicati
al precedente comma 2, muniti di carta d'identita' o di altro
documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da una
Amministrazione dello Stato.
Essi dovranno presentarsi muniti di penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero o blu; la carta sara' fornita sul posto.
I candidati assenti al momento dell'inizio delle prove saranno
considerati rinunciatari e quindi non ammessi a sostenere le prove
scritte.
I candidati militari in servizio dovranno presentarsi a sostenere
le prove scritte indossando l'uniforme di servizio.
5. Per ciascuna prova scritta la commissione preposta formulera'
preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce e le chiudera' in
plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei candidati
sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da
svolgere.
6. Per quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento
delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli
13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, citato nelle premesse.
7. Saranno giudicati idonei i candidati che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30.
8. I candidati che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal sessantesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle
prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo
Esercito - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/47355941.

                              Art. 10.
 
Valutazione dei titoli
 
1. Le commissioni di cui al precedente art. 7, valuteranno i
seguenti titoli di merito, attribuendo agli stessi il punteggio
indicato in corrispondenza di ciascuno:
a) un punto per uno o piu' diplomi di istruzione secondaria di
secondo grado, posseduto in aggiunta a quello prescritto per
l'ammissione al concorso.
b) un punto per uno o piu' diplomi universitari;
c) due punti per uno o piu' diplomi di laurea;
d) un punto per l'abilitazione all'esercizio della professione;
e) un punto per il diploma conseguito negli istituti O.N.F.A. o
nelle Scuole militari.
Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto
come requisito di partecipazione, non dara' luogo ad attribuzione di
punteggio.
2. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda
di partecipazione al concorso.
3. La valutazione dei titoli di merito sara' compiuta dalle
commissioni esaminatrici dopo le prove scritte e prima di procedere
alla relativa correzione.
4. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto
esclusivamente a coloro che saranno ammessi a sostenere le prove
orali, prima dell'effettuazione delle stesse.

                              Art. 11.
 
Prove orali
 
1. Le prove orali di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, cui saranno ammessi i candidati risultati idonei alle prove
scritte, verteranno sulle materie e sui programmi riportati nei gia'
citati allegati D, E ed F, al presente decreto.
2. Esse avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno
indicati nella comunicazione a mezzo lettera raccomandata o
telegramma, inviata ai candidati ammessi a sostenerle presso il
recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Per i
candidati militari in servizio, tale comunicazione sara' estesa anche
al Comando dell'Ente di appartenenza.
I candidati militari in servizio dovranno presentarsi a sostenere
la prova orale indossando l'uniforme di servizio.
3. I candidati che per qualunque causa non dovessero presentarsi
nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi
esclusi dal concorso.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento delle prove, la facolta'
di riconvocare ad altra data i candidati che, per documentate cause
di forza maggiore, non potessero presentarsi alla prova orale nel
giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire
richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/4827347)
entro il giorno della prova, inviando documentazione probatoria dei
motivi dell'assenza.
5. Qualora si rendesse necessario modificare il giorno o la sede
della prova orale, la Direzione generale per il personale militare
provvedera' a darne tempestiva comunicazione ai candidati a mezzo
lettera raccomandata o telegramma.
6. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato una votazione di almeno 21/30.
7. I candidati idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua straniera della durata massima
di quindici minuti.
Detta prova consistera' in una conversazione nella lingua
indicata ed in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto
dall'esaminatore.
La prova potra' essere sostenuta tra le lingue straniere indicate
dal candidato nella domanda di partecipazione, nella misura di non
piu' di due tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.
8. Ai concorrenti che supereranno detta prova con la votazione di
almeno 21/30 sara' assegnato dalla commissione esaminatrice il
seguente punteggio, in relazione al voto conseguito per ciascuna
delle lingue prescelte:
da 21,000/30 a 23,999/30 = pp. 0,50;
da 24,000/30 a 26,999/30 = pp. 0,75;
da 27,000/30 a 30/30 = pp. 1.

                              Art. 12.
 
L i c e n z a
 
1. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni. In
particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria,
potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la
preparazione alla prova orale oppure frazionata in due periodi di cui
uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il
concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla
sua volonta' la licenza straordinaria sara' computata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 13.
 
Titoli di preferenza
 
1. A parita' di merito, nella formazione delle graduatorie di cui
al successivo art. 14 si terra' conto dei titoli di preferenza di cui
all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sempreche' il candidato che abbia sostenuto con esito
favorevole la prova orale faccia pervenire al Ministero della difesa
- Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione - Via XX Settembre
n. 123/A - 00187 Roma, entro il quindicesimo giorno successivo a
quello in cui ha sostenuto la prova orale, idonea dichiarazione,
rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, al fine di consentire
all'Amministrazione di esperire ricerche atte a verificare il
possesso del titolo preferenziale dichiarato.
Detti documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche
se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato ed a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.

                              Art. 14.
 
Graduatorie
 
1. Le graduatorie degli idonei in ciascuno dei concorsi di cui al
precedente art. 1 saranno predisposte dalle commissioni esaminatrici
secondo l'ordine dei punteggi conseguiti da ciascun candidato
provvedendo a sommare:
la media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
il voto riportato nella prova orale;
il punteggio attribuito per i titoli di merito;
il punteggio riportato in ciascuna prova orale facoltativa di
lingua straniera.
2. Nel formare la graduatoria la commissione esaminatrice terra'
conto delle riserve dei posti di cui al precedente art. 2, comma 1, a
favore degli ufficiali in ferma biennale e dei sottufficiali
appartenenti al ruolo dei marescialli e nel concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), anche della ripartizione in
specialita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
3. Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto al precedente
comma 2, si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di
preferenza di cui al precedente art. 14.
4. Qualora alcuni dei posti a concorso per una o piu' delle
specialita' del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), restino scoperti per rinuncia o
esclusioni la Direzione generale per il personale militare puo'
procedere alla copertura dei posti resisi vacanti secondo l'ordine
della graduatoria di merito della specialita' in cui tale carenza si
sia verificata.
5. Ferme restando le riserve dei posti di cui all'art. 2, comma
1, lettera b), qualora i posti messi a concorso per una o piu' delle
suddette specialita' non dovessero, in tutto o in parte, essere
ricoperti per mancanza di concorrenti idonei, gli stessi potranno
essere devoluti ai concorrenti idonei in altre specialita', secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito.
6. Analogamente, nei concorsi di cui all'art. 1, comma 1,
lettere a) e c), i posti riservati di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a) e c), eventualmente non ricoperti da candidati
appartenenti a categorie di riservatari saranno devoluti agli altri
candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di
merito.
7. Le graduatorie di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1,
comma 1, saranno approvate con decreto dirigenziale.
8. I decreti di approvazione delle graduatorie dei concorsi di
cui al precedente art. 1 saranno pubblicati nel Giornale ufficiale
del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

                              Art. 15.
 
N o m i n a
 
1. Gli idonei in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente
art. 14 che saranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno
dichiarati vincitori e nominati, dopo che sara' stata a tal fine
acquisita l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
eventualmente prescritta dalle norme finanziarie vigenti,
sottotenenti in servizio permanente dei ruoli speciali,
rispettivamente, delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del
genio aeronautico e del Corpo di commissariato aeronautico, con
anzianita' assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina che
saranno immediatamente esecutivi.
Gli ufficiali in ferma biennale dovranno aver completato senza
demerito detta ferma per poter essere immessi in ruolo.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di
cui al successivo comma 3.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dallo Stato maggiore
dell'Aeronautica militare.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo.
Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca
alla nomina.
4. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo la
riserva cui e' subordinato il conferimento della nomina verra'
sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla
media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di
quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
5. Gli ufficiali che non supereranno il corso applicativo saranno
prosciolti dalla ferma di anni cinque e:
a) se provenienti dal ruolo marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso in tale caso
sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dal complemento, saranno ricollocati in
congedo, salvo che avessero obbligo di completare la ferma
eventualmente contratta;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali
completeranno la ferma ovvero, qualora ne fossero stati prosciolti,
verranno ricollocati in congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo, a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi
di leva.
6. Nel caso in cui alcuni degli ufficiali ammessi al corso
rinunciassero ovvero venissero dichiarati decaduti la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di altrettanti candidati idonei, con i criteri indicati al
precedente art. 14, entro 1/12 della durata del corso stesso.

                              Art. 16.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 15, comma 2, l'Amministrazione provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato dal candidato, risultato vincitore del concorso, nella
domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.

                              Art. 17.
 
Esclusione dal concorso
 
1 La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi candidato che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti
requisiti.

                              Art. 18.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1o Divisione reclutamento ufficiali della
Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 1999
Il direttore generale: Tambuzzo

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