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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso per il reclutamento, nell'anno 2005 di centonovantaquattro
allievi finanzieri

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.31 del 19/4/2005
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:05E02036
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/5/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
 
Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della
Guardia di finanza;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive
modificazioni, recante «Norme di principio sulla disciplina
militare», e il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
1986, n. 545, e successive modificazioni, concernente «Approvazione
del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, comma
1, della legge 11 luglio 1978, n. 382»;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Viste le disposizioni contenute nel Foglio d'Ordini Speciale sul
reclutamento degli allievi finanzieri, datato 14 dicembre 1995, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, contenente
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155,
concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi
dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 387400, datata 20 novembre 2003, recante l'attribuzione di
specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», che, tra l'altro,
ha disposto l'incremento organico del ruolo appuntati e finanzieri,
per l'anno 2005, di cinquecentotrenta unita';
Visto l'art. 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226,
recante «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e
disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'
delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa
di settore»;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2004, che fissa, tra
l'altro, nel 20% l'aliquota massima di personale femminile da
arruolare ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera b), della predetta
legge 23 agosto 2004, n. 226;
Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» il quale, tra
l'altro, fa salve le norme speciali concernenti le assunzioni di
personale contenute nel citato art. 4, comma 64, della legge
24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante
«Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco»;
Ritenuto di dover riservare, complessivamente, cinque posti ai
candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
 
Determina:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. Sono indetti, per l'anno 2005, i seguenti concorsi:
a) per il reclutamento di cinquantotto allievi finanzieri del
contingente ordinario, riservato a coloro che prestano o hanno
prestato servizio di leva in qualita' di ausiliario nel Corpo della
Guardia di finanza, in possesso dei prescritti requisiti. Le norme
che regolano lo svolgimento della procedura concorsuale sono
riportate nella «Parte I» della presente determinazione;
b) per il reclutamento di centotrentasei allievi finanzieri del
contingente ordinario, riservato ai volontari di truppa delle Forze
armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti
requisiti. Le norme che regolano lo svolgimento della procedura
concorsuale sono riportate nella «Parte II» della presente
determinazione.
I candidati possono presentare domanda per una sola delle
suddette procedure concorsuali.
2. Il reclutamento di personale femminile, effettuato mediante la
procedura concorsuale di cui al precedente comma 1, lettera b), non
potra' superare il 20% dei posti disponibili, cioe' ventisette
unita'. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile
potranno essere ammesse al corso di istruzione in un numero superiore
a quello sopra indicato, anche se collocate in posizione utile nella
graduatoria di cui al successivo art. 31.
3. Due dei posti di cui alla lettera a) e tre dei posti di cui
alla lettera b) del precedente comma 1 sono riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti,
rispettivamente, dai successivi articoli 3 e 18, a coloro che siano
in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al
diploma di istruzione secondaria di primo grado.
4. I posti di cui al precedente comma 3, eventualmente non
coperti per mancanza di idonei, saranno conferiti agli altri
candidati idonei delle rispettive procedure concorsuali.

                               Art. 2.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare culturale;
b) accertamenti definitivi;
c) valutazione titoli.

                               Art. 3.
 
Requisiti
 
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se
non appartenenti al territorio della Repubblica, che:
a) siano in possesso dei diritti civili e politici;
b) non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta' alla data
del 31 dicembre 2005. Il limite massimo di eta' e' elevato di un
periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e,
comunque, non superiore a tre anni;
c) abbiano l'idoneita' fisico-attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di
prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
h) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica Amministrazione;
i) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente o civilmente organizzati;
l) appartengano alla categoria di cui all'art. 25, comma 2,
lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 226.
2. I suddetti requisiti, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere b), e), f) ed l), devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e
conservati fino alla data dell'effettivo incorporamento.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione va presentata possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
Comando Provinciale del capoluogo di provincia nella cui
circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - allegando,
per coloro che intendono fruire dell'elevazione del limite di eta'
prevista dall'art. 3, copia del libretto personale, dello stato di
servizio, del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato,
relativo al servizio militare prestato.
2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda dovra' essere
presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
3. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la
domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba n. 34 -
00181 ROMA/APPIO. I militari in servizio, impiegati all'estero, dalla
data di pubblicazione del presente bando fino alla scadenza del
termine di presentazione delle domande, potranno presentare, entro il
termine di cui al precedente comma 1, la domanda di partecipazione al
Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla
immediatamente al predetto Centro di Reclutamento, dopo avervi
apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi, per la
data di presentazione, fara' fede la data di assunzione a protocollo
della domanda da parte del Comando ricevente.
4. Le domande di partecipazione al concorso si considerano
prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
5. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate
nei termini indicati, non dovessero pervenire entro sessanta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando verranno
archiviate dai Comandi riceventi.
6. La domanda, da redigersi esclusivamente sull'apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato al presente
bando), e' disponibile presso tutti i Comandi del Corpo, nonche' sul
sito internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
7. L'omessa sottoscrizione della domanda comportera'
l'archiviazione della stessa.
8. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 5, sono restituite agli
interessati, per essere successivamente regolarizzate, ovvero
integrate delle dichiarazioni omesse, entro il termine perentorio di
cinque giorni dal momento della restituzione delle stesse.
L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto
termine, comportera' l'archiviazione della domanda di partecipazione.
9. I provvedimenti di archiviazione, adottati ai sensi del
presente articolo, dovranno essere notificati agli interessati, che
potranno impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Comandante Interregionale della Guardia di
finanza dal quale dipende il Comando che ha disposto l'archiviazione,
ovvero al Comandante Generale della Guardia di finanza per i
provvedimenti disposti dal Comando Centro di Reclutamento, ex decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni dalla data di
notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 5.
 
Elementi da indicare nella domanda (veggasi modello in allegato)
 
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita, nonche' luogo di residenza ed indirizzo completo del numero
di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero
telefonico;
b) l'opzione per la categoria di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), il grado rivestito, nonche' il Comando cui e' in forza,
ovvero l'ultimo Comando prima del congedo;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
e) di non essere imputato o condannato per delitti non colposi
ovvero sottoposto a misure di prevenzione;
f) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a
carico;
g) di non essere gia' stato rinviato d'autorita' da precedenti
corsi della Guardia di finanza;
h) il titolo di studio di cui e' in possesso;
i) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni;
l) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
m) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio;
n) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni.
2. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata,
direttamente e nel modo piu' celere, al Comando Provinciale della
Guardia di finanza competente (ovvero al locale Comando Regionale
della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta), il quale
non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti
da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o
da eventi di forza maggiore. Lo stesso Comando, inoltre, non assume
alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione, da parte dei
candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali o ad
altre cause non imputabili a propria inadempienza.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni
beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera fornita.

                               Art. 6.
 
Istruttoria delle domande
 
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino
all'incorporamento.
3. I candidati non in possesso dei requisiti di cui all'art. 3
saranno esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui al
comma 1 del presente articolo.
4. Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, sara' presieduta da un
ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle
seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sara' presieduta da
un ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione della prova preliminare
culturale, per l'accertamento dei requisiti, il vaglio delle
informazioni, la valutazione dei titoli e la formazione delle
graduatorie preliminari e definitive, costituita da tre ufficiali
della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, costituita da sei ufficiali della Guardia di finanza,
membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici dell'Esercito, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici dell'Esercito (di cui almeno uno di grado superiore a quello
dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
con anzianita' superiore), membri;
e) sottocommissione per la visita medica di controllo dei
candidati ammessi alla frequenza del corso costituita da un ufficiale
della Guardia di finanza e da un ufficiale medico dell'Esercito,
membri.
2. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al precedente
comma 1, lettera b), potra' avvalersi, altresi', durante
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di
psicologi.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
4. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

                               Art. 8.
 
Documento di identificazione
 
1. Ad ogni convocazione i candidati dovranno esibire la carta di
identita' o un documento di riconoscimento rilasciato da una
Amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.

                               Art. 9.
 
Prova preliminare culturale
 
1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare culturale nel giorno, nell'ora e nel luogo
stabiliti, secondo il calendario delle convocazioni che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale - del 10 giugno 2005. Tale pubblicazione ha valore di
notifica.
2. La prova preliminare culturale consiste in un test a risposta
multipla, con domande di italiano, storia ed educazione civica,
geografia, aritmetica e geometria, riferite al programma della scuola
media dell'obbligo.
3. La somministrazione e la revisione del test culturale sara'
eseguita dalla sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera a).
4. Ciascun candidato dovra' presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
5. Nella sede di esame non potranno essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti dovranno essere
rigorosamente spenti.
6. La banca dati da cui saranno tratti i questionari
somministrati ai candidati sara' pubblicata sul sito internet
www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
7. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
8. Allo stesso modo, verranno esclusi i candidati che, avendo
chiesto ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 11,
del presente bando di concorso, non si presenteranno nel giorno e
nell'ora stabiliti.
9. Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
10. La sottocommissione medesima attribuisce a ciascun candidato
un punto di merito, fino ad un massimo di trenta, e procede,
successivamente, alla formazione della graduatoria preliminare.
11. Superano la prova preliminare culturale e, pertanto, sono
ammessi agli accertamenti di cui al successivo art. 10, i candidati
classificatisi nei primi duecentotrentadue posti della predetta
graduatoria.
12. Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano
conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi
all'ultimo posto utile.
13. I candidati che non riceveranno la convocazione per i
successivi accertamenti definitivi, entro il 30 settembre 2005,
debbono considerarsi esclusi dal concorso.
14. Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista,
o dalla data in cui la stessa esclusione si intendera' definita, ai
sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 10.
 
Accertamenti definitivi
 
1. I candidati dichiarati idonei alla prova preliminare culturale
saranno convocati, a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, per essere sottoposti agli accertamenti definitivi, che
comprendono:
a) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
b) visita medica preliminare comprensiva degli esami
specialistici;
c) eventuale visita medica di revisione.
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' effettuato dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), e tende a
verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il
ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) test di livello, per valutare le capacita' di ragionamento
dei candidati;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente dei candidati;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, la citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i
criteri di valutazione dello stesso, prevedendo, eventualmente,
preclusioni alla prosecuzione nelle successive fasi dell'accertamento
attitudinale, con conseguente inidoneita' degli aspiranti, laddove,
nel test di cui al precedente comma 3, lettera a), non si raggiungano
determinati limiti di adeguatezza.
5 I candidati idonei all'accertamento attitudinale saranno
ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei
saranno esclusi dal concorso.
6. L'idoneita' fisica dei candidati e' accertata dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), mediante
visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici,
presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
7. L'accertamento dell'idoneita' fisica verra' eseguito in
ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
8. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e'
immediatamente comunicato all'interessato, il quale puo',
contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo
art. 12, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita
medica di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione, prevista dall'art. 7, comma 1, lettera c), al
momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze
presentate successivamente saranno ritenute nulle.
9. La visita medica di revisione sara' effettuata non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica preliminare.
10. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione
di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause
che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della
sottocommissione per la visita medica preliminare.
11. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
e di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
12. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che
sara' comunicato agli interessati, e' definitivo.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 6.
14. I finanzieri ausiliari che, alla data di effettuazione degli
accertamenti definitivi, prestano servizio nel Corpo, non saranno
sottoposti agli accertamenti di cui al presente articolo.

                              Art. 11.
 
Mancata presentazione del candidato
 
1. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per la prova preliminare, per gli
accertamenti attitudinali, per la visita medica preliminare o per la
visita medica di revisione sara' considerato rinunciatario ed escluso
dal concorso.
2. I presidenti delle competenti sottocommissioni hanno facolta',
compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle prove e nel
rispetto del calendario delle stesse, di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati.

                              Art. 12.
 
Requisiti psico-fisici
 
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, dovranno presentare un certificato, con data non
anteriore a giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il
risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia
antigeni che anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio
Sanitario Nazionale.
3. La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso se non verra' presentato in
sede di visita medica di controllo, di cui al successivo art. 32.
4. La positivita' al suddetto accertamento comportera'
l'esclusione dal concorso.
5. I candidati saranno sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica.
6. I candidati, all'atto della visita medica, devono, comunque,
avere:
a) statura non inferiore a m 1,65;
b) acutezza visiva:
- uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
- campo visivo e motilita' oculare normale;
c) visione binoculare;
d) senso cromatico normale alle matassine colorate.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica, muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
9. Saranno cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei
suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita'
visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35dB;
b) bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
11. Saranno, inoltre, cause di inidoneita' i disturbi della
parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve,
l'uso di sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno ventiquattro elementi dentari efficienti nella
funzione masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono
riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi
efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
Non sono ammesse, comunque, protesi mobili.
13. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell'urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
14. I candidati saranno, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
15. I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli accertamenti di cui ai precedenti commi 6, 11 e 12, saranno
subito dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione.
Avverso tale giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 6.

                              Art. 13.
 
Documentazione
 
1. Nei confronti dei candidati giudicati idonei al termine degli
accertamenti definitivi, nonche' di coloro che hanno richiesto la
visita medica di revisione, il Comando Provinciale della Guardia di
finanza competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia
di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) provvedera' a
richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi ed
annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle
note caratteristiche o di qualifica;
b) copia autenticata del libretto personale e dello stato di
servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del
candidato militare e, per il personale statale di ruolo, copia
integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita', per i candidati
militari in servizio.
2. Inoltre, i candidati giudicati idonei al termine degli
accertamenti definitivi dovranno presentare o far pervenire
direttamente al Comando indicato al precedente comma, entro venti
giorni dalla data di comunicazione dell'idoneita' stessa, i
certificati rilasciati dalle competenti autorita', su carta semplice,
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli
preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.

                              Art. 14.
 
Valutazione titoli
 
1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
procedera' alla valutazione dei titoli, nei confronti dei candidati
risultati idonei agli accertamenti definitivi, sulla scorta della
documentazione caratteristica e matricolare e di quella prodotta dai
candidati, nonche' delle dichiarazioni rese dagli aspiranti all'atto
della presentazione della domanda, secondo i seguenti criteri:
a) titolo di studio:
(1) diploma di laurea (o laurea specialistica) - punti 5;
(2) laurea (o diploma universitario) - punti 4;
(3) diploma di istruzione di secondo grado (durata
quinquennale) - punti 3;
(4) altro diploma di istruzione di secondo grado - punti 2;
(5) diploma di qualifica professionale - punti 1.
Sara' preso in considerazione un solo titolo di studio, con
riferimento a quello che da' luogo al punteggio piu' elevato;
b) benemerenze e ricompense, fino ad un massimo di punti 5:
(1) medaglia d'oro al valor militare o al valor civile -
punti 3;
(2) medaglia d'argento al valor militare o al valor civile -
punti 2,5;
(3) medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile -
punti 2;
(4) croce di guerra al valor militare - punti 1,5;
(5) encomio solenne - punti 1;
(6) encomio semplice - punti 0,5;
(7) elogio - punti 0,3;
(8) ogni altra benemerenza o riconoscimento iscritti a
matricola, esclusi quelli riferibili alla durata del servizio e le
onorificenze - punti 0,3.
2. Eventuali sanzioni disciplinari riportate durante il servizio
comporteranno detrazioni dal punteggio totale risultante dalla
valutazione dei titoli, fino a concorrenza dello stesso, secondo le
seguenti indicazioni:
a) per ciascun giorno di consegna di rigore - punti 2;
b) per ciascun giorno di consegna - punti 1;
c) per ciascun rimprovero - punti 0,5.
Saranno presi in considerazione esclusivamente i provvedimenti
disciplinari inflitti durante il servizio effettivamente prestato,
con esclusione dei periodi di addestramento.
3. Ai fini della formazione della graduatoria saranno considerati
i titoli e le eventuali sanzioni, indicati ai commi 1 e 2, risultanti
alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande.

                              Art. 15.
 
Adempimenti delle sottocommissioni
 
1. Le sottocommissioni previste dal precedente art. 7, comma 1,
lettere b), c) e d), compileranno, per ogni candidato, un processo
verbale che sara' firmato da tutti i componenti.

                              Art. 16.
 
Graduatorie
 
1. Al termine degli accertamenti definitivi la sottocommissione
di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), procede, secondo il punteggio
riportato da ciascun candidato, alla formazione della graduatoria
finale ed, eventualmente, a quella per i candidati che hanno diritto
alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 3.
2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti
attribuiti:
a) alla prova preliminare culturale, di cui all'art. 9;
b) alla valutazione dei titoli di cui all'art. 14.
3. A parita' di punteggio, saranno osservate le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
4. Le graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale.

                              Art. 17.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare culturale;
b) accertamenti definitivi;
c) valutazione titoli.

                              Art. 18.
 
Requisiti
 
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se
non appartenenti al territorio della Repubblica, che:
a) siano in possesso dei diritti civili e politici;
b) abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2005, il
diciottesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo, cioe',
siano nati nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1979 ed il
31 dicembre 1987, estremi compresi. Il limite massimo di eta' e'
elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato
fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande e, comunque, non superiore a tre anni;
c) abbiano l'idoneita' fisico-attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di
prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
h) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica Amministrazione;
i) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi
militarmente o civilmente organizzati;
l) appartengano alla categoria di cui all'art. 25, comma 2,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 226. Non possono,
pertanto, concorrere coloro che abbiano prestato esclusivamente
servizio di leva.
2. I suddetti requisiti, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere b), e), f) ed l), devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e
conservati fino alla data dell'effettivo incorporamento.

                              Art. 19.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione va presentata possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
Comando Provinciale del capoluogo di provincia nella cui
circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - allegando,
per coloro che hanno prestato servizio militare di leva o volontario,
copia del libretto personale, dello stato di servizio, del foglio
matricolare o foglio di congedo illimitato, per fruire
dell'elevazione del limite di eta' prevista dall'art. 18.
2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda dovra' essere
presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
3. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la
domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba n. 34,
00181 ROMA/APPIO. I militari in sevizio, impiegati all'estero, dalla
data di pubblicazione del presente bando fino alla scadenza del
termine di presentazione delle domande, potranno presentare, entro il
termine di cui al precedente comma 1, la domanda di partecipazione al
Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla
immediatamente al predetto Centro di Reclutamento, dopo avervi
apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi, per la
data di presentazione, fara' fede la data di assunzione a protocollo
della domanda da parte del Comando ricevente.
4. Le domande di partecipazione al concorso si considerano
prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
5. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate
nei termini indicati, non dovessero pervenire entro sessanta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando verranno
archiviate dai Comandi riceventi.
6. La domanda, da redigersi esclusivamente sull'apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato al presente
bando), e' disponibile presso tutti i Comandi del Corpo, nonche' sul
sito internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
7. L'omessa sottoscrizione della domanda comportera'
l'archiviazione della stessa.
8. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 20, sono restituite agli
interessati, per essere successivamente regolarizzate, ovvero
integrate delle dichiarazioni omesse, entro il termine perentorio di
cinque giorni dal momento della restituzione delle stesse.
L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto
termine, comportera' l'archiviazione della domanda di partecipazione.
9. I provvedimenti di archiviazione, adottati ai sensi del
presente articolo, dovranno essere notificati agli interessati, che
potranno impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Comandante Interregionale della Guardia di
finanza dal quale dipende il Comando che ha disposto l'archiviazione,
ovvero al Comandante Generale della Guardia di finanza per i
provvedimenti disposti dal Comando Centro di Reclutamento, ex decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni dalla data di
notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

                              Art. 20.
 
Elementi da indicare nella domanda (veggasi modello in allegato)
 
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita, nonche' luogo di residenza ed indirizzo completo del numero
di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero
telefonico;
b) l'opzione per la categoria di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), il grado rivestito, nonche' il Comando cui e' in forza,
ovvero l'ultimo Comando prima del congedo;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti civili;
e) di non essere imputato o condannato per delitti non colposi
ovvero sottoposto a misure di prevenzione;
f) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a
carico;
g) di non essere gia' stato rinviato d'autorita' da precedenti
corsi della Guardia di finanza;
h) il titolo di studio di cui e' in possesso;
i) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni;
l) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
m) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio;
n) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni.
2. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata,
direttamente e nel modo piu' celere, al Comando Provinciale della
Guardia di finanza competente (ovvero al locale Comando Regionale
della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta), il quale
non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti
da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o
da eventi di forza maggiore. Lo stesso Comando, inoltre, non assume
alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione, da parte dei
candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali o ad
altre cause non imputabili a propria inadempienza.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni
beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera fornita.

                              Art. 21.
 
Istruttoria delle domande
 
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 22, comma 1, lettera a),
del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino
all'incorporamento.
3. I candidati non in possesso dei requisiti di cui al presente
articolo saranno esclusi dal concorso a cura della sottocommissione
di cui all'art. 22, comma 1, lettera a).
4. Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 22.
 
Commissione giudicatrice
 
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, sara' presieduta da un
ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle
seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sara' presieduta da
un ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione della prova preliminare
culturale, per l'accertamento dei requisiti, il vaglio delle
informazioni, la valutazione dei titoli e la formazione delle
graduatorie preliminari e definitive, costituita da tre ufficiali
della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, costituita da sei ufficiali della Guardia di finanza,
membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici dell'Esercito, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici dell'Esercito (di cui almeno uno di grado superiore a quello
dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
con anzianita' superiore), membri;
e) sottocommissione per la visita medica di controllo dei
candidati ammessi alla frequenza del corso costituita da un ufficiale
della Guardia di finanza e da un ufficiale medico dell'Esercito,
membri.
2. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al precedente
comma 1, lettera b), potra' avvalersi, altresi', durante
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di
psicologi.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
4. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

                              Art. 23.
 
Documento di identificazione
 
1. Ad ogni convocazione i candidati dovranno esibire la carta di
identita' o un documento di riconoscimento rilasciato da una
Amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.

                              Art. 24.
 
Prova preliminare culturale
 
1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare culturale nel giorno, nell'ora e nel luogo
stabiliti, secondo il calendario delle convocazioni che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale - del 10 giugno 2005. Tale pubblicazione ha valore di
notifica.
2. La prova preliminare culturale consiste in un test a risposta
multipla, con domande di italiano, storia ed educazione civica,
geografia, aritmetica e geometria, riferite al programma della scuola
media dell'obbligo.
3. La somministrazione e la revisione del test culturale sara'
eseguita dalla sottocommissione di cui al precedente art. 22, comma
1, lettera a).
4. Ciascun candidato dovra' presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
5. Nella sede di esame non potranno essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti dovranno essere
rigorosamente spenti.
6. La banca dati da cui saranno tratti i questionari
somministrati ai candidati sara' pubblicata sul sito internet
www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
7. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare culturale, saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
8. Allo stesso modo, verranno esclusi i candidati che, avendo
chiesto ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 26,
del presente bando di concorso, non si presenteranno nel giorno e
nell'ora stabiliti.
9. Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
10. La sottocommissione medesima attribuisce a ciascun candidato
un punto di merito, fino ad un massimo di sessanta, e procede,
successivamente, alla formazione della graduatoria preliminare.
11. Superano la prova preliminare culturale e, pertanto, sono
ammessi agli accertamenti di cui al successivo art. 25, i candidati
classificatisi nei primi 544 posti della predetta graduatoria.
12. Dei concorrenti, nel numero massimo di cui al precedente
comma 11, quelli di sesso femminile non potranno superare la
percentuale del 20% e, quindi le centonove unita'.
13. Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano
conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi
all'ultimo posto utile per entrambi i sessi.
14. I candidati che non riceveranno la convocazione per i
successivi accertamenti definitivi, entro il 30 settembre 2005,
debbono considerarsi esclusi dal concorso.
15. Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista,
o dalla data in cui la stessa esclusione si intendera' definita, ai
sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 25.
 
Accertamenti definitivi
 
1. I candidati dichiarati idonei alla prova preliminare culturale
saranno convocati, a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, per essere sottoposti agli accertamenti definitivi, che
comprendono:
a) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
b) visita medica preliminare comprensiva degli esami
specialistici;
c) eventuale visita medica di revisione.
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' effettuato dalla
sottocommissione di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), e tende a
verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il
ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) test di livello, per valutare le capacita' di ragionamento
dei candidati;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente dei candidati;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, la citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i
criteri di valutazione dello stesso, prevedendo, eventualmente,
preclusioni alla prosecuzione nelle successive fasi dell'accertamento
attitudinale, con conseguente inidoneita' degli aspiranti, laddove,
nel test di cui al precedente comma 3, lettera a), non si raggiungano
determinati limiti di adeguatezza.
5. I candidati idonei all'accertamento attitudinale saranno
ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei
saranno esclusi dal concorso.
6. L'idoneita' fisica dei candidati e' accertata dalla
sottocommissione di cui all'art. 22, comma 1, lettera c), mediante
visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici,
presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
7. L'accertamento dell'idoneita' fisica verra' eseguito in
ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
8. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e'
immediatamente comunicato all'interessato, il quale puo',
contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo
art. 27, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita
medica di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione, prevista dall'art. 22, comma 1, lettera c), al
momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze
presentate successivamente saranno ritenute nulle.
9. La visita medica di revisione sara' effettuata non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica preliminare.
10. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione
di cui all'art. 22, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause
che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della
sottocommissione per la visita medica preliminare.
11. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
e di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
12. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che
sara' comunicato agli interessati, e' definitivo.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 21.

                              Art. 26.
 
Mancata presentazione del candidato
 
1. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per la prova preliminare, per gli
accertamenti attitudinali, per la visita medica preliminare o per la
visita medica di revisione sara' considerato rinunciatario ed escluso
dal concorso.
2. I presidenti delle competenti sottocommissioni hanno facolta',
compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle prove e nel
rispetto del calendario delle stesse, di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati.

                              Art. 27.
 
Requisiti psico-fisici
 
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, dovranno presentare un certificato, con data non
anteriore a giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il
risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia
antigeni che anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio
Sanitario Nazionale.
3. La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non verra' presentato in
sede di visita medica di controllo, di cui al successivo art. 32.
4. La positivita' al suddetto accertamento comportera'
l'esclusione dal concorso.
5. I candidati saranno sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati, all'atto della visita medica, devono, comunque,
avere:
a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne;
c) acutezza visiva:
- uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle 3 diottrie anche in un solo occhio;
- campo visivo e motilita' oculare normale;
d) visione binoculare;
e) senso cromatico normale alle matassine colorate.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica, muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
9. Saranno cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei
suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita'
visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35dB;
b) bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
11. Saranno, inoltre, cause di inidoneita' i disturbi della
parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve,
l'uso di sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. Non sono
ammesse, comunque, protesi mobili.
13. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell'urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
14. I candidati saranno, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
15. I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli accertamenti di cui ai precedenti commi 6, 11 e 12, saranno
subito dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione.
Avverso tale giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
16. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile dovranno produrre, in
sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, la candidata sara', allo
scopo sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
17. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risulteranno positive al test di gravidanza, sulla base dei
certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa
sede, la competente sottocommissione non potra' procedere agli
accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio
2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Tali candidate saranno, pertanto, escluse dal concorso ai
sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,
laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data
che sara' comunicata all'atto della visita medica preliminare.
18. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 21.

                              Art. 28.
 
Documentazione
 
1. Nei confronti dei candidati giudicati idonei al termine degli
accertamenti definitivi, nonche' di coloro che hanno richiesto la
visita medica di revisione, il Comando Provinciale della Guardia di
finanza competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia
di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) provvedera' a
richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi ed
annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle
note caratteristiche o di qualifica;
b) copia autenticata del libretto personale e dello stato di
servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del
candidato militare e, per il personale statale di ruolo, copia
integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita', per i candidati
militari in servizio.
2. Inoltre, i candidati giudicati idonei al termine degli
accertamenti definitivi dovranno presentare o far pervenire
direttamente al Comando indicato al precedente comma, entro venti
giorni dalla data di comunicazione dell'idoneita' stessa, i
certificati rilasciati dalle competenti autorita', su carta semplice,
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli
preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.

                              Art. 29.
 
Valutazione titoli
 
1. La sottocommissione di cui all'art. 22, comma 1, lettera a),
procedera' alla valutazione dei titoli, sulla scorta della
documentazione caratteristica e matricolare e di quella prodotta dai
candidati, nonche' delle dichiarazioni rese dagli aspiranti all'atto
della presentazione della domanda, secondo i seguenti criteri:
a) titolo di studio:
(1) diploma di laurea (o laurea specialistica) - punti 5;
(2) laurea (o diploma universitario) - punti 4;
(3) diploma di istruzione di secondo grado (durata
quinquennale) - punti 3;
(4) altro diploma di istruzione di secondo grado - punti 2;
(5) diploma di qualifica professionale - punti 1.
Sara' preso in considerazione un solo titolo di studio, con
riferimento a quello che da' luogo al punteggio piu' elevato;
b) benemerenze e ricompense, fino ad un massimo di punti 3:
(1) medaglia d'oro al valor militare o al valor civile -
punti 3;
(2) medaglia d'argento al valor militare o al valor civile -
punti 2,5;
(3) medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile -
punti 2;
(4) croce di guerra al valor militare - punti 1,5;
(5) encomio solenne - punti 1;
(6) encomio semplice - punti 0,5;
(7) elogio - punti 0,3;
(8) ogni altra benemerenza o riconoscimento iscritti a
matricola, esclusi quelli riferibili alla durata del servizio e le
onorificenze - punti 0,3;
c) servizio prestato:
(1) per ogni mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni)
di servizio effettivamente prestato fino a un massimo di punti 10 -
punti 0,5;
(2) partecipazione ad una o piu' operazioni fuori dal
territorio nazionale, per un massimo di punti 2, cosi' distinti:
- sino a complessivi 120 giorni di permanenza - punti 1;
- oltre complessivi 120 giorni di permanenza - punti 2.
2. Eventuali sanzioni disciplinari riportate durante il servizio
comporteranno le seguenti detrazioni dal punteggio totale risultante
dalla valutazione dei titoli, fino a concorrenza dello stesso,
secondo le seguenti indicazioni:
a) per ciascun giorno di consegna di rigore - punti 2;
b) per ciascun giorno di consegna - punti 1;
c) per ciascun rimprovero - punti 0,5.
Saranno presi in considerazione esclusivamente i provvedimenti
disciplinari inflitti durante il servizio effettivamente prestato, ad
esclusione dei periodi di addestramento.
3. Ai fini della formazione della graduatoria saranno considerati
i titoli e le eventuali sanzioni, indicati ai commi 1 e 2, risultanti
alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande.

                              Art. 30.
 
Adempimenti delle sottocommissioni
 
1. Le sottocommissioni previste dal precedente art. 22, comma 1,
lettere b), c) e d), compileranno, per ogni candidato, un processo
verbale che sara' firmato da tutti i componenti.

                              Art. 31.
 
Graduatorie
 
1. Al termine degli accertamenti definitivi la sottocommissione
di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), procede, secondo il
punteggio riportato da ciascun candidato, alla formazione della
graduatoria finale ed, eventualmente, a quella per i candidati che
hanno diritto alla riserva posti di cui all'art. 1, comma 3.
2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti
attribuiti:
a) alla prova preliminare culturale, di cui all'art. 24;
b) alla valutazione dei titoli di cui all'art. 29.
3. A parita' di punteggio, saranno osservate le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
4. Le graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale.

                              Art. 32.
 
Ammissione al corso di formazione dei vincitori del concorso
 
1. Sono incorporati, in qualita' di allievi finanzieri, gli
aspiranti iscritti nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli 16
e 31, nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine
risultante dalle graduatorie stesse e tenendo conto delle riserve di
posti di cui al precedente art. 1, comma 3.
2. All'atto della presentazione al corso e prima della prevista
sottoscrizione della ferma volontaria di anni quattro, gli aspiranti
saranno sottoposti a visita medica di controllo a cura delle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), ed
all'art. 22, comma 1, lettera e), al fine di accettarne il
mantenimento dell'idoneita' fisica. Prima della visita medica di
controllo, le citate sottocommissioni fissano, in apposito atto, con
riferimento alle modalita' di svolgimento degli accertamenti, i
criteri cui attenersi.
3. L'allievo che non consegua il predetto giudizio di idoneita'
e' escluso dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, l'interessato potra' produrre
ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
5. Il candidato che non si presenti, entro il giorno e l'ora
fissati, presso l'Istituto di istruzione e' considerato
rinunciatario.
6. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore e comunicati via fax, entro 24 ore, sono valutati a giudizio
discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Istituto di
istruzione, che potra' differire la presentazione del candidato,
purche' il ritardo sia contenuto, improrogabilmente, entro il decimo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati saranno
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni saranno comunicate al
candidato tramite il Comando Provinciale competente per luogo di
residenza (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di
finanza, per i residenti in Valle d'Aosta).
7. Entro venti giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire posti
resisi, eventualmente, disponibili tra i candidati precedentemente
dichiarati vincitori, con le modalita' di cui al comma 1 del presente
articolo.

                              Art. 33.
 
Spese di partecipazione al concorso
 
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti, anche se militari in
servizio.

                               Art. 34
 

Licenza straordinaria per esami militari
 
1. La licenza straordinaria per esami militari e' limitata ai
giorni di svolgimento degli accertamenti, nonche' al tempo
strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si
svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio.
Qualora il concorrente non sostenesse le prove per cause dipendenti
dalla sua volonta', la suddetta licenza straordinaria sara' computata
come licenza ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 35.
 
Trattamento economico degli allievi finanzieri
 
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri
percepiranno il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
2. Gli allievi finanzieri fruiranno gratuitamente del vitto,
dell'alloggio e della vestizione, le cui spese sono a carico
dell'Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) di carattere personale e straordinario.

                               Art. 36
 

Assegnazione al termine del corso
 
1. Al termine del corso di istruzione, i finanzieri saranno
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo.

                              Art. 37.
 
Sito internet ed informazioni utili
 
1. Ulteriori informazioni sul concorso potranno essere reperite
consultando il sito internet del Corpo www.gdf.it, nella sezione
relativa ai concorsi.
2. Parimenti, saranno pubblicati sul citato sito internet gli
elenchi dei candidati dichiarati idonei alla prova culturale nonche'
le graduatorie finali.
 
Art. 38
 

Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Comando Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per le finalita' concorsuali e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto
all'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento e' il Comandante Generale della
Guardia di finanza.
La presente determinazione sara' inviata agli organi di
controllo.
Roma, 12 aprile 2005
Gen. C.A.: Speciale

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