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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Concorso ordinario, per titoli ed esami, per la copertura di
ottantanove posti del personale docente per posti comuni e di
sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado con
lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del
Friuli-Venezia Giulia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.2 del 10/1/2023
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Località:Nazionale
Codice atto:22E16995
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:89
Scadenza:9/2/2023

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Ufficio scolastico regionale
per il Friuli-Venezia Giulia

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti,
concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle
scuole di ogni ordine e grado;
Visti, in particolare, gli articoli 425 e 426 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenenti norme per il
reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di
insegnamento slovena;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la
tutela della minoranza linguistica slovena della Regione
Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015, n.
809 e, in particolare, l'art. 6, il quale prevede che le scuole con
lingua slovena e le scuole bilingue sloveno-italiano si avvalgono
esclusivamente di docenti aventi conoscenza della lingua slovena, da
accertarsi ai sensi dell'art. 15;
Visto inoltre l'art. 11 del decreto del Ministro dell'istruzione
8 ottobre 2015, n. 809, il quale attribuisce la responsabilita'
gestionale dei concorsi al dirigente dell'Ufficio speciale presso
l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia e prescrive
che i concorsi, indetti dal direttore dell'Ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, si svolgano sulla base del
numero di posti vacanti a livello regionale, ferma restando la
procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 18 dicembre 2014,
n. 913;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 166;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107», nel testo vigente a seguito delle
modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, dal decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (d'ora in poi
decreto legislativo n. 59/2017);
Considerato, in particolare, che l'art. 5, comma 4-ter, del
predetto decreto legislativo n. 59/2017 prevede che il superamento di
tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi
minimi di cui al successivo art. 6, costituisce abilitazione
all'insegnamento per le medesime classi di concorso;
Visto, in particolare, l'art. 20 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, il quale prevede che «contestualmente ai concorsi
di cui al Capo II e all'art. 17, comma 2, lettera b), sono banditi i
concorsi per i posti di docente nelle scuole con lingua
d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano» e che detti
concorsi, «banditi dall'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia, prevedono lo svolgimento degli scritti e
dell'orale in lingua slovena e sono integrati con contenuti specifici
afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue.
Nella relativa commissione giudicatrice e' presente almeno un membro
con piena conoscenza della lingua slovena»;
Considerato che, in attuazione dell'art. 3, comma 6, del predetto
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e' stato emanato il
decreto del Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020, n. 201 con i
relativi allegati, recante «Disposizioni concernenti i concorsi
ordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale
docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto
comune e di sostegno» il quale, all'art. 1, comma 4, ha confermato
che il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il
conseguimento dei punteggi minimi, costituisce abilitazione
all'insegnamento per le medesime classi di concorso;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, che ha
indetto il «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado» e che, all'art. 17,
ha previsto che l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia
Giulia «provvede ad indire concorsi ordinari per la scuola secondaria
di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena per posto
comune e di sostegno»;
Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 31 marzo 2020, registrato alla Corte dei conti il 9
aprile 2020, i posti banditi dal predetto decreto n. 499/2020 erano
stati autorizzati entro il limite di 25.000 unita' di personale
docente ma, successivamente, per effetto dell'art. 230, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contingente dei posti destinati
alla procedura concorsuale ordinaria di cui all'art. 17, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo n. 59/2017 e' stato aumentato di
ulteriori 8.000 posti ed e' passato da 25.000 a 33.000 posti;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione del 9 giugno 2020, n. 649 che, al fine
di ripartire il nuovo contingente autorizzato di 33.000 posti tra le
regioni relativamente ad ogni classe di concorso, ha sostituito
l'allegato 1 del decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, ed ha
attribuito alle classi di concorso specifiche da A70 a A75 il
contingente di ventitre posti;
Visto l'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante
«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in
particolare il comma 10, che ha previsto modalita' semplificate per
lo svolgimento delle prove dei concorsi ordinari in deroga alle
disposizioni vigenti, e il comma 11 che ha rinviato ad un successivo
decreto del Ministro dell'istruzione le occorrenti modificazioni ai
bandi di concorso ordinari;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 9 novembre
2021, n. 326, e i relativi allegati, recante disposizioni concernenti
il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale
docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto
comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106;
Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, del suddetto decreto,
a norma del quale «il dirigente preposto all'Ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, anche mediante delega al
dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'Allegato A alle
specificita' delle scuole secondarie di primo e secondo grado con
lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno italiano e ad
esplicitare le corrispondenze tra le abilitazioni riferite alle
classi di concorso specifiche da A70 a A75»;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione del 5 gennaio 2022, n. 23, recante
«Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499 -
Concorso ordinario personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado»;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 che, all'art. 19-ter,
ha introdotto all'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 il
comma 11-bis, a norma del quale «i concorsi per il personale docente
nelle scuole con lingua di insegnamento slovena della Regione
Friuli-Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'art. 426 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal
dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale del
Friuli-Venezia Giulia, il quale, fermo restando lo svolgimento di
un'unica prova scritta, adatta le disposizioni di cui ai commi 10 e
11 del presente articolo, concernenti la struttura e le modalita' di
predisposizione delle prove scritte, alle specificita' delle scuole
con lingua di insegnamento slovena»;
Visto il decreto AOODRFVG n. 8662 del 7 luglio 2022 il quale,
nell'ambito del contingente autorizzato al Friuli-Venezia Giulia per
tutte le scuole, ha accertato il numero dei posti residuati
dall'espletamento delle procedure concorsuali ordinarie di competenza
dell'Ufficio scolastico regionale ed ha assegnato per compensazione
interna al concorso ordinario per le scuole secondarie di primo e
secondo grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue
sloveno-italiano il numero massimo di settantuno posti;
Considerato che cinque posti di cui al paragrafo precedente sono
stati accantonati per la procedura concorsuale A71 indetta ai sensi
dell'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Considerata l'inapplicabilita' del decreto del Ministro
dell'istruzione 23 febbraio 2016, n. 93, recante «Costituzione di
ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure
concorsuali e di abilitazione all'insegnamento», stante la mutata
natura delle procedure concorsuali ai sensi della normativa
applicabile;
Considerata l'inapplicabilita' al presente bando di concorso
delle modifiche apportate dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 al
decreto legislativo n. 59/2017, in quanto l'art. 17 del decreto
dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499 attribuisce al dirigente
preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia
la competenza attuativa del medesimo bando per il segmento specifico
delle scuole con lingua di insegnamento slovena, senza alcuna
autorizzazione a discostarsi dai requisiti generali previsti all'art.
3, ne' da quanto previsto dall'art. 14 relativamente alla natura
abilitante del concorso;
Considerata inoltre l'impossibilita' di recepire la sopravvenuta
riforma in quanto non sono stati ancora adottati i regolamenti
attuativi della stessa, con particolare riferimento all'art. 2-bis,
introdotto dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Considerata la necessita' di avvalersi della facolta',
espressamente prevista dall'art. 59, comma 11-bis, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, di adattare le modalita' procedurali del
concorso ordinario per le scuole secondarie con lingua di
insegnamento slovena, ferma restando la procedura vigente finalizzata
alla preventiva autorizzazione dei posti di docenza da coprire;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» nonche' il decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, che concerne «Norme in
favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche'
alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili», e il relativo regolamento di
esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in
particolare, l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 35, 37 e
38;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 «Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva n. 2000/43
CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica e l'attuazione della direttiva n.
2000/78 CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15,
«Attuazione della direttiva n. 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394» e in
particolare l'art. 7, il quale prevede che per l'esercizio della
professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche
professionali debbano possedere le conoscenze linguistiche
necessarie;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 «Attuazione
della direttiva n. 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione,
a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o
di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile», e in particolare l'art. 32;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133» e le relative Linee guida;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133» e le relative Linee guida;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative
indicazioni nazionali;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», ed in particolare gli articoli
678, comma 9, e 1014;
Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
sviluppo» e, in particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le
domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate
esclusivamente per via telematica;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 settembre 2011,
recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10
settembre 2010, n. 249»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2012, n.
3889, concernente i requisiti per il riconoscimento della validita'
delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in
lingua straniera del personale scolastico;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti
scolastici e della valutazione del sistema nazionale di istruzione 7
febbraio 2017, n. 53, con il quale all'Ufficio per l'istruzione in
lingua slovena presso l'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia sono state attribuite le funzioni per il
riconoscimento dei titoli professionali, limitatamente ai titoli
rilasciati dalla Repubblica di Slovenia e per l'accesso
all'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e
bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Istruzione e ricerca - sezione Scuola - del 19 aprile 2018 per il
triennio 2016/2018, nonche' il CCNL 2019-2021 del 6 dicembre 2022
relativo al trattamento economico;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2021, recante
«Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con
disturbi specifici dell'apprendimento»;
Visto il decreto interministeriale n. 353 del 16 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con
modifiche dalla legge 19 marzo 2022, n. 52, recante disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza, che ha eliminato gradualmente, a partire dal 1°
aprile 2022, le restrizioni precedentemente in vigore;
Considerato che, qualora fossero reintrodotte norme contenenti
misure restrittive relativamente alle modalita' di svolgimento delle
prove scritte e orali dei concorsi per il personale docente da
espletare nelle sedi di esame, l'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia ne dara' tempestiva informazione ai candidati
tramite pubblicazione sul proprio sito;
Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»;
Informate le organizzazioni sindacali regionali rappresentative
del comparto «Istruzione e ricerca» in data 21 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto bandisce, su base regionale, un concorso,
per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di
complessivi ottantanove posti autorizzati nella scuola secondaria di
primo e secondo grado con lingua d'insegnamento slovena e bilingue
sloveno-italiana, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili
per il biennio 2022/2023, 2023/2024.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione e del merito;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione e del merito;
c) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59 nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla legge
30 dicembre 2018, n. 145, dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e dal decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1;
d) USR: Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia
Giulia;
e) TIC: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
f) CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici;
g) Pago In Rete: sistema per i pagamenti telematici a favore
del Ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei
pagamenti della pubblica amministrazione PAgoPA.

                               Art. 2 

Posti da destinare al concorso

1. La responsabilita' gestionale della presente procedura
concorsuale e' affidata al dirigente dell'Ufficio II presso l'USR.
2. La procedura, di cui all'articolo precedente, e' finalizzata
alla copertura di complessivi ottantanove posti nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado con lingua d'insegnamento slovena
e bilingue sloveno-italiano cosi' ripartiti:

=================================================================
| Classe di concorso | Numero posti |
+=====================================+=========================+
| A001 | 2 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A017 | 1 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A018 | 2 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A019 | 2 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A020 | 2 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A021 | 1 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| AB24 | 2 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| AB25 | 6 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| AD25 | 2 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A027 | 4 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A028 | 3 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A030 | 3 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A034 | 1 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A040 | 1 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A041 | 1 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A042 | 1 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A045 | 2 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A046 | 2 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A050 | 2 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A054 | 1 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A060 | 3 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A070 | 8 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A071 | 12 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A072 | 7 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A073 | 6 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A074 | 5 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A075 | 3 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| ADMM | 2 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| B014 | 1 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| B015 | 1 |
+-------------------------------------+-------------------------+


                               Art. 3 

Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il
reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado per i posti comuni i candidati anche di ruolo, in
possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della
domanda, di uno dei seguenti titoli:
a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente;
b) il possesso congiunto di:
I. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II
livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure
titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso
vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo
conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente;
II. 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o
extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso
di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro
ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica
dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie
didattiche.
2. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di
concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal
conseguimento dei CFU/CFA, fermo restando il possesso del titolo di
accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
3. Inoltre sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al
presente decreto, per i posti di sostegno, con riferimento alle
procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado,
i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 del
presente articolo congiuntamente al titolo di specializzazione sul
sostegno per lo specifico grado, conseguito ai sensi della normativa
vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito
all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
4. Sono ammessi con riserva, coloro che, avendo conseguito
all'estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 abbiano comunque
presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della
normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
5. Sono, altresi', ammessi con riserva, i soggetti iscritti ai
percorsi di specializzazione sul sostegno. La riserva e' sciolta
positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di
specializzazione entro il 15 luglio 2023.
6. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo, sino
ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la
partecipazione alle procedure concorsuali a posti di insegnante
tecnico pratico, e' richiesto il titolo di accesso alla classe di
concorso ai sensi della normativa vigente in materia di classi di
concorso.
7. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali
per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, richiesti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. I candidati che hanno ottenuto il riconoscimento delle
qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36
e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 206/2007 e successive
modificazioni dichiarano il possesso di uno dei titoli o le esenzioni
richiamate dalla Circolare del Ministero dell'istruzione prot. n.
5274 /R.U./U del 7 ottobre 2013.
9. I candidati partecipano al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione dei candidati, in
qualsiasi momento della procedura concorsuale.

                               Art. 4 

Istanza di partecipazione: termine e modalita' di presentazione

1. I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, ivi
inclusi quelli richiesti in via transitoria per la partecipazione a
posti di insegnante tecnico pratico, indicano nella domanda di
partecipazione per quali contingenti di posti, avendone i titoli
specifici, intendono concorrere. Ciascun candidato puo' concorrere
per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola
secondaria di primo e di secondo grado, nonche' per le distinte e
relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per piu'
procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza
con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda
partecipare. L'istanza deve essere sottoscritta dal candidato con
firma digitale grafica oppure con firma autografa, allegando la
fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
compilando il modello pubblicato sull'apposito spazio informativo
presente nella sezione del sito internet dell'USR dedicata alle
procedure concorsuali. L'istanza deve essere sottoscritta dal
candidato con firma digitale grafica oppure con firma autografa (in
quest'ultimo caso il documento cartaceo firmato deve essere
trasformato in formato pdf scanner e ad esso deve essere allegata la
fotocopia di un valido documento di identita'). La domanda deve
essere inviata dall'utenza personale di posta elettronica certificata
del richiedente, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: drfr@postacert.istruzione.it L'e-mail deve riportare il
seguente oggetto: «Concorso ordinario secondaria scuole slovene». Le
istanze presentate con modalita' diverse non saranno prese in
considerazione.
3. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le ore
23,59 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. La validita' della trasmissione e ricezione della domanda
suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Il
candidato avra' cura di conservare diligentemente entrambe le
ricevute fino al termine della procedura concorsuale. Non sono
considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle
prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto al modello succitato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso in cui i
file trasmessi in via telematica non siano leggibili.
5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
nonche' dell'art. 11, comma 5 del decreto ministeriale 9 novembre
2021, n. 326, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad
euro 10,00 per ciascuna delle procedure per cui si concorre
attraverso il sistema «Pago In Rete», accessibile dal portale
istituzionale del Ministero, previa registrazione, all'indirizzo
www.istruzione.it/pagoinrete/ con la causale, «Concorso ordinario
secondaria scuole slovene. Procedura concorsuale classe di concorso
_____tipologia di posto - nome e cognome -» e dichiarato al momento
della presentazione della domanda.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero.
Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena
l'esclusione dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto d'impiego;
h) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo
a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda;
i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
e certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente
ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando
l'Ufficio II presso l'USR;
j) se, nel caso in cui sia persona con disabilita', abbia
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistito/a durante la prova, indicando in
caso affermativo l'ausilio necessario in relazione alla propria
diversa abilita' e la necessita' di eventuali tempi aggiuntivi. Tali
richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni
prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante
posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a
mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata
al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono
essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il
competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato;
k) la procedura concorsuale per la quale o per le quali,
avendone i titoli, intende partecipare;
l) il titolo di accesso ovvero di specializzazione per il
sostegno, posseduti, anche congiuntamente, ai sensi dell'art. 3 del
presente bando, con l'esatta indicazione dell'Istituzione che li ha
rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati
conseguiti, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia
stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa
vigente, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente gli
estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del
titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito
all'estero ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver
presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data
termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso. Analogamente, gli aspiranti a posti di sostegno, che non
siano ancora in possesso del titolo di specializzazione, dovranno
altresi' dichiarare, per partecipare con riserva alla procedura, di
essere iscritti ai relativi percorsi;
m) i titoli valutabili di cui all'Allegato B del decreto
ministeriale 9 novembre 2021, n. 326;
n) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente
normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in
applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il
certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego
poiche' occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la
data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la
certificazione richiesta;
o) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati, cd. Regolamento generale per la protezione
dei dati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
q) l'adeguata conoscenza della lingua italiana. I candidati che
hanno ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali ai
sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 206/2007 e successive modificazioni dichiarano il
possesso di uno dei titoli o le esenzioni richiamate dalla Circolare
del Ministero dell'istruzione prot. n. 5274 /R.U./U del 7 ottobre
2013;
r) l'adeguata conoscenza della lingua slovena come previsto
dall'art. 6 del decreto ministeriale 8 ottobre 2015, n. 809;
s) di avere effettuato il versamento del contributo previsto
per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni
previste dal presente decreto.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente decreto. Costituiscono inoltre cause di esclusione la
mancata sottoscrizione con firma digitale grafica oppure con firma
autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identita' in
corso di validita'.
8. L'Amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5 

Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento delle prove
scritte, da personale individuato dall'USR.
2. Il candidato che richieda ausili e/o tempi aggiuntivi per
l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita'
con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale
dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica
equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata all'USR, oppure a mezzo posta elettronica
certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova,
unitamente alla specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei
dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni
che la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso.
L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne
abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio
della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione
esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato
inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira'
all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e
l'erogazione dell'assistenza richiesta.
3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con
certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e
comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata all'USR oppure a mezzo posta elettronica certificata
(PEC).

                               Art. 6 

Prova scritta per i posti comuni e di sostegno
e ammissione alla prova orale

1. La prova scritta distinta per ciascuna classe di concorso e
per ciascuna tipologia di posto, si svolge nelle sedi individuate
dall'USR e consiste in sei quesiti volti all'accertamento delle
conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in
relazione alle discipline oggetto di insegnamento, cosi' ripartiti:
a) per i posti comuni, quattro quesiti distinti per ciascuna
classe di concorso a risposta aperta, volti all'accertamento delle
competenze e delle conoscenze del candidato relative all'insegnamento
delle discipline afferenti alla classe di concorso stessa, nonche'
sulle metodologie e sulle tecniche della didattica generale e
disciplinare. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato
A al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dall'allegato A
del decreto AOODRFVG, n. 13869 del 20 ottobre 2022 (programmi per le
classi di concorso specifiche per le scuole con lingua d'insegnamento
slovena A070, A071, A072, A073, A074, A075) e sulle modalita' di
mediazione didattica dei contenuti di cui sopra;
b) per i posti di sostegno, quattro quesiti a risposta aperta
inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse
tipologie di disabilita', finalizzati a valutare le conoscenze dei
contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli
alunni con disabilita'. I quesiti vertono sui programmi previsti
dall'allegato A al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326;
c) per i posti comuni e di sostegno, un quesito, composto da un
testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a
risposta aperta breve volte a verificare la capacita' di comprensione
del testo a livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per
le lingue;
d) per i posti comuni e di sostegno, un quesito sulle
competenze digitali composto da cinque domande a risposta a scelta
multipla inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei
dispositivi elettronici multimediali piu' efficaci per potenziare la
qualita' dell'apprendimento;
2. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e
culture straniere, la prova e' svolta nella lingua oggetto di
insegnamento ad eccezione del quesito di cui al comma 1, lettera c),
relativo alla conoscenza della lingua inglese e del quesito di cui al
comma 1, lettera d), relativo alle competenze digitali.
3. La prova scritta per le classi di concorso A-24 e A-25
relativamente alla lingua inglese e' composta da sei quesiti cosi'
ripartiti:
a) cinque quesiti in lingua inglese a risposta aperta distinti
per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle
competenze e delle conoscenze del candidato relative all'insegnamento
delle discipline afferenti alla classe di concorso stessa, nonche'
sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e
disciplinare;
b) un quesito sulle competenze digitali composto da cinque
domande a risposta multipla inerenti all'uso didattico delle
tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali piu' efficaci
per potenziare la qualita' dell'apprendimento;
4. La durata della prova e' pari a cento minuti, fermi restando
gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. La prova scritta e' valutata su un massimo di 100 punti ed e'
superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
6. La commissione giudicatrice attribuisce un punteggio alla
prova scritta come segue:
a) a ciascuno dei quesiti di cui al comma 1, lettera a),
lettera b) assegna un punteggio massimo pari a 20 punti per un totale
massimo di 80 punti;
b) per il quesito di cui al comma 1, lettera c) assegna un
punteggio massimo di 10 punti;
c) per il quesito di cui al comma 1, lettera d) assegna un
punteggio di 2 punti per ogni risposta esatta per un totale massimo
di 10 punti.
Per la valutazione della prova scritta per le classi di concorso
A-24, A-25 di cui al comma 3, la commissione giudicatrice attribuisce
un punteggio alla prova scritta come segue:
a) a ciascuno dei quesiti di cui al comma 3, lettera a) assegna
un punteggio massimo pari a 18 punti per un totale massimo di 90
punti.
b) per il quesito di cui al comma 1, lettera d), assegna un
punteggio di 2 punti per ogni risposta esatta per un totale massimo
di 10 punti.
7. Per la valutazione dei singoli quesiti delle prove scritte, le
commissioni giudicatrici si avvalgono delle griglie di valutazione
predisposte dall'Ufficio scolastico regionale che sono rese pubbliche
almeno dieci giorni prima della relativa prova. Non si da' luogo alla
previa pubblicazione dei quesiti.
8. L'amministrazione si riserva la possibilita', in ragione del
numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non
contestualita' delle prove relative alla medesima classe di concorso,
assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.
9. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono
portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo quanto autorizzato
dalla commissione in ragione della specificita' delle prove. Il
concorrente che contravviene alle suddette disposizioni e' escluso
dalla procedura.
10. I candidati che, ai sensi del comma 6 hanno superato la prova
scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale di cui al successivo
art. 7.
11. Per i candidati che hanno ottenuto il riconoscimento delle
qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36
e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 206/2007 e successive
modificazioni e che non sono in possesso di uno dei titoli o delle
esenzioni richiamate dalla Circolare ministeriale n. 5274 del 7
ottobre 2013, e' richiesto di dimostrare l'adeguata conoscenza della
lingua italiana. L'accertamento e' a cura della commissione
giudicatrice, integrata eventualmente da un esperto linguistico
nominato dall'USR. L'accertamento si svolge prima della prova orale e
verifica le conoscenze linguistiche necessarie allo svolgimento della
professione docente. Le griglie di valutazione per la prova
linguistica di cui ai periodi precedenti sono predisposte dalla
commissione di esperti nominata dall'USR ai sensi dell'art. 9 del
presente bando.
12. I candidati di cui al comma 11 sono ammessi alla prova orale
solo se superano positivamente l'accertamento linguistico di cui al
comma precedente.

                               Art. 7 

Prova orale per posti comuni e di sostegno

1. La prova orale per i posti comuni e' finalizzata
all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto
previsto dall'Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n.
326 e dall'Allegato A del decreto AOODRFVG, n. 13869 del 20 ottobre
2022 e valuta la padronanza delle discipline anche con riferimento
all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici
multimediali, nonche' le capacita' e l'attitudine all'insegnamento
anche attraverso un test specifico.
2. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di
cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle
attivita' di sostegno all'alunno con disabilita' volte alla
definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione
didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il
raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita' e
alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'impiego
didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici
multimediali.
3. La prova orale ha una durata massima complessiva di
quarantacinque minuti, salvo quanto previsto all'art. 6, comma 4 del
decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, fermi restando gli
eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una
attivita' didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte
contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di
utilizzo pratico delle tecnologie digitali. La commissione
interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto
previsto al successivo comma 4. L'Allegato A del decreto ministeriale
9 novembre 2021, n. 326 individua le classi di concorso per le quali
e' svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne
definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni
giudicatrici e le tempistiche di svolgimento. Per le classi di
concorso A-24 e A-25 la prova orale e' condotta nella lingua
straniera oggetto di insegnamento.
4. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta
altresi' la capacita' di comprensione e conversazione in lingua
inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso
A-24, A-25 per la lingua inglese, nonche' della specifica capacita'
didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica
speciale.
5. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a
disposizione un massimo di 100 punti. Per la valutazione della prova
orale, la commissione giudicatrice si avvale dei quadri di
riferimento adottati dall'USR. La prova orale e' superata dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.
6. Nei casi di cui all'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale
9 novembre 2021, n. 326, la commissione ha a disposizione 100 punti
per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai
sensi dell'art. 5, commi 2 e 4, del decreto ministeriale citato. Il
voto della prova orale e' dato dalla media aritmetica delle
rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che
conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.

                               Art. 8 

Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

1. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L'avviso
con la data di pubblicazione del calendario della prova scritta,
distinta per classe di concorso, e delle relative modalita' di
svolgimento e' pubblicato sull'apposita sezione del sito
istituzionale dell'USR. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro
esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei
candidati e' comunicato dall'USR almeno quindici giorni prima della
data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nel
rispettivo albo e sito internet. Detto avviso ha valore di notifica a
tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva di disporre il rinvio
delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi
mediante apposito avviso sul sito dell'USR. Con avviso da pubblicare
sul medesimo sito saranno indicate le eventuali misure di prevenzione
e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 previste da future
disposizioni, alle quali tutti i candidati dovranno attenersi a pena
di esclusione.
2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita', del codice fiscale, e della ricevuta di versamento del
contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale,
devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario
della prova scritta verranno indicati nel calendario di cui al comma
1 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e
sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza
maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. La vigilanza durante la prova e' affidata dall'USR agli stessi
membri della commissione esaminatrice, che possono essere supportati,
ove necessario, da commissari di vigilanza scelti dall'USR. Per la
scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di
incompatibilita' previste per i componenti della commissione
giudicatrice di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326.
Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR istituisce per
ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le
specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
4. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione
giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato
di vigilanza.
5. I candidati ammessi alla prova orale ricevono, da parte del
USR, comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica
all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso,
del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e
dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni
prima dello svolgimento della medesima.
6. Le commissioni provvedono a determinare il calendario delle
prove orali e, ove previste, delle prove pratiche, predisponendo per
queste ultime il numero di sessioni anche in relazione alle
possibilita' logistiche di svolgimento delle stesse.
7. Le prove scritte, orali e pratiche del concorso non possono
aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989,
n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei
giorni di festivita' religiose valdesi.

                               Art. 9 

Predisposizione delle prove

1. Il direttore generale dell'USR, su proposta di una commissione
di esperti appositamente nominata, approva:
a. i quadri di riferimento per la valutazione della prova
scritta e relative indicazioni per la costruzione dei quesiti e le
griglie di valutazione per la correzione della medesima prova;
b. i quadri di riferimento per la valutazione della prova
orale;
c. i quesiti delle prove scritte di cui all'art. 6, comma 1,
lettera d) e comma 3, lettera b) del presente bando;
d. le griglie di valutazione per la prova linguistica di cui
all'art. 6, comma 11 del presente bando;
2. I quesiti delle prove scritte di cui all'art. 6, comma 1,
lettere a), b) e c) e dell'art. 6, comma 3, lettera a) sono
predisposti dalle singole commissioni giudicatrici in coerenza con i
quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta di cui
al comma 1 e con il programma di cui all'Allegato A del decreto
ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, integrato per le classi di
concorso A070, A071, A072, A073, A074 e A075 dall'Allegato A del
decreto AOODRFVG, n. 13869 del 20 ottobre 2022.
3. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna
commissione giudicatrice in coerenza con i quadri di riferimento per
la valutazione della prova orale di cui al comma 1 e con il programma
di cui all'Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n.
326 integrato per le classi di concorso A070, A071, A072, A073, A074
e A075 dall'Allegato A del decreto AOODRFVG n. 13869 del 20 ottobre
2022. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte
quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la
traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario
programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai
successivi sorteggi.
4. I quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta
e della prova orale sono pubblicati sul sito dell'USR almeno dieci
giorni prima dello svolgimento della rispettiva prova.
5. Analogamente, le tracce delle prove pratiche sono predisposte
da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui
all'Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Le
commissioni predispongono le tracce in numero pari a tre volte quello
delle sessioni di prova pratica previste. La traccia per ciascun
turno di prova pratica e' estratta all'atto dello svolgimento della
stessa.

                               Art. 10 

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del
direttore generale dell'USR, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 12 e seguenti del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n.
326. In applicazione dell'art. 404, comma 1, del decreto legislativo
13 aprile 1994, n. 297, i docenti delle istituzioni scolastiche
statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni
giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune
e di sostegno, devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno
cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui
si riferisce il concorso con la piena conoscenza della lingua
slovena.
2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al primo periodo
dell'art. 12, comma 6, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n.
326, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con
l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle
commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le
modalita' previste dall'art. 404, comma 12, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un
presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria,
condivide le modalita' applicative dei quadri di riferimento per la
valutazione della prova orale predisposti dall'USR.
3. In caso di mancanza di aspiranti, il direttore generale
dell'USR nomina i presidenti e i componenti con proprio atto
motivato, ferme restando le cause di incompatibilita' previste dalla
normativa vigente.

                               Art. 11 

Valutazione dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei
titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove
orali, avendo conseguito il punteggio di cui all'art. 7, commi 5 e 6
del presente bando. Ai titoli accademici, scientifici e professionali
di cui all'Allegato B al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n.
326, viene attribuito il punteggio massimo complessivo di 50 punti.

                               Art. 12 

Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato B al
decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e devono essere
conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione.
2. Il candidato che ha ricevuto dall'USR la comunicazione del
superamento della prova orale presenta all'USR esclusivamente i
titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili
con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione
deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dalla predetta
comunicazione.
3. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2, ai sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti dall'USR. Qualora dal controllo emerga la
non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite
a norma di legge.

                               Art. 13 

Natura abilitante del presente concorso

1. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il
conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 7 commi 5 e 6 del
presente bando costituisce abilitazione all'insegnamento per le
medesime classi di concorso.
2. L'USR e' competente all'attestazione della relativa
abilitazione.
3. La tabella di corrispondenza ai fini del conseguimento del
titolo di abilitazione su piu' classi di concorso afferenti al
medesimo grado e delle attestazioni di cui al comma 2, e' indicata
all'Allegato C del decreto ministeriale del 9 novembre 2021, n. 326
nonche' dal decreto AOODRFVG, n. 13870 del 20 ottobre 2022 per le
classi di concorso A74-A75.

                               Art. 14 

Graduatorie di merito regionali

1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova
scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede
alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per
classi di concorso e tipologia di posto. Il punteggio finale e'
espresso in duecentocinquantesimi.
2. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non
superiore al contingente assegnato a ciascuna procedura concorsuale.
3. Le graduatorie sono approvate con decreto del direttore
generale dell'USR, sono trasmesse al sistema informativo del
Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.
Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando
di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia
di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle
assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici
successivi sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
4. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti
disponibili, l'istituzione scolastica tra quelle che presentano posti
vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attivita'
scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e
prova.
5. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
6. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma,
al percorso di formazione e di prova di cui all'art. 13, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ad eccezione dei docenti
che abbiano gia' superato positivamente il periodo di formazione e di
prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono
direttamente confermati in ruolo.
7. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell'art. 399, comma
3-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la decadenza
da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad
eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami,
di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo,
nelle quali il candidato permane.
8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito
regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria
relativa.

                               Art. 15 

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla
protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i
dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di
selezione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure
informatizzate, esclusivamente per le finalita' connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita'
inerenti all'eventuale procedimento di immissione in ruolo, nel
rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a
terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso l'USR
Friuli-Venezia Giulia, via Santi Martiri n. 3 - 34123 Trieste e
comunicati al Ministero dell'istruzione e del merito, viale
Trastevere n. 76/A - 00153 Roma per l'eventuale successiva
instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio in ordine alla
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso
dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la
mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre
strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica
dei candidati.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli
15 e successive del citato regolamento (UE) n. 2016/679, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento, nonche' di opporsi al loro trattamento. Tali diritti
possono essere fatti valere nei confronti dell'USR competente per la
procedura cui l'interessato ha partecipato. Gli interessati che
ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il
diritto di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati
personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). Il
Responsabile della protezione dei dati (RPD) e' raggiungibile al
seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione e del merito, viale
Trastevere n. 76/a - 00153 Roma - email: rpd@istruzione.it

                               Art. 16 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili,
nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed
educativo del comparto Istruzione e ricerca - sezione Scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente).
Roma, 20 dicembre 2022

Il direttore generale: Beltrame

 

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