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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica
di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo
Nazionale dei vigili del fuoco.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.90 del 18/11/2008
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Località:Nazionale
Codice atto:8E011004
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:18/12/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
 
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e diritti di
accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari
opportunita' uomo-donna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante il
regolamento relativo all'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246 concernente il potenziamento
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, contenente il Codice in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
gennaio 2007, con il quale il Ministero dell'Interno e' stato
autorizzato ad avviare la procedura concorsuale pubblica per il
reclutamento di 814 unita' nella qualifica professionale di vigile
del fuoco;
Visto il decreto 11 marzo 2008, n. 78 riguardante il regolamento
sui requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per
l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008 -
riguardante il regolamento di accesso attraverso concorsi pubblici
alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 249 del 23 ottobre
2008, che disciplina le modalita' di svolgimento del concorso
pubblico per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco;
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814
posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del
fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.
2. E' prevista, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, una riserva dei posti per le
sotto elencate categorie:
â?¢ Il 45% ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata
delle tre forze armate;
â?¢ Il 25% al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco che, alla data di indizione del bando, sia iscritto negli
appositi elenchi da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di
120 giorni di servizio;
â?¢ il 20% a coloro che abbiano prestato servizio civile, per non
meno di un anno, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. I posti riservati, che non venissero coperti per mancanza di
vincitori o idonei, verranno conferiti agli altri candidati idonei.
4. Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve
dovranno dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti
requisiti:
A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica); ai sensi dell'art. 1,
lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, per l'accesso nei ruoli civili e militari del
Ministero dell'Interno non puo' prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana;
B) godimento dei diritti politici;
C) eta' non superiore agli anni 30 con esclusione di qualsiasi
elevazione; per gli iscritti da almeno un anno negli elenchi del
personale volontario del C.N.VV.F. il limite massimo di eta' e' di 37
anni, con esclusione di qualsiasi elevazione;
D) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al
decreto ministeriale 11 marzo 2008, n. 78;
E) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
F) possesso delle qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati
decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Tutti i sopraelencati requisiti, ad eccezione del requisito
dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale, che dovra' essere
posseduto al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione
medica, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di
partecipazione.

                               Art. 3.
 
Esclusione dal concorso
 

1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
2. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione
 

1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente in via telematica, compilando l'apposito
modulo all'indirizzo http://www.vigilfuoco.it> 2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Qualora l'ultimo giorno utile per l'invio on-line della domanda
cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al giorno
successivo non festivo.
4. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato deve
effettuare la stampa della domanda che, debitamente firmata, deve
essere consegnata il giorno stabilito per la prova preselettiva.
5. La mancata presentazione della domanda di partecipazione,
debitamente sottoscritta, comporta la inammissibilita' alla
sopracitata prova.
6. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
7. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
8. Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) l'esatta indicazione della residenza anagrafica, il recapito
telefonico e, solo nel caso in cui si intenda ricevere le
comunicazioni ad un indirizzo diverso da quello di residenza, i dati
relativi al recapito alternativo;
d) di non avere o di avere condanne penali o procedimenti penali
pendenti;
e) di non essere o di essere stato sottoposto a misure di
prevenzione;
f) il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo
precisando l'istituto scolastico presso cui e' stato conseguito, il
luogo e la data di conseguimento;
g) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco;
h) l'eventuale diritto alle riserve dei posti previste nel bando;
i) l'eventuale possesso di titoli preferenziali per l'ammissione
ai pubblici impieghi;
l) di essere a conoscenza che l'Amministrazione procedera' al
trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito nell'apposito
articolo del bando di concorso (Dl.vo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni ed integrazioni).
9. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare - a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero dell'Interno -
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali - Area I,
Via Cavour 5 - 00184 Roma, le successive eventuali variazioni di
indirizzo e/o di recapito.
10. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o
incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o
del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
11. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, le
dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno
valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci si decade dal beneficio e si applicano le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
12. L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art.
71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 

1. La commissione esaminatrice sara' nominata con decreto del Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro
dell'Interno del 18 settembre 2008.

                               Art. 6.
 
Prova preselettiva
 

1. Le prove d'esame sono subordinate allo svolgimento di una prova
preselettiva.
2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
Esami» - del 24 marzo 2009 sara' data comunicazione della sede, della
data, dell'ora e delle modalita' relative alla prova preselettiva.
3. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e nei confronti di tutti i candidati.
4. L'assenza alla predetta prova comporta l'esclusione dal
concorso quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.
5. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i
candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni.
6. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla, a livello di istruzione della scuola dell'obbligo,
vertenti su: storia d'Italia dal 1861, geografia d'Italia e d'Europa,
letteratura italiana dal 1800, educazione civica, aritmetica,
geometria, comprensione del testo e logica. (allegato A)
7. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
come introdotto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
8. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso
procedimenti automatizzati.
9. I candidati classificatisi nei primi 10000 posti della
graduatoria della prova preselettiva e tutti coloro che riporteranno
lo stesso punteggio del candidato collocatosi al 10000° posto,
saranno ammessi alla successiva prova di esame.
10. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con
decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile; l'elenco dei candidati ammessi a
sostenere le prove di esame e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
11. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
12. Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione
esaminatrice di cui al precedente articolo 5.

                               Art. 7.
 
Prove d'esame e valutazione dei titoli
 

1. Le prove di esame del concorso sono costituite da una prova
motorio-attitudinale e da un colloquio. Dette prove sono seguite
dalla valutazione dei titoli.
2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli e' fissato
un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente
alla somma dei seguenti punteggi massimi, attribuiti a ciascun
elemento di valutazione:
a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli 60
punti;
b) colloquio 35 punti;
c) titoli 5 punti.
L'attribuzione dei punteggi per le prove indicate ai punti a) e
b), e' calcolata con la seguente formula:
Punteggio = (Voto dato alla singola prova o modulo) : 10 x
(Punteggio massimo della singola prova o modulo)
 
ove il "voto dato alla singola prova o modulo" viene espresso dalla
Commissione con un numero compreso tra 1 e 10.
3. La prova motorio-attitudinale e' diretta ad accertare il
possesso dell'efficienza fisica e l'attitudine alle funzioni proprie
del ruolo dei Vigili del fuoco e si articola in quattro moduli che si
prefiggono di verificare la capacita' pratica, di forza, di
equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita',
nonche' l'attitudine a rivestire la qualifica di Vigile del fuoco. La
tipologia e la modalita' di svolgimento dei moduli sono indicate
nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente bando.
4. I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale
muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica
di attivita' sportive agonistiche rilasciato da uno dei seguenti
enti: Azienda Sanitaria Locale, Federazione medico sportiva italiana,
centro convenzionato con la Federazione medico sportiva italiana,
ambulatorio o studio autorizzato dalla Regione di appartenenza. I
certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i 45
giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del
certificato determinera' la non ammissione del candidato alla prova e
la conseguente esclusione dal concorso.
5. Ad ognuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale
e' attribuito un punteggio massimo di 15. Ciascun modulo si intende
superato se il candidato ottiene un punteggio minimo di 9. Saranno
ammessi al colloquio i candidati che raggiungono un punteggio totale
complessivo non inferiore a 42 punti, dato dalla somma dei punteggi
riportati in ciascun modulo.
6. Il colloquio verte: sull'ordinamento del Ministero dell'Interno
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulle materie oggetto
della prova preselettiva con particolare riguardo alle discipline
tecnico-scientifiche relative al livello di istruzione della scuola
dell'obbligo, volte a verificare la conoscenza degli elementi di base
che trovano riscontro nell'attivita' del vigile del fuoco, nonche' su
elementi di informatica e di una lingua straniera scelta dal
candidato tra quelle indicate nell'art. 4 del presente bando
(allegato A).
7. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 24,5.
8. Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento
delle prove d'esame sono pubbliche.
9. I candidati, che hanno ottenuto una valutazione di almeno 42
punti nella prova motorio-attitudinale e di almeno 24,5 punti nel
colloquio, sono ammessi alla valutazione dei titoli.
10. Le categorie dei titoli valutabili sono indicate nell'allegato
C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Ciascun titolo vale 5 punti e i titoli non sono cumulabili tra loro.

                               Art. 8.
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
 

1. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei
titoli, la commissione forma la graduatoria di merito secondo
l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati,
determinata sommando le votazioni conseguite nella prova
motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli.
Sulla base di tale graduatoria, l'amministrazione redige la
graduatoria finale del concorso, tenuto conto, a parita' di merito,
dei titoli di preferenza.
2. Verranno applicate, a parita' di punteggio, le norme vigenti in
materia di preferenza previste dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, citato nelle premesse, cosi' come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693 e successive integrazioni; se a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu'
candidati conseguono pari punteggio e' preferito il candidato piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n.
191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, e' approvata la graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle
categorie riservatarie.
4. Detto decreto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del
personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso, decorre il
termine per le eventuali impugnative.

                               Art. 9.
 
Accertamento dei requisiti di idoneita'
psico-fisica ed attitudinale
 

1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al precedente
articolo 8, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa
vigente, agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e
attitudinale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente
decreto, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora
durante il periodo di validita' della graduatoria si rendano
disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di
vigile del fuoco, l'assunzione dei candidati idonei e' subordinata,
comunque, all'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e
attitudinale, secondo le modalita' del presente articolo.
2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei
requisiti psico-fisici ed attitudinali, stabiliti dalla normativa
vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di
laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato
con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facolta'
dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al
momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche
preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio
necessari.
3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati
da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai
sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'Interno del 18
settembre 2008.
4. Il giudizio definitivo di non idoneita' comporta l'esclusione
dal concorso.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali
 

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni ed integrazioni, contenente il Codice in
materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'Interno -
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali - Area I,
Via Cavour 5 - 00184 Roma, per le finalita' di gestione del concorso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli
Affari Generali - Area I, Via Cavour 5 - 00184 Roma.
6. Il responsabile del trattamento dei dati e' il Dirigente della
suddetta Area I.

                              Art. 11.
 
Disposizioni particolari
 

1. Al personale assunto si applica la disposizione dell'articolo
35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
introdotto dall'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.

                              Art. 12.
 
Norme di salvaguardia
 

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
2. Il presente decreto inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio
per l'apposizione del visto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
3. Il Dirigente dell'Area I della Direzione Centrale per gli
Affari Generali e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il capo dipartimento: Pecoraro

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