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UNIVERSITA' DI CATANIA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XV ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.5 del 18/1/2000
Ente:UNIVERSITA' DI CATANIA
Località:Catania  (CT)
Codice atto:000E0312
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell'Universita' di Catania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
aprile 1997;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 che, in
attuazione della sopracitata legge n. 210/1998, regolamenta la
materia del dottorato di ricerca;
Visto il regolamento dell'Universita' di Catania per gli studi di
dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale n. 4548 del
27 ottobre 1999;
Visto il programma operativo multiregionale del MURST: ricerca,
sviluppo tecnologico ad alta formazione 1994/1999, approvato dalla
commissione europea in data 19 luglio 1998;
Vista la nota MURST del 20 luglio 1999 "Finanziamento borse di
studio post-lauream - esercizio finanziario 2000";
Viste le delibere del 2 e 17 dicembre 1999 relative, tra l'altro,
ad interventi a favore dei dottorandi;
Viste le delibere del senato accademico (17 dicembre 1999 -
7 gennaio 2000) e del consiglio di amministrazione (11 gennaio 2000)
relative all'istituzione del XV ciclo dei dottorati di ricerca con
sede amministrativa di Catania;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' istituito il XV ciclo dei dottorati di ricerca con sede
amministrativa presso l'Universita' di Catania.
Sono indetti i concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca di cui all'allegata "Tabella dottorati di
ricerca - XV ciclo" (allegato 1) che fa parte integrante del presente
bando.
Per ciascun dottorato vengono indicati la durata, i posti
complessivi messi a concorso, il numero di borse di studio e le sedi
consociate per le quali gli eventuali accordi sono in fase di
elaborazione.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca coloro i quali siano in possesso,
alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione, del diploma di laurea ovvero di titolo equipollente
conseguito presso universita' straniere.
I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titolo
che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno
- unicamente ai fini della ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere - farne espressa richiesta di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati devono redigere le domande di ammissione,
separate per ciascun concorso per il quale si intende partecipare,
secondo il fac-simile allegato facente parte integrante del presente
bando, con tutti gli elementi in esso richiesti.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
(unica) e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la
buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.

                               Art. 4.
Le domande di ammissione, in carta libera, con firma autografa
del candidato, con indicato il domicilio eletto agli effetti del
concorso, indirizzate al rettore dell'Universita' degli studi di
Catania (non sono ammesse domande cumulative per la partecipazione a
piu' corsi di dottorato) e redatte secondo lo schema allegato al
presente bando di cui fa parte integrante (allegato 2), vanno spedite
a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, al
seguente indirizzo: "Al rettore dell'Universita' degli studi di
Catania - Ufficio dottorato di ricerca - Piazza Universita', 2 -
95124 Catania", entro il termine perentorio di giorni trenta che
decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Non saranno prese in considerazione le domande prodotte oltre il
termine di scadenza del bando.
Verranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
contengono tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
Se nella stessa domanda venissero indicati piu' dottorati, sara'
ritenuto valido unicamente quello indicato per primo.
I candidati sono ammessi con riserva alle prove del concorso.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello), sotto la propria
responsabilita':
a) il cognome ed il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate) la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito
eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di
avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico). Per quanto
riguarda i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari, un
recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata in Italia,
eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini stranieri);
d) la propria cittadinanza; in caso di doppia cittadinanza di
cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza italiana;
e) la laurea posseduta, ovvero il titolo equipollente
conseguito presso una universita' straniera, nonche' la data del
provvedimento con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
g) di indicare la/le lingua/e straniera/e conosciuta/e;
h) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso affermativo, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza
assegni, per il periodo di durata del corso di dottorato;
i) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno o frazione di esso) per un
corso di dottorato;
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
m) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando
di concorso e del regolamento dell'Universita' di Catania per gli
studi di dottorato di ricerca emanato dall'Ateneo con decreto
rettorale n. 4548 del 27 ottobre 1999.
I candidati sono tenuti a versare, entro e non oltre il termine
di scadenza del presente bando, un contributo - quali spese
organizzative concorsuali - di L. 300.000 sul c/c n. 10/74, presso la
Banca di Roma - Filiale di Catania 1, cod. n. 8183, indicando nella
causale del versamento: "Contributo per l'ammissione al concorso di
dottorato di ricerca - XV ciclo".
Il candidato dovra' presentare, pena l'esclusione dalla
partecipazione al concorso, unitamente alla domanda, fotocopia del
bonifico di versamento del contributo di cui sopra.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 5.
I posti del dottorato sono determinati seguendo i seguenti
criteri:
a) posti con borse di studio da riservare ai cittadini
dell'Unione europea in possesso di diploma di laurea o titolo
equivalente, finanziati con:
fondi ministeriali;
convenzioni, stipulate antecedentemente all'emanazione del
presente bando, con soggetti pubblici e privati in possesso di
requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di
personale, strutture ed attrezzature idonee;
b) posti da destinare a laureati da ammettere al corso di
dottorato senza borsa di studio e con pagamento di tasse e contributi
per l'accesso e la frequenza.

                               Art. 6.
Le prove di esame si svolgeranno presso i locali dell'Universita'
di Catania con le modalita' di cui ai commi successivi.
La prova scritta, per l'ammissione a ciascun concorso, si terra'
il giorno 6 aprile 2000 nei luoghi e alle ore che saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" -
del 14 marzo 2000.
La mancata presentazione alla prova scritta sara' considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
La convocazione per la prova orale avverra' a mezzo lettera
raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato la
prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice, nella ipotesi di rinunzia scritta ai
termini di preavviso, espressa da tutti i candidati presenti alla
prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
documenti di riconoscimento, ritenuti idonei dalla vigente normativa.

                               Art. 7.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' al "Regolamento dell'Universita' di Catania
per gli studi di dottorato di ricerca".

                               Art. 8.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta' o
del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Le commissioni sono tenute a graduare tutti i candidati con
punteggio differenziato, cosi' da evitare situazioni di merito
ex-aequo. In tale evenienza, la commissione procedera' ad ulteriore
colloquio per le posizioni ex-aequo al fine di formulare una
graduatoria differenziata.

                               Art. 9.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                              Art. 10.
Ai primi posizionati in graduatoria cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea viene conferita la borsa di studio, fino alla
concorrenza del numero di borse disponibili. I rimanenti idonei anche
se cittadini extracomunitari, possono partecipare al corso di
dottorato senza borsa, fino al numero di posti previsti, mediante il
pagamento delle tasse e dei contributi nella misura pari al
contributo massimo previsto per gli studenti iscritti ai cosi
universitari (art. 25, comma 6, regolamento dell'Universita' degli
studi per gli studi di dottorato di ricerca).

                              Art. 11.
I candidati vincitori dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di
giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al primo anno di corso, in resa
legale;
b) fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
c) fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale;
d) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti:
luogo e data di nascita;
cittadinanza;
la laurea posseduta con l'indicazione della relativa
votazione, della data di conseguimento e dell'universita' presso la
quale e' stata conseguita;
di non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di
laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad un corso
di altro dottorato di ricerca;
di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato,
ad ottemperare alla non contemporanea iscrizione ad un corso di
laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento, di perfezionamento all'estero o ad un
corso di altro dottorato di ricerca;
di non aver mai usufruito di una borsa di studio per altro
corso di dottorato di ricerca;
di impegnarsi a frequentare continuativamente tutte le
attivita' del dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei
docenti;
di essere a conoscenza che le borse di studio di cui al
presente bando non possono essere cumulate con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti;
di essere a conoscenza che, ai sensi della legge n. 476/1984,
art. 2, i dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato di
ricerca sono collocati, a domanda, in congedo straordinario senza
assegni per il periodo di durata del corso e che il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera
e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
I cittadini stranieri devono dichiarare di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarieta' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

                              Art. 12.
Ai cittadini comunitari, vincitori dei posti con borsa di studio,
aventi reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a L.
15.000.000, verra' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite
dalla normativa vigente, la borsa di studio di cui al successivo
art. 13.
A tal fine, dovranno produrre:
autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo
lordo;
fotocopia modello INPS attestante l'avvenuta costituzione della
posizione contributiva.
dichiarazione di essere a conoscenza che le borse di studio di
cui al presente bando sono esenti dall'imposta locale sui redditi e
da quella sul reddito delle persone fisiche (art. 4 della legge
13 agosto 1984, n. 476) e che comunque utilizzate non danno luogo a
valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche.

                              Art. 13.
Le borse, della durata massima pari a quella prevista per
l'intero corso di dottorato, sono confermate con l'ammissione
all'anno di corso successivo del borsista e vengono assegnate ai
cittadini comunitari utilmente collocati in graduatoria, previa
valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella
graduatoria stessa. L'importo attuale della borsa di studio di L.
22.043.225 annui lordi sara' adeguato agli aumenti previsti dalla
norma. Al termine di ciascun anno di corso gli iscritti presentano
una particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche
svolte al collegio dei docenti il quale, previa valutazione
dell'assiduita' e dell'operosita' degli interessati, ne determina
l'ammissione all'anno di corso successivo ovverosia ne propone al
rettore l'esclusione dal proseguimento del corso. L'importo della
borsa di studio e' elevato del 50 per cento in proporzione ed in
relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso
universita' o istituti di ricerca.
L'erogazione della borsa di studio e' legata ai periodi di
frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi.
Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno o frazione di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni.

                              Art. 14.
Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere
contemporaneamente iscritti ad altro corso universitario (laurea,
DU/I, II livello, scuole di specializzazione, corsi di
perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad un corso di altro
dottorato di ricerca, ecc.).
A nessun titolo possono essere attribuiti agli iscritti ai
dottorati di ricerca, oltre all'importo dell'eventuale borsa di
studio di cui al presente bando, compensi che facciano carico a
contributi o assegnazioni erogati con fondi di bilancio
dell'Universita' di Catania.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
fissate dal collegio dei docenti.

                              Art. 15.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore
dell'Universita' a chi, avendo superato l'esame finale, ha ottenuto
risultati di rilevante valore scientifico documentati da una
dissertazione finale scritta o da un lavoro grafico. I predetti
risultati vengono accertati da una commissione, costituita secondo
quanto stabilito dal regolamento dell'Universita' di Catania per gli
studi di dottorato di ricerca.

                              Art. 16.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modifiche ed integrazioni e del relativo
regolamento di attuazione adottato dall'Universita', i dati personali
forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Universita' degli
studi di Catania e trattati per le finalita' connesse al conferimento
e alla successiva gestione delle attivita' procedurali correlate, in
conformita' alle previsioni normative.

                              Art. 17.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/1998, nel decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, nel regolamento
dell'Universita' di Catania per gli studi di dottorato di ricerca,
nonche' alle altre disposizioni impartite in materia e comunque alla
normativa vigente.
Catania, 12 gennaio 2000
Il rettore: Rizzarelli
Vedere ALLEGATI da Pag. 24 a Pag. 27 della G.U.

 

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