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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Concorso pubblico per titoli, per l'anno 2007, di quindici
carabinieri effettivi in ferma quadriennale di sesso maschile e
femminile, per l'accesso al Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri
in qualita' di atleti.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.67 del 24/8/2007
Ente:COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Località:Nazionale
Codice atto:07E05790
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:24/9/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato) e relative norme di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato
giuridico dei Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
Carabinieri);
Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39 (Attribuzione della maggiore
eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e
modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al
diritto di elettorato);
Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di
famiglia);
Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare (Norme di principio sulla
disciplina militare);
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874 (Norme concernenti i
limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di
bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche);
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale
dello Stato);
Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche
ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito in legge
28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento
degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture,
degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni (Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione
delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi
da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche);
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate);
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica
delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri);
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, in particolare, l'art.
39 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e
successive modificazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni
alla legge 15 marzo 1997, n. 59);
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza);
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega del
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi nelle Forze Armate;
Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999, n. 380
(Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneita'
al servizio militare, con particolare riferimento all'art. 2, comma
2);
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (Norme in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1
della legge 31 marzo 2000, n. 78);
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione
del servizio militare professionale);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82
(Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze Armate);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche);
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni
per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331) e successive modificazioni/integrazioni
introdotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
Visto il decreto del Presidente »della Repubblica 6 febbraio
2004, n. 83, concernente il regolamento per il reclutamento e il
trasferimento ad altri ruoli del personale del gruppo sportivo
dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005,
n. 113 (Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad
altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate);
Viste le direttive tecniche della direzione generale della
sanita' Militare del Ministero della difesa datate 5 dicembre 2005,
emanate per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare
in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Visto il decreto 6 dicembre 2005, del direttore generale della
sanita' militare concernente l'adozione delle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita', di
cui all'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000,
n. 114 e i criteri per delineare il profilo sanitario nel
reclutamento dei militari atleti e istruttori;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
legge finanziaria 2007»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio
pluriennale per il triennio 2007-2009»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246);
 
Determina:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1) E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2007
di quindici carabinieri effettivi in ferma quadriennale di sesso
maschile e femminile, per l'accesso al Centro sportivo dell'Arma dei
carabinieri in qualita' di atleti nelle discipline di seguito
indicate:
a. atletica leggera: 1 atleta di sesso maschile nel settore
«velocita», specialita' 400 mt; 1 atleta di sesso maschile nel
settore «marcia»;
b. Judo: 1 atleta di sesso maschile ctg. Kg - 60; 1 atleta di
sesso maschile ctg. Kg - 73.
c. Nuoto: 1 atleta di sesso maschile nella disciplina del
«nuoto olimpico», specialita' 100 mt. e 200 mt. «rana»; 1 atleta di
sesso maschile nella disciplina del «nuoto olimpico», specialita' 50
mt., 100 mt. e 200 mt. «dorso»;
d. Scherma: 1 atleta di sesso maschile nella specialita' della
«sciabola»; 1 atleta di sesso femminile nella specialita' della
«sciabola»;
e. Sport invernali: 1 atleta di sesso femminile nella
specialita' dello «sci alpino»; 1 atleta di sesso maschile nella
specialita' del «biathlon»;
f. Taekwondo: 1 atleta di sesso maschile ctg. Kg. - 78;
g. Tiro a segno: 1 atleta di sesso femminile nella specialita'
della «carabina mt. 10»;
h. tiro a volo: 1 atleta di sesso maschile nella specialita'
della «fossa olimpica»;
i. Triathlon Olimpico Sprint: 2 atleti di sesso maschile.
2) Qualora non dovessero essere coperti i posti per le singole
specialita', l'amministrazione si riserva la possibilita' di
ammettere eventuali candidati in una delle discipline indicate nel
precedente comma 1).
3) Il comando generale dell'Arma dei carabinieri ha la facolta'
di:
revocare o annullare il presente bando di concorso;
sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso,
nonche' le connesse attivita' di reclutamento;
modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di
merito, il numero dei posti;
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso,
in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2007.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1) Possono partecipare al concorso gli aspiranti di sesso
maschile e femminile di cui all'art. 1 che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e
politici;
b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno
di eta' e non superato il ventiseiesimo. Per coloro che hanno gia'
prestato servizio militare obbligatorio o volontario, il limite di
eta' e' elevato a 28 anni, qualunque sia il grado rivestito;
c) avere, se minori, il consenso a contrarre l'arruolamento
volontario nell'Arma dei carabinieri, espresso di comune accordo da
entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 138 della legge 19 maggio
1975, n. 151 o dal tutore, producendo l'atto di assenso, in carta
semplice, conforme all'allegato B al presente decreto, da allegare al
modulo di partecipazione di cui all'allegato A;
d) idoneita' attitudinale al servizio nell'arma dei
carabinieri, accertata dal Centro nazionale selezione e reclutamento
carabinieri, il cui giudizio e' definitivo;
e) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di
primo grado. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello
prescritto per la partecipazione al concorso;
f) idoneita' psico-fisica prevista dalle direttive tecniche del
Ministero della difesa - Direzione generale della sanita' militare
datate 5 dicembre 2005, emanate per l'accertamento delle imperfezioni
e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare in applicazione del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114;
g) idoneita' prevista dal decreto 6 dicembre 2005 del direttore
generale della sanita' militare concernente l'adozione delle
Direttive Tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e
delle infermita', di cui all'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114 e i criteri per delineare il profilo sanitario
nel reclutamento dei militari atleti e istruttori;
h) statura non inferiore ai limiti previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 2
della legge 13 dicembre 1986, n. 874 (cm. 165 per gli uomini e cm.
161 per le donne);
i) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da corpi
militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;
j) non essere stati condannati per delitto non colposo;
k) non essere imputati per delitti non colposi ne' essere stati
sottoposti a misure di prevenzione;
l) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;
m) non essere stati riconosciuti «obiettori di coscienza»
ovvero ammessi a prestare «servizio civile», ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230.
2) Gli aspiranti, oltre ai requisiti di cui al precedente comma
1), devono aver conseguito, nell'anno 2006 e sino alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nella disciplina sportiva prescelta di cui al
precedente art. 1, comma 1), risultati agonistici di livello almeno
nazionale certificati dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive
nazionali di appartenenza, la cui valutazione e' devoluta alla
commissione esaminatrice di cui all'art. 4. Non saranno ritenuti
validi i titoli sportivi rilasciati dalle Federazioni sportive
regionali.
3) I titoli sportivi certificati dal C.O.N.I. ovvero dalle
Federazioni sportive nazionali di appartenenza da ammettere a
valutazione sono i seguenti:
Campione olimpico, secondo classificato alle Olimpiadi, terzo
classificato alle Olimpiadi, record olimpico, finalista alle
Olimpiadi, partecipazione alle Olimpiadi;
Campione mondiale, secondo classificato al Campionato mondiale,
terzo classificato al Campionato mondiale, record mondiale, finalista
al Campionato mondiale, partecipazione al Campionato mondiale;
Vincitore di finale di Coppa del Mondo, secondo classificato
alla finale di Coppa del Mondo, terzo classificato alla finale di
Coppa del Mondo, finalista alla Coppa del Mondo, partecipazione alla
finale di Coppa del Mondo, vincitore di prova di Coppa del Mondo,
secondo classificato ad una prova di Coppa del Mondo, terzo
classificato ad una prova di Coppa del Mondo, finalista ad una prova
di Coppa del Mondo, partecipazione alla finale di una prova di Coppa
del Mondo (Per la disciplina del Judo saranno presi in considerazione
i medesimi risultati conseguiti nei Tornei Super «A»);
Campione europeo, secondo classificato al Campionato europeo,
terzo classificato al Campionato europeo, partecipazione al
Campionato europeo, finalista al Campionato europeo, record europeo;
Vincitore di Coppa Europa, secondo classificato alla Coppa
Europa, terzo classificato alla Coppa Europa, finalista alla Coppa
Europa, partecipazione alla Coppa Europa (Per la disciplina dello Sci
Nordico saranno presi in considerazione i medesimi risultati
conseguiti nel circuito «Continental cup»); primo, secondo e terzo
posto ai Giochi del Mediterraneo, ai Campionati Mondiali Militari
(CISM) o alle Universiadi;
Campione italiano assoluto, secondo classificato al Campionato
italiano assoluto, terzo classificato al Campionato italiano
assoluto, record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: dal
quarto all'ottavo posto, dal nono al sedicesimo posto (saranno presi
in considerazione solo i risultati conseguiti a livello individuale);
Campione italiano di categoria, secondo classificato al
Campionato italiano di categoria, terzo classificato al Campionato
italiano di categoria; record italiano di categoria; Campionato
italiano di categoria: dal quarto all'ottavo posto, dal nono al
sedicesimo posto (saranno presi in considerazione solo i risultati
conseguiti a livello individuale).
4) I requisiti sopra indicati, ad eccezione solo per l'eta' e di
quelli previsti ai precedenti commi 2) e 3), devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione e mantenuti fino alla data dell'effettivo
incorporamento nell'Arma dei carabinieri, pena l'esclusione.
5) I candidati non dovranno inoltre essere, alla data
dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o
sottoposti a misure di prevenzione ovvero trovarsi in situazioni
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di
carabiniere.
6) Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti sono ammessi con riserva alle procedure concorsuali.
7) Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente
bando dovra' intendersi rivolta ai cittadini di sesso maschile e
femminile.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione. Termine e modalita'
 
1. La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta
dall'interessato, indicante anche l'eventuale possesso dei titoli
riferiti alle maggiorazioni di punteggio ed alle preferenze previste
dall'art. 9 del presente bando, redatta sull'apposito modulo,
riproducibile anche in fotocopia, (facsimile in allegato A,
disponibile anche nel sito web www.carabinieri.it.), deve essere
spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena
decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro nazionale selezione e
reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi, viale di Tor di Quinto
n. 119 - 00191 Roma, d'ora in poi denominato CNSR dei carabinieri.
Per la data di spedizione fara' fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
2. I termini per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il
giorno iniziale e, se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza
e' prorogata al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi
si computano nel termine.
3. Il concorrente residente all'estero potra' compilare la
domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi
dati di cui al gia' citato allegato A ed inoltrarla tramite le
autorita' diplomatiche o consolari, entro il termine di cui al comma
1) del presente articolo.
4. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' indicare nella domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di
nascita, residenza) ed il codice fiscale;
b) il preciso recapito presso il quale desidera ricevere tutte
le comunicazioni relative al concorso, completo del codice di
avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico (utenze
fissa e mobile). Ogni variazione dell'indirizzo che venga a
verificarsi durante l'espletamento del concorso dovra' essere
segnalata a mezzo lettera raccomandata o telegramma direttamente al
CNSR dei carabinieri. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale mancata comunicazione dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o
ha assolto agli obblighi militari;
d) lo stato civile;
e) il titolo di studio posseduto, l'istituto o l'universita'
presso il quale e' stato conseguito il piu' elevato, la sede e la
data;
f) i dati inerenti la posizione del servizio militare
obbligatorio/volontario eventualmente prestato;
g) l'eventuale possesso dei titoli costituenti maggiorazione di
punteggio o precedenze in graduatoria;
h) se minorenne, dovra' far firmare la domanda di
partecipazione da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal
tutore nonche' produrre l'atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato B al presente decreto, da includere al modulo
di partecipazione di cui all'allegato A;
i) di non essere stato condannato per delitto non colposo;
j) di non essere imputato per delitto non colposo ne' essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
k) di non essere stato espulso dalle Forze Armate, da corpi
militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
l) di non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza»
ovvero ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230;
m) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;
n) di non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
p) di prestare il proprio consenso alla raccolta e alla
trattazione dei dati personali nel rispetto della normativa vigente
in tema di tutela della privacy (art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati
personali») nonche' alle procedure di documentazione secondo le
modalita' indicate nell'art. 22, comma 2 della legge n. 241/1990. In
particolare gli accertamenti previsti dal bando (compresi quelli
psico-fisici) potranno avere anche forma fotografica.
5. Alla domanda deve essere allegato obbligatoriamente il
curriculum personale costituito da attestati ufficiali rilasciati dal
C.O.N.I. o, per esso, dalle Federazioni sportive nazionali chiuso
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, attestanti i risultati
conseguiti in ambito nazionale ed internazionale dai concorrenti
secondo i criteri previsti nel precedente art. 2, comma 2).
6. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma per esteso. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non
ammissione al concorso.
7. Nella trasmissione delle domande non sono consentiti altri
tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni.
8. Gli aspiranti sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente,
con dichiarazione sottoscritta, completa di copia fotostatica di un
proprio documento di identita' in corso di validita', ogni variazione
di indirizzo al CNSR dei carabinieri.
9. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre ad esprimere
il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo
riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il
conferimento di tali dati e' imprescindibile ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume le
responsabilita' penali ed amministrative per eventuali dichiarazioni
mendaci.
10. Eventuali informazioni potranno essere richieste al Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri Ufficio relazioni con il pubblico
Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/80982935 o sulla mail box
carabinieri@carabinieri.it

                               Art. 4.
 
Commissione esaminatrice
 
1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione
esaminatrice nominata con determinazione del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri o da autorita' da questi delegata, composta
da:
a. un ufficiale generale o colonnello dell'Arma dei
carabinieri, presidente;
b. un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
c. un funzionario del CONI, membro.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un maresciallo
aiutante luogotenente dell'Arma dei carabinieri.
3. La commissione esaminatrice procedera' alla verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione al concorso ed alla
valutazione dei titoli previsti nel precedente art. 2, commi 2) e 3).
I titoli saranno valutati secondo i criteri indicati nella tabella in
allegato C del bando con l'attribuzione, a ciascun candidato, del
relativo punteggio.
4. I candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando
saranno convocati presso il CNSR dei carabinieri per essere
sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali della
durata presunta di tre giorni feriali, esclusi sabato e festivi.

                               Art. 5.
 
Documenti di riconoscimento
 
Ad ogni accertamento i candidati dovranno esibire la carta
d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia ed in corso di validita', rilasciato da una
amministrazione dello Stato.

                               Art. 6.
 
Accertamenti psico-fisici
 
1) I concorrenti di cui al precedente art. 4, comma 4) saranno
sottoposti, presso il CNSR dei carabinieri, agli accertamenti
psico-fisici, disciplinati da apposite norme tecniche, da parte di un
collegio medico che si avvarra' della collaborazione di personale
militare infermieristico e tecnico e sara' coadiuvato da medici
specialisti consulenti, al fine di accertare il possesso
dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio in qualita' di
carabiniere. Il Collegio medico sara' composto da un ufficiale medico
di grado non inferiore a Tenente Colonnello (Presidente) e da due
ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a
parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario. A ciascun concorrente verra' attribuito un profilo
sanitario, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva tecnica della
Direzione generale della Sanita' Militare - 5 dicembre 2005 - emanata
per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare
e dal decreto - 6 dicembre 2005 del Direttore Generale della Sanita'
Militare concernente l'adozione delle Direttive Tecniche riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita', di cui all'art.
2, comma 3 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e i criteri
per delineare il profilo sanitario nel reclutamento dei militari
atleti e istruttori, nonche' dei seguenti requisiti specifici:
statura non inferiore a:
cm.165 per i concorrenti di sesso maschile;
cm.161 per i concorrenti di sesso femminile;
un esame oculistico (funzionalita' visiva uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola
miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche
in solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e
motilita' oculare normale; senso cromatico alle tavole
pseudoisocromatiche).
All'atto della presentazione, i candidati dovranno, esibire:
referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del
torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla
data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non
oltre due mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
presentare, se di sesso femminile, referto di ecografia pelvica
eseguita, presso struttura pubblica o privata convenzionata, entro i
tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;
produrre, in copia o in originale, ai fini dell'effettuazione
delle indagini radiologiche:
dichiarazione di consenso, in carta semplice, conforme
all'allegato D al presente decreto (solo per i concorrenti
maggiorenni);
atto di assenso, in carta semplice, come da allegato D al
presente decreto sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore
che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di
essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione
presso il CNSR dei carabinieri). La mancata presentazione di detto
documento determinera' la non ammissione del concorrente minorenne
agli accertamenti psico-fisici.
2) I candidati saranno sottoposti alle seguenti visite ed
accertamenti:
radiologico (per confermare eventuali infermita' e/o
imperfezioni);
cardiologico con E.C.G.;
odontoiatrico;
ortopedico;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
analisi del sangue;
analisi completa delle urine.
Le concorrenti, inoltre, saranno sottoposte ad accertamento
ginecologico.
3) Saranno giudicati non idonei i candidati nei cui confronti:
verra' attribuito un coefficiente uguale o superiore a «2» per
l'apparato psico (PS) e superiore a «4» per tutti gli altri
coefficienti, fermi restando i requisiti ed i criteri di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto 6 dicembre 2005 del Direttore Generale
della Sanita' Militare;
sara' accertato lo stato di tossicodipendenza o tossicofilia da
confermarsi presso la struttura ospedaliera militare competente per
territorio.
Sono, altresi', motivo di non idoneita':
le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi
sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme, quando per sede,
dimensioni o natura compromettano il decoro della persona e
dell'uniforme stessa;
le imperfezioni e infermita' non contemplate nei precedenti
alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il
servizio in qualita' di carabiniere.
4) In caso di positivita' al test di gravidanza, il collegio
medico non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti
e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art.
3, comma 2 del gia' citato Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114
e dal punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica
datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Le concorrenti, pertanto, all'atto dell'approvazione della
graduatoria di merito con provvedimento del Comandante Generale
dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata, di cui
al successivo art. 9, comma 5), dovranno essere risultate idonee in
tutti gli accertamenti pena l'immediata esclusione comprese le
concorrenti nei confronti delle quali sia rilevato il richiamato
impedimento temporaneo all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare.
5) Lo stesso collegio medico, seduta stante, laddove non
riscontri impedimento all'accertamento psico-fisico di cui al
precedente comma 4), comunichera' per iscritto l'esito con uno dei
seguenti giudizi che sono definitivi:
«idoneo/a, senza l'attribuzione di punteggio»;
«non idoneo/a», indicando la relativa diagnosi.
6) I concorrenti «non idonei» in sede di accertamenti
psico-fisici non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.

                               Art. 7.
 
Accertamento attitudinale
 
1) I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti di cui al
precedente art. 6 saranno sottoposti, da parte del CNSR dei
carabinieri, a verifica della idoneita' attitudinale al servizio
quale carabiniere effettivo nell'Arma dei carabinieri. Tale procedura
e' disciplinata da apposite norme tecniche.
L'esito dell'accertamento attitudinale verra' comunicato ai
candidati seduta stante, mediante uno dei seguenti giudizi:
«idoneo/a»;
«non idoneo/a».
Tale giudizio e' definitivo.

                               Art. 8.
 
Esclusione, rinuncia e mancata presentazione del candidato
 
1) Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» agli accertamenti.
2) I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu' dei requisiti prescritti, sono esclusi, in
qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Direttore del CNSR
dei carabinieri dal concorso ovvero, se vincitori, dalla relativa
graduatoria, decadendo dalla nomina.
3) L'eventuale rinuncia al concorso, sottoscritta in qualunque
momento dall'interessato, e' irrevocabile.
4) I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
stabiliti per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno
considerati rinunciatari al concorso e non saranno ammessi alle
ulteriori fasi concorsuali. In presenza di comprovato e documentato
impedimento, segnalato tempestivamente dal candidato a mezzo fax (con
comunicazione completa di copia fotostatica di un documento di
identita' dell'interessato) o telegramma al CNSR dei carabinieri,
potra' essere fissata, tuttavia, compatibilmente con il calendario
degli accertamenti sopra indicati, una nuova data di presentazione,
non suscettibile di ulteriore proroga.
5) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione di recapito o da eventi di forza maggiore,
ne' in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi
di convocazione dovute a cause non imputabili a propria inadempienza.

                               Art. 9.
 
Formazione della graduatoria Maggiorazioni di punteggio e titoli di
preferenza
 
1) La commissione esaminatrice redige la graduatoria finale,
suddivisa per discipline sportive, dei concorrenti giudicati idonei
agli accertamenti prescritti dal presente bando provvedendo a sommare
il punteggio dei titoli attribuito dalla commissione esaminatrice nel
precedente art. 4, comma 3), maggiorato dei sottonotati punteggi
incrementali:
a. laurea di 2° livello (o titolo equipollente): punti 1;
b. laurea di 1° livello (o titolo equipollente): punti 0,75;
c. diploma di scuola media superiore (5 anni): punti 0,50;
d. diploma di scuola media superiore (4 anni): punti 0,25.
Il punteggio relativo ai titoli di studio, di cui alle precedenti
lettere a), b), c) e d), sara' attribuito considerando solo quello
piu' elevato posseduto.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello
prescritto per la partecipazione al concorso.
2) A parita' di punteggio e' data la precedenza:
agli orfani di guerra ed equiparati;
ai figli di decorati al valor militare;
ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor dell'Esercito,
al valor di Marina, al valor Aeronautico, al valor dell'Arma dei
carabinieri o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere
e di militari dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio o per
cause riconducibili all'attivita' di servizio.
3) In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
4) I titoli indicati nei precedenti commi 1) e 2) saranno
ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria, solo se:
a) posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande;
b) dichiarati dall'aspirante nell'allegato A o comunicati con
apposita istanza al CNSR dei carabinieri in carta semplice o con
dichiarazione sostitutiva completa di copia fotostatica di un
documento di identita' dell'interessato, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
5) Con decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
o di autorita' da lui delegata, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, sara' approvata la graduatoria finale. La propria
posizione in graduatoria sara' consultabile sul sito internet
www.carabinieri.it e potranno essere richieste informazioni
sull'esito della stessa anche al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri Ufficio relazioni con il pubblico Piazza Bligny n. 2 -
00197 Roma, tel. 06/80982935 o sulla mail-box
carabinieri@carabinieri.it
6) L'Amministrazione controllera' - a campione - la veridicita'
dei dati dichiarati.
7) I candidati idonei che nella graduatoria finale, suddivisa per
discipline sportive, risulteranno compresi nel numero dei posti a
concorso di cui al precedente art. 1 saranno dichiarati «vincitori»
mentre i restanti «idonei non vincitori».
8) I candidati vincitori che non saranno incorporati nell'Arma
dei carabinieri per rinuncia al concorso o ai sensi di quanto
previsto dal successivo art. 13, comma 2), saranno sostituiti
nell'ordine di graduatoria con altri idonei relativi alla medesima
disciplina sportiva, secondo le modalita' indicate nello stesso
art. 13.

                              Art. 10.
 
Mantenimento dei requisiti
 
Fino al momento dell'incorporamento, i candidati dovranno
mantenere il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 ad eccezione
dell'eta' e, in caso contrario, saranno dichiarati decaduti, con
provvedimento del Direttore del CNSR dei carabinieri.

                              Art. 11.
 
Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori al reparto
di istruzione dell'Arma dei carabinieri
 
1) I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno far
pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al reparto di
istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in
allegato E dei sottonotati documenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) titolo di studio;
d) estratto dell'atto di nascita;
e) certificato di stato civile.
2) I vincitori che siano militari in servizio dovranno altresi'
consegnare, all'atto della presentazione, in busta chiusa, copia
conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte,
rilasciato dal Comando militare di provenienza.
3) In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento di inclusione in graduatoria e sara' deferito alla
competente Autorita' Giudiziaria per le violazioni previste e punite
dal codice penale, dalle leggi speciali in materia, nonche' per
quelle di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.

                              Art. 12.
 
Ammissione al corso e posizione
 
1) I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria finale,
suddivisa per discipline sportive, secondo quanto previsto dal
precedente art. 9 saranno ammessi, con apposita comunicazione, al
corso allievi carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa e nel
limite dei posti messi a concorso. I predetti saranno ammessi alla
frequenza, in qualita' di allievo carabiniere, del 4 corso formativo
per atleti del Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri, mirato a
far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti
militari e di polizia.
2) Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola
allievi carabinieri di assegnazione dalla data che verra' a suo tempo
stabilita dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

                              Art. 13.
 
Presentazione al corso allievi carabinieri
 
1) Il corso allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola
allievi carabinieri secondo i programmi stabiliti dal Comando
generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel
regolamento interno per la Scuola allievi carabinieri.
2) L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati
vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica da
parte del Dirigente del Servizio sanitario per accertare se, in
relazione al disposto di cui al quarto comma dell'art. 2, siano
ancora in possesso dei prescritti requisiti fisici. Qualora
riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i
candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e
reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio
nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di non idoneita', o
temporanea non idoneita' che non si risolvano entro dieci giorni
dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione
dal concorso. Il giudizio di non idoneita' e' definitivo.
I concorrenti giudicati non idonei saranno sostituiti nell'ordine di
graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei.
3) Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della
visita medica di cui al precedente comma 2), il temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare
incondizionato, saranno dichiarate escluse dal concorso con le
modalita' previste dall'art. 8 e sostituite nell'ordine di
graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei. Il giudizio
di non idoneita' e' definitivo.
4) I concorrenti vincitori dovranno presentarsi muniti di:
certificato plurimo delle vaccinazioni;
certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre un test
di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata
con servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni precedenti la
data di presentazione.
I candidati ammessi che non si presenteranno all'Istituto di
formazione di assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione saranno considerati rinunciatari e sostituiti
nell'ordine di graduatoria, entro i primi venti giorni di corso, con
altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria di cui al
precedente art. 9. Detto Istituto potra', comunque, autorizzare gli
aspiranti - per comprovati motivi, da preavvisare tramite Stazione
dei Carabinieri competente per territorio - a differire la
presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso.
5) La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.
6) I candidati in servizio o in congedo, compresi gli
appartenenti all'Arma dei carabinieri in ferma volontaria, utilmente
collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, saranno
ammessi, previa rinuncia al grado posseduto, alla ferma quadriennale.
Nei confronti dei volontari delle Forze armate in servizio, vincitori
dei concorso, trovano applicazione le norme contenute nell'art. 21
del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.
7) Gli arruolati, durante il corso formativo, previo superamento
degli esami, conseguono la nomina ad allievo carabiniere e sono
immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo
appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri o dell'Autorita' da questi delegata. Al
termine del corso gli allievi giudicati idonei saranno nominati
carabinieri e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
1) Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il CNSR dei carabinieri per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2) Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3) L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4) Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Ufficiale o del funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il direttore del CNSR dei
carabinieri.

                              Art. 15.
 
Spese di viaggio
 
1) Sono a carico dei candidati le spese per i viaggi e per
l'alloggio connessi agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali,
nonche' all'incorporamento.
2) I concorrenti in servizio quali militari dovranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento degli
accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro nella sede di servizio.
3) Qualora il concorrente non sostenga le prove per cause
dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso dalle stesse, la
licenza straordinaria sara' computata in detrazione da quella
ordinaria dell'anno in corso.
Il presente bando sara' sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2007
Gen. C.A.: Gianfrancesco Siazzu

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