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Atto gazzetta ufficiale
Concorsi pubblici per l'ammissione ai dottorati di ricerca per l'anno
accademico 2002-2003
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.55 del 12/7/2002 |
Ente: | - |
Località: | - |
Codice atto: | 02E05300 |
Sezione: | Rettifiche |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 5/9/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il regolamento in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' di Siena emanato con decreto rettorale n. 951/98-99
del 5 maggio 1999;
Visto il decreto rettorale n. 1387/98-99 del 5 agosto 1999 di
istituzione dei dottorati di ricerca presso l'Universita' di Siena
per l'anno accademico 1999/2000;
Visto il decreto rettorale n. 869/99-2000 del 15 aprile 2000 con
il quale sono state apportate alcune modifiche al regolamento emanato
con decreto rettorale n. 951/98-99 del 5 maggio 1999;
Viste le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca, avanzate dalle strutture scientifiche, per
l'anno accademico 2002/03;
Visto il parere espresso in data 2 e 3 maggio 2002 dal comitato
scientifico di cui all'art. 5 del regolamento di ateneo per il
dottorato di ricerca;
Vista la delibera del senato accademico del 10 giugno 2002
relativa all'approvazione delle proposte dei dottorati di ricerca per
l'anno accademico 2002/03;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del bando
Sono indetti pubblici concorsi per l'ammissione ai sottoelencati
dottorati di ricerca istituiti presso l'Universita' degli studi di
Siena, per l'anno accademico 2002/03.
Per ogni dottorato di ricerca vengono indicati i connotati
essenziali.
----> Vedere tabelle da pag. 6 a pag. 56 del Supplemento <----
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato, a
seguito di finanziamenti di soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, purche' rese note dai finanziatori entro il termine di
scadenza del bando. L'eventuale aumento del numero delle borse di
studio sara' reso noto anche utilizzando i consueti supporti
informatici.
Art. 2.
Requisiti e domanda di ammissione
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea
(vedi "requisiti di partecipazione" indicati per ogni singolo
dottorato) o di analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita';
qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara' il collegio
dei docenti del dottorato di ricerca a deliberare sull'equipollenza
del titolo accademico conseguito all'estero, ai soli fini
dell'ammissione ai corsi. Possono partecipare agli esami di
ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea
prima dell'inizio dei corsi. La domanda di ammissione dovra'
pervenire all'ufficio post-laurea - sezione dottorato di ricerca c/o
College Santa Chiara, via Valdimontone n. 1 - Siena, entro e non
oltre il 5 settembre 2002 e dovra' essere inoltrata esclusivamente
utilizzando la procedura di iscrizione on-line disponibile
all'indirizzo internet http://dottorati.unisi.it/domande.
> A conferma dell'avvenuta registrazione verra' inoltrato
all'indirizzo indicato dal candidato nel modulo di domanda un
messaggio di posta elettronica, la cui data, presente anche sul
nostro server, fara' fede ai fini del rispetto dei termini.
Qualora previsti dal bando di concorso (vedere specifica tabella
relativa ad ogni singolo dottorato), i documenti richiesti ai fini
della valutazione (curriculum vitae, progetto di ricerca, etc.)
dovranno essere inviati tramite servizio postale o consegnati
personalmente (dalle ore 10,30 alle ore 13,30 dal lunedi' al venerdi)
all'ufficio post-laurea sezione dottorato di ricerca c/o College
Santa Chiara, via Valdimontone n. 1 - 53100 Siena, entro la stessa
scadenza. In entrambi i casi la documentazione dovra' essere chiusa
in una busta sulla quale dovra' essere applicato il talloncino
ricevuto dal candidato nel messaggio di posta elettronica di conferma
dell'avvenuta registrazione. Una sintesi dei documenti di cui sopra
dovra' essere indicata nella domanda on-line.
Nel caso di invio tramite posta, l'amministrazione declina ogni
responsabilita' per la mancata ricezione della documentazione
derivante da responsabilita' di terzi o da cause tecniche. Non si
terra' conto della documentazione pervenuta oltre i tre giorni
lavorativi successivi alla scadenza, anche se spedita prima. I
candidati sono invitati a richiedere, entro tre mesi dal termine di
espletamento del concorso, la restituzione, con spese a loro carico,
dei documenti presentati. Trascorso tale termine questo Ateneo non
sara' piu' responsabile della conservazione e restituzione della
predetta documentazione.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno inviare i documenti
utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di
equipollenza (certificato di laurea con esami e votazioni e
dichiarazione di valore); tali documenti dovranno essere tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero,
secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Art. 3.
Prove di ammissione
Le prove, intese ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica, si svolgeranno secondo le modalita' indicate
nella tabella specifica di ciascun dottorato. L'amministrazione
universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa. Per sostenere le prove i candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento. La
commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il collegio
dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti di ruolo, cui possono
essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di
ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di
convenzioni od intese con piccole e medie imprese.
Art. 4.
Ammissione ed iscrizione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in
piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo
corso di dottorato. Gli assegnisti di ricerca possono essere ammessi
ai corsi di dottorato anche in sovrannumero, a condizione che il
dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico
disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni.
Possono essere altresi' ammessi in sovrannumero, su richiesta del
collegio dei docenti, purche' risultanti comunque nella graduatoria
di merito, i titolari di borse assegnate da ministeri, enti pubblici
di ricerca o altri soggetti espressamente ritenuti "qualificati" dal
senato accademico. I concorrenti risultati vincitori dovranno
presentare o far pervenire all'ufficio post-laurea sezione dottorato
di ricerca dell'Universita' degli studi di Siena c/o College Santa
Chiara, via Valdimontone n. 1 - Siena, entro il termine perentorio di
giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, la sottoelencata documentazione
in carta libera: autocertificazione di cittadinanza;
autocertificazione relativa al diploma di scuola secondaria superiore
posseduto ovvero, per i cittadini non italiani, diploma (documento
originale) che ha consentito la loro ammissione all'universita';
autocertificazione relativa alla laurea posseduta; dichiarazione di
eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione ovvero di
perfezionamento e, nell'affermativa, l'impegno scritto a sospenderne
la frequenza; fotocopia del documento di identita' debitamente
firmata. Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Art. 5.
Borse di studio e contributi
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54
(L. 20.450.000), assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S.
a gestione separata. Le borse di studio verranno assegnate previa
valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di merito,
prevale la valutazione della situazione economica determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile
1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 3 giugno 1997). La durata
dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' non superiore
al bimestre. Qualora il dottorando rinunci, nel corso dell'anno, a
proseguire il dottorato di ricerca, l'amministrazione non chiedera'
la restituzione delle rate relative ai mesi nei quali il dottorando
ha effettivamente frequentato i corsi e svolto le attivita' stabilite
dal collegio dei docenti. L'importo della borsa di studio e'
aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella
misura non inferiore del 50 per cento. L'ammontare annuo dei
contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza, salvo
diverse disposizioni da parte del consiglio di amministrazione, e' di
Euro 1.549,37 (L. 3.000.000) (graduato secondo fasce di condizione
economica definite in analogia con tasse e contributi studenteschi).
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate allo
stesso titolo, di pari o superiore importo. I dottorandi titolari di
borse di studio conferite dall'Universita', su fondi ripartiti dai
decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio
1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per
l'accesso e la frequenza dei corsi. Gli oneri per il finanziamento
delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del
Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998,
n. 210, possono essere coperti dall'universita' anche mediante
convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.
Art. 6.
Frequenza ed obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture dell'Universita' di Siena destinate a tal
fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti.
Al termine del primo anno, ai dottorandi puo' essere attribuito,
ove istituito dal collegio dei docenti, il titolo di "Master
Scientifico Culturale" (MSC). Il conseguimento del titolo di Master
non implica necessariamente l'ammissione agli anni successivi del
dottorato. Il collegio dei docenti stabilisce il punteggio minimo per
conseguire il Master ed il punteggio minimo per l'ammissione all'anno
successivo.
E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del collegio dei docenti, in caso di:
a) giudizio negativo del collegio dei docenti alla fine
dell'anno di frequenza;
b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche'
assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di
prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del collegio dei docenti;
c) assenze ingiustificate e prolungate.
Art. 7.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' di Siena, si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Per
l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il collegio dei
docenti, una apposita commissione, composta da tre docenti di ruolo,
qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui
si riferisce il corso. Per comprovati motivi che non consentano la
presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta
del collegio dei docenti, puo' ammettere il candidato all'esame
finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione
del corso, anche in altra sede.
Art. 8.
Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
regolamento in materia di dottorati di ricerca dell'Universita' di
Siena.
Siena, 24 giugno 2002
Il rettore
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