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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per esami, per l'ammissione di centotrentadue allievi
ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia
aeronautica - Anno accademico 2001-2002.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.4 del 12/1/2001 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 001E0178 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 11/2/2001 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali
della Regia Aeronautica e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220,
concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare e successive
modificazioni;
Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente
l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica;
Viste le leggi 10 ottobre 1950, n. 877, 22 maggio 1969, n. 240,
27 febbraio 1974, n. 68 e 5 agosto 1981, n. 440, concernenti il
trattamento economico spettante agli allievi delle Accademie
militari;
Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il
riordinamento del Corpo del genio aeronautico e successive
modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed
autenticazione delle firme e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, recante provvedimenti
urgenti per l'Universita';
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 19 marzo 1980, n. 79, concernente modifica delle
disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi
regolari dell'Accademia aeronautica;
Vista la legge 4 aprile 1985, n. 123, recante nuove norme per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo
dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;
Vista la legge 4 luglio 1985, n. 353, concernente introduzione
della specialita' di navigatore militare nel ruolo normale degli
ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma
aeronautica;
Vista la legge 23 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente
approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea,
pubblicato sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa,
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990 e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni.
Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1994, concernente
approvazione del regolamento interno dell'Accademia aeronautica e
successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie
universitarie per i corsi ordinari dell'Arma aeronautica - ruolo
naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica;
Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie
universitarie per i corsi ordinari del Corpo del genio aeronautico -
ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti
e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del Corpo del genio
aeronautico - ruolo ingegneri presso l'Accademia aeronautica;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, concernente riordino del reclutamento,
dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai
concorsi per l'Accademia aeronautica, nonche' tipologia e modalita'
di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato
in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli Atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n.
380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare con annesso elenco delle
imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che
prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei
bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti
psico-fisici;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 119 del 24 maggio 2000,
recante modificazioni al citato decreto ministeriale 18 aprile 1990,
concernente approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione
aerea, nonche' il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 140 del 17 giugno 2000, relativo alla
sostituzione della tabella prevista dall'art. 4 del decreto medesimo;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n.
380, che, nel definire le Armi e i Corpi dei ruoli normali
dell'Aeronautica militare nei quali avverra' nell'anno 2001 il
reclutamento del personale femminile, ha fissato al 20% l'aliquota
massima di detto personale che potra' accedere alla prima classe dei
corsi regolari dell'Accademia aeronautica nell'anno accademico
2001/2002;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 12 del
sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1998, l'effettuazione di
una prova di preselezione cui sottoporre tutti i concorrenti al
concorso per l'ammissione alla prima classe dei corsi regolari
dell'Accademia aeronautica;
Ritenuto di dover prevedere, nell'interesse della Forza armata, a
garanzia di adeguata selezione, che venga ammesso alle prove
successive a quella di preselezione un congruo numero di concorrenti
risultati idonei, pari a quindici volte il numero dei posti a
concorso per la specialita' "piloti" e dieci volte quello indicato
per rimanenti Armi/specialita' e Corpi;
Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima di
concorrenti di sesso femminile da ammettere alla prima classe dei
corsi regolari dell'Accademia aeronautica definita per l'anno 2000
dal sopracitato decreto ministeriale 12 dicembre 2000, e' opportuno
prevedere che tra i concorrenti da ammettere alle prove successive a
quella di preselezione nel numero sopraindicato quelli di sesso
femminile non superino detta aliquota massima;
Vista la pianificazione triennale scorrevole 2001/2003 delle
assunzioni di personale per l'Aeronautica militare.
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di
centotrentadue allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari
dell'Accademia aeronautica - anno accademico 2001/2002, cosi'
ripartiti:
ottantasei del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica,
di cui:
ottanta per la specialita' "piloti";
sei per la specialita' "navigatori";
diciotto del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
diciotto del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico.
dieci del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1, possono partecipare
concorrenti, anche se alle armi, sia di sesso maschile che di sesso
femminile.
3. Il numero massimo dei posti disponibili per il personale
femminile, calcolato ai sensi del decreto ministeriale 12 dicembre
2000, citato nelle premesse, e' ventisette, cosi' ripartiti:
diciassette per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, di cui:
sedici per la specialita' "piloti";
uno per la specialita' "navigatori";
quattro per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
quattro per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
due per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico.
4. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile
potranno essere ammessi ai corsi della prima classe dei corsi
regolari dell'Accademia aeronautica - anno accademico 2001/2002 in
numero superiore a quello sopra indicato, anche se collocati in
posizione utile nelle graduatorie di merito di cui al successivo art.
11.
5. I concorrenti di entrambi i sessi possono presentare domanda
per uno solo dei predetti ruoli e, se concorrenti per il ruolo
naviganti normale dell'Arma aeronautica, per una sola specialita' (o
"piloti" o "navigatori"). Non e' ammesso presentare domande per piu'
ruoli.
6. I vincitori del concorso, subordinatamente alla verifica -
anche postuma - del possesso dei requisiti di cui al successivo art.
2 del presente decreto, saranno ammessi quali allievi alla frequenza
dei corsi all'Accademia aeronautica.
7. Durante la permanenza in Accademia:
gli ammessi ai corsi per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica e quelli per il ruolo normale delle armi dell'Arma
aeronautica seguiranno un corso di laurea in scienze politiche ad
indirizzo internazionale o altro specifico corso di laurea definito
dalla Forza armata di concerto con la competente Universita' degli
studi.
I piani degli studi e l'eventuale transizione dal precedente al
nuovo corso di laurea, anche durante gli anni successivi al primo,
saranno definiti dall'Accademia aeronautica per indirizzare
opportunamente la formazione dei frequentatori all'impiego in Forza
armata;
gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico seguiranno un corso di laurea in ingegneria
(aerospaziale, elettronica o civile). La suddivisione tra i vari
corsi sara' effettuata d'autorita' dal comando dell'Accademia
aeronautica, sulla base delle esigenze stabilite dalla Forza armata e
tenuto conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse dagli
interessati.
Durante l'iter accademico eventuali cambi di indirizzo di laurea
potranno essere proposti dagli interessati all'Accademia aeronautica
che definira', in ogni caso, i piani degli studi in osservanza alle
esigenze della Forza armata e alla necessita' di adeguare la
formazione ai nuovi iter didattici di concerto con la competente
Universita' anche durante gli anni accademici successivi al primo;
gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo di
commissariato aeronautico seguiranno un corso di laurea in
giurisprudenza ad indirizzo pubblicistico.
L'Accademia aeronautica definira', in ogni caso, il piano degli
studi in osservanza alle esigenze della Forza armata e alla
necessita' di adeguare la formazione ai nuovi iter didattici di
concerto con la competente Universita' anche durante gli anni
accademici successivi al primo.
8. Per quanto indicato nel precedente comma 7:
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in scienze
politiche non possono essere ammessi alla frequenza del medesimo
corso di laurea ne' per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica ne' per il ruolo normale delle armi dell'Arma
aeronautica.
Tuttavia, nelle more dell'approvazione del nuovo corso di laurea
specialistico nel comparto Difesa e Sicurezza, detti concorrenti sono
ammessi a partecipare con riserva alle fasi concorsuali. L'Accademia
aeronautica ne definira' l'animissibilita' ai corsi a seguito della
definitiva approvazione del piano degli studi della prima classe;
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza non possono presentare domanda per l'ammissione al
corso per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico.
Inoltre: i concorrenti in possesso del diploma di laurea in
ingegneria, qualora ammessi al corso per il ruolo normale del Corpo
del genio aeronautico, non potranno in ogni caso frequentare il corso
per il conseguimento del diploma di laurea nell'indirizzo posseduto.
Infine: i concorrenti che all'atto dell'ammissione ai corsi
avessero sostenuto esami del corso di laurea che sono tenuti a
frequentare, una volta ammessi in Accademia aeronautica, per
conseguire il relativo diploma di laurea, dovranno rinunciare agli
esami universitari sostenuti.
9. Le materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei
corsi sono quelle previste dal piano degli studi. Gli insegnamenti
sono riconosciuti validi ai fini universitari, secondo la normativa
vigente.
10. Gli ammessi al ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica
frequenteranno, inoltre, corsi di pilotaggio o di navigazione aerea
per il conseguimento, rispettivamente, del brevetto di pilota o di
navigatore di aeroplano, come indicato al successivo art. 16.
11. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1 potra'
subire modificazioni, fino alla data di approvazione della
graduatoria di merito del concorso, qualora fosse necessario
soddisfare sopravvenute esigenze della Forza armata.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. I concorrenti devono:
a) (1) aver compiuto al 31 dicembre 2001 il diciassettesimo
anno di eta' e non superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre
2001, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1979 al 31
dicembre 1984, estremi compresi, se di sesso maschile.
Il limite massimo di eta' e' elevato - tranne che per i
concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica - di
un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per
coloro che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze
armate;
a) (2) aver compiuto al 31 dicembre 2001 il diciassettesimo
anno di eta' e non superato il venticinquesimo alla data del 31
ottobre 2001, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1976 al 31
dicembre 1984, estremi compresi, se di sesso femminile:
b) essere cittadini italiani;
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2000/2001 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.
910 e successive modificazioni.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) essere celibi/nubili, o vedovi/e, anche se con figli a
carico;
f) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta', o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nell'Aeronautica militare;
g) non essere stati dimessi d'autorita' da Accademie, Scuole o
Istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia
dello Stato per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita
militare;
h) se concorrenti per il ruolo naviganti normale
("piloti"/"navigatori") non essere stati dimessi per insufficiente
attitudine, rispettivamente, al pilotaggio o alla navigazione aerea;
i) per i soli concorrenti di sesso maschile:
(1) non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
(2) non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza"
ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230;
(3) avere una statura non inferiore a m 1,65 e, qualora
concorrenti per il ruolo naviganti normale ("piloti" o "navigatori")
dell'Arma aeronautica, non superiore a m 1,90;
j) per i soli concorrenti di sesso femminile:
(1) avere una statura non inferiore a m 1,65 e non superiore
a m 1,90, se concorrenti per il ruolo naviganti normale ("piloti" o
"navigatori") dell'Arma aeronautica;
(2) avere una statura non inferiore a m 1,61, se concorrenti
per i ruoli non naviganti.
2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale prescritta dalla normativa
in vigore per espletare i compiti di ufficiale in servizio permanente
del ruolo prescelto, nonche' per esercitare l'attivita' di volo in
qualita' di piloti o navigatori militari, se concorrenti per il ruolo
naviganti normale. Le modalita' di accertamento di detta idoneita'
sono indicate nei successivi articoli 6 e 8 del presente decreto.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata all'accertamento anche postumo del possesso dei requisiti
di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
4. I requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal
precedente comma 1, lettere a) e c), devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
ammissione al concorso indicato al successivo art. 3. Inoltre, i
requisiti medesimi devono essere mantenuti sino alla ammissione in
Accademia aeronautica e per tutta la durata del ciclo formativo
nell'Istituto di cui all'art. 1, comma 6.
5. L'ammissione dei concorrenti gia' alle armi e' subordinata,
nei casi previsti dalla normativa vigente, al nulla osta della Forza
armata/Corpo armato di appartenenza, da acquisire d'ufficio.
Art. 3.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
redatta in carta semplice, utilizzando l'apposito modulo di cui
all'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente
decreto, osservando le istruzioni riportate sul modulo stesso.
Il modulo potra' essere reperito presso i distretti militari, gli
enti aeronautici, le capitanerie di porto e le sezioni informagiovani
dei comuni. In caso di indisponibilita' potra' essere utilizzata
copia fotostatica del citato modulo. Il concorrente dovra' aver cura
di conservare copia della domanda, da esibire all'atto della
presentazione alla prova di preselezione, come indicato nel
successivo art. 4;
firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla
domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede
l'autenticazione). La mancanza di sottoscrizione comportera' la non
ammissione al concorso;
spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento,
all'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Sezione reclutamento,
via San Gennaro Agnano n. 30 - 80078 Pozzuoli (Napoli), con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza,
entro il tennine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Non potranno, quindi, essere
prese in considerazione le domande inoltrate oltre il termine
suindicato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le domande, inoltre, possono essere anticipate:
via Internet all'indirizzo www.aeronautica.difesa.it compilando
ed inviando l'apposito modulo di preiscrizione al concorso;
a mezzo fax (numero 081-7355083), compilando a macchina ed
inviando l'apposito modulo di cui al gia' citato allegato "A" al
bando.
L'anticipo delle domande con le modalita' suindicate non esime il
concorrente dal trasmettere il modulo cartaceo debitamente firmato in
forma autografa, come indicato nel presente comma.
I militari in servizio dell'Aeronautica militare dovranno
presentare domanda, in originale e copia, a pena di decadenza entro
il termine di cui sopra, al Comando del Reparto/Ente di appartenenza,
che ne curera' l'immediata istruttoria come specificato al successivo
art. 13.
I militari in servizio non appartenenti all'Aeronautica militare
sono tenuti a presentare copia della domanda al Comando del
Reparto/Ente di appartenenza.
E' fatto obbligo ai concorrenti che siano ufficiali,
sottufficiali e volontari dell'Aeronautica militare in congedo di far
pervenire copia della domanda, rispettivamente, ai Comandi della 1a e
della 3a regione aerea ed al comando Aeronautica militare di Roma
presso il quale sono in forza.
I cittadini italiani residenti all'estero potranno inoltrare
entro il medesimo termine la domanda anche tramite le Autorita'
diplomatiche o consolari, che ne cureranno l'immediata trasmissione
al comando dell'Accademia aeronautica.
2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovra' dichiarare:
a) l'Arma o il Corpo e il ruolo (uno solo) per il quale intende
concorrere. Per i concorrenti per il ruolo naviganti normale
dell'Arma aeronautica, anche la specialita' (o "pilota" o
"navigatore"). Dovra' essere scelta una sola delle due specialita'
predette;
b) la lingua o le lingue straniere nelle quali intende
eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, per un massimo di
due, scelte tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;
c) cognome e nome (da riportare con la stessa dizione
dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita, incluse le virgole
o i trattini di separazione degli eventuali doppi nomi);
d) codice fiscale;
e) localita', provincia e data di nascita;
f) il preciso recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e
numero civico) presso il quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso e, ove possibile, il numero
telefonico. Il concorrente che successivamente alla presentazione
della domanda venisse incorporato in un reparto/ente militare sara'
tenuto a comunicare subito, a mezzo telegramma, all'Accademia
aeronautica il reparto/ente presso il quale presti servizio ed il
relativo indirizzo.
Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente
all'Accademia aeronautica, a mezzo telegramma, ogni eventuale
variazione del recapito indicato nella domanda che venga a
verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore;
g) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2000/2001, con l'indicazione
dell'Istituto scolastico presso il quale ha conseguito o sta per
conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne
all'Accademia aeronautica, a mezzo telegramma, l'avvenuto
conseguimento con il relativo voto.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello
prescritto per la partecipazione al concorso;
h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva ed
il profilo sanitario che risulta dal documento allegato al foglio di
congedo illimitato provvisorio rilasciato alla visita medesima, se
gia' effettuata (solo se concorrente di sesso maschile). Se militare
in servizio dovra' indicare la data di inizio servizio, il proprio
grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni inerenti al concorso saranno inviate al recapito
indicato nella domanda e non tramite il comando di appartenenza, che
tuttavia dovra' essere informato a cura dell'interessato.
Il concorrente che sia gia' stato collocato in congedo dovra'
indicare le date di inizio e di fine servizio, nonche' il grado
rivestito all'atto del congedamento;
i) di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa (solo se concorrente di sesso maschile);
j) se e' ammesso o e' stato ammesso a prestare servizio civile,
la data di inizio e l'Ente di servizio (solo se concorrente di sesso
maschile);
k) il proprio stato civile e l'eventuale numero di figli a
carico;
l) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non aver in
corso procedimenti penali, di non aver in corso procedimenti penali o
amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione, ne' che risultino a proprio carico procedimenti penali
ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 686 del
codice di procedura penale.
In caso contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni
di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
eventuale procedimento penale.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare all'Accademia
aeronautica qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che
intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra.
La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere
reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' da sottoscrivere al momento dell'incorporazione;
m) l'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, di uno o piu' dei titoli di
preferenza indicati nell'allegato D, che danno luogo, a parita' di
merito, alla applicazione dei benefici previsti dalle vigenti
disposizioni di legge;
n) il possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
o) di godere dei diritti civili e politici;
p) di non essere stato dimesso da accademie, scuole o altri
istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia
dello Stato per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita
militare o, se concorrente per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica ("pilota" o "navigatore"), per insufficiente attitudine,
rispettivamente, al pilotaggio o alla navigazione aerea;
q) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime.
I concorrenti residenti all'estero dovranno indicare l'ultima
residenza in Italia e la data di espatrio;
r) di rinunciare, in caso di esito favorevole del concorso, al
grado rivestito (se militare) e di accettare l'obbligo di permanere
in servizio fino alla scadenza del periodo di ferma prevista dalla
normativa vigente;
s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
3. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore.
Alla domanda dovra' allegare l'atto di assenso, in carta
semplice, conforme all'allegato "E", che costituisce parte integrante
del presente decreto, redatto dal sindaco o suo delegato e
sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal
tutore.
4. L'Accademia aeronautica si riserva la facolta' di far
regolarizzare le domande che, spedite o presentate nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili,
inesatte o non conformi al modello di domanda, di cui al gia' citato
allegato "A" al presente decreto.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione;
b) accertamenti sanitari;
c) prova scritta di composizione italiana;
d) tirocinio psico-attitudinale;
e) prova orale di matematica;
f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
Art. 5.
Prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione di
cui al successivo art. 10, comma 1, lettera a) - con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova di
preselezione, di cui all'allegato "C", che costituisce parte
integrante del presente decreto, unica per tutti i ruoli, che avra'
luogo presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare -
Aeroporto militare di Guidonia (Roma), via Sauro Rinaldi n. 3,
secondo il seguente calendario:
26 febbraio 2001, presentazione alle ore 8, per i concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere "A" e "B";
26 febbraio 2001, presentazione alle ore 13, per i concorrenti
il cui cognome inizi con la lettera "C";
27 febbraio 2001, presentazione alle ore 8, per i concorrenti
il cui cognome inizi con la lettera "D";
27 febbraio 2001, presentazione alle ore 13, per i concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere "E", "F" e "G";
28 febbraio 2001, presentazione alle ore 8, per i concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere "H", "I", "J", "K" ed "L";
28 febbraio 2001, presentazione alle ore 13, per i concorrenti
il cui cognome inizi con la lettera "M";
1o marzo 2001, presentazione alle ore 8, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere "N", "O" e "P";
1o marzo 2001, presentazione alle ore 13, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere "Q" ed "R";
2 marzo 2001, presentazione alle ore 8, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere "S" e "T";
2 marzo 2001, presentazione alle ore 13, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere "U", "V", "W", "X", "Y" e "Z".
2. Gli orari sopraindicati sono quelli dell'orario ufficiale.
Il suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Pertanto, i
concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
comunicazione, nella sede, nell'ora e nel giorno per ciascuno fissati
nel calendario sopra indicato.
Eventuali modificazioni del luogo e delle date di svolgimento
della prova di preselezione saranno rese note mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 20
febbraio 2001, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - del 20 febbraio 2001, tale pubblicazione potra'
essere rinviata ad una data successiva.
3. Alla prova di preselezione i concorrenti dovranno presentarsi
muniti della copia della domanda di partecipazione al concorso,
nonche' della ricevuta della raccomandata rilasciata dalle Poste
italiane, comprovante, il giorno di spedizione della stessa.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova, anche
per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
pertanto esclusi dal concorso.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, per quanto applicabili, le disposizioni dell'art.
13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
nonche' quelle contenute nell'allegato "C" al presente decreto.
5. La prova consistera' nella somministrazione collettiva e
standardizzata di questionari, in lingua italiana, a risposta
multipla, finalizzati ad accertare:
le potenzialita' dei concorrenti ad intraprendere con successo
gli studi universitari;
le capacita' di:
comprensione e ragionamento verbale;
ragionamento astratto, numerico e matematico;
concentrazione protratta e fattore spaziale;
il possesso di tratti personologici e socio-comportamentali
correlabili allo sviluppo di relazioni interpersonali e norme
etico-educazionali.
6. Sulla base dei punteggi riportati nella predetta prova, la
preposta commissione compilera' graduatorie distinte per ruolo e
specialita', al solo scopo di individuare i concorrenti che, per
ciascun ruolo/specialita', saranno ammessi agli accertamenti
sanitari.
7. Saranno ammessi agli accertamenti sanitari di cui al
successivo art. 7, secondo l'ordine delle graduatorie provvisorie di
cui al precedente comma 6, concorrenti entro i seguenti limiti
numerici:
a) milleduecento per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, specialita' "pilota";
b) novanta per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, specialita' "navigatore";
c) centottanta per il ruolo normale delle armi dell'Arma
aeronautica;
d) centottanta per il ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico;
e) cento per il ruolo normale del Corpo di commissariato
aeronautico.
Tenuto conto del numero massimo di concorrenti sopra indicato per
ciascun ruolo/specialita' da ammettere, secondo l'ordine delle
graduatorie provvisorie di cui al precedente comma 6, agli
accertamenti sanitari, i concorrenti di sesso femminile saranno
ammessi entro i seguenti limiti massimi, calcolati in base alla
percentuale fissata dal decreto ministeriale 12 dicembre 2000, citato
nelle premesse:
a) duecentoquaranta per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, specialita' "pilota";
b) diciotto per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, specialita' "navigatore";
c) trentasei per il ruolo normale delle armi dell'Arma
aeronautica;
d) trentasei per il ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico;
e) venti per il ruolo normale del Corpo di commissariato
aeronautico.
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che abbiano riportato in
ciascun ruolo/specialita' lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente
ammesso.
8. I punteggi relativi alla prova di preselezione saranno
affissi, a cura della Commissione, all'albo del Centro di selezione.
9. I concorrenti che si classificheranno entro il numero dei
posti come sopra definiti riceveranno apposita comunicazione scritta
da parte dell'Accademia aeronautica a mezzo lettera raccomandata o
telegramma.
10. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili di cui al precedente comma 7 non riceveranno alcuna
comunicazione dell'esito della prova di preselezione.
Essi potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a
partire dal trentesimo giorno successivo a quello di conclusione
della prova di preselezione, all'Accademia aeronautica - Ufficio
concorsi - Sezione reclutamento, via San Gennaro Agnano n. 30 - 80078
Pozzuoli (Napoli) - (tel. 081/7355474).
Art. 6.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti rientrati nel numero dei posti di cui al
precedente art. 5, comma 7, saranno convocati presso il Centro
aeromedico per la selezione psicofisiologica dell'Istituto medico
legale di Roma, ubicato nell'aeroporto di Guidonia (Roma) per essere
sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 10, comma 1,
lettera b), all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa vigente per l'accesso ai ruoli/specialita' di cui
all'art. 1 del presente decreto.
2. I concorrenti dovranno consegnare, all'atto della
presentazione al Centro aeromedico per l'effettuazione degli
accertamenti sanitari i seguenti documenti:
certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica
attestante la recente effettuazione (non oltre tre mesi)
dell'accertamento per tutti i markers dell'epatite B e C, sia
antigenici sia anticorpali. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' la non ammissione del concorrente agli
accertamenti sanitari;
certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
lastre e relativi referti di esami radiografici del torace, del
rachide in toto e dei seni paranasali, per coloro che siano stati
eventualmente sottoposti a tali esami strumentali presso organi
sanitari militari o strutture pubbliche entro i tre mesi precedenti
la data della visita medica. Il concorrente di sesso femminile,
qualora non esibisca detti referti, al solo fine dell'effettuazione
in piena sicurezza degli esami radiografici, dovra' produrre un test
di gravidanza in data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
di detti referti la concorrente dovra' essere sottoposta al fine
sopra indicato al test di gravidanza. In caso di positivita' del test
di gravidanza la commissione non potra' in nessun caso procedere agli
accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia' citato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare;
attestato del profilo sanitario posseduto (solo se concorrenti
di sesso maschile gia' sottoposti a visita di leva);
qualora minorenni all'atto della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso e non lo avessero gia' allegato alla
domanda medesima, l'atto di assenso, in carta semplice, conforme
all'allegato "E", che costituisce parte integrante del presente
decreto, redatto dal sindaco o suo delegato e sottoscritto da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore. La mancata
presentazione di detto documento determinera' la non ammissione del
concorrente minorenne agli accertamenti sanitari.
3. I concorrenti presentatisi agli accertamenti sanitari saranno
invitati a sottoscrivere apposita dichiarazione - secondo i modelli
di cui all'allegato "B", che costituisce parte integrante del
presente decreto - di consenso informato al protocollo diagnostico in
uso presso il Centro aeromedico ed al protocollo vaccinale previsto
per il personale militare dopo l'eventuale arruolamento.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti che
durante la visita risultassero non in possesso anche di uno solo dei
requisiti prescritti saranno giudicati non idonei ed esclusi dal
concorso. Nel gia' citato allegato "B" al presente decreto e'
riportato il protocollo diagnostico che sara' praticato ad ogni
concorrente. Nell'allegato medesimo sono inoltre indicate, a solo
titolo orientativo, alcune delle cause che piu' frequentemente danno
luogo a giudizio di non idoneita'.
5. La Commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo all'ammissione all'Accademia aeronautica";
"non idoneo all'ammissione all'Accademia aeronautica", con
indicazione del motivo.
6. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti
da imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea (decreto
ministeriale 18 aprile 1990 e successive modificazioni).
7. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultasse scientificamente probabile un'evolinione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi contenuti e comunque entro i successivi
quarantacinque giorni, la Conunissione non esprimera' alcun giudizio.
Essa fissera' la data sotto la quale detti concorrenti dovranno
ripresentarsi per essere sottoposti ad accertamenti sanitari, entro
il termine massimo sopra indicato, per verificare l'eventuale
recupero dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere la
prova scritta di composizione italiana di cui al successivo art. 7.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
9. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
inviare con lettera raccomandata all'Accademia aeronautica - Ufficio
concorsi - Sezione reclutamento, via San Gennaro Agnano - 80078
Pozzuoli (Napoli), improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza,
corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio
di non idoneita'.
Dette istanze potranno essere anticipate all'Accademia
aeronautica anche a mezzo fax 081/7355083.
10. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopra indicati.
11. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno dall'Accademia aeronautica comunicazione telegrafica di
ammissione con riserva alla prova scritta di italiano di cui al
successivo art. 7.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, l'Accademia
aeronautica comunichera' agli interessati che il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari rimane
confermato.
12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 9 - in caso di accoglimento dell'istanza e di
idoneita' alla prova scritta di cui al successivo art. 7, sostenuta
con riserva - sara' espresso dalla commissione di cui al successivo
art. 10, comma 1, lettera c), a seguito di valutazione della
documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero,
qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari
disposti.
13. Il giudizio espresso dalla predetta commissione e' definitivo
e sara' comunicato ai concorrenti seduta stante. Pertanto, per i
concorrenti giudicati "non idonei" anche a seguito della valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche'
quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal
concorso.
Art. 7.
Prova scritta di composizione italiana
1. La prova scritta di composizione italiana, le cui modalita'
sono indicate nel gia' citato allegato "C" al presente decreto,
consistera' nello svolgimento di un tema su argomenti di cultura
generale formulati dalla commissione esaminatrice di cui al
successivo art. 10, comma 1, lettera d).
Essa tendera' a verificare il grado di padronanza della
composizione italiana scritta da parte del concorrente, la sua
maturita' di pensiero e la capacita' di esprimere le sue idee in
maniera corretta, semplice e chiara.
2. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti sanitari
dovranno presentarsi a sostenere la prova senza attendere alcuna
comunicazione al riguardo.
I concorrenti di cui al precedente art. 6, comma 7, invece,
dovranno presentarsi a sostenere detta prova solo se avranno ricevuto
specifica comunicazione al riguardo. Tali concorrenti, in tal caso,
sosterranno con riserva detta prova. Parimenti con riserva
sosterranno la prova scritta i concorrenti di cui al precedente art.
6, comma 9.
3. La prova avra' luogo presso l'Accademia aeronautica il giorno
24 maggio 2001, con inizio non prima delle ore 10 dell'orario
ufficiale.
I concorrenti dovranno affluire nelle aule d'esame entro le ore
9.
Essi dovranno essere muniti di penna a sfera ad inchiostro
indelebile di colore nero o blu e di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia.
I concorrenti assenti all'inizio della prova saranno senz'altro
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
4. Eventuale variazione della data di svolgimento di detta prova
sara' resa nota mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - del 15 maggio 2001, che avra' valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 15
maggio 2001 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Pertanto, durante la prova scritta non sara' permesso ai
concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero
mettersi in relazione con altri, salvo che con il personale di
sorveglianza e con i membri della commissione esaminatrice. Durante
la prova scritta sara' vietato introdurre nell'aula d'esame, detenere
od utilizzare telefoni cellulari od altri apparati di comunicazione.
L'elaborato dovra' essere scritto esclusivamente, a pena di
nullita', su carta recante il timbro d'ufficio dell'Accademia
aeronautica e la firma di un membro della commissione esaminatrice,
dalla stessa appositamente predesignato.
I concorrenti non potranno portare carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, comprese le
cosiddette "agende elettroniche". Potranno consultare soltanto i
testi ed i dizionari eventualmente autorizzati dalla commissione.
Il concorrente che contravvenga a dette disposizioni o comunque
abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema sara'
escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu'
concorrenti abbiano copiato in tutto o in parte, anche tra loro,
l'esclusione sara' disposta nei confronti di tutti i concorrenti
coinvolti.
La commissione esaminatrice ed il personale di sorveglianza
cureranno l'osservanza delle disposizioni stesse ed avranno facolta'
di adottare i provvedimenti necessari.
A tale scopo, almeno due dei rispettivi componenti dovranno
trovarsi nell'aula d'esame. La mancata esclusione all'atto della
prova non precludera' che l'esclusione possa essere disposta in sede
di valutazione della prova medesima.
6. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente
avra' conseguito un punteggio non inferiore a 21/30. Tale punteggio
sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo
art. 11.
7. L'esito della prova sara' comunicato dall'Accademia
aeronautica, mediante lettera raccomandata o telegramma, ai soli
concorrenti risultati idonei.
8. I concorrenti giudicati non idonei non riceveranno alcuna
comunicazione dell'esito di detta prova.
Essi, comunque, potranno richiedere, non prima del 10 luglio
2001, notizie circa l'esito della stessa all'Accademia aeronautica -
Ufficio concorsi - Sezione reclutamento (tel. 081/7355474).
Art. 8.
Tirocinio psico-attitudinale
1. L'idoneita' sotto il profilo psico-attitudinale dei
concorrenti risultati idonei alla prova scritta di composizione
italiana sara' accertata dalla commissione di cui al successivo art.
10, comma 1, lettera d), durante un periodo di tirocinio.
I concorrenti sono tenuti a presentarsi nell'ora e nel giorno
indicati nella lettera o telegramma di convocazione. La mancata
presentazione determinera' l'esclusione dal concorso.
2. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della
idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta'
dell'Accademia aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione
della Commissione medica competente per un supplemento di indagini,
al fine di accertare che non si siano aggravate preesistenti
imperfezioni o siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare
un provvedimento medico-legale di inidoneita' alla frequenza del
tirocinio.
3. I concorrenti militari in servizio, ammessi al tirocinio,
saranno posti, a cura dei reparti/enti di appartenenza, nella
posizione di aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
4. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti:
dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica;
effettueranno un programma di attivita', di cui al gia' citato
allegato "C", inteso a verificare il possesso delle doti di carattere
e delle qualita' richieste dall'art. 1 del regio decreto-legge 28
gennaio 1935, n. 314, per la futura nomina ad ufficiale in servizio
permanente effettivo dell'Aeronautica militare. In particolare, essi
saranno sottoposti a specifici accertamenti intesi a valutare
l'efficienza fisica, le qualita' attitudinali e caratterologiche
della loro personalita' e l'adattamento alla vita collettiva ed alla
disciplina militare;
frequenteranno alcune lezioni di matematica;
fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione e
riceveranno, inoltre, in uso, un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio.
5. L'Accademia aeronautica indichera' nella convocazione la
quantita' e il tipo di indumenti che i concorrenti dovranno avere con
se' all'atto della presentazione per il tirocinio.
6. Il tirocinio si svolgera' in un periodo temporale che, di
massima, non superera' i dieci giorni calendariali, durante i quali i
frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del
rendimento fornito nelle attivita' programmate di cui al gia' citato
allegato "C" al presente decreto.
7. Saranno esclusi dal concorso coloro che rinunceranno alla
prosecuzione del tirocinio. Parimenti, saranno esclusi i concorrenti
per i quali, durante il tirocinio, venisse accertato presso una
struttura sanitaria militare lo stato di tossicodipendenza o di
tossicofilia.
8. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che,
al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla commissione
di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera d). Il giudizio di
idoneita' o di non idoneita', unitamente ai risultati conseguiti in
ogni singola prova che avra' detenninato il giudizio stesso, sara'
comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
9. I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio
di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.
10. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi alla prova
orale di matematica, che si terra' a partire dal giorno successivo a
quello di fine tirocinio.
Art. 9.
Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua
straniera
1. La prova orale di matematica, che avra' luogo presso
l'Accademia aeronautica, vertera' sul programma di cui al gia' citato
allegato "C" al presente decreto.
La prova si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione non inferiore a 21/30. Tale punteggio sara'
utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo art.
11.
L'esito della prova sara' comunicato al termine della stessa a
tutti i partecipanti.
2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale
di matematica, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla,
saranno esclusi dal concorso.
3. I concorrenti idonei nella prova orale di matematica,
sempreche' ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso, sosterranno la prova facoltativa di lingua straniera
(non piu' di due scelte tra inglese, francese, tedesco e spagnolo) di
cui al gia' citato allegato "C" al presente decreto.
La prova orale facoltativa di lingua straniera consistera' in una
conversazione nella lingua prescelta ed in una traduzione, a prima
vista, di un brano scelto dall'esaminatore, diretto ad accertare la
buona conoscenza della lingua stessa.
I concorrenti che non intendessero sostenere piu' detta prova
dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso
saranno esonerati dal sostenerla. Al termine della prova sara'
assegnata, per ciascuna lingua prescelta, una votazione in trentesimi
da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio, utile per
la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 11:
da 0 a 20,999 = pp. 0,00;
da 21 a 23,999 = pp. 0,50;
da 24 a 26,999 = pp. 0,75;
da 27 a 30,000 = pp. 1,00.
4. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la
Commissione esaminatrice predisporra' l'elenco dei concorrenti
esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato e di
quello relativo alla prova orale di lingua straniera eventualmente
sostenuta. Tale elenco verra' affisso all'albo della sede degli
esami.
5. I concorrenti risultati idonei al termine della prova orale,
qualora nella domanda di partecipazione al concorso abbiano
dichiarato il possesso di titoli di preferenza che danno luogo, a
parita' di merito, all'applicazione dei benefici previsti dalle
vigenti disposizioni di legge per la formazione della graduatoria di
cui al successivo art. 11, dovranno consegnare all'Accademia
aeronautica apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403, secondo il modello in allegato "F", che
costituisce parte integrante del presente decreto, che avranno avuto
cura di portare al seguito.
Detti titoli, il cui elenco e' riportato nel gia' citato allegato
"D" al presente decreto, devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande.
I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore.
Art. 10.
Commissioni
1. Con successivi decreti saranno nominate:
a) la commissione per la prova di preselezione;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la Commissione esaminatrice per la prova scritta di
italiano, per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneita'
psico-attitudinale, per la prova orale di matematica e per quella
facoltativa di lingua straniera, per la valutazione dei titoli
preferenziali e per la formazione delle graduatorie finali di merito.
2. La commissione per la prova di preselezione di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
un ufficiale dell'aeronautica militare di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, membri;
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario.
Detta commissione per la somministrazione della prova si avvarra'
del supporto di ufficiali qualificati perito selettore e di
sottufficiali qualificati aiuto perito selettore dell'Aeronautica
militare.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo
sanitario aeronautico, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico,
membri;
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo
sanitario aeronautico, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico,
membri;
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni. Gli ufficiali medici e gli eventuali medici specialisti
esterni facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da
quelli che hanno fatto parte della Commissione per gli accertamenti
sanitari di cui al precedente comma 3.
5. La commissione esaminatrice per la prova scritta di italiano,
per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneita'
psico-attitudinale, per la prova orale di matematica e per quella
facoltativa di lingua straniera, per la valutazione dei titoli di
preferenza e per la formazione delle graduatorie finali di merito,
sara' composta da:
comandante dell'Accademia aeronautica, ovvero un ufficiale di
grado non inferiore a generale di brigata aerea, presidente;
due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, in servizio
permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri fissi;
quattro ufficiali superiori in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero docenti civili, o funzionari
delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti
della materia, membri aggiunti per la prova scritta di composizione
italiana;
due ufficiali superiori - uno del Corpo sanitario aeronautico,
neuro psichiatra o psicologo clinico, capo team psico-attitudinale ed
uno del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, capo team
osservazione comportamentale, membri aggiunti per l'accertamento
dell'efficienza fisica e dell'idoneita' psico-attitudinale durante il
tirocinio;
dodici ufficiali superiori dell'Aeronautica militare in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero
docenti civili o funzionari delle amministrazioni pubbliche o
estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la
prova orale di matematica;
un ufficiale superiore in servizio permanente o in ausiliaria
da non oltre tre anni, ovvero un docente civile, o un funzionario
delle amministrazioni pubbliche o un estraneo alle medesime, esperto
della materia, che potra' essere diverso in funzione della lingua
straniera prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio
permanente dell'Aeronautica militare, ovvero un dipendente civile
dell'Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale
"C", posizione non inferiore a "C/2", segretario, senza diritto di
voto.
I membri aggiunti hanno diritto di voto o esprimeranno giudizi
per le sole prove/materie per le quali sono aggregati.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di personale
laureato in psicologia ed iscritto all'albo professionale
convenzionato, nonche' di ufficiali qualificati perito selettore e di
sottufficiali qualificati aiuto perito selettore dell'Aeronautica
militare e di ufficiali ed aspiranti addetti all'inquadramento dei
concorrenti.
Art. 11.
Graduatorie di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 10,
comma 5, formera', per ciascuno dei ruoli/specialita' di cui al
precedente art. 1, distinte graduatorie di merito dei concorrenti
che, giudicati idonei agli accertamenti sanitari ed a quelli
psicoattitudinali, avranno superato le prove d'esame di cui ai
precedenti articoli 7 e 9.
2. Ciascuna graduatoria sara' formata secondo l'ordine risultante
dalla media dei voti conseguiti da ciascun concorrente nella prova
scritta ed in quella orale di matematica, con l'aggiunta
dell'eventuale punteggio incrementale, calcolato come indicato al
precedente art. 9, comma 3, in relazione al voto riportato nella
prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto
dirigenziale, tenendo conto del numero massimo dei posti disponibili
per ciascun ruolo/specialita' per i concorrenti di sesso femminile,
di cui all'art. 1 comma 3, del presente decreto.
A parita' di merito saranno preferiti i concorrenti in possesso
dei titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, all'art. 1 della legge 19 marzo
1980, n. 79 e all'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n.
958, indicati nel gia' citato allegato "D" al presente decreto,
sempreche' dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e
confermati con la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente art.
9, comma 5.
4. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso ed ammessi alla frequenza dei corsi regolari, i concorrenti
utilmente collocati nelle predette graduatorie di merito, secondo
quanto stabilito nell'art. 1 del presente decreto.
Stante l'autonomia di ciascuna graduatoria, la mancata ammissione
al ruolo prescelto esclude il transito agli altri ruoli.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 12.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2, i vincitori del concorso sono tenuti a sottoscrivere e
presentare all'Accademia aeronautica, entro trenta giorni dalla data
di ammissione ai corsi, a pena di decadenza, la seguente
dichiarazione sostitutiva, secondo il modello in allegato "G", che
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciata ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, concernente:
a) il possesso del titolo di studio prescritto per la
partecipazione al concorso;
b) i dati contenuti:
nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita;
nel certificato di cittadinanza italiana;
nel certificato di godimento dei diritti politici;
nel certificato di stato libero.
I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.
2. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio dall'Accademia aeronautica.
Per i concorrenti di sesso maschile l'estratto matricolare ovvero
la dichiarazione del comando/ente di appartenenza dal quale risulti
la durata del servizio militare prestato, utile all'elevazione del
limite di eta' previsto dal precedente art. 2, comma 1, lettera a)
(1), nonche' il nulla osta per l'arruolamento nell'Aeronautica
militare, per gli iscritti nelle liste della leva di mare e per
coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato, verranno acquisiti d'ufficio.
3. L'Accademia aeronautica provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato dai concorrenti risultati vincitori del concorso nella
domanda di partecipazione al concorso medesimo e nelle dichiarazioni
sostitutive rese.
4. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non ventiera.
5. Ai fini dell'iscrizione al primo anno del corso di laurea che
gli Allievi sono tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta
dell'Accademia aeronautica, dovranno:
produrre copia del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, in originale.
Le firme dei capi delle Scuole parificate o legalmente
riconosciute sui diplomi originali dai quali e' stata tratta la copia
dovranno essere autenticate dal Provveditore agli studi. In caso di
smarrimento o di distruzione del diploma originale l'allievo dovra'
presentare il relativo duplicato, ai sensi della legge 17 febbraio
1969, n. 15, oppure un certificato dal quale risulti che e' in corso
la procedura per il rilascio del duplicato medesimo. Il diploma
originale sara' restituito all'interessato al termine del ciclo di
studi o all'atto in cui cessera' di appartenere all'Istituto;
sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale
risulti che non sono iscritti presso alcuna Universita'.
I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.
Art. 13.
Istruttoria delle domande dei concorrenti militari dell'Aeronautica
militare
1. I comandi interessati istruiranno la domanda di partecipazione
al concorso dei militari alle loro dipendenze, provvedendo a:
a) certificarne la data di presentazione, apponendo in calce ad
entrambe le copie il timbro dell'Ente, la data e il numero di
protocollo;
b) controllarne in via preliminare la validita', verificando
che la stessa sia compilata in tutte le sue parti in conformita' al
modulo di cui all'allegato "A" al presente decreto;
c) far pervenire, possibilmente a mezzo corriere, all'Accademia
aeronautica - Ufficio concorsi - Sezione reclutamento - 80078
Pozzuoli (Napoli), improrogabilmente entro il terzo giorno successivo
a quello di scadenza dei termini di presentazione, pena il mancato
accoglimento, le domande in originale, corredate della documentazione
allegata;
d) custodirne la seconda copia;
e) informare tempestivamente l'Accademia aeronautica - Ufficio
concorsi - Sezione reclutamento di ogni variazione successiva
riguardante la posizione del concorrente (promozione, trasferimento,
collocamento in congedo e recapito, invio alla frequenza dei corsi,
provvedimenti medico-legali, infrazioni di natura penale e
disciplinare, etc.), fino all'eventuale incorporazione in Accademia.
2. I competenti Comandi della 1a, della 3a Regione aerea ed il
Comando aeronautica militare di Roma, ricevuta la copia della domanda
di partecipazione al concorso degli ufficiali dei sottufficiali e dei
volontari dell'Aeronautica militare in congedo a loro in forza,
comunicheranno tempestivamente all'Accademia aeronautica - Ufficio
concorsi - Sezione reclutamento ogni notizia in loro possesso
riguardante la situazione penale e disciplinare dei concorrenti ed
ogni variazione che si dovesse verificare sino all'eventuale
incorporazione in Accademia.
Art. 14.
Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'art. 4, del presente decreto sono a carico dei concorrenti, i
quali, peraltro, muniti di lettera o telegramma di convocazione (o
del bando di concorso corredato della ricevuta della raccomandata
rilasciata dalle Poste italiane o della ricevuta rilasciata
dall'Ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica, comprovanti,
rispettivamente, la spedizione o la consegna a mano della domanda di
partecipazione), potranno rivolgersi al distretto militare, alla
capitaneria di porto, alla stazione Carabinieri o al presidio
aeronautico del luogo di residenza, per ottenere il rilascio dello
scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria derivante dalla
applicazione della tariffa 4.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami fino ad un massimo di trenta giorni,
computabile nel tetto massimo dei quarantacinque giorni a tale titolo
spettanti, per coloro per i quali detto tetto e' applicabile. In
particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria,
potra' essere concessa, di norma, nell'intera misura per la
preparazione alla prova orale, oppure frazionata in due periodi, di
cui uno non superiore a dieci giorni, per la prova scritta di
composizione italiana.
Qualora il concorrente non sostenesse le prove d'esame per cause
dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
Art. 15.
Vincoli di servizio - Disposizioni varie
1. L'Accademia aeronautica, con lettera raccomandata o
telegramma, invitera' i concorrenti utilmente collocati nelle
graduatorie di merito a presentarsi presso l'Accademia per la
frequenza dei corsi - con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti per l'ammissione - subordinatamente:
all'autorizzazione ad effettuare assunzioni, eventualmente
prescritta dalla normativa vigente;
al rilascio, quando prescritto, del "Nulla osta" da parte della
Forza armata/Corpo armato interessato.
I concorrenti convocati dovranno inviare, a stretto giro di
posta, un telegramma di accettazione o non accettazione
all'ammissione alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia
aeronautica.
2. Coloro che non dovessero presentarsi alla data indicata nella
predetta comunicazione, sebbene abbiano precedentemente dichiarato
l'accettazione dell'ammissione, saranno considerati rinunciatari e
non saranno ammessi in Accademia. In tal caso l'Accademia provvedera'
a dare comunicazione di ammissione ai corsi ad altrettanti
concorrenti secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, ferma
restando la limitazione indicata nel precedente art. 11, comma 3.
3. All'atto della presentazione in Accademia i vincitori,
acquisita la qualifica di allievi, sottoscriveranno un atto di
arruolamento per anni tre. Coloro che non sottoscriveranno tale atto
saranno considerati rinunciatari e dimessi dall'Istituto. Anche in
tal caso l'Accademia procedera' a dare comunicazione di ammissione ai
corsi ad altrettanti concorrenti, secondo quanto indicato al
precedente comma 2.
4. Gli ammessi ai corsi potranno essere dimessi dall'Accademia
aeronautica:
a) a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se
minorenni);
b) d'autorita' per motivi disciplinari, di salute, per
insufficiente attitudine professionale (in genere o di volo) e negli
altri casi previsti dalla normativa vigente.
Gli allievi di sesso maschile, qualora dimessi prima dell'inizio
della prima sessione di esami saranno prosciolti dalla ferma
volontariamente contratta e restituiti ai distretti militari o alle
capitanerie di porto di appartenenza, ovvero se gia' militari in
servizio agli enti di provenienza, con il grado rivestito all'atto
dell'ammissione in Accademia.
Gli allievi dimessi provenienti dai ruoli degli ufficiali,
sottufficiali, e volontari di truppa delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato, saranno inviati in licenza speciale in attesa
delle decisioni ministeriali in merito al reintegro nel grado
posseduto all'atto dell'ammissione in Accademia ed all'eventuale
riammissione in servizio.
Qualora gli stessi non presentino domanda in tal senso
completeranno gli eventuali obblighi di leva.
5. Il tempo trascorso presso l'Accademia aeronautica non e'
computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati
prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il
proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermita'
dipendenti da causa di servizio e fermo restando quanto previsto
dall'art. 35, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
6. L'Accademia aeronautica ha facolta' di ripianare, fino al
giorno dell'inaugurazione ufficiale dell'anno accademico, i posti
rimasti scoperti a seguito di dimissioni di allievi con altrettanti
concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, ad
eccezione di quelli per il ruolo naviganti normale, specialita'
"piloti".
Art. 16.
Disposizioni per i concorrenti per il ruolo naviganti normale
1. I concorrenti per il ruolo naviganti normale, "piloti" e
"navigatori" convocati in Accademia aeronautica ed acquisita la
qualifica di allievi, saranno sottoposti all'accertamento
dell'attitudine al volo o alla navigazione aerea per il conseguimento
del brevetto, rispettivamente, di pilota o di navigatore di
aeroplano.
Detto accertamento, propedeutico all'ammissione ai corsi, sara'
effettuato presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare
all'uopo designata, mediante un ciclo di lezioni e di esercitazioni
di volo.
2. Coloro i quali fossero ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine al pilotaggio o alla navigazione aerea saranno dimessi
d'autorita' dall'Accademia aeronautica. Ad essi si applicano le
disposizioni di cui al precedente art. 15, comma 4.
3. Al fine di contenere in un limitato arco di tempo
l'accertamento dell'idoneita' di cui al precedente comma 1 ed in
attuazione di misure mirate al contenimento della spesa, l'Accademia
aeronautica e' autorizzata a convocare, oltre agli ottanta
concorrenti, vincitori del concorso, a copertura dei posti previsti
dal precedente art. 1 per il ruolo normale dell'Arma aeronautica -
specialita' "piloti" ulteriori trenta concorrenti idonei secondo
l'ordine della relativa graduatoria di merito.
Tra i centodieci concorrenti da ammettere, quelli di sesso
femminile non potranno comunque superare le ventidue unita'.
All'atto della presentazione in Accademia i trenta concorrenti
sopraindicati assumeranno una ferma volontaria di mesi quattro,
saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' al volo e, qualora
conseguano il brevetto di pilota di aeroplano, saranno dichiarati
vincitori del concorso ed ammessi al corso regolare in numero pari a
quello resosi disponibile per effetto di rinunce, di dimissioni
volontarie o d'autorita' dei concorrenti dichiarati vincitori.
In tal caso la ferma volontaria di mesi quattro sara' commutata
nella ferma triennale di cui al precedente art. 15, comma 3.
4. Potra' essere convocato per l'accertamento dell'attitudine al
volo un numero di concorrenti pari a quello dei non presentatisi alla
convocazione in Accademia. Costoro saranno considerati rinunciatari
ed esclusi dal concorso.
5. L'ammissione ai corsi sara' disposta, al termine
dell'accertamento, secondo l'ordine della graduatoria di merito di
cui al precedente art. 11, solo per coloro che avranno frequentato
con successo le lezioni e superato le esercitazioni di volo,
conseguendo il brevetto di pilota di aeroplano e, comunque, nei
limiti dei posti messi complessivamente a concorso e di quelli
disponibili per i concorrenti di sesso femminile, indicati
rispettivamente nel precedente art. 1, commi 1 e 3.
6. I concorrenti di cui al precedente comma 3 che, seppur
brevettati, non rientreranno nei posti utili saranno prosciolti dalla
ferma volontaria di mesi quattro e restituiti, se di sesso maschile,
ai Distretti militari o alle Capitanerie di porto, secondo quanto
previsto dal precedente art. 15, comma 4.
Art. 17.
Trattamento economico degli allievi
1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la successiva manutenzione del corredo sono a carico
dell'Amministrazione della difesa.
2. Agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio
permanente o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado
rivestito all'atto dell'ammissione.
3. Agli allievi non provenienti dai sottufficiali sono
corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita'
previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 18.
Disposizioni per i militari
1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi i
concorrenti di sesso maschile gia' alle armi e quelli richiamati dal
congedo dovranno rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle
seguenti dichiarazioni:
se ufficiali di complemento: dichiarazione di rinuncia al grado
rivestito (modello in allegato "H"), necessaria per la cancellazione
dal ruolo di appartenenza, ai sensi degli articoli 70 e 71 della
legge 10 aprile 1954, n. 113;
se sottufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito
(modello in allegato "I"), necessaria per la cancellazione dal ruolo
di appartenenza, ai sensi dell'art. 60, n. 3, della legge 31 luglio
1954, n. 599;
se volontari in servizio permanente: dichiarazione di rinuncia
al grado rivestito (modello in allegato "I"), necessaria per la
cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
se volontari in ferma breve o graduati di truppa: dichiarazione
di rinuncia al grado rivestito e di proscioglimento dalla ferma
volontaria contratta (modello in allegato "L").
2. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di allievo ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica. Gli
allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai
volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a
sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado,
reiscritti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in
Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado.
Art. 19.
Esclusione dal concorso
1. L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento
motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi
concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti
prescritti per essere ammesso all'Accademia aeronautica.
Art. 20.
Nomina ad aspirante ufficiale e a sottotenente in servizio permanente
1. Al termine del secondo anno di corso agli allievi idonei sara'
conferita la qualifica di "aspirante ufficiale" e, al superamento del
terzo anno, la nomina a sottotenente in servizio permanente. La
nomina a sottotenente in servizio pennanente decorrera', ai soli fini
giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di "aspirante
ufficiale".
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso l'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Sezione
reclutamento, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
comandante dell'Accademia aeronautica responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento e' il direttore generale per il
personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2000
Il ten. gen.: Simeone
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