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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE EZIO VANONI

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di trenta posti di
unita' di personale, di cui dieci dirigenti e venti funzionari (area
C, posizione economica C2) per le esigenze del Ministero
dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.75 del 20/9/2005
Ente:MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE EZIO VANONI
Località:Nazionale
Codice atto:05E05403
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/10/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana
sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso
pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni, recante norme di esecuzione del
citato testo unico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente il
regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 1, comma 1,
lettere a) e d);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 15, 17, 17-bis, 28 e
35, concernenti, rispettivamente, i dirigenti, le loro funzioni, la
vicedirigenza, l'accesso alla qualifica di dirigente ed il
reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, nonche'
l'art. 7, sulle pari opportunita' tra uomini e donne sull'accesso al
lavoro e l'art. 37, sull'accertamento della conoscenza informatica e
delle lingue straniere nei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato ed in particolare
l'art. 3, comma 5;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 aprile
2001 relativo al personale dirigente dell'area 1, per il quadriennio
normativo 1998-2001 ed il primo e secondo biennio economico 1998-1999
e 2000-2001;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 giugno
2003 relativo al personale del comparto Ministeri, per il quadriennio
normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nonche' l'insieme
dei C.C.N.L. relativi al processo di privatizzazione del citato
personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - 27 dicembre 2000,
n. 6350/4.7., concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico
impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del sopraccitato
decreto n. 270/2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272 che, in applicazione dell'art. 28, comma 5 del decreto
legislativo n. 165/2001 disciplina le modalita' di accesso alla
qualifica di dirigente;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro,
con riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato
decreto legislativo n. 165/2001 al fine di garantire pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro;
Visto l'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sulla
partecipazione dei portatori di handicap ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante il testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore, ed in particolare gli
articoli 170 e 332 concernenti il riconoscimento di titoli accademici
conseguiti all'estero;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000, e successive modificazioni,
recante i settori scientifico-disciplinari;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento
interno;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 2004,
recante equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio
ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270 relativo alle
modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 settembre
2000, n. 301, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000
che approva il proprio decreto del 22 dicembre 2000 relativo alla
disciplina di funzionamento ed organizzazione della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il proprio decreto del 20 giugno 2002 con il quale e' stato
approvato il regolamento didattico e di ricerca, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che prevede l'assunzione, a
decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero
dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, ivi inclusa
l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, previo superamento
di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato
dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato
con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165/2001, con
possibilita' di utilizzazione delle attivita' di cui all'art. 19,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
Visto il decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle
finanze in data 3 agosto 2005 concernente la disciplina delle
attivita' connesse allo svolgimento dello speciale corso-concorso
pubblico unitario di cui all'art. 1, comma 97, lettera f), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
Ravvisata pertanto la necessita' di indire lo speciale
corso-concorso pubblico unitario per il reclutamento di dieci
dirigenti e di venti funzionari, per le esigenze degli Uffici delle
diverse articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze e
delle Agenzie fiscali;
Ritenuto opportuno specificare che nel presente bando si intende
per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non
inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea (L) il titolo accademico, di durata normale di tre anni,
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509; per laurea specialistica (LS) il titolo
accademico, di durata normale di due anni dopo la laurea (L),
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, ora denominato laurea magistrale (LM) ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze (d'ora in
poi SSEF) indice un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di
trenta borsisti al primo speciale corso-concorso pubblico unitario
per l'accesso a dieci posti di dirigente del Ministero dell'economia
e delle finanze (d'ora in avanti MEF), dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato (d'ora in avanti AAMS) e delle Agenzie delle
entrate, delle dogane e del territorio (d'ora in poi denominate
Agenzie fiscali) e di venti funzionari da destinare alle stesse
amministrazioni.

                               Art. 2.
Requisiti
1. Per essere ammesso al concorso e' necessario che il candidato
sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati i cittadini italiani
non appartenenti alla Repubblica);
b) uno dei seguenti titoli di studio conseguito presso
universita' o istituti di istruzione universitaria, con voto minimo
non inferiore a 100/110:
b1) laurea specialistica (LS), ora denominata laurea
magistrale (LM), ai sensi della circolare n. 6350/4.7. del
27 dicembre 2000 citata nelle premesse, in una delle seguenti classi
di laurea: finanza (19/S), giurisprudenza (22/S), relazioni
internazionali (60/S), scienze dell'economia (64/S), scienze della
politica (70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S),
scienze economiche per l'ambiente e la cultura (83/S), scienze
economico-aziendali (84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo
(88/S), statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S), studi
europei (99/S);
b2) diploma di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge
19 novembre 1990, n. 341, equiparato alle su citate classi di laurea
specialistica (LS) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto
interministeriale del 5 maggio 2004, o altro diploma di laurea
equipollente per legge secondo la normativa vigente.
c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla
normativa vigente;
d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo,
nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero siano
stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
e) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e
istituti di istruzione universitaria sono considerati validi per
l'ammissione al concorso se sono stati dichiarati equipollenti a
titoli universitari italiani da universita' o istituti di istruzione
universitaria italiani in vigenza e per effetto degli articoli 170 e
332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 o ai sensi della legge
11 luglio 2002, n. 148, oppure se sono stati riconosciuti utili ai
fini concorsuali con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri secondo le modalita' di cui all'art. 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; nel caso in cui la
procedura di riconoscimento dei titoli di studio, prevista dal
decreto legislativo n. 165/2001, benche' avviata non risulti
conclusa, il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione alle prove concorsuali. E' cura di ciascun candidato,
prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e
verificare se possiede tutti i requisiti di ammissione specificati
nel bando di concorso.
4. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal test di
preselezione, di cui al successivo art. 7, l'Amministrazione verifica
la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e
limitatamente ai candidati che lo hanno superato. La mancata
esclusione dal test di preselezione non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana la
irregolarita' della domanda stessa.
5. Il Direttore della S.S.E.F. dispone, con decreto motivato,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
1. I candidati dovranno trasmettere on line la propria domanda di
ammissione al concorso, attraverso gli appositi form telematici
disponibili sul sito Internet della Scuola, all'indirizzo
http://www.ssef.it. La ricevuta della domanda dovra' essere stampata
e conservata a cura del candidato per essere esibita in caso di
necessita'.
2. La procedura di compilazione e invio on line della domanda
dovra' essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno,
compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in
giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo non
festivo.
4. Oltre la data di scadenza dei termini, il sistema non
consentira' piu' l'accesso alla procedura telematica di iscrizione e,
pertanto, non sara' piu' ammessa la regolarizzazione, sotto qualsiasi
forma, delle domande da parte dei candidati che abbiano omesso,
totalmente o in modo parziale, anche uno solo dei dati e/o delle
dichiarazioni prescritte.
5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta
domanda di ammissione saranno sottoscritte in sede di espletamento
delle prova preselettiva prevista dall'art. 7 o della prima delle
prove scritte di cui all'art. 6 del presente bando e hanno altresi'
valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
6. La data di presentazione della domanda e' certificata dal
sistema informatico che, allo scadere dei termini non consentira'
piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
7. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) di essere cittadino italiano;
c) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di
avviamento postale);
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto;
e) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal
presente bando, voto conseguito ed estremi relativi al suo
conseguimento;
f) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;
g) le eventuali condanne penali riportate, in Italia o
all'estero; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero
di non essere stato licenziato ai sensi delle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei
vari comparti;
i) la sua posizione nei riguardi delle norme sul servizio di
leva;
j) il possesso di eventuali titoli, tra quelli previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, che danno luogo a precedenza o, a parita' di
punteggio, a preferenza; tali titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in
sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del
concorso;
k) l'indirizzo - comprensivo di codice di avviamento postale,
di numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal
candidato, del numero di fax e del recapito di posta elettronica -
presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle
prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali successive variazioni;
l) se e in quale lingua, tra quelle indicate nel successivo
art. 9, intende sostenere la prova orale nella seconda lingua
straniera;
m) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci.
8. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c) del presente bando.
9. Non si tiene conto delle domande incomplete ed irregolari. In
particolare, non saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati
le cui domande di partecipazione non contengano tutte le indicazioni
circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove
concorsuali stesse e tutte le dichiarazioni richieste dal presente
bando.
10. Se le prove d'esame sono precedute dalla prova preselettiva
di cui all'art. 7 del bando, la mancata esclusione dalla stessa non
costituisce garanzia della regolarita' della domanda di
partecipazione al concorso, ne' sana le eventuali irregolarita' della
domanda stessa.
11. La SSEF non e' responsabile in caso di smarrimento delle
proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito
rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
12. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al
trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni.

                               Art. 4.
Esclusione dal concorso
1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. La Scuola
superiore dell'economia e delle finanze puo' disporre l'esclusione
dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del concorso, ove
venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione al concorso
stesso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione.
2. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata
all'interessato con provvedimento motivato.

                               Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento sara' nominata la Commissione
esaminatrice in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 6 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2005.

                               Art. 6.
Prove di esame
1. Gli esami per l'ammissione allo speciale corso-concorso
pubblico unitario, consisteranno in tre prove scritte, di cui una
sulla conoscenza della lingua inglese, e in una prova orale, volte ad
accertare il possesso di una adeguata cultura negli ambiti giuridico,
economico-finanziario, fiscale-tributario, amministrativo e
organizzativo-gestionale e a valutare l'attitudine del candidato allo
svolgimento delle funzioni che prevedono assunzione di
responsabilita' connessa a compiti di direzione.

                               Art. 7.
Prova preselettiva
1. Se il numero delle domande risulta pari o superiore a sei
volte il numero degli allievi da ammettere allo speciale
corso-concorso pubblico unitario di cui all'art. 1 del bando, la SSEF
effettuera' una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei
candidati alle successive prove scritte.
2. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del
4 novembre 2005, e' reso noto il diario dell'eventuale prova
preselettiva comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento; tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati
che non ricevono dalla SSEF comunicazione di esclusione dal concorso
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo
le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di un valido
documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora
e sede stabiliti comporta l'esclusione dal concorso.
3. La prova preselettiva, della durata di 90 minuti, consiste in
una serie di domande, a risposta multipla, da effettuarsi anche con
l'ausilio di sistemi computerizzati. Le domande saranno tese a
verificare l'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali
e la conoscenza dei seguenti gruppi di materie: a) storia
contemporanea; b) diritto costituzionale e diritto amministrativo; c)
diritto civile; d) economia politica e politica economica; e) scienza
delle finanze e contabilita' di Stato e degli enti pubblici, f)
lingua inglese.
4. La Commissione esaminatrice compila la graduatoria secondo
l'ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati. Saranno
ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio
riportato nella prova preselettiva, si siano collocati entro il
novantesimo posto in graduatoria; saranno altresi' ammessi coloro
che, oltre il novantesimo posto, si siano classificati ex-aequo
all'ultimo posto utile della graduatoria. Nel medesimo avviso di cui
al comma 2 e' indicata la data della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -, nella
quale viene pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alle prove
scritte; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti. Lo stesso elenco sara' consultabile nell'apposita sezione
del sito Internet della Scuola, all'indirizzo indicato nell'art. 3
del bando.
5. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
consultare testi o appunti di alcun genere, ne' avvalersi di supporti
cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne'
comunicare tra di loro, ne' introdurre alcun oggetto nell'aula ove si
svolge la prova. In caso di violazione la Commissione esaminatrice
delibera l'immediata esclusione dal concorso.
6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.

                               Art. 8.
Prove scritte
1. Le tre prove scritte saranno volte ad accertare la
preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico, sia sotto
quello applicativo-operativo e si svolgeranno in tre diversi giorni.
2. Le due prove scritte, diverse dalla prova di conoscenza della
lingua inglese, avranno ad oggetto argomenti afferenti alle seguenti
aree di materie:
a) economia politica e politica economica con lineamenti di
storia economica;
b) scienza delle finanze e contabilita' pubblica;
c) diritto pubblico generale e diritto amministrativo;
d) diritto civile e diritto del lavoro;
e) diritto internazionale e comunitario;
f) diritto tributario;
g) scienza e tecnica dell'organizzazione;
3. La prima prova scritta consistera' nello svolgimento di un
elaborato per verificare l'attitudine del candidato all'analisi ed
alla riflessione critica di questioni inerenti le materie sopra
indicate.
4. La seconda prova scritta accertera' l'attitudine del candidato
all'analisi e alla soluzione di problematiche inerenti alle funzioni
che prevedono assunzione di responsabilita' connesse a compiti di
direzione, e consistera' nella risoluzione di un caso pratico in
ambito giuridico, economico-finanziario, amministrativo,
gestionale-organizzativo.
5. La prova sulla conoscenza della lingua inglese verra'
effettuata mediante una composizione ed una traduzione.
6. Il calendario delle prove scritte e' reso noto con il medesimo
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -, con il quale viene
comunicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova
preselettiva. Tale avviso e' pubblicato almeno venti giorni prima
della data di inizio delle prove scritte, ed ha valore di notifica a
tutti gli effetti. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita'. La mancata
presentazione, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, nel
giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova comporta l'esclusione
dal concorso.
7. Per ciascuna delle tre prove la Commissione predisporra' tre
casi e/o argomenti e ne fara' sorteggiare uno da un candidato.
Ciascuna delle due prove di cui al comma 2 dovra' essere svolta nel
termine di cinque ore dalla dettatura; la prova sulla conoscenza
della lingua inglese in quattro ore. I candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ne' avvalersi
di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne'
possono comunicare tra di loro. Possono essere consultati i testi di
legge non commentati, il vocabolario della lingua italiana ed il
vocabolario madrelingua inglese. In caso di violazione la Commissione
esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
8. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i
candidati che riportano in ciascuna prova scritta una votazione di
almeno settanta centesimi.
9. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo raccomandata o telegramma con l'indicazione delle votazioni
riportate in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la
presentazione alla prova orale e' dato ai candidati almeno venti
giorni prima della data prestabilita.

                               Art. 9.
Prova orale
1. La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove
scritte di cui all'art. 8, con l'aggiunta di una conversazione in
lingua inglese, nonche' sulle seguenti materie:
a) ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e
delle finanze e delle Agenzie fiscali;
b) l'utilizzo del personal computer e dei software applicativi
piu' diffusi concernenti videoscrittura, foglio di calcolo e
navigazione in rete, da realizzarsi anche mediante una verifica
pratica. Il candidato deve altresi' dimostrare la conoscenza delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti
informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi;
c) conoscenza di una seconda lingua tra francese, tedesco e
spagnolo, eventualmente indicata dal candidato nella domanda di
ammissione: tale prova e' facoltativa.
2. La prova orale e' valutata in centesimi e si intende superata
con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. L'eventuale
prova nella seconda lingua straniera facoltativa sara' valutata ai
fini del risultato globale della prova orale.
3. Sara' previsto un giorno di recupero per i concorrenti che,
per causa di forza maggiore, non potessero presentarsi alla prova
orale alla data prestabilita. In tale ipotesi, entro il giorno
stabilito per la prova orale, il concorrente interessato dovra' far
pervenire alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze -
Ufficio Rettorato, piazza Mastai n. 11, 00153 Roma, un telegramma
contenente l'indicazione della causa di forza maggiore che giustifica
l'assenza. Di tale causa dovra', comunque, essere data adeguata
dimostrazione prima che venga sostenuta la prova orale nel giorno di
recupero.
4. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito un
documento di riconoscimento in corso di validita'.
5. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario della Commissione, e' affisso nella sede d'esame.
6. I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno far
pervenire all'indirizzo della Scuola, di cui al precedente comma 3,
il proprio curriculum vitae et studiorum, datato e firmato.

                              Art. 10.
Termini per la presentazione dei titoli di preferenza
1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
preferenza previsti dall'art. 5 comma 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 deve presentare, o far
pervenire, a mezzo raccomandata postale, alla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze - Ufficio Rettorato, piazza Mastai
n. 11, 00153 Roma, i relativi documenti in carta semplice ovvero le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un documento
di riconoscimento in corso di validita'; da tali documenti in carta
semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare che i titoli
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso
erano gia' in possesso del candidato alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda stessa.

                              Art. 11.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
1. La graduatoria di merito e' predisposta dalla Commissione
esaminatrice in base al punteggio finale conseguito dai candidati,
costituito dalla media tra il voto della prova orale e il voto
risultante dalla media dei voti di ciascuna delle tre prove scritte.
A parita' di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in
materia di titoli di preferenza.
2. Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i
candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo, la
Scuola superiore dell'economia e delle finanze provvedera' d'ufficio,
in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai
candidati nella domanda di partecipazione al concorso, connessi alle
precedenze e/o preferenze indicate dagli stessi.
3. La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione
complessiva, conseguita da ciascun candidato, sara' successivamente
riformulata tenendo conto dei titoli di precedenza e/o preferenza.
4. Saranno dichiarati idonei a frequentare il percorso formativo,
sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti
indicati dall'art. 2 del presente bando, i candidati utilmente
collocati in graduatoria nel limite dei posti messi a concorso
maggiorato del 30%. Agli stessi verra' data comunicazione a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma.
5. La graduatoria di merito sara' approvata con apposito decreto
del rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze e
successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche' sul sito Internet della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze: http://www.ssef.it Di tale
pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
6. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.

                              Art. 12.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
1. I candidati ammessi a partecipare al percorso formativo di cui
all'art. 1 del presente bando, salvo quelli che siano dipendenti di
ruolo di pubbliche amministrazioni, dovranno, a pena di decadenza,
far pervenire alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze -
Ufficio Rettorato, piazza Mastai n. 11, 00153 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento
dell'apposita comunicazione, la seguente documentazione:
a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ed ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati,
fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, dichiarati
nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni;
a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, la Scuola superiore dell'economia e
delle finanze ha facolta' di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le
conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci
b) un certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria
locale competente per territorio o da un medico militare in servizio
permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia affetto da
una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne
menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al
servizio.
2. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo i candidati di cui al comma 1.

                              Art. 13.
Svolgimento dei corsi e valutazione continua
1. Lo speciale corso-concorso pubblico unitario avra' la durata
di quindici mesi e sara' tenuto presso una o piu' sedi stabilite
dalla SSEF.
2. Esso e' articolato in periodi di formazione in aula e periodi
di formazione teorico-applicativa nelle modalita' stabilite dalla
SSEF e comunicate agli allievi prima dell'inizio dei corsi. In ogni
caso la formazione in aula non dovra' durare meno di otto mesi ed
eccedere gli undici mesi.
3. Al termine di ogni modulo formativo gli allievi sosterranno
una prova tesa a verificare la conoscenza e la capacita' di
elaborazione delle discipline trattate e delle esperienze maturate e
a valutare le attitudini di tipo manageriale con particolare
riferimento alla capacita' di risoluzione di problematiche connesse
all'esercizio della funzione dirigenziale.
4. La media dei voti delle prove della valutazione continua, non
inferiore a settanta centesimi, da' accesso all'esame finale.

                              Art. 14.
Trattamento economico
1. Agli allievi del corso, non dipendenti di amministrazioni
pubbliche, la SSEF assegna una borsa di studio pari allo stipendio
tabellare previsto per il personale inquadrato nell'area C2 del MEF,
da corrispondersi con le modalita' stabilite nell'ordinamento vigente
per il pagamento degli stipendi ed in relazione alla frequenza del
corso.
2. Agli allievi del corso, dipendenti da Amministrazioni
pubbliche, e' corrisposto, a cura dell'amministrazione di
appartenenza, durante lo svolgimento del corso-concorso, il
trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di
missione, nonche', a cura della SSEF, la differenza tra il
trattamento in godimento e quello stabilito per gli allievi del corso
di cui al comma 1. L'importo cosi' corrisposto sara' rimborsato dal
Centro di responsabilita' del MEF o delle Agenzie fiscali di
destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato.

                              Art. 15.
Trattamento giuridico
1. Il dipendente di Amministrazione pubblica ammesso a
frequentare il corso e' collocato a disposizione della SSEF per la
durata del corso e con il riconoscimento dell'anzianita' di servizio
a tutti gli effetti di legge.
2. I vincitori della graduatoria finale che accedono alla
qualifica di dirigente vengono assunti a tempo indeterminato nella
qualifica di dirigente di seconda fascia del MEF ovvero delle Agenzie
fiscali. Il periodo di prova decorre dalla data di conferimento del
primo incarico.
3. I vincitori della graduatoria finale che accedono alla
qualifica di funzionario vengono assunti a tempo indeterminato
nell'area di inquadramento C, posizione economica C2, del MEF ovvero
della corrispondente fascia delle Agenzie fiscali di destinazione. Il
periodo di prova decorre dalla data di assunzione in servizio.

                              Art. 16.
Accesso agli atti del concorso
1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
Commissione esaminatrice.

                              Art. 17.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. l3 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in
sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine
dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e' finalizzato
all'espletamento delle attivita' concorsuali.
2. Il trattamento suddetto avverra' a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalita'.
3. I dati saranno raccolti presso la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze - Ufficio Rettorato, piazza Mastai
n. 11, 00153 Roma e potranno essere comunicati a soggetti terzi che
forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento
della procedura concorsuale.
4. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i
requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione puo'
precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dal concorso.
5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze - Ufficio Rettorato, Piazza Mastai
n. 11, 00153 Roma.

                              Art. 18.
Norme di salvaguardia
1. Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale,
sopraggiungano nuove discipline normative o contrattuali, le stesse
troveranno immediata applicazione, restando preclusa la possibilita'
per l'Amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta
delle leggi previgenti.
2. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
3. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
4. La SSEF si riserva di valutare l'opportunita' tecnica ed
economica dell'espletamento delle prove concorsuali sulla base del
numero di domande di partecipazione pervenute.
Roma, 14 settembre 2005
Il rettore: Fortunato

 

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