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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto tenenti in
servizio permanente effettivo del ruolo tecnico dell'Arma dei
carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.26 del 31/3/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:000E3008
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/4/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale dei carabinieri
 
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l'ordinamento
della professione di psicologo;
Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato, agli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, concernente
l'istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali
in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'amministrazione della difesa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), b), e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante, tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, concernente il nuovo
elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio volontario femminile, la quale
dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale femminile nei
ruoli delle Forze armate deve aver luogo a partire dall'anno 2000;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Considerato che per dare immediata attuazione alle disposizioni
della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, in attesa
dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma
5, della legge medesima, che dovra' definire i requisiti di idoneita'
fisio-psico-attitudinali richiesti al personale femminile che
partecipi ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle Forze armate e
le relative modalita' di accertamento, occorre consentire che detto
personale possa presentare domanda di partecipazione, con riserva, al
concorso indetto con il presente decreto nei medesimi termini
previsti per i concorrenti di sesso maschile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e
nel Corpo della guardia di finanza a mente dell'art. 1, comma 2,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, che, nel definire
i ruoli dell'Esercito nei quali avverra' nell'anno 2000 il
reclutamento di personale femminile ha fissato al 100% l'aliquota
percentuale di detto personale che potra' essere immesso nel ruolo
tecnico dell'Arma dei carabinieri;
Ravvisata l'esigenza di emanare successive disposizioni
integrative concernenti il personale femminile che abbia prodotto
domanda di partecipazione al concorso, per gli aspetti che verranno
disciplinati dal decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5,
della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, con riserva di
disporre la revoca del presente decreto, nella parte relativa alla
partecipazione del personale femminile, qualora la data di emanazione
del medesimo risultasse incompatibile con quella di svolgimento delle
fasi della procedura concorsuale;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova
non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza
dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande
presentate per una o piu' delle specialita'/specializzazioni previste
venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma
dei carabinieri e con i termini di conclusione della relativa
procedura concorsuale;
Ritenuto che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle
successive prove scritte di concorrenti in misura non superiore a
venti volte quello dei posti previsti in ciascuna
specialita'/specializzazione offra adeguata garanzia di selezione;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
otto tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico
dell'Arma dei carabinieri.
2. I posti di cui al precedente comma 1 sono ripartiti nel modo
seguente per specialita' e relative specializzazioni:
a) specialita' informatica: quattro posti;
b) specialita' psicologia applicata: due posti;
c) specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione
fisica: un posto;
d) specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione
chimica: un posto.
3. Al concorso possono partecipare concorrenti sia di sesso
maschile che femminile. Tuttavia, i concorrenti di sesso femminile
sono ammessi, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente
decreto, a presentare domanda di partecipazione al concorso con
riserva di emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1,
comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, citata nelle premesse.
4. Qualora il decreto ministeriale indicato nel precedente
comma 3 non fosse emanato in tempi compatibili con le date di
svolgimento delle varie fasi della procedura concorsuale, nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 16 maggio 2000 verra'
pubblicato il decreto di revoca del presente decreto limitatamente
alla partecipazione al concorso del personale femminile. Detta
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - del 16 maggio 2000 tale pubblicazione potra' essere
rinviata a data successiva.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare
per una sola specialita'/specializzazione:
a) i cittadini italiani che:
non abbiano superato, alla data del 31 dicembre 2000, il 32o
anno di eta' se di sesso maschile, il 35o anno di eta' se di sesso
femminile.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
applicano ai limiti di eta' sopraindicati;
non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti
d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in
accademie o istituti di formazione militare;
siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:
per la specialita' informatica: informatica, scienze
dell'informazione, ingegneria informatica, ingegneria elettronica,
ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria gestionale;
per la specialita' psicologia applicata: psicologia. Per i
concorrenti in possesso di tale diploma di laurea sono richiesti,
inoltre, il diploma di abilitazione all'esercizio della professione
di psicologo e l'iscrizione al relativo albo professionale;
per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione fisica: fisica, ingegneria meccanica, ingegneria
elettronica, ingegneria elettrica, ingegneria dei materiali,
ingegneria chimica;
per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione chimica: chimica, chimica industriale, chimica e
tecnologie farmaceutiche.
per i soli concorrenti di sesso maschile:
non siano stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
non siano stati riconosciuti obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare "servizio civile", ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
b) il personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri
che:
non abbia superato, al 31 dicembre 2000, il 40o anno di eta'.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
applicano ai limiti di eta' sopraindicati;
nel biennio antecedente la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, nella valutazione del servizio prestato,
risultante dalla documentazione caratteristica, abbia riportato, in
schede valutative, qualifiche finali non inferiori a "superiore alla
media" ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti. Il
difetto di detto requisito determinera' l'esclusione dell'Ispettore
in sede di istruttoria della domanda ovvero a seguito della
valutazione dei titoli da parte della commissione, a seconda che
risulti da schede valutative o da rapporti informativi;
siano in possesso di una delle seguenti qualifiche,
conseguita al termine di specifici corsi di specializzazione:
per la specialita' informatica: "analista", conseguita
presso la Direzione corsi superiori di specializzazione elettronica
ed optoelettronica per le Forze armate dello Stato Maggiore della
difesa;
per la specialita' psicologia applicata: "assistente perito
selettore attitudinale";
per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione fisica: "assistente di laboratorio";
per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione chimica: "assistente di laboratorio";
siano stati impiegati per almeno un quinquennio nella
specialita' per la quale intendono concorrere;
siano in possesso di un titolo di studio avente durata
quinquennale che consente l'iscrizione all'Universita', oppure di un
titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910.
2. Tutti i concorrenti di cui al precedente comma 1, lettere a) e
b), devono inoltre:
godere dei diritti civili e politici;
essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisica e
psicoattitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in
servizio permanente del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, da
accertarsi, per i concorrenti di sesso maschile, con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 12 e 13;
Per i concorrenti di sesso femminile, invece, dette modalita',
definite nel gia' citato decreto ministeriale da emanare ai sensi
dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, saranno
indicate nelle disposizioni integrative al presente decreto che
verranno pubblicate nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - del 16 maggio 2000. Detta pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
16 maggio 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
essere riconosciuti in possesso delle qualita' morali e di
condotta richieste dall'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53,
citata nelle premesse, da accertarsi d'ufficio con le modalita'
previste dalla normativa vigente.
3. I requisiti di cui al comma precedente, nonche' quello del
possesso della cittadinanza italiana, devono essere conservati sino
alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo lo schema riportato nell'Allegato "A", che
costituisce parte integrante del presente decreto, devono essere
spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di
decadenza, entro i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 2a Sezione presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri - Viale Tor di Quinto, n. 65 - 00191 Roma.
Per la data di spedizione fara' fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
I militari in servizio dovranno, altresi', presentare copia della
domanda di partecipazione al Comando del reparto/ente presso il quale
sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di
cui al successivo art. 5.
2. I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero
per motivi di servizio potranno, entro il termine predetto,
presentare domanda anche alla competente autorita' diplomatica o
consolare.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali previste
dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella
domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di
nascita, codice fiscale);
b) la specialita' e l'eventuale specializzazione per la quale
intende concorrere;
c) la residenza. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a
verificarsi durante l'espletamento del concorso dovra' essere
segnalata direttamente e nel modo piu' celere al Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - viale Tor di Quinto, n. 65 - 00191 Roma;
d) il possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
e) lo stato civile;
f) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale.
In caso contrario, dovra' indicare le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Comando generale dell'arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Viale Tor di Quinto, n. 65 - 00191 Roma,
qualsiasi variazione della posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad
ufficiale in servizio permanente effettivo;
h) il possesso del titolo di studio prescritto per la
partecipazione al concorso, con il relativo voto;
i) per i soli concorrenti di sesso maschile:
di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa;
di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza"
ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230;
la posizione nei confronti degli obblighi di leva, con grado
e distretto militare o capitaneria di porto di appartenenza. Se in
servizio, anche il Reparto/Ente di appartenenza;
j) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
k) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli di merito di cui
al successivo art. 11;
l) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di
preferenza di cui all'Allegato "C", che costituisce parte integrante
del presente decreto;
m) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, di numero telefonico.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
n) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 17;
o) l'elenco dei documenti eventualmente allegati alla domanda.
4. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
5. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento potra' richiedere la regolarizzazione delle domande che,
sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di
domanda riportato nel gia' citato Allegato "A" al presente decreto.

                               Art. 4.
 
Titoli di merito
 
1. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art.
11 del presente decreto, i concorrenti fermo restando l'obbligo di
dichiararne il possesso nella domanda di partecipazione - potranno
produrre a corredo della domanda medesima, un certificato in carta
semplice attestante il conseguimento di un titolo di studio superiore
a quello richiesto per la partecipazione al concorso, nonche' tutti i
documenti relativi a titoli (non risultanti, qualora concorrenti di
sesso maschile, dalla documentazione matricolare, che verra'
acquisita con le modalita' indicate nel successivo art. 5) che
ritengano utili.
2. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
3. I titoli di cui al precedente comma 1 potranno essere prodotti
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, con le modalita' ed ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403.

                               Art. 5.
 
Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio
 
1. I Comandi che abbiano ricevuto dai concorrenti in servizio
copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno provvedere
a trasmettere al piu' presto possibile, e comunque non oltre il
quindicesimo giorno dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - viale
Tor di Quinto n. 65 - 00191 Roma i seguenti documenti aggiornati a
detta data:
a) copia del libretto personale o della cartella personale,
copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, attestazione
e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali in servizio o in
congedo e per gli appartenenti al ruolo ispettori);
b) copia del foglio matricolare (per i militari in servizio o
in congedo).
2. Per i concorrenti che nella domanda di partecipazione al
concorso abbiano dichiarato di aver assolto gli obblighi di leva o,
comunque, di aver prestato servizio militare, la documentazione di
cui al precedente comma sara' acquisita d'ufficio dal Comando
generale dell'arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento.

                               Art. 6.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di preselezione;
b) due prove scritte ;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) accertamenti sanitari;
e) accertamenti psico-attitudinali;
f) una prova orale.

                               Art. 7.
 
Documenti di riconoscimento
 
1. Alle prove d'esame e agli accertamenti sanitari e
psico-attitudinali i concorrenti dovranno esibire la carta
d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione
dello Stato.

                               Art. 8.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le
seguenti Commissioni:
a) la Commissione esaminatrice per la prova di preselezione,
per le prove scritte, per la prova orale e per la formazione della
graduatoria;
b) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la Commissione per gli accertamenti psico-attitudinali.
2. La Commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
un generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
due ufficiali superiori in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri, membri;
un docente universitario - che potra' essere diverso in
relazione alle specialita' e specializzazioni di cui al precedente
art. 1 delle materie su cui vertono le prove d'esame, membro;
un ufficiale inferiore dell'Arma dei carabinieri in servizio
permanente, membro e segretario.
3. La Commissione per gli accertamenti sanitari di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
l'ufficiale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, capo ufficio sanitario del Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell'arma dei carabinieri, presidente;
due ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, di grado non inferiore a capitano, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un Brigadier Generale del Corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della Commissione di
cui al precedente comma 3.
5. La Commissione per gli accertamenti psico-attitudinali di cui
al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da personale
specializzato del Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri.

                               Art. 9.
 
Prova di preselezione
 
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto ad una prova di preselezione, che avra'
luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
16 maggio 2000, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto
rinvio. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
2. Qualora in base al numero dei concorrenti venisse ritenuto non
opportuno effettuare la prova di preselezione per una o piu' delle
specialita'/specializzazioni di cui all'art. 1 del presente decreto,
nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
16 maggio 2000, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto
rinvio, verra' pubblicato il relativo avviso. Detta pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
3. I concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
dovranno presentarsi, senza attendere alcun preavviso, nel giorno
previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti
della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la domanda e
della carta di identita' o di altro documento di riconoscimento, di
cui al precedente art. 7.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova, anche
per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
pertanto esclusi dal concorso.
4. La prova consistera' nella somministrazione di un questionario
comprendente quesiti a risposta multipla predeterminata.
Il contenuto, la durata massima della prova ed il numero dei
quesiti cui dovranno rispondere i concorrenti saranno resi noti
nell'avviso che sara' pubblicato nella gia' citata Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale - del 16 maggio 2000, ovvero in quella alla quale
la stessa avesse fatto rinvio.
5. Per lo svolgimento della prova saranno osservate le
disposizioni previste dagli articoli 13 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Pertanto, durante
la prova non sara' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro
verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della
Commissione esaminatrice, nonche' portare carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La mancata
osservanza di tali prescrizioni comportera' l'esclusione dalla prova
con provvedimento della Commissione esaminatrice. Analogamente verra'
escluso il concorrente che abbia copiato, in tutto o in parte, le
risposte relative ai test somministrati.
6. Al termine della prova di preselezione, la cui correzione
sara' effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati, la
Commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), in base
al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti, formera',
per ciascuna specialita'/specializzazione una graduatoria
provvisoria, al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi
alle prove scritte di cui al successivo art. 10.
7. Saranno ammessi alle prove scritte, secondo l'ordine della
graduatoria provvisoria di cui al precedente comma 6, concorrenti nei
limiti numerici appresso indicati:
80 (ottanta) per la specialita' informatica di cui al
precedente art. 1, comma 2, lettera a);
40 (quaranta) per la specialita' psicologia applicata di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b);
20 (venti) per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione fisica, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c);
20 (venti) per la specialita' investigazioni scientifiche -
specializzazione chimica, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d).
Saranno inoltre ammessi a sostenere le prove scritte i
concorrenti che abbiano fornito lo stesso numero di risposte esatte
del concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria
provvisoria di specialita'/specializzazione, all'ultimo posto utile.
8. I concorrenti che saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili nella graduatoria di cui al precedente comma 7,
riceveranno comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma
di ammissione alle prove scritte di cultura tecnico-professionale.
9. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili nella graduatoria medesima non riceveranno alcuna
comunicazione scritta dell'esito di detta prova. Essi potranno
richiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire dal 10o
giorno successivo alla data di svolgimento, al Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - Tel 06/8098.2935 -
06/8098.2936, ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico -
Palazzo Esercito - via XX settembre n. 123/A - 00187 Roma -
tel. 06/4735.5941.

                              Art. 10.
 
Prove scritte di cultura tecnico - professionale
 
1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1
dovranno sostenere due prove scritte di cultura tecnico-professionale
su argomenti delle materie comprese nel programma della prova orale
delle rispettive specialita'/specializzazioni riportato nell'Allegato
"B", che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Dette prove, della durata massima di otto ore, avranno luogo
nella sede e nei giorni che saranno resi noti con avviso pubblicato
nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
16 maggio 2000, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto
rinvio. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
3. La pubblicazione del diario di svolgimento delle prove scritte
di cultura tecnico professionale nella succitata Gazzetta Ufficiale
assolve all'obbligo del preavviso. Pertanto, la comunicazione di cui
al precedente art. 9, comma 8, si limitera' a rendere noto ai
concorrenti l'avvenuta ammissione a sostenere le prove scritte di
cultura tecnico-professionale.
4. I concorrenti che abbiano ricevuto la comunicazione di
ammissione alle prove scritte di cui al precedente art. 9, comma 7 -
qualora abbia avuto luogo la prova di preselezione - ovvero i
concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso - qualora detta prova di preselezione non abbia avuto luogo
- sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte di
cultura tecnico - professionale alle ore 7,30 dei giorni previsti,
muniti della carta d'identita' o di altro documento di
riconoscimento, di cui al precedente art. 7, nonche' - qualora la
prova di preselezione non abbia avuto luogo - della ricevuta della
raccomandata con cui hanno spedito la domanda di partecipazione al
concorso.
5. Essi dovranno presentarsi muniti di penna a sfera ad
inchiostro indelebile nero.
6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno senz'altro esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a
21/30.
9. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno alcuna comunicazione, ma potranno richiedere informazioni
sull'esito delle stesse, a partire dal trentesimo giorno successivo
alla data di svolgimento delle prove al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con
il pubblico - Palazzo Esercito - via XX Settembre, n. 123/A - 00187
Roma, tel. 06/47355941.

                              Art. 11.
 
Valutazione dei titoli
 
1. Saranno valutati dalla Commissione esaminatrice di cui al
precedente art. 8, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti
che si siano presentati ad entrambe le prove scritte e prima della
correzione delle stesse.
2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nella
domanda di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403 o eventualmente allegati alla domanda stessa,
nonche' di quelli risultanti dalla documentazione matricolare e
caratteristica di cui al precedente art. 5, la Commissione dispone di
un punteggio di 10 trentesimi, cosi' ripartiti:
a) complesso delle qualita' militari: fino a due punti;
b) titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso: fino a cinque punti;
c) titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo
di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un
punto;
d) pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico: fino ad un
punto;
e) servizio prestato alle dipendenze di una pubblica
amministrazione: fino ad un punto.
3. La Commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri Centro nazionale di selezione e reclutamento i nominativi
degli ispettori dell'Arma dei carabinieri dalla cui documentazione
caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato
rilevato il difetto del requisito della qualita' del servizio
prestato nell'ultimo biennio, di cui al precedente art. 2, comma 1,
lettera b).
4. Detti ispettori saranno esclusi dal concorso dalla Direzione
generale per il personale militare, anche se risultassero aver
conseguito l'idoneita' nelle prove scritte di cui al precedente art.
10, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della
Commissione.

                              Art. 12.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I concorrenti che in ciascuna prova scritta avranno riportato
una valutazione non inferiore a 21/30 saranno invitati, con lettera
raccomandata o telegramma, a presentarsi presso il Centro nazionale
di selezione e reclutamento dell'arma dei carabinieri per essere
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera b) all'accertamento del possesso dell'idoneita'
fisica al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio
permanente del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valide
giustificazioni da documentare.
3. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari
muniti di:
a) un certificato attestante la recente effettuazione (da non
oltre tre mesi) dell'accertamento sierologico per la lue, in
conformita' a quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837,
rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie.
La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
b) un certificato rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi)
dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C.
La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
c) eventuale referto da cui risulti l'esame radiografico del
torace in due proiezioni, se effettuato entro i tre mesi precedenti
la data della visita medica presso organi sanitari militari o
strutture sanitarie pubbliche.
2. Per quanto indicato nel precedente art. 2, comma 2, le
disposizioni che seguono devono intendersi riferite ai soli
concorrenti di sesso maschile. Resta comunque fermo quanto precisato
al riguardo nel precedente art. 1, comma 4.
3. A ciascun concorrente verra' attribuito, secondo i criteri
stabiliti dalle vigenti direttive, un profilo sanitario che terra'
conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' dei seguenti
requisiti specifici:
a) statura non inferiore a m. 1,70;
b) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un
solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare
normali;
c) percezione uditiva della voce di ordinaria conversazione ad
almeno sette metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non
inferiore a quattro metri dall'altro ovvero ad almeno sei metri di
distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a cinque
metri dall'altro;
d) normale ed armonioso assetto della struttura di personalita'
nelle sue componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
4. Saranno giudicati "non idonei" dalla predetta Commissione i
concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e
disartria);
c) stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso un ospedale militare;
d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
e) tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nei
precedenti alinea comunque incompatibili con il successivo impiego
quale ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico dell'Arma
dei carabinieri.
5. La Commissione prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) esame radiografico del torace in due proiezioni, solo
qualora i concorrenti non producano il relativo referto da cui
risulti che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi
antecedenti presso organi sanitari militari o strutture pubbliche;
b) cardiologico con E.C.G.;
c) otorinolaringoiatrico;
d) psichiatrico;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT - AST);
birilubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
6. Saranno giudicati idonei - fermo restando quanto indicato al
precedente comma 8 - i concorrenti cui sia stato attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:
 
PS CO AC AR AV LS LI VS AU
2 3 2 2 2 2 2 3 2
7. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi contenuti, la Commissione non esprimera' giudizio,
ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine - che
non potra' comunque superare la data prevista per il completamento
della prova orale da parte di tutti i concorrenti - entro il quale
sottoporra' detti concorrenti ad ulteriori accertamenti sanitari, per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
8. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari,
che sara' comunicato per iscritto seduta stante a ciascun
concorrente, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non
idonei" non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti
psico-attitudinali.
9. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione - via XX Settembre
123/A - 00187 Roma - improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza,
corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio
di non idoneita'. Detta istanza potra' essere anticipata alla
predetta Direzione generale a mezzo fax (06/4827347).
10. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
11. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno dalla Direzione generale per il personale militare la
relativa comunicazione.
12. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il
giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti
sanitari si intendera' confermato.
13. Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti di
cui al precedente comma 9, in caso di accoglimento dell'istanza,
sara' espresso dalla Commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera
d), a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
14. Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.

                              Art. 13.
 
Accertamenti psico-attitudinali
 
1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti
giudicati "idonei" saranno sottoposti agli accertamenti
psico-attitudinali per il riconoscimento delle qualita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in
servizio permanente del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, da
parte della Commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
c).
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nella sede, nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti
psico-attitudinali sara' considerato rinunciatario e quindi escluso
dal concorso.
3. Per quanto indicato nel precedente art. 2, comma 2, le
disposizioni che seguono devono intendersi riferite ai soli
concorrenti di sesso maschile. Resta comunque fermo quanto precisato
al riguardo nel precedente art. 1, comma 4.
4. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-attitudinali,
che dovra' essere comunicato per iscritto ai concorrenti seduta
stante, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei
saranno esclusi dal concorso.
5. Entro il terzo giorno dalla data di completamento degli
accertamenti sanitari e di quelli psico-attitudinali i relativi
verbali dovranno essere inviati alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 2a Sezione.

                              Art. 14.
 
Prova orale
 
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura
tecnico-professionale i concorrenti risultati idonei alle prove
scritte, agli accertamenti sanitari ed a quelli psico-attitudinali.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia'
citato Allegato "B", avra' luogo nella sede e nel giorno che saranno
resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato una votazione di almeno 21/30.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova, la facolta'
di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentate cause
di forza maggiore, non potessero presentarsi alla prova orale nel
giorno stabilito. A tal fine, gli interessati dovranno far pervenire
la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax numero
06/4827347), al massimo entro il giorno della prova, inviando
documentazione probatoria dei motivi dell'assenza.

                              Art. 15.
 
Licenza
 
1. I concorrenti che siano militari in servizio, potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove di cui al precedente art. 6, lettere a), b)
ed f), nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento
della sede ove si svolgeranno dette prove.

                              Art. 16.
 
Graduatoria
 
1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla Commissione
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti indicata nell'art.
1, comma 2, del presente decreto. Il punto di merito di ciascun
concorrente sara' costituito dalla somma di:
punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui
all'art. 11;
media dei voti riportati nelle due prove scritte;
voto riportato nella prova orale.
2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale e
pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria, ferma restando
la ripartizione dei posti, a parita' di merito, si terra' conto dei
titoli di preferenza dichiarati dai concorrenti nella domanda di
partecipazione al concorso.

                              Art. 17.
 
Nomina
 
1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 16
saranno compresi nel numero dei posti a concorso nella ripartizione
di cui al precedente art. 1, comma 2, saranno dichiarati vincitori e
nominati, dopo che sara' stata acquisita all'uopo l'autorizzazione
del Presidente del Consiglio dei ministri prescritta dalla normativa
vigente, tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico
dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado
stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente esecutivo.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina.
3. All'atto della presentazione i vincitori sono tenuti a
rilasciare dichiarazione in bollo con la quale contraggono una ferma
di otto anni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 18 dicembre
1964, n. 1414. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera'
la revoca della nomina.
4. I concorrenti non in servizio, inoltre, entro trenta giorni
dalla data di presentazione, dovranno sottoscrivere, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, dichiarazione, compilata secondo il modello in Allegato
"D", che costituisce parte integrante del presente decreto,
sostitutiva dei dati contenuti in:
estratto per riassunto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
stato di famiglia.
5. Tutti i concorrenti, infine, dovranno, con dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle succitate disposizioni,
compilata secondo il modello in Allegato "E", che costituisce parte
integrante del presente decreto, confermare il possesso dei titoli di
merito e degli eventuali titoli di preferenza dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso.
6. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.

                              Art. 18.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 17, comma 2, l'amministrazione provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato dal concorrente, risultato vincitore del concorso, nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                              Art. 19.
 
Esclusione dal concorso
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti.

                              Art. 20.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Comando generale dell'arma dei carabinieri Centro
nazionale di selezione e reclutamento, per le finalita' di gestione
del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della direzione generale del personale militare,
titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il
Direttore del centro nazionale di selezione e reclutamento dell'arma
dei carabinieri.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il direttore generale: Zoldan

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