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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di quattro
guardiamarina in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del
Corpo sanitario militare marittimo. (Anno 2004).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.4 del 16/1/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:04E00126
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/2/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
direzione generale per il personale militare
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato
giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorsi e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni ed, in particolare, l'art. 58;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli
speciali della Marina militare, emanato in applicazione dell'articolo
3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della Sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, la percentuale massima di
concorrenti di sesso femminile che possono conseguire la nomina a
guardiamarina in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali
della Marina;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Ravvisata la necessita' di indire, al fine di soddisfare
specifiche esigenze dalla Marina, un concorso straordinario, per
titoli ed esami, per la nomina di quattro guardiamarina in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 4 (quattro) guardiamarina in servizio permanente
effettivo nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo
(odontoiatri).
2. Resta impregiudicata per la direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, di
modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di
merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso
applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni
di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in
parte, assunzioni di personale per l'anno 2004.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare
concorrenti di sesso sia maschile che femminile. I concorrenti, alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato
al successivo art. 3, comma 1, devono:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il trentaduesimo anno di eta'.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
c) essere in possesso della laurea specialistica in
odontoiatria.
Saranno considerati validi i titoli di studio conseguiti
all'estero, sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal
competente Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca equipollenti a quello prescritto per la partecipazione al
concorso indetto con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati
avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa
attestazione di equipollenza;
d) essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio
della professione di odontoiatra;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolti d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento
volontario in accademie o istituti di formazione delle Forze armate o
delle Forze di polizia dello Stato;
g) non essere stati collocati in congedo a seguito di riforma
nel corso di precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia;
h) per i soli concorrenti di sesso maschile:
non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
non essere stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati al possesso della idoneita'
psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina, da
accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 8 e 9.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il
requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio
con le modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione al concorso di cui ai precedenti
comma 1 - ad eccezione di quello di cui alla lettera b) - comma 2 e
comma 3, devono essere mantenuti sino all'atto di conferimento della
nomina a guardiamarina in servizio permanente e per tutta la durata
del corso applicativo.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
redatte in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato
«A» che costituisce parte integrante del presente decreto.
I concorrenti dovranno, inoltre, compilare il modello GC 001 in
originale, di cui all'allegato «B» al presente decreto, reperibile,
tra l'altro, presso i distretti militari e le capitanerie di porto,
che verra' utilizzato per il caricamento, mediante lettore ottico,
dei dati da essi forniti. Tali dati consentiranno l'alimentazione
della banca dati automatizzata di cui al successivo art. 16 del
presente decreto. I concorrenti avranno cura di compilare il predetto
modello, ad eccezione del quadro (G), tenendo presenti le istruzioni
contenute nella seconda parte del gia' citato allegato «B» al
presente decreto. Essi adopereranno esclusivamente penna a sfera con
inchiostro indelebile nero, scrivendo in carattere stampatello. Il
modello non dovra' essere piegato o sgualcito.
Le domande e i modelli GC 001 dovranno essere spediti con
raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1ª
divisione reclutamento ufficiali - 2ª sezione casella postale 353 -
00187 Roma centro, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o
procedura, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda
nonche' la ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno
essere esibite all'atto della presentazione alla prima prova scritta
d'esame, come indicato nel successivo art. 6, comma 4.
2. Il personale in servizio puo', in alternativa alla spedizione
della domanda e del modello GC 001 a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento (come indicato al precedente comma 1), presentare la
stessa nel termine sopraindicato al Comando del reparto/ente di
appartenenza. Questo dovra' apporre in calce alla domanda ed al
modello il visto e la data di presentazione della medesima e dovra'
provvedere a trasmetterla al suindicato indirizzo improrogabilmente
entro il terzo giorno dalla data di presentazione. In tal caso per la
data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo
della domanda da parte del Comando ricevente. Qualora impiegati
all'estero la domanda di partecipazione dovra' essere trasmessa dal
reparto/ente di appartenenza al medesimo indirizzo.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro il termine sopraindicato, anche tramite le autorita'
diplomatiche o consolari, che, dopo aver attestato in calce alla
stessa la data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro
all'indirizzo sopraindicato.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci,
dovra' dichiarare nella domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto, se di sesso maschile, agli obblighi
militari;
c) il proprio stato civile;
d) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) il possesso del diploma di laurea di cui al precedente
art. 2, comma 1, lettera c), l'universita' presso la quale e' stato
conseguito, data di conseguimento e voto;
f) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione di cui al gia' citato art. 2, comma 1, lettera d),
l'universita' presso la quale e' stato conseguito e la relativa data;
g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice penale. In caso contrario dovra'
indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un
eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di
imputato. Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I reparto - 1ª divisione reclutamento ufficiali - 2ª sezione -
casella postale 353 - 00187 Roma centro, qualsiasi variazione della
sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio
permanente effettivo;
h) il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza e la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo
se concorrente di sesso maschile). Per il servizio militare prestato
dovra' essere indicata la durata ed il grado rivestito;
i) di non essere stato collocato in congedo a seguito di
riforma nel corso di precedente arruolamento volontario nelle Forze
armate o di polizia;
l) di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa (solo se concorrente di sesso maschile). Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
m) di non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza»
ovvero ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, (solo se concorrente di sesso maschile). Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
n) gli eventuali servizi prestati presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato o
dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
o) di non essere stato dimesso d'autorita', per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie,
scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di
polizia dello Stato. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
p) la lingua straniera (non piu' di due a scelta fra inglese,
francese, tedesco o spagnolo) nella quale intenda sostenere la prova
orale facoltativa;
q) l'eventuale possesso di titolo/i di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 7;
r) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
di cui all'allegato «D» che costituisce parte integrante del presente
decreto;
s) l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio (solo per i cittadini italiani residenti all'estero);
t) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, il numero telefonico.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (06.4827347), al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1ª
divisione reclutamento ufficiali - 2ª sezione - via XX Settembre
123/A - 00187 Roma - ogni variazione del recapito indicato nella
domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
u) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 12;
v) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
z) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali necessari per lo svolgimento del concorso (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
4. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
5. Il concorrente, qualora lo desideri, potra' allegare alla
domanda la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di
preferenza di cui al precedente comma 3, lettere e), f), q) ed r),
anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
6. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato «A» al presente
decreto.

                               Art. 4.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte, una di cultura generale, una di cultura
tecnico-professionale;
b) valutazione dei titoli;
c) accertamenti psico-fisici e attitudinali;
d) prova orale;
e) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita',
rilasciato da una amministrazione dello Stato.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 11, comma 2,
(presumibilmente entro la fine di luglio 2004), dovranno essere
risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1.

                               Art. 5.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli,
per le prove scritte, per le prove orali e per la formazione della
graduatoria generale di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la commissione per l'accertamento attitudinale;
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio del Corpo
sanitario militare marittimo in servizio o in ausiliaria da non oltre
tre anni, presidente;
due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di fregata in servizio o in ausiliaria da
non oltre tre anni, di cui almeno uno specialista in
odontostomatologia, membri;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di vascello
ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della difesa
appartenente all'area funzionale «C», segretario senza diritto di
voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti
parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che
hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici
di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali superiori, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori della Forza armata ovvero di
odontostomatologi esterni.

                               Art. 6.
 
Prove scritte
 
1. Le prove scritte che i concorrenti saranno ammessi a sostenere
con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione al
concorso - consisteranno in:
una prova scritta di cultura generale, della durata massima di
sei ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti di
carattere generale e/o attinente alle discipline storiche, sociali e
politico-geografiche, secondo i programmi previsti per il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
nonche' su argomenti tratti dalle materie riportate nell'allegato «C»
che costituisce parte integrante del presente decreto;
una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della
durata massima di sei ore, consistente in una trattazione scritta su
argomenti previsti dai programmi delle materie tecnico-professionali
riportati nel citato allegato «C» al presente decreto.
2. Le prove scritte avranno luogo, a cura della commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), presso il centro unico
di selezione della Marina militare di Ancona via delle Palombare
n. 3, con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario ufficiale,
secondo il seguente calendario:
prova scritta di cultura generale: 19 febbraio 2004;
prova scritta di cultura tecnico-professionale: 20 febbraio
2004.
3. Eventuale modificazione della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale - del 3 febbraio 2004. Nella stessa Gazzetta
Ufficiale del 3 febbraio 2004 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta sede,
entro le ore 7,30 dei giorni suindicati, muniti di carta di identita'
o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia
rilasciato da una amministrazione dello Stato. Per esigenze
istruttorie connesse al limitato tempo intercorrente tra la data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e quello di
espletamento delle prove scritte di cui al precedente comma 2 essi
dovranno esibire copia della domanda di partecipazione al concorso e
ricevuta della raccomandata di spedizione della domanda medesima.
5. Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro
indelebile blu o nero, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.
6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
7. Per ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice
formulera' preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce e le
chiudera' in plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei
concorrenti sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la
traccia da svolgere. Per la prova di cultura tecnico-professionale
ciascuna traccia dovra' contenere almeno tre domande per ogni materia
d'esame.
8. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
9. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30i
.
10. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal 45° giorno successivo alla data di svolgimento della seconda
prova scritta, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo
esercito - via XX Settembre 123/A - 00187 Roma - tel. 06/47355941,
06/47354548, 06/47354613, oppure al Ministero della difesa Stato
maggiore della Marina - Ufficio relazioni con il pubblico - piazzale
Marina n. 4 - 00196 Roma tel. 06/3680.4442, ovvero consultare il sito
Internet «www.persomil.difesa.it».

                               Art. 7.
 
Valutazione dei titoli
 
1. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera a), dopo le prove scritte di cui al precedente art. 6 e prima
della relativa correzione, procedera' a valutare i titoli dei soli
concorrenti che si siano presentati alle prove scritte.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai
concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
2. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 10 punti, secondo quanto di
seguito riportato:
a) attivita' professionale svolta presso enti pubblici o
assimilati: fino ad un massimo di 3 punti;
b) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di 3
punti;
c) corsi di formazione in tecniche odontostomatologiche di
durata almeno biennale: fino ad un massimo di 2 punti;
d) attivita' svolta senza demerito nell'ambito delle Forze
armate o Corpi militari dello Stato o in altre strutture pubbliche
e/o private: fino ad un massimo di 2 punti.
3. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
precedente comma 2 del presente articolo, ai fini della loro corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i
concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
4. Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione
solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per
i quali siano state fornite dai concorrenti le necessarie dettagliate
informazioni.

                               Art. 8.
 
Accertamenti psico-fisici
 
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il centro unico di
selezione della Marina militare di Ancona - presumibilmente a partire
dalla prima settimana del mese di maggio 2004 (durata presunta giorni
tre). A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma.
Essi dovranno presentarsi alle ore 7,30 dell'orario ufficiale del
giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido
documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da
una amministrazione dello Stato.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti all'espletamento dei
compiti di ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli
speciali della Marina sara' accertata dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera b).
3. All'atto della presentazione i concorrenti dovranno produrre i
seguenti documenti:
a) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica attestante le vaccinazioni effettuate;
b) eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a
tale accertamento strumentale presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private convenzionate, entro i tre mesi precedenti
la data della visita medica;
c) eventuale referto di ecografia pelvica in data non anteriore
a due mesi (solo se concorrenti di sesso femminile).
4. Sulla scorta dell'«Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare»
approvato con decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, della
circolare applicativa della direzione generale della sanita' militare
n. 495/00/ML-13/68 in data 19 aprile 2000 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, detta
commissione dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici
requisiti:
dati somatici:
statura non inferiore a m. 1,65 ne' superiore a m. 1,95 per i
concorrenti di sesso maschile; statura minima non inferiore a m. 1,61
ne' superiore a m. 1,95 per i concorrenti di sesso femminile;
apparato visivo:
visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo
aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non
dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico
composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed
ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli
astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per
l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato
alle lane.
L'accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento;
apparato uditivo:
la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame
audiometrico tonale liminare in camera silente. Puo' essere tollerata
una perdita uditiva bilaterale di 25 dB nella frequenza da 125 a 2000
Hz e l'orecchio meno efficiente potra' presentare una perdita di 30
dB pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di 4000 Hz. I
deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz
saranno valutati di volta in volta dallo specialista;
dentatura:
la dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara'
consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti,
purche' non associati a paradontopatia giovanile non tutti dallo
stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un
canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i
terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con
moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della
masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.
5. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano il relativo referto di cui risulti
che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private
convenzionate. Il concorrente di sesso femminile, qualora non
esibisca detto referto, al solo fine dell'effettuazione in piena
sicurezza dell'esame radiografico, dovra' produrre un test di
gravidanza in data non anteriore a cinque giorni da quella di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la concorrente dovra' essere sottoposta, al fine sopra
indicato, al test di gravidanza. In caso di positivita' del test di
gravidanza la Commissione non potra' in nessun caso procedere agli
accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
ecografia pelvica (solo se di sesso femminile), nel caso in cui
la concorrente non produca il relativo referto da cui risulti che
tale accertamento sia stato eseguito entro i due mesi antecedenti;
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
odontoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT - AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
markers dell'epatite B e C;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto
riportato nell'allegato «E», che costituisce parte integrante del
presente decreto, nonche' ulteriore dichiarazione di consenso
informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa
vigente, sara' loro praticato all'atto della presentazione in
servizio dopo la nomina e periodicamente, ad intervalli programmati,
per conservare lo stato di immunizzazione, secondo quanto indicato
nel medesimo allegato «E» al presente decreto.
6. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali nonche' degli specifici requisiti fisici
suindicati:
a) saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso dei
requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per
l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente
indicati;
b) saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati
affetti da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare di leva (fermi restando gli specifici
requisiti prescritti dal presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di
cheratotomia radiale; gli esiti di laser-terapia correttiva in
presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
del ruolo speciale della Marina;
c) la commissione medica, seduta stante, comunichera' per
iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«Idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina», con indicazione del profilo sanitario;
«Non idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina», con indicazione della causa di non idoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avessero recuperato, al momento della nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati «non
idonei» ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato
seduta stante agli interessati;
d) Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso;
e) I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia far
pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 2ª sezione - casella postale 353 - 00187 Roma centro, anticipandola
via fax al numero 06/4827347, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo a quello della visita medica, specifica istanza,
corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio
di non idoneita'. Tale documentazione verra' valutata dalla
commissione di cui al precedente art. 5, comma 4, la quale, solo
qualora lo ritenga necessario, potra' sottoporre gli interessati ad
ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio
definitivo;
f) non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati;
g) in caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato;
h) in caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno formale comunicazione da parte della direzione generale
per il personale militare;
i) i concorrenti dichiarati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui alla precedente lettera e) o degli
ulteriori accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano
rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.
7. I verbali degli accertamenti psico-fisici dovranno essere
inviati dalla Commissione, a mezzo corriere, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I reparto -
1ª divisione reclutamento ufficiali - 2ª sezione - via XX Settembre
123/A - Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione degli
accertamenti di tutti i concorrenti.

                               Art. 9.
 
Accertamenti attitudinali
 
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente art. 8, i concorrenti giudicati idonei, saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera d), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello
svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente
il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo
inserimento in Forza armata. Tale valutazione si articola nelle
seguenti aree d'indagine:
a) area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), elasticita' del
pensiero, capacita' di attenzione/concentrazione, progettazione,
apprendimento;
b) area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima, capacita' relazionali e prevalenti modalita' di
rapportarsi con gli altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il
ruolo istituzionale;
c) area della produttivita' e delle competenze gestionali:
livelli di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione,
tolleranza allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di
gestire le risorse, senso di autoefficacia;
d) area motivazionale: aspettative professionali, livello di
partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa,
disponibilita' a sviluppare le proprie competenze professionali nello
specifico processo di formazione.
Il giudizio espresso dalla commissione, adeguatamente motivato,
sara' comunicato seduta stante, per iscritto, agli interessati ed e'
definitivo.
2. I verbali dell'accertamento attitudinale dovranno essere
inviati, dalla commissione, a mezzo corriere, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I reparto -
1ª divisione reclutamento ufficiali - 2ª sezione - via XX Settembre
123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione degli
accertamenti di tutti i concorrenti.

                              Art. 10.
 
Prova orale
 
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
ed a quello attitudinale saranno ammessi a sostenere una prova orale
di cultura generale e di cultura tecnico-professionale. A tal fine
essi riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera
raccomandata o telegramma. La prova orale - che avra' luogo presso il
centro unico di selezione della Marina militare di Ancona, via delle
Palombare n. 3, presumibilmente nel mese di giugno del 2004 -
consistera' in un colloquio, della durata minima di quindici minuti,
vertente sugli argomenti previsti dai programmi riportati nel gia'
citato allegato «C» al presente decreto.
2. I concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno
stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal
concorso. La direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova da parte di
tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel precedente
art. 4, comma 3, la facolta' di riconvocare ad altra data i
concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non
potessero presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione a
mezzo lettera raccomandata, anticipandola via fax (numero
06/4827347), al massimo entro il giorno di prevista presentazione,
inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. I
concorrenti che, riconvocati, non dovessero presentarsi nel giorno
stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal
concorso.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione di almeno 21/30i.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due
lingue scelte fra inglese, francese, spagnolo o tedesco), della
durata di quindici minuti, che sara' svolta con le seguenti
modalita':
breve colloquio di carattere generale;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato:
fino a 20/30i: 0 punti;
21/30i: 0,05 punti;
22/30i: 0,10 punti;
23/30i: 0,15 punti;
24/30i: 0,20 punti;
25/30i: 0,25 punti;
26/30i: 0,30 punti;
27/30i: 0,35 punti;
28/30i: 0,40 punti;
29/30i: 0,45 punti;
30/30i: 0,50 punti.

                              Art. 11.
 
Graduatoria
 
1. La graduatoria degli idonei nel concorso sara' formata dalla
commissione esaminatrice, secondo l'ordine del punteggio conseguito
da ciascun concorrente ottenuto sommando:
la media dei punti riportati nelle prove scritte;
il punteggio riportato nella prova orale;
l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
l'eventuale punteggio assegnato per ciascuna prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale. Il
decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel
giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essa
sara' inoltre pubblicati nel F.O.M. della Marina e, a puro titolo
informativo, nel sito Internet «www.persomil.difesa.it».
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza per l'ammissione ai
pubblici impieghi di cui al gia' citato allegato «D» al presente
decreto, eventualmente dichiarati dai concorrenti nella domanda di
partecipazione o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata.

                              Art. 12.
 
Nomina
 
1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 11
saranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati
vincitori e - acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto
- nominati, guardiamarina in servizio permanente effettivo del ruolo
speciale del Corpo sanitario militare marittimo, con anzianita'
assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che sara'
immediatamente esecutivo.
2. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui alle premesse - saranno invitati ad assumere
servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dall'ufficio generale del
personale della Marina. All'atto della presentazione al corso gli
ufficiali dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo
equipaggi militari marittimi con una ferma di anni cinque decorrente
dalla data di inizio del corso.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
In caso di rinuncia o decadenza di vincitori, la direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12° della durata del corso stesso, di altrettanti
candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di cui al
precedente art. 11.
4. Il concorrente di sesso femminile nominato guardiamarina in
servizio permanente del Corpo sanitario militare marittimo che,
trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 10 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
5. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al
superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 4,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina.
6. Nei confronti degli ufficiali che non supereranno il corso
applicativo si procedera' alla revoca della nomina ed al
proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in
tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo, a meno che non debbano, se di sesso maschile, assolvere o
completare gli obblighi di leva.

                              Art. 13.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo.
Il certificato del casellario giudiziale sara' acquisito
d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                              Art. 14.
 
Esclusioni
 
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
guardiamarina in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 15.
 
Spese di viaggio - Licenza
 
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente art. 4 del presente decreto sono a
carico dei concorrenti i quali, peraltro, muniti di copia della
domanda per le prove scritte e della lettera o telegramma di
convocazione per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali,
nonche' per le prove orali, potranno rivolgersi alla Capitaneria di
porto o al distretto militare ovvero ad un Comando carabinieri per
ottenere il rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione
ferroviaria prevista (sconto del 10%).
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove
previste dal precedente art. 4 del presente decreto, nonche' quelli
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alla prova
orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a
dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non
sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la
licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno
in corso.

                              Art. 16.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I reparto - 1ª divisione
reclutamento ufficiali per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1ª divisione reclutamento ufficiali della
direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
 
Roma, 9 gennaio 2004
 
Amm. Sq.: Lucidi

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