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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti vacanti di
giudice presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.65 del 16/8/2011
Ente:CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Località:-
Codice atto:1E004506
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/9/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n.
231, e successive modificazioni, relativo al regolamento recante la
disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di
disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli
elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione, vice
presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie
provinciali e regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, e successive modifiche,
concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di
concorso presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze
in data 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25
ottobre 2008, n. 251, con il quale e' stato rideterminato il numero
delle sezioni e i corrispondenti organici delle commissioni
tributarie regionali e provinciali, come risulta dalle tabelle A e B,
allegate al medesimo decreto;
Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria, con il quale e' stato disposto che «Al fine di coprire,
a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il consiglio di presidenza provvede
ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
senza previo espletamento della procedura di cui all'art. 11, comma
4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti
vacanti presso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati
ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 4, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in
servizio, che non prestino gia' servizio presso le predette
commissioni.», cioe' ai magistrati ordinari, amministrativi, militari
e contabili in servizio;
Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992,
come modificato dall'art. 39, comma 2, lettera c) del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, citato, che disciplina le cause di
incompatibilita' dei giudici tributari;
Visto l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 545/1992, che
prevede la formazione di elenchi, per ogni commissione tributaria, di
coloro che, appartenendo alle categorie indicate negli articoli 3, 4
e 5 dello stesso decreto, hanno comunicato la propria disponibilita'
a ricoprire l'incarico di componente delle commissioni tributarie
provinciali e regionali;
Visti i criteri di valutazione ed i punteggi per la nomina a
componenti delle commissioni tributarie di cui alla tabella E
allegata al decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992;

Delibera:

Art. 1

Posti messi a concorso


Con il presente bando e' indetto, ai sensi dell'art. 39 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concorso pubblico
per titoli per la copertura di complessivi 960 posti vacanti di
giudici presso le sotto indicate commissioni tributarie regionali e
provinciali, riservato alle categorie di cui all'art. 4, lettera a)
del decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 e successive
modificazioni, in servizio, e che non prestino gia' servizio presso
le commissioni tributarie.
E' approvato l'allegato schema di domanda, dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto notorio, per l'inserimento
negli elenchi di cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 545/1992, per la copertura dei seguenti posti vacanti
di giudici:

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 


                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso, e' necessario che l'aspirante
documenti o dichiari:
1) il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera
a) del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
specificando di essere in servizio quale magistrato ordinario, o
amministrativo o militare, o contabile, e di non prestare servizio
presso le commissioni tributarie;
2) il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo n. 545/1992, che dispone:
a) di essere cittadino italiano;
b) di avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi
o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e di non
essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) di non aver superato il settantaduesimo anno di eta' alla data
di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione;
e) di aver idoneita' fisica e psichica;
f) di avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza
nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria;
3) il possesso dell'attestato di bilinguismo, se partecipa ai
concorsi per le sedi di Bolzano, relativo alla conoscenza della
lingua italiana e tedesca, previsto dall'art. 4, terzo comma, numero
4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, modificato, da ultimo con il decreto legislativo 14 maggio 2010,
n. 86. Il candidato deve dichiarare anche il gruppo linguistico
(italiano o tedesco) al quale appartiene o al quale si impegna ad
appartenere.

                               Art. 3 

Cause di incompatibilita'

Il magistrato che versa in alcuna delle cause di incompatibilita'
di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992,
come modificato dall'art. 39, comma 2, lettera c) del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, comunichera' e rimuovera' entro venti
giorni dalla ricezione della delibera di graduatoria ogni eventuale
causa di incompatibilita', anche se insorgente in relazione
all'incarico conferito.

                               Art. 4 

Domanda di ammissione e termini di presentazione

Coloro che intendono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1,
devono, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando, presentare
la domanda per non piu' di tre incarichi complessivi, presso la
segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria,
via Solferino n. 15 - 00185 Roma. A tal fine fa fede il timbro a data
apposto dall'ufficio ricevente.
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui al precedente comma (a tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante), ovvero con posta elettronica
certificata, entro il medesimo termine, al seguente indirizzo:
ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it
La domanda e la documentazione allegata sono esenti da bollo.
Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria.
Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non assume
alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione della domanda o
di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5 

Cause di esclusione

Coloro che risultano privi dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente bando, saranno esclusi dai concorsi.
Non si terra' conto delle domande-dichiarazioni sostitutive di
certificazione prive di sottoscrizione e/o di autentica, nonche' di
quelle prodotte oltre il termine fissato all'art. 3 del presente
bando.

                               Art. 6 

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
sostitutiva di certificazione

Ai fini della valutazione, il candidato deve presentare i
documenti in originale o in copia autenticata, comprovanti il
possesso dei titoli di servizio, professionali, accademici e di
studio, indicati nella tabella E allegata al decreto legislativo n.
545/1992. In alternativa, il possesso dei titoli puo' risultare dalla
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio redatta
secondo il modulo allegato. Nella dichiarazione sostitutiva devono
essere specificatamente elencati tutti i titoli accademici e di
studio, di servizio e professionali con indicazione della data
iniziale e finale. Per le attivita' in corso deve essere indicata
come data finale quella di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
Al riguardo, si precisa che, ai fini dell'attribuzione del
punteggio:
a) i candidati devono indicare nella dichiarazione sostitutiva di
certificazione i periodi della progressione di carriera, secondo lo
schema riportato nella citata tabella E allegata al decreto
legislativo n. 545/1992;
b) coloro che hanno esercitato l'attivita' di avvocati, dottori
commercialisti, ragionieri e periti commerciali o iscritti nel ruolo
o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori
contabili, devono specificatamente documentare, ovvero dichiarare,
sia l'iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro, sia
l'abilitazione nonche' l'effettivo esercizio della professione o
dell'attivita' per il periodo da valutare;
c) coloro che hanno esercitato l'attivita' di lavoratori
dipendenti (pubblici e privati) devono indicare la qualifica
rivestita e la denominazione, completa di sede, del datore di lavoro,
per ogni periodo da valutare;
d) coloro che hanno esercitato l'attivita' di revisori, ovvero di
sindaci, amministratori o dirigenti di societa' di capitali, devono
elencare gli enti e/o le societa' di capitale presso cui hanno svolto
detta attivita', specificandone, per ognuno, la durata;
e) coloro che hanno svolto attivita' di insegnamento, di cui alla
tabella E, presso le universita' devono indicare l'universita' che ha
conferito l'incarico, il tipo e la durata di ogni incarico;
f) i titoli accademici o di studio, vanno dichiarati completi
della data e del luogo di conseguimento (ad esempio: abilitazione di
avvocato conseguita il 10 maggio 2003 presso la Corte d'appello di
Milano);
g) il contemporaneo esercizio di piu' professioni indicate nella
medesima voce di «Attivita' professionali» di cui alla tabella E da'
luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attivita' di revisore
contabile, se contemporanea a quella di avvocato, non viene
valutata);
h) in assenza delle indicazioni richieste ai punti precedenti, i
titoli non saranno valutati.

                               Art. 7 

Adempimenti dei vincitori

1. Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio il candidato
deve impegnarsi, in caso di utile collocazione, ad assumere la
residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria
richiesta entro un anno dalla data dell'immissione nelle funzioni.
2. Il richiedente collocato utilmente in graduatoria in una delle
commissioni da lui stesso prescelte ed indicate in ordine di
preferenza, non concorrera' alla valutazione per gli incarichi
indicati in subordine.
3. L'interessato potra' esercitare la facolta' di rinuncia
all'incarico per il quale e' risultato vincitore entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della delibera di
approvazione della graduatoria. Il candidato che rinuncia oltre tale
termine non concorrera' alla valutazione ne' per gli incarichi
indicati in subordine ne' per quelli richiesti in via prioritaria.
4. I vincitori dovranno far pervenire, entro trenta giorni dalla
data di ricezione della delibera di approvazione della graduatoria,
in originale o in copia autenticata, la documentazione inerente i
titoli valutati non compresi nell'elenco di cui all'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al
fine di accelerare i tempi del procedimento di controllo, i vincitori
potranno far pervenire in originale o in copia autenticata la
documentazione inerente anche i titoli compresi fra quelli elencati
al citato art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000. Si procedera' alle nomine dei vincitori al termine del
controllo di tutti i titoli dichiarati dai medesimi.

                               Art. 8 

Composizione paritetica gruppi linguistici per i concorsi
presso le commissioni tributarie di Bolzano

Al fine di assicurare la composizione paritetica fra il gruppo
linguistico italiano ed il gruppo linguistico tedesco dei componenti
di ciascuna delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado
di Bolzano, prevista dall'art. 41-bis, comma secondo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i posti previsti
per le sedi di Bolzano, indicati all'art. 1, vengono cosi' ripartiti:
nella commissione tributaria di secondo grado, due posti sono
riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano;
nella commissione tributaria di primo grado, un posto e'
riservato ad appartenente al gruppo linguistico italiano e un posto
ad appartenente al gruppo linguistico tedesco.

                               Art. 9 

Pubblicazione graduatorie

Ogni graduatoria sara' pubblicata presso gli uffici di segreteria
della commissione tributaria interessata e presso l'ufficio di
segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito
www.giustizia-tributaria.it, sezione «CONCORSI», a solo scopo
consultivo.
I titoli dichiarati dai candidati saranno sottoposti ai controlli
previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e
saranno trattati esclusivamente per le finalita' concorsuali e,
successivamente, solo per le finalita' inerenti la gestione del
rapporto di servizio dei vincitori.
L'accesso agli atti verra' consentito, a richiesta, al termine
delle operazioni concorsuali.
Titolare del trattamento dati e' il Presidente del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria.
Roma, 3 agosto 2011

Il presidente: Gobbi

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