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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 400 allievi
marescialli all'83° corso presso la Scuola ispettori e
sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico
2011/2012.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.12 del 11/2/2011
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:1E000813
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:14/3/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
VIsto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'art. 68
concernente la riduzione e rimodulazione degli organici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante
«Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3
maggio 2006, come modificato dal decreto ministeriale 15 settembre
2006, concernente l'incremento di 152 unita' dell'organico del ruolo
ispettori della Guardia di finanza;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
introdotto dall'art. 2, comma 208, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)»;
Visti gli articoli 636, 861, 864, 1033, 1494, 1495, 1929, 1932,
1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la convenzione tra l'Universita' degli studi di L'Aquila e
il Comando Generale della Guardia di finanza, datata 24 maggio 2010;
Ritenuto di dover prevedere riserve di posti in misura pari:
a 19 unita', a favore dei candidati in possesso dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752;
a 20 unita', a favore dei candidati appartenenti a una delle
categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 66/2010, sempreche' in possesso degli
ulteriori requisiti previsti dal presente bando;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,

Determina:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto, per l'anno accademico 2011/2012, un pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'83° corso presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di:
a) n. 350 allievi marescialli del contingente ordinario;
b) n. 50 allievi marescialli del contingente di mare, cosi'
suddivisi:
1) n. 15 per la specializzazione «nocchiere abilitato al
comando»;
2) n. 25 per la specializzazione «tecnico di macchine»;
3) n. 10 per la specializzazione «tecnico dei sistemi
elettronici di comunicazione e di scoperta».
2. Dei 350 posti per il contingente ordinario:
a) 19 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti dall'art. 2, ai candidati in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
b) 20 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti dall'art. 2, al coniuge e ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. 10 dei 25 posti disponibili per il contingente di mare,
specializzazione «tecnico di macchine», sono riservati ai militari
del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso
per «motorista navale» presso la Scuola Nautica della Guardia di
finanza, se qualificati meritevoli dal Comandante Regionale o
equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita'
gerarchicamente sottostanti da cui il personale interessato dipende,
sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in possesso dei
suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al corso di cui
al comma 1, lettera b), con esonero dal concorso. A tal fine, i posti
disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che
abbiano conseguito la specializzazione di «motorista navale» con
maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli
ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di grado piu' elevato. A
parita' di grado, e' prevalente l'anzianita' di servizio e, a parita'
della stessa, la maggiore eta'.
4. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta
alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3 e conservata fino
all'ammissione al corso di formazione.
5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3
non e' ammessa per piu' di due volte.
6. Qualora i posti riservati di cui ai commi 2 e 3, non possano
essere assegnati per mancanza di candidati riconosciuti idonei, gli
stessi sono conferiti agli altri candidati iscritti, rispettivamente,
nella graduatoria per il contingente ordinario ed in quella per la
specializzazione «tecnico di macchine», nell'ordine del punteggio di
merito conseguito.
7. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, i posti non coperti sono devoluti in aumento a
quelli previsti per il concorso di cui al comma 1, lettera b), del
succitato articolo, secondo le percentuali e l'ordine in esso
stabilito.
8. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla;
b) una prova scritta di composizione italiana;
c) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) una prova orale di cultura generale;
f) un esame facoltativo in una o piu' lingue estere,
consistente in una prova scritta ed una prova orale per ciascuna
lingua prescelta;
g) una prova facoltativa di informatica.
9. Resta impregiudicata, per il Comandante Generale della Guardia
di finanza, la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei
vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente
autorizzate dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2 


Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso


1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli ufficiali
di complemento del Corpo della guardia di finanza che:
1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, superato il 35° anno
di eta';
2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui all'art. 3, di un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007
citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che, pur non
essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno
scolastico 2010/2011;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il
giudizio di merito viene emesso dal Comandante Regionale o
equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita'
gerarchiche sottostanti da cui il personale interessato dipende,
sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non
idonei» all'avanzamento;
5) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
b) i cittadini italiani, anche se non appartenenti al
territorio della Repubblica o se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, eta' non inferiore ad
anni 18 e non superiore ad anni 26;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
4) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
5) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento,
imputati o condannati per delitti non colposi, ne' sottoposti a
misura di prevenzione;
6) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,
in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza;
8) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui all'art. 3, di un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007
citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che, pur non
essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno
scolastico 2010/2011;
10) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano
stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
2. I requisiti sopra indicati, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere a), punti 1) e 2), e b), punti 1), 5), 6) e 9), devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di cui all'art. 3 e conservati fino alla data di
effettivo incorporamento.
3. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera
a), punto 4), si fa riferimento alla data del provvedimento con il
quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al grado
superiore.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.

                               Art. 3 


Domande di partecipazione


1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno,
al Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda deve essere
presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
3. I militari alle armi (esclusi gli appartenenti al Corpo della
guardia di finanza) devono presentare la domanda, entro il termine e
con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, al Comando competente per il
luogo di residenza.
4. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la
domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 -
00181 Roma/Appio.
5. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1)
e disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonche' sul sito
internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
6. Le domande di partecipazione al concorso si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine di cui al comma 1. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le
domande spedite non a mezzo di raccomandata sono accettate soltanto
se pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.
7. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate
nei termini indicati, non pervengono entro sessanta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, sono
archiviate. Nelle more, i candidati sono ammessi con riserva alla
procedura concorsuale.
8. Per i militari della Guardia di finanza, la domanda di
partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il
modello di domanda (fac-simile in allegato 2), deve essere
indirizzata al Centro di Reclutamento e presentata al reparto da cui
il militare direttamente dipende per l'impiego (per i militari in
forza al Comando Generale, le domande devono essere presentate al
Quartier Generale), entro trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
9. Il reparto che riceve le domande di cui al comma 8 vi appone,
immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a
protocollo.
10. Le domande sono inviate, entro il giorno successivo a quello
di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle
stesse, al:
a) Comando Regionale (o equiparato), relativamente al personale
in forza ai reparti dipendenti nonche' al Comando Interregionale alla
sede;
b) Quartier Generale, relativamente al personale in forza al
Centro Logistico;
c) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di
Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per
gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
d) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti
Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti
Speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
e) Comando Logistico Aeronavale, relativamente al personale in
forza al Comando Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest'ultimo
dipendenti.
11. I reparti di cui al comma 10, attestata la regolarita' e la
completezza delle domande ricevute (incluse quelle prodotte dal
personale direttamente dipendente), le inviano, entro dieci giorni
dalla scadenza del termine previsto per la loro presentazione,
unitamente agli elenchi riepilogativi degli aspiranti, al Centro di
Reclutamento.
12. I predetti reparti devono, altresi', comunicare
tempestivamente al Centro di Reclutamento eventuali situazioni che
possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti da
parte dei partecipanti al concorso.
13. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei
termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte all'art. 4, sono restituite agli interessati
per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le
dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di
5 giorni dal momento della restituzione dell'istanza.
L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto
termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
14. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente
archiviate.
15. Alle incombenze di cui ai commi 13 e 14 provvedono:
a) per gli appartenenti al Corpo, i reparti di cui al comma 10;
b) per tutti gli altri candidati, il Comando Provinciale
competente (Comando Regionale, per i residenti in Valle d'Aosta),
ovvero il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i
residenti all'estero.
16. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Comandante Interregionale o equiparato della
Guardia di finanza dal quale dipende il reparto che ha disposto
l'archiviazione (se l'archiviazione e' stata disposta dal Quartier
Generale, il ricorso deve essere proposto al Capo di Stato Maggiore
del Comando Generale della Guardia di finanza), ex decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art.
2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
17. L'Amministrazione non si assume, inoltre, alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, dovuta a
disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.
18. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per un solo
contingente. Per il contingente di mare, e' consentita la
partecipazione per una sola specializzazione. In ogni caso, la scelta
non e' modificabile oltre il termine di cui al comma 1.

                               Art. 4 


Elementi da indicare nella domanda


1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve
indicare nella domanda (modello in allegato 2):
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e luogo di nascita, nonche' il contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere;
b) il reparto cui e' in forza;
c) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2010/2011;
e) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, «non
idoneo» all'avanzamento;
f) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 21. La
certificazione comprovante il possesso di tali titoli deve essere
presentata o fatta pervenire con le modalita' e la tempistica
indicate all'art. 6, comma 4;
g) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura e spese
dell'Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita';
h) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di
cui all'art. 1, comma 3, devono farne richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della
specializzazione «motorista navale». Tale scelta non e' modificabile
oltre il termine di cui all'art. 3, comma 1.
3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda (modello in allegato 1):
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) il contingente (ordinario o mare con relativa
specializzazione) per il quale intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a
carico;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato e di non aver subito condanne per
delitti non colposi, ne' sottoposto a misura di prevenzione;
g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) la posizione nei riguardi del servizio militare. Se alle
armi deve indicare, altresi', il grado rivestito ed il reparto di
appartenenza;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2010/2011;
m) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto
dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
n) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale;
o) l'indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
p) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 21. La
certificazione comprovante il possesso di tali titoli deve essere
presentata o fatta pervenire con le modalita' e la tempistica
indicate all'art. 6, comma 4;
q) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura e spese
dell'Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita';
r) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
4. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative:
a) esame di conoscenza di una o piu' lingue estere, scelte tra
le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
5. Gli aspiranti che partecipano per i posti riservati di cui
all'art. 1, comma 2, lettera a), devono compilare la domanda di
partecipazione precisando, tra le annotazioni integrative, gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali
posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono
sostenere le previste prove scritta e orale.
6. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), devono allegare alla domanda di
partecipazione idonea documentazione, rilasciata dall'Amministrazione
di appartenenza del congiunto deceduto, attestante il possesso del
requisito previsto dalla medesima lettera b).
7. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 11, 12 e 14, concernenti, tra l'altro, il
calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova
scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti e di
convocazione per le prove successive.
8. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
9. I candidati di cui al comma 3 devono segnalare ogni variazione
di indirizzo direttamente, e nel modo piu' celere, al Comando
Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero al locale
Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle
d'Aosta) o al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i
residenti all'estero. Tali reparti non assumono alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza
maggiore. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata agli stessi
reparti ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante,
nella posizione del candidato ai fini del servizio militare.

                               Art. 5 


Istruttoria della domanda


1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'avvio al
corso di formazione.

                               Art. 6 


Documentazione


1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, i
reparti di cui all'art. 3, comma 10, provvedono ad inviare al Centro
di Reclutamento, entro i termini stabiliti da quest'ultimo, copia
autenticata degli atti matricolari dei militari interessati
(aggiornati alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3,
comma 1) e il giudizio di merito di cui all'art. 2, comma 1, lettera
a), punto 3), riferito alla predetta data di scadenza. Per i militari
nei cui confronti sia terminato l'iter di sostituzione della
documentazione cartacea con il «Documento Unico Matricolare»
(D.U.M.), la competente sottocommissione rilevera' i dati
direttamente da tale documento.
2. La documentazione caratteristica dei militari del Corpo deve
essere chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione.
3. Nei confronti dei candidati che non prestano servizio nella
Guardia di finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui
all'art. 12, il Comando Provinciale della Guardia di finanza
competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di
finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero,
provvedono a richiedere, secondo le modalita' definite dallo stesso
Centro di Reclutamento, i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale.
4. I candidati risultati idonei alla prova scritta devono
presentare direttamente o far pervenire, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via della
Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma/Appio, entro venti giorni
dalla data di pubblicazione dell'esito della prova stessa, i
certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i
titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli
elencati nell'art. 21. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. L'impossibilita', per qualsiasi
motivo, di rispettare il predetto termine comporta l'archiviazione
della documentazione inviata.
5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art.
21, devono presentare o far pervenire ai reparti di cui al comma 3, a
pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
dell'esito del concorso:
a) se di sesso maschile, il foglio di congedo illimitato
provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune,
per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
b) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
c) domanda diretta al Ministero della difesa, con cui il
candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento,
ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di
completamento, maresciallo o sergente, chiede di rinunciarvi per
conseguire l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della
Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo.
6. I vincitori del concorso devono consegnare, all'atto della
presentazione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti per l'inizio del
corso di formazione, il diploma in originale ovvero la copia
autentica del certificato attestante il conseguimento del titolo di
studio, in conformita' all'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il titolo originale di studio
deve, comunque, essere fatto pervenire alla Scuola Ispettori e
Sovrintendenti, entro il termine comunicato dallo stesso Istituto. In
caso di documentato impedimento, il vincitore del concorso deve
presentare, entro lo stesso termine, un certificato sostitutivo ai
sensi dell'art. 199, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297.
7. I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'.
8. I vincitori del concorso per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 2, lettera a), devono, inoltre, far pervenire al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta
Furba, n. 34 - 00181 Roma/Appio, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso,
l'attestato di cui alla predetta lettera a).
9. Il documento di cui al comma 5, lettera b), deve essere di
data posteriore a quella di pubblicazione della presente
determinazione nella Gazzetta Ufficiale.
10. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
11. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione.
12. Il Centro di Reclutamento impartira' disposizioni circa le
modalita' e i termini di invio, da parte dei reparti del Corpo
interessati, delle domande di partecipazione al concorso e della
documentazione di cui al presente articolo.

                               Art. 7 


Commissione giudicatrice


1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di
merito, composta da:
1) due ufficiali della Guardia di finanza;
2) due professori in possesso del prescritto titolo
accademico nelle materie oggetto di esame.
La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e per le
ulteriori fasi concorsuali, da un'altra sottocommissione unico
restante il presidente. All'ulteriore sottocommissione, avente la
medesima composizione di quella originaria, non puo' essere
attribuito un numero di candidati inferiori a 500;
e) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei
candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza,
composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le sottocommissioni esaminatrici per l'esame facoltativo di
una o piu' lingue estere e la prova facoltativa di conoscenza
dell'informatica sono quelle indicate al comma 1, lettera d),
integrate, rispettivamente, da:
a) docenti abilitati all'insegnamento delle lingue estere
oggetto dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in
servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore
della lingua stessa;
b) un ufficiale o un ispettore in servizio permanente della
Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti
sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
La sottocommissione di cui al comma 1, lettera e), puo' avvalersi,
altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di
psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e), possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di
personale di sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di
Reclutamento.

                               Art. 8 


Adempimenti delle sottocommissioni


1. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b),
c) ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti
i componenti.

                               Art. 9 


Esclusione dal concorso


1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 10 


Documento di identificazione


1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente.

                               Art. 11 


Modalita' e date di svolgimento della prova preliminare


1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le
abilita' linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua
italiana, presso la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale
Europa, n. 97, di Bari (Palese), secondo il seguente calendario:
a) lunedi' 4 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da A a AVO;
b) lunedi' 4 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da AVR a BORE;
c) martedi' 5 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da BORF a CAPPA;
d) martedi' 5 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da CAPPE a CE;
e) mercoledi' 6 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da CHA a CORS;
f) mercoledi' 6 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da CORT a DA;
g) giovedi' 7 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da DE a DEZ;
h) giovedi' 7 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da DF a DO;
i) venerdi' 8 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da DP a FIORE;
j) venerdi' 8 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da FIORF a GH;
k) lunedi' 11 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da GIA a IANNAQ;
l) lunedi' 11 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da IANNAR a LEOND;
m) martedi' 12 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da LEONE a MANCIN;
n) martedi' 12 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da MANCIO a MATARB;
o) mercoledi' 13 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da MATARC a MONTEF;
p) mercoledi' 13 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da MONTEG a ORSI;
q) giovedi' 14 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da ORSL a PELLE;
r) giovedi' 14 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da PELLI a POMPL;
s) venerdi' 15 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da POMPO a RIPP;
t) venerdi' 15 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da RIPR a SAMA;
u) lunedi' 18 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da SAMB a SESTI;
v) lunedi' 18 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da SESTL a TARICA;
w) martedi' 19 aprile 2011, ore 09.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da TARICC a VANDI;
x) martedi' 19 aprile 2011, ore 15.00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da VANDL a Z.
2. I candidati, i cui cognomi non rientrino in nessuna delle
tornate di convocazione di cui al comma 1, devono presentarsi per
sostenere la prova preliminare il giorno 19 aprile 2011, ore 15.00.
3. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere le previste prove scritta e orale in lingua tedesca,
indipendentemente dal cognome, devono presentarsi per sostenere la
prova preliminare il giorno 19 aprile 2011, ore 15.00.
Tali candidati possono richiedere, sul posto, l'assistenza di
personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere
chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della prova preliminare.
4. Il calendario di cui ai commi 1, 2 e 3 ha valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
5. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
della prova saranno rese note, a partire dal 28 marzo 2011, con
avviso consultabile sul sito internet www.gdf.it o presso l'Ufficio
Centrale Relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale
XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere
obbligatoriamente spenti.
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare, da parte dei candidati, sara':
a) disponibile, sul sito internet www.gdf.it, una mappa
dell'itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla
fermata «Tesoro» della metropolitana «Bari Centrale - Ospedale San
Paolo» alla sede di esame e ritorno.
10. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
11. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo
chiesto ed ottenuto il differimento della prova, a norma dell'art.
20, non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti.
12. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).
13. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui
al comma 12 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle prove dei candidati.
14. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'art. 12, i candidati classificatisi nei
primi:
a) 1.350 posti della graduatoria del contingente ordinario;
b) 200 posti della graduatoria del contingente di mare, cosi'
distinti:
1) 75 posti della graduatoria per la specializzazione
«nocchiere abilitato al comando»;
2) 75 posti della graduatoria per la specializzazione
«tecnico di macchine»;
3) 50 posti della graduatoria per la specializzazione «ecnico
dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta».
15. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito
lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati
debbono considerarsi esclusi dal concorso.
16. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal 26 aprile 2011, con avviso disponibile sul sito internet
www.gdf.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il pubblico
della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero
verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 18.
17. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel
giorno previsti dall'art. 12, almeno un'ora prima di quella di inizio
della prova stessa.
18. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui
all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199.

                               Art. 12 


Modalita' e data di svolgimento della prova scritta


1. La prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello
svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i
candidati, ha luogo presso la Legione Allievi della Guardia di
finanza, viale Europa, n. 97, di Bari (Palese), il giorno 3 maggio
2011, alle ore 09,00.
2. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento
della prova saranno rese note, a partire dal 26 aprile 2011, con
avviso consultabile sul sito internet www.gdf.it o presso l'Ufficio
Centrale Relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale
XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.

                               Art. 13 


Prescrizioni da osservare per la prova scritta


1. Alle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera d),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

                               Art. 14 


Revisione della prova scritta


1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalle
sottocommissioni indicate all'art. 7, comma 1, lettera d).
2. Le sottocommissioni medesime assegnano ad ogni elaborato un
punto di merito da zero a venti ventesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di 10 ventesimi. Quelli che riportano un punteggio
inferiore a 10 ventesimi sono considerati esclusi dal concorso.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal 26
maggio 2011, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.it o
presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
6. I candidati non appartenenti alla Guardia di finanza,
risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi per l'effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, secondo il calendario
e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 5.
7. Avverso l'esclusione di cui al comma 4, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.

                               Art. 15 


Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b),
mediante visita medica di primo accertamento, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
2. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e', immediatamente, comunicato all'interessato, il
quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di
essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i
requisiti di cui all'art. 16, commi 7, 12 e 13. La richiesta di
ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al
presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della
comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate
successivamente sono ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica di primo accertamento.
5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica di primo accertamento.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso
dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 16 


Requisiti psico-fisici


1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a giorni 60, rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) certificazione recante l'esito del dosaggio delle IgE
totali.
La positivita' agli accertamenti di cui alle lettere a) e b)
comporta l'esclusione dal concorso.
La positivita' all'accertamento di cui alla lettera c) comporta
la sottoposizione agli ulteriori esami strumentali e di laboratorio
di cui al comma 16.
3. In sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica, i
candidati devono, altresi', produrre un certificato (fac-simile in
allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
a) lo stato di buona salute;
b) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2,
lettere a) e b), e 3 comporta l'ammissione con riserva del candidato
alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non
presentati secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro
di Reclutamento.
5. La mancata presentazione, in sede di visita medica di primo
accertamento, del certificato relativo all'esito del dosaggio delle
IgE totali, di cui al comma 2, lettera c), comporta l'esclusione dal
concorso.
6. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
7. I candidati, all'atto della visita medica di primo
accertamento, devono, comunque, avere:
a) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m. 1,61 per le donne;
c) acutezza visiva:
1) per i candidati che concorrono per il contingente
ordinario:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normali;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate;
2) per i candidati che concorrono per il contingente di mare
per la specializzazione:
«nocchiere abilitato al comando»: acutezza visiva uguale o
superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che
vede meno senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali;
senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
«tecnico di macchine»: visus corretto 10/10 in ciascun
occhio; la correzione della refrazione non dovra' superare 3 D per la
miopia, 3 D per l'ipermetropia, 1 D per l'astigmatismo di qualsiasi
segno ed asse; la correzione totale non dovra' comunque superare 3 D
per l'astigmatismo miopico composto, 3 D per l'astigmatismo
ipermetropico composto con lente cilindrica non superiore a 1 D, 3 D
per l'astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a 1 D, 2
D per l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare;
«tecnico dei sistemi elettronici di comunicazione e di
scoperta»: visus naturale 10/10 in ciascun occhio. Senso cromatico
normale alle tavole pseudoisocromatiche.
8. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
9. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
10. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
11. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti
parametri:
a) per il contingente ordinario e per il contingente di mare
per le specializzazioni «nocchiere abilitato al comando» e «tecnico
di macchine»:
1) monolaterale: 35 dB;
2) bilaterale: P.P.T. 20%;
b) per il contingente di mare per la specializzazione «tecnico
dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta»:
1) monolaterale: 24 dB;
2) bilaterale: P.P.T. 10%.
12. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
13. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
14. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
15. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) dell'urina ed ematochimici;
b) elettrocardiografico e visita cardiologica;
c) test psico-clinici.
16. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso.
17. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 7, 12 e 13, sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
18. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
19. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di
visite mediche, un test di gravidanza, di data non anteriore a cinque
giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di
detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
20. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Tali candidate sono, pertanto:
a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma
3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 10 ottobre 2011.
21. I candidati che, alla data del 31 maggio 2011, prestano
servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla
visita medica.

                               Art. 17 


Accertamento attitudinale


1. I candidati appartenenti al Corpo idonei alla prova scritta e
i candidati non appartenenti al Corpo idonei all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica sono convocati per essere sottoposti
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio quale
maresciallo della Guardia di finanza.
2. L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera e).
3. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la citata sottocommissione fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione degli
stessi.
5. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali di
cui al comma 3, sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non
idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso la suddetta esclusione gli interessati possono
produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.

                               Art. 18 


Prova orale


1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all'art. 7, comma 1, lettera d), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15
minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti),
nei limiti del programma riportato in allegato 4.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti
ventesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano un punto di
merito non inferiore a 10 ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a 10
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
8. Al termine di ogni seduta, le competenti sottocommissioni
compilano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del
punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal
presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo
della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque,
notificato ad ogni candidato.
9. Prima dell'effettuazione della prova orale, le
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), fissano in
apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione della
stessa.

                               Art. 19 


Prove facoltative


1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 18, e' sottoposto all'esame facoltativo di una o piu' lingue
estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato 5.
2. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo, che ha
chiesto di partecipare per i posti riservati di cui all'art. 1, comma
2, lettera a), puo' richiedere di sostenere l'esame facoltativo di
lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo
stesso puo' essere assistito, sul posto, da personale qualificato
conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti
necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.
3. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), integrate a
norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo.
4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la prova scritta che
per quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che
nella media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso tra i
10 e venti ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale
di merito la maggiorazione di cui all'art. 21, comma 3, lettera a).
5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 18, e' sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza
dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 5.
6. Analogamente a quanto previsto al comma 2, il candidato in
possesso dell'attestato di bilinguismo, che ha chiesto di partecipare
per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), puo'
essere assistito, nel corso della prova facoltativa di conoscenza
dell'informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua
tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di
esecuzione della stessa.
7. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), integrate a
norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo.
8. Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5,
un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che riporta un voto
compreso tra i 10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della
graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui all'art. 21,
comma 3, lettera b).
9. Prima dell'effettuazione delle prove facoltative di cui al
presente articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito
atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.

                               Art. 20 


Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali


1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per:
a) sostenere la prova preliminare, l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale e la prova orale, previste, rispettivamente, dagli
articoli 11, 15, 17 e 18, e' considerato rinunciatario e, quindi,
escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento delle succitate fasi selettive nonche' delle prove
facoltative di cui all'art. 19, i presidenti delle sottocommissioni
di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d) ed e), hanno facolta',
su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di
forza maggiore, di anticipare o posticipare la convocazione dei
candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.
L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via della
Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma/Appio, deve essere
anticipata, via fax, al numero 0624290663 (linea esterna) oppure al
numero 8812663 (linea interpolizie);
b) sostenere la prova scritta, prevista dall'art. 12, e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.

                               Art. 21 


Graduatorie finali di merito


1. Le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera d),
predispongono distinte graduatorie finali di merito per il
contingente ordinario, per ogni specializzazione del contingente di
mare e per i posti riservati di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 8, ad esclusione delle lettere
f) e g).
I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1,
comma 2, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva laddove
risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di
cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. Gli stessi sono iscritti nella graduatoria finale
di merito per il contingente ordinario, nell'ordine del punteggio
conseguito.
3. Per la formazione delle graduatorie e' presa come base la
somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
orale di cui agli articoli 12 e 18, cosi' maggiorata:
a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di
cui all'art. 19, per ogni lingua estera conosciuta:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi;
b) conoscenza dell'informatica, accertata in sede di prova di
cui all'art. 19:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi;
c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di
servizio posseduti dall'aspirante:
1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d'oro al valor militare o
al valor civile;
2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d'argento al valor militare
o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di
guerra;
3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare
o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o
promozione straordinaria per benemerenze di servizio;
4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore
a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o
attestato di benemerenza;
5) 1 ventesimo, per gli appartenenti al Corpo che siano
risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali
per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'art. 35, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
6) 2 ventesimi, per gli ufficiali ed i sottufficiali
provenienti dalle altre Forze armate, in servizio o in congedo, e per
i sottufficiali, in congedo, della Guardia di finanza;
7) 1 ventesimo, al concorrente appartenente al ruolo
«sovrintendenti»;
8) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di appuntato
scelto o appuntato;
9) 0,50 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di
finanziere scelto o finanziere nonche' per i militari in ferma di
leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate
(esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di
automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di
elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici
elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che
abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al
massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato, e'
considerato anche il tempo trascorso per infermita' riconosciuta
dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di
convalescenza o in aspettativa;
d) 2 ventesimi, per il diploma di laurea, ovvero laurea
specialistica, o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle
lauree c.d. «triennali» o di «I livello»);
e) 0,25 ventesimi, per i candidati del contingente di mare
iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria;
f) 1 ventesimo, per i candidati del contingente di mare in
possesso del diploma di istituto tecnico ad indirizzo nautico.
4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli
orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di
marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in
servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso
della specializzazione di motorista navale e' formata secondo le
disposizioni dell'art. 1, comma 3, ed e' maggiorata dai punteggi di
cui al presente articolo.
7. I titoli di cui al presente art. sono ritenuti validi se
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda e se la certificazione che ne attesta il possesso e'
stata inviata nei termini previsti dall'art. 6, comma 4.
8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata
documentazione, qualora risultante dalla documentazione personale,
sara' acquisita d'ufficio.
9. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza o dall'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel
numero dei posti messi a concorso. Tali graduatorie sono notificate a
tutti gli effetti ai candidati iscritti nelle stesse.

                               Art. 22 


Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei vincitori del
concorso


1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
di cui all'art. 1, comma 9, i concorrenti dichiarati vincitori sono
ammessi al corso di formazione in qualita' di allievi marescialli,
previo superamento (solo per i non appartenenti al Corpo) della
visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima
della firma dell'atto di arruolamento, da parte del Dirigente il
Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, al fine
di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha la durata di due anni
accademici.
3. Entro venti giorni dall'inizio del corso, con determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal
medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori del concorso
altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per
ricoprire:
a) i posti resisi, comunque, disponibili tra i concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle vacanze nel ruolo «ispettori» per l'anno in cui gli aspiranti
dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura e spese del
Corpo, a un corso di laurea individuato dal Comando Generale della
Guardia di Finanza. Pertanto, gli stessi non dovranno trovarsi in
situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita'.
5. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre
Forze Armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
ad ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
6. Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e
successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
7. Il Comando Generale della Guardia di finanza puo' avviare i
candidati di cui al comma 6, nei limiti dei posti in programmazione,
al successivo corso di formazione.
8. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l'ammissione
al corso di formazione di cui al comma 7 e' subordinata al
superamento della visita medica di incorporamento, cui sono
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del
Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza. Quest'ultimo, nello
svolgimento dei propri lavori, si avvarra' del supporto tecnico
nonche' delle strutture del Centro di Reclutamento - Ufficio
Sanitario, reiterando, al fine di verificare il mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti
previsti dall'art. 16.
9. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento per essere
sottoposti alla visita medica di cui al comma 8, devono presentare i
certificati ed il test (se di sesso femminile) previsti all'art. 16,
secondo le modalita' all'uopo stabilite.
10. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio
Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta, ai sensi
del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati
devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il
termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 23 


Mancata presentazione al corso


1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la
frequenza del corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati, a mezzo fax al numero 0862342215, al massimo entro
3 giorni dall'inizio del corso, al Comandante della Scuola Ispettori
e Sovrintendenti della Guardia di finanza, che li valuta e, se
indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire un
ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al
candidato tramite il reparto di appartenenza, se militare della
Guardia di finanza, ovvero tramite il competente Comando Provinciale
della Guardia di finanza (ovvero il locale Comando Regionale della
Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, se
non appartenente al Corpo.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

                               Art. 24 


Spese per la partecipazione al concorso
e concessione della licenza straordinaria per esami


1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari per
i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria
per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa,
per la preparazione agli esami orali, solo a coloro che hanno
conseguito il giudizio di idoneita' alla prova scritta. Per i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione
della predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei
periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e'
disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le
disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.
I militari, che nello stesso anno avessero gia' beneficiato di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del
tetto massimo di 45 giorni annui (art. 3, comma 37, legge 24 dicembre
1993, n. 537), possono, invece, fruire della anzidetta licenza
soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati
quarantacinque giorni. Qualora il concorrente non si presenti alla
prova orale, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza
straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno
in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria
dell'anno successivo.
4. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere
comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente
sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza.
5. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per
la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.

                               Art. 25 


Nomina a maresciallo, completamento della formazione e assegnazione
alle sedi di servizio


1. Al termine del corso di cui all'art. 22, gli allievi giudicati
idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso
di qualificazione operativa, a completamento della formazione di
base.
2. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di
qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per
la quale hanno concorso.
3. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli sono
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo.

                               Art. 26 


Sito internet ed informazioni utili


1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.it,
nella
sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, sono rese disponibili sul citato sito internet le
graduatorie finali di merito.

                               Art. 27 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' concorsuali e sono trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in sede concorsuale, possono essere utilizzati, a prescindere
dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
Guardia di finanza.
Roma, 3 febbraio 2011

Gen. C.A. Nino Di Paolo

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