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UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"

Corso di dottorato di ricerca in sistemi microelettronici rivelatori
per lo spazio

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.57 del 20/7/2001
Ente:UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"
Località:Roma  (RM)
Codice atto:001E6468
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:24/8/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor
Vergata";
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Universita' con proprio regolamento disciplinino l'istituzione dei
corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di
conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' le
convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999 con cui e' stato
emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 1168 del 10 maggio 1999 con cui e'
stato emanato il "Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione
del dottorato di ricerca", in attuazione delle norme previste
dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto
ministeriale 30 aprile 1999;
Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi di dottorato
di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi
di Roma "Tor Vergata" pervenute;
Vista la delibera del Nucleo di valutazione interna dell'Ateneo
del 30 maggio 2001 con cui viene espresso parere favorevole
all'istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca, purche' ci sia la
disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie all'attivazione
dei corsi stessi;
Vista la delibera della conferenza dei presidi del 30 maggio
2001, con cui viene approvata l'istituzione dei Corsi di dottorato di
ricerca;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 12 giugno
2001 con cui viene approvata l'istituzione dei Corsi di dottorato di
ricerca;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' istituito per l'a.a. 2001/2002 - XVII ciclo - il corso di
dottorato di ricerca in Sistemi microelettronici rivelatori per lo
spazio.
Per il predetto corso di dottorato vengono di seguito indicati i
posti messi a concorso, le borse di studio disponibili, i
finanziatori - anche esterni all'Ateneo, dei quali si sono acquisite
lettere d'impegno - la durata del corso, il Dipartimento di questo
Ateneo, sede organizzativa del dottorato, gli eventuali indirizzi del
corso, il coordinatore, le modalita' di ammissione, l'indirizzo web
del corso di dottorato nonche' la lingua o le lingue straniere di cui
verra' verificata la buona conoscenza.
Settore scientifico-disciplinare: K01X e B04X;
Posti totali a concorso: quattro;
Borse di studio finanziate da Enti esterni: uno;
Posti che prevedono il pagamento dei contributi: tre;
Enti finanziatori borse esterne: Consorzio U.L.I.S.S.E.
Durata: tre anni;
Coordinatore: prof. Adelio Salsano; tel. 06/72597340; email:
salsano@ing.uniroma2.it;
Dipartimento: Ingegneria elettronica e fisica;
Modalita' di accesso: Tema su argomento generale e colloquio;
Lingua/e straniera colloquio: inglese;
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: L. 1.500.000;
Indirizzo Web: http://www.uniroma2.it/dottorato/spa.htm;>

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso di
laurea specialistica ovvero di laurea di durata almeno quadriennale
conseguita in Italia o di titolo accademico equivalente conseguito
presso Universita' straniere e riconosciuto dalle autorita'
accademiche.
Qualora il titolo straniero non sia gia' stato riconosciuto,
sara' il collegio dei docenti del dottorato di ricerca, per il quale
il candidato presenta domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai
soli fini dell'ammissione al corso. In questo caso i candidati
dovranno allegare alla domanda di concorso i documenti utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane nel paese di provenienza, secondo le norme vigenti in
materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea
delle Universita' italiane.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno la laurea entro il 31 dicembre 2001. In tal caso,
l'ammissione verra' disposta "con riserva" e il candidato sara'
tenuto a presentare, a pena di decadenza, la relativa
autocertificazione della laurea entro il 20 gennaio 2001.

                               Art. 3.
 
Cittadini extracomunitari
 
I cittadini extracomunitari che abbiano superato positivamente le
prove di esame, qualora non figurino tra gli assegnatari delle borse
di studio, sono ammessi al corso di dottorato in soprannumero. In
questo caso sono tenuti al versamento dei contributi di iscrizione e
frequenza previsti per il dottorato di ricerca.
I cittadini extracomunitari che non intendono concorrere alla
borsa di studio possono richiedere di essere valutati sulla base dei
titoli e di un colloquio. A tal fine i candidati, fermo restando per
essi l'obbligo di presentare regolare domanda di partecipazione entro
la scadenza prevista dal presente bando, possono entro la stessa
data, fare istanza al coordinatore del dottorato per essere valutati
ai sensi del presente comma. Il collegio, sentito il coordinatore,
puo' respingere l'istanza ovvero accoglierla.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione
 
La domanda di ammissione, indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Roma Tor Vergata, redatta in carta
libera, secondo il modello disponibile presso il Settore dottorati -
Via Orazio Raimondo, 18, quinto piano, stanza n. 565, o prelevabile
presso il sito internet www.uniroma2.it/dottorato/domanda.htm, dovra'
pervenire al settore dottorati entro il 24 agosto 2001 con una delle
seguenti modalita':
1) consegna al settore dottorati dell'Ateneo (che rilascera'
apposita ricevuta), sito al V piano, stanza 565, dell'edificio
Romanina dell'Ateneo, via Orazio Raimondo n. 18, aperto con il
seguente orario: esclusivamente il mercoledi' dalle ore 10 alle ore
12;
2) spedizione tramite servizio postale a mezzo raccomandata a/r
al seguente indirizzo: Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata"
- Settore dottorati di ricerca - via Orazio Raimondo, 18 - 00173
Roma. Sulla busta dovra' essere apposta la seguente dicitura "Domanda
di partecipazione al concorso di dottorato di ricerca".
Fara' fede il timbro postale di spedizione.
I candidati in possesso di titolo accademico non ancora
dichiarato equipollente alla laurea dovranno allegare alla domanda un
certificato di laurea con gli esami sostenuti tradotto e legalizzato.
Ove il candidato intenda partecipare a piu' concorsi dovra'
presentare altrettante domande.
Nella domanda, da redigersi in lingua italiana, il candidato
dovra' dichiarare con precisione, sotto la propria responsabilita':
1) cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita,
telefono, e-mail e recapito eletto agli effetti del concorso.
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari non
italiani e extracomunitari, un recapito italiano e l'indicazione
della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
2) la propria cittadinanza;
3) l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
presenta domanda;
4) la laurea posseduta o che si conseguira', con la data e
l'Universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo accademico conseguito presso una Universita'
straniera. Se il titolo straniero e' gia' stato dichiarato
equipollente il candidato dovra' indicare gli estremi del
provvedimento di equipollenza;
5) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
6) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto agli
effetti del concorso;
7) di autorizzare, ai sensi della legge n. 675/1996,
l'amministrazione a trattare, per fini istituzionali, i propri dati
personali, contenuti nella domanda di partecipazione.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea dovranno allegare alla domanda i
documenti indicati all'art. 2.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni e
integrazioni, nella domanda di partecipazione al concorso dovranno
fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap,
dell'ausilio necessario, nonche' della eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Per i corsi di dottorato per i quali e' prevista la presentazione
dei titoli, i candidati dovranno allegare alla domanda di
partecipazione, pena l'esclusione dalla valutazione comparativa della
commissione giudicatrice, i titoli e un elenco degli stessi.
Non saranno presi in considerazione i titoli inviati
separatamente dalla domanda di ammissione al concorso o spediti
successivamente.
I titoli presentati non verranno restituiti.
I titoli dichiarati nella domanda di ammissione e non allegati
non verranno presi in considerazione.
I documenti, i titoli, nonche' le pubblicazioni possono essere
presentati in originale o copia conforme all'originale anche con
dichiarazioni sostitutive, secondo le modalita' previste dagli
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1998, n. 403.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223 possono avvalersi delle suddette dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani, mentre i cittadini extracomunitari non
residenti in Italia non possono avvalersi di tali dichiarazioni
sostitutive.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono allegare alla
traduzione in lingua italiana una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' che ne attesti la conformita' al testo straniero.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
eventuale dispersione di domande di concorso e di comunicazioni,
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali, telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa, o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore, ne' per mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

                               Art. 5.
 
Esclusioni
 
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata o spedita oltre il
termine stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda contenga una denominazione impropria del
corso di dottorato.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino al
provvedimento di nomina dei vincitori, l'esclusione dai concorsi per
difetto dei requisiti prescritti.
L'esclusione e' disposta con decreto rettorale motivato del quale
sara' data integrale comunicazione all'interessato.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del
presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso,
il Rettore, con decreto motivato, dispone la decadenza da ogni
diritto conseguente alla partecipazione al concorso secondo le
modalita' di cui al precedente comma.
Sara' inoltre disposta la decadenza dei candidati di cui
eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 6.
 
Prove di ammissione
 
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
La commissione giudicatrice dispone del seguente punteggio per
ciascuna prova, differenziato a seconda della tipologia di esame:
esame di ammissione consistente in un tema e in un colloquio: -
tema: 50/100;
punteggio minimo per essere ammessi al colloquio: 35/100;
colloquio: 50/100;
punteggio minimo per l'idoneita' al concorso: 60/100.
La prova scritta dovra' essere svolta da tutti i candidati, di
norma in lingua italiana, fatto salvo che, con precise motivazioni,
la commissione giudicatrice autorizzi lo svolgimento delle prove in
lingua straniera.
Le date delle prove scritte saranno pubblicate sul sito internet
dell'Ateneo dedicato ai dottorati di ricerca disponibile al seguente
indirizzo: http://www.uniroma2.it/dottorato/prove.htm e saranno
affisse all'albo del settore dottorati disponibile al V piano, stanza
n. 565 dell'edificio Romanina.
Qualora il concorso preveda il tema e il colloquio la data
prevista per quest'ultimo sara' comunicata dalla commissione
giudicatrice ai candidati all'atto dello svolgimento della prova
scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera postale
e) libretto universitario.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
dottorato di ricerca, nominata dal rettore su proposta del collegio
dei docenti, sara' composta dal coordinatore del corso o suo delegato
e da altri due docenti o ricercatori appartenenti al collegio.
Alla fine della prova scritta, la commissione giudicatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati che, sottoscritto dal presidente e dal segretario
viene affisso, nel medesimo giorno, presso la sede di esame.
Qualora il concorso preveda la valutazione dei titoli la
commissione procede alla valutazione degli stessi prima del colloquio
e forma un elenco dei candidati con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati che viene affisso presso la sede di esame.
Analogamente alla fine della prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che, sottoscritto dal
presidente e dal segretario viene affisso, nel medesimo giorno,
presso la sede di esame. Espletate le prove di concorso, la
commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base
della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole
prove e nella eventuale valutazione dei titoli.
In caso di parita' merito prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modifiche.
Le graduatorie saranno rese pubbliche attraverso l'affissione
all'albo del settore dottorati di ricerca dell'ateneo e la
pubblicazione su internet al seguente indirizzo:
http://www.uniroma2.it/dottorato/graduatorie.htm.> Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

                               Art. 8.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce di aventi diritto,
prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione e presentare domanda di ammissione per un
solo corso di dottorato.
I vincitori, pena l'esclusione dal corso, dovranno corrispondere
la somma di L. 75.000 quale contributo per la partecipazione al
concorso.

                               Art. 9.
 
Iscrizione
 
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire, tramite servizio postale, al settore dottorati di ricerca
- via Orazio Raimondo 18, quinto piano, stanza n. 565 - 00173 Roma
(in caso di spedizione via posta sulla busta dovra' essere
chiaramente riportata la dicitura: "Domanda di iscrizione ai corsi di
dottorato di ricerca") - entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla data di affissione e pubblicazione su internet della
graduatoria, la sottoelencata documentazione in carta libera:
domanda di iscrizione al corso di dottorato;
fotocopia di un valido documento di identita';
due fotografie in formato tessera.
Il fac-simile della domanda di iscrizione potra' essere ritirato
presso il settore dottorati di ricerca o stampato dal sito internet
al seguente indirizzo:
http://www.uniroma2.it/dottorato/iscrizione.htm> Non si terra' conto delle domande di iscrizione consegnate o
inviate oltre il termine previsto dal presente articolo.
Con la compilazione della domanda il vincitore dichiara:
di non essere iscritto ed impegnarsi a non iscriversi ad altro
dottorato di ricerca per tutta la durata del corso;
di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione;
di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio per un corso di dottorato;
di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del proprio
corso di dottorato l'autorizzazione per l'eventuale svolgimento di
attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita'
lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di
dottorato.
Qualora divenga assegnatario della borsa di studio, dovra'
dichiarare:
di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualunque titolo conferita, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata
esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo lordo
superiore all'importo di L. 18.000.000 e di impegnarsi a comunicare
tempestivamente l'eventuale superamento del limite del reddito.
I cittadini comunitari non italiani devono inoltre dichiarare il
possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Nei sette giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di iscrizione verra' esposto presso il
settore dottorati di ricerca e verra' pubblicato su sito internet:
http://www. uniroma2.it/dottorato/graduatorie.htm l'elenco degli
ammessi al corso che hanno presentato domanda di iscrizione.

                              Art. 10.
 
Subentri
 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini indicati nell'articolo precedente saranno
considerati rinunciatari e i posti vacanti saranno assegnati ad altri
aspiranti, secondo l'ordine della graduatoria.
Tutti i candidati risultati idonei che desiderino subentrare nei
posti vacanti, dovranno presentare o inviare la domanda di subentro
al settore dottorati di ricerca entro il termine perentorio di
quindici giorni dalla data di affissione e pubblicazione su internet
della graduatoria del concorso.
Nei sette giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di subentro verra' esposto presso il
settore dottorati di ricerca e verra' pubblicato sul sito internet:
http://www. uniroma2.it/dottorato/graduatorie.htm l'elenco degli
ammessi al corso.

                              Art. 11.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate secondo l'ordine
definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle
commissioni giudicatrici.
Il numero delle borse di studio indicate nel predetto articolo
potra' subire un incremento qualora, prima dell'espletamento delle
procedure concorsuali, vengano attivati nuovi posti aggiuntivi
finanziati da enti esterni o un decremento qualora non vengano
confermate le convenzioni relative alle borse finanziate da enti
esterni.
In presenza di una o piu' borse di studio con tema di ricerca
vincolato, o finanziata da enti esterni la attribuzione delle
predette borse di studio e di quelle dell'ateneo ai vincitori viene
definita dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine di
graduatoria (per esempio: la commissione puo' assegnare, in presenza
di due borse complessive, di cui una dell'ateneo e una di un ente
esterno, al primo in graduatoria una borsa finanziata da ente esterno
e al secondo una borsa dell'ateneo).
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono un reddito annuo superiore all'importo di L. 18.000.000.
La perdita del diritto alla borsa di studio decorre dal giorno del
superamento del limite di reddito. L'importo annuale della borsa di
studio e' di L. 20.450.000, comprensivo del contributo previdenziale
INPS a gestione separata, della quota annuale assicurativa a carico
del percettore della borsa e della tassa per il rilascio della
pergamena del titolo di dottore di ricerca.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50% per un periodo
massimo della meta' della durata del corso di dottorato di ricerca.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.

                              Art. 12.
 
Contributi per l'accesso e per la frequenza
 
Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento annuale di una quota
assicurativa per infortuni e responsabilita' civile dell'ammontare di
L. 250.000 annue e del contributo per sostenere l'esame finale di
dottorato dell'ammontare di L. 150.000. Le predette quote verranno
trattenute ai titolari di borsa nella prima rata.
I dottorandi non titolari di borsa di studio e non esonerati
dovranno versare i contributi indicati nelle schede dei singoli corsi
di dottorato di cui all'art. 1.
I contributi di iscrizione e frequenza dovranno essere versati in
due rate della misura del 50% della quota prevista tramite bonifico
bancario intestato all'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata".
Le predette rate dovranno essere versate entro le seguenti date:
30 aprile 2002 - 30 settembre 2002.
Copia del bonifico bancario dovra' essere presentato o inviato al
settore dottorati dell'Ateneo.
I titolari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento dei
contributi d'iscrizione e frequenza.

                              Art. 13.
 
Obblighi dei dottorandi
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle
strutture indicate dal collegio dei docenti e/o dal coordinatore. Il
coordinatore puo' disporre l'esclusione dal corso, con l'eventuale
decadenza dalla borsa di studio dei dottorandi che sospendano
l'attivita' di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni e/o
dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni.
Il collegio dei docenti puo', inoltre, escludere dal corso i
dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti.
I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca, per un
periodo non superiore a un anno per maternita', servizio militare o
grave e documentata malattia.
I vincitori dei concorsi di dottorato hanno l'obbligo, entro
quindici giorni dalla presentazione dei documenti di rito al settore
dottorati dell'ateneo di concordare con il coordinatore l'attivita'
di studio e di ricerca e l'inizio dell'attivita', pena l'esclusione
dal corso.
I dottorandi, titolari di borsa di studio, hanno diritto alla
borsa solo dopo aver effettuato trenta giorni di frequenza e/o
attivita' di ricerca del dottorato.

                              Art. 14.
 
Conseguimento del titolo
 
Al termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti a
superare un esame finale tendente a dimostrare di avere ottenuto
risultati di rilevante valore scientifico, presentando una
dissertazione scritta o un lavoro grafico. Tali risultati vengono
accertati da apposita commissione.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di Ateneo.

                              Art. 15.
 
Tutela della privacy
 
L'amministrazione universitaria, in attuazione della legge
31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure
concorsuali.

                              Art. 16.
 
Norme finali
 
Per tutto cio' che non e' previsto nel presente bando si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto ministeriale 30 aprile 1999, regolamenti in materia di
dottorato di ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del
13 luglio 1999, al decreto rettorale dell'Universita' degli studi di
Roma "Tor Vergata" n. 1168 del 10 maggio 1999, regolamento per
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.
Il rettore: Finazzi Agro

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