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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di trentuno atleti da
assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro,
che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della
Polizia di Stato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.94 del 29/11/2019
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:19E15145
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:31
Scadenza:29/12/2019

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante il «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l'altro, previsto la costituzione
dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare,
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Visto l'art. 636, rubricato «Obiettori di coscienza», del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6,
circa le qualita' morali e di condotta che devono possedere i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, recante «Regolamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica
e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2003, n. 393, recante «Regolamento concernente modalita' per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme
Oro»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, recante «Regolamento recante le modalita' di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2006, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive
modificazioni, che recita «Per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, i limiti, minimo e massimo di eta'
per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012 n. 35) e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni, che
ha previsto che «le disposizioni recate dal presente regolamento non
trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso
ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di
polizia a ordinamento militare o civile e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di
atleti o di istruttori»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che
hanno cessato l'attivita' agonistica nell'anno in corso;
Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli,
per l'assunzione di trentuno atleti da assegnare ai gruppi sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione
di trentuno atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di
Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato.
2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti, riconosciuti di
interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o
dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti
previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della
Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati
all'art. 7 del presente bando.
3. I trentuno posti messi a concorso, per l'accesso alla
qualifica iniziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della
Polizia di Stato, sono ripartiti come segue:
un atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera,
specialita' 1500 metri - Federazione italiana di atletica leggera
(Codice FIDAL-008);
un atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera,
specialita' maratona - Federazione italiana di atletica leggera
(Codice FIDAL-009);
un atleta, di sesso maschile, disciplina canoa, specialita'
canoa canadese, categoria senior, distanza 200 metri - Federazione
italiana canoa kayak (Codice FICK-001);
un atleta, di sesso femminile, disciplina canoa, specialita'
canoa kayak, distanza 200 metri - Federazione italiana canoa kayak
(Codice FICK-002);
un atleta, di sesso femminile, disciplina canottaggio,
specialita' «doppio», categoria senior - Federazione italiana
canottaggio (Codice FIC-004);
un atleta, di sesso maschile, disciplina ciclismo su pista,
specialita' inseguimento individuale - Federazione ciclistica
italiana (Codice FCI-005);
un atleta, di sesso maschile, disciplina ginnastica artistica,
specialita' all around - Federazione ginnastica d'Italia (Codice
FGI-002);
un atleta, di sesso maschile, disciplina ginnastica artistica,
specialita' sbarra - Federazione ginnastica d'Italia (Codice
FGI-003);
due atleti, di sesso femminile, disciplina ginnastica artistica
- Federazione ginnastica d'Italia (Codice FGI-001);
un atleta, di sesso femminile, disciplina ginnastica ritmica -
Federazione ginnastica d'Italia (Codice FGI-004);
un atleta, di sesso femminile, disciplina judo, categoria 48 kg
- Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (Codice
FIJLKAM-009);
un atleta, di sesso maschile, disciplina judo, categoria 73 kg
- Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (Codice
FIJLKAM-010);
un atleta, di sesso maschile, disciplina judo, categoria 81 kg
- Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (Codice
FIJLKAM-011);
un atleta, di sesso femminile, disciplina karate, specialita'
kumite, categoria - 68 kg - Federazione italiana judo lotta karate
arti marziali (Codice FIJLKAM-012);
un atleta, di sesso maschile, disciplina motociclismo,
specialita' velocita' - motomondiale - Federazione motociclistica
italiana (Codice FMI-003);
un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita'
staffetta 4×100 m stile libero - 100 m stile libero - Federazione
italiana nuoto (Codice FIN-018);
un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita'
800 m stile libero - 1500 m stile libero - Federazione italiana nuoto
(Codice FIN-017);
un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto in acque
libere, distanza 5 km - Federazione italiana nuoto (Codice FIN-016);
un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto in acque
libere, distanza 10 km - Federazione italiana nuoto (Codice FIN-015);
un atleta, di sesso femminile, disciplina pallanuoto femminile,
ruolo attaccante - Federazione italiana nuoto (Codice FIN-019);
un atleta, di sesso maschile, disciplina pentathlon moderno -
Federazione italiana pentathlon moderno (Codice FIPM-003);
un atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria
69 kg - Federazione pugilistica italiana (Codice FPI-005);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
trequarti ala n. 11-14 - Federazione italiana rugby (Codice FIR-016);
tre atleti, di sesso femminile, disciplina pattinaggio su
ghiaccio, specialita' short track, distanze m 500 - m 1000 - m 1500 -
m 3000 a staffetta - Federazione italiana sport del ghiaccio (Codice
FISG-007);
un atleta, di sesso femminile, disciplina snowboard,
specialita' slalom gigante parallelo - Federazione italiana sport
invernali (Codice FISI-008);
un atleta, di sesso femminile, disciplina sollevamento pesi,
categoria Kg 64 - Federazione italiana pesistica (Codice FIPE-002);
un atleta, di sesso femminile, disciplina tennis tavolo,
specialita' singolare femminile - doppio femminile - Federazione
italiana tennistavolo (Codice FITET-001);
un atleta, di sesso femminile, disciplina tiro a segno,
specialita' carabina sportiva tre posizioni 50 m - CS3P - Unione
italiana tiro a segno (Codice UITS-002).
4. Nel caso in cui i posti previsti per una o piu' delle
discipline/specialita' sopra indicate non risultassero coperti,
l'Amministrazione puo' assegnarli ad altra disciplina/specialita' tra
quelle indicate al precedente comma 3.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35°
anno di eta';
d) possedere le qualita' morali e di condotta previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
e) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di primo
grado o equipollente;
f) essere stati riconosciuti da parte del CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale e,
inoltre, essere in possesso di almeno uno dei titoli sportivi
elencati all'art. 7 del presente bando;
g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale n. 198/2003, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/2003;
h) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza, ai sensi della normativa vigente.
2. I suddetti requisiti devono essere mantenuti fino alla data
dell'immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di
Stato, escluso quello dell'eta'.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti
da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
sono sospesi cautelarmente dal servizio, come previsto dall'art. 93
del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, e coloro che
abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitto non
colposo o siano stati sottoposti a misure di sicurezza o di
prevenzione.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti
della condotta e delle qualita' morali e quelli dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva
la responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici
conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla
base di una dichiarazione non veritiera.
5. L'Amministrazione provvede, altresi', ad accertare il possesso
dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine
di verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili per la
partecipazione al concorso.
6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti, partecipano alla procedura concorsuale «con riserva».
7. L'esclusione dal concorso, per difetto di uno o piu' dei
requisiti prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto
del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la
procedura informatica disponibile sul portale all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovra' cliccare
sull'icona «Concorso pubblico»).
A quest'ultima procedura informatica, il candidato puo' accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le
relative credenziali (username e password), che deve previamente
ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati
presso l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it
b) CIE (Carta di identita' elettronica) rilasciata dal comune
di residenza.
Per utilizzare la carta di identita' elettronica e' necessario
installare il software disponibile all'indirizzo:
https:/www.cartaidentita.interno.gov.it/software.cie sul proprio pc e
dotarsi di lettore di smart card del tipo «contactless reader».
2. Una volta completata la suddetta procedura online, il
candidato ricevera' al proprio indirizzo di posta elettronica o
corporate una mail di conferma di acquisizione al sistema della
domanda, cui sara' allegata una copia della domanda stessa.
3. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al
concorso deve essere presentata con le modalita' sopra indicate da
uno dei genitori, purche' esercente la potesta' genitoriale, o in
mancanza di questi ultimi dal tutore del minore.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione della domanda, i genitori del candidato
minorenne devono sottoscrivere ed inviare l'autorizzazione
all'assunzione (All. 1), con copia fronte/retro dei loro documenti di
identita', all'indirizzo PEC dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it
4. I candidati devono inoltrare all'indirizzo PEC
dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla scadenza del termine della presentazione della
domanda:
l'attestazione debitamente compilata dalla Federazione sportiva
nazionale interessata (All. 2), controfirmata per presa visione e
conferma dagli interessati, sulla quale sono indicati i titoli
sportivi, tra quelli elencati al successivo art. 7, che intendono far
valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella
citata attestazione la Federazione deve, altresi', indicare se i
candidati siano attualmente riconosciuti «atleta di interesse
nazionale». Il mancato invio della suddetta attestazione con le
modalita' ed entro i termini sopraindicati comportera' l'esclusione
dalla procedura concorsuale;
la certificazione attestante il possesso dei titoli indicati al
successivo art. 7, comma 2, lettera a), b) e c).
La suddetta documentazione, ovvero la relativa dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (All. 4), deve pervenire con le modalita' ed
entro i termini sopraindicati, a pena del mancato riconoscimento del
titolo.
5. Qualora il candidato voglia modificare la domanda gia'
trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro
il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla
scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
ricevera' piu' dati.
6. I candidati, o chi per essi se minorenni, devono dichiarare
nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
personalmente intestata dove intende ricevere le comunicazioni
relative al concorso;
f) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di non aver a proprio carico condanne penali anche ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o
per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o
comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313. In caso contrario il candidato deve precisare
la data di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha
emanato o presso la quale pende il procedimento;
h) il titolo di studio e la data del suo conseguimento, con
l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e la votazione
conseguita;
i) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei
riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985,
di non essere obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio
civile, oppure di avere rinunciato formalmente allo status di
obiettore;
j) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, specificando se siano stati espulsi dalle Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici
uffici, o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente
rendimento, oppure decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d), del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 3/1957, o sospeso cautelarmente dal servizio, a norma
dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
k) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica, n.
487/1994, ove compatibili, nonche' all'art. 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto
2013, n. 98;
l) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva per
la quale si concorre;
m) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
n) l'eventuale possesso di abilitazione all'esercizio della
professione, attestato di tecnico specialista sportivo,
specializzazioni post-laurea di cui al successivo art. 7.
7. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo
PEC, dichiarato nella domanda, presso il quale intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso. A tal fine, l'interessato deve
inviare detta comunicazione, unitamente a copia fronte/retro di un
valido documento d'identita', in formato PDF, al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata:
dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it
8. La domanda di partecipazione e' limitata ad una sola
disciplina/specialita' scelta tra quelle elencate all'art. 1 del
presente bando, che deve essere indicata dai candidati attraverso gli
appositi codici di riferimento.
9. I titoli di preferenza, gli attestati di tecnico specialista
sportivo, le abilitazioni all'esercizio della professione, le
specializzazioni post-laurea non dichiarati espressamente nella
domanda di partecipazione al concorso non sono valutati ai fini della
formazione della graduatoria finale di merito.
10. L'Amministrazione non e' responsabile qualora i candidati non
ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete
indicazioni dell'indirizzo o recapito da loro fornito, oppure di
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o
recapito.

                               Art. 4 


Fasi di svolgimento del concorso


1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) accertamenti psico-fisici;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione titoli sportivi e di cultura.
2. La commissione esaminatrice procede alla valutazione dei
titoli posseduti dai soli candidati risultati idonei agli
accertamenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma.

                               Art. 5 


Commissione esaminatrice


1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta da un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a
dirigente superiore e composta dal direttore dell'Ufficio per il
coordinamento delle attivita' dei gruppi sportivi «Polizia di Stato -
Fiamme Oro» del Dipartimento della pubblica sicurezza, da un
funzionario della Direzione centrale per le risorse umane e da un
funzionario del CONI.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai
ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione della commissione esaminatrice o con successivo
provvedimento.

                               Art. 6 


Accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica
ed attitudinale


1. I candidati sono convocati per i previsti accertamenti
psico-fisici ed attitudinali mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 21 gennaio 2020. Tale comunicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti.
2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validita'. In tale
occasione, gli stessi possono presentare eventuali integrazioni di
titoli sportivi, attestate dalle Federazioni sportive competenti,
conseguiti dall'atleta nel periodo intercorso tra la presentazione
della domanda di partecipazione e la data di scadenza della stessa.
3. Gli stessi candidati devono altresi' presentare la seguente
documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso, recante
data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per gli
accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al
presente bando (All. 3), sottoscritto dal medico di fiducia di cui
all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato,
con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali
indicate nel decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198. Il candidato puo' produrre accertamenti clinici o strumentali
inerenti alle pregresse patologie ritenuti utili ai fini della
valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il
S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice
identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV;
12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione
di Mantoux, Quantiferon test.
4. I concorrenti sono sottoposti agli accertamenti fisici e
psichici a cura di una commissione composta da un primo dirigente
medico, che la presiede, e da quattro medici della Polizia di Stato,
con qualifica di medico principale. Le funzioni di segretario della
commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da un appartenente
ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica
equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.
5. La commissione puo' inoltre disporre, ai fini di una piu'
completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione
di certificati sanitari, ritenuti utili.
6. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti
psico-fisici sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte
di una commissione di selettori composta da un funzionario della
Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, con
qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e
da quattro funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non
inferiore a commissario capo tecnico del ruolo psicologi della
carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con qualifica non
inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari di Polizia
in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore
attitudinale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
7. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con
l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con
decreto, nonche' in un colloquio con un componente della suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre
la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i
test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo,
quest'ultimo sara' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle
prove, la commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato.
8. I giudizi delle commissioni per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale sono definitivi e comportano
l'esclusione dal concorso in caso di inidoneita' del candidato.
9. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno
e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi dal
concorso con decreto del Capo della Polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza.

                               Art. 7 


Titoli valutabili


1. La commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli
sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali,
acquisiti nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del
presente bando, che devono corrispondere a quelli di seguito
elencati:
a) campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi;
terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30;
b) campione mondiale; secondo classificato al campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato
mondiale: fino a punti 25;
c) vincitore di coppa del Mondo; secondo classificato alla
coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del Mondo; finalista
alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del Mondo: fino a
punti 20;
d) campione europeo; secondo classificato al campionato
europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo;
finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato
europeo: fino a punti 15;
e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
Mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino a punti
12;
f) campione italiano assoluto; secondo classificato al
campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato
italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano
assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal
decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a
punti 12;
g) campione italiano di categoria; secondo classificato al
campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato
italiano di categoria; record italiano di categoria; Campionato
italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo
al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo
posto: fino a punti 10;
h) componente la squadra nazionale assoluta - convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da
venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una
convocazione: fino a punti 10;
i) componente la squadra nazionale di categoria - convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da
venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una
convocazione: fino a punti 8;
j) graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 10;
k) graduatoria federale nazionale di categoria: classificato
dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8;
l) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie «TOP
12» (gia' «Eccellenza») o oltre ventiquattro presenze; da
ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza:
fino a punti 10;
m) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino
ad un minimo di una presenza: fino a punti 6.
2. La suddetta commissione esaminatrice valutera', altresi', i
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:
a) 1. diploma di laurea: punti 2;
2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;
3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1;
c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
I punteggi previsti alla lettera a), punto 1 ed alla lettera b)
non sono cumulabili tra loro.
3. La valutazione dei titoli di cui ai commi precedenti e'
limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su
apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i
componenti della commissione, e costituiscono parte integrante degli
atti del concorso.
5. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art. 7 e
per l'attribuzione dei relativi punteggi.

                               Art. 8 


Produzione dei titoli di preferenza


1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno dichiarato nella loro domanda di partecipazione
al concorso di possedere titoli di preferenza, dovranno far pervenire
all'Ufficio attivita' concorsuali, entro il termine perentorio di
venti giorni dalla data di pubblicazione sul sito
www.poliziadistato.it della convocazione per i previsti accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, la documentazione attestante il
possesso di quei titoli, ove compatibili, oppure la dichiarazione
sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
come da facsimile (All. 4), a pena del mancato riconoscimento di quei
titoli.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicate al
comma 1 devono essere trasmesse via PEC all'indirizzo
dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it con copia fronte/retro di un
valido documento d'identita', in formato pdf.

                               Art. 9 


Graduatorie


1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito
relative alle singole discipline/specialita' sportive sulla base del
punteggio finale attribuito a ciascun candidato.
2. A parita' di merito, sono applicate le preferenze previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

                               Art. 10 


Pubblicazione graduatorie


1. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di merito relative
alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base dei punteggi
complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei
titoli. Con lo stesso decreto e' approvata la graduatoria finale dei
vincitori. Le graduatorie del concorso sono pubblicate nel Bollettino
Ufficiale del Personale del Ministero dell'interno e di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Gli stessi provvedimenti sono
consultabili anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

                               Art. 11 


Nomina vincitori


1. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di
formazione.
2. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto
corso di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina.

                               Art. 12 


Trattamento dei dati personali


1. I dati personali forniti dai concorrenti sono raccolti e
trattati, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane -
ufficio attivita' concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico
interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del
concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
3. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato puo'
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane,
con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.

                               Art. 13 


Diritto di accesso alla documentazione amministrativa


Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente,
possono essere trasmesse - mediante posta elettronica certificata
(PEC) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi
PEC:
dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it per istanze attinenti
alla procedura concorsuale od ai lavori della commissione
esaminatrice;
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it per
istanze attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti
psico-fisici;
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it per istanze
attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti
attitudinali.

                               Art. 14 


Provvedimenti di autotutela


Il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo'
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire
o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 15 


Avvertenze finali


1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al
presente bando di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte
integrante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente decreto e' esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di
sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della
pubblicazione del presente decreto.

Roma, 28 novembre 2019

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Gabrielli


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