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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al sesto corso
biennale 2001-2003 di duecentodieci allievi marescialli del ruolo
ispettori dell'Arma dei Carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.53 del 7/7/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:000E6108
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:6/8/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive modificazioni;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53;
Vista la legge 26 giugno 1990, n. 167;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con
legge 28 febbraio 1992, n. 217;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Visto il Regolamento interno per la Scuola Sottufficiali dei
Carabinieri, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1993 e
successive modificazioni che saranno poste in essere in applicazione
dell'art. 3 del decreto legislativo 21 gennaio 2000, n. 24;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare
l'art. 39 e successive modificazioni (programmazione delle
assunzioni);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380 "concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile";
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, "concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
17 marzo 2000, recante modificazioni al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi nelle Forze Armate;
Vista la lettera n. 62/4-16-1999 del 31 marzo 2000, con la quale
il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha richiesto alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica l'autorizzazione ad indire concorsi per il reclutamento
degli allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei
Carabinieri nell'anno 2001;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare;
Viste le direttive tecniche in data 19 aprile 2000 della
Direzione Generale della sanita' militare emanate per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate
in applicazione del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico
del ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili
circa 300 posti vacanti da ricoprire, ai sensi del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, per il 70% mediante pubblico
concorso e superamento di apposito corso della durata di due anni
accademici e per il restante 30% mediante concorso interno aperto
agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali e' riservata
un terzo di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo degli
appuntati e carabinieri, e superamento di apposito corso di
qualificazione di durata non inferiore a sei mesi;
Considerato che alla data di pubblicazione del presente decreto
le aliquote di personale femminile da ammettere al corso allievi
marescialli nell'anno 2001 - ai sensi dell'art. 1, comma 6 della
legge 20 ottobre 1999 n. 380 - non sono state ancora fissate;
Ravvisato pertanto che, alla stessa data, non e' ancora possibile
disciplinare la ripartizione fra i due sessi dei posti a concorso e
che quindi, allo scopo di conferire pari opportunita' ai concorrenti,
si dovra' ammettere alla prova scritta uguale numero di uomini e di
donne.
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E indetto un concorso, per esami e per titoli, per
l'ammissione al sesto corso biennale 2001-2003 di n. 210 allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. Ove non
specificato il sesso, ogni disposizione del presente bando dovra'
intendesi rivolta sia si cittadini di sesso maschile che femminile.
L'aliquota di personale femminile da ammettere al corso sara'
definita con successivo decreto ministeriale.
2. Trentacinque posti sono riservati ai candidati in possesso
dell'attestato di bilinguismo in corso di validita', riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, che ne
facciano esplicita richiesta nella domanda, precisando in quale
lingua intendono sostenere le prove concorsuali.
I posti riservati di cui al presente comma, rimasti eventualmente
scoperti, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei ma non
utilmente collocati in graduatoria.
3. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova preliminare di cultura a carattere generale;
b) prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di
italiano;
c) accertamenti sanitari;
d) accertamento psico-attitudinale;
e) prova orale di cultura generale;
f) esame facoltativo di lingue estere.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo
degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri
ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande:
siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che
temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva
fino alla visita medica prevista al successivo art. 11;
siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito al termine di corso di studi di durata
quinquennale, che consenta l'iscrizione a tutte le facolta'
universitarie, Per i candidati in possesso di maturita' conseguita al
termine di corsi di studio quadriennali e' richiesto il superamento
del prescritto anno integrativo;
non abbiano superato il 30o anno di eta';
non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi del
rimprovero nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato,
se inferiore a due anni;
siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella
media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni;
b) i cittadini italiani, compresi quelli non appartenenti alla
Repubblica, che:
godano dei diritti civili e politici;
siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito al termine di corso di studi di durata
quinquennale, che consenta l'iscrizione a tutte le facolta'
universitarie, o comunque lo conseguano entro la data del 31 dicembre
2000. Per i candidati in possesso di maturita' conseguita al termine
di corsi di studio quadriennali e' richiesto il superamento del
prescritto anno integrativo;
non siano stati condannati per delitti non colposi;
siano in possesso dei requisiti morali e di condotta
richiesti dall'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, con
riguardo anche al comportamento tenuto durante l'eventuale servizio
militare prestato, rilevabile dalla documentazione matricolare e
caratteristica che verra' acquisita d'ufficio, nonche' di quelli
previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382,
risultanti dalle informazioni raccolte;
siano celibi/nubili o vedovi/e e senza prole;
(per gli uomini):
abbiano compiuto il 18o e non superato il 26o anno di eta'.
Per coloro che abbiano gia' effettivamente prestato servizio
militare, per un periodo non inferiore alla durata della leva
obbligatoria, il limite massimo di eta' e' elevato a 28 anni,
qualunque sia il grado rivestito;
siano in possesso di idonei requisiti fisici (di cui alle
direttive tecniche datate 19 aprile 2000 della Direzione Generale
della Sanita' Militare) e di statura non inferiore a m.1,65 e non
siano riformati o rivedibili;
non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi
militarmente organizzati, ovvero destituiti dai pubblici uffici;
non siano stati ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile (legge 8 luglio 1998, nr.230);
(per le donne):
abbiano compiuto il 18o e non superato il 29o anno di eta';
siano in possesso di idonei requisiti fisici (di cui alle
direttive tecniche datate 19 aprile 2000 della Direzione Generale
della Sanita' Militare) e di statura non inferiore a m.1,61;
2. Il requisito previsto dal precedente punto 1, lettera b), 5a
linea deve essere posseduto all'atto della ammissione al corso e
mantenuto fino ai termini di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4 del
decreto legislativo n. 24 del 31 gennaio 2000, mentre i rimanenti
suindicati requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di cui al successivo art. 3 e mantenuti, fatta eccezione
per l'eta' e quello di cui al 1o comma lettera a), 1a linea, per
tutta la durata del procedimento concorsuale, pena l'esclusione dal
concorso con la procedura prevista dal successivo articolo 7.
3. I concorrenti che nelle more dell'espletamento del concorso
transitano dalla posizione di cui alla precedente lettera a) a quella
prevista dalla lettera b) o viceversa, dovranno riunire anche i
requisiti richiesti per la nuova categoria di appartenenza, fatta
eccezione per l'eta'.
4. I candidati collocati utilmente in graduatoria, non dovrarmo
inoltre, alla data dell'effettivo incorporamento, essere imputati per
delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione e neanche in
situazioni incompatibili con l'acquisizione o conservazione dello
stato di maresciallo dell'Arma dei Carabinieri.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
redatte sull'apposito modello, come il facsimile in allegato 1,
disponibile presso le Stazioni Carabinieri e, per i soli appartenenti
all'Arma, presso i rispettivi Comandi.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, tale
modello deve essere presentato:
presso il reparto di appartenenza, dai militari in servizio
nell'Arma dei Carabinieri;
presso il Comando Stazione Carabinieri dai rimanenti
concorrenti.
Dell'avvenuta presentazione della domanda fara' fede la ricevuta
rilasciata dal Comando del reparto cui viene presentata.
3. Se il concorrente si trova all'estero potra' compilare la
domanda su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati
di cui al facsimile in allegato 1 e presentarla all'autorita'
diplomatica o consolare o inviarla direttamente al "Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di
Quinto n. 65, 00191 Roma" che, comunque, non risponde di eventuale
mancata ricezione dovuta a disguidi postali, ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore.
Eventuali comunicazioni personali ai concorrenti all'estero saranno
inoltrate tramite competente autorita' diplomatica o consolare o, per
i militari, tramite Comando di appartenenza; pertanto gli interessati
dovranno rendersi all'occorrenza reperibili dalla predetta autorita'.
4. Non saranno prese in considerazione le domande presentate o
inviate oltre il termine di cui al precedente comma 2 e quelle che
perverranno prive della firma del concorrente.

                               Art. 4.
 
Compilazione della domanda
 
1. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello di domanda indicato al precedente art. 3, dopo aver preso
visione delle disposizioni indicate nel presente bando, di cui
sottoscrive la piena conoscenza. Ogni variazione delle notizie
sottoscritte deve essere tempestivamente segnalata al Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, viale Tor
di Quinto n. 65, 00191 - Roma.
2. Sottoscrivendo la domanda il concorrente esprime
esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati
personali che lo riguardano, necessari all'espletamento dell'iter
concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione).
3. L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti e' causa di
esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato Comando
generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi con
comunicazione personale.
4. Gli aspiranti sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente,
con richiesta completa di firma autenticata, ogni variazione di
indirizzo al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto -
Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e
concorsi, viale Tor di Quinto n. 65, 00191 - Roma.

                               Art. 5.
 
Comunicazioni agli aspiranti
 
1. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, tutte le comunicazioni personali
agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo posta.
2. In nessun caso l'amministrazione si assume responsabilita'
circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata ricezione da
parte dei candidati di avvisi di convocazione, o altre comunicazioni,
dovute a disguidi postali, ad altre cause non imputabili a propria
inadempienza o ad eventi di forza maggiore.

                               Art. 6.
 
Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti
 
1. Per i candidati in servizio nell'Arma, risultati idonei alla
prova preliminare, i comandi di corpo interessati trasmetteranno al
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e
concorsi, per l'esame dei requisiti previsti nel precedente art. 2:
a) copia della documentazione matricolare e caratteristica,
completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo)
chiuso e redatto alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, "per partecipazione al concorso allievi
marescialli del ruolo ispettori";
b) lo specchio dimostrativo del servizio effettivamente
prestato presso reparti dell'Arma (incluso il periodo trascorso
presso le scuole allievi per la frequenza del corso allievi).

                               Art. 7.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli
accertamenti.
2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu' requisiti prescritti, sono esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del direttore
generale o di autorita' da lui delegata.
3. Le donne, qualora si trovino nella posizione concorsuale
prevista al successivo art. 11, comma 4, saranno escluse dal
concorso.

                               Art. 8.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con successivo provvedimento del direttore generale, sara' composta
da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro;
c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo
accademico, membro;
d) un maresciallo aiutante s.UPS dell'Arma dei Carabinieri,
segretario senza diritto al voto.
2. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da un numero
di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la
suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di
componenti pari a quello della commissione originaria. La stessa,
inoltre, per la vigilanza alla prova preliminare ed a quella scritta
puo' avvalersi dell'ausilio di apposito personale di sorveglianza,
nominato con determinazione del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri.

                               Art. 9.
 
Prova preliminare
 
1. I concorrenti che hanno inoltrato domanda di partecipazione al
concorso saranno sottoposti ad una prova preliminare consistente in
test volti ad accertare i livelli di cultura generale, di conoscenza
di matematica, di elementi di una lingua straniera a scelta del
concorrente tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, di
ragionamento logico deduttivo, nonche' di abilita' ortogrammaticale e
sintattica.
2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova, prevista dal 18
al 29 settembre 2000, verranno indicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 1o settembre.
Solo tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti di tutti i candidati. Pertanto la mancata presentazione
alla sede di esame nella data e nell'ora stabilite viene considerata
rinuncia e comporta l'esclusione dal concorso.
3. All'atto della presentazione per la prova preliminare tutti
gli aspiranti dovranno portare al seguito una penna biro di colore
nero e la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda.
4. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova
provvedera' la commissione di cui al precedente art. 8. Se la prova
avra' contemporaneamente luogo in piu' sedi, per quelle ove non sara'
presente la commissione, verranno nominati appositi comitati di
vigilanza con provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei
Carabinieri.
5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche' portare
carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di "ALT" e
usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza
di tale prescrizione nonche' delle disposizioni emanate all'atto
della prova, comporta l'esclusione dalla prova stessa, con
provvedimento della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza.
6. La valutazione dell'esito della prova, disciplinata da
specifiche norme tecniche, e' affidata alla citata commissione
esaminatrice che, per l'approntamento, la revisione, la
somministrazione e la correzione dei test, effettuata in forma
automatizzata, si avvarra' di personale tecnico del Centro nazionale
di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri.
7. I candidati che nella graduatoria della prova preliminare si
classificheranno nei primi 1250 posti del rispettivo sesso e quelli
che riporteranno pari punteggio del concorrente dello stesso sesso
collocato al 1250o posto, saranno ammessi alla prova scritta di cui
al successivo art. 10.
8. L'esito della prova preliminare verra' comunicato, con lettera
personale, dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto
- Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento
e concorsi ai concorrenti risultati idonei, che contestualmente
verranno convocati per sostenere la prova scritta di cui al
successivo art. 10. L'amministrazione si riserva la facolta' di dare
comunicazione anche ai non idonei. Comunque, coloro che non
riceveranno tale comunicazione entro il 6 novembre 2000, dovranno
considerarsi esclusi dal concorso.

                              Art. 10.
 
Prova scritta
 
1. La prova scritta di esame, consistente nello svolgimento di un
tema di italiano in un tempo massimo di cinque ore, avra' luogo il
7 novembre 2000, nella sede e nell'ora che verranno comunicati agli
interessati dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri -
I Reparto - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
reclutamento e concorsi con le modalita' di cui al precedente art. 9,
comma 8.
2. I candidati, all'atto della presentazione, dovranno portare al
seguito una penna biro di colore nero e durante la prova saranno
tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al quinto comma del
precedente art. 9, mentre potranno consultare i dizionari della
lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti che svolgeranno la
prova in quest'ultima lingua), eventualmente portati al seguito.
3. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova
provvedera' la commissione e, in caso di svolgimento in piu' sedi,
appositi comitati di vigilanza nominati come indicato al precedente
art. 9 per la prova preliminare.
4. La commissione assegnera' a ciascun tema che giudichera'
sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.
5. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione
rilevera' sottoscrizioni, contrassegni o altri particolari che
potrebbero portare all'identificazione del concorrente.
6. Il candidato che ricevera' comunicazione in merito al mancato
superamento della citata prova o alla mancata valutazione del suo
elaborato dovra' intendersi escluso dalle successive fasi
concorsuali.

                              Art. 11.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I candidati che avranno riportato la sufficienza nella prova
scritta saranno convocati in Roma a cura del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, per essere
sottoposti agli accertamenti sanitari da parte di un collegio medico
composto da due ufficiali medici superiori ed un ufficiale medico
inferiore dello stesso Centro, coadiuvato da personale medico e
paramedico specializzato, al fine di accertare il possesso
dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio in qualita' di
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, nonche' il
possesso dei seguenti requisiti fisici:
statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e m 1,61 per le
donne;
visus naturale superiore o uguale a 16/10 complessivi e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio, con
integrita' anatomica dei mezzi diottrici.
All'atto della presentazione i candidati potranno esibire
eventuale referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del
torace in due proiezioni, se effettuato entro i tre mesi antecedenti
alla data fissata per l'accertamento sanitario. Le donne, qualora non
esibiscano detto referto, al solo fine dell'effettuazione in piena
sicurezza dell'esame radiografico, dovranno produrre l'esito di un
test di gravidanza effettuato presso struttura medica pubblica in
data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato; in assenza di detto referto,
le donne verranno sottoposte a test di gravidanza, al fine
sopraindicato.
2. Saranno giudicati non idonei gli aspiranti risultati affetti
da:
infermita' ed imperfezioni ritenute causa di non idoneita' al
servizio militare ai sensi della normativa vigente o che prevedono
l'attribuzione di un "coefficiente" uguale o superiore a 3, fermi
restando i requisiti del presente bando;
imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
disturbi della parola, anche se in forma lieve
(dislaliadisartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso
un ospedale militare;
imperfezioni ed infermita' non contemplate nei precedenti
alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il
servizio quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei
Carabinieri.
3. Prima di eseguire la visita medica generale, tutti i candidati
saranno sottoposti ai seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
cardiologico;
endocrinologico;
oculistico;
odontostomatologico;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
ecografico-pelvico (solo per le donne);
analisi del sangue;
analisi delle urine.
4. In caso di positivita' del test di gravidanza, il collegio
medico non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti
nei confronti delle candidate di sesso femminile e dovra' astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del
decreto ministeriale 4 aprile 2000, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Tali concorrenti saranno
nuovamente convocate, a cura del Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri - I Reparto - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi per essere sottoposte
agli accertamenti sanitari da effettuare in un periodo non successivo
ai trenta giorni antecedenti all'approvazione della graduatoria;
persistendo il suddetto stato entro i citati termini, le concorrenti
saranno escluse dal concorso con le modalita' indicate nel precedente
art. 7.
5. Per i candidati in servizio permanente o in ferma quadriennale
nell'Arma, l'accertamento sara' limitato a stabilire la inesistenza
di infermita' invalidanti in atto.
6. A ciascun aspirante giudicato idoneo sara' conferito un
punteggio in base all'altezza e alle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario attribuito in sede di
accertamento sanitario. Tale punteggio, in ogni caso, non potra'
essere superiore a 0,550 punti. In particolare, per ogni coefficiente
2 di ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali sara' attribuito
un punteggio pari a 0, mentre per ogni coefficiente l, ad eccezione
di quello relativo all'apparato psichico, sara' attribuito un
incremento di 0,05 punti. Per la statura sara' attribuito un
punteggio:
per gli uomini: pari a 0 per le altezze inferiori a m. 1,75; un
punteggio incrementale di 0,05 per le altezze comprese tra m. 1,75 e
m. 1,80; un punteggio incrementale di 0,1 per le altezze superiori a
m. 1,80 e fino a m. 1,85; un punteggio incrementale di 0,15 per le
altezze superiori a m. 1,85;
per le donne: pari a 0 per le altezze inferiori a m. 1,70; un
punteggio incrementale di 0,05 per le altezze comprese tra m. 1,70 e
m. 1,74; un punteggio incrementale di 0,1 per le altezze superiori a
m. 1,74 e fino a m. 1,78; un punteggio incrementale di 0,15 per le
altezze superiori a m. 1,78.
7. Il collegio medico, seduta stante, laddove non riscontri
impedimento all'accertamento di cui al precedente punto 4,
comunichera' l'esito della visita medica mediante uno dei seguenti
giudizi:
a) idoneo con punti ...........................;
b) non idoneo, con l'indicazione della relativa diagnosi.
8. Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal collegio
medico di cui al primo comma, qualora non accettino il giudizio,
saranno sottoposti, il successivo giorno feriale, in altra sede, a
visita medica superiore da parte di un collegio medico presieduto dal
direttore di sanita' del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri,
il cui giudizio e' definitivo. I concorrenti giudicati non idonei in
sede di visita medica saranno esclusi dalle ulteriori prove
concorsuali.

                              Art. 12.
 
Accertamento psico-attitudinale
 
1. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti di cui al
precedente art. 11 saranno subito sottoposti ad accertamento
psico-attitudinale di idoneita' al servizio quale maresciallo del
ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, da parte del Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma
dei Carabinieri. Il giudizio espresso in tale sede e' definitivo.
2. I concorrenti giudicati non idonei all'accertamento
psico-attitudinale saranno esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.
3. Ai concorrenti giudicati idonei saranno comunicati,
contestualmente all'esito dell'accertamento:
a) il punteggio incrementale attribuito, in relazione alle
capacita' attitudinali ed intellettive possedute, fino ad un massimo
di 1,450 ventesimi, che concorrera' alla formazione della graduatoria
di merito;
b) modalita' e data di presentazione per sostenere la prova
orale.

                              Art. 13.
 
Prova orale
 
1. La prova orale di cultura generale avra' luogo sulla base del
programma indicato nell'allegato 2.
2. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio dei lavori
relativi alla prova orale, provvedera' a predeterminare i quesiti da
porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti di
ciascuna materia saranno, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo
criteri predeterminati, formalizzati in appositi atti, che
garantiranno l'imparzialita' della prova.
3. La commissione esaminatrice assegnera' a ciascun concorrente
un punto di merito espresso in ventesimi. Sara' idoneo il concorrente
che riportera' un punto di merito di almeno dieci ventesimi. Quello
non idoneo sara' considerato escluso dal concorso.
4. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
di esame l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti
riportati.

                              Art. 14.
 
Esame facoltativo di lingue
 
1. I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di
ammissione al concorso, sempreche' abbiano riportato l'idoneita'
nella precedente prova orale, saranno sottoposti all'esame di lingua
prescelta tra le seguenti (non piu' di due): inglese, francese,
tedesca e spagnola. A tal fine l'insegnante di italiano membro della
commissione di cui all'art. 8 sara' sostituito da un insegnante della
lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo
accademico o, in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore
della lingua stessa.
2. L'esame consistera' in un test scritto e in una prova orale,
secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.
3. La commissione assegnera' per ciascuna prova un punto di
merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media
aritmetica dei due punti di merito avra' riportato un punteggio
compreso tra i dieci ed i venti ventesimi, conseguira', ai fini della
formazione della graduatoria finale di merito, le
seguenti maggiorazioni:
a) da 10,00 a 12,00/20: 0,250/20;
b) da 12,01 a 14,00/20: 0,500/20;
c) da 14,01 a 16,00/20: 0,750/20;
d) da 16,01 a 18,00/20: 1,000/20;
e) da 18,01 a 20,00/20: 1,250/20.

                              Art. 15.
 
Graduatoria
 
1. La commissione di cui all'art. 8 formera' la graduatoria
finale di merito dei concorrenti giudicati idonei sulla base della
media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun concorrente nella
prova scritta di cultura generale e nella prova orale di cui
all'art. 13, eventualmente cosi' maggiorata:
a) per il punteggio attribuito in sede di accertamento
sanitario: fino ad un massimo di 0,550/20;
b) per il punteggio attribuito in sede di prove di selezione
psico-attitudinale: fino ad un massimo di 1,450/20;
c) per lingua estera i punteggi indicati al precedente art. 14;
d) per il titolo di studio: fino ad un massimo di 2,160/20,
cosi' ripartito:
1,080/20 per la laurea breve/diploma universitario;
2,160/20 per la laurea;
2. A parita' di punteggio e' data la precedenza, nell'ordine, al
piu' giovane di eta', agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli
di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore
dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor
civile, ai figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei
Carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili
all'attivita' di servizio, al candidato che ha riportato il miglior
punteggio in sede di accertamento psico-attitudinale, al candidato
che ha riportato il miglior punteggio in sede di accertamento
sanitario e al candidato che ha riportato il miglior punteggio nella
prova preliminare.
3. I titoli di cui al precedente comma 1, lettera d) saranno
ritenuti validi solo se:
a) posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande;
b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o
comunicati con apposita istanza al Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri entro la
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
c) presentati o spediti in carta semplice o con dichiarazione
sostitutiva nei casi previsti dalla legge, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dal
superamento della prova orale al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - I Reparto - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto
n. 65, 00191 Roma.
Per i militari in servizio nell'Arma i suddetti titoli, qualora
risultanti dalla documentazione personale, sempreche' dichiarati
nella domanda saranno acquisiti d'ufficio.
4. I diplomi ed i certificati rilasciati da Istituti parificati o
legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore
agli studi (art. 16 legge 4 gennaio 1968, n. 15).
5. Con le stesse modalita' di cui al precedente comma 3,
lettera c), pena il mancato riconoscimento, dovra' pervenire al
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e
Concorsi - viale Tor di Quinto n. 65, 00191 Roma, l'attestato di
bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, del titolo di livello indicato al
precedente art. 1, comma 2.
6. La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sara' approvata
con provvedimento del Direttore Generale.
7. Gli idonei che nella graduatoria risulteranno compresi nel
numero dei posti a concorso, ferma restando l'aliquota dei posti
disponibili per le donne di cui al precedente art. 1, comma 1,
saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il 6o corso
biennale allievi marescialli del ruolo ispettori.

                              Art. 16.
 
Posizione amministrativa
 
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle
prove/accertamenti previsti dal presente decreto, di cui al
precedente art. 1, comma 3, sono a carico dei candidati, i quali,
peraltro, muniti di lettera o telegramma di convocazione potranno
rivolgersi al Distretto Militare, alla Capitaneria di Porto o al
Comando Carabinieri, per ottenere il rilascio dello scontrino per
fruire della agevolazione ferroviaria derivante dall'applicazione
della tariffa 4.
2. I concorrenti in servizio militare (compresi quelli
appartenenti all'Arma dei Carabinieri) dovranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove/accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro nelle sedi di servizio.
3. Tale licenza e' computabile nel tetto massimo di
quarantacinque giorni a tale titolo spettanti. Qualora il concorrente
non sostenga le prove/accertamenti d'esame per cause dipendenti dalla
sua volonta' o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria
sara' computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 17.
 
Documentazione da produrre
 
1. I concorrenti non in servizio nell'Arma dei Carabinieri che,
utilmente collocati nella graduatoria finale del concorso, avranno
ricevuto personale comunicazione a cura Comando generale dell'Arma
dei Carabinieri - I Reparto - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, dovranno presentare o
far pervenire mediante plico raccomandato, direttamente al Comando
del Reggimento Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, via
Salvo d'Acquisto n. 2, 00049 - Velletri (Roma), entro il 1o settembre
2001, la seguente documentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva,
con esplicito riferimento all'assunzione delle responsabilita', nei
casi previsti dalla legge, a pena di esclusione dal concorso:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di stato libero;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) atto dal quale risulti che non abbiano prole.
Qualora i certificati indicati alle lettere a), b) e c) siano
rilasciati da uno stesso ufficio, gli interessati possono produrre un
solo atto comprovante fatti, stati e qualita' personali richiesti dai
singoli documenti. Se i dati contenuti nei suddetti certificati sono
riportati in documenti in corso di validita', l'aspirante puo'
presentare, in sostituzione, copia dei documenti stessi;
e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(eventualmente corredato dalla documentazione attestante il
superamento dell'anno integrativo) in originale o copia autenticata
in conformita' dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Eccezionalmente, per validi e comprovabili motivi, il titolo di
studio in argomento potra' essere esibito, direttamente
dall'interessato, all'atto della presentazione per l'incorporamento;
f) (per i soli uomini): uno dei seguenti documenti rilasciati
in conformita' delle prescrizioni della legge sul bollo:
copia del foglio di congedo illimitato, per i concorrenti che
abbiano prestato servizio militare;
copia del foglio di congedo illimitato provvisorio o
certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune, per i
concorrenti che abbiano solo concorso alla leva;
certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal
Comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.
2. I militari in servizio nell'Arma sono tenuti ad inviare, con
le modalita' sopra indicate, unicamente la documentazione attestante
il possesso del titolo di studio richiesto, qualora non risultante
dalla documentazione personale.
3. I diplomi e i certificati rilasciati da Istituti parificati o
legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore
agli studi (art. 16 legge 4 gennaio 1968, n. 15).

                              Art. 18.
 
Ammissione al corso e posizione
 
1. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito
sono ammessi al corso allievi marescialli nell'ordine della
graduatoria stessa, nel limite dei posti messi a concorso, tenuto
conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1, secondo
comma e dell'aliquota di personale femminile, di cui al precedente
art. 1, primo comma.
2. I vincitori, all'atto della presentazione presso l'Istituto
d'istruzione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione relativa
al possesso/mantenimento dei requisiti di cui al precedente art. 2,
ad eccezione dei requisiti fisici che verranno accertati secondo le
modalita' stabilite nel successivo art. 21.
3. Gli ammessi al corso, se provenienti:
a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e
carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
b) dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a
carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari
nell'Arma;
c) dagli allievi carabinieri ausiliari, ottengono la
commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;
d) dai carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della
ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data
di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi;
e) dagli ufficiali di complemento dell'Arma, in ferma biennale
o in servizio di 1a nomina, accedono al corso con il grado di
carabiniere previa implicita rinuncia al grado;
f) dagli ufficiali dell'Arma in congedo, dagli altri militari
dell'Arma in congedo, dai militari in servizio oppure in congedo
appartenenti ad altre Armi o Forze Armate, dai civili o dal personale
appartenente ad altre Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile,
conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le
modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari
nell'Arma.
4. I militari in servizio ed in congedo delle Forze Armate e
quelli in congedo dell'Arma dei Carabinieri, nonche' il personale
appartenente alle altre Forze di Polizia, accedono al corso previo
implicita rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti all'atto
dell'ammissione al corso stesso.
5. I militari di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c) e
d) saranno assunti in forza dalla Scuola Allievi Marescialli e
Brigadieri dalla data che verra' a suo tempo stabilita dal Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri.
6. I frequentatori del 6o corso biennale allievi marescialli
saranno altresi' iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione, al
corso per il conseguimento del Diploma Universitario in "Scienze
Criminologiche Applicate" che verra' rilasciato dalla Facolta' di
Scienze Politiche dell'Universita' degli Studi di Bologna. I
suddetti, pertanto, non dovranno trovarsi in situazioni comunque
incompatibili con l'iscrizione al citato corso di D.U.

                              Art. 19.
 
Documento di identificazione
 
Ad ogni prova d'esame o accertamento i candidati dovranno esibire
un documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione
dello Stato, munito di fotografia recente ed in corso di validita'.

                              Art. 20.
 
Mancata presentazione del candidato
 
1. Il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora
stabiliti per le prove preliminari e scritte sara' considerato
rinunciatario e ritenuto escluso dal concorso.
2. Analogamente, sara' considerato rinunciatario il concorrente
che non si presenti per sostenere gli accertamenti sanitario e
psicoattitudinale e la prova orale con le modalita' comunicategli
nell'apposita lettera di convocazione. Tuttavia, per questi ultimi
accertamenti e la prova orale, in presenza di comprovato e
documentato impedimento, segnalato tempestivamente dal candidato a
mezzo telegramma al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I
Reparto - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio
Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto n. 65, 00191 Roma,
potra' essere fissata una nuova ed ultima data di presentazione, non
suscettibile di ulteriore proroga.

                              Art. 21.
 
Presentazione al corso
 
1. Il 6o corso biennale, della durata di due anni accademici,
avra' inizio il 2 ottobre 2001 presso il I Reggimento in Velletri e
si svolgera' secondo i programmi stabiliti dal Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri e le norme contenute nel Regolamento
interno per la Scuola Sottufficiali dei Carabinieri. Al termine del
corso gli allievi giudicati idonei saranno nominati marescialli e
destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti.
2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i concorrenti non
in servizio nell'Arma dei Carabinieri a decorrere dal decimo giorno
antecedente alla data di inizio del corso, al fine di espletare le
operazioni inerenti al reclutamento, ivi compresa la visita medica
per accertare se, in relazione al disposto di cui al secondo comma
dell'art. 2, siano ancora in possesso dei prescritti requisiti
fisici. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni
sopravvenute, saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri per
l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio nell'Arma. I
provvedimenti di non idoneita', o temporanea inidoneita' che non si
risolva entro 10 giorni dalla data fissata per la presentazione,
comporteranno l'esclusione dal concorso, con le modalita' di cui al
precedente art. 7 e la sostituzione con altri candidati idonei in
ordine di graduatoria. Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei
che non accettino il giudizio, saranno sottoposti a visita medica
superiore, con le modalita' indicate al precedente art. 11, comma 8.
3. Le donne nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della
visita medica di cui al precedente comma, il temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, verranno
sottoposte alle suddette ulteriori visite e, persistendo tale
condizione, escluse dal concorso con le modalita' indicate al
precedente art. 7 e sostituite con altri candidati idonei, in ordine
di graduatoria.
4. I concorrenti non in servizio nell'Arma dei Carabinieri
dovranno portare al seguito anche i seguenti certificati:
a) certificato plurimo delle vaccinazioni, compresa quella
antitubercolare obbligatoria prevista dalla legge n. 1088/1970, per i
soggetti cuti-negativi;
b) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante l'effettuazione (non oltre due mesi prima
dell'incorporamento) dell'accertamento per markers dell'epatite B e
C, nonche' attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh;
c) certificato medico attestante recente accertamento
sierologico della lue, in conformita' a quanto previsto dalla legge
n. 837/1956 e successive modificazioni;
d) eventuale referto da cui risulti l'esito dell'esame
radiografico del torace, se effettuato presso organi sanitari
militari o strutture sanitarie pubbliche entro i tre mesi precedenti
la data dell'incorporamento.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti,
entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati idonei, in
stretto ordine di graduatoria, ferma restando l'aliquota per le
donne, di cui al precedente art. l. Detto Istituto potra' comunque
autorizzare gli aspiranti - per comprovati motivi, da preavvisare
tramite competente comando dell'Arma territoriale o di appartenenza
per i militari in servizio nell'Arma - a differire la presentazione
fino al decimo giorno dalla data fissata.
6. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.
L'ammissione al corso e' subordinata all'autorizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
Roma, 23 giugno 2000
Il direttore generale: Zoldan

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