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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di geometra

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.28 del 8/4/2003
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:03E02023
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:8/5/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
 
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei geometri;
Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987,
rispettivamente di approvazione e modifica del regolamento per gli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione di geometra, per il quale gli esami hanno luogo, ogni
anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione (art. 1, comma 1), recante disciplina anche degli
adempimenti propri dei collegi (art. 7, comma 2);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e
successive modificazioni recante l'individuazione degli atti di
competenza, rispettivamente, del Ministro e dei Direttori generali;
Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
documentazione amministrativa;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia di dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; ^
 
Ordina:
 
Art. 1.
 
1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
geometra. ^

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito
presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano:
A) completato un periodo di pratica biennale presso un
geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei
rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio (art. 2, comma
2, legge n. 75/1985);
B) completato almeno cinque anni di attivita' tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale
(art. 2, comma 2, legge n. 75/1985);
C) frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). I collegi
provinciali dei geometri accertano la sussistenza della detta
coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi
dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli
interessati.
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
D) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 328/2001 e relativa tabella A);
E) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla
tabella D allegata (art. 55, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica n. 328/2001).
3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

                               Art. 3.
 
Sedi di esame
 
1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici statali per geometri,
elencati nella tabella A allegata, ubicati nelle citta' sedi dei
collegi dei geometri, ad eccezione delle sedi di esame di Verbania,
Feltre e Cantu' individuate, rispettivamente, per i collegi ubicati
nei comuni di Gravellona Toce, Belluno e Como che non sono sedi di
istituti tecnici per geometri.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 10 del regolamento, possono essere costituite
commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di collegi o
piu' commissioni operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero
risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche
presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati
nella detta tabella A.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite dei collegi provinciali presso i quali, secondo quanto
disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande. ^

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione Modalita' di presentazione - termine -
esclusioni
 
1. I candidati devono, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale, presentare, come indicato al
successivo comma 4, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai
documenti di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal
successivo art. 5, all'istituto indicato nella predetta tabella A
ubicato nel comune sede di residenza o di svolgimento del
praticantato.
2. Nel caso in cui il comune sede di residenza o di svolgimento
del praticantato non risulti sede d'esame, la domanda deve essere
presentata all'istituto ubicato nella provincia sede di residenza o
di svolgimento del praticantato.
3. Nel caso in cui nella provincia sede di residenza o di
svolgimento del praticantato vi siano piu' circoscrizioni di
collegio, la domanda deve essere presentata all'istituto ubicato
nella circoscrizione sede di residenza o di svolgimento del
praticantato.
4. Le domande, indirizzate al preside dell'istituto tecnico sede
d'esame, sede prescelta con i criteri di cui ai precedenti commi 1, 2
e 3, ed inviate al collegio dei geometri nella cui circoscrizione
risulta ubicato il detto istituto, si considerano prodotte in tempo
utile purche' spedite a mezzo raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante.
5. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale
ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i
quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente
art. 2.
6. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. ^

                               Art. 5.
 
Domande di ammissione - contenuto
 
1. Nella domanda di ammissione agli esami, redatta su carta
legale e corredata della documentazione indicata nel successivo
art. 6, i candidati, consapevoli della responsabilita' penale per
dichiarazioni mendaci (art. 76 decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000) e del fatto che la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 75 decreto del Presidente della
Repubblica citato), devono dichiarare (articoli 46 e 47 decreto del
Presidente della Repubblica citato):
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria
superiore di geometra, con precisa indicazione: dell'istituto sede
d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato;
dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso dall'istituto
sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa,
se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di
consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali
circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo
certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a coloro che sono in possesso di uno dei due requisiti di cui al
precedente art. 2, comma 2;
di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione
del collegio provinciale o circoscrizionale;
di essere in possesso di uno dei requisiti di ammissione
prescritti, da riportare in modo specifico come indicato al
precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data
del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. In
relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, lettere C, D ed E
(corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e comma 3, occorre
dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del
diploma o della certificazione posseduta;
di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di
esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di
ammissione ad una diversa sede di esame.
2. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda, in relazione al proprio
stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (ausilii
e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella domanda, con
dichiarazione ex art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle
condizioni personali richieste.

                               Art. 6.
 
Domande di ammissione - documentazione
 
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2 - capoverso 3 - del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 1990) e del contributo di 1,55 euro dovuto
all'istituto sede di esame a norma della legge 8 dicembre 1956,
n. 1378 e successive modificazioni;
fotocopia non autenticata di un documento di identita'
(art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.

                               Art. 7.
 
Adempimenti dei collegi
 
1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi verificano la regolarita' delle istanze ricevute
ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di
competenza, comunicano al Ministero dell'istruzione, entro il
26 maggio 2003, a mezzo fax (n. 06/58492397), il numero dei
candidati, in possesso dei requisiti di legge, che hanno prodotto
regolare domanda di ammissione agli esami ai fini della
determinazione del numero delle commissioni da nominare. Detta
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia
pervenuta alcuna domanda e viene effettuata, a cura dei medesimi
collegi, anche al consiglio nazionale.
2. Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro
il 21 giugno 2003, con l'inoltro di un unico elenco nominativo, in
stretto ordine alfabetico, dei candidati in possesso dei requisiti di
legge per consentire al Ministero di provvedere alla loro
assegnazione alle commissioni. I collegi provvedono a formare i detti
elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in
particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al
possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. Nel
predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato, il cognome,
il nome, il luogo e la data di nascita, nonche' il requisito di
ammissione posseduto, di cui al precedente articolo 2, da indicare
con la lettera corrispondente (A o B o C o D o E). Accanto al
nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare
comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la
dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di
acquisizione che non puo' essere posteriore al giorno precedente a
quello di inizio delle prove d'esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
presidente del collegio, questi deve attestare:
la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte;
l'esito confermativo del controllo, di cui al precedente
paragrafo n. 2, sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati
nelle domande medesime.
Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
competenza.
4. Entro il 20 ottobre 2003, i collegi provvedono alla consegna
delle domande ai presidi degli istituti tecnici ai quali sono
indirizzate, o ai presidi di quegli istituti indicati dal Ministero
in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente
art. 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro
originale del medesimo elenco di cui sopra gia' trasmesso al
Ministero. Detto elenco e' integrato con apposita nota recante
indicazione:
di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero;
dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2.
5. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire,
entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame,
direttamente alla commissione esaminatrice la comunicazione della
compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i
restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2.

                               Art. 8.
 
Calendario degli esami
 
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
4 novembre 2003, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
5 novembre 2003, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
6 novembre 2003, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritto-grafica;
7 novembre 2003, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritto-grafica.
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede
degli esami ed a quello della sede del competente collegio, al quale
spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali
comunicazioni individuali.

                               Art. 9.
 
Prove di esame
 
1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso, alle
rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo
svolgimento delle prove scritto-grafiche, muniti di valido documento
di riconoscimento.
2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e
consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli
argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono
indicati nella tabella B allegata.
3. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.

                              Art. 10.
 
Rinvio
 
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2003
Il direttore generale: Criscuoli
Trattamento dei dati personali: si informa, ai sensi
dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i
dati personali forniti dai candidati, raccolti dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Roma (viale
Trastevere, n. 76/A), sono utilizzati per le necessarie finalita' di
gestione delle procedure inerenti gli esami di abilitazione di cui
trattasi. Gli interessati hanno i correlati diritti di cui
all'art. 13 della legge in argomento.

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