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SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere
parlamentare di prima fascia con funzione di bibliotecario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.100 del 18/12/2001
Ente:SENATO DELLA REPUBBLICA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:01E12081
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:3
Scadenza:17/1/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza in data
22 novembre 2001;
Su proposta del Segretario Generale;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre
posti di consigliere parlamentare di prima fascia con funzione di
bibliotecario, con lo stato giuridico ed il trattamento economico
stabiliti dal regolamento dell'Amministrazione del Senato della
Repubblica e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti
in materia al momento dell'assunzione.
2. E' sempre in facolta' dell'Amministrazione adibire il
personale cosi' assunto a tutti i servizi del Senato.
3. Nel caso di candidati classificatisi ex aequo sono applicate
le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei
concorsi a pubblico impiego.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso di diploma di laurea conseguito, con una
votazione non inferiore a 105/110, presso le facolta' di
giurisprudenza, di scienze politiche, di lettere e filosofia, di beni
culturali, di sociologia, di scienza della formazione, di scienze
della comunicazione; ovvero siano in possesso di titolo di studio
conseguito all'estero dichiarato equipollente al suddetto diploma di
laurea dall'Autorita' italiana competente; dalla dichiarazione di
equipollenza deve risultare, altresi', a quale corso di laurea
equivalga il titolo di studio conseguito all'estero e a quale delle
votazioni previste per il suddetto diploma equivalgono le valutazioni
riportate nel titolo di studio conseguito all'estero;
d) siano in possesso, oltre al diploma di laurea,
alternativamente, del diploma di biblioteconomia rilasciato da scuole
di perfezionamento annesse alle universita' italiane o da scuole e
istituti stranieri equiparati; ovvero del diploma di paleografia e
diplomatica rilasciato da scuole annesse alle universita' e agli
archivi di stato o dalla scuola vaticana di paleografia e
diplomatica; ovvero dell'attestato di servizio prestato quale
impiegato di ruolo della carriera direttiva delle biblioteche
governative e di enti pubblici o degli archivi di Stato per un
periodo non inferiore a due anni;
e) abbiano un'eta' non inferiore ai diciotto anni e non
superiore ai quaranta anni;
f) siano fisicamente idonei all'impiego.
2. Il termine entro il quale debbono possedersi i requisiti di
ammissione, i titoli di merito, di cui all'art. 3, commi 7 e 8, ed i
titoli di preferenza, di cui all'art. 1, comma 3, e di cui all'art.
14, comma 2, e' l'ultimo giorno utile per la spedizione delle
domande.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta,
a pena di irricevibilita', alternativamente:
a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla
fotocopia di questo;
b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della
Repubblica (http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalita' indicate al,
comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato
della Repubblica, codice A2, (via Giustiniani, n. 11 - 00186 Roma), a
pena di irricevibilita', entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente e sempre
a pena di irricevibilita', a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante). La domanda deve comunque pervenire al Servizio del
Personale del Senato, a pena di irricevibilita', entro quarantacinque
giorni dalla predetta data di pubblicazione del presente avviso (a
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente).
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilita', a
penna ovvero con apparecchiature di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera
raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali e telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilita', deve essere
redatta, inviata con le modalita' sopraindicate e firmata in
originale, i candidati debbono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', anche penale:
a) le generalita' e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) il titolo di studio richiesto, l'universita' che lo ha
rilasciato, la data di conseguimento e la votazione riportata ovvero
allegare le prescritte dichiarazioni di equipollenza, nonche',
alternativamente, il possesso del diploma di biblioteconomia
rilasciato da scuole di perfezionamento annesse alle universita'
italiane o da scuole e istituti stranieri equiparati; ovvero del
diploma di paleografia e diplomatica rilasciato da scuole annesse
alle universita' e agli archivi di stato o dalla scuola vaticana di
paleografia e diplomatica; ovvero dell'attestato di servizio prestato
quale impiegato di ruolo della carriera direttiva delle biblioteche
governative e di enti pubblici o degli archivi di Stato per un
periodo non inferiore a due anni;
h) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state
pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se
siano stati concessi amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
ecc.);
i) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e'
avviato il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
m) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
6. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:
a) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco, spagnolo, nella quale intendono sostenere la prova
preliminare e quella orale obbligatoria di lingua straniera;
b) le eventuali lingue scelte tra quelle suindicate (ad
esclusione di quella specificata per la prova obbligatoria) e tra le
seguenti altre: russo, arabo, cinese, giapponese e portoghese nelle
quali intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua
straniera;
c) gli estremi del documento legale di identita' di cui sono
provvisti; in mancanza, devono allegare una fotografia recente
applicata su carta bollata e con firma autenticata.
7. Nella domanda i candidati devono indicare l'eventuale possesso
di titoli che intendono sottoporre al giudizio della commissione
esaminatrice. I titoli valutabili sono i seguenti:
a) il conseguimento del diploma di laurea richiesto quale
requisito di ammissione con il punteggio di 110/110 o votazione
equivalente;
b) la lode conseguita nel diploma di laurea richiesto quale
requisito di ammissione;
c) eventuali altre lauree, purche' comprese tra quelle indicate
nel presente bando quali requisito di ammissione al concorso;
d) conseguimento dell'idoneita' a professore o ricercatore
nelle universita';
e) vincita di concorso per funzionario della carriera direttiva
della Presidenza della Repubblica, della Camera dei deputati, della
Corte costituzionale;
f) vincita di concorso per magistrato ordinario,
amministrativo, contabile o militare, nonche' per procuratore dello
Stato;
g) vincita di concorso per la carriera diplomatica o per quella
prefettizia;
h) conseguimento del dottorato di ricerca, ovvero del titolo di
Ph.D;
i) vincita di concorso per funzionario della Banca d'Italia,
nonche' per la carriera direttiva e la dirigenza presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici non economici;
l) superamento dell'esame finale del corso di reclutamento dei
funzionari direttivi dello Stato presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione;
m) borse di studio post-universitarie;
n) diplomi rilasciati da scuole di perfezionamento
post-universitario, ovvero da istituti specializzati
post-universitari italiani o stranieri (compresi i master) diversi da
quello indicato quale requisito di ammissione al concorso;
o) vincita di concorso di ammissione ad un dottorato di
ricerca;
p) attestato di frequenza di corsi annuali di studi legislativi
o di preparazione alle carriere delle assemblee legislative
organizzati da facolta' universitarie o istituti specializzati;
q) stage presso gli organismi internazionali ai quali l'Italia
aderisce;
r) pubblicazioni a stampa attinenti alle discipline di esame,
con esclusione di quelle realizzate in collaborazione e dalle quali
non si evinca il contributo scientifico del candidato (in ogni caso
non sara' consentita la presentazione di bozze di stampa);
s) conferma in ruolo quale Segretario parlamentare di
amministrazione del Senato della Repubblica;
8. I candidati ammessi alle prove scritte devono presentare la
documentazione comprovante il possesso dei suddetti titoli, indicati
nella domanda di partecipazione, entro il termine di decadenza loro
comunicato dall'Amministrazione che si riserva, altresi', di
verificare anche d'ufficio la veridicita' delle dichiarazioni rese
nella domanda medesima.
9. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o
alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.

                               Art. 4.
 
Irricevibilita' delle domande
 
1. Non sono prese in considerazione:
a) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 1; sono irricevibili le domande non redatte
sull'apposito modulo o sulla fotocopia di questo ovvero sulla copia
stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica;
b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento; sono irricevibili le
domande spedite con posta prioritaria, ordinaria, espresso, corriere
o altro mezzo diverso da quello prescritto;
c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed
in originale;
d) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 3, sono irricevibili le domande redatte a matita o
in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;
e) le domande spedite oltre il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
f) le domande pervenute oltre il termine di quarantacinque
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.

                               Art. 5.
 
Cause di esclusione dal concorso
 
1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti o le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dal
concorso con decreto del Presidente del Senato.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del diploma di laurea conseguito
presso le facolta' di giurisprudenza, di scienze politiche, di
lettere e filosofia, di beni culturali, di sociologia, di scienza
della formazione, di scienze della comunicazione;
d) che non siano in possesso del diploma di laurea conseguito
con una votazione di almeno 105/110, ovvero con una votazione
equivalente ai 105/110;
e) che non siano in possesso, oltre al diploma di laurea,
alternativamente, del diploma di biblioteconomia rilasciato da scuole
di perfezionamento annesse alle universita' italiane o da scuole e
istituti stranieri equiparati; ovvero del diploma di paleografia e
diplomatica rilasciato da scuole annesse alle universita' e agli
archivi di Stato o dalla Scuola Vaticana di paleografia e
diplomatica; ovvero dell'attestato di servizio prestato quale
impiegato di ruolo della carriera direttiva delle biblioteche
governative e di enti pubblici o degli archivi di Stato per un
periodo non inferiore a due anni;
f) che non siano in possesso delle dichiarazioni di
equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei
titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma di laurea, da
cui deve risultare, altresi', a quale dei giudizi o delle votazioni
previsti per il suddetto diploma equivalga la valutazione riportata
nel titolo di studio conseguito all'estero; dalle dichiarazioni di
equipollenza dovra' inoltre risultare l'equipollenza alle facolta' di
giurisprudenza, di scienze politiche, di lettere e filosofia, di beni
culturali, di sociologia, di scienza della formazione, di scienze
della comunicazione;
g) che abbiano un'eta' inferiore a diciotto anni o superiore a
quaranta anni;
h) che non siano fisicamente idonei all'impiego;
i) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
del diploma di laurea conseguito presso una delle facolta' previste
dal presente bando;
l) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
del diploma di laurea previsto quale requisito di ammissione
conseguito con una votazione non inferiore a 105/110, ovvero con una
votazione dichiarata equipollente ai sensi di legge;
m) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte
dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita'
italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma
di laurea, da cui deve risultare, altresi', a quale dei giudizi o
delle votazioni previsti per il suddetto diploma equivalga la
valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero,
nonche' l'equipollenza ai prescritti corsi di laurea;
n) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
del diploma di biblioteconomia rilasciato da scuole di
perfezionamento annesse alle universita' italiane ovvero da scuole e
istituti stranieri equiparati; ovvero di essere in possesso del
diploma di paleografia e diplomatica rilasciato da scuole annesse
alle universita' e agli archivi di Stato o dalla Scuola Vaticana di
paleografia e diplomatica; ovvero di aver prestato servizio quale
impiegato di ruolo della carriera direttiva delle biblioteche
governative e di enti pubblici o degli archivi di Stato per un
periodo non inferiore a due anni;
o) che non abbiano indicato nella domanda la cittadinanza
italiana;
p) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
q) che non abbiano indicato nella domanda di essere fisicamente
idonei all'impiego.
3. Le integrazioni alle domande di partecipazione sono prese in
considerazione soltanto qualora siano spedite entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale e pervengano entro il termine di quarantacinque
giorni dalla medesima data.
4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa
la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato la dichiarazione
di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
5. I termini per la presentazione della domanda, dei titoli di
merito e di preferenza sono perentori. Nel computo dei termini si
esclude il giorno iniziale, e se il giorno di scadenza e' festivo, la
scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non
festivo. I giorni festivi si computano nel termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati
in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata
la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per
la spedizione delle domande di partecipazione.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice e' nominata con successivo
decreto.
2. La commissione esaminatrice e' presieduta dal Presidente del
Senato della Repubblica ovvero da un Vice Presidente e composta dal
Segretario Generale e da professori ordinari di universita' ovvero
esperti di chiara fama nel settore degli archivi e delle biblioteche
ovvero magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori
ovvero avvocati dello Stato ad essi equiparati; la commissione puo'
aggregare esaminatori esperti per la prova tecnica e gli esami di
lingua.
3. La commissione esaminatrice procede preliminarmente nella sua
prima riunione alla determinazione dei criteri di valutazioni dei
diversi tipi di titoli. Il punteggio per i titoli presentati, entro
il termine di decadenza comunicato dall'Amministrazione, da ogni
singolo candidato ammesso alle prove scritte viene attribuito prima
dell'effettuazione delle stesse e reso pubblico a mezzo di affissione
secondo le modalita' che vengono fornite ai candidati in sede di
prova preliminare. Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo
complessivo di 10 punti.
4. Per la correzione delle prove scritte, la commissione
esaminatrice puo' articolarsi in sottocommissioni, ciascuna delle
quali costituita da tre componenti. Al termine del lavoro
istruttorio, le sottocommissioni riferiscono alla commissione
plenaria che attribuisce i punteggi definitivi a ciascuna prova per
le diverse materie.

                               Art. 7.
 
Diario della prova preliminare
 
1. Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami" - del 5 marzo 2002, viene data comunicazione del diario della
prova preliminare. Tale comunicazione assume valore di notifica a
tutti gli effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale puo' essere data
comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della
prova preliminare, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte
dell'Amministrazione del Senato alcuna comunicazione di esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o
invito, per sostenere la suddetta prova, all'indirizzo indicato, nel
giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale del
5 marzo 2002, muniti:
a) del documento legale di identita' indicato nella domanda;
b) dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale
e' stata spedita la domanda di partecipazione.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni d'esame, il Presidente della commissione
esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.
5. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue
l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la
commissione esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera
durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei
candidati ammessi alle prove orali e tecniche.

                               Art. 8.
 
Diario delle prove scritte, tecniche e orali
 
1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova
preliminare avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta
Ufficiale del 5 marzo 2002. Tale comunicazione assume valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove puo' avvenire anche a
mezzo di raccomandata ovvero attraverso analoghe modalita'.
3. Tutte le comunicazioni, sia a mezzo di affissione o
pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata o modalita' simili,
assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni
orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove
assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con
riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.

                               Art. 9.
 
Notifica dei risultati delle prove
 
1. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del
5 marzo 2002.
2. Le modalita' di notifica dei risultati delle prove possono
essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse.
Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento
delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

                              Art. 10.
 
Prova preliminare
 
1. I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere una
prova preliminare consistente in 100 quesiti a risposta multipla
volti a verificare la competenza linguistica in una lingua prescelta
all'atto della compilazione della domanda tra le seguenti: inglese,
francese, tedesco, spagnolo.
2. La durata della prova preliminare viene stabilita dalla
commissione esaminatrice.
3. In sede di valutazione della prova preliminare, viene
attribuito 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; vengono
invece sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta
errata o plurima e 0,20 punti per ogni risposta omessa.
4. Per lo svolgimento della prova preliminare non e' ammessa la
consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, ne'
l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
Non e' consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in
qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni nonche'
di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice
per lo svolgimento delle prove comporta l'immediata esclusione dal
concorso.
5. La correzione del foglio-risposte viene effettuata
automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve
essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite
in sede di esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte
dei candidati puo' comportare errata attribuzione di punteggio. Sul
foglio-risposte non e' consentito effettuare correzioni. Dopo
l'inizio della prova il foglio-risposte non viene sostituito per
nessun motivo.
6. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che
hanno riportato un punteggio non inferiore a 61 e si sono collocati
nella graduatoria della prova preliminare fino al 200 posto; il
predetto numero di 200 ammessi puo' essere superato per
ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile
della graduatoria di idoneita'.
7. Il punteggio della prova preliminare non concorre a formare il
punteggio complessivo della graduatoria di merito.

                              Art. 11.
 
Prove scritte
 
1. Le prove scritte sono le seguenti:
a) diritto costituzionale;
b) storia contemporanea, comprensiva degli avvenimenti interni
ed internazionali, dalla Rivoluzione francese fino ai giorni nostri;
c) biblioteconomia e bibliografia.
2. La durata di ciascuna prova scritta e' di otto ore.
3. A ciascuna delle prove scritte viene attribuito un massimo di
20 punti.
4. Le prove si intendono superate se il candidato riporta in esse
un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e non meno di 12
punti in ciascuna singola prova.

                              Art. 12.
 
Prova tecnica
 
1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati
a sostenere un esame consistente in una prova tecnica di schedatura
completa di opere manoscritte e a stampa, antiche e moderne. Per
questa prova i candidati possono avvalersi di qualunque sistema in
uso nelle biblioteche italiane.
2. Nella prova tecnica viene attribuito un massimo di 10 punti.
La prova si intende superata se il candidato consegue un punteggio
non inferiore a 7 punti.

                              Art. 13.
 
Prove orali
 
1. I candidati che hanno superato la prova tecnica sono ammessi a
sostenere le seguenti prove orali:
a) diritto costituzionale italiano e comparato;
b) diritto internazionale e diritto comunitario;
c) diritto e procedura parlamentare;
d) storia contemporanea e dei movimenti e partiti politici;
e) storia del diritto italiano, con particolare riguardo al
diritto pubblico ed alla legislazione statutaria medievale;
f) bibliografia e biblioteconomia;
g) paleografia e diplomatica;
h) la lingua straniera gia' scelta per la prova preliminare. I
candidati devono dimostrare adeguata conoscenza della lingua, che
viene accertata mediante l'ascolto di un brano registrato nella
lingua prescelta e successive domande e conversazione sul brano
ascoltato.
i) utilizzazione di personal computer per l'elaborazione e lo
scambio di documenti, nonche' ricerca di informazioni, con
particolare riguardo per le banche dati accessibili via Internet,
presso i principali siti di rilievo per il lavoro parlamentare.
2. Prima della prova orale, l'Amministrazione del Senato mette i
candidati che lo desiderino in condizione di esercitarsi e di
ricevere informazioni sull'utilizzo di un personal computer.
3. A ciascuna delle prove orali e' attribuito un massimo di 10
punti. Ai fini del conseguimento dell'idoneita', tali esami si
intendono superati se il candidato riporta in essi un punteggio
complessivo non inferiore a 63 punti e non meno di 6 punti in ciascun
singolo esame.
4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella
domanda di ammissione al concorso, sono sottoposti ad una o piu'
prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra quelle
suindicate per la prova preliminare (ad esclusione di quella
specificata per la prova obbligatoria) e le seguenti: russo, arabo,
cinese, giapponese, portoghese.
5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non
piu' di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un testo
scritto che costituisce la base per successive domande e
conversazione.

                              Art. 14.
 
Graduatoria finale
 
1. La graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei e'
formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei punti riportati in
tutte le prove di esame obbligatorie e facoltative e di quelli
risultanti dalla valutazione dei titoli.
2. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita'
di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di
preferenza nei concorsi a pubblico impiego. A tal fine, i candidati
ammessi alle prove orali devono presentare i documenti comprovanti il
possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parita' di
punteggio. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la spedizione della domanda di partecipazione
al concorso. La documentazione comprovante gli stessi deve essere
presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro
il giorno in cui si sostiene la prova orale.

                              Art. 15.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso ricevono
apposito avviso e sono sottoposti a visita medica da parte di un
sanitario di fiducia dell'Amministrazione, al fine di accertare
l'idoneita' fisica all'impiego.

                              Art. 16.
 
Assunzione dei vincitori
 
1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione che
vengono loro indicati dall'Amministrazione del Senato secondo la
normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il
Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa
documentazione, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' al servizio dell'Istituto parlamentare.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato,
nell'ambito della carriera dei consiglieri parlamentari.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi dell'art. 15 del regolamento dell'Amministrazione del Senato
della Repubblica, della durata di un anno e sono confermati in ruolo
se hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il
periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo
e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di
conferma in ruolo il periodo di esperimento e' valutato a tutti gli
effetti come servizio di ruolo.

                              Art. 17.
 
Ricorsi
 
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso, per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'art. 69,
comma 1-bis, del nuovo regolamento interno degli uffici e del
personale, alla commissione contenziosa del Senato della Repubblica,
entro trenta giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione,
dei diversi provvedimenti.

                              Art. 18.
 
Accesso agli atti del concorso
 
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso se vi abbiano interesse per la tutela di
situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa
richiesta alla segreteria della commissione esaminatrice.
2. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al
termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e
speditezza della procedura stessa.

                              Art. 19.
 
Dati personali
 
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
conservati presso il servizio del personale del Senato, ai soli fini
della gestione della procedura di concorso. I medesimi dati possono
essere altresi' comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici
servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della
procedura di concorso. Il conferimento di tali dati e' da
considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione.

                              Art. 20.
 
Informazioni
 
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati
possono telefonare ai numeri 06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore
12,30 e dalle ore 15 alle ore 17, nei giorni feriali escluso il
sabato) o consultare il sito Internet del Senato della Repubblica
(http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm).
Il Presidente: Pera
Il Segretario Generale: Nocilla

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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