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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di
cinquantasei posti di alta professionalita', a tempo indeterminato,
da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F3,
da destinare agli uffici ubicati nella sede di Roma.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.61 del 7/8/2020 |
Ente: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 20E08809 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 56 |
Scadenza: | 21/9/2020 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL CAPO DIPARTIMENTO
dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi
Visto l'art. 97, comma 4 della Costituzione ai sensi del quale
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per
il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del
personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate» e successive modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a
svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche
professionalita';
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo»;
Visto l'art. 1, comma 1130 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», come
modificato dall'art. 16-ter, comma 9 del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, con il quale, per le finalita' di sviluppo,
sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle
nuove funzionalita' strumentali all'attuazione della riforma del
bilancio dello Stato il Ministero dell'economia e delle finanze e'
stato autorizzato a bandire, nel triennio 2020-2022, apposite
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato
undici unita' di personale di «alta professionalita'» da inquadrare
nell'area terza, posizione economica F3;
Visto l'art. 19, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22,
convertito in legge 20 maggio 2019, n. 41, recante «Misure urgenti
per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e integrita' dei
mercati, nonche' tutela della salute e della liberta' di soggiorno
dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di
recesso di quest'ultimo dall'Unione europea», come modificato
dall'art. 16-ter, comma 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
con il quale, il Ministero dell'economia e delle finanze, per le
attivita' connesse con la Presidenza italiana del G20 e per
potenziare le attivita' a supporto dei negoziati europei e
internazionali, e' stato autorizzato, nel triennio 2019-2021, a
bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo
indeterminato fino a quarantacinque unita' di personale di «alta
professionalita'» da inquadrare nel profilo di area terza, posizione
economica F3;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto l'art. 262 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
concernente procedure assunzionali del Ministero dell'economia e
delle finanze; nonche' l'art. 249 del medesimo decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77,
concernente semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e
telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 aprile 2016, n. 288 e, in particolare, la tabella 1
relativa ai «Raggruppamenti dei corsi di studio per area
disciplinare»;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
ottobre 2012, con il quale, in attuazione dell'art. 23-quinquies,
comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono state, fra
l'altro, rideterminate le dotazioni organiche del personale delle
aree del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
giugno 2019, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 221 del 20 settembre 2019,
recante il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
17 luglio 2014, recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici
di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013,
n. 67» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 15
settembre 2014;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministero per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida
sulle procedure concorsuali»;
Vista la nota n. 65481 del 17 ottobre 2019 della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con la
quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato
a svolgere direttamente le procedure concorsuali per il reclutamento
di trenta unita' di alta professionalita' da inquadrare nell'area
terza, posizione economica F3;
Vista la nota n. 32396 del 6 maggio 2020 della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con la
quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato
ad elevare i posti gia' autorizzati con la nota n. 65481 del 17
ottobre 2019 da trenta a quarantacinque unita' di personale ed a
bandire in proprio la relativa procedura concorsuale anche per il
reclutamento di ulteriori undici unita' di alta professionalita' da
inquadrare nell'area terza, posizione economica F3;
Visti i CC.CC.NN.LL. applicabili;
Ritenuto necessario procedere all'indizione di un concorso
pubblico, per titoli ed esame orale, per il reclutamento di
complessive cinquantasei unita' di personale di alta
professionalita', da inquadrare nella terza area funzionale, fascia
retributiva F3, per far fronte alle necessita' del Ministero
dell'economia e delle finanze e da destinare agli uffici centrali
sulla base delle esigenze di servizio del Ministero;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale,
per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive cinquantasei
unita' di personale di alta professionalita', da inquadrare nella
terza area funzionale, fascia retributiva F3, da destinare al
Ministero dell'economia e delle finanze, per gli uffici ubicati nella
sede di Roma di cui:
a) trenta unita' di personale con profilo di analista
economico-finanziario da destinare in via prevalente alle attivita'
di supporto ai negoziati europei e internazionali (profilo: codice
A);
b) quindici unita' di personale con profilo di funzionario
tributario da destinare in via prevalente alle attivita' di supporto
ai negoziati europei e internazionali (profilo: codice B);
c) undici unita' di personale con profilo di funzionario
amministrativo-contabile da destinare in via prevalente al
completamento dell'attuazione della riforma del bilancio dello Stato,
anche in relazione alle connesse attivita' di sviluppo,
sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi (profilo:
codice C).
2. Il dieci per cento dei posti messi a concorso per ciascun
profilo e' riservato ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al personale
appartenente al ruolo unico del Ministero dell'economia e delle
finanze.
3. La procedura concorsuale viene espletata nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle rispettive
complessive quote d'obbligo.
4. Al fine di consentire ai candidati diversamente abili di
concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati
ammessi al concorso, l'amministrazione predisporra' adeguate
modalita' di svolgimento della prova di esame.
5. I posti riservati che non dovessero essere coperti per
mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai candidati secondo
l'ordine di graduatoria.
6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suindicate riserve
devono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso; in mancanza di tale dichiarazione al/alla candidato/a
non viene concesso il beneficio della riserva.
7. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono
subordinate alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea, ovvero appartenenza a una delle tipologie
previste dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
i. «laurea magistrale» (LM), appartenente ad una delle
seguenti classi: LM-16 finanza; LM-40 matematica; LM-17 fisica; LM-56
scienze dell'economia; LM-63 scienze delle pubbliche amministrazioni;
LM-77 scienze economico-aziendali; LM-82 scienze statistiche; LM-83
scienze statistiche attuariali e finanziarie; LMG-01 giurisprudenza;
LM-52 relazioni internazionali; LM-62 scienze della politica; LM-88
sociologia e ricerca sociale; LM-90 studi europei; o altra laurea
specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l'equiparazione
stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009;
ii. «diplomi di laurea» (DL), di cui all'art. 1 della legge
19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree
magistrali (LM);
d) possesso di uno dei seguenti titoli accademici post-laurea:
i. dottorato di ricerca: in materie giuridiche o economiche,
in diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilita' e
bilancio;
ii. master di secondo livello: in materie giuridiche o
economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, nonche'
in materie inerenti alla contabilita' e al bilancio.
Si ritengono equipollenti a quelli suindicati i titoli di studio
e i titoli accademici post-laurea conseguiti, nelle medesime materie,
all'estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sara' cura
del/della candidato/a dimostrare la suddetta equipollenza mediante
l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca.
Nel caso in cui il titolo conseguito all'estero sia stato
riconosciuto equivalente, il/la candidato/a dovra' dimostrare
l'equivalenza stessa mediante l'indicazione degli estremi del
provvedimento che la riconosce. Qualora l'equivalenza del titolo
straniero non sia stata ancora dichiarata, il/la candidato/a sara'
ammesso/a con riserva alle prove di concorso, purche' sia stata
attivata la procedura per l'emanazione della determina di cui
all'art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001. In questo caso il/la candidato/a dovra' dimostrare l'avvio
della procedura indicando gli estremi relativi all'avvenuta
presentazione della richiesta di riconoscimento.
La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
www.funzionepubblica.gov.it
e) conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello B2
del quadro comune europeo di riferimento;
f) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
sono stati interdetti dai pubblici uffici;
sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
sono stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della
vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego a
seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
hanno a proprio carico precedenti penali incompatibili con
l'esercizio delle funzioni da svolgere nell'ambito dei compiti
istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
4. Resta ferma la facolta' di questa amministrazione di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti
requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista.
Art. 3
Presentazione della domanda
Termini e modalita'
1. Il/la candidato/a deve produrre domanda di ammissione al
concorso esclusivamente in via telematica all'indirizzo
https://www.concorsionline.mef.gov.it E' possibile accedere alla
procedura per la compilazione della domanda di partecipazione
esclusivamente tramite identificazione attraverso il sistema SPID
(Sistema pubblico di identita' digitale) livello 2. Chi ne fosse
sprovvisto puo' richiederlo secondo le procedure indicate nel sito
www.spid.gov.it
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovra' essere perentoriamente completata entro le ore 16,00 (ora
italiana) del quarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi,
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, il termine e' prorogato alle ore 16,00 (ora
italiana) del primo giorno seguente non festivo.
3. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso
all'applicazione di cui al comma 1, in prossimita' della scadenza del
termine di cui al comma 2 e tenuto anche conto del tempo necessario
per completare l'iter di compilazione e di invio della domanda di
partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria
candidatura mediante l'apposito applicativo di cui al comma 1.
4. Per la partecipazione al concorso il/la candidato/a deve
essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata
(Pec) a lui/lei intestato.
5. E' consentita la partecipazione ad uno solo dei profili di cui
all'art. 1. Se un/una candidato/a avanza domanda di partecipazione
per piu' di un profilo, e' presa in considerazione l'ultima
candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data
e ora di presentazione della domanda registrata dal sistema
informatico.
6. Qualora il/la candidato/a compili piu' volte il format on-line
del codice profilo per il quale intende concorrere, si tiene conto
unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.
7. Analogamente, ove il/la candidato/a, che abbia gia' inviato la
domanda telematica per uno dei codici profilo, intenda riformulare la
propria candidatura per altro codice profilo, si tiene conto
unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.
8. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
ed invio on-line.
9. In fase di inoltro della domanda, viene automaticamente
attribuito un numero identificativo necessario per le operazioni
d'ufficio. Tale numero, unitamente al codice profilo di cui al
precedente art. 1, deve essere indicato per qualsiasi comunicazione
successiva.
10. La data di presentazione telematica della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non
permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la
visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
11. Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare, sotto la
propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) di essere cittadino/a italiano/a di uno degli Stati membri
dell'Unione europea, ovvero di appartenere a una delle tipologie
previste dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati
non italiani;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice
di avviamento postale);
e) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' l'indirizzo di Posta elettronica
certificata (Pec) intestato al/alla candidato/a, presso cui saranno
inviate le comunicazioni relative allo svolgimento della procedura
concorsuale, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali successive variazioni ed anche al fine dello svolgimento
eventuale della prova orale in sedi decentrate;
f) il titolo di studio posseduto (LM, LS, DL) tra quelli
previsti per l'ammissione al concorso dal presente bando, l'esatta
indicazione dell'universita' che lo ha rilasciato, la data di
conseguimento dello stesso, la votazione conseguita, nonche' gli
estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza o
dichiarazione di equivalenza con uno dei titoli di studio richiesti,
qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 2 del presente bando;
g) il titolo di studio post-universitario posseduto tra
dottorato di ricerca ovvero master di secondo livello richiesto per
l'ammissione al concorso, l'esatta indicazione dell'universita' che
lo ha rilasciato, la data di conseguimento dello stesso, nonche' gli
estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza o
dichiarazione di equivalenza con uno dei titoli di studio richiesti,
qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 2 del presente bando;
h) la scelta del profilo per il quale intende concorrere tra
quelli indicati nell'art. 1 del presente bando;
i) di avere una conoscenza della lingua inglese pari almeno al
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento;
l) (eventuale) di avere una conoscenza di un'ulteriore lingua,
scelta tra quelle ufficiali dell'Unione europea, pari almeno al
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento e che nella
medesima lingua intende sostenere la prova facoltativa orale;
m) gli ulteriori titoli di studio e accademici, tra quelli
indicati dal successivo art. 8, che saranno oggetto di valutazione da
parte della/delle commissione/i esaminatrice/i, con indicazione della
materia o disciplina;
n) i titoli professionali, le abilitazioni e/o i tirocini, tra
quelli indicati dal successivo art. 9, che saranno oggetto di
valutazione da parte della/delle commissione/i esaminatrice/i, con
indicazione degli elementi oggetto di valutazione, ed in particolare:
il datore di lavoro, l'ufficio, l'inquadramento giuridico, la data di
inizio e fine del rapporto di lavoro; il soggetto a favore del quale
si e' prestata attivita' di consulenza o collaborazione, il tipo di
attivita', il settore disciplinare, la data di inizio e fine del
rapporto; l'abilitazione professionale; l'amministrazione o
l'organismo presso cui si e' svolto il tirocinio extracurriculare e
la materia;
o) la propria motivazione all'assunzione, come indicato al
comma 12;
p) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza che
l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
q) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di
applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i
procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
r) di non essere stato/a escluso/a dall'elettorato politico
attivo, di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici, di
non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, nonche' di non essere stato/a licenziato/a da altro
impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per
aver conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
s) il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli
previsti dall'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in
sede di formazione della graduatoria dei vincitori;
t) l'eventuale appartenenza alle categorie riservatarie
indicate nell'art. 1 del presente bando, con indicazione della legge
che prevede tale diritto;
u) di essere/non essere dipendente di ruolo del Ministero
dell'economia e delle finanze;
v) di essere a conoscenza di dover permanere nella sede di
prima destinazione di cui all'art. 1 per un periodo inderogabilmente
non inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
z) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci;
(aa) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali
e di essere a conoscenza che il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso.
12. Il/la candidato/a contestualmente all'invio della domanda di
partecipazione telematica provvede ad allegare, alla domanda medesima
in formato .pdf ed esclusivamente per il tramite della piattaforma
https://www.concorsionline.mef.gov.it una lettera contenente la
propria motivazione all'assunzione ed il proprio curriculum vitae, in
formato europeo, entrambi datati e sottoscritti.
13. Il/la candidato/a diversamente abile deve fare esplicita
richiesta, nella domanda, di ausili e/o tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento della prova orale in
relazione al proprio handicap; il/la medesimo/a deve trasmettere
idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura del
Sistema sanitario nazionale o regionale, che specifichi gli elementi
essenziali dell'handicap. Detta certificazione deve contenere
esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in
funzione della procedura concorsuale di cui all'art. 6. Al fine di
consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti necessari, la certificazione medica, deve essere presentata
ovvero pervenire, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi, direzione del personale, ufficio III, via XX Settembre n. 97
- 00187 Roma, a mezzo Posta elettronica certificata all'indirizzo
dcp.dag@pec.mef.gov.it entro un congruo termine e comunque non oltre
trenta giorni successivi al termine di scadenza previsto dal comma 2
dell'art. 3 del presente bando.
14. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, ai candidati che ne hanno fatto richiesta e' determinata
ad insindacabile giudizio della/delle commissione/i esaminatrice/i
sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di
ogni specifico caso.
15. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi
richiesti, non consentira' all'amministrazione di organizzarsi per
tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
16. Le situazioni di disabilita' sopravvenute e accertate
successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente,
che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno comunque essere adeguatamente documentate con le
stesse modalita' sopraindicate e tempestivamente comunicate entro un
congruo termine antecedente allo svolgimento della prova orale, e
sono comunque sottoposte alla valutazione della/delle commissione/i
esaminatrice/i.
17. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di
cui all'art. 2, lettera f).
18. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete, irregolari ovvero presentate con modalita' e/o
tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in
particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la
procedura di compilazione e invio on-line.
19. L'amministrazione non e' responsabile del mancato ricevimento
da parte del/della candidato/a delle comunicazioni relative alla
procedura concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni
da parte del/della candidato/a circa il proprio recapito (indirizzo,
numero telefonico) e proprio indirizzo di Posta elettronica
certificata ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito e di indirizzo Pec rispetto a quello indicato nella
domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4
Esclusione dal concorso
1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in
qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la
mancanza dei requisiti richiesti.
2. L'eventuale esclusione dal concorso viene comunicata agli
interessati con provvedimento motivato.
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. Con successivi provvedimenti, secondo quanto disposto
dall'art. 35, comma 3, lettera e), 35-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, sono nominate una o piu' commissioni
esaminatrici per i profili di cui all'art. 1, composte da esperti di
comprovata competenza nelle materie oggetto del concorso.
2. Il presidente ed i membri della commissione possono essere
scelti anche tra il personale in quiescenza ai sensi del comma 4
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
3. La commissione e' composta nel rispetto delle norme sulla
parita' di genere. Le funzioni di segretario sono svolte da un
dipendente della terza area del ruolo unico del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La commissione esaminatrice, per l'accertamento della
conoscenza delle lingue straniere puo' essere assistita da soggetti
specializzati che possano somministrare una prova di lingua
commisurata al livello B2.
5. La commissione puo' svolgere i propri lavori in modalita'
telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita'
delle comunicazioni secondo la normativa vigente.
Art. 6
Procedura concorsuale
1. La procedura concorsuale consiste nella valutazione dei titoli
posseduti e dichiarati dal candidato, ai sensi di quanto stabilito
dagli articoli 7, 8 e 9, e in una prova orale nelle materie previste
e distinte per ciascun profilo, come indicato nel successivo art. 10.
2. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova
orale. Il concorso si intende superato se la votazione complessiva
non e' inferiore a 42 punti.
3. La valutazione dei titoli precedera' la prova orale.
4. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 23 ottobre 2020, sara' dato avviso
della data di pubblicazione, sul sito internet del Ministero
dell'economia e delle finanze all'indirizzo www.mef.gov.it e sulla
piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it degli elenchi dei
candidati, distinti per ciascun profilo, con il punteggio conseguito
nella valutazione dei titoli e l'ammissione alla prova orale. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. La prova orale potra' svolgersi in sedi decentrate e/o in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei
partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita'.
Art. 7
Valutazione dei titoli
1. La votazione dei titoli e' espressa in trentesimi. Sono
ammessi alla prova orale tutti i candidati che avranno riportato una
votazione minima pari a 21/30. Ove il numero di candidati con
votazione minima di 21/30 sia inferiore a quattro volte il numero dei
posti messi a concorso, per ciascun profilo, saranno ammessi alla
prova orale, nel rispetto dell'ordine della votazione attribuita, un
numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a quattro
volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Sono comunque
ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu'
basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto
criterio.
2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a 30 punti ripartiti tra titoli accademici e di
studio (massimo 15 punti) e titoli professionali e abilitazioni
(massimo 15 punti) sulla base dei punteggi massimi attribuibili a
ciascun titolo previsti dagli articoli 8 e 9.
3. La valutazione dei titoli sara' effettuata, previa
individuazione dei criteri stabiliti dalla/dalle commissione/i
esaminatrice/i nominata/e per ciascun profilo di cui all'art. 1 del
presente bando, che tengano conto anche dell'attinenza degli stessi
con il profilo scelto dal candidato tra quelli di cui all'art. 1,
comma 1 del bando, nel limite dei punteggi massimi previsti dagli
articoli 8 e 9 del presente bando.
4. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso e devono essere dichiarati nella domanda
di ammissione. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso non sono presi in considerazione.
5. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione, sulla base delle
dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione al
concorso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
6. La commissione esaminatrice puo' richiedere integrazioni
documentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai titoli
dichiarati.
Art. 8
Titoli accademici e di studio
1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono
essere attribuiti complessivamente fino a 15 punti, sono valutabili
con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al
concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode;
b) diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea
magistrale (LM) non utile alla partecipazione al concorso, punti 2
per ciascun titolo;
c) dottorato di ricerca (DR) relativo al titolo utile per
l'ammissione al concorso fino a punti 8; dottorato di ricerca non
utile per l'ammissione al concorso, fino a punti 4;
d) diploma di specializzazione (DS), fino a punti 6;
e) master universitario di secondo livello relativo al titolo
utile per l'ammissione al concorso fino a punti 4; master
universitario di secondo livello non utile per l'ammissione al
concorso, fino a 2,5 punti per ciascuno, fino a un massimo di punti
5;
f) master universitario di primo livello, per il cui accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, fino a 1,5
punti per ciascuno, fino a un massimo di punti 3.
2. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili
esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie
pubbliche, universita' non statali legalmente riconosciute, nonche'
istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o
accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto
previsto dall'art. 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del
2001.
Art. 9
Titoli professionali e abilitazioni
1. I titoli professionali e le abilitazioni, per i quali possono
essere attribuiti complessivamente fino a 15 punti, sono valutabili
con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
a) rapporto di lavoro, a tempo determinato od indeterminato,
presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, e
presso gli enti di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n.
165 del 2001, nonche' presso organismi pubblici internazionali in
ambito di analisi economica, relazioni finanziarie europee e
internazionali, finanza pubblica nazionale e internazionale,
contabilita' e bilanci, negoziati europei e internazionali, politiche
dell'Unione europea, governance economica europea, cooperazione allo
sviluppo, finanza sostenibile, economia degli intermediari e dei
mercati finanziari, economia e finanza aziendale, tassazione europea
e internazionale, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo, fino a punti 9, attribuiti sulla base del livello di
inquadramento ovvero del profilo ricoperto e ripartiti secondo il
seguente criterio: fino a punti 3 per ogni anno; le frazioni di anno
sono valutate in ragione mensile;
b) rapporto di lavoro, a tempo determinato od indeterminato,
nei medesimi ambiti disciplinari di cui alla lettera a), presso
soggetti privati, italiani o stranieri, fino a punti 6, attribuiti
sulla base del livello di inquadramento ovvero del profilo ricoperto,
ripartiti secondo il seguente criterio: fino a punti 2 per ogni anno;
le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile;
c) rapporto di consulenza o collaborazione professionale a
favore di soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, ivi
compresi gli studi professionali, nei medesimi ambiti disciplinari di
cui alla lettera a), fino a punti 4,5 ripartiti secondo il seguente
criterio: fino a punti 1,5 per ogni anno; le frazioni di anno sono
valutate in ragione mensile;
d) abilitazione professionale conseguita previo superamento di
esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei
titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al
concorso, punti 3;
e) tirocinio extracurriculare presso pubbliche amministrazioni
e organismi internazionali della durata minima di sei mesi, negli
ambiti disciplinari di cui alla lettera a), fino a punti 0,5 per
ciascun tirocinio della durata minima di sei mesi.
2. Le esperienze lavorative e professionali di cui al comma 1
devono essere maturate alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. In caso di rapporti di lavoro o prestazioni professionali
contemporanei, e' valutato quello piu' favorevole al candidato.
4. Le abilitazioni professionali di cui alla lettera d) sono
valutabili solo se attinenti al profilo di concorso e alle materie
della prova orale.
Art. 10
Prova orale
1. La prova orale e' valutata in trentesimi e si intende superata
con un punteggio non inferiore a 21/30.
2. La prova orale, nella quale potranno essere discussi con il/la
candidato/a anche casi pratici, vertera' sulle seguenti materie,
distinte per ciascun profilo:
a) trenta unita' di personale con profilo di analista
economico-finanziario da destinare in via prevalente alle attivita'
di supporto ai negoziati europei e internazionali (profilo: codice
A):
economia politica; politica economica; economia
internazionale; economia dei mercati e degli intermediari finanziari;
economia della regolamentazione e della concorrenza; diritto
dell'Unione europea; diritto internazionale dell'economia e delle
organizzazioni internazionali; diritto del mercato e degli strumenti
finanziari;
b) quindici unita' di personale con profilo di funzionario
tributario da destinare in via prevalente alle attivita' di supporto
ai negoziati europei e internazionali (profilo: codice B):
diritto tributario nazionale, internazionale ed europeo;
scienza delle finanze; istituzioni e diritto dell'Unione europea;
politiche dell'Unione europea; politica economica; politiche
economiche europee; politica della concorrenza dell'Unione europea;
organizzazioni internazionali e diritto internazionale; elementi di
diritto pubblico e amministrativo;
c) undici unita' di personale con profilo di funzionario
amministrativo contabile da destinare in via prevalente al
completamento dell'attuazione della riforma del bilancio dello Stato,
anche in relazione alle attivita' di sviluppo, sperimentazione e
messa a regime dei sistemi informativi e delle funzionalita'
strumentali (profilo: codice C):
ragioneria generale ed applicata; scienza delle finanze;
contabilita' di Stato e degli enti pubblici; politica economica;
diritto amministrativo ed elementi di diritto dell'Unione europea,
con particolare riferimento alla governance economica europea;
statistica economica.
3. La prova orale vertera' anche sulle seguenti materie:
ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e
delle finanze; codice di comportamento del Ministero dell'economia e
delle finanze; normativa in materia di trasparenza e prevenzione
della corruzione.
4. In sede di prova orale si procede, inoltre, anche ai sensi
dell'art. 5, comma 4, alla verifica:
della conoscenza della lingua inglese finalizzata ad
accertare il livello di competenza linguistica di livello B2 del
quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
della conoscenza delle tecnologie informatiche nonche' delle
competenze digitali volte a favorire processi di innovazione
amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica
amministrazione;
per i soli candidati che hanno richiesto di svolgere la prova
facoltativa di lingua straniera, della conoscenza della ulteriore
lingua straniera, finalizzata ad accertare il livello di competenza
linguistica di livello B2 del quadro comune europeo di riferimento
per le lingue.
5. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
6. I candidati ammessi alla prova orale devono presentarsi muniti
di un valido documento di riconoscimento.
7. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario della commissione, e' affisso nella sede di esame, ovvero
reso conoscibile in modalita' telematica.
8. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale
sono pubblicati sul sito internet dell'amministrazione e comunicati
con Posta elettronica certificata indicata nella domanda di
partecipazione al concorso, almeno dieci giorni prima della data
della prova stessa. Nella medesima comunicazione verra' indicato il
punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
9. Nel caso di mancata presentazione del/della candidato/a nel
giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale per gravi e
certificati motivi di salute, la commissione fissa una nuova data,
non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova
orale da parte di tutti i candidati, dandone comunicazione
all'interessato/a. La ulteriore mancata presentazione del/della
candidato/a comporta l'esclusione automatica dal concorso.
Art. 11
Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione,
approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
1. Ai fini della formazione delle graduatorie finali, per i
candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo,
l'amministrazione provvedera' d'ufficio, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.
2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il/la candidato/a che intende far valere i titoli di
riserva, nonche' i titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve
presentare, o far pervenire, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, direzione del personale, ufficio III, via XX Settembre
n. 97 - 00187 Roma, a mezzo Posta elettronica certificata
all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it i relativi documenti in carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive
deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso erano gia' in possesso del/della candidato/a
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda stessa.
3. Le graduatorie di merito, formulate dalla/dalle commissione/i
esaminatrice/i secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato/a, saranno
successivamente riformulate tenendo conto degli eventuali titoli di
precedenza e/o preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, tenendo presente
che, qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati
titoli preferenziali due o piu' candidati si classificheranno nella
stessa posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta',
ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998.
4. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i
candidati utilmente collocati nelle graduatorie, nel limite dei posti
messi a concorso per ciascun profilo, ferme restando le riserve di
legge specificate all'art. 1 del presente bando di concorso.
5. Le graduatorie finali di merito sono pubblicate sul sito
internet del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo
www.mef.gov.it e sulla piattaforma
https://www.concorsionline.mef.gov.it e ne sara' data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
6. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative.
Art. 12
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori della procedura concorsuale
di ciascun profilo, salvo quelli che siano dipendenti di ruolo di
amministrazioni pubbliche devono, a pena di decadenza, presentare, o
far pervenire, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi, direzione del personale, ufficio III, via XX Settembre n. 97
- 00187 Roma, a mezzo Posta elettronica certificata all'indirizzo
dcp.dag@pec.mef.gov.it entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, la
seguente documentazione:
a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti
e qualita' personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella
domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni;
b) dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, da cui risulti di non essere stato/a
condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale;
c) dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di
incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
2. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo i vincitori del concorso.
3. La capacita' lavorativa del/della candidato/a diversamente
abile e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
4. L'amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso.
5. A norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'amministrazione ha
facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al
concorso con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non
veritiere o mendaci.
Art. 13
Assunzione in servizio
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso per ciascun
profilo, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in
regola con la documentazione di cui al precedente art. 12, sono
invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro,
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
2. I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in
relazione a quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a
tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella terza area
funzionale, fascia retributiva F3, nel ruolo unico del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato,
saranno soggetti ad un periodo di prova della durata prevista dalle
vigenti norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo che verra'
definito successivamente all'assunzione.
4. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del decreto legislativo n.
165/2001, i vincitori del concorso devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Pertanto, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n.
325, in materia di mobilita' compensativa ne' eventuali comandi, ad
eccezione di quelli obbligatori, previsti da disposizioni normative.
Art. 14
Accesso agli atti del concorso
e responsabile del procedimento
1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' differito fino alla conclusione dell'iter procedurale curato
dalla/dalle relativa/e commissione/i esaminatrice/i.
2. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal
presente bando e' il dirigente dell'ufficio III della direzione del
personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 15
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e successive
modificazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti
presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, direzione
del personale per le finalita' di gestione del concorso. Saranno
trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali e' il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, direzione del personale.
3. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso. All'atto della domanda di
partecipazione, il/la candidato/a esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. Gli stessi dati
possono essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici
servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura
concorsuale, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.
28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
5. Ogni candidato/a gode dei diritti di cui al capo III del GDPR,
tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano,
nonche' il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi illegittimi o per motivi connessi alla sua situazione
particolare.
6. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, direzione
del personale, ufficio III, all'indirizzo di Posta elettronica
certifica: dcp.dag@pec.mef.gov.it
Art. 16
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17
luglio 2020, n. 77 e nel decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate
in premessa e nel vigente C.C.N.L.
2. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -,
sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze
www.mef.gov.it sezione Concorsi e sulla piattaforma
https://www.concorsionline.mef.gov.it
3. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla stessa data.
Roma, 4 agosto 2020
Il Capo Dipartimento: Vaccaro
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