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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Disposizioni modificative del concorso ordinario, per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i
posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.93 del 23/11/2021
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:21E13428
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Rettifica
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL CAPO DIPARTIMENTO
per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in
particolare l'art. 59, commi 10 e 11;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante
«Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese»
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in
particolare l'art. 4, comma 1-quater, lettera c), che prevede
l'indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli
ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e
primaria;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, e in particolare l'art. 1;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in
particolare l'art. 10;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
e in particolare l'art. 3, comma 1, lettera I);
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 327, recante
«Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per
l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e
primaria su posto comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi
programmi»;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 329, recante
«Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi
per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente
della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»;
Vista l'ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, recante
«Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli
ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle
scuole dell'infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno»;
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 200, recante
«Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per
l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e
primaria su posto comune e di sostegno»;
Vista l'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante
«Adozione del protocollo relativo alle modalita' di svolgimento in
sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione
dell'art. 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, con il
quale sono disciplinate, in applicazione dell'art. 59, comma 11, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, « le modalita' di redazione dei
quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione
nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la
valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti
dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della
prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo
punteggio»;
Preso atto che con il richiamato decreto ministeriale 5 novembre
2021, n. 325, si e' proceduto alla revisione dei decreti ministeriali
9 aprile 2019, n. 327 e 20 aprile 2020, n. 200, alla luce delle
innovazioni introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al
fine di un piu' agile espletamento delle procedure concorsuali;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 498, recante
«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola
dell'infanzia e primaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami - del 28
aprile 2020, n. 34;
Ritenuto di dover apportare, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 59, comma 11, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, le occorrenti modificazioni al bando di indizione della procedura
concorsuale sopra richiamato;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative del
comparto «Istruzione e ricerca»;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Ferma restando la disciplina della procedura concorsuale, per
titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente
per posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria,
di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 498 - cui si fa rinvio
per quanto non disposto con il presente decreto -, ai sensi dell'art.
59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il medesimo decreto
21 aprile 2020, n. 498 e' modificato secondo le disposizioni
seguenti. Sono fatte salve le domande di partecipazione gia'
presentate.
2. Si rinvia all'Allegato 1 del decreto dipartimentale 21 aprile
2020, n. 498, relativamente al riparto dei posti tra i diversi uffici
scolastici regionali.
3. Si rinvia altresi' all'art. 2, comma 2, dello stesso decreto
dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, per l'individuazione degli
uffici scolastici regionali responsabili delle procedure concorsuali
e per la disciplina delle ipotesi di aggregazione territoriale delle
procedure interessate.

                               Art. 2 

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni di concorso sono costituite, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 4 dell'Ordinanza ministeriale 9 aprile
2019, n. 330, come richiamata dal decreto ministeriale 5 novembre
2021, n. 325, con decreto del direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale responsabile della procedura.
2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al primo periodo
dell'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n.
330, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con
l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle
commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le
modalita' previste dall'art. 404, comma 12, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un
presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria,
condivide le modalita' applicative dei quadri di riferimento per la
valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione nazionale
di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, e
definisce criteri omogenei per lo svolgimento della prova.

                               Art. 3 

Prove di esame per i posti comuni e di sostegno

1. La prova scritta, computer based, per i posti comuni e di
sostegno consiste nella somministrazione di cinquanta quesiti a
risposta multipla, cosi' ripartiti:
a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla,
volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze in
relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola
primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia;
b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta
multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle
diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le
conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione
scolastica degli alunni con disabilità;
c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta
multipla inerenti la conoscenza della lingua inglese al livello B2
del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e cinque
quesiti a risposta multipla inerenti le competenze digitali nell'uso
didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali
piu' efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.
2. La prova scritta si svolge nella regione per la quale il
candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi
individuate dagli uffici scolastici regionali competenti per
territorio.
3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro
risposte, delle quali solo una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e'
somministrato in modalita' casuale per ciascun candidato. La prova ha
una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi
aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Non si da' luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
4. L'amministrazione si riserva la possibilita', in ragione del
numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non
contestualita' delle prove relative al medesimo insegnamento e
tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di selettivita'
tra tutti i partecipanti.
5. Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non
possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti,
libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di
calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o
alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della
commissione nazionale di esperti. E' fatto, altresi', divieto ai
candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero
di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati
della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In
caso di violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso.
6. La valutazione della prova scritta e' effettuata sulla base
dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui
all'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n.
325. La prova e' valutata al massimo 100 punti ed e' superata da
coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
7. I candidati che, ai sensi del comma 6, hanno superato la prova
scritta sono ammessi a sostenere la prova orale, per i posti comuni e
di sostegno, i cui temi sono predisposti dalle commissioni
giudicatrici secondo le modalita' previste dall'art. 8, comma 2, del
decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325.
8. La prova orale si svolge nella regione responsabile della
procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli uffici scolastici
regionali.
9. La valutazione della prova orale e' effettuata dalla
commissione sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla
commissione nazionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto
ministeriale 5 novembre 2021, n. 325. Per la valutazione della prova
orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La
prova orale e' superata dai candidati che conseguono il punteggio
minimo di 70 punti su 100.

                               Art. 4 

Diario e sede di svolgimento della prova d'esame

1. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nella
stessa data e' pubblicato sul sito del Ministero l'avviso contenente
il calendario della prova scritta, distinta per insegnamento o
tipologia di posto, tenuto conto delle previsioni di sicurezza, come
determinate dalla normativa vigente. Della pubblicazione del suddetto
avviso e' data comunicazione anche sui siti degli uffici scolastici
regionali. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione
e con l'indicazione della destinazione dei candidati, e' comunicato
dagli Uffici scolastici regionali presso i quali si svolge la prova
almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove
tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto
avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'Amministrazione
si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della
procedura per motivi organizzativi o connessi all'emergenza
sanitaria, mediante apposito avviso sul sito del Ministero
dell'istruzione e degli uffici scolastici regionali.
2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita', del codice fiscale e della ricevuta di versamento del
contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale,
devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario
della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al comma 1
del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e
sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza
maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. La vigilanza durante la prova e' affidata dall'USR agli stessi
membri della commissione esaminatrice, che possono essere supportati,
ove necessario, da commissari di vigilanza scelti dall'USR sul cui
territorio si svolge la prova. Per la scelta dei commissari di
vigilanza valgono le cause di incompatibilita' previste per i
componenti della commissione giudicatrice di cui al decreto
ministeriale 9 aprile 2019, n. 329, come richiamato dal decreto
ministeriale 5 novembre 2021, n. 325. Qualora le prove abbiano luogo
in piu' edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di
vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni.
4. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione
giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato
di vigilanza.
5. In base a quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del decreto
dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, i candidati ammessi alla prova
orale ricevono da parte del competente USR comunicazione
esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato
nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito
nella prova scritta, della sede, della data e dell'ora di svolgimento
della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento
della medesima.
6. Le prove, scritte e orali, del concorso non possono aver luogo
nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101,
nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di
festivita' religiose valdesi.

                               Art. 5 

Predisposizione delle prove

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del
decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, i quesiti della prova
scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che si
avvale di una commissione nazionale incaricata altresi' di redigere i
quadri di riferimento per la relativa valutazione.
2. I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna
commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A
del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325. Le commissioni le
predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi
alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la
prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le
tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

                               Art. 6 

Valutazione dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei
titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove
orali, avendo conseguito il punteggio di cui all'art. 3, comma 9, del
presente decreto; ai titoli culturali e professionali di cui
all'allegato B, del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325,
viene attribuito il punteggio massimo complessivo di 50 punti.

                               Art. 7 

Graduatorie di merito regionali

1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova
scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede
alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per
insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale e' espresso in
duecentocinquantesimi.
2. Per gli insegnamenti per i quali, in ragione dell'esiguo
numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione
interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte
per ciascuna regione.
3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati nel
limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi. A
parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui
all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal
dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale,
sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate
nell'albo e sul sito internet dell'USR. Le immissioni in ruolo dei
vincitori, all'interno del contingente di cui all'art. 4, comma
1-quater, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, nel
limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione,
insegnamento o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti
destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche
negli anni scolastici successivi sino all'esaurimento della
graduatoria, nel limite delle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente.
5. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
6. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito
regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria
relativa.
7. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi 3 e 3-bis del
testo unico.

                               Art. 8 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, fermo quanto
previsto all'art. 1, si applicano le disposizioni sullo svolgimento
dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal
vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto
Istruzione e ricerca - sezione scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente).
Roma, 18 novembre 2021

Il Capo Dipartimento: Versari

 

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