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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi
duecentoquaranta giovani ai corsi allievi ufficiali in ferma
prefissata (A.U.F.P.) della Marina, per il conseguimento della nomina
a sottotenente di vascello/guardiamarina in ferma prefissata,
ausiliario dei ruoli normali e speciali dei vari Corpi della Marina -
anno 2004.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.17 del 2/3/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:04E00860
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:1/4/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 13 giugno 1957,
concernente il regolamento interno dell'Accademia navale e successive
modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993,
n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione
degli articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 511, concernente il regolamento recante le norme di
organizzazione dell'Accademia navale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la
definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle
categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della sopracitata
legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante
norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con
annesso elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita';
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con
direttiva in data 10 aprile 2003;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 2000, n. 302,
concernente il regolamento della scuola navale militare «Francesco
Morosini»;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, modificato con decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Visto il decreto del Ministro della difesa 26 settembre 2002,
emanato in applicazione dell'articolo 23, comma 5, del sopracitato
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni
concernenti i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli
ufficiali in ferma prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi;
Visto il decreto del Ministro della difesa 9 maggio 2003, emanato
in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, i ruoli
della Marina nei quali avverra' nell'anno 2004 il reclutamento del
personale femminile, ha fissato l'aliquota massima di detto personale
che potra' essere ammesso ai corsi allievi ufficiali in ferma
prefissata della Marina stessa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2004-2006;
Ravvisata la necessita' di indire concorsi, per titoli ed esami,
per il reclutamento nel corso del 2004 di complessivi 240 allievi
ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli normali e dei
ruoli speciali della Marina militare;
Ritenuto, al fine di soddisfare prioritarie esigenze della Forza
armata, di prevedere che il reclutamento di giovani laureati in
medicina e chirurgia, disciplina di particolare interesse per la
medesima, da ammettere alla frequenza del corso allievi ufficiali in
ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario
militare marittimo avvenga per aree geografiche;
Decreta:
Art. 1.
Posti a disposizione
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione di complessivi duecentoquaranta giovani ai sottonotati
corsi allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) della Marina
per il conseguimento della nomina a sottotenente di vascello/
guardiamarina ausiliario in ferma prefissata dei ruoli normali e
speciali dei vari Corpi della Marina con il numero e la ripartizione
di posti e con il periodo di presumibile svolgimento del corso cli
seguito indicato:
a) Concorso per l'ammissione di centouno allievi al 5° corso
A.U.F.P., ausiliari dei ruoli normali della Marina (svolgimento
corso, comprensivo di una prima fase non valutativa della durata di
tre settimane, dal 6 settembre al 19 dicembre 2004):
Corpo di stato maggiore, 6 posti;
Corpo del genio navale, 14 posti;
Corpo delle armi navali, 10 posti;
Corpo sanitario, 20 posti (di cui 18 per medici e 2 per
odontoiatri);
Corpo di commissariato, 21 posti;
Corpo delle capitanerie di porto, 30 posti.
Il numero dei posti a concorso, per il solo Corpo sanitario -
medici, e' ripartito in base alle aree geografiche indicate
nell'allegato «D» che costituisce parte integrante del presente
decreto.
b) Concorso per l'ammissione di centotrentanove allievi al 5°
corso A.U.F.P., ausiliari dei ruoli speciali della Marina
(svolgimento corso, comprensivo di una prima fase non valutativa
della durata di tre settimane, dal 6 settembre al 19 dicembre 2004):
Corpo di stato maggiore, 55 posti;
Corpo del genio navale, 16 posti;
Corpo delle armi navali, 4 posti;
Corpo di commissariato, 14 posti;
Corpo delle capitanerie di porto, 50 posti.
2. Ai concorsi per allievi ufficiali in ferma prefissata
(A.U.F.P.) di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile. Pertanto,
le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i
sessi.
3. Il personale femminile che potra' conseguire l'ammissione ai
corsi A.U.F.P., comunque, non potra' superare l'aliquota percentuale
massima del 20% dei posti messi a concorso per i Corpi di stato
maggiore, del genio navale e delle armi navali, del 30% per i Corpi
di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e
del 50% per il Corpo sanitario militare marittimo, indicata nel
decreto ministeriale 9 maggio 2003, citato nelle premesse. Pertanto,
i posti disponibili per detto personale sono i seguenti:
nel 5° corso A.U.F.P. per ufficiali ausiliari dei ruoli
normali:
Corpo di stato maggiore, 1 posto;
Corpo del genio navale, 3 posti;
Corpo delle armi navali, 2 posti;
Corpo sanitario, 10 posti;
Corpo di commissariato, 6 posti;
Corpo delle capitanerie di porto, 9 posti;
nel 5° corso A.U.F.P per ufficiali ausiliari dei ruoli
speciali:
Corpo di stato maggiore, 11 posti;
Corpo del genio navale, 3 posti;
Corpo delle armi navali, 1 posto;
Corpo di commissariato, 4 posti;
Corpo delle capitanerie di porto, 15 posti.
Pertanto, in nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno
essere ammessi ai corsi A.U.F.P. di cui al presente decreto in numero
superiore a quello sopraindicato, anche se collocati in posizione
utile nelle graduatorie di merito di cui al successivo art. 10.
4. Il numero dei posti disponibili per ciascun corso e la
ripartizione per Corpi potranno subire modificazioni, fino alla data
di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali di complemento e degli
ufficiali in ferma prefissata.
5. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, nonche' di
modificarne le date di svolgimento in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2.
Requisiti
1. Possono chiedere di essere ammessi ad uno dei corsi A.U.F.P.
di cui al precedente articolo 1 i giovani di sesso maschile e
femminile che:
a) non abbiano superato il 38° anno di eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
indicato al successivo art. 3;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso:
per i corsi per ufficiali ausiliari dei ruoli normali della
Marina
di un diploma di laurea con corso di durata quadriennale,
quinquennale o sessennale - anche equipollente su dichiarazione del
Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca ovvero
dell'universita' degli studi dove e' stata conseguita - nonche'
dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo
o di odontoiatra (per il Corpo sanitario militare marittimo);
per i corsi per ufficiali ausiliari dei ruoli speciali della
Marina
di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado -
anche equipollente su dichiarazione del Provveditore agli studi di
propria giurisdizione - di durata quinquennale che consenta
l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di
durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per
l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono altresi' validi, ai fini della partecipazione ai concorsi
per l'ammissione ai corsi A.U.F.P., i diplomi di laurea ed i diplomi
di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero,
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge. A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla
domanda di partecipazione all'ammissione ai corsi:
per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o titoli
di studio d'istruzione secondaria superiore: una dichiarazione di
equipollenza, rilasciata da un Provveditore agli studi di loro
scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
per diplomi di laurea conseuiti a seguito di corso di durata
almeno quadriennale: una dichiarazione di equipollenza, rilasciata
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in
accademie o istituti di formazione militare o delle Forze di polizia;
f) non siano stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa (se di sesso maschile);
g) non siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» o
ammessi a prestare «servizio civile» (se di sesso maschile);
h) non siano imputati per delitti non colposi o sottoposti a
misure di prevenzione o di sicurezza ne' siano in situazioni
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di
ufficiale.
2. Ai fini dell'ammissione ai corsi A.U.F.P. i concorrenti
dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti d'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale al servizio militare per la nomina ad
ufficiali in ferma prefissata della Marina militare, da accertarsi
secondo le modalita' di cui ai successivi articoli 7 ed 8.
3. L'ammissione ai corsi A.U.F.P. ed il conferimento della nomina
ad ufficiale in ferma prefissata sono, inoltre, subordinati
all'accertamento, anche successivo all'ammissione al corso formativo,
del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio
con le modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisisti di cui al presente articolo dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di cui al successivo art. 3, comma 2. Tali requisiti, escluso
quello di cui alla lettera a) del precedente comma 1, dovranno essere
mantenuti fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata,
ausiliario del ruolo normale o del ruolo speciale.

                               Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. I concorrenti possono presentare una sola domanda o per
l'ammissione al 5° corso A.U.F.P. per ausiliari dei ruoli normali o
per l'ammissione al 5° corso A.U.F.P. per ausiliari dei ruoli
speciali dei vari Corpi della Marina.
2. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice secondo lo schema riportato
nell'allegato «A», ed integrata per i minorenni dall'atto di assenso
riportato nell'allegato «B». I citati allegati «A» e «B»
costituiscono parte integrante del presente decreto;
b) firmata per esteso dal concorrente. La mancata
sottoscrizione della domanda determinera' il non accoglimento della
medesima;
c) presentata:
1) dai concorrenti non in servizio, personalmente ovvero
spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando
dell'Accademia navale - Ufficio concorsi, viale Italia n. 72 - 57100
Livorno;
2) dai militari in servizio al Reparto/Ente di appartenenza
che ne curera' l'inoltro all'Accademia navale - Ufficio concorsi
entro il terzo giorno dalla data di ricezione. In tal caso la data di
presentazione sara' attestata con opportuna dichiarazione del
suddetto Reparto/Ente di appartenenza.
d) inoltrata - a pena di decadenza - entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Per le domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. I concorrenti avranno cura di
conservare copia della domanda e della ricevuta della raccomandata
che dovranno essere esibite all'atto della presentazione alle
selezioni psico-fisiche ed attitudinali.
I cittadini italiani residenti all'estero o che si trovino
all'estero per motivi di servizio potranno inoltrare la domanda anche
tramite le Autorita' diplomatiche o Consolari entro il medesimo
termine, dichiarando in detta domanda l'ultima residenza in Italia,
la data di espatrio e di essere a conoscenza di dover sostenere le
prove concorsuali nelle sedi previste per gli altri concorrenti.
3. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) i Corpi ai quali gradisce essere ammesso, qualora ne abbia i
requisiti fisici e culturali previsti;
c) se concorrente per il corso per ufficiali ausiliari dei
ruoli normali del Corpo sanitario - medici, l'area geografica (una
sola tra quelle riportate nel gia' citato allegato «D» al presente
decreto) per la quale intenda partecipare nonche', nel caso che per
detta area non risultasse vincitore, se sia disponibile
all'ammissione al corso per un'area diversa da quella prescelta;
d) il possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
e) il proprio stato civile;
f) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
g) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, del numero telefonico. Se cittadino
italiano residente all'estero, anche l'ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio.
Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma, all'Accademia navale - Ufficio concorsi - ogni variazione
del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante
l'espletamento del concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
h) il titolo di studio posseduto richiesto per la
partecipazione al concorso.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per
la partecipazione al concorso. Il concorrente che avesse conseguito
il diploma di istruzione secondaria di secondo grado in uno dei licei
annessi alla Scuola militare «Morosini» di Venezia dovra' indicarlo
espressamente;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione. La
dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa;
j) di non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento volontario in accademie o istituti di
formazione militare o delle Forze di polizia. La dichiarazione dovra'
essere resa anche se negativa;
k) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non
aver in corso procedimenti penali ed amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 686 del codice di
procedura penale. La dichiarazione dovra' essere resa anche se
negativa. In caso contrario dovra' indicare le condanne e le
applicazioni di pena ed i procedimenti pendenti a suo a carico ed
ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver
acquisito la qualifica di imputato. Si dovra' impegnare, altresi', a
comunicare al Comando dell'Accademia navale qualsiasi variazione
della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
presentazione della domanda;
l) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio
grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni inerenti al concorso saranno inviate al recapito
indicato nella domanda e non tramite il Comando di appartenenza, che
dovra' esserne comunque informato a cura dell'interessato. Qualora
gia' collocato in congedo, le date di inizio e di fine del servizio,
nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento. Il concorrente
che successivamente alla presentazione della domanda venisse
incorporato in un Reparto/Ente, di qualsiasi Forza armata o Corpo
armato dello Stato, sara' tenuto a comunicare subito, all'Accademia
navale - Ufficio concorsi a mezzo fax, al numero 0586/238222, il
Reparto/Ente presso il quale presta servizio ed il relativo
indirizzo;
m) l'eventuale possesso dei titoli di merito tra quelli
indicati nell'articolo 9 del bando;
n) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza indicati
nell'allegato «C», che costituisce parte integrante del presente
decreto;
o) di essere a conoscenza di dover rinunciare, in caso di
ammissione al corso, al grado rivestito (se militare);
p) di impegnarsi, qualora ammesso al corso, a prestare servizio
in qualsiasi sede;
q) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
r) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Se concorrente di sesso maschile, anche:
il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza;
la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
qualora sia ammesso o sia stato ammesso a prestare servizio
civile, la data di inizio e l'Ente di servizio;
di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa.
4. Fermo restando il marcato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, il Comando
dell'Accademia navale potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, purche' sottoscritte e spedite nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non
conformi al modello di cui al gia' citato allegato «A» al presente
decreto.

                               Art. 4.
Svolgimento dei concorsi e spese di viaggio
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di selezione per l'accertamento delle qualita'
intellettive;
b) valutazione dei titoli;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali.
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere a), c) e d), i concorrenti dovranno esibire la carta
d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
3. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere a), c) e d), sono a carico dei concorrenti i quali, peraltro,
muniti di copia della domanda e della ricevuta della lettera o del
telegramma di convocazione, potranno rivolgersi al Distretto
militare, alla Capitaneria di porto o ad un Comando carabinieri, per
ottenere il rilascio dello scontrino per fruire dell'agevolazione
ferroviaria prevista (sconto del 10%).

                               Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
b) la Commissione per la prova di selezione e per gli
accertamenti attitudinali;
c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la Commissione per la valutazione dei titoli, per la
formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai Corpi.
2. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
un ufficiale, di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
non appartenente al Corpo sanitario marittimo militare, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario marittimo militare,
membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Forza armata o di specialisti esterni.
3. La Commissione per la prova di selezione e per gli
accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera b),
sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, non
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
ufficiali superiori della Marina militare, di cui almeno uno
medico specialista del Corpo sanitario militare marittimo e uno
perito selettore, membri.
4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno
fatto parte della Commissione per gli accertamenti psico-fisici di
cui al precedente comma 2.
5. La Commissione per la valutazione dei titoli, per la
formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai Corpi, di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
un ufficiale, di grado non inferiore a Capitano di Vascello, in
servizio o in ausiliaria da non piu' di tre anni, presidente;
due ufficiali superiori, membri;
un ufficiale di grado non inferiore a tenente di vascello,
segretario senza diritto di voto.

                               Art. 6.
Prova di selezione
1. I concorrenti ammessi alla partecipazione al concorso saranno
sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto cui
abbiano chiesto di essere ammessi - ad una prova di selezione per
l'accertamento delle qualita' intellettive, che avra' luogo,
presumibilmente nella seconda meta' del mese di aprile 2004, presso
il Centro di selezione della Marina militare situato nel comprensorio
di Piano S. Lazzaro, via della Marina n. 1 - Ancona.
2. Il diario di svolgimento della prova di selezione sara' reso
noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale del 2 aprile 2004. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale del 2 aprile 2004 tale pubblicazione dell'avviso
potra' essere rinviata ad una data successiva.
3. L'ora di presentazione che sara' indicata nel predetto avviso
e' quella dell'orario ufficiale. La pubblicazione di detto avviso,
che conterra' indicazione anche delle modalita' di svolgimento della
prova, avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i concorrenti che, pertanto, dovranno presentarsi, senza
attendere alcuna ulteriore comunicazione, nella sede, nell'ora e nel
giorno per ciascuno fissati nell'avviso sopra indicato, muniti di
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato nonche' di copia della domanda di partecipazione al
concorso e della ricevuta della raccomandata rilasciata dall'Ufficio
postale accettante comprovante la data di spedizione della domanda
medesima, se tenuti ad osservare tale modalita' di inoltro. Dovranno
inoltre avere con se' una penna biro ad inchiostro indelebile nero.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova,
anche per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La prova, della durata che sara' resa nota dalla Commissione
prima del suo inizio, consistera' nella somministrazione collettiva e
standardizzata di questionari concernenti un congruo numero di
quesiti a risposta multipla, finalizzati ad accertare le capacita'
intellettive dei concorrenti. I quesiti saranno di tipo
logico-deduttivo ed analitico, volti ad esplorare vari tipi di
capacita' iritellettive e di ragionamento. Prima dell'inizio della
prova la Commissione rendera' note ai concorrenti le modalita' di
svolgimento e di valutazione della prova medesima.
7. Al termine della prova la Commissione, sulla base dei punteggi
ottenuti dai concorrenti, espressi in centesimi, formera' una
graduatoria provvisoria. Saranno ammessi ai successivi accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, di cui agli articoli 7 e 8 del presente
decreto:
i primi duecentosessanta concorrenti per l'ammissione al 5°
corso A.U.F.P., ausiliari dei ruoli normali dei Corpi di stato
maggiore, genio navale, armi navali, commissariato e capitanerie di
porto, dei quali non piu' di sessantacinque di sesso femminile;
i primi sessanta concorrenti per l'ammissione al 5° corso
A.U.F.P., ausiliari dei ruoli normali del Corpo sanitario militare
marittimo, dei quali non piu' di trenta di sesso femminile;
i primi quattrocentoventi concorrenti per l'ammissione al 5°
corso A.U.F.P., ausiliari dei ruoli speciali dei vari Corpi della
Marina, dei quali non piu' di centotre di sesso femminile.
Saranno inoltre ammessi ai successivi accertamenti i concorrenti
che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente
ammesso per ciascuna delle graduatorie.
8. I punteggi riportati dai concorrenti nella prova di selezione,
che saranno affissi all'albo del Centro di selezione, contribuiranno
alla formazione della graduatoria generale di merito di cui al
successivo art. 10.
9. I concorrenti di cui al precedente comma 7 riceveranno
apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o
telegramma da parte dell'Ufficio concorsi dell'Accademia navale.
L'elenco degli idonei alla prova di selezione sara', altresi',
pubblicato a puro titolo informativo nei siti internet
«www.persomil.difesa.it» e «www.marina.difesa.it».
10. Ai rimanenti concorrenti non sara' inviata alcuna
comunicazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni
sull'esito della prova, a partire dal quindicesimo giorno successivo
a quello di conclusione della prova di preselezione al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare -
Servizio relazioni con il pubblico - Palazzo esercito, via
XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e
06/4986.4613) ovvero all'Accademia navale - Ufficio concorsi
(tel. 0586/238531).
11. I verbali della prova di selezione dovranno essere inviati,
entro il terzo giorno dalla conclusione delle prove di tutti i
concorrenti, tramite il Comando dell'Accademia navale, alla Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali - 3ª Sezione.

                               Art. 7.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti di cui al precedente art. 6, comma 7, saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici di massima nel mese di giugno
2004 presso il Centro di selezione della Marina militare, via della
Marina n. 1 - Ancona.
Essi riceveranno per i succitati accertamenti apposita
convocazione concernente data, ora e sede di presentazione. Gli
interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia ed in corso di validita'.
Durante il periodo di permanenza presso la sede di effettuazione
degli accertamenti i concorrenti fruiranno di vitto ed alloggio a
carico dell'amministrazione militare, compatibilmente con le esigenze
e/o possibilita' dell'Ente ospitante.
2. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio degli
accertamenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal
concorso, salvo grave impedimento che, documentato al massimo entro
il giorno stesso di presentazione a mezzo fax all'Uffico concorsi
dell'Accademia navale (n. 0586/238222), sara' dal medesimo valutato
ai fini dell'eventuale ammissione a sostenere gli accertamenti in
data diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque nel
periodo di svolgimento degli accertamenti da parte di tutti i
concorrenti.
3. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno produrre:
a) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza;
b) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
c) eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni e
relativo referto, per coloro che siano stati sottoposti a tale esame
strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari,
ovvero private convenzionate entro i tre mesi antecedenti.
4. a) L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata a
cura della Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera
a), tenendo conto dell'«Elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare», approvato con
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, e delle
vigenti direttive della Direzione generale della sanita' militare,
citati nelle premesse. Gli accertamenti sanitari saranno volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
dei concorrenti, quali allievi ufficiali in ferma prefissata. I
concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso dei
seguenti specifici requisiti fisici:
dati somatici:
statura non inferiore a mt 1,65 e non superiore a mt 1,95 per
i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a mt 1,61 e non
superiore a mt 1,95 per i concorrenti di sesso femminile;
apparato visivo:
per il Corpo di stato maggiore: visus corretto non inferiore
a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate
il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la
miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per
l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non
dovra' comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico
composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto.
Senso cromatico normale accertato con tavole di Ishihara;
per gli altri Corpi: visus corretto 10/10 in ciascun occhio
dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che
non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miotico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed
ipermetropico semplice e per la componente cilindrica degli
astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per
l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato
alle lane.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento.
Apparato uditivo:
la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico
tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una
perdita uditiva bilaterale di 25 dB nella frequenza da 125 a 2000 Hz
e l'orecchio meno efficiente potra' presentare una perdita di 30 dB
pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di 4000 Hz. I deficit
neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno
valutati di volta in volta dallo specialista;
dentatura:
la dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara'
consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti,
purche' non associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo
stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un
canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i
terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con
moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della
masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.
b) La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, solo qualora
non vengano prodotti esame e relativo referto da cui risulti che tale
accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private
convenzionate. Il concorrente di sesso femminile, qualora non
esibisca detto referto, al solo fine dell'effettuazione in piena
sicurezza dell'esame radiografico, dovra' produrre un test di
gravidanza in data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
di detto referto la concorrente dovra' essere sottoposta al fine
sopra indicato al test di gravidanza. In caso di positivita' del test
di gravidanza la Commissione non potra' in nessun caso procedere agli
accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del gia' citato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare;
ecografia pelvica (solo se di sesso femminile);
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
odontoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
markers dell'epatite B e C;
G6PDH (metodo quantitativo).
La Commissione ha facolta' di procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
c) Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto
riportato nell'allegato «E»,che costituisce parte integrante del
presente decreto.
d) La Commissione provvedera' a definire per ciascun
concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle
direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle
caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti
fisici suindicati.
e) La Commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«Idoneo alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata,
ausiliario della Marina militare», con indicazione del profilo
sanitario di cui alla precedente lettera c);
«Non idoneo alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata,
ausiliario della Marina militare», con indicazione del motivo;
f) Saranno giudicati «idonei» all'ammissione quali allievi
ufficiali in ferma prefissata i concorrenti cui sia stato attribuito
il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2;
apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2;
apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2;
apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo
VS e per l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti
precedentemente indicati.
g) Saranno giudicati «non idonei» all'ammissione quali allievi
ufficiali in ferma prefissata i concorrenti risultati, tra l'altro,
affetti da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3 nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare di leva (fermi restando i requisiti
richiesti del presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
malate dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o
di lunga durata o di incerta prognosi, alterazioni dei mezzi
diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel
tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli
strabismi manifesti anche alternanti, gli esiti di cheratotomia
radiale, gli esiti di laserterapia correttiva in presenza di
alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza dei corsi
e con il successivo impiego quale ufficiale in ferma prefissata.
h) I giudizi espressi dalla Commissione negli accertamenti
psico-fisici sono definitivi.
i) Tuttavia, i concorrenti giudicati» non idonei» potranno
spedire con raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandola via
fax (n. 0586/238222), all'Accademia navale - Ufficio concorsi,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della
visita medica, specifica istanza, corredata di idonea documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale
documentazione verra' valutata dalla Commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera c), la quale, solo qualora lo ritenesse
necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti
sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno
formale comunicazione da parte dell'Accademia navale.
I concorrenti dichiarati inabili anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui alla presente lettera o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano rinunciato ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 8.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente art. 7, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera b), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello
svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente
il possesso dei requisiti necessari al fine dell'inserimento in Forza
armata. Tale valutazione si articolera' nelle seguenti aree
d'indagine:
a) area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), elasticita' del
pensiero, capacita' di attenzione/concentrazione, progettazione,
apprendimento;
b) area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima, capacita' relazionali e prevalenti modalita' di
rapportarsi con gli altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il
ruolo istituzionale;
c) area della produttivita' e delle competenze gestionali:
livelli di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione,
tolleranza allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di
gestire le risorse, senso di autoefficacia;
d) area motivazionale: aspettative professionali, livello di
partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa,
disponibilita' a sviluppare le proprie competenze professionali nello
specifico processo di formazione.
2. L'esito degli accertamenti sara' comunicato seduta stante, per
iscritto, agli interessati, a cura della commissione. Il giudizio
riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo. Pertanto i
concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
3. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e per quelli
attitudinali dovranno far pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione
generale per il personale militare - 1° reparto - Divisione
reclutamento ufficiali i verbali dei rispettivi accertamenti
effettuati entro il terzo giorno lavorativo dalla data di
completamento dei medesimi,

                               Art. 9.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d),
provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei soli
concorrenti che saranno risultati idonei al termine degli
accertamenti di cui al precedenti articoli 7 e 8.
2. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino ad
un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti:
titoli di studio universitari ulteriori rispetto a quelli
prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari dei ruoli
normali: massimo punti 2, cosi' ripartiti:
punti 2: per diploma di laurea quadriennale o quinquennale o
sessennale con voto compreso tra 106 e 110/100i e lode;
punti 1: per diploma di laurea quadriennale o quinquennale o
sessennale con voto pari o inferiore ai 105/100i;
punti 0,75: per diploma universitario/laurea con corso di
durata triennale;
punti 0,50: per diploma universitario/laurea con corso di
durata biennale.
diplomi di istruzione secondaria di secondo grado ulteriori
rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso per
ausiliari dei ruoli speciali: massimo punti 2, cosi' ripartiti:
punti 2: per diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado con voto compreso tra 55/60i e 60/60 ovvero tra 91/100i
100/100i;
punti 1: per diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado con voto pari o inferiore a 54/60i ovvero 90/100i;
titoli di servizio: massimo punti 3, cosi' ripartiti:
punti 1: per aver assolto senza demerito gli obblighi di leva
quale ufficiale di complemento;
punti 0,50: per ogni semestre di servizio comunque prestato
nella Marina militare;
punti 0,25: per ogni semestre di servizio comunque prestato
in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato;
punti 0,15: per il servizio di leva assolto in qualita' di
ausiliario non nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato;
punti 0,10: per ogni semestre di servizio prestato alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
altri titoli: massimo punti 5: cosi' ripartiti:
punti 2: per ogni specializzazione;
punti 2: per ogni dottorato di ricerca;
punti 1: per il diploma di abilitazione all'esercizio della
professione. Non formeranno oggetto di valutazione i diplomi di
abilitazione alla professione prescritti per la partecipazione ai
concorsi per il corpo sanitario militare marittimo;
punti 0,25: per ciascun corso di
aggiornamento/perfezionamento post-lauream;
punti 0,15: per ciascun corso in informatica concluso con
esame finale;
punti 0,25: per ogni idoneita' conseguita in pubblico
concorso, per esami o per titoli ed esami, esclusi quelli per il
reclutamento di allievi ufficiali di complemento delle Forze armate o
Corpi armati dello Stato;
punti 2: per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o
di elicottero (solo per i concorrenti ai concorsi per il Corpo delle
capitanerie di porto);
punti 0,25 per ogni pubblicazione a stampa di carattere
tecnico-scientifico, attinenti lo specifico indirizzo professionale e
che siano riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle
tesi di laurea o di specializzazione (solo se allegate alla domanda).
Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola
pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per
le pubblicazioni e' di punti 2.
3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel presente
articolo.
4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e dovranno essere
espressamente dichiarati nella domanda medesima ovvero in apposita
dichiarazione allegata alla medesima.

                              Art. 10.
Formazione delle graduatorie e assegnazione ai Corpi
1. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera
d), al termine del concorso provvedera' a compilare distinte
graduatorie di merito degli idonei, una per l'ammissione di allievi
al corso A.U.F.P., ausiliari dei ruoli normali della Marina, una per
l'ammissione di allievi al corso A.U.F.P., ausiliari dei ruoli
speciali della Marina, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai
concorrenti ottenuti sommando:
il punteggio riportato nella prova di selezione;
il punteggio del titolo di studio prescritto per la
partecipazione al concorso;
il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di
merito di cui al precedente art. 9.
2. La commissione medesima, sulla base delle predette
graduatorie, procedera' all'assegnazione provvisoria degli idonei ai
Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali,
sanitario militare marittimo, di commissariato militare marittimo e
delle capitanerie di porto fino alla copertura dei posti messi a
concorso, tenendo conto dei requisiti di idoneita' fisica, del titolo
di studio e delle preferenze espresse dai concorrenti, ove
compatibili con le prioritarie esigenze di Forza armata, al fine di
garantire l'omogenea distribuzione degli idonei nei vari corpi,
nonche' della percentuale massima di personale femminile di cui al
precedente art. 1, comma 3, del presente decreto. I concorrenti in
possesso della laurea in medicina e chirurgia saranno ammessi alla
frequenza del corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo normale del corpo
sanitario militare marittimo fino a concorrenza dei posti disponibili
per l'area geografica di cui al gia' citato allegato «D» per la quale
hanno concorso. Gli idonei in possesso della predetta laurea
collocatisi in graduatoria in eccedenza ai posti disponibili per
l'area geografica richiesta, qualora risultino disponibili posti non
ricoperti per insufficienza di idonei in aree geografiche diverse da
quella prescelta, potranno conseguire l'ammissione alla frequenza del
corso, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito,
soltanto qualora abbiano espresso nella domanda di partecipazione al
concorso la disponibilita' a conseguire, in via subordinata,
l'ammissione anche per detti posti.
3. In ciascun concorso le graduatorie generali degli idonei
saranno approvate dalla Direzione generale per il personale militare
con decreto dirigenziale.
A parita' di merito, nel decreto dirigenziale di approvazione
delle graduatorie si terra' conto delle vigenti disposizioni in
materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.
Il Comando dell'Accademia navale sara' autorizzato dalla
direzione generale per il personale militare a convocare per la
frequenza dei corsi i vincitori dei concorsi.
4. Qualora alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia,
decadenza o dimissioni degli ammessi, il Comando dell'Accademia
navale ha facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei
ai corsi secondo l'ordine delle graduatorie di merito fino al 7°
giorno dalla data di inizio del rispettivo corso, ferma restando la
limitazione indicata per i concorrenti di sesso femminile di cui al
precedente art. 1, comma 3.
5. In ciascun corso per ausiliari dei ruoli normali della Marina
i posti eventualmente disponibili per insufficienza di idonei in un
corpo potranno essere portati in aumento a quelli disponibili per il
corrispondente corso per ausiliari dei ruoli speciali della Marina
del medesimo corpo, e viceversa.
6. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 4, i posti
disponibili, per insufficienza di idonei, in un corpo sia per
ausiliari dei ruoli normali che per ausiliari dei ruoli speciali,
potranno essere portati in aumento a quelli disponibili per gli altri
corpi, sia per ausiliari dei ruoli normali che per ausiliari dei
ruoli speciali, secondo le indicazioni che saranno fornite dallo
Stato Maggiore della Marina.
7. Decorso il termine di cui al precedente comma 3, e sulla
scorta delle disposizioni eventualmente impartite dalla Direzione
generale per il personale militare nei casi previsti nei precedenti
commi 4 e 5, la commissione provvedera' all'assegnazione definitiva
ai corpi degli ammessi, con i criteri di cui al precedente comma 1,
che potra' determinare la modifica dell'assegnazione provvisoria di
cui al medesimo comma 1.
8. Le graduatorie definitive degli ammessi in ciascun corso
saranno approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel giornale
ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara'
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
9. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potrannd essere
richieste nei quindici giorni precedenti la data di incorporazione
prevista per ciascun corso dall'articolo 1 del presente decreto al
Servizio relazioni con il pubblico della Direzione generale per il
personale militare - Palazzo esercito - telefonando ai numeri
06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613.

                              Art. 11.
Ammissione ai corsi
1. a) I concorrenti per l'ammissione ai corsi di cui al
precedente art. 1, comma 1 utilmente collocati nelle graduatorie di
cui al precedente art. 10 saranno ammessi ai corsi medesimi
subordinatamente all'accertamento, anche successivo all'ammissione,
del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente
decreto. I predetti corsi che avranno una durata di circa dodici
settimane saranno preceduti da una fase non valutativa, della durata
di tre settimane, durante la quale gli allievi saranno impegnati in
pratiche di incorporamento, nell'attivita' pratica e nello
svolgimento di conferenze di indottrinamento.
b) Gli ammessi riceveranno da parte del Comando dell'Accademia
navale la relativa comunicazione.
c) E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione; qualora superate le quarantotto ore senza alcuna
comunicazione saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non
ammessi al corso. In caso di impossibilita' ad ottemperare
tempestivamente alla convocazione, per cause di forza maggiore,
comprese tra quelle elencate al precedente art. 7, comma 3, e
riconosciute valide dal Comando dell'Accademia navale, potra' essere
concessa una proroga della data di presentazione che, comunque, non
potra' superare i sette giorni, purche' ne sia data notizia antro la
data di prevista presentazione.
d) Gli ammessi dovranno presentarsi al corso di formazione muniti
di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e del
libretto sanitario personale. Qualora militari in servizio dovranno
indossare l'uniforme. Essi dovranno portare al seguito, allo scopo di
evitare iperimmunizzazioni, una certificazione del proprio pregresso
stato vaccinale rilasciata dai soggetti sottoindicati:
1) anagrafi vaccinali presso i comuni di residenza per
tetano/difterite, poliomielite, epatite B;
2) uffici sanitari pubblici di cui al decreto del Ministero
della sanita' 14 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del
17 febbraio 1997) per la febbre gialla;
3) medico vaccinatore per: morbillo, parotite, rosolia, epatite
A, tifo addominale, meningite meningococcica e tutte le altre
vaccinazioni non obbligatorie. Tale certificazione dovra' essere
compilata su carta intestata, contenente le generalita' complete del
vaccinato, la data di vaccinazione, il numero di dosi effettuate ed
il nome commerciale del prodotto impiegato ed essere firmata in calce
dal medico.
e) Tutti coloro che saranno ammessi al corso formativo
acquisiranno la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina,
dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi e dovranno
assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come allievi.
Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati
rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Accademia navale.
f) A decorrere dalla data di ammissione alla frequenza del corso
i concorrenti che siano militari in servizio o in congedo saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza a cura della Direzione generale
per il personale militare ai sensi della normativa vigente.
Allo scopo, l'Accademia navale, al termine della prima settimana
di corso, fornira' alle competenti divisioni della Direzione generale
per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti
gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso.
Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai
volontari in servizio permanente delle altre Forze armate, qualora
non consegnano la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario
dei moli normali o speciali della Marina saranno reintegrati nel
grado, riscritti nel ruolo di' provenienza ed il tempo trascorso
presso l'Accademia navale sara' computato nell'anzianita' di grado.
g) Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso
compete il trattamento etonomico previsto per gli allievi ufficiali
dell'Accademia navale.
h) Durante la frequenza del corso allievi ufficiali in ferma
prefissata e durante l'espletamento del servizio da ufficiale in
ferma prefissata saranno concessi dalla direzione generale per il
personale militare - a seguito della ricezione delle relative domande
degli interessati trasmesse dagli enti/reparti di appartenenza -
nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello
Stato, nonche' nella Polizia di stato, nel Corpo della polizia
penitenziaria, nel Corpo della guardia forestale e nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco solo ai vincitori di concorsi che
all'atto dell'assunzione di servizio siano tenuti a sottoscrivere
arruolamento volontario con ferma almeno triennale. Durante la
frequenza del corso allievi ufficiali in ferma prefissata, inoltre,
saranno concessi nulla osta alla frequenza di un corso allievi
ufficiali in ferma prefissata di altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato solo qualora sia possibile ammettere alla frequenza del
corso, a ripianamento del posto resosi disponibile, altro concorrente
idoneo secondo l'ordine della graduatoria, in applicazione della
disposizione di cui al comma 3 deI precedente art. 10.

                              Art. 12.
Nomina ad ufficiale in ferma prefissata
1. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno
nominati, a seconda del corso frequentato:
sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale della Marina militare;
guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale
della Marina militare;
2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina,
mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio
conseguita nel concorso e di quello conseguito al termine del corso
stesso. La predetta media sara' calcolata dall'Accademia navale.
3. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima
sessione sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di
superamento degli esami di tale sessione sono nominati ufficiali e
sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti
gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.
4. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o
che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle
attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che
si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il
decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle
lezioni o esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione
della Direzione generale del personale militare.
5. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano commesso gravi
mancanze disciplinari ovvero abbiano fornito scarso rendimento in
servizio, su proposta dei superiori gerarchici competenti ad
esprimere giudizi sull'avanzamento, possono essere posti dalla
Direzione generale per il personale militare in congedo illimitato
prima della scadenza della ferma e collocati nella riserva di
complemento.
6. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di
stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.

                              Art. 13.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti, tramite il Comando dell'Accademia navale, la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai
concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Allo stesso modo, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' ad acquisire, tramite il Comando dell'Accademia
navale:
il certificato generale del casellario giudiziale;
il nulla osta per l'arruolamento nella Marina militare per gli
iscritti nelle liste della leva di terra e per coloro che siano in
servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.

                              Art. 14.
Esclusioni
1. I concorrenti che. risultassero in difetto anche di uno
soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi allievi
ufficiali in ferma prefissata della Marina militare saranno esclusi
dal reclutamento con provvedimento motivato dagli uffici leva delle
Capitanerie di porto ovvero dal Comando dell'Accademia navale.
2. La Direzione generale per il personale militare potra'
escludere con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i
concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare
i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in ferma prefissata,
qualora il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante
le selezioni, durante il corso, ovvero dopo le predette nomine.

                              Art. 15.
Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata
1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
collocati in congedo a domanda a decorrere dal diciottesimo
mese di servizio. La Direzione generale per il personale militare
puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei
mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle
operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di
unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio;
ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale;
trattenuti in servizio, sino ad un massimo di sei mesi, su
proposta dello Stato Maggiore della marina e previo loro consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a
bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio.
2. I guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per
l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore dai superiori
gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e,
se idonei, promossi con tale decorrenza.
3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un
anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di
studio posseduto, sempre che non abbiano superato il 40° anno di eta'
e posseggano i prescritti requisiti:
ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente dei ruoli normali di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive
modificazioni. Per tali concorsi, per gli ufficiali ausiliari che
abbiano prestato servizio senza demerito nella Forza armata, sono
previste riserve di posti fino al 80% di quelli annualmente
disponibili;
ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli
speciali in servizio permanente di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive
modificazioni.
Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di
merito.

                              Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Comando dell'Accademia navale per le
finalita' di gestione del reclutamento e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione ai corsi. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente,
nonche' in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
precitato decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nel confronti del
Comandante dell'Accademia navale, responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento e' il Direttore generale della direzione
generale per il personale militare.
Il presente decreto, sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel foglio d'ordini della Marina militare.
Roma, febbraio 2004
Amm. Sq.: Lucidi
Amm. Isp. Capo (CP): Sicurezza

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