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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli, a millecinquecentosettanta posti per
l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente dell'Esercito.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.99 del 14/12/1999 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 99E10012 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1570 |
Scadenza: | 13/1/2000 |
Tags: | IN EVIDENZA |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati
civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
Vista la legge 10 giugno 1964, n. 477, concernenti le norme per i
volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi
organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze
armate e successive modificazioni;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente la modifica delle
norme del matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli
ufficiali del Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, indicante gli "specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dell'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente "nuove norme
sulla cittadinanza";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente
il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
"razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1993, n. 603, concernente
il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione
della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente "regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo
1995, concernente le determinazioni dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto
alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995 concernente
"attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate e
successive modificazioni";
Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, concernente
l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il
personale militare dell'Amministrazione della difesa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni previste dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre
1997, n. 332, concernente "regolamento recante norme per l'immissione
dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della
Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo
militare della Croce rossa italiana";
Vista il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, concernente
la modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e
norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a
norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, concernente
armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno
di ferma breve con quello del personale militare in servizio
permanente effettivo, a norma dell'art. 1, comma 99, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80, recante
"nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente le modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999 concernente
approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare e direttiva
applicativa 19 aprile 1999;
Vista la circolare n. 1200/162.200 del 29 marzo 1999 dello Stato
maggiore dell'Esercito, reparto impiego delle forze - ufficio
dottrina addestramento e regolamenti, concernente il controllo
dell'efficienza operativa del personale in servizio permanente
dell'Esercito;
Visto il foglio n. 5105/3/2.1060/4 del 29 settembre 1999
dell'Ispettorato delle scuole dell'Esercito - ufficio regolamenti e
studi, concernente l'entita' dei posti da mettere a concorso
relativamente al presente bando, nonche' le modalita' ed i criteri
che in esso debbono essere contenuti anche in riferimento
all'immissione in servizio permanente nel ruolo dei volontari di
truppa dell'Esercito di coloro che verranno dichiarati vincitori del
concorso;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto, per l'anno 1999, un concorso, per titoli, a
millecinquecentosettanta posti per l'immissione nel ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, riservato:
1) ai sergenti di complemento dell'Esercito in ferma triennale e
quinquennale ed ai graduati di truppa dell'Esercito in ferma
triennale e quinquennale in servizio da almeno ventiquattro mesi alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso;
2) ai sergenti di complemento dell'Esercito in ferma triennale e
quinquennale ed ai graduati di truppa dell'Esercito in ferma
triennale e quinquennale collocati in congedo per aver ultimato la
ferma contratta in data successiva al 1 settembre 1995.
Lo svolgimento del concorso prevede la valutazione dei titoli
posseduti dal candidato previsti al successivo art. 9.
Ai vincitori sara' assegnata una delle specializzazioni previste
per il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente in
relazione alle specifiche esigenze di Forza armata.
Art. 2.
Requisiti
Possono partecipare al concorso, con domanda da prodursi secondo le
modalita' indicate al successivo art. 3, i sergenti di complemento
dell'Esercito ed i graduati di truppa dell'Esercito di cui al
precedente art. 1 che:
1) non siano incorsi:
a) in condanne per delitti non colposi;
b) nel proscioglimento d'autorita' da precedente arruolamento
volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per
permanente inidoneita' psico-fisica al servizio militare
incondizionato o per inidoneita' al grado di caporale, caporale
maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza
disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui
alla legge 11 luglio 1978, n. 382;
c) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento
volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per
perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale,
per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge
sul matrimonio;
2) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta previste
dall'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, per l'assunzione nell'Amministrazione della Difesa, quale
sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80;
3) abbiano riportato nell'ultima scheda e specchio valutativo o
rapporto informativo relativo al rendimento in servizio, una
qualifica non inferiore a "nella media" o "rendimento sufficiente" o
un giudizio equiparabile a tale qualifica, cosi' come specificato al
successivo art. 9.
I requisiti suindicati devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di cui al successivo art. 3 e mantenuti fino
alla data dell'effettiva incorporazione, pena l'esclusione dal
concorso con la procedura prevista dal successivo art. 7.
Possono altresi' partecipare al concorso i volontari ai quali sia
stato concesso di permanere in servizio ai sensi dell'art. 10, commi
1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
I candidati che risultassero, ad una verifica anche successiva, in
difetto di uno o piu' requisiti saranno esclusi dal concorso ovvero,
se vincitori, dichiarati decaduti dalla nomina.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta su
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato A che fa parte
integrante del presente decreto.
La stessa, debitamente sottoscritta dall'interessato, dovra' essere
presentata o fatta pervenire entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica:
1) dai candidati in servizio, al comando dell'ente o reparto di
appartenenza;
2) dai candidati in congedo alla Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 3 divisione - 2 sezione - Via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma, precisando anche sulla busta: 8
concorso per volontari in s.p. dell'Esercito. E' fatto obbligo a
detti candidati di inviare entro il termine suddetto copia della
domanda al distretto militare di appartenenza.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile se spedite, anche a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il candidato dovra' dichiarare nella domanda, sotto la propria
responsabilita', quanto segue, consapevole delle conseguenze penali e
civili che ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
possono derivargli da dichiarazioni mendaci:
a) grado, cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) data di incorporazione;
d) codice fiscale;
e) indirizzo e numero telefonico. Il candidato in congedo o il cui
congedo avverra' nelle fasi del concorso e' inoltre tenuto a
segnalare il recapito ove desidera ricevere le comunicazioni relative
al concorso, e tempestivamente ogni variazione dello stesso alla
Direzione generale per il personale militare - I reparto - 3
divisione - 2 sezione - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma.
L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
f) ultimo reparto o ente di appartenenza, data del congedo nonche'
dichiarazione dell'avvenuto congedo senza demerito;
g) l'eventuale partecipazione a precedenti concorsi per volontari
di truppa in s.p. dell'Esercito;
h) distretto militare di appartenenza nella Forza in congedo;
i) di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili e
politici;
j) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data in
cui e' stato conseguito e la denominazione dell'Istituto che lo ha
rilasciato precisando l'indirizzo del medesimo;
l) di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi,
di non avere in corso procedimenti penali o disciplinari, misure di
sicurezza e di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico
precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell'art. 686 c.p.p. Detta dichiarazione va resa anche se negativa.
Il candidato deve comunicare altresi', tempestivamente alla Direzione
generale per il personale militare - I reparto - 3 divisione - 2
sezione - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra;
m) di non essere stato prosciolto d'autorita' da precedente
arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato
dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio
militare incondizionato o per inidoneita' al grado di caporale,
caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave
mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare
di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;
n) di non essere incorso nel proscioglimento d'ufficio da
precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo
armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla
classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione
delle disposizioni di legge sul matrimonio;
o) di essere in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni. I candidati dovranno
elencare gli eventuali titoli posseduti;
p) di essere a conoscenza di ogni disposizione indicata nel bando
di concorso.
I candidati che hanno frequentato classi successive al
conseguimento del diploma di scuola media di primo grado, ai fini
della valutazione dei titoli, dovranno allegare alla domanda di
partecipazione al concorso certificazione da cui risulti il
superamento di ogni classe. Detta certificazione potra' essere
prodotta anche in fotocopia la cui conformita' all'originale potra'
essere attestata dal candidato stesso con propria dichiarazione ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Tale dichiarazione dovra' essere
sottoscritta con le forme e le modalita' di cui all'art. 4 della
legge 15 gennaio 1968, n. 15; i concorrenti in servizio potranno
effettuare la predetta sottoscrizione in presenza del funzionario
competente a ricevere la domanda di partecipazione presso il
reparto/ente di appartenenza. In ogni caso, la dichiarazione di cui
sopra, sara', comunque, ritenuta valida se prodotta unitamente a
copia fotostatica del documento di riconoscimento.
Art. 4.
Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti
Per i candidati in servizio, i comandi degli enti o reparti
interessati invieranno a mezzo corriere, entro tre giorni dalla data
di scadenza del termine di presentazione, le domande di
partecipazione al concorso alla Direzione generale per il personale
militare - I reparto - 3 divisione - 2 sezione, corredate:
a) della documentazione caratteristica redatta "per concorso"
chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande;
b) della copia aggiornata del foglio matricolare parificata alla
data sopraindicata.
Per i candidati in congedo, i distretti militari invieranno a mezzo
corriere, entro sette giorni dalla data di ricezione delle domande di
partecipazione, la sottonotata documentazione alla Direzione generale
per il personale militare - I reparto - 3 divisione - 2 sezione:
a) la documentazione caratteristica redatta all'atto del congedo;
b) la copia aggiornata del foglio matricolare parificata alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Nel caso in cui l'ultimo documento della documentazione
caratteristica fosse costituito da una "mancata redazione", insieme a
quest'ultimo dovra' essere trasmesso il documento valutativo
immediatamente precedente.
Art. 5.
Accertamento del profilo sanitario
I candidati che hanno prodotto valida domanda di partecipazione al
concorso saranno sottoposti a visita medica per la verifica del
profilo sanitario minimo richiesto per i volontari di truppa
(2-2-2-2-2-2-2-2-2). In particolare:
a) per i candidati in servizio nel territorio nazionale, tale
verifica sara' effettuata dai comandi di appartenenza, per i
militari, invece, impiegati in operazioni all'estero l'accertamento
del profilo sanitario sara' effettuato dalle unita' a livello di
reggimento. I relativi esiti saranno inviati alla Direzione generale
per il personale militare - I reparto - 3 divisione - 2 sezione,
entro dieci giorni dalla data di presentazione delle domande;
b) per i candidati in congedo la verifica sara' effettuata presso
il centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. La
convocazione dei candidati sara' effettuata a cura del predetto
centro, al quale la Direzione generale per il personale militare - I
reparto - 3 divisione - 2 sezione, comunichera' gli elenchi dei
partecipanti e la data in cui le citate verifiche dovranno essere
ultimate.
I candidati, sia in servizio che in congedo, dovranno essere muniti
di valida certificazione circa le vaccinazioni effettuate cosi' come
disposto dal decreto ministeriale 19 febbraio 1997, citato in
premessa.
A cura del dirigente del servizio sanitario dovra' essere, inoltre,
rilasciata apposita dichiarazione che certifichi la mancanza di
controindicazioni alla effettuazione, da parte dell'aspirante, delle
"prove di efficienza operativa" di cui al successivo art. 6.
Il personale non in possesso della citata certificazione non potra'
essere ammesso alle successive prove per l'accertamento
dell'efficienza operativa.
Il giudizio riportato agli accertamenti sanitari e' definitivo e
comporta in caso di giudizio di "non idoneita'" la esclusione dal
concorso. I candidati giudicati non idonei potranno far pervenire
alla Direzione generale per il personale militare, I reparto - 3
divisione - 2 sezione - Via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data della
visita medica, specifica istanza corredata di idonea documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale
documentazione verra' valutata da un'apposita commissione medica,
nominata dalla Direzione generale per il personale militare, che,
qualora necessario, potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori
accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre il termine perentorio sopra
citato.
In caso di accoglimento dell'istanza i candidati riceveranno
formale comunicazione da parte della Direzione generale per il
personale militare.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di non
idoneita' riportato al termine della visita medica si intendera'
confermato.
Art. 6.
Accertamento dell'efficienza operativa
I candidati dichiarati idonei alla visita medica per la verifica
del profilo sanitario, dovranno essere sottoposti alle prove relative
all'accertamento dell'efficienza operativa del personale in servizio
permanente della Forza armata secondo quanto indicato dalla direttiva
n. 1200/162.200 del 29 marzo 1999 dello Stato maggiore dell'Esercito,
reparto impiego delle forze - ufficio dottrina addestramento citata
in premessa. In particolare:
a) per i candidati in servizio nel territorio nazionale, il
controllo dell'efficienza operativa sara' effettuato dai comandi di
appartenenza, per i militari, invece, impiegati in operazioni
all'estero il menzionato controllo dell'efficienza operativa sara'
effettuato dalle unita' a livello di reggimento. I relativi esiti
saranno inviati alla Direzione generale per il personale militare, I
reparto - 3 divisione - 2 sezione, entro dieci giorni dalla data di
superamento delle visite mediche;
b) per i candidati in congedo il controllo dell'efficienza
operativa sara' effettuata presso il centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito dopo che gli stessi sono stati
dichiarati idonei alla visita medica per la verifica del profilo
sanitario.
Le prove di efficienza operativa - di cui alle tabelle
dell'allegato B facenti parte integrante del presente decreto - si
intenderanno superate qualora siano raggiunti per ogni singola prova
i risultati minimi riportati al citato allegato B.
In caso di non superamento di una o piu' prove parziali, le stesse
dovranno essere ripetute entro trenta giorni dall'effettuazione delle
prime, presso i reparti per i candidati in servizio e presso il
centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per i
candidati in congedo, limitatamente alle sole prove non superate
inizialmente. Il personale che al termine della seconda prova avra'
conseguito il giudizio di "Non ha superato la prova fisica" non
potra' essere immesso nel servizio permanente.
Art. 7.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano "con riserva" al concorso ed ai successivi
accertamenti per l'immissione in servizio permanente.
I concorrenti non in possesso dei requisiti prescritti o che non
abbiano superato le visite mediche per la verifica del profilo
sanitario o le prove di efficienza operativa, possono essere esclusi
dal concorso, in qualsiasi momento, o dichiarati decaduti dalla
nomina, con provvedimento motivato del direttore generale per il
personale militare o da persona da lui delegata.
Art. 8.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo provvedimento del direttore generale per il personale
militare, sara' composta:
da un colonnello, presidente;
da tre ufficiali di grado non inferiore a maggiore, membri;
da un ufficiale di grado non inferiore a tenente, membro e
segretario.
Art. 9.
T i t o l i
La commissione di cui all'art. 8 provvedera' alla valutazione dei
seguenti titoli con l'assegnazione massima di cento punti, secondo i
valori appresso indicati, avendo cura di stabilirne preventivamente i
criteri:
per la durata del servizio effettivamente svolto (punteggio massimo
conseguibile punti 40):
a) fino a ventisei mesi, punti 0;
b) dal ventisettesimo mese in poi fino ad un massimo di punti 40.
I mesi di servizio effettivo verranno conteggiati con l'esclusione
dei periodi di riposo medico e di licenza di convalescenza. La
frazione superiore a quindici giorni sara' considerata mese intero;
per il rendimento in servizio desunto dall'ultima scheda o specchio
valutativo (punteggio massimo conseguibile punti 28):
a) eccellente/pienamente positivo, da 16 a 28 punti;
b) superiore alla media/rendimento soddisfacente, fino ad un
massimo di 15 punti;
c) nella media/rendimento sufficiente, 0 punti;
per il titolo di studio (punteggio massimo conseguibile punti 5):
a) possesso del diploma di scuola media di secondo grado, punti 5;
b) per ogni classe superata dopo il conseguimento del diploma di
scuola media di primo grado (non cumulabile con il punteggio previsto
per il possesso del diploma di scuola media di secondo grado), punti
1;
per partecipazione ad operazioni "fuori area" (punteggio massimo
conseguibile punti 12): per ogni mese o frazione superiore a giorni
quindici di servizio effettivamente prestato in operazioni fuori
area, punti 0,5.
per il grado rivestito:
a) grado di caporal maggiore, punti 5;
a) grado di caporale, punti 2.
per le ricompense: fino ad un massimo di 10 punti per le ricompense
e distinzioni onorifiche militari e civili e per ricompense per
lodevole comportamento in servizio e particolare rendimento in
servizio.
Nel caso in cui per il personale in congedo fosse disponibile il
solo rapporto informativo, la commissione provvedera' a desumere da
tale documento il relativo rendimento ed a correlarlo alle qualifiche
delle schede/specchi valutativi nel modo di seguito indicato:
rendimento pienamente positivo = eccellente;
rendimento piu' che soddisfacente/soddisfacente = superiore alla
media;
rendimento sufficiente = nella media.
Per essere produttivi di effetto i titoli in argomento devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
Il punteggio totale conseguito nella valutazione dei titoli e'
decrementabile per un massimo di 10 punti, per le sanzioni
disciplinari di Corpo inflitte, secondo i sottonotati coefficienti:
rimprovero, 0,15 punti;
consegna, 0,5 punti;
consegna di rigore, 1 punto.
Il totale dei punti da portare a decremento sara' determinato dal
seguente rapporto:
(Numero dei giorni di punizione/rimproveri)x (Coefficiente relativo
al tipo di punizione)
___________________________________________________________________
(Durata del servizio effettivamente prestato)
Art. 10.
Graduatoria
La commissione di cui all'art. 8 formera' la graduatoria finale di
merito dei concorrenti attribuendo a ciascuno il punteggio risultante
dalla somma aritmetica dei titoli, decrementato dalle eventuali
sanzioni disciplinari di Corpo, cosi' come previsto dal precedente
art. 9.
A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in
possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni, purche' non in contrasto con i
requisiti richiesti al precedente art. 2. In caso di ulteriore
parita' sara' data precedenza alla minore eta' (legge 16 giugno 1998,
n. 191).
La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata con
decreto dirigenziale.
Art. 11.
Immissione in ruolo
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito, nei
limiti dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e,
secondo l'ordine della graduatoria stessa, successivamente immessi
nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito.
I vincitori del concorso che non si presenteranno ai reggimenti
addestramento volontari nel termine fissato dalla Direzione generale
per il personale militare nella lettera di nomina saranno considerati
rinunciatari e sostituiti, entro i primi venti giorni di corso, con
altri candidati idonei che seguono nella graduatoria di merito. La
Direzione generale per il personale militare potra' comunque
autorizzare, per comprovati motivi, gli aspiranti a differire la
presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso.
I vincitori del concorso, dopo aver frequentato un corso di
aggiornamento e formazione professionale verranno impiegati su tutto
il territorio nazionale in base alle esigenze della Forza armata,
indipendentemente dalle sedi dove abbiano prestato servizio ovvero
risultino effettivi all'atto dell'immissione in servizio permanente.
Art. 12.
Documenti
L'Amministrazione potra' richiedere ai candidati risultati
vincitori la documentazione atta a comprovare il possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso o di eventuali titoli
preferenziali. I candidati potranno avvalersi della facolta' di
rilasciare dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1998, n. 403.
Art. 13.
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
L'Amministrazione procedera' ai controlli sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate dal candidato.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, qualora dal controllo di cui sopra emerga la non
veridicita' del contenuto della dichiarazione rilasciata il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Le spese di viaggio dei vincitori in congedo, da e per i reggimenti
addestramento volontari ove si dovranno presentare per la frequenza
del corso di aggiornamento e formazione professionale sono a carico
degli interessati. Per il personale in servizio si applicano le
vigenti disposizioni in materia.
Avvertenze generali.
Ogni ulteriore informazione riferentesi al concorso potra' essere
direttamente richiesta all'Ufficio relazioni con il pubblico della
Direzione generale per il personale militare - Via XX Settembre n.
123/A - 00187 Roma. Telef. 06/47355941 nei giorni e negli orari sotto
indicati:
dal lunedi' al giovedi': dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore
14,30 alle ore 16;
venerdi': dalle ore 9 alle ore 12,30.
Il presente decreto e' sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 30 novembre 1999
Il direttore generale: Tambuzzo
----* Vedere Allegati da pag. 11 a pag. 16 della G.U. *----
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