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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Procedura di selezione a domanda per il reclutamento di cinque
allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di
finanza, riservata al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale
delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al
servizio.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.58 del 25/7/2003
Ente:MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Località:Nazionale
Codice atto:03E04169
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:25/8/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
della Guardia di finanza
 
Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni
e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente «Disciplina dell'imposta di bollo» e l'art. 19
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici» come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente «Norme
sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di
assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente il «Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, concernente il «Nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la «Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;
Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
il «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma
quinto, legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Vista la determinazione del Comandante generale n. 167483, datata
1° giugno 2000 e successive modificazioni, riguardante le direttive
tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente «La
determinazione delle classi dei corsi di laurea»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente «La
determinazione delle lauree specialistiche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il «testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni»;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 445/02, datata
24 ottobre 2002, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i
requisiti di «celibato, nubilato e vedovanza» previsti per
l'arruolamento nel Corpo;
Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2002, il quale
stabilisce che, per l'anno 2003, l'aliquota massima di personale
femminile da arruolare quale finanziere e' pari al 40%;
 
Determina:
 
Art. 1.
 
Posti disponibili
 
E' indetta, per l'anno 2003, una procedura di selezione a
domanda, per il reclutamento di cinque allievi finanzieri del
contigente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge
ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora
unici superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o
reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa in
conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di
servizi di polizia o di soccorso pubblico.
In base al decreto ministeriale 11 novembre 2002, il reclutamento
di personale femminile, effettuato mediante la presente selezione,
non potra' superare il 40% dei posti disponibili, cioe' due unita'.
Pertanto, in nessun caso gli aspiranti di sesso femminile
potranno essere ammessi al corso di formazione in un numero superiore
a quello sopra indicato, anche se collocati in posizione utile nella
graduatoria di cui al successivo art. 13.

                               Art. 2.
 
R e q u i s i t i
 
Possono partecipare alla procedura di selezione i cittadini
italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o,
se gia' alle armi, che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) abbiano compiuto, alla data del 1° ottobre 2003, il
diciottesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo, cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1977 ed il
1° ottobre 1985, estremi compresi. Il limite massimo di eta'
richiesto e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio
prestato fino alla scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che
hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva
prolungata;
c) abbiano, se minorenni all'atto della presentazione della
domanda di partecipazione, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la patria potesta' o del tutore, per contrarre
l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
d) abbiano l'idoneita' fisico-attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza;
e) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
f) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non colposi, ovvero sottoposti a misure di
prevenzione;
g) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
h) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
i) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;
l) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi
militarmente organizzati;
m) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza;
n) abbiano ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti
all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva;
o) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni.
I suddetti requisiti, ad eccezione di quelli di cui alle lettere
f) e g), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande e conservati fino alla data
dell'effettivo incorporamento, escluso quello di cui alla lettera b).

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
La domanda di partecipazione va presentata a mano, oppure inviata
a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno (in tal caso fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante), al Comando Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta
Furba n. 34 - 00181 Roma - Appio, entro trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione:
a) idonea documentazione, rilasciata dall'Amministrazione di
appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido
al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto
dall'art. 2, comma primo, lettera o);
b) per coloro che hanno prestato servizio militare volontario,
di leva e di leva prolungata, autocertificazione del foglio di
congedo, per fruire dell'elevazione del limite di eta', prevista
dall'art. 2, comma primo, lettera b);
c) per coloro che, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura, siano minorenni, l'atto di assenso, in
carta semplice, conforme all'allegato 1, che costituisce parte
integrante della presente determinazione, redatto dal sindaco o suo
delegato e sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso
di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza di
entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo
dei genitori, dovranno essere documentati i motivi per cui manca
l'assenso dell'altro genitore. Sono esonerati dalla presentazione del
suddetto atto gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la
qualifica di militare alle armi.
La domanda, da redigersi esclusivamente sull'apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2 al
presente bando), e' disponibile presso tutti i Comandi del Corpo,
nonche' sul sito internet www.gdf.it> Non saranno prese in considerazione quelle domande che, pur
inoltrate nei termini indicati, dovessero pervenire al Comando Centro
di reclutamento oltre la data di inizio delle selezioni. Le stesse
verranno archiviate.
L'omessa sottoscrizione della domanda comportera' l'archiviazione
della stessa.
Le domande di partecipazione alla selezione prodotte nei termini,
ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine loro
comunicato dal Comando Centro di reclutamento. L'impossibilita', per
qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comportera'
l'archiviazione dell'istanza.

                               Art. 4.
 
Elementi da indicare nella domanda
 
Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita, nonche' comune di residenza ed indirizzo, completo del
numero di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero
telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
residenza;
d) di essere/non essere imputato o condannato per delitti non
colposi ovvero sottoposto a misure di prevenzione;
e) lo stato civile;
f) il numero di eventuali figli a carico;
g) di non essere gia' stato rinviato d'autorita' da precedenti
corsi di formazione della Guardia di Finanza;
h) il titolo di studio di cui e' in possesso;
i) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni;
l) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari
in servizio di leva nel Corpo devono obbligatoriamente indicare la
matricola meccanografica e la data d'arruolamento);
m) di non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
n) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza;
o) l'accettazione di qualsiasi destinazione di servizio;
p) di appartenere alle categorie di cui all'art. 6, comma
secondo, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni.
Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e
nel modo piu' celere al Comando Centro di reclutamento della Guardia
di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Lo stesso Comando, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso
di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente notificata allo stesso Comando ogni variazione che
dovesse intervenire, selezione durante, nella posizione del candidato
ai fini del servizio militare.

                               Art. 5.
 
Istruttoria delle domande
 
Tutti i candidati le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi alla procedura, con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera
a), del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti
previsti.
L'ammissione con riserva deve intendersi per tutte le fasi
selettive, fino all'incorporamento.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata, sara' presieduta dal Comandante
del Centro di reclutamento e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali sara' presieduta da un
ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti, il vaglio
delle informazioni, la valutazione dei titoli e la predisposizione
della graduatoria finale, costituita da tre ufficiali della Guardia
di Finanza, membri;
b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, costituita da quattro ufficiali della Guardia di
Finanza, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di Finanza e due ufficiali
medici dell'Esercito, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione,
costituita da un ufficiale della Guardia di Finanza e due ufficiali
medici dell'Esercito (di cui almeno uno di grado superiore a quello
dei medici della precedente sottocommissione), membri.
Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.

                               Art. 7.
 
Documento di identificazione
 
Ad ogni convocazione, i candidati dovranno esibire la carta di
identita' o un documento di riconoscimento, rilasciato da una
Amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.

                               Art. 8.
 
Accertamenti
 
I candidati in possesso dei prescritti requisiti saranno
convocati, a cura del Centro di reclutamento della Guardia di
Finanza, per essere sottoposti:
a) all'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
b) alla visita medica preliminare, comprensiva degli esami
specialistici;
c) alla eventuale visita medica di revisione.
L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' effettuato dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera b), e tende
a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il
ruolo ambito. Detto accertamento si articola in:
test di livello, per valutare le capacita' di ragionamento dei
candidati;
test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente dei candidati;
colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, la citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i
criteri di valutazione della stessa.
I candidati idonei agli accertamenti attitudinali saranno ammessi
a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei saranno
esclusi dalla selezione.
L'idoneita' fisica dei candidati e' accertata dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera c), mediante
visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici,
presso il Centro di reclutamento della Guardia di Finanza.
Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' fisica,
la citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i criteri di
valutazione della stessa.
L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
La competente sottocommissione provvedera', con riferimento a
ciascun candidato idoneo, all'attribuzione dei punti di valutazione
per ciascun coefficiente di idoneita', secondo la tabella A in
allegato 3.
Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato il quale puo',
contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo
art. 10, punto 1. La richiesta di ammissione a visita medica di
revisione deve essere presentata al Presidente della
sottocommissione, prevista dall'art. 6, comma primo, lettera c), al
momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze
presentate successivamente saranno ritenute nulle.
La visita medica di revisione sara' effettuata non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica preliminare.
Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 6, comma primo, lettera d), e verte soltanto sulla causa
che ha dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
Qualora la sottocommissione di revisione proceda alla modifica
del precedente giudizio, esprimendosi per l'idoneita', deve anche
attribuire il coefficiente di idoneita' fisica, nonche' il punteggio
relativo, secondo i criteri fissati dalla sottocommissione per la
visita medica preliminare e le previsioni della tabella A in allegato
3.
Il candidato giudicato non idoneo, a seguito della visita medica
preliminare e dell'eventuale visita di revisione, e' escluso dalla
procedura di selezione.
Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara'
comunicato agli interessati, e' definitivo.
Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso:
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma primo, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma quarto, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                               Art. 9.
 
Mancata presentazione del candidato
 
Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, per la
visita medica preliminare o per la visita medica di revisione sara'
considerato rinunziatario ed escluso dalla procedura.
I presidenti delle sottocommissioni competenti hanno facolta',
compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle selezioni e
nel rispetto del calendario delle stesse, di anticipare o posticipare
la convocazione dei candidati.

                              Art. 10.
 
Requisiti fisici
 
Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei
profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155.
I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
fisica, dovranno presentare un certificato, con data non anteriore a
giorni sessanta, attestante l'effettuazione dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali, rilasciato
da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi selettive
e l'esclusione dalla procedura se non verra' presentato entro il
30 settembre 2003, al Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma primo.
La positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione
dalla selezione. I candidati saranno sottoposti a visita:
neurologica;
psichiatrica;
otorinolaringoiatrica;
oculistica;
odontostomatologica;
ginecologica.
1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
a) statura non inferiore a m 1,65 per gli aspiranti di sesso
maschile e a m 1,61 per gli aspiranti di sesso femminile;
b) acutezza visiva:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle 3 diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normali;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate.
I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica
muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
Saranno causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
monolaterale: valori compresi tra 25 e 35dB;
bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Saranno, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari: i denti mancanti, comunque, non
devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La
protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente
mancante.
Non sono ammesse, comunque, protesi mobili.
2. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
radiografia del torace;
dell'urina ed ematochimici;
elettrocardiografico e visita cardiologica;
test psico-clinici.
I candidati saranno, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine
di evidenziare particolari patologie.
I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti di cui al precedente punto 1, saranno subito dichiarati
non idonei dalla competente sottocommissione.
Contro tale giudizio non e' ammessa visita di revisione.
Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 8.
Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile dovranno produrre, in
sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, il candidato dovra', allo
scopo sopraindicato, essere sottoposto al test di gravidanza presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
Per le concorrenti che all'atto delle visite mediche risulteranno
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o
degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente
sottocommissione non potra' procedere agli accertamenti previsti e
dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3,
comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate
saranno, pertanto, escluse dalla procedura ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di
temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 1° ottobre 2003.

                              Art. 11.
 
Documentazione
 
Nei confronti dei candidati giudicati idonei al termine degli
accertamenti di cui all'art. 8, il Comando Centro di reclutamento
della Guardia di finanza provvedera' a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi ed
annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle
note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale statale di ruolo, copia integrale dello
stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' militare per i
candidati in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla
visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli
articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano
concorso alla leva di mare.
Inoltre, i candidati giudicati idonei al termine degli
accertamenti dovranno presentare o far pervenire al Comando Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, entro quindici giorni dalla
data di comunicazione di idoneita' alla selezione, anche mediante
dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge, i
certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice,
comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i
titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I candidati, utilmente collocati nella graduatoria di cui
all'art. 13, dovranno presentare o far pervenire al Comando Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro
quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito della
selezione, uno dei seguenti documenti:
a) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare, per i candidati che
abbiano prestato o prestino servizio militare;
b) foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato
dell'esito di leva rilasciato dal comune, per i candidati che abbiano
soltanto concorso alla leva;
c) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal
comune, per i candidati che non abbiano ancora concorso alla leva.
I candidati, appartenenti a classi per le quali non siano state
ancora compilate le liste di leva, devono produrre una dichiarazione
del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle
liste della propria classe di leva.
I documenti di cui al precedente comma 3, lettera a), devono
recare data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.

                              Art. 12.
 
Adempimenti delle sottocommissioni
 
Le sottocommissioni previste dal precedente art. 6, comma 1,
lettera b), c) e d), compileranno, per ogni candidato, un processo
verbale che sara' firmato da tutti i componenti.

                              Art. 13.
 
Graduatoria finale
 
Al termine degli accertamenti definitivi, la sottocommissione di
cui all'art. 6, comma primo, lettera a), procede, secondo il
punteggio riportato da ciascun candidato, alla formazione della
graduatoria finale.
Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti
attribuiti:
a) per l'idoneita' fisica, secondo le modalita' di cui alla
tabella A in allegato 3;
b) per il possesso dei titoli di cui alla tabella B in allegato
3.
A parita' di punteggio, saranno osservate le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma nono, della legge 16 giugno
1998, n. 191.

                              Art. 14.
 
Ammissione al corso di formazione
 
Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, a
cura dell'Autorita' di Governo, i candidati utilmente posizionati
nella graduatoria finale di cui all'art. 13 saranno convocati, nei
limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine risultante dalla
graduatoria stessa, per la frequenza del corso di formazione che
avra' inizio nel mese di ottobre 2003.
Il candidato che non si presenti, entro il giorno e l'ora
fissati, presso l'istituto di istruzione e' considerato
rinunciatario.
Eventuali ritardi nella presentazione al corso, dovuti a cause di
forza maggiore, comunicati entro ventiquattro ore, sono valutati a
giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'istituto
di istruzione, che potra' differire la presentazione del candidato,
purche' il ritardo sia contenuto, improrogabilmente, entro il decimo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati saranno
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizoni vigenti.
Entro venti giorni dall'inizio del corso, il Comando Centro di
reclutamento della Guardia di finanza provvedera' ad ammettere al
corso di formazione altri candidati idonei, nell'ordine della
graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili.

                              Art. 15.
 
Riduzione per viaggi in ferrovia
 
I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia, che sono tenuti a
compiere per effetto delle loro convocazioni alle prove selettive,
nonche' per raggiungere la sede dell'istituto di istruzione quando
siano ammessi al corso, avranno diritto al beneficio della tariffa
ridotta, di cui alla convenzione stipulata dalla Guardia di finanza
con Trenitalia S.p.a., datata 6 novembre 2001 ed approvata con
decreto dirigenziale n. 384258, datato 2 dicembre 2001.
Agli aspiranti sara' rilasciata, a cura dei Comandi della Guardia
di finanza competenti per territorio, un'apposita credenziale,
unitamente al foglio di via, per i viaggi dalla propria sede a quelle
di svolgimento delle selezioni e per i viaggi di ritorno.
Le spese di vitto e alloggio, sostenute durante le prove
selettive, sono a totale carico dei candidati.

                              Art. 16.
 
Trattamento economico degli allievi finanzieri
 
Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri
percepiranno il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
Gli allievi finanzieri godranno gratuitamente del vitto e della
vestizione, che sono a carico dello Stato.
Sono, invece, poste a carico degli allievi:
le spese per la manutenzione del vestiario;
le spese di carattere personale e straordinario.

                              Art. 17.
 
Assegnazione al termine del corso
 
Al termine del corso di istruzione, i finanzieri saranno
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo.

                              Art. 18.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Comando Centro di reclutamento della Guardia di Finanza,
per le finalita' di gestione della procedura di selezione, e saranno
trattati presso la banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo della selezione, ai soggetti di carattere
previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati personali. Il titolare del trattamento e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 17 luglio 2003
Gen.: Zignani

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