Bando di concorso 150 funzionari giudiziari (titoli ed esame orale) Ministero della Giustizia - Mininterno.net
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale,
per il reclutamento di centocinquanta posti di personale non
dirigenziale, a tempo indeterminato, per il profilo di funzionario
giudiziario, area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli
del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione
giudiziaria - ad eccezione della Regione Valle d'Aosta.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.93 del 27/11/2020
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:20E13788
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:150
Scadenza:27/12/2020
Tags:Amministrativi

Pagina ufficiale Scarica il bando

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui
sopra e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;
Tenuto conto, altresi', che sono avviate le procedure finalizzate
alla copertura delle quote d'obbligo di cui gli articoli 3 e 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica
della copertura della medesima quota d'obbligo all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l'art. 25,
comma 9, che introduce il comma 2-bis dell'art. 20 della predetta
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l'art. 50, comma 1, che introduce
l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in
particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra classi
delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree
di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ai sensi del decreto
n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni
dei titoli di studio accademici per l'ammissione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017,
concernente la «Rimodulazione dei profili professionali del personale
non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonche'
individuazione di nuovi profili, ai sensi dell'art. 1, comma
2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161», che prevede,
quale requisiti per l'accesso dall'esterno al profilo di funzionario
giudiziario: «Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea
(vecchio ordinamento) in giurisprudenza, economia e commercio,
scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua
straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche di office automation piu' diffuse»;
Visto il decreto interministeriale 18 aprile 2019, recante
«Modalita' di assunzione del personale amministrativo non
dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione
giudiziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 307, lettera a), della legge
30 dicembre 2018, n. 145»;
Visti gli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1,
lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20
ottobre 2016, come modificato dai successivi decreti del 21 aprile
2017 e del 31 gennaio 2018;
Visto l'art. 3, commi 4, 6 e 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56
recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Considerate complessivamente le rilevantissime vacanze nelle
dotazioni organiche del personale nel ruolo dell'Amministrazione
giudiziaria (pari complessivamente al 25,26%, con 32.425,26
dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 43.464
unita') e, nella specie, quelle, ancora piu' gravi, relative al
profilo professionale di funzionario giudiziario nei Distretti di
Torino (pari al 35,70%, con 281 dipendenti in servizio rispetto a una
pianta organica di 437 unita'), Milano (pari al 36,90%, con 371
dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 588 unita'),
Brescia (pari al 35,84%, con 111 dipendenti in servizio rispetto a
una pianta organica di 173 unita'), Venezia (pari al 41,46%, con 216
dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 369 unita'),
Bologna (pari al 38,04%, con 215 dipendenti in servizio rispetto a
una pianta organica di 347 unita');
Ritenuto che, in ragione di esigenze di indispensabile
tempestivita' dell'attivita' di reclutamento, onde scongiurare -
unitamente alle altre procedure assunzionali, in atto o gia'
pianificate, relative ad altri profili professionali - il concreto
pericolo di paralisi dell'attivita' giudiziaria conseguente alle
eccezionali criticita' di organico sopra evidenziate, si rende
assolutamente necessario procedere secondo le modalita' semplificate
previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e in particolare dagli articoli 248, 249 e 252;
Visto, in particolare, l'art. 252 (rubricato «Misure urgenti per
lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della
giustizia»), commi 1, lettera b), 2, 3, 8 e 9, del citato
decreto-legge n. 34 del 2020, che, in ragione delle circostanze sopra
evidenziate e nel piu' ampio panorama delle complessive ed articolate
misure di contrasto alla pandemia in atto, prevede - per il
reclutamento delle 150 unita' di personale amministrativo di Area
III/F1 residue rispetto a quanto previsto e finanziato dagli articoli
3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto
del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016 e in
deroga alle modalita' ivi previste, per l'urgente necessita' di far
fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che
hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna
- lo svolgimento di una selezione bifasica, con una prima valutazione
dei titoli e la formazione di un'apposita graduatoria preliminare, su
base distrettuale, e la successiva chiamata a sostenere la prova
orale dei candidati utilmente ivi collocati;
Ritenuto che, onde garantire l'assoluta trasparenza della prova
orale, i candidati chiamati a sostenere quest'ultima saranno
esaminati dalle commissioni costituite presso il Distretto competente
ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale e della Tabella
A allegata alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del
suddetto codice (salvo quanto necessario per l'assenza nella presente
procedura del Distretto trentino), secondo un ordine e un calendario
formati automaticamente da apposito programma informatico
insuscettibile di interferenze esterne;
Considerato che, secondo le indicazioni e le prescrizioni delle
Autorita' competenti, l'Amministrazione porra' in essere ogni misura
socio-sanitaria necessaria od opportuna per la tutela della salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica in atto;
Ritenuto che occorre valorizzare, per espresso dettato normativo,
quali ulteriori specifici titoli di preferenza nelle procedure
concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia, i tirocini
svolti ai sensi art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, nonche' ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto delle funzioni centrali;
Visto l'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, secondo cui
«per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle
varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta,
le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la
copertura dei posti in detta regione»;
Vista la nota prot. DOG n. 129136.U del 6 agosto 2020 del
Ministero della giustizia, indirizzata al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si
chiede di conoscere se nelle liste dei lavoratori in disponibilita'
di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
risultino iscritti lavoratori da ricollocare, con riferimento alle
unita' di personale di cui al presente bando di concorso;
Vista la nota prot. n. DFP 0058151 P-4.17.1.7.4 dell'11 settembre
2020 con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri comunica che, alla predetta data,
nell'elenco del personale in disponibilita', non sono iscritte, negli
ambiti territoriali di riferimento, unita' che rispondono al
fabbisogno di professionalita' ricercato, fermo restando che la
verifica delle possibilita' di assegnazione del personale collocato
in disponibilita' e l'adozione degli atti conseguenziali dovranno
protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4 dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerata l'intesa raggiunta con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Decreta:


Art. 1


Posti messi a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su
base distrettuale, per il reclutamento di complessive centocinquanta
unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il
profilo di funzionario giudiziario, da inquadrare nell'Area
funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del
Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione
della Regione Valle d'Aosta, di cui:
Codice BO - Distretto della Corte di appello di Bologna
- trentadue unita';
Codice BS - Distretto della Corte di appello di Brescia -
tredici unita';
Codice MI - Distretto della Corte di appello di Milano -
quarantaquattro unita';
Codice TO - Distretto della Corte di appello di Torino - trenta
unita';
Codice VE - Distretto della Corte di appello di Venezia -
trentuno unita'.
2. Il candidato potra' presentare domanda per uno solo dei codici
di concorso indicati al comma 1.
3. E' garantita la pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro, cosi' come previsto dal decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in
possesso dei requisiti previsti dal bando. La suddetta percentuale
del trenta per cento e' computata sui posti previsti per ogni singolo
Distretto.
5. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente,
nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto
della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al
successivo art. 8 nel limite massimo del 50 per cento dei posti
relativi a ciascun profilo.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti
requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei
termini di presentazione della domanda di partecipazione nonche' al
momento dell'assunzione in servizio:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di
cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per
i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
b) eta' non inferiore a diciotto anni;
c) possesso di:
laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze
economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali,
ovvero
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in:
giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S
Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;
64/S Scienze dell'economia; 84/S Scienze economico-aziendali; 57/S
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S
Relazioni internazionali; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze
delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione
allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei,
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; LM-77
Scienze economico-aziendali; LM-87 Servizio sociale e politiche
sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia;
LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche
amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo;
LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei;
ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa
vigente.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da
uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il
titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di
concorso, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri
concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it
d) possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
i. avere prestato servizio nell'amministrazione giudiziaria
per almeno tre anni, senza demerito;
ii. avere svolto le funzioni di magistrato onorario, per
almeno cinque anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
iii. essere stato iscritto all'albo professionale degli
avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in
sanzioni disciplinari;
iv. avere svolto, per almeno cinque anni scolastici interi
(ivi compresi i periodi di docenza svolti in attivita' di supplenza
annuale), attivita' di docente di materie giuridiche nella classe di
concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole
secondarie di secondo grado;
v. essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell'art.
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in
materie giuridiche;
vi. avere prestato servizio nelle forze di polizia ad
ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli
superiori, per almeno cinque anni;
vii. avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in
materie giuridiche e avere svolto attivita' lavorativa per almeno sei
mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per
l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
viii. avere svolto attivita' lavorativa per almeno cinque
anni presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per
l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
e) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima
dell'assunzione all'impiego;
f) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
j) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
k) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa
italiana.
2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti g), h) e
k) si applicano solo in quanto compatibili.
3. I candidati vengono ammessi all'esame orale con riserva.
L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il possesso del
requisito delle qualita' morali e di condotta, fermo restando quanto
previsto dall'art. 3, comma 10, dall'art. 6, comma 5, e dall'art. 12,
comma 3.

                               Art. 3 


Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e
modalita'


1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sara' altresi' consultabile sul sito ufficiale del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it
2. Il candidato dovra' inviare la domanda di ammissione al
concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo
on-line sul sito del Ministero della giustizia, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra'
presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi
le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private
d'effetto.
4. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda.
5. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande siano state redatte, presentate o inviate con modalita'
diverse da quelle sopra indicate.
6. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la
cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto
di nascita;
b) il codice fiscale e gli estremi di un documento di identita'
in corso di validita';
c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale,
con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
variazioni;
d) il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica
ordinaria ovvero, se in possesso, un recapito di posta elettronica
certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali variazioni;
e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli
altri status indicati all'art. 2, comma 1, lettera a) del presente
bando;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) del presente bando, indicando l'istituto presso il quale
e' stato conseguito, nonche' la data e il luogo;
h) di procedere, ove necessario, all'attivazione della
procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati
nell'art. 2 del bando;
i) il possesso di almeno uno degli altri titoli richiesti per
l'accesso di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del presente bando;
j) il godimento dei diritti civili e politici;
k) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
l) di possedere le qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
n) il possesso di eventuali ulteriori titoli da sottoporre a
valutazione, di cui al successivo art. 5;
o) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di
precedenza alla nomina previsti dal successivo art. 7;
p) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di
cui all'art. 1 del presente bando;
q) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile.
I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 dovranno dichiarare altresi' di essere in possesso dei
requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
7. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno inoltre
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui
all'art. 2 del presente bando.
8. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in
apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di
ausili in funzione del proprio handicap che andra' opportunamente
documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica. Detta dichiarazione dovra' contenere esplicito
riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione
dell'esame orale. La concessione e l'assegnazione di ausili sara'
determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,
sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di
ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla
dichiarazione resa sul proprio handicap dovra' essere inoltrata a
mezzo posta elettronica all'indirizzo
concorsofunzionari2020.dgpersonale.dog@giustizia.it almeno trenta
giorni prima dello svolgimento dell'esame orale, unitamente
all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rendera'
automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza
l'Amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Il mancato
inoltro di tale documentazione non consentira' all'Amministrazione di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente al termine previsto al comma precedente, che
potrebbero prevedere la concessione di ausili, dovranno essere
tempestivamente documentate con certificazione medica, che sara'
valutata dalla competente commissione esaminatrice.
10. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a
campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dal candidato.
Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla selezione, ferme
restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
11. La convocazione per l'esame orale non costituisce, in ogni
caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della
domanda di partecipazione al concorso.
12. L'Amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento
o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al
candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o
incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito
rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali
disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza
maggiore.

                               Art. 4 


Commissioni esaminatrici


1. La Direzione generale del personale e dei servizi nomina una
commissione esaminatrice per ciascuno dei distretti di cui all'art.
1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Alle commissioni
esaminatrici possono essere aggregati membri aggiuntivi per la
valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze
informatiche.
2. Le commissioni esaminatrici sono composte da un consigliere di
Stato o magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata
ovvero da un dirigente generale, con funzioni di presidente, e da due
dirigenti di livello non generale dell'Amministrazione giudiziaria,
con funzioni di commissari; le funzioni di segretario sono svolte da
un dipendente dell'Amministrazione giudiziaria con la qualifica di
funzionario giudiziario.
3. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del citato decreto-legge
n. 34 del 2020, le commissioni esaminatrici potranno svolgere i
propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.

                               Art. 5 


Valutazione dei titoli e ammissione all'esame orale


1. La selezione si svolge per titoli e colloquio. Il punteggio
complessivo attribuibile e' pari a 120 punti cosi' suddivisi:
a. titoli: massimo 40 punti;
b. esame orale: massimo 80 punti.
2. Non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per
l'accesso.
3. La valutazione dei titoli precede l'esame orale.
4. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti
complessivamente 40 punti, cosi' ripartiti:
a) sino a punti 5,00 per il voto di laurea:
i. 110 e lode, punti 5,00;
ii. 110, punti 4,75;
iii. 109, punti 4,50;
iv. 108, punti 4,25;
v. 107, punti 4,00;
vi. 106, punti 3,75;
vii. 105, punti 3,50;
viii. 104, punti 3,25;
ix. 103, punti 3,00;
x. 102, punti 2,75;
xi. 101, punti 2,50;
xii. 100, punti 2,25;
xiii. 99, punti 2,00;
xiv. da 96 a 98, punti 1,75;
xv. da 92 a 95, punti 1,50;
xvi. da 87 a 91, punti 1,25;
xvii. da 81 a 86, punti 1,00;
xviii. da 74 a 80, punti 0,75;
xix. da 68 a 73, punti 0,50;
xx. da 66 a 67, punti 0,25;
b) sino a un massimo di punti 7,00 per eventuali ulteriori
titoli accademici universitari o post-universitari:
i. master universitari di primo livello: punti 1,00 per
ciascuno, fino a un massimo di punti 2,00;
ii. master universitari di secondo livello: punti 1,50 per
ciascuno, fino a un massimo di punti 3,00;
iii. diploma di specializzazione (DS): punti 3,00;
iv. dottorato di ricerca (PhD): punti 4,00 (salvo che
costituisca titolo per l'accesso ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera d), n. vii);
c) punti 4,00 per ogni anno (e punti 1,00 per ogni ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo al terzo di servizio
nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario
giudiziario, senza demerito;
d) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di svolgimento
delle funzioni di magistrato onorario, senza essere incorso in
sanzioni disciplinari;
e) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di iscrizione
all'albo professionale degli avvocati, senza essere incorso in
sanzioni disciplinari;
f) punti 2,00 per ogni anno intero (e punti 0,50 per ogni
ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di
svolgimento dell'attivita' di docente di materie giuridiche nella
classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso
scuole secondarie di secondo grado aventi sede nel Distretto per il
quale e' stata presentata la domanda;
g) punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50 per ogni ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo al secondo di servizio
quale ricercatore ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche;
h) punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50 per ogni ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di servizio nelle
forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli
ispettori, o nei ruoli superiori;
i) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo al primo semestre di
svolgimento di attivita' lavorativa presso una pubblica
amministrazione, in posizione funzionale per l'accesso alla quale e'
richiesto il possesso del diploma di laurea (punteggio attribuibile
soltanto in favore di coloro che hanno conseguito il titolo di dott.
di ricerca in materie giuridiche);
j) punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50 per ogni ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di svolgimento di
attivita' lavorativa presso una pubblica amministrazione, in
posizione funzionale per l'accesso alla quale e' richiesto il
possesso del diploma di laurea;
k) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, il
tirocinio presso Uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del
suddetto articolo;
l) punti 3,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo,
l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo
ai sensi dell'art. 16-octies comma 1-bis e comma 1-quater del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
m) punti 1,50 a coloro che hanno completato, con esito
positivo, il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.
5. I punteggi di cui al comma 4 sono cumulabili, sino al massimo
previsto dal comma 1, lettera a). In caso di possesso di piu' titoli
di studio di cui al comma 4, lettera a), si ha riguardo unicamente al
voto piu' alto.
6. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di cui al presente bando.
7. L'Amministrazione valuta solo i titoli completi di tutte le
informazioni necessarie per la valutazione.
8. Per ciascuno dei distretti di cui al precedente art. 1, comma
1, la Direzione generale del personale e della formazione redige una
graduatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella
valutazione dei titoli, pubblicata sul sito del Ministero della
giustizia. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni
effetto di legge e i candidati non riceveranno ulteriori
comunicazioni.
9. E' ammesso a sostenere l'esame orale, sulla base dei punteggi
attribuiti in sede di valutazione dei titoli, un numero di candidati
pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun
distretto giudiziario. Tale numero potra' essere superiore, in caso
di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di
graduatoria.
10. L'elenco alfabetico dei candidati ammessi alle prove orali
sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia almeno venti
giorni prima del loro svolgimento, con indicazione del luogo, della
data e dell'orario in cui dovranno presentarsi per sostenerle. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge e i
candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni.

                               Art. 6 


Prova orale e stesura
della graduatoria di merito


1. L'esame orale e' svolto presso ciascun Distretto interessato,
salvo quanto previsto dal successivo comma 8.
2. Per ciascun Distretto, i candidati saranno esaminati dalle
commissioni costituite presso il Distretto limitrofo, secondo i
seguenti abbinamenti:


=============================================================
| |  Esaminati dalla commissione |
|Candidati del distretto di | del distretto di |
+===========================+===============================+
| Torino | Milano |
+---------------------------+-------------------------------+
| Milano | Brescia |
+---------------------------+-------------------------------+
| Brescia | Venezia |
+---------------------------+-------------------------------+
|  Venezia | Bologna |
+---------------------------+-------------------------------+
|  Bologna | Torino |
+---------------------------+-------------------------------+

3. L'ordine con cui i candidati saranno chiamati a sostenere la
prova orale sara' elaborato automaticamente da un apposito programma
informatico insuscettibile di interferenze esterne.
4. I candidati ammessi all'esame orale dovranno presentarsi
all'ora stabilita con un documento di riconoscimento in corso di
validita'. Essi dovranno altresi' presentare in quella sede tutta la
documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che saranno
indicate sul sito del Ministero della giustizia unitamente al diario
delle prove.
5. L'assenza dalla sede di svolgimento dell'esame orale nella
data e nell'ora stabilita e l'impossibilita' di provare compiutamente
in quella sede la propria identita', nonche' il diritto alla riserva
dei posti di cui all'art. 1, comma 4, e il possesso dei requisiti per
l'ammissione di cui all'art. 2, comma 1, e dei titoli di cui agli
articoli 5, comma 4, e 7, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a
forza maggiore, comporteranno l'esclusione dal concorso.
6. L'esame orale consistera' in un colloquio interdisciplinare
volto ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei
candidati sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto civile,
b) elementi di diritto penale,
c) diritto amministrativo (con particolare riferimento al
procedimento amministrativo, alla disciplina del lavoro pubblico,
alle diverse responsabilita' dei dipendenti pubblici, alla disciplina
degli appalti, al codice del processo amministrativo),
d) diritto processuale civile,
e) diritto processuale penale,
f) ordinamento giudiziario,
g) servizi di cancelleria,
h) conoscenza della lingua inglese, attraverso una
conversazione che accerti il possesso di competenze linguistiche al
livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
i) conoscenza delle tecnologie informatiche, nonche' delle
competenze digitali volte a favorire processi di innovazione
amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica
amministrazione, attraverso una verifica attitudinale di tipo
pratico.
7. All'esame orale sara' assegnato un punteggio massimo di 80
punti, sommando un massimo di 10 punti, frazionabili sino a un minimo
di 0,25, per ciascuna delle materie di cui al comma 3, lettere da a)
a g) e di 5 punti, frazionabili sino a un minimo di 0,25, per
ciascuna delle materie di cui alle successive lettere h) ed i).
L'esame orale si intendera' superato se sara' stato raggiunto il
punteggio minimo di 7 punti in ciascuna delle materie di cui al comma
3, lettere da a) a g) e di 3 punti per ciascuna delle materie di cui
alle successive lettere h) ed i).
8. L'esame orale avverra' in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la adeguata partecipazione. In presenza
di perduranti rischi di contagio epidemiologico in uno o piu'
distretti interessati, le Commissioni esaminatrici potranno
richiedere al Ministero della giustizia che lo svolgimento dell'esame
orale avvenga in videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di
soluzione tecniche che assicurino la pubblicita' della prova,
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni
e la loro tracciabilita', ai sensi dell'art. 248, comma 1, del citato
decreto-legge n. 34 del 2020.
9. L'Amministrazione adottera' ogni ulteriore specifica misura
necessaria od opportuna, secondo le indicazioni e le prescrizioni
delle Autorita' competenti, per la tutela della salute pubblica a
fronte della situazione epidemiologica in atto, per quel che riguarda
i candidati, il personale a vario titolo coinvolto nello svolgimento
del concorso ed ogni altro soggetto interessato. Di tali eventuali
misure saranno dati appositi avvisi pubblicati sul sito del Ministero
della giustizia. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti. La violazione delle suddette misure da parte dei
candidati comporta l'esclusione dal concorso.
10. L'Amministrazione si riserva di pubblicare sul sito del
Ministero della giustizia, contestualmente alla pubblicazione
dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni
di dettaglio in merito al suo svolgimento.
11. Ultimata la prova orale, le commissioni esaminatrici, per
ciascuno dei distretti di cui al precedente art. 1, comma 1, redigono
una graduatoria finale di merito sulla base del punteggio attribuito
in base ai titoli e del punteggio conseguito nell'esame orale.

                               Art. 7 


Titoli di preferenza a parita' di merito
ed a parita' di merito e titoli


1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
i. gli insigniti di medaglia al valor militare;
ii. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
v. gli orfani di guerra;
vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
viii. i feriti in combattimento;
ix. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
x. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
xii. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
xiv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
xv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
xvi. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia;
xviii. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero
dei figli a carico;
xix. gli invalidi e i mutilati civili;
xx. i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
i. l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114;
ii. l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98;
iii. l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma
11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
3. A parita' di merito e di titoli, ai sensi del citato art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 2020, la
preferenza e' determinata:
i. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
ii. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
4. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli, per poter essere oggetto
di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del
temine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed
espressamente menzionati nella stessa.

                               Art. 8 


Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito



1. Le graduatorie finali di merito saranno validate dalle
commissioni esaminatrici e trasmesse alla Direzione generale del
personale e della formazione ai fini dell'approvazione.
2. L'avviso relativo alla avvenuta approvazione di tali
graduatorie sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti.
3. Ogni eventuale ulteriore comunicazione ai candidati sara' in
ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul
sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti.
4. I primi classificati nelle graduatorie finali di merito dei
singoli Distretti, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto
delle riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 3, saranno nominati
vincitori e assegnati al Ministero della giustizia - Amministrazione
giudiziaria.
5. Le sedi per i diversi contingenti messi a concorso con il
presente bando saranno conferite ai vincitori con modalita' che
verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito del Ministero
della giustizia, fermo restando quanto previsto dall'art. 11.

                               Art. 9 


Accesso agli atti


1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione di cui
all'art. 3, il candidato autorizza previamente il Ministero della
giustizia - Direzione generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi ad evadere eventuali rituali richieste di accesso agli atti
della presente procedura di reclutamento, anche facenti parte del
fascicolo concorsuale del candidato medesimo.
3. Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente
dell'Ufficio Terzo - Concorsi e inquadramenti della Direzione
generale del personale e della formazione.

                               Art. 10 


Trattamento dei dati personali


1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla
procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le
successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione,
nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso
alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in
archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che
competono alla Direzione generale del personale e della formazione e
alle commissioni esaminatrici in ordine alle procedure selettive,
nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio e il rifiuto di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati
si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' l'Ufficio Terzo -
Concorsi e inquadramenti della Direzione generale del personale e
della formazione; il responsabile del trattamento e' il dirigente del
suddetto Ufficio Terzo. Incaricati del trattamento sono le persone
preposte alla procedura di selezione individuate dalla Direzione
generale del personale e della formazione nell'ambito della procedura
medesima.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge
o di regolamento.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in
esito alla selezione verra' diffusa mediante pubblicazione nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito del Ministero della
giustizia.
8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli
15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento.
L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.

                               Art. 11 


Assunzione in servizio


1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e
regime delle assunzioni e, in particolare, dall'art. 252, comma 8,
del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del
presente bando saranno assunti, con riserva di controllare il
possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo la disciplina
prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al
momento dell'immissione in servizio, nel personale del Ministero
della giustizia, nel profilo di direttore, Area funzionale Terza,
fascia economica F3.
3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verra' instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di
tempo pieno, sulla base della preferenza espressa dai vincitori
secondo l'ordine delle graduatorie finali di merito di cui all'art.
8.
4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di
dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi
candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria, qualora non
siano stati gia' nominati vincitori per effetto della clausola di cui
all'art. 1, commi 4 e 5.

                               Art. 12 


Norme di salvaguardia


1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
3. Resta ferma la facolta' della Direzione generale del personale
e della formazione di disporre con provvedimento motivato, in
qualsiasi momento della procedura concorsuale, di escludere un
candidato dal concorso ovvero di non procedere all'assunzione o di
revocare la medesima, in caso di accertata mancanza originaria o
sopravvenuta dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso ovvero di mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista, in esito alle verifiche richieste dalla
procedura concorsuale.

Roma, 26 novembre 2020

Il direttore generale: Leopizzi

 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!