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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento
a scelta per esami al grado di Primo Maresciallo in servizio
permanente, riservato ai Marescialli di 1ª classe dell'Aeronautica
militare.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.6 del 19/1/2007 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 07E00243 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 19/2/2007 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, recante norme sullo stato
giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di
Finanza;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, recante norme in materia di riordino dei ruoli,
modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo delle Forze Armate;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 27 luglio 2004, n. 186, recante, fra l'altro,
norme per il riallineamento delle posizioni di carriera del personale
appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri;
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 247, concernente la
partecipazione militare italiana alle missioni internazionali, con
particolare riferimento all'articolo 2, comma 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, recante norme per la disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, recante la determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro della Difesa in data 18 aprile
1996, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 196/1995, le modalita' e le procedure di
valutazione per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
esami al grado di Primo Maresciallo;
Visto il decreto dirigenziale n. 2828 del 22 settembre 2005, con
il quale e' stato fissato per l'anno 2005 in 96 unita' il numero
delle promozioni da conferire nel grado di Primo Maresciallo
dell'Aeronautica Militare mediante concorso;
Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso
per titoli di servizio ed esami al grado di Primo Maresciallo, come
disposto dall'articolo 14, commi 1 e 2, e dall'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 196/1995 e secondo quanto previsto dalla
tabella B/3 allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Decreto:
Articolo 1 (requisiti)
1. E' indetto un concorso interno, per titoli di servizio ed
esami, per l'avanzamento a scelta per esami al grado di Primo
Maresciallo in servizio permanente, riservato ai Marescialli di 1ª
classe dell'Aeronautica Militare, che abbiano almeno quattro anni di
permanenza nel grado alla data del 1° gennaio 2005, e che alla data
di scadenza del termine di cui al successivo articolo 3:
a) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita all'ultimo quinquennio, qualifiche inferiori a "superiore
alla media" o giudizi equivalenti;
c) non siano incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni
disciplinari piu' gravi della "consegna";
d) non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale
per delitto non colposo;
e) non risultino rinviati a giudizio o ammessi a riti
alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego, o comunque sottoposti a
misure restrittive della liberta' personale;
f) non risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a 60 giorni.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Inoltre i requisiti previsti alle lettere
c), d), e) ed f), accertati secondo le modalita' stabilite
dall'Amministrazione, dovranno essere mantenuti fino alla chiusura
dei lavori della Commissione giudicatrice.
3. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, la partecipazione al concorso e' limitata a
non piu' di due volte.
Articolo 2 (posti a concorso)
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, e dell'articolo 38, comma
3, del decreto legislativo n. 196 del 1995, il numero delle
promozioni da conferire a scelta per esami per l'anno 2005 e' di 96
unita'.
2. Le promozioni, da conferire nell'ordine della graduatoria di
merito, avranno decorrenza 1° gennaio 2005.
3. I Marescialli di 1ª classe promossi a Primo Maresciallo
tramite il concorso per titoli di servizio ed esami seguiranno, nel
ruolo, i Marescialli di 1ª classe promossi al precitato grado apicale
con l'aliquota di avanzamento a scelta riferita al 31 dicembre 2004.
Articolo 3 (compilazione e presentazione delle domande di
partecipazione al concorso)
1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice
secondo lo schema in allegato "A", devono essere indirizzate al
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
- II Reparto - 6ª Divisione - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma
Cecchignola, firmate dal candidato e presentate al Comando di Reparto
o Ente dal quale gli interessati dipendono, entro il termine di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Il fac-simile del
modello di domanda potra' essere riprodotto anche dal sito internet
"www.persomil.difesa.it".
> 2. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta' di regolarizzare quelle domande che dovessero risultare
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello
prescritto.
Articolo 4 (istruttoria della domanda)
1. I Comandi interessati devono istruire le domande provvedendo
a:
a. controllarne, in via preliminare, la validita', verificando
che il documento sia completo in tutte le sue parti e conforme al
modello prescritto, di cui all'allegato "A" del presente decreto;
b. certificare la data di presentazione apponendo, negli
appositi spazi a tergo del documento, il timbro dell'Ente, la data ed
il numero di protocollo e sottoporre tutte le domande al visto del
Comandante. Le domande presentate fuori termine dovranno essere
inviate ugualmente alla Direzione Generale per il Personale Militare,
che provvedera', con provvedimento motivato, all'esclusione degli
interessati dalla partecipazione al concorso. In tale ipotesi il
Comandante dell'Ente dovra' menzionare, in calce alla domanda, che la
stessa e' stata presentata fuori termine. Di seguito ai dati relativi
al protocollo dell'istanza, inoltre, dovra' essere apposta, a cura
del Comandante dell'Ente, la dichiarazione di possesso dei requisiti
di partecipazione, previsti dall'articolo 1 del bando di concorso
(fac-simile in annesso "1" all'allegato "A");
c. far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche
l'apposito documento caratteristico, chiuso alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
di cui al precedente articolo 3, comma 1, e redatto per "
partecipazione al 10° concorso per l'avanzamento al grado di Primo
Maresciallo";
d. far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, alla Direzione Generale per il Personale Militare - II
Reparto - 6ª Divisione - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito, 186 -
00143 Roma Cecchignola, entro il termine di 10 giorni successivi alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, l'originale di tutte le domande
registrate a protocollo;
e. custodire la 2ª copia della domanda;
f. trasmettere, entro 30 giorni dalla scadenza del concorso, ai
competenti Comandi di Grande Unita', il libretto personale degli
interessati (copia autenticata ove non vi sia disponibilita'
dell'originale), completo ed aggiornato in tutte le sue parti,
corredato della dichiarazione di completezza sottoscritta
(controfirmata) dagli stessi;
g. trasmettere entro 30 giorni successivi alla data di scadenza
del concorso, alla Direzione Generale per il Personale Militare V
Reparto - 18ª Divisione, copia integrale autenticata del foglio
matricolare dei candidati, completa ed aggiornata di tutte le
variazioni previste nei vari quadri alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Dette
copie dovranno essere firmate, per presa visione dagli interessati;
h. informare telegraficamente la Direzione Generale per il
Personale Militare II Reparto - 6ª Divisione (indirizzo telegrafico
PERSOMIL 2/6 ROMA) di ogni fatto che dovesse intervenire nei
confronti dei candidati durante il concorso relativamente a quanto
indicato al precedente art. 1, lettere c), d), e) ed f), nonche' di
altre eventuali variazioni rilevanti ai fini concorsuali.
2. Al termine della fase dell'iter concorsuale relativo alla
correzione delle prove scritte, sara' cura di questa Direzione
Generale per il Personale Militare - II Reparto - 6ª Divisione
diramare, ai Comandi di Grande Unita' interessati, un apposito elenco
del personale dipendente risultato idoneo alle prove scritte. A loro
volta, i Comandi di Grandi Unita', provvederanno a trasmettere alla
Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 6ª
Divisione - 2ª Sezione, a mezzo corriere, entro i 7 giorni successivi
alla data di ricezione della comunicazione di idoneita' del personale
interessato, la documentazione di cui al paragrafo 1, lettera f) del
presente articolo.
3. La Direzione Generale per il Personale Militare - V Reparto -
18ª Divisione provvedera' a trasmettere, con le stesse modalita' di
cui al paragrafo 2, il 1° originale del Foglio Matricolare dei
candidati risultati idonei, che la stessa 6ª Divisione avra' cura di
segnalare. Le variazioni scritte nei vari quadri dovranno riferirsi
esclusivamente ad eventi o infrazioni disciplinari verificatesi fino
alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
Articolo 5 (prove d'esame)
1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte di cui
una di Cultura Generale ed una di Cultura Tecnico-Militare inerenti
alle materie dei programmi descritti nell'allegato "B", che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Prova di Cultura Generale:
detta prova e' costituita da n. 60 domande complessive, a
risposta multipla suggerita, divise per materia come di seguito
riportato:
a. 30 domande di educazione civica;
b. 20 domande di storia;
c. 10 domande di geografia;
Prova di Cultura Tecnico-Militare:
detta prova e' costituita da n. 30 domande, a risposta libera,
aderenti agli argomenti previsti al punto 2 del summenzionato
allegato "B".
2. Gli esami si svolgeranno nei giorni, nell'ora e nelle sedi che
saranno indicati sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale -
Concorsi ed esami del 20 marzo 2007. La pubblicazione di cui sopra
avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
partecipanti. La stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale potra'
contenere l'avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione
suddetta nonche' eventuali comunicazioni riguardanti il bando di
concorso.
3. I candidati ai quali sara' notificata l'esclusione o la non
ammissione al concorso non potranno partecipare agli esami previsti
al punto 1 e 2 del presente articolo. Tutti gli altri concorrenti
sono tenuti a presentarsi alle prove, almeno trenta minuti prima
dell'orario che sara' indicato per lo svolgimento delle prove
d'esame, senza attendere alcuna comunicazione in proposito,
indossando l'uniforme ordinaria. Gli stessi, all'atto della
presentazione presso l'aula ove si svolgeranno le prove d'esame,
dovranno esibire un documento di riconoscimento rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, munito di fotografia ed in corso di
validita'. All'atto della presentazione, inoltre, tutti i candidati
dovranno portare al seguito una penna biro con inchiostro indelebile
di colore nero. La mancata presentazione o la presentazione in
ritardo, ancorche' dovuta a causa di forza maggiore, comportera'
l'irrevocabile esclusione dal concorso. A tal fine non sara' inviata
alcuna comunicazione in proposito.
4. Durante lo svolgimento delle prove ai concorrenti non e'
permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i Membri della Commissione esaminatrice, ne'
consultare appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante
le prove non e' consentito l'uso di telefoni cellulari, agende
elettroniche, calcolatrici o qualsiasi tipo di ausilio elettronico
e/o informatico. Gli elaborati dovranno essere scritti, a pena di
nullita', esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la
firma di un Membro della Commissione esaminatrice. Tali elaborati
dovranno essere posti in appositi plichi secondo le modalita'
prescritte dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni. Il candidato che contravvenga alle disposizioni dei
commi precedenti o che risulti abbia copiato in tutto o in parte le
prove d'esame, e' escluso dal concorso. La Commissione esaminatrice e
il Comitato di Vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni
stesse ed hanno la facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A
tale scopo, almeno due dei rispettivi Membri devono trovarsi nella
sala degli esami. La mancata esclusione all'atto delle prove non
preclude la possibilita' che la stessa sia disposta in sede di
valutazione delle prove medesime.
5. Ai candidati impossibilitati a partecipare alla prova d'esame
in quanto impegnati nelle missioni internazionali di cui alla legge 4
agosto 2006, n. 247, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito in legge 27
febbraio 2002, n. 15.
Articolo 6 (Commissione d'esame)
1. La Commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con decreto dirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
- PRESIDENTE: un Generale di Brigata (o grado corrispondente) o
Colonnello dell'Aeronautica Militare;
- MEMBRI: tre Ufficiali Superiori dell'Aeronautica Militare in
servizio permanente;
- MEMBRO: il Primo Maresciallo dell'Aeronautica Militare piu'
anziano in Ruolo, non facente parte come titolare o sostituto della
Commissione di Avanzamento;
- SEGRETARIO: un Ufficiale inferiore dell'Aeronautica Militare
in servizio permanente, senza diritto di voto.
2. La Commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di:
a. stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali e dei titoli nonche' la durata
delle prove stesse;
b. definire i questionari delle prove d'esame;
c. curare lo svolgimento delle prove d'esame;
d. valutare i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al
successivo articolo 7;
e. redigere apposito elenco dei candidati giudicati "Non
Idonei" alle prove scritte con relativa votazione;
f. formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo articolo 8.
Articolo 7 (valutazione dei titoli e delle prove scritte)
1. Per la valutazione dei titoli di servizio la Commissione
giudicatrice di cui al precedente articolo 6, dispone di 60 punti,
espressi in sessantesimi, da ripartire nel seguente modo:
a. fino ad un massimo di 36 punti per le valutazioni
caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
b. fino ad un massimo di 12 punti per le benemerenze di guerra
e di pace e per le qualita' professionali dimostrate durante la
carriera, con particolare riguardo al servizio prestato presso
Reparti nonche' alle eventuali attivita' svolte al comando di minori
unita' ed agli incarichi ricoperti;
c. fino ad un massimo di 12 punti per i corsi di istruzione, di
specializzazione e di abilitazione e per i titoli di studio
posseduti.
Dal punteggio conseguito per i titoli di servizio la Commissione
detrarra' fino ad un massimo di 10 punti per le sanzioni di stato e
di corpo riportate nel quinquennio antecedente la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, graduando la detrazione in relazione al tipo ed alla
gravita' della sanzione.
2. Al fine di snellire e rendere piu' funzionali le procedure
concorsuali, riducendo conseguentemente i tempi di espletamento del
concorso stesso, i titoli di cui al punto precedente saranno valutati
solo per i candidati risultati idonei ad entrambi le prove scritte.
3. Per la valutazione delle prove scritte la Commissione di cui
sopra dispone di:
- 30 punti espressi in trentesimi per la prova di Cultura
Generale, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 60 previste un
punteggio di 0,50/30;
- 30 punti espressi in trentesimi per la prova di Cultura
Tecnico-Militare, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 30
previste un punteggio di 1/30.
4. Le prove si intendono superate qualora i candidati abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza a quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
I candidati che non abbiano conseguito il punteggio minimo
previsto saranno dichiarati non idonei.
Articolo 8 (graduatoria)
1. La Commissione di cui al precedente articolo 6 procedera' alla
formazione della graduatoria di merito dei candidati giudicati
idonei.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo.
2. La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata
con decreto dirigenziale. La stessa potra' essere consultata sul sito
internet del Ministero della Difesa, nella pagina dedicata alla
Direzione Generale per il Personale Militare, area concorsi
(http://www.persomil.difesa.it/).
Articolo 9 (nomina)
1. I vincitori saranno promossi al grado di Primo Maresciallo con
decorrenza, a tutti gli effetti, 1° gennaio 2005, subordinatamente
alla verifica, anche successiva, del possesso dei requisiti
richiesti.
Articolo 10 (esclusione dal concorso e dalla nomina)
1. La Direzione Generale per il Personale Militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso o
dichiarare decaduto dalla nomina qualsiasi candidato non ritenuto in
possesso dei requisiti previsti all'articolo 1 del presente decreto.
Articolo 11 (disposizioni amministrative e varie)
1. I partecipanti al concorso avranno come supporto il materiale
didattico specificato nell'allegato "C", sul quale i candidati
potranno basare la loro preparazione e la Commissione potra' estrarre
i test da somministrare alle prove scritte di cui al precedente
articolo 5, punti 1 e 2. I concorrenti potranno richiedere il
suddetto materiale in cessione temporanea, per il tramite del Comando
di appartenenza, all'Ufficio R.M. - P.UMA.S.S. del Comando Scuole A.
M. di Guidonia (Roma) che provvedera' alla distribuzione dello stesso
con spese a carico del destinatario. Al termine dell'esigenza il
materiale dovra' essere restituito al predetto Comando Scuole.
2. Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso
previsti al precedente articolo 5, dovra' essere concessa dagli Enti
di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, la
licenza straordinaria per esami della durata di giorni 15 da fruire
in un'unica soluzione. Qualora i predetti candidati non si dovessero
presentare a sostenere le prove scritte per motivi dipendenti dalla
propria volonta', detta licenza dovra' essere computata come licenza
ordinaria dell'anno in corso.
3. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento
di missione per il tempo strettamente necessario all'espletamento
delle prove concorsuali, il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno dette prove nonche' il rientro nelle sedi di servizio.
4. Perdono il diritto al trattamento di missione coloro che non
si presenteranno a sostenere le prove d'esame, senza giustificato
motivo, o saranno espulsi durante lo svolgimento delle stesse.
5. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Articolo 12 (trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai
candidati vengono raccolti, per le finalita' di gestione del
concorso, e saranno trattati presso un'apposita banca dati anche
successivamente alla conclusione della presente procedura
concorsuale, per le finalita' inerenti lo stato giuridico e
l'avanzamento del personale appartenente al ruolo marescialli
dell'Aeronautica Militare.
Roma, 12 gennaio 2007
Generale di Corpo d'Armata: Rocco Panunzi
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