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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Costituzione delle graduatorie permanenti finalizzate alla mobilita'
professionale del personale docente e ATA della scuola verso le
istituzioni scolastiche e universitarie all'estero.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.95 del 30/11/2001 |
Ente: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 01E11517 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 31/12/2001 |
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Il DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE
Art. 1.
Criteri applicativi generali
1. Con la presente ordinanza ministeriale vengono disciplinate le
procedure per la costituzione delle graduatorie permanenti - valide
per il triennio scolastico 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 - ai fini
della mobilita' del personale di ruolo della scuola docente e ATA da
destinare a prestare servizio presso le istituzioni universitarie e
scolastiche italiane e straniere all'estero, compresi i corsi ex
art. 636 decreto legislativo n. 297/1994, cosi' come disposto
dall'art. 5 del C.C.N.L. del 14 settembre 2001.
2) Nel caso in cui una delle graduatorie di cui alla presente
ordinanza si esaurisca, si applichera' quanto disposto dall'art. 7
del C.C.N.L. del 14 settembre 2001.
Art. 2.
Graduatoria provvisoria - Presentazione domande di inclusione per il
personale di cui all'art. 3, commi 2a) e 3a) della presente ordinanza
1. Sulla base dei risultati delle prove di accertamento
linguistico e della valutazione dei titoli dei candidati che hanno
partecipato a dette prove, il Ministero degli affari esteri provvede
a formare una graduatoria provvisoria per ciascun codice funzione e
per ciascuna area linguistica. Con apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale 4a serie speciale - del 19 aprile 2002 sara' pubblicata la
graduatoria provvisoria reperibile in pari data sul sito internet del
M.A.E, consultando la voce scuola all'indirizzo
www.esteri.it/polestera/dgrc
> Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie
provvisorie, il personale di cui all'art. 3, commi 2a) e 3a), che
intenda avvalersi della facolta' prevista da tali disposizioni,
dovra' inviare apposita domanda al Ministero degli affari esteri,
DGPCC, uff. IV - reparto personale, utilizzando i moduli specificati
nei predetti commi.
2. Le domande dovranno essere spedite per raccomandata con avviso
di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
3. I titoli conseguiti dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle domande previsto dal decreto interministeriale
n. 5235 del 19 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - del 27 novembre 2001, non saranno presi in
considerazione.
4. Non saranno prese in considerazione le domande che siano state
presentate fuori termine o che risultino prive della firma del
candidato.
Art. 3.
Modalita' di inclusione nelle graduatorie permanenti
L'inclusione nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 5
del C.C.N.L. del 14 settembre 2001 ha luogo con le seguenti
modalita', in relazione alle diverse categorie di personale di cui ai
successivi commi 1, 2, 3 e 4:
1. Personale docente e ATA di cui all'art. 2 del decreto
interministeriale n. 5235 del 19 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 27 novembre 2001, che,
in possesso dei requisiti richiesti, partecipi e superi per la prima
volta le prove di accertamento della conoscenza delle lingue
straniere indette con il decreto interministeriale succitato.
Detto personale, in caso di superamento delle prove di
accertamento delle lingue straniere, viene d'ufficio incluso nelle
graduatorie permanenti costituite ai sensi della presente ordinanza
con il punteggio complessivo risultante dalla somma tra il punteggio
conseguito nelle prove di accertamento della conoscenza della lingua
straniera e quello risultante dalla valutazione dei titoli culturali,
professionali e di servizio di cui alla tabella allegata al C.C.N.L.
del 14 settembre 2001, presentati o dichiarati nella domanda di
partecipazione alle prove.
2) Personale docente e ATA attualmente inserito nelle
graduatorie permanenti costituite sulla base delle disposizioni
dell'ordinanza ministeriale 16 maggio 1997 e personale docente e ATA
precedentemente incluso nelle graduatorie permanenti costituite ai
sensi dell'ordinanza ministeriale 16 maggio 1997 e dalle medesime
depennato per non aver accettato la proposta di destinazione
all'estero, ovvero, destinato all'estero, sia stato restituito
successivamente ai ruoli metropolitani, a domanda o per motivi di
salute, prima del completamento del mandato.
Tale personale, purche' non si trovi in una delle situazioni
previste all'art. 5, punto 3 b), c), d), e), f) del C.C.N.L. del
14 settembre 2001, puo' partecipare alle prove di accertamento
linguistico indette con il decreto interministeriale n. 5235 del
19 novembre 2001 ovvero, pur non partecipando, chiedere soltanto
l'aggiornamento del punteggio dei titoli culturali, professionali e
di servizio, conseguiti successivamente al 20 giugno 1997.
a) In caso di partecipazione alle prove di accertamento
linguistico indette con il decreto interministeriale suindicato, il
predetto personale sara' incluso d'ufficio nella nuova graduatoria
permanente con il punteggio complessivo risultante dalla somma tra il
punteggio conseguito nelle prove di accertamento della conoscenza
della lingua straniera e quello risultante dalla valutazione dei
titoli culturali, professionali e di servizio di cui alla tabella di
valutazione allegata al C.C.N.L. del 14 settembre 2001.
Qualora il candidato non superi la prova o la superi con un
punteggio complessivo inferiore rispetto a quello con cui era stato
inserito nella graduatoria permanente di cui all'ordinanza
ministeriale del 16 maggio 1997 per il medesimo codice funzione e la
medesima area linguistica, sara' inserito d'ufficio nella nuova
graduatoria permanente con il punteggio a lui piu' favorevole,
purche' il titolo che dette luogo all'inserimento sia ancora valido.
Nel caso in cui il predetto titolo non sia piu' valido e il
candidato possa avvalersi di un altro titolo conseguito nelle
selezioni del 93-95-97 per la medesima area linguistica e il medesimo
codice funzione, egli dovra' presentare apposita domanda di
inclusione nella graduatoria permanente utilizzando l'allegato 1 alla
presente ordinanza, entro dieci giorni dalla pubblicazione della
graduatoria provvisoria.
In ambedue i casi, per la valutazione dei titoli, l'ufficio fara'
riferimento a quelli dichiarati dal candidato per la partecipazione
alle prove, valutando solo quelli conseguiti successivamente al
20 giugno 1997 e entro la data di scadenza del termine di
presentazione della domanda previsto dal decreto di indizione delle
prove di accertamento. Non saranno valutati ulteriori titoli per i
quali il candidato aveva gia' raggiunto il punteggio massimo previsto
dalla tabella di valutazione dei titoli ai fini dell'inserimento
nella graduatoria di cui all'ordinanza ministeriale 16 maggio 1997.
b) Nel caso in cui non partecipi alle prove di accertamento
indette con il decreto interministeriale suindicato, il personale di
cui trattasi viene inserito d'ufficio nella nuova graduatoria
permanente con lo stesso punteggio con il quale era stato inserito
nella graduatoria permanente formata sulla base dell'ordinanza
ministeriale 16 maggio 1997, a condizione che il titolo di accesso a
detta graduatoria sia ancora valido. Il candidato potra' chiedere
l'aggiornamento di tale punteggio attraverso la valutazione dei
titoli conseguiti dopo il 20 giugno 1997 ed entro la data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alle
prove di accertamento. Il modulo di domanda da utilizzare e' quello
riportato nell'allegato n. 2 alla presente ordinanza.
Qualora il titolo che ha dato accesso alla graduatoria permanente
di cui all'ordinanza ministeriale 16 maggio 1997 non sia piu' valido
e il candidato possa avvalersi di un altro titolo conseguito in una
delle selezioni svoltesi negli anni 1993, 1995, 1997 per la medesima
area linguistica e il medesimo codice funzione, egli potra'
presentare apposita domanda di inclusione nella graduatoria
permanente dichiarando il titolo di cui intenda avvalersi. A tal fine
utilizzera' il modello di domanda allegato n. 3 comprensivo della
dichiarazione dei titoli.
Gli allegati n. 2 e n. 3 dovranno essere presentati entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.
3. Personale docente e ATA che, avendo superato una o piu'
selezioni indette negli anni 1993-1995-1997, non aveva presentato
domanda di inclusione nella graduatoria permanente formata ai sensi
dell'ordinanza ministeriale 16 maggio 1997, purche' non si trovi in
una delle situazioni previste dall'art. 5, punto 3 b) c) d) e) f) del
C.C.N.L. del 14 settembre 2001.
a) Il predetto personale, qualora partecipi e superi le prove di
accertamento linguistico, sara' inserito d'ufficio nelle nuove
graduatorie permanenti con il punteggio complessivo risultante dalla
somma tra il punteggio conseguito nelle prove di accertamento della
conoscenza della lingua straniera e quello risultante dalla
valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio di cui
alla tabella di valutazione allegata al C.C.N.L. del 14 settembre
2001.
Qualora non superi la prova o, pur superandola, intenda avvalersi
del punteggio, da lui ritenuto piu' favorevole, conseguito in una
delle selezioni indette nel 1993-1995-1997 per il medesimo codice
funzione e la medesima area linguistica, il candidato potra'
presentare, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria nella Gazzetta Ufficiale,
apposita domanda di inclusione nella graduatoria permanente,
utilizzando l'allegato n. 4 alla presente ordinanza. Per la
valutazione dei titoli fara' fede la relativa dichiarazione dei
titoli allegata alla domanda di partecipazione alle prove di
accertamento linguistico.
b) nel caso in cui non partecipi alle prove di accertamento, ma
intenda chiedere l'inserimento nella graduatoria permanente, il
predetto personale dovra' presentare, entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale, apposita domanda di inclusione nella graduatoria
permanente indicando l'anno di selezione, il punteggio complessivo
conseguito (prova scritta piu' prova orale della selezione di cui
intende avvalersi) e la dichiarazione dei titoli culturali,
professionali e di servizio conseguiti entro la data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande previsto dal decreto di
indizione delle prove di accertamento linguistico. Il modello di
domanda da utilizzare e' l'allegato n. 5, comprensivo della
dichiarazione dei titoli.
4. Personale docente e ATA, gia' depennato dalle graduatorie
permanenti costituite ai sensi dell'ordinanza ministeriale 16 maggio
1997, in quanto destinato e in servizio all'estero.
Detto personale, qualora partecipi e superi le prove di
accertamento linguistico, sara' reinserito nella graduatoria
permanente, a domanda, in occasione del primo aggiornamento utile
della graduatoria permanente successivo al compimento del proprio
mandato.
Art. 4.
Formazione delle graduatorie permanenti
1. Sulla base di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della
presente ordinanza, e' formata una graduatoria per ciascun codice
funzione e per ogni area linguistica. L'ordine di graduatoria sara'
dato, per ciascun candidato, dal punteggio complessivo risultante
dalla somma del punteggio conseguito nella prova di accertamento
linguistico e da quello risultante dalla valutazione dei titoli
culturali, professionali e di servizio.
2. L'amministrazione valutera' i titoli in conformita' alla
tabella allegata al C.C.N.L. del 14 settembre 2001.
3. A parita' di punteggio complessivo l'ordine in graduatoria
sara' determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni e integrazioni.
4. Il titolo di accertamento della conoscenza della lingua
straniera conserva la validita' per i successivi nove anni
scolastici.
5. Non e' ammessa l'inclusione nelle graduatorie dei candidati
non appartenenti al ruolo o classe di concorso o qualifica
corrispondente al codice funzione indicato nel decreto di indizione
delle prove di accertamento linguistico.
6. Le graduatorie permanenti, formate con le modalita' e i
criteri indicati nei commi precedenti, sono affisse all'albo del
Ministero degli affari esteri - D.G.P.C.C. ufficio IV e pubblicate
anche sul sito internet del Ministero degli affari esteri. Esse
resteranno esposte per i successivi quindici giorni. Chiunque vi
abbia interesse ha facolta' di prenderne visione entro il termine
anzidetto e puo', entro tale termine, presentare reclamo scritto per
errori od omissioni alla D.G.P.C.C. Uff. IV che, esaminati i reclami,
puo' rettificare, anche d'ufficio, le graduatorie. Delle decisioni
assunte e delle sintetiche motivazioni che le hanno supportate, e'
data comunicazione agli interessati e ai controinteressati mediante
affissione all'albo dell'ufficio anzidetto.
7. Dopo l'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti,
dei requisiti per l'inclusione nelle graduatorie permanenti, il
direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale
approva le graduatorie, che sono pubblicate all'albo del MAE,
D.G.P.C.C. - uff. IV, mediante affissione. Avverso i risultati di
tale procedimento e' ammesso reclamo scritto da presentarsi entro
quindici giorni dalla data di affissione. La decisione dell'ufficio
va assunta entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo.
8. Le graduatorie permanenti verranno aggiornate ogni tre anni
nel momento in cui sara' attivata una nuova procedura di accertamento
ai sensi del C.C.N.L. del 14 settembre 2001.
9. Gli effetti delle graduatorie di cui alla presente ordinanza
decorrono dal 1 settembre 2002.
Art. 5.
Gestione delle graduatorie per la destinazione all'estero
1. Le graduatorie permanenti di cui alla presente ordinanza
verranno utilizzate per la copertura dei posti vacanti disponibili
dopo le operazioni di trasferimento a partire dall'anno scolastico
2002/2003.
2. Dopo le operazioni di trasferimento il Ministero degli affari
esteri attiva le procedure di destinazione del personale utilmente
collocato nelle graduatorie permanenti. A tal fine trasmette al
personale cosi' individuato il telegramma di preavviso della
destinazione unitamente all'elenco delle sedi disponibili invitandolo
ad indicare le proprie preferenze.
3. Il personale, una volta accettata la destinazione all'estero,
e' depennato dalla graduatoria per la quale e' stato nominato. Tale
provvedimento acquista efficacia al momento della effettiva
assunzione di servizio all'estero. Detto personale, al compimento del
proprio mandato, potra' chiedere di essere reinserito nelle
graduatorie in occasione del loro aggiornamento.
4. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo
l'accettazione, non assume servizio nel termine prescritto, viene
depennato da tutte le graduatorie in cui risulti incluso, e potra'
esservi, a domanda, reinserito soltanto al momento dell'aggiornamento
triennale delle medesime.
5. Non puo' essere destinato all'estero il personale che,
all'atto della destinazione, risulti non piu' appartenente alla
categoria di personale statale di ruolo corrispondente al codice
funzione per il quale e' stato inserito nella relativa graduatoria.
6. Per i soli lettori l'assegnazione della sede e' sottoposta al
gradimento dell'autorita' accademica del Paese di destinazione.
7. Per quanto concerne la durata del servizio all'estero si fa
riferimento all'art. 8 del C.C.N.L. del 14 settembre 2001, fermo
restando le disposizioni transitorie di cui all'art. 9 del citato
contratto.
Roma, 23 novembre 2001
Il direttore generale
per la promozione e la cooperazione culturale
Aloisi De Lardarel
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