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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 20 allievi
carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro sportivo
dell'Arma dei Carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.72 del 9/9/2016
Ente:COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Località:Nazionale
Codice atto:16E04644
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/10/2016

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente
disposizioni applicabili ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati
e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in
ferma prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni;
Visto il decreto del direttore generale della Sanita' militare,
datato 6 dicembre 2005, recante «Adozione della direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario nel
reclutamento dei militari atleti e istruttori»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 2186,
che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari,
delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle
determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza Armata e del
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960
e 961 e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e,
in particolare, l'art. 8, comma 1, concernente l'invio,
esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio
pluriennale dello Stato per il triennio 2015-2017» (legge di bilancio
2015);
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei Vigili del
Fuoco»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli, per il
reclutamento di 20 carabinieri in ferma quadriennale, in qualita' di
atleti, per le esigenze del Centro sportivo dell'Arma dei
Carabinieri;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per il
reclutamento di 20 carabinieri in ferma quadriennale, in qualita' di
atleti, ripartiti nelle discipline/specialita' di seguito indicate,
per il Centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri:
a. Atletica 1 posto per la specialita' «metri 400 - maschile»;
b. Atletica 1 posto per la specialita' «getto del peso -
maschile»;
c. Judo: 1 posto per la categoria di peso « -52 chilogrammi -
femminile»;
d. Scherma: 1 posto per la specialita' «sciabola - maschile»;
e. Taekwondo: 1 posto per la categoria di peso «-49 chilogrammi
- femminile»;
f. Taekwondo 1 posto per la categoria di peso «-73 chilogrammi
- femminile»;
g. Taekwondo 1 posto per la categoria di peso «+73 chilogrammi
- femminile»;
h. Sport invernali 1 posto per la specialita' «sci nordico -
maschile»;
i. Sport invernali 1 posto per la specialita' «discipline
nordiche - maschile»;
j. Sport invernali 2 posti per la specialita' «sci alpino -
maschile»;
k. Sport invernali 1 posto per la specialita' «biathlon -
femminile»;
l. Pentathlon Moderno e Triathlon 2 posti per la specialita'
«pentathlon moderno - femminile»;
m. Tiro a volo e tiro a segno 1 posto per la specialita' «skeet
- maschile»;
n. Tiro a volo e tiro a segno 1 posto per la specialita'
«pistola 10 mt. - maschile»;
o. Nuoto 1 posto per la specialita' «200 mt. misti -
femminile»;
p. Nuoto 1 posto per la specialita' «400 mt. stile libero -
femminile»;
q. Nuoto 1 posto per la specialita' «100 mt. stile libero -
femminile»;
r. Nuoto 1 posto per la specialita' «tuffi piattaforma 10 mt. -
maschile».
2. Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha facolta' di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o piu' delle
discipline/specialita', per insufficienza di concorrenti idonei, ad
altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri, la facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare
o diminuire il numero dei posti a concorso, di sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2016.
In tal caso, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri
provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla
data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande,
indicato nell'art. 3, comma 1:
a) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non
superato il ventiseiesimo anno, cioe' siano nati nel periodo dal 10
ottobre 1999 al 10 ottobre 1990, estremi compresi. Per coloro che
abbiano prestato servizio militare obbligatorio o volontario il
limite massimo d'eta' e' elevato a 28 anni (nati nel periodo dal 10
ottobre 1990 al 10 ottobre 1988, estremi compresi). Non si applicano
gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi
per i pubblici impieghi;
b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potesta';
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica;
f) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati
condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o
con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati
collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione
dovra' essere consegnata all'atto della presentazione alla prima
prova concorsuale;
i) abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2015 e la data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande, indicato nell'art. 3, comma 1, nella disciplina/specialita'
per la quale intendono concorrere, risultati agonistici di livello
almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
o dalle federazioni sportive nazionali, la cui valutazione e'
devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), sulla base dei parametri fissati nell'art. 8.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e
l'ammissione dei medesimi al prescritto corso formativo sono
subordinati:
a) al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale da accertarsi con le modalita' di cui ai successivi
articoli 6 e 7;
b) al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
c) al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'effettivo
incorporamento quale atleta del Centro sportivo dell'Arma dei
Carabinieri.
4. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri puo' disporre, in ogni
momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza
del corso, per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
compilata e inviata, esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata (PEC), seguendo la procedura indicata nel sito
www.carabinieri.it-area concorsi, entro il termine perentorio di 30
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale,
seguendo le istruzioni fornite dal sistema automatizzato.
2. Il concorrente, prima di iniziare la procedura di
presentazione della domanda on-line, deve dotarsi di casella di posta
elettronica certificata (PEC), intestata al concorrente medesimo. Il
concorrente titolare di casella di posta elettronica certificata
(PEC) deve quindi scaricare il modulo per la presentazione della
domanda in formato PDF, compilarlo in ogni sua parte e inviarlo, come
allegato, dalla propria casella di posta elettronica certificata
all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso
di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare
nel modulo di domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile), tenendo
presente che le comunicazioni in formato elettronico saranno comunque
inviate alla casella di posta elettronica certificata (PEC),
intestata al concorrente, da cui lo stesso ha inoltrato la domanda.
Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, ogni
variazione del recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, i concorrenti dovranno indicare, in apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prima
prova del concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e'
soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
e) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato
condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di
condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti penali per
delitti non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario dovranno indicare le condanne, le applicazioni di
pena, i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato.
I concorrenti dovranno impegnarsi, altresi', a comunicare al
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo
e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi
variazione della loro posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo
incorporamento quale atleta del Centro sportivo dell'Arma dei
Carabinieri;
f) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato
collocato in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
g) i titoli di merito posseduti, tra quelli indicati al
successivo art. 8, allegando un curriculum sportivo riassuntivo,
vidimato dalla Federazione sportiva nazionale di riferimento,
riportante i risultati agonistici conseguiti secondo quanto indicato
al precedente art. 2, comma 1, lettera i);
h) i titoli di studio e abilitazioni professionali, tra quelli
indicati al successivo art. 8;
i) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
Il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a
consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i
controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
4. Il concorrente, all'atto della presentazione agli accertamenti
sanitari di cui al successivo art. 6, dovra' esibire copia
dell'e-mail con cui ha inviato il modulo di presentazione della
domanda dalla propria casella di posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it. Le domande di
partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi
altro mezzo rispetto a quello sopraindicato, non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
5. I concorrenti minorenni all'atto della presentazione della
domanda di partecipazione potranno inoltrare la stessa, con le
medesime modalita' descritte ai commi precedenti, tramite casella di
posta elettronica certificata (PEC) intestata ad uno degli esercenti
la potesta' genitoriale. Essi dovranno, altresi', consegnare, alla
prima prova concorsuale, l'atto di assenso all'arruolamento
volontario di un minore, secondo il modello in allegato A al presente
decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o da quello esercente la
potesta' genitoriale o dal tutore, nonche' la fotocopia di un
documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e provvisto di
fotografia e in corso di validita'.
6. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale
documentazione probatoria dei singoli titoli di merito, di studio e/o
di preferenza posseduti, di cui al precedente comma 3 lettera g), h)
ed i), bensi' dovra' allegare solo un curriculum sportivo
riassuntivo. Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso e dettagliatamente indicati nella domanda
stessa. La documentazione probatoria dei singoli titoli di merito
dovra' essere consegnata, all'atto della presentazione per la prima
prova del concorso, presso il Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
concorsi e contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 - Roma:
a) per i titoli di merito, in originale o copia autenticata ai
sensi dell'articolo18 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
b) per i titoli di studio e per quelli di preferenza, anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
La mancata presentazione di detti documenti sara' causa di
esclusione dal concorso.
7. Fermo restando che la domanda presentata con le modalita' di
cui al comma 1 non potra' essere modificata una volta scaduto il
termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione,
il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle
domande che, benche' inviate nei termini e con le modalita' indicate
ai precedenti commi 2 e 3, risultino formalmente irregolari per vizi
sanabili.
8. Con l'invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) della
domanda, con le modalita' indicate nel presente articolo, il
candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che
sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale
e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.

                               Art. 4 


Svolgimento del concorso


1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneita'
psicofisica;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione dei titoli.
2. I concorrenti ammessi agli accertamenti suindicati dovranno
presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita'.
All'atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova
concorsuale i concorrenti dovranno esibire l'e-mail con cui ha
inviato la domanda di partecipazione al concorso e la documentazione
di cui all'art. 3, comma 6.
3. I concorrenti, all'atto dell'approvazione della graduatoria di
merito del concorso, dovranno essere risultati idonei in tutti gli
accertamenti previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi
dal concorso.

                               Art. 5 


Commissioni


1. Con successivi decreti del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri o autorita' delegata, saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, preposta alla valutazione dei
titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta
da:
- un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
- un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non
inferiore a Maggiore, membro;
- un funzionario del CONI, membro;
- un maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza dell'Arma dei Carabinieri, segretario senza diritto di
voto.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b), sara' composta
da:
- un ufficiale medico dell'Arma dei Carabinieri di grado non
inferiore a tenente colonnello, presidente;
- due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri, membri, di
cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano,
svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c), sara' composta
dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
- un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a Tenente Colonnello, presidente;
- un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale,
membro;
- un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario.

                               Art. 6 


Accertamenti sanitari


1. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione,
saranno convocati presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri per
essere sottoposti ad accertamenti sanitari, a cura della commissione
di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), volti alla verifica del
possesso dell'idoneita' psicofisica a prestare servizio in qualita'
di Carabiniere atleta, che avranno luogo, verosimilmente, a partire
dal 26 ottobre 2016.
Il calendario di convocazione dei candidati sara' reso
disponibile mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935, a partire dal 13 ottobre
2016. Detta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti; resta pertanto a carico di ciascun
candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali rinvii
o variazioni del suddetto calendario.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei
concorrenti interessati dal concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine
gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a mezzo
PEC inviata all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a
mezzo e-mail (che sara' inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata da cui e' stata inoltrata la domanda di partecipazione al
concorso).
3. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata
secondo le modalita' previste dal decreto del direttore generale
della Sanita' militare, datato 6 dicembre 2005 e dal decreto
ministeriale 4 giugno 2014 e successive modificazioni ed
integrazioni, citati nelle premesse e con quelle definite in apposito
provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei
Carabinieri. Detto provvedimento dirigenziale sara' reso disponibile,
prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in
originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre
mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del
torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla
data fissata per gli accertamenti sanitari (solo qualora il
concorrente ne sia gia' in possesso);
b) certificato attestante la recente effettuazione (da non
oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato
«B», che costituisce parte integrante del presente decreto,
rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato
dall'interessato, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi;
e) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto,
rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. I
candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o
parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato
C. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della
definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente
alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara'
aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». Il suddetto
referto dovra' comunque essere prodotto dai candidati all'atto
dell'incorporamento, qualora vincitori;
f) ecografia pelvica con relativo referto (se di sesso
femminile);
g) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni
calendariali precedenti la data di presentazione per gli accertamenti
sanitari;
h) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato
«A», che costituisce parte integrante del presente decreto,
sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal
tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il
Centro per lo svolgimento degli accertamenti sanitari ed
attitudinali). La mancata presentazione di detto documento
determinera' l'esclusione del concorrente minorenne.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento.
5. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso, secondo
i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, del seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 4, apparato
cardiocircolatorio (AC) 4, apparato respiratorio (AR) 4, apparati
vari (AV) 4 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo
di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge 109/2010 richiamata
in premessa. I concorrenti riconosciuti affetti da carenza accertata,
totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di
cui all'allegato «C», apparato locomotore superiore (LS) 4, apparato
locomotore inferiore (LI) 4, apparato uditivo (AU) 4, apparato visivo
(VS) 4.
6. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti che:
a) risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermita' ritenute causa di non idoneita'
al servizio militare, previste dalla normativa vigente o che
determinano l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello
di cui al comma 5, fermi restando i requisiti stabiliti dal bando;
2) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti
e/o psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l'abuso di
alcool, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o
civile;
3) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate
dai presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale carabiniere atleta;
b) presentino tatuaggi:
1) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella
ginnica (pantaloncini e maglietta);
2) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
Tale requisito dovra' permanere anche durante il periodo di
servizio.
7. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i concorrenti una visita medica generale ed i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio;
a. cardiologico con ECG;
b. oculistico;
c. odontoiatrico;
d. otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e. psichiatrico;
f. analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', disporra'
l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
g. analisi del sangue concernenti:
- emocromo completo;
- VES;
- glicemia;
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- bilirubinemia totale e frazionata;
- gamma GT;
h. controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i. i concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica;
j. ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso
di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si rendesse necessario
sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili
per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la
dichiarazione di cui all'allegato D. I candidati ancora minorenni
all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato
allegato D sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potesta'
genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni agli esami
radiologici.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i
concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere gli
ulteriori accertamenti concorsuali.
9. In caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione
non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, e del punto 10 della Direttiva Tecnica per l'accertamento
delle imperfezioni del 4 giugno 2014 per l'applicazione dell'elenco
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita'
al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare. Le candidate che si trovassero in dette condizioni
saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di selezione
e reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e
agli accertamenti di cui al presente articolo, in una data
compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo
art. 9. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la candidata sara' esclusa dal concorso per
impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando.
10. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli
accertamenti sanitari e attitudinali. I candidati che, al momento
della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista
idoneita' psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli
interessati.

                               Art. 7 


Accertamenti attitudinali


1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli
accertamenti sanitari di cui all'art. 6, saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), agli
accertamenti attitudinali, articolati su due fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli
elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale,
condotta separatamente da:
- ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o
piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance e la loro
successiva valutazione;
- ufficiali periti selettori attitudinali, mediante
conduzione di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli
esiti, rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una
«scheda di valutazione attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai
sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del bando e composta da membri
diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i
referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto
collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in merito al
possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere
effettivo ed all'assunzione delle discendenti responsabilita'.
Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in
apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del
Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri o di autorita'
delegata, che saranno rese disponibili mediante pubblicazione sul
sito www.carabinieri.it, entro la data di svolgimento della prova,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 6, comma 1, non si presenti nel giorno e nell'ora
stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara' considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei
concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine
gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a mezzo
PEC inviata all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al Comando
generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento, un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del
giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione,
inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra'
essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della
prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (che sara'
inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da cui
e' stata inoltrata la domanda di partecipazione al concorso).
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
«idoneita'» o di «inidoneita'». Tale giudizio, che sara' comunicato
per iscritto seduta stante, e' definitivo. I candidati giudicati
«inidonei» pertanto, saranno esclusi dal concorso.
4. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di
caserma.

                               Art. 8 


Valutazione dei titoli


1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a) i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il
giudizio di idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui all'art.
7, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e dichiarati nella domanda
di partecipazione al concorso.
La commissione, dopo aver verificato il possesso dei titoli di
cui all'art. 2, comma 1, lettera i), dovra' procedere alla
valutazione dei titoli con le modalita' indicate nell'art. 960 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Per la valutazione dei titoli di studio, il concorrente che
abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne
l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso.

                               Art. 9 


Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso


1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione in
base alla ripartizione dei posti per discipline/specialita' indicata
nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio finale di
ciascun concorrente sara' costituito dalla somma dei punteggi
attribuitigli, secondo le modalita' indicate nell'art. 8.
2. La graduatoria finale di merito sara' approvata con decreto
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sempreche' siano stati dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di
preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma
7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il
pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935,
presumibilmente a partire dal 4 novembre 2016.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla
frequenza del corso formativo, secondo l'ordine della graduatoria, i
concorrenti risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a
concorso per ciascuna disciplina/specialita'. Successivamente potra'
essere ammesso al corso, secondo l'ordine della graduatoria stessa,
nella medesima disciplina/specialita' sportiva, un numero di
concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari, durante i
primi 20 giorni di effettivo corso.
6. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna
comunicazione, dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione,
nella data e con le modalita' che saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal
9 novembre 2016, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio
relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero
0680982935.

                               Art. 10 


Comunicazioni agli aspiranti


1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale o
nel sito www.carabinieri.it, la pubblicazione di eventuali variazioni
al bando e/o alle date di convocazione per lo svolgimento degli
accertamenti sanitari ed attitudinali o di ulteriori avvisi che
riguardino il concorso.
2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
attraverso il sito internet www.carabinieri.it oppure, ove
espressamente previsto dal bando, tramite messaggio inviato
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da cui e' stata
inoltrata la domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 11 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri potra' chiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati
vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu'
di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
3. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del
casellario giudiziale.

                               Art. 12 


Esclusioni


1. L'amministrazione, con provvedimento motivato del Direttore
del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale
dell'Arma dei Carabinieri, puo' escludere in ogni momento dal
concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla
nomina ad atleta del Centro sportivo, se il difetto dei requisiti
sara' accertato dopo l'effettivo incorporamento.

                               Art. 13 


Presentazione al corso


1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola Allievi
Carabinieri che sara' successivamente individuata, per la frequenza
del corso, secondo le modalita' stabilite dal Comando generale
dell'Arma dei Carabinieri e contenute nel regolamento interno per le
Scuole Allievi Carabinieri.
2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati
vincitori prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di
espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita
medica di controllo. Qualora dovessero insorgere dubbi sulla
persistenza dell'idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta,
il predetto Istituto ha facolta' di far sottoporre i vincitori a un
supplemento di indagini presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al fine
di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da
determinare un provvedimento medico - legale di inidoneita' al
servizio militare.
3. I provvedimenti di inidoneita' o temporanea inidoneita'
psicofisica che non si risolvessero entro dieci giorni dalla data
fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal
concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati
giudicati inidonei saranno sostituiti secondo l'ordine della
graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei.
4. All'atto della presentazione presso la Scuola Allievi
Carabinieri i vincitori dovranno consegnare:
- il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
- in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
- il certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo
schema in allegato «E».
I militari in servizio dovranno consegnare, in busta chiusa,
copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte,
rilasciato dal Comando militare di provenienza.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la
Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato
nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari
e sostituiti nei termini di cui all'art. 9, comma 5. La Scuola di
assegnazione potra' comunque autorizzare, per comprovati motivi da
preavvisare tramite la Stazione Carabinieri competente per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di effettivo inizio del corso.
6. Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del
corso, conseguiranno la nomina a Carabiniere e saranno immessi,
secondo l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo Appuntati e
Carabinieri, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
Carabinieri o di autorita' da questi delegata. Al termine del corso
saranno destinati al Centro sportivo Carabinieri.

                               Art. 14 


Spese di viaggio, licenza e varie


1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti
concorsuali, e per la presentazione presso il reparto d'istruzione di
assegnazione, sono a carico dei concorrenti.
2. I candidati che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di
svolgimento degli accertamenti, nonche' al tempo strettamente
necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno detti
accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il
concorrente non sostenga i previsti accertamenti concorsuali per
cause dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel
periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari ed attitudinali
fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'Amministrazione
militare qualora le prove e gli accertamenti si protraggano in orario
pomeridiano, e dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita
interna di caserma. I concorrenti che siano gia' alle armi dovranno
indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli
accertamenti attitudinali.

                               Art. 15 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabili dei dati personali:
- il Direttore del predetto Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei Carabinieri;
- i Presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5,
comma 1.

                               Art. 16 


Accesso atti amministrativi


Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail
all'indirizzo cnsrcont@pec.carabinieri.it.
Il presente bando sara' sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa vigente, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2016

Gen. C.A. Tullio Del Sette

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