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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
contratto di collaborazione biennale per laureati in fisica con
assegnazione presso Universita' Cattolica del Sacro Cuore - Istituto
di fisica - per lo svolgimento di un'attivita' di ricerca relativa
allo sviluppo e definizione di metodiche sperimentali per i controlli
di qualita' delle apparecchiature radiologiche ad uso medico.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.57 del 21/7/2000 |
Ente: | ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO |
Località: | - |
Codice atto: | 000E6638 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 20/8/2000 |
Tags: | Ricercatori |
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IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
5 marzo 1986, n. 68, che ha inserito l'I.S.P.E.S.L. nel comparto
della ricerca;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 441: Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e
la disciplina delle attivita' relative al compiti dell'I.S.P.E.S.L.,
in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 268;
Vista la convenzione del 5 gennaio 2000 tra l'Universita'
Cattolica del Sacro Cuore - Istituto di fisica e l'I.S.P.E.S.L. per
lo svolgimento dell'attivita' di ricerca relativa allo sviluppo e
definizione di metodiche sperimentali per i controlli di qualita'
delle apparecchiature radiologiche ad uso medico;
Considerato che per la complessita' e la mole degli impegni
conseguenti, l'I.S.P.E.S.L. non puo' far fronte ad essi con proprio
personale in servizio, attesa anche la grave carenza di organico;
Vista la normativa di cui all'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, la quale consente, per le
esigenze operative cosi' come in precedenza prospettate, alle
amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali ad
esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
Considerato che ai fini di che trattasi, per reperire il
candidato, di provata competenza relativamente all'attivita' da
svolgere, da utilizzare presso l'Istituto di fisica citato, cui
conferire detto incarico, occorre procedere ad indire apposita
selezione pubblica, per titoli e colloquio, alla quale potranno
partecipare aspiranti in possesso di diploma di laurea in fisica;
Visto l'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 30, che
ha sostituito l'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, il quale ha dettato alcuni principi cui le pubbliche
amministrazioni si devono conformare in materia di procedure
selettive;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 9 maggio
1994, n. 487, e n. 693 del 30 ottobre 1996;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 129;
Considerato che l'art. 8 della convenzione stabilisce che la
stessa avra' la durata di anni due e che la stessa potra' essere
rinnovata per un uguale periodo su richiesta di una delle parti;
Atteso che l'I.S.P.E.S.L. ai sensi dell'art. 4 della suddetta
convenzione si impegna a garantire l'assistenza tecnico-scientifica
per mezzo di un contrattista la cui competenza professionale dovra'
essere attinente all'attivita' che sara' chiamato svolgere;
Ritenuto che per l'incarico di che trattasi, di durata biennale,
verra' corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo annuo di
L. 36.000.000, che trovera' copertura nell'art. 270 denominato "Costi
per contratti di collaborazione professionale ex decreto legislativo
n. 29/1993, art. 7";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257
del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e controllo che trova applicazione, nel
presente bando per le parti compatibili con la natura giuridica del
contratto di lavoro conseguenti al presente bando;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge
15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative;
Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 281 "Regolamento recante
modalita' e termini per versamento del contributo previsto
dall'art. 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335";
Decreta:
Art. 1.
Posti da ricoprire
E' indetta una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un contratto di collaborazione biennale per un
laureato in fisica con assegnazione presso Universita' Cattolica del
Sacro Cuore - Istituto di fisica, per lo svolgimento dell'attivita'
di ricerca relativa allo "sviluppo e definizione di metodiche
sperimentali per i controlli di qualita' delle apparecchiature
radiologiche ad uso medico".
Detto incarico e' da espletarsi secondo le modalita' previste
dall'art. 5 della convenzione.
L'incarico di che trattasi non puo' essere cumulato con altre
attivita' lavorative, siano esse derivanti da rapporti di lavoro
pubblico o privato.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Alla suddetta selezione possono partecipare coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) titolo di studio di cui all'art. 1. E' esclusa
l'equipollenza di qualsiasi altro diploma rispetto a quello
richiesto;
d) idoneita' fisica connessa con l'espletamento dell'incarico
di collaborazione da conferire;
e) non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici;
f) capacita' acquisita, documentata da attestati di lavoro o di
servizio in fisica sanitaria di almeno due anni.
La valutazione del requisito di cui al punto f) e' demandata al
giudizio insindacabile della commissione esaminatrice.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento con decreto
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
La domanda di ammissione al concorso da redigere in carta
semplice, obbligatoriamente secondo lo schema allegato 1, dovra'
essere inoltrata, a pena di esclusione, unitamente ai titoli da
presentare, a mezzo raccomandata a.r., all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro - Div. II R.C. - via Urbana,
167 - 00184 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande; della data di inoltro fara' fede il timbro a data apposto
dagli uffici postali di spedizione.
Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine
prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorita'
diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.
Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la
inammissibilita' del candidato al concorso.
Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno
schema esemplificativo (allegato 1), l'aspirante, oltre a manifestare
la volonta' di partecipare al concorso, deve dichiarare, sotto la
propria responsabilita', ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968,
e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, consapevole che tutte le dichiarazioni di
certificazione contenute nella presente domanda sono veritiere ed e'
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, cui puo' andare incontro in caso di
dichiarazione mendace, quanto segue:
a) il proprio nome e cognome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza;
d) la cittadinanza del Paese di appartenenza;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate;
f) il possesso del titolo di studio indicato nell'art. 1 del
presente bando, per il quale intende concorrere;
g) di non svolgere attivita' lavorativa relativa a rapporti di
lavoro pubblico o privato;
h) di non essere stato dichiarato decaduto da precedenti
incarichi assegnategli;
i) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al
quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
l) il possesso del requisito di cui all'art. 2, lettera f), del
presente bando riferito alla professionalita'.
Detto requisito, oltre ad essere dichiarato dovra' pena
l'esclusione dalla selezione, essere anche documentato allegando alla
domanda la relativa documentazione che ne attesti il possesso.
E' fatto obbligo unire alla domanda un curriculum firmato dal
candidato.
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso
e possono essere resi mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione: i titoli di studio, le qualifiche professionali, gli
esami sostenuti, i titoli di specializzazione, i titoli di
abilitazione, i titoli di formazione, i titoli di aggiornamento e di
qualificazione tecnica i titoli di iscrizione ad associazioni o
formazioni sociali di qualsiasi tipo e quant'altro previsto
dall'art. 2 della legge n. 15/1968, e dall'art. 1, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Di tutti i titoli di cui al comma precedente dovranno essere
indicati l'Istituto che lo ha rilasciato ed il relativo indirizzo, la
data di conseguimento, la durata, il voto riportato e quanto il
candidato ritenga utile ai fini di una corretta valutazione da parte
della commissione.
I titoli non previsti dalla sopra citata normativa possono essere
prodotti mediante dichiarazione sostitutiva di notorieta', inserendo
il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge
5 gennaio 1968, n. 15, in caso di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci rese, in fotocopia semplice attestandone la conformita'
all'originale ed accompagnati da copia fotostatica di un documento di
riconoscimento cosi' come previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998, o ancora mediante copia
autenticata o in originale.
I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata
con a.r., saranno presi in considerazione solo se spediti entro il
termine utile per la presentazione delle domande e corredati, se
copie fotostatiche, dalla dichiarazione sostitutiva e fotocopia
fronte e retro del documento di identita' del sottoscrittore.
Non verranno presi in considerazione i titoli di cui sopra
inoltrati in maniera non conforme alle modalita' sopraindicate.
Art. 4.
Cause di esclusione
Saranno esclusi dal concorso:
1) i candidati che abbiano spedito la domanda oltre il termine
perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 3;
2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni
precisate nel precedente art. 3.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice della selezione, da nominarsi con
successivo decreto, sara' composta a norma delle vigenti
disposizioni.
Nella prima seduta, dopo aver individuato i criteri per la
valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 7, la
commissione dovra', sulla base della documentazione presentata dai
candidati, accertare per ciascuno di essi l'esperienza di cui
all'art. 2, lettera e), dandone tempestiva comunicazione
all'amministrazione.
Art. 6.
Diario - Prova e valutazione titoli
La prova colloquio avra' luogo nel giorno e nella sede che sara'
comunicata con convocazione scritta all'indirizzo dei candidati
ammessi a sostenerla. Detta comunicazione sara' inviata con almeno
venti giorni di anticipo.
La commissione esaminatrice disporra' per ciascun candidato, per
la valutazione dei titoli e della prova colloquio, di complessivi 30
punti cosi' ripartiti:
numero 20 punti per la valutazione dei titoli presentati;
numero 10 punti per la valutazione della prova colloquio.
I titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono ripartiti
come segue:
a) attivita' svolta (max punti 7,00): nel campo previsto per il
posto per cui si concorre (punti 0,45 per anno);
b) titoli professionali (max punti 2,00):
corsi di qualificazione con valutazione (punti 0,50 per
titolo);
corsi di specializzazione con valutazione (punti 1,00 per
titolo);
corsi di aggiornamento (punti 0,10 per titolo);
c) pubblicazioni o lavori a stampa (max punti 3,00):
su riviste internazionali (punti max 0,50 per titolo);
su riviste nazionali (punti max 0,25 per titolo);
atti di congressi, conferenze, note interne (punti max 0,10
per titolo);
d) titoli di servizio (max punti 3,00):
incarichi ricoperti con atto formale presso enti pubblici
(0,50 per incarico fino a un max di punti 2,00);
incarichi ricoperti con atto formale presso enti privati
(0,20 per incarico fino a un max di punti 1,00);
e) titoli di studio ed accademici (max punti 3,00):
dottorato di ricerca (fino a un max di punti 2,0);
titoli di studio conseguiti (escluso titolo di accesso alla
selezione) (fino a un max di punti 1,00);
f) attivita' didattica (max punti 2,00):
docenze universitarie o in corsi post universitari (punti max
1,00 per titolo);
docenze in corsi di qualificazione o/e specializzazione a
livello universitario (punti max 0,50 per titolo);
docenze in corsi di qualificazione o/e specializzazione
presso altri enti (punti max 0,25 per titolo);
premi scientifici o brevetti (punti max 0,20 per titolo).
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda.
Art. 7.
Prova - Programma di esame
La prova colloquio vertera' in una discussione sugli argomenti
relativi alle esperienze richieste per il posto per cui si concorre e
sui titoli scientifici prodotti. La prova colloquio si intendera'
superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a
punti 7/10. La valutazione complessiva sara' costituita, per ciascun
candidato, dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova colloquio
e nella valutazione attribuita ai titoli.
Art. 8.
Conferimento contratto
Al candidato risultato vincitore verra' attribuito l'incarico per
la durata biennale, eventualmente rinnovabile per un pari periodo.
Per detto periodo allo stesso verra' corrisposto un compenso annuo
lordo di L. 36.000.000.
Lo stesso, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e' tenuto all'iscrizione presso l'apposita gestione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' presso
I.N.P.S. ed alla stipula di una assicurazione sugli infortuni valida
per il periodo della prestazione.
La spesa complessiva biennale pari a L. 72.000.000 trovera'
copertura nell'art. 270 denominato "Costi per contratti di
collaborazione professionale ex decreto-legge n. 29/1993, art. 7",
nell'esercizio finanziario dell'anno 2000.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo.
Roma, 22 maggio 2000
Il direttore dell'Istituto: Moccaldi
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