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UNIVERSITA' DI CATANIA

Pubbliche selezioni, per titoli e colloquio, per il conferimento
di assegni per la collaborazione alla ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.90 del 12/11/1999
Ente:UNIVERSITA' DI CATANIA
Località:Catania  (CT)
Codice atto:099E9052
Sezione:Aziende sanitarie
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/12/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, emanato
con decreto rettorale 6 maggio 1996;
Visto il regolamento generale di Ateneo, emanato con decreto
rettorale del 24 ottobre 1996, n. 4455;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica", ed in particolare il punto 6
dell'art. 51;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1998, registrato
alla Corte dei conti il 17 marzo 1998, registro n. 1, foglio n. 26,
con il quale sono stati determinati gli importi degli assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca previsti dalla predetta legge
27 dicembre 1997, n. 449 e vengono dettati, altresi', criteri sulla
valutazione comparativa per il conferimento degli stessi;
Vista la nota esplicativa del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 12 marzo 1998, prot. n. 523,
sui rapporti contrattuali per attivita' di ricerca;
Viste le deliberazioni del senato accademico e del Consiglio di
amministrazione rispettivamente del 28 e 30 aprile 1997, relative
all'approvazione del Regolamento di attuazione delle norme sulla
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali;
Vista la deliberazione del senato accademico del 25 maggio 1998,
relativa alla distribuzione fra le varie facolta' del fondo per il
conferimento di assegni per collaborazione alla ricerca;
Vista la deliberazione del senato accademico del 22 giugno 1998,
relativa all'approvazione del Regolamento per il conferimento di
assegni di ricerca;
Viste la deliberazione del Consiglio della facolta' di ingegneria
del 21 aprile 1999, con la quale sulla base delle risorse finanziarie
disponibili, viene chiesto il conferimento di n. 3 assegni di
ricerca;
Sentito il senato accademico nell'adunanza del 25 ottobre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 28
settembre 1999, con la quale e' stato approvato il presente bando;
Decreta:
Art. 1.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, degli
aspiranti al conferimento dei sottoelencati assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca:
Facolta' di ingegneria:
un assegno per il settore scientifico disciplinare H01A
"Idraulica":
programma di ricerca: "Metodologie numeriche e sperimentali
nell'idraulica ambientale";
durata: 4 anni;
riservato a laureati in ingegneria civile.
Un assegno per il settore scientifico disciplinare H03X "Strade,
ferrovie ed aeroporti":
programma di ricerca: "Procedure per l'ottimizzazione della
gestione della sicurezza stradale finalizzata alla riduzione
dell'incidentalita' sulla viabilita' esistente";
durata: 4 anni;
riservato a laureati in ingegneria civile.
Un assegno per il settore scientifico disciplinare I08A
"Progettazione meccanica e costruzione di macchine":
programma di ricerca: "Comportamento dei materiali convenzionali e
non";
durata: 4 anni;
riservato a laureati in ingegneria del settore industriale.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione alle selezioni di cui all'art. 1, e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: dottore di ricerca o diploma di laurea
conseguito da almeno tre anni ed in possesso di curriculum
scientifico comprovato da pubblicazioni e/o da documentata attivita'
di ricerca svolta dopo la laurea presso istituzioni italiane o
straniere di livello universitario (da allegare alla domanda di
ammissione), come indicato all'art. 1 di ogni singola selezione.
I titoli di studio, qualora conseguiti all'estero, dovranno essere
debitamente regolarizzati dalla rappresentanza diplomatica italiana
competente per territorio, equipollenti a quelli richiesti, in base
ad accordi internazionali ovvero alla normativa vigente;
b) inesistenza di cause ostative ad instaurare contratti con la
pubblica amministrazione;
c) non possono partecipare in alcun caso alla presente selezione i
seguenti soggetti di cui al comma 6, dell'art. 51 della legge 27
dicembre 1997, n. 449: personale di ruolo presso le universita', gli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e
le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI.
Il personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle
specificate nel sopra citato punto c) ha la possibilita' di
partecipare alla selezione ma puo' essere titolare dell'assegno di
ricerca solamente ricorrendo all'istituto dell'aspettativa senza
assegni.
I candidati stranieri devono avere, altresi', una adeguata
conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione.
I candidati sono ammessi con riserva alle selezioni.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalle pubbliche selezioni per difetto dei
requisiti prescritti.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' fra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
Domande e termini di presentazione
Le domande di ammissione, separate per ciascuna selezione alla
quale si intende partecipare, redatte in carta semplice, devono
essere indirizzate al magnifico rettore dell'Universita' presso la
presidenza della facolta' di ingegneria ed inviate esclusivamente a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il
termine perentorio di giorni venti dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4
serie speciale "Concorsi ed esami". A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Le domande di ammissione dovranno essere redatte secondo lo schema
(allegato A del presente bando) e compilate in ogni sua parte, pena
l'esclusione.
Nella domanda di ammissione i candidati, oltre che indicare la
precisa denominazione del settore scientifico disciplinare, del
programma di ricerca e della facolta' inerente, dovranno dichiarare,
ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, e sotto la propria responsabilita':
1) il proprio cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare
nell'ordine, il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
4) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, punto a)
del presente bando, indicando l'istituzione che lo ha rilasciato, la
data del conseguimento, nonche' la votazione riportata.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, si
dovra' specificare la rappresentanza diplomatica italiana competente
per territorio che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo
italiano richiesto;
5) l'inesistenza di cause ostative ad instaurare contratti con la
pubblica amministrazione;
6) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
7) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale
dichiarazione deve essere sottoscritta solo dai cittadini stranieri);
8) di essere consapevole che il conferimento dell'assegno per la
collaborazione alla ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro e
che gli assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca.
Dalle domande deve risultare, altresi', il recapito dell'aspirante
ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa alla selezione che
gli verra' trasmessa mediante raccomandata a.r. E' opportuno indicare
un recapito telefonico. Il candidato, altresi', si impegna a
segnalare tempestivamente le variazioni di recapito che dovessero
intervenire successivamente.
La firma del candidato, apposta in calce alla domanda di
ammissione, non va autenticata.
Non sono ammesse domande cumulative per piu' selezioni.
Verranno esclusi dalle selezioni gli aspiranti le cui domande non
contengono tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
Unitamente alla domanda di partecipazione alla singola selezione, i
candidati dovranno presentare i documenti comprovanti il possesso dei
titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del successivo art. 5,
in carta semplice o in originale, ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, in caso contrario non saranno oggetto di
valutazione. Inoltre dovra' essere allegata copia fotostatica fronte
e retro di un documento di identita' valido della persona che ha
firmato la domanda.
Saranno ritenuti validi solamente i documenti di identita'
provvisti di fotografia e rilasciati da un'Amministrazione dello
Stato.
Sul plico contenente i titoli e le pubblicazioni deve essere
riportata la dicitura: "Presidenza della facolta' di ingegneria,
titoli e pubblicazioni selezione per il conferimento di assegni per
la collaborazione ad attivita' di ricerca programma di ricerca e
l'area scientifica per la quale l'interessato intende partecipare".
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni a
qualsiasi titolo gia' presentati a questa Universita'.
Non saranno prese in considerazione le domande ed i titoli inviati
oltre il termine sopra indicato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
I dati personali forniti dal candidato saranno trattati per le
finalita' previste dal regolamento interno di attuazione della legge
n. 675/1996.

                               Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice di ciascuna selezione sara' nominata
con decreto del rettore su designazione del consiglio della facolta'
interessata. Essa e' composta da un professore di uno dei settori
scientifico-disciplinari cui si riferisce il bando e da altri due
docenti degli stessi settori o di settori affini, di cui almeno uno
esterno alla facolta' e/o all'Ateneo.

                               Art. 5.
Valutazione dei titoli e colloquio
La selezione avviene per titoli e per colloquio sulla base dei
seguenti criteri, dando ragione della valutazione comparativa
compiuta tra gli aspiranti:
Valutazione dei titoli:
dottorato di ricerca o titolo riconosciuto equipollente, conseguito
in Italia o all'estero, punti 12;
frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di
perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o all'estero;
svolgimento di una documentata attivita' di ricerca presso soggetti
pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in
Italia che all'estero, fino a punti 6 per ogni anno sino ad un
massimo di punti 18;
altri titoli compresa la tesi di dottorato, se non pubblicata sino
ad un massimo di punti 5;
pubblicazioni, sino ad un massimo di punti 25.
Colloquio:
il colloquio e' inteso ad accertare le capacita' del candidato in
relazione ai settori scientifico-disciplinari ed al programma di
ricerca di cui all'art. 1, nonche' alla conoscenza della lingua
straniera indicata nella domanda di ammissione, punteggio sino ad un
massimo di punti 40.
I giudizi espressi dalla commissione su ciascun candidato sono
pubblici.
Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno conseguire una
valutazione dei titoli non inferiore a 30 punti.
La valutazione dei titoli precede il colloquio e sara' resa nota
mediante l'affissione all'albo della facolta' interessata.
La presidenza della competente facolta' comunichera' ai candidati
ammessi al colloquio, con raccomandata a.r., non meno di venti giorni
prima dell'inizio dello stesso, il giorno, l'ora ed il luogo in cui
si svolgera'.
Al termine della seduta dedicata al colloquio, la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
Tale elenco verra' affisso all'albo della sede di esami.
Per essere ammessi a sostenere il suddetto colloquio, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido a
norma di legge:
a) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione
dello Stato se il candidato e' dipendente statale;
b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica, o
passaporto o carta d'identita'.
La mancata presentazione al colloquio sara' considerata come
rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Il colloquio si intendera' superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 24 punti.

                               Art. 6.
Formulazione e approvazione della graduatoria di merito
La votazione complessiva, per ciascun candidato, e' determinata
sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, di cui
all'art. 5, al voto riportato nel colloquio.
La commissione provvede a formulare la graduatoria dei candidati
che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70 punti,
di cui almeno 24 conseguiti al colloquio.
La graduatoria di merito e' formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parita'
di punteggio si procedera' a sorteggio.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita', conseguenti ai
risultati delle graduatorie.
Sono dichiarati vincitori di ogni singola selezione i candidati
utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito sotto
condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per
l'ammissione alle selezioni.
Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli atti concorsuali nonche' le graduatorie di merito unitamente a
quella del vincitore di ogni singola selezione.
Le graduatorie di merito sono immediatamente efficaci.
La graduatoria del vincitore di ogni selezione, sara' pubblicata
all'Albo del Palazzo centrale dell'Universita' degli studi di
Catania. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale "Concorsi ed esami" - e dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Il candidato che abbia superato la valutazione comparativa stipula
con l'amministrazione universitaria apposito contratto, che ne regola
l'attivita' di collaborazione alla ricerca. L'assegnista vincitore
inizia a svolgere l'attivita' di collaborazione alla ricerca dalla
data di stipula del contratto sopra citato.
Qualora il candidato che precede in graduatoria, non stipuli, entro
trenta giorni dalla comunicazione, il contratto di cui al precedente
comma, l'Amministrazione stipula lo stesso contratto con il candidato
in posizione immediatamente successiva in graduatoria entro i trenta
giorni successivi.
L'assegnista puo' recedere dal contratto dando un preavviso di
almeno trenta giorni. In caso di mancato preavviso l'amministrazione
ha il diritto di trattenere all'assegnista un importo corrispondente
alla retribuzione per il periodo non dato.

                               Art. 7.
Norme comuni
Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono
essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso
soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della
borsa per il dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Non e' ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca dei titolari di assegni.
Al termine del periodo, l'assegnista e' tenuto a depositare una
relazione sull'attivita' svolta presso la struttura di afferenza,
dandone comunicazione agli uffici amministrativi. Il consiglio della
facolta' interessata, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili, su proposta delle strutture scientifiche di afferenza,
previo parere sull'attivita' svolta, puo' deliberare il rinnovo fino
al limite massimo consentito.
La misura degli assegni, sulla base dei decreti ministeriali di cui
all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
stabilita in lire 25.000.000 annue lorde per i primi quattro anni dal
conferimento dell'assegno, ed in lire 30.000.000 annue lorde per le
annualita' successive.
Per i vincitori, in possesso del solo titolo di dottore di ricerca
o equipollente, la misura degli assegni sara' pari a lire 30.000.000
annue lorde.
I suddetti importi - comprensivi di tutti gli oneri a carico
dell'Amministrazione - saranno erogati al beneficiario in rate
mensili posticipate e dietro attestazione dell'attivita' svolta,
firmata dal responsabile della struttura interessata e dal
responsabile del progetto di ricerca.
Come disposto dalla citata legge n. 449/1997, gli assegni in
questione sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le
disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/1984 e successive
modificazioni ed integrazioni. Sono invece gravati della ritenuta
previdenziale del 12 per cento, a norma dell'art. 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato
dall'art. 59, comma 16, della medesima legge n. 449/1997.
A favore dei titolari degli assegni sara' stipulata, per tutto il
periodo di durata degli stessi, una polizza assicurativa per la
copertura del rischio di infortuni e dei rischi professionali in cui
i medesimi potrebbero incorrere nell'espletamento dell'attivita'
inerente gli assegni. La stipula delle polizze assicurative sara'
effettuata dal competente ufficio dell'amministrazione centrale, con
oneri a carico della facolta' interessata.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni contenute nelle norme citate in
premessa.
Il presente bando sara' pubblicato all'albo del palazzo centrale
universitario e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4 serie speciale "Concorsi ed esami".
Catania, 3 novembre 1999
Il rettore: Rizzarelli
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