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UNIVERSITA' DI PERUGIA

Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unita' di
personale di categoria C, posizione economica iniziale C1, area
amministrativa, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di
lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze della Scuola di specializzazione per le
professioni legali «L. Migliorini».

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.27 del 7/4/2006
Ente:UNIVERSITA' DI PERUGIA
Località:Perugia  (PG)
Codice atto:06E02367
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:8/5/2006
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita' stipulato in data 9 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, che modifica il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducendo l'art. 34-bis;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Considerato che la riserva prevista dai citati decreti
legislativi n. 215/2001 e n. 236/2003 e' operante parzialmente e da'
luogo ad una frazione di posto che si cumulera' alla riserva relativa
alle selezioni che verranno successivamente bandite da questa
Amministrazione;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita' stipulato in data 27 gennaio 2005, biennio economico
2002-2003;
Visto il Regolamento in materia di accesso all'impiego presso
l'Universita' degli studi di Perugia del personale
tecnico-amministrativo e dirigente, emanato con decreto rettorale
n. 1285 del 1° giugno 2005, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 25 ottobre
2005 «Assunzione di una unita' di personale per le esigenze della
Scuola di specializzazione per le professioni legali «L. Migliorini»;
Vista la nota prot. n. 60961 del 18 novembre 2005, trasmessa al
Dipartimento della funzione pubblica in applicazione del predetto
art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la nota prot. n. 1545 dell'11 gennaio 2006 con la quale il
Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato «di non avere,
allo stato, personale da assegnare - ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 - per il fabbisogno di
professionalita' segnalato»;
Ritenuto pertanto, nel rispetto del dettato dell'art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, di poter procedere al reclutamento
delle professionalita' richieste mediante avviso di selezione
pubblica;
Considerato che e' stata data attuazione infruttuosa all'art. 19
del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 del personale del comparto Universita';
Vista la nota prot. n. 13194 del 9 marzo 2006 del responsabile
della struttura interessata;
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di un'unita' di personale di categoria C, posizione economica
iniziale C1, area amministrativa, da assumere a tempo indeterminato
con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di
lavoro a tempo pieno, per le esigenze della Scuola di
specializzazione per le professioni legali «L. Migliorini» di questa
Universita'.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale;
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica all'impiego;
f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
Non possono accedere agli impieghi coloro i quali siano esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro i quali siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati licenziati da un impiego statale ai sensi dei vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari comparti del
personale delle amministrazioni pubbliche, per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di
equiparazione dell'eventuale titolo di studio conseguito all'estero,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per
la presentazione della domanda di ammissione. L'equiparazione e'
effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001, il quale prevede che «nei casi in cui non
sia intervenuta una disciplina di livello comunitario,
all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su
proposta dei Ministri competenti».
I candidati sono ammessi alla selezione, con riserva di ogni
accertamento dei requisiti prescritti. L'esclusione dalla selezione
per difetto dei requisiti stessi, puo' essere disposta in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato dell'Amministrazione.
L'Amministrazione garantisce pari opportunita' fra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
Presentazione della domanda. Termini e modalita'
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta
semplice sul modello «A», allegato al presente decreto e debitamente
sottoscritte dai candidati, a pena di nullita', indirizzate al
Direttore Amministrativo dell'Universita' degli studi di Perugia,
piazza Universita' n. 1 - Perugia, dovranno essere presentate
direttamente o spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora il predetto termine cada in giorno festivo, esso si
intende differito al primo giorno non festivo immediatamente
successivo.
Le domande di ammissione alla selezione si considerano prodotte
in tempo utile purche' vengano spedite, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. La data di
spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
La presentazione diretta delle domande di ammissione alla
selezione, entro il termine perentorio sopraindicato, deve essere
effettuata presso l'Ufficio archivio e protocollo dell'Ateneo nei
giorni: dal lunedi' al venerdi' al mattino dalle ore 9,00 alle ore
13,00 e nei giorni di martedi' e giovedi' anche di pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) la propria attuale residenza e l'indirizzo con il relativo
codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare
tempestivamente le eventuali variazioni;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di
quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero la
qualifica di italiano non appartenente alla Repubblica e di godere
dei diritti politici;
5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle
liste medesime;
6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi
militari;
8) il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione
alla selezione, con l'indicazione della data in cui e' stato
conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato. Qualora il titolo di
studio sia stato conseguito all'estero deve essere dichiarata la
sussistenza dell'equiparazione secondo le modalita' di cui
all'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001;
9) la lingua straniera, a scelta del candidato tra l'inglese o
il francese, della quale verra' accertata la conoscenza nel corso
della prova orale;
10) le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di
impiego presso pubbliche amministrazioni, con esclusione di quelle
conseguenti a dimissioni del dipendente ovvero alla scadenza di
contratti a tempo determinato (nel caso in cui si siano verificate
risoluzioni di precedenti rapporti, su cause diverse da quelle
sopracitate, specificare anche l'amministrazione pubblica, la
qualifica o categoria rivestiva nonche' i relativi periodi);
11) il possesso dei titoli che danno diritto alla preferenza a
parita' di merito, cosi' come precisato nel successivo art. 7). Tali
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione;
12) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati licenziati da un impiego
statale ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro
dei vari comparti del personale delle amministrazioni pubbliche, per
aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi
e, comunque, con mezzi fraudolenti.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
dichiarare, altresi', di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di
handicap, in relazione al loro diritto a sostenere la prova di esame,
dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo
svolgimento della prova stessa e l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap.
La sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi
dell'art. 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
Alla domanda dovra' essere allegata fotocopia di documento di
identita' in corso di validita'.
Il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e delle
modalita' sopra descritti, nonche' l'omissione anche di una soltanto
delle dichiarazioni sopra elencate, comportera' l'automatica
esclusione dalla selezione, a meno che l'omessa dichiarazione sia
desumibile dall'intero contesto della domanda presentata o da altri
documenti ad essa allegati, purche' prodotti in conformita' alla
vigente normativa.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, dai candidati aventi titolo
all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dal citato decreto.
L'Universita' non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice della selezione e' nominata ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento in materia di accesso all'impiego presso
l'Universita' degli studi di Perugia del personale
tecnico-amministrativo e dirigente.

                               Art. 5.
Diario della prova scritta e comunicazioni
La prova scritta di cui al successivo art. 6, si svolgera' in
data 7 giugno 2006 con inizio alle ore 9,30, presso un'aula della
facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Perugia,
via A. Pascoli n. 33 - Perugia.
Alla predetta prova potranno partecipare tutti coloro che non
avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione.
Durante la prova scritta i candidati non possono portare con se'
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche
di alcun genere, e' consentito l'uso dei testi normativi non
commentati purche' autorizzati dalla commissione ed il dizionario
della lingua italiana.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 26 maggio 2006 potra' essere dato avviso
dell'eventuale rinvio della prova scritta nonche' l'eventuale nuova
sede di svolgimento della prova scritta. In assenza di tale
comunicazione, la data ed il luogo sopraindicati si intendono
confermati.
Il presente diario della prova scritta ha valore di notifica a
tutti gli effetti e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi,
senza alcuna altra comunicazione, presso la sede, nel giorno e
nell'ora sopraindicata.
La mancata presentazione del candidato alla prova nel giorno
sopraindicato sara' considerata come rinuncia alla selezione, quale
ne sia la causa.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame di cui al
successivo art. 6, i candidati dovranno essere muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
carta di identita', passaporto, patente di guida, patente
nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di
riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di
identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati,
le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere
comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

                               Art. 6.
Prove d'esame
Le prove d'esame consisteranno in una prova scritta ed una prova
orale.
La prova scritta vertera' su:
elementi di diritto amministrativo;
legislazione universitaria.
La prova orale vertera' sugli argomenti oggetto della prova
scritta e sulle fonti normative di questo Ateneo, quali:
statuto;
regolamento generale d'ateneo;
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita';
regolamento didattico.
Inoltre, la prova orale comprendera' anche l'accertamento della
conoscenza dei piu' diffusi software di Office Automation: Word ed
Excel e di una lingua straniera a scelta del candidato tra l'inglese
o il francese.
(Lo statuto, il regolamento generale d'ateneo, il regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' ed il regolamento
Didattico, sono consultabili via Internet sul sito Web dell'Ateneo
www.unipg.it alle voci Ateneo Statuto e Regolamenti).
Alle prove d'esame verra' attribuito un punteggio complessivo
pari a 70 punti, cosi' ripartito: 40 punti per la prova scritta e 30
punti per la prova orale.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 28/40 o
equivalente.
Parimenti non si intende superata la prova orale se il candidato
non consegue la votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Il punteggio complessivo delle prove d'esame e' determinato
sommando il voto riportato nella prova scritta ed il voto riportato
nella prova orale.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara'
data, a cura dell'Amministrazione, comunicazione con l'indicazione
del voto riportato nella prova scritta nonche' del giorno e dell'ora
in cui la prova stessa si svolgera'.
La suddetta comunicazione verra' inviata almeno 20 giorni prima
della data prevista per la prova: tali termini decorrono dalla
consegna delle raccomandate, da parte dell'Amministrazione, al
servizio postale.
La mancata presentazione del candidato alla prova orale, sara'
considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.

                               Art. 7.
Preferenze a parita' di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al Direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di
Perugia, piazza Universita' n. 1 - 06123 Perugia, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto la prova orale, pena la mancata
applicazione del relativo beneficio nella graduatoria di merito, i
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
preferenza, a parita' di merito, gia' indicati nella domanda, dai
quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione.
Tali documenti dovranno essere prodotti in originale o in copia
autentica o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformita' all'originale, utilizzando il
modello C, ovvero autocertificati, nei casi previsti dalla legge, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, utilizzando il modello B. Le suddette dichiarazioni dovranno
essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita' in corso di
validita' del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
L'omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al
possesso dei sottoindicati titoli di preferenza, comporta
l'inapplicabilita' dei benefici conseguenti al possesso del titolo
medesimo.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito sono:
 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                               Art. 8.
Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria di merito
a) Esaurite le procedure selettive, con decreto del Direttore
amministrativo sara' approvata la graduatoria di merito formata
secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata
nelle prove d'esame, con l'osservanza, a parita' di punti, delle
preferenze previste dall'art. 7 del presente avviso; sara', inoltre,
dichiarato il vincitore della selezione sotto condizione sospensiva
dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione
all'impiego.
b) La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore
della selezione, approvata con provvedimento del Direttore
amministrativo, verra' pubblicata all'Albo ufficiale di questa
Universita' e sul Web dell'Ateneo. Dell'avvenuta pubblicazione e'
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella
Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
c) La graduatoria stessa rimane efficace per ventiquattro mesi
dalla pubblicazione e puo' essere utilizzata per la copertura dei
posti che si rendessero vacanti entro tale periodo nella stessa
categoria ed area funzionale.
d) L'Universita', entro il periodo suddetto, si riserva la
facolta' di utilizzare le stesse graduatorie per la copertura a tempo
indeterminato di posti vacanti con articolazione dell'orario a tempo
parziale, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai
fini dell'esercizio della facolta' di cui alla precedente lettera c).
e) L'Universita' si riserva, inoltre, la facolta' di utilizzare
le graduatorie per l'assunzione a tempo indeterminato per la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nello stesso
profilo, nel caso di effettive necessita' ed urgenza, senza
pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini
dell'esercizio della facolta' di cui alle lettere c) e d) del
presente articolo. In conseguenza di cio', l'assunzione a tempo
indeterminato avra' prevalenza rispetto a quella a tempo determinato
e in subordine, l'assunzione a tempo pieno avra' prevalenza rispetto
a quella a tempo parziale.

                               Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il candidato risultato vincitore sara' invitato, a mezzo
telegramma, a stipulare un contratto individuale di lavoro
conformemente a quanto previsto dal vigente C.C.N.L., e sara' assunto
in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti per la categoria per la quale e' risultato vincitore.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore
dovra' produrre:
a) la documentazione richiesta dall'Amministrazione, di cui al
successivo art. 10;
b) dichiarazione resa sotto la propria responsabilita', di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilita' o cumulo di impieghi
richiamate dalle disposizioni vigenti e, in particolare, dall'art. 53
del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, ovvero a presentare
la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
c) dichiarazione dei servizi resa ai sensi dell'art. 145, parte
II, titolo I, del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre
1973.
Il vincitore che senza giustificato motivo non assuma servizio
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del
contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore assuma
servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di
servizio.
Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto per
la categoria C, posizione economica C1, di cui al Contratto
collettivo nazionale del lavoro, relativo al personale del Comparto
universita', per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio
economico 2002/2003.

                              Art. 10.
Presentazione dei documenti
Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento
dei requisiti previsti, dovra' produrre entro il termine previsto dal
precedente art. 9:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti relativi ai:
dati anagrafici;
titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente avviso;
cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea;
godimento dei diritti politici;
posizione nei riguardi degli obblighi militari;
attestazione risultante dal certificato del Casellario
Giudiziale.
Inoltre, dovra' essere prodotto in carta legale il seguente
documento, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di
stipula del contratto:
2) certificato rilasciato da un medico della A.S.L. competente
per territorio o da un Ufficiale medico in servizio permanente
effettivo o dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora il candidato sia
affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare
menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non e' tale
da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego per il quale
concorre. L'Amministrazione, in base alla normativa vigente,
sottoporra' il vincitore della selezione a visita medica preventiva
intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro.
Il personale statale di ruolo e' tenuto a produrre, sempre nel
termine anzidetto, soltanto la seguente documentazione:
a) copia integrale dello stato matricolare (in sostituzione del
medesimo, il vincitore potra' presentare dichiarazione sostitutiva di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
b) certificato medico di cui al precedente punto 2);
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante il possesso relativo al titolo di studio
previsto dall'art. 2 del presente decreto;
d) dichiarazione di opzione per la nuova qualifica.
Il documento di cui al punto a) dovra' essere aggiornato alla
data di stipula del contratto, mentre il documento di cui al punto b)
dovra' essere prodotto in carta legale e dovra' essere in data non
anteriore a sei mesi rispetto alla data di stipula del contratto
medesimo.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata
conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato
Modello B.

                              Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di
gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di
lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Universita' degli studi
di Perugia.

                              Art. 12.
Rinvio circa le modalita' di espletamento della selezione
Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, valgono le
disposizioni vigenti in materia.

                              Art. 13.
Pubblicazione
Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Dello stesso verra' data divulgazione mediante affissione
all'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Perugia e sara'
consultabile anche via Internet alla pagina Web dell'Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi - selezione personale tecnico
amministrativo.
Perugia, 30 marzo 2006
Il direttore amministrativo: Lacaita

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