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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso
biennale (2009-2011) di 99 allievi marescialli dell'Aeronautica
militare.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.31 del 21/4/2009 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 9E002920 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 21/5/2009 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare e
successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare
e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica militare e della
Guardia di finanza e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante le norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, indicante gli specifici limiti di altezza per la
partecipazione ai concorsi pubblici e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e
successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente le nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n.
603, con il quale e' stato adottato nell'ambito dell'Amministrazione
della difesa il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento,
stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Visto il decreto del Ministro della difesa 19 febbraio 1997,
concernente l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni
per il personale militare dell'Amministrazione della difesa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 5 novembre 1997,
concernente le modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il
reclutamento degli allievi marescialli dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente le norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Ministro della difesa 22 aprile 1999, n. 188,
con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
le disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della citata legge
380/1999, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme
in materia di accertamento dell'idoneita' al servizio militare che
prevede, tra l'altro, la possibilita' di indicare nei bandi di
concorso gli specifici requisiti psico-fisici che i candidati devono
possedere in relazione alle esigenze d'impiego;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente le norme per
l'istituzione del servizio militare professionale e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente le
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della citata legge 331/2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente la
disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64;
Visto il decreto del Ministro della difesa 31 marzo 2003,
concernente l'aggiornamento delle schedule vaccinali e delle altre
misure di profilassi per il personale militare;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante
disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo
n. 215/2001;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003
recante «Elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'» e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 che ha modificato il
regolamento recante le norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita', della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, concernente modifiche e
integrazioni alla citata legge n. 241/1990;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, concernente
le disposizioni integrative e correttive del citato decreto
legislativo n. 215/2001;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare, integrata con il decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Ministro della difesa 13 aprile 2006, n. 203
con il quale e' stato adottato il regolamento recante identificazione
dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
effettuate dal Ministero della difesa, in attuazione degli articoli
20 e 21 del citato decreto legislativo n. 196/2003;
Vista la legge 2 agosto 2007, n. 130, concernente le modifiche
alla citata legge n. 230/1998, in materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione
generale della sanita' militare, con il quale e' stata emanata la
direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20
settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanita'
militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e
l'impiego, tra gli altri, del personale in servizio permanente nelle
Forze armate e dei soggetti affetti da «deficit G6PD»;
Vista la lettera n. 116/5/863/46.51 del 20 maggio 2008, con la
quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2009;
Considerato che nell'organico del ruolo dei marescialli
dell'Aeronautica militare sono disponibili 144 posti di cui 99 da
ricoprire mediante concorso pubblico e superamento di apposito corso
della durata di due anni;
Vista la lettera n. SMA123/P.19.02/017490 del 3 marzo 2009 dello
Stato maggiore dell'Aeronautica militare, concernente le direttive
per l'effettuazione del concorso pubblico per allievi marescialli
dell'Aeronautica militare;
Ravvisata l'esigenza di indire un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'ammissione al 12° corso biennale (2009-2011) di 99
allievi marescialli dell'Aeronautica militare, con riserva per
l'Amministrazione di revocare il presente bando, modificare il numero
dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle
attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero
in applicazione della legge di bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 2009 nonche' della relativa legge finanziaria o di
ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica;
Visto l'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 165/2001,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare,
Decreta
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'ammissione al 12° corso biennale (2009-2011) di 99 allievi
marescialli dell'Aeronautica militare.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di
revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei
posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle
attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero
in applicazione della legge di bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 2009 nonche' della relativa legge finanziaria o di
ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal
caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale
comunicazione mediante annuncio che verra' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Avverso il presente bando e' ammesso, dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:
a) entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale al tribunale
amministrativo regionale, precisando che, trattandosi di atto emesso
da organo centrale dello Stato, la competenza e' del TAR del Lazio
con sede in Roma (articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034);
b) entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
1. Possono partecipare al concorso coloro che:
a) siano cittadini italiani, compresi quelli non appartenenti
alla Repubblica;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
d) non siano incorsi nel proscioglimento, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza
armata o Corpo armato dello Stato;
e) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potesta'
o la tutela;
f) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari secondo le vigenti disposizioni o siano in grado
di conseguirlo entro l'anno 2009. I candidati in possesso di un
titolo di studio avente durata quadriennale devono aver superato
anche l'anno integrativo o essere in grado di superarlo entro il
2009. I diplomi rilasciati da scuole parificate o legalmente
riconosciute, se firmati dai capi delle scuole stesse, sono validi
solo previa legalizzazione di detta firma a cura del provveditore
agli studi. L'ammissione dei candidati che abbiano conseguito un
titolo di studio all'estero e' subordinata all'equipollenza del
titolo stesso ad uno dei titoli sopraindicati e gli interessati
dovranno allegare al titolo di studio una dichiarazione di
equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta;
g) siano in possesso dei requisiti di moralita' e condotta
incensurabili previsti all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989,
n. 53, per l'assunzione nell'Amministrazione della difesa;
h) abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non abbiano superato il
26° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande. Per coloro che abbiano prestato e completato il
servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo e'
elevato a 28 anni qualunque sia stato il grado da loro rivestito. Non
si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione
ai concorsi per i pubblici impieghi;
i) se concorrenti di sesso maschile:
1) non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi
dell'articolo 15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno
che non abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di
rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio
nazionale per il servizio civile di cui alla legge 2 agosto 2007, n.
130;
2) siano di statura non inferiore a m. 1,65;
l) se concorrenti di sesso femminile siano di statura non
inferiore a m. 1,61.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di
truppa in servizio permanente, i militari e i graduati in ferma
volontaria in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere
i requisiti indicati al comma 1, lettere f) ed i), numero 2) per i
concorrenti di sesso maschile e lettera l) per i concorrenti di sesso
femminile, devono:
a) non aver superato il 28° anno di eta';
b) non aver riportato la sanzione disciplinare della consegna di
rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni;
c) essere in possesso della qualifica non inferiore a «nella
media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni.
3. Per l'ammissione alla frequenza del corso per allievi
marescialli i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso
dell'idoneita' psico-fisica (di cui alle direttive tecniche
attualmente vigenti emanate dalla Direzione generale della sanita'
militare) ed attitudinale al servizio militare incondizionato che ne
consenta l'impiego negli incarichi relativi al grado, nonche' nelle
categorie e specialita' di assegnazione previste nel ruolo dei
marescialli dell'Aeronautica militare. Tale idoneita' sara' accertata
con le modalita' indicate negli articoli 9 e 10 del presente decreto.
4. I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande indicato al successivo articolo 3 e,
fatta eccezione per l'eta', devono essere mantenuti per tutta la
durata del procedimento concorsuale pena l'esclusione dal concorso o
dalla frequenza del corso. I requisiti psico-fisici e quelli
attitudinali dovranno essere mantenuti fino alla data di immissione
nel servizio permanente.
5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento e anche a
seguito di successive verifiche, con provvedimento motivato del
Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la
mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente
bando.
6. I concorrenti di sesso femminile che non abbiano potuto
completare le prove o gli accertamenti previsti nel presente bando,
perche' in stato di gravidanza, saranno esclusi dal concorso nel caso
in cui tale stato persista entro i venti giorni antecedenti
all'approvazione della graduatoria finale di merito.
7. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere:
a) redatta, in carta semplice, secondo il modello riportato
nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto, e compilata a penna ovvero con apparecchiature di stampa
elettronica o meccanica, osservando le istruzioni riportate in calce
al modello stesso. Il modello di domanda e' disponibile sul sito
internet www.persomil.difesa.it ovvero sul sito
www.difesa.it/concorsi. I candidati, che alla data di scadenza della
presentazione delle domande siano minorenni, dovranno allegare alla
domanda di partecipazione l'atto di assenso conforme all'allegato B,
sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal
tutore (al predetto documento dovra' inoltre essere allegata copia
del documento di riconoscimento dei sottoscrittori);
b) firmata per esteso dal candidato. La firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non deve essere autenticata. La
mancata sottoscrizione rendera' la domanda irricevibile;
c) spedita, a pena di irricevibilita', esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 2ª Divisione reclutamento
sottufficiali - 1ª Sezione «12° concorso allievi marescialli
dell'Aeronautica militare», casella postale n. 15318 - Ufficio poste
italiane, 00143 Roma Laurentino, entro 30 giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale (a tal fine fara' fede la data apposta
dall'ufficio postale accettante). Qualora il trentesimo giorno sia
festivo, il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente
non festivo, secondo quanto disposto dall'articolo 155 del codice di
procedura civile.
2. I candidati militari in servizio hanno l'obbligo di consegnare
al comando di appartenenza copia della domanda di partecipazione al
concorso, corredata dalla copia della ricevuta di accettazione della
raccomandata rilasciata dall'ufficio postale di spedizione. La
consegna di tali documenti al comando dovra' avvenire entro tre
giorni dalla data di spedizione della domanda. Il comando provvedera'
agli adempimenti previsti al successivo articolo 4.
3. I residenti all'estero o che si trovino all'estero per motivi
diversi possono presentare la domanda, entro i termini stabiliti,
all'Autorita' diplomatica o consolare che ne curera' l'inoltro alla
Direzione generale per il personale militare con la massima
sollecitudine. In tali casi per la data di presentazione fara' fede
la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
dell'Autorita' diplomatica o consolare.
4. I militari in servizio impiegati all'estero devono presentare,
entro i termini stabiliti, la domanda di partecipazione al comando di
appartenenza, che provvedera' all'inoltro della stessa, a mezzo posta
assicurata o raccomandata, alla Direzione generale per il personale
militare entro il terzo giorno, dopo avervi apposto il visto di
avvenuta presentazione. In tal caso per la data di presentazione
fara' fede la data di assunzione a protocollo del comando ricevente.
Una copia della domanda dovra' essere conservata presso il comando
per i successivi adempimenti di competenza.
5. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume
la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Variazioni riguardanti esclusivamente i dati anagrafici
indicati nella domanda di partecipazione, dovranno essere
tempestivamente comunicate alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 2ª Divisione reclutamento sottufficiali - 1ª
Sezione, Viale dell'Esercito, 186 - 00143 Roma (fax numero
06517052766 o 06517052777) con dichiarazione sottoscritta
dall'interessato corredata da copia fotostatica di un documento
d'identita' in corso di validita'. Integrazioni della domanda
riguardanti titoli di merito e/o di preferenza saranno ritenute
valide solo se trasmesse entro la data di scadenza di presentazione
della domanda, con le predette modalita'. L'Amministrazione non
assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da
errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione del recapito, da
ritardate ricezioni da parte dei candidati di avvisi di convocazioni
dovute a disguidi postali, da altre cause non imputabili a proprie
inadempienze o a cause di forza maggiore. In caso di mancata
ricezione dell'avviso di ricevimento riguardante la spedizione della
domanda di partecipazione al concorso, i candidati potranno
contattare, successivamente alla pubblicazione del calendario della
prova di preselezione, il numero verde 803.160 delle Poste italiane
oppure direttamente la Direzione generale per il personale militare -
I Reparto - 2ª Divisione reclutamento sottufficiali - 1ª Sezione ai
numeri 06517050369 o 0651750370.
7. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di far regolarizzare quelle domande spedite nei termini che
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili,
inesatte o non conformi all'allegato A al presente decreto.
8. L'Amministrazione non prendera' in considerazione:
a) le domande inviate con modalita' diverse da quelle stabilite
ai precedenti commi 1 e 3, ad eccezione di quanto previsto al comma
4;
b) le domande prive di firma ovvero prive di firma autografa o
non originale;
c) le domande spedite oltre il termine indicato al precedente
comma 1, lettera c);
d) le richieste di integrazione delle domande riguardanti titoli
di merito e/o di preferenza che pervengano oltre la data di scadenza
della presentazione delle domande oppure, entro la data di scadenza,
ma prive della fotocopia di un documento d'identita' o di altro
documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello
Stato;
e) le domande di partecipazione spedite tramite comandi militari
quando non previsto, ovvero fatte pervenire a mezzo posta militare.
Art. 4.
Istruttoria delle domande dei candidati militari
1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione da
parte dei militari in servizio, devono:
a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso,
sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del precedente
articolo 2. Nel caso in cui il candidato non risulti in possesso dei
predetti requisiti, dovra' essere compilato l'allegato C al presente
decreto, che sara' trasmesso, corredato dal documento comprovante la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per
il personale militare - I Reparto - 2ª Divisione reclutamento
sottufficiali - 1ª Sezione «12° concorso allievi marescialli
dell'Aeronautica militare», casella postale n. 15318 - Ufficio poste
italiane, 00143 Roma Laurentino, a mezzo posta assicurata, entro 7
giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande. Entro lo stesso termine, una copia dell'allegato predetto
dovra' essere inviata anche via e-mail all'indirizzo
r1d2s1@persomil.difesa.it;
b) aggiornare e parificare lo stato di servizio o il foglio
matricolare. I quadri dei predetti documenti dovranno essere
aggiornati alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, compresi quelli privi di
annotazioni, mediante apposizione della data, del timbro dell'ufficio
e della firma dell'ufficiale alla matricola;
c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo
ente di destinazione circa la partecipazione del militare al
concorso. L'ente di destinazione assumera' la competenza per tutte le
successive incombenze relative alla procedura concorsuale. Del
trasferimento dovra' essere contestualmente informata la Direzione
generale per il personale militare;
d) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il
personale militare ogni variazione riguardante la posizione del
candidato (instaurazione di procedimenti disciplinari e penali,
collocamento in congedo, etc.).
2. La Direzione generale per il personale militare per i soli
concorrenti risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria
della prova di cui all'articolo 7 chiedera' ai comandi di trasmettere
entro 3 giorni in plico sigillato e in copia conforme:
a) la documentazione di cui al comma 1, lettera b);
b) la documentazione caratteristica raccolta in ordine
cronologico relativa agli ultimi due anni, o al periodo di servizio
prestato se inferiore a due anni, antecedenti la data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, corredata dall'attestazione e
dalla dichiarazione di completezza;
c) la documentazione riguardante i titoli di merito posseduti e
dichiarati dal candidato tra quelli riportati al successivo articolo
12 del presente bando.
Art. 5.
Commissioni
1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata, saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione esaminatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un ufficiale con grado pari o superiore a Colonnello,
presidente;
b) due ufficiali superiori, membri;
c) un ufficiale inferiore, segretario.
Detta commissione avra' il compito di:
- provvedere alla somministrazione del test della prova di
preselezione e della prova scritta per l'accertamento delle qualita'
culturali ed intellettive, controllando che le operazioni si svolgano
nel rispetto delle norme vigenti, nonche' provvedere alle operazioni
riguardanti la ricezione, la conservazione e la custodia del
materiale occorrente per l'espletamento delle prove e la correzione
automatizzata degli elaborati;
- curare l'organizzazione dell'aula di svolgimento della prova;
- valutare i titoli di merito, attribuendo i punteggi previsti al
successivo articolo 12;
- provvedere alla formazione della graduatoria finale di merito
dei candidati giudicati idonei.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale con grado pari o superiore a Colonnello,
presidente;
b) due ufficiali superiori, membri;
c) un ufficiale inferiore o un appartenente al ruolo dei
marescialli, segretario.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un ufficiale con grado pari o superiore a Colonnello,
presidente;
b) due ufficiali superiori, membri;
c) un ufficiale inferiore, segretario.
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamenti attitudinali;
d) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed
intellettive;
e) valutazione dei titoli di merito.
2. All'atto della presentazione per l'effettuazione delle
prove/accertamenti previsti dall'iter concorsuale, i candidati
dovranno esibire la carta d'identita' oppure altro documento di
riconoscimento con fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello
Stato ed in corso di validita'. Alla presentazione per la prova di
preselezione dovra' essere esibita una copia della domanda di
partecipazione al concorso e la ricevuta di accettazione della
raccomandata (mod. 22) rilasciata dall'ufficio postale, comprovante
il giorno di spedizione della stessa.
3. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali lasciati incustoditi
dai candidati nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al
comma 1 del presente articolo.
Art. 7.
Prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti ad una prova di preselezione
consistente nella somministrazione di un questionario a risposta
multipla, volto ad accertare il livello di cultura generale. Il test,
basato sui programmi comuni della scuola secondaria di secondo grado,
comprendera' domande di geografia, storia (dal Risorgimento ai giorni
nostri), educazione civica, fisica, italiano (sintassi, sinonimi e
contrari) e lingua inglese.
2. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di
svolgimento della prova saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale - del 5 maggio 2009. La stessa Gazzetta Ufficiale
potra' contenere l'avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione
suddetta ed anche eventuali comunicazioni riguardanti il bando di
concorso. La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati. La mancata presentazione presso
la sede d'esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in
ritardo, ancorche' dovuta a cause di forza maggiore, comportera'
l'irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto al
successivo articolo 16, comma 4.
3. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche' portare
carta da scrivere, appunti o manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque genere. E' vietato, altresi', l'uso di apparecchi
telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tali
prescrizioni e delle disposizioni emanate dalla commissione
esaminatrice all'atto della prova comporta l'esclusione dalla prova
stessa con provvedimento della commissione esaminatrice.
Analogamente, sara' escluso il candidato che durante la prova venga
sorpreso a copiare. La commissione esaminatrice e il personale di
supporto curano l'osservanza delle disposizioni emanate e hanno
facolta' di intervenire adottando i provvedimenti ritenuti necessari.
4. Al termine della prova sara' formata la graduatoria di merito.
Il punteggio che la commissione assegnera' sara' espresso in
sessantesimi. I candidati che conseguiranno un punteggio inferiore a
36 saranno giudicati «inidonei». Saranno ammessi ai successivi
accertamenti psico-fisici ed attitudinali, secondo l'ordine della
graduatoria di merito della prova di preselezione, i primi 396
candidati idonei, nonche' coloro che avranno riportato lo stesso
punteggio dell'ultimo candidato ammesso.
5. Gli ammessi alle successive prove concorsuali riceveranno
formale comunicazione all'indirizzo di recapito indicato nella
domanda di partecipazione. Coloro che non riceveranno alcuna
comunicazione dovranno considerarsi «non ammessi» e ogni ulteriore
notizia in merito potra' essere chiesta alla Sezione relazioni con il
pubblico al numero 06517051012. L'esito della prova sara' reso noto
nel sito www.persomil.difesa.it. e www.difesa.it/concorsi.
> 6. Il punteggio della preselezione non sara' preso in
considerazione ai fini della formazione della graduatoria finale di
merito del concorso.
Art. 8.
Documentazione da produrre per l'ammissione agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito
della prova di preselezione, di cui all'articolo 7, comma 5, saranno
convocati presso l'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare
«Aldo di Loreto», per essere sottoposti agli accertamenti
psico-fisici previsti al successivo articolo 9. Coloro che
risulteranno idonei a tali accertamenti saranno sottoposti presso il
Centro di selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia agli
accertamenti attitudinali di cui al successivo articolo 10. Gli
accertamenti psico-fisici saranno completati in un giorno, gli
accertamenti attitudinali, presumibilmente, in due giorni.
2. Per essere ammessi agli accertamenti di cui al comma 1,
all'atto della presentazione presso il citato Istituto medico legale,
i candidati dovranno consegnare la seguente documentazione:
a) copia non autenticata del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale. I diplomi di durata
quadriennale dovranno essere corredati da apposita documentazione
attestante il superamento dell'anno integrativo. I concorrenti che,
alla data di convocazione per sostenere gli accertamenti
psico-fisici, non avessero ancora sostenuto gli esami di maturita' o
concluso l'anno integrativo, dovranno sottoscrivere un'apposita
dichiarazione, da consegnare al personale incaricato, riguardante la
temporanea mancanza del titolo di studio. I medesimi concorrenti,
qualora giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali, dovranno produrre una copia del diploma o certificato
sostitutivo o dichiarazione sostitutiva del medesimo all'atto della
presentazione per sostenere la prova scritta per l'accertamento delle
qualita' culturali ed intellettive di cui al successivo articolo 11;
b) se militari in congedo, copia del foglio di congedo illimitato
o copia del foglio matricolare o copia dello stato di servizio
rilasciato dal Centro documentale competente (ex Distretto militare)
ovvero copia dell'estratto matricola rilasciato dalla Capitaneria di
porto di appartenenza per coloro che abbiano prestato servizio nella
Marina militare. I candidati che avessero prestato servizio
sostitutivo civile ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge 8
luglio 1998, n. 230, in aggiunta al foglio di congedo illimitato
rilasciato dagli organi competenti, dovranno produrre copia della
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presentata all'Ufficio nazionale per il servizio civile ai
sensi della legge 2 agosto 2007, n. 130;
c) copia della documentazione comprovante il possesso di titoli
di merito tra quelli indicati al successivo articolo 12, se posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e
dichiarati nella stessa;
d) copia della documentazione relativa ad eventuali titoli di
preferenza previsti dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni, se posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa;
e) libretto sanitario rilasciato dalla Azienda sanitaria locale o
tessera sanitaria della regione di appartenenza;
f) dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del
protocollo diagnostico, secondo quanto indicato nell'allegato D, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
g) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
h) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
medico sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o
private convenzionate e che esercitano in tali ambiti in qualita' di
medici specializzati in medicina dello sport; la data del certificato
non dovra' essere anteriore ad un anno dal giorno di presentazione;
i) esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo
referto in originale, effettuato non anteriormente ai sei mesi
precedenti gli accertamenti sanitari, presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale (SSN) (in quest'ultimo caso dovra' essere
prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria convenzionata con il SSN);
l) referto in originale dei seguenti esami, effettuati in data
non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il
SSN:
1) analisi completa delle urine;
2) emocromo completo;
3) glicemia;
4) azotemia;
5) creatininemia;
6) trigliceridi;
7) colesterolo (HDL, LDL);
8) bilirubina (totale - diretta - indiretta);
9) gamma GT, ALT, AST, fostatasi alcalina;
m) certificato medico relativo all'accertamento dei markers
dell'epatite HBV e HCV rilasciato da una struttura sanitaria pubblica
o privata convenzionata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra'
essere prodotto anche certificato in originale attestante che
trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il SSN); la data
del certificato non dovra' essere anteriore a due mesi dal giorno di
presentazione;
n) referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento
strumentale del G6PD (metodo quantitativo), eseguito presso strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate con il SSN non oltre i
sei mesi antecedenti la data di convocazione agli accertamenti
sanitari. Ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore
generale della sanita' militare il 30 agosto 2007 e il 20 settembre
2007, nonche' della relativa direttiva tecnica di attuazione emanata
dalla Direzione generale della sanita' militare l'11 gennaio 2008, i
soggetti affetti da deficit di G6PD, consapevoli delle sanzioni
civili e penali cui potranno andare incontro in caso di dichiarazione
mendace, dovranno produrre il modello di certificato medico di cui
all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente
decreto, rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale modello sara' presentato
dal candidato alla commissione per gli accertamenti sanitari. Inoltre
i soggetti in questione, in sede di visita medica effettuata dalla
commissione per gli accertamenti sanitari, se giudicati idonei,
dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e
responsabilizzazione di cui all'allegato F, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
3. Il candidato di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra,
dovra' presentare:
a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita
non anteriormente ai tre mesi precedenti, presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il SSN (in
quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in
originale attestante che trattasi di struttura sanitaria
convenzionata con il predetto SSN);
b) referto originale del test di gravidanza eseguito non
anteriormente a cinque giorni precedenti gli accertamenti sanitari
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto
anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura
sanitaria convenzionata con il predetto SSN). In caso di positivita'
del test, la commissione non procedera' agli accertamenti
psico-fisici e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n.
114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
qualora lo stato di gravidanza persista entro i venti giorni
antecedenti all'approvazione della graduatoria finale di merito, le
candidate saranno escluse dal concorso con le modalita' indicate nel
precedente articolo 2.
4. La documentazione prodotta non sara' restituita al termine
degli accertamenti sanitari ad eccezione delle immagini radiografiche
(salvo i casi in cui siano alla base dello specifico giudizio di non
idoneita').
5. Le copie dei documenti di cui al precedente comma 2, lettere
a), b), c) e d), se valevoli quali titoli di merito e/o di preferenza
secondo quanto indicato al successivo articolo 12, dovranno essere
corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante che la copia e' conforme all'originale. Tale
dichiarazione, redatta secondo lo schema riportato in allegato G al
presente decreto, dovra' essere portata al seguito e sottoscritta
davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2,
lettere i), l), m) e n) e, per i concorrenti di sesso femminile,
anche di quelli indicati al comma 3, lettera a) e b), ovvero la
mancata conformita' degli stessi, determineranno l'esclusione dal
concorso.
6. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.
Art. 9.
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico
redatto su apposito modulo come da allegato D, che costituisce parte
integrante del presente decreto, saranno sottoposti agli accertamenti
sanitari da parte di una commissione medica appositamente nominata
dal Direttore generale per il personale militare o da autorita' da
lui delegata, al fine di accertare il possesso dell'idoneita'
psico-fisica per l'ammissione al corso di formazione e
specializzazione nonche' per l'assegnazione alle
categorie/specialita' previste per il ruolo dei marescialli
dell'Aeronautica militare.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' definita tenendo
conto dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare e delle direttive
applicative impartite dalla Direzione generale della sanita' militare
in vigore al momento della visita.
3. La commissione medica, presa visione della documentazione
sanitaria di cui al precedente articolo 8 prodotta dall'interessato,
disporra' i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica, E.C.G. a riposo ed eventuali ulteriori
accertamenti strumentali e funzionali;
b) visita oculistica ed eventuali ulteriori accertamenti
strumentali e funzionali;
c) visita specialistica otorinolaringoiatrica, audiometrica ed
eventuali ulteriori accertamenti strumentali e funzionali;
d) prova di funzionalita' respiratoria;
e) visita psichiatrica/test psicometrici;
f) verifica dell'abuso di alcool, dell'uso di sostanze
stupefacenti (amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e
cocaina) anche saltuario od occasionale nonche' dell'utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
4. La commissione medica potra' inoltre procedere ad ogni
ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata
valutazione clinica e medico-legale.
5. Saranno giudicati «non idonei» i candidati risultati affetti
da:
a) imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative
che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
b) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente «3» o «4» nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie,
dislalie, disartrie);
d) imperfezioni ed infermita' non contemplate dai precedenti
alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il
servizio permanente nelle categorie/specialita' del ruolo dei
marescialli dell'Aeronautica militare.
6. Saranno altresi' giudicati «non idonei» i candidati che
risultino positivi ai test per l'accertamento del consumo anche
occasionale delle sostanze incluse nelle tabelle previste
dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
7. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti che siano risultati di
statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e a m. 1,61 se
di sesso femminile ed ai quali sia stato attribuito il seguente
profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO) 2;
apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2;
apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS)
2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo
(VS) 2; apparato uditivo (AU) 2.
8. Ai candidati giudicati idonei quali allievi marescialli, ma con
deficit G6PD, la commissione preposta fara' sottoscrivere apposita
dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione
conforme al citato allegato F.
9. La commissione medica, seduta stante, comunichera' per iscritto
al candidato, che dovra' apporre la data e la propria firma sul
foglio di notifica, l'esito della visita medica sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale allievo maresciallo dell'Aeronautica militare»
con l'indicazione del relativo profilo sanitario;
b) «inidoneo quale allievo maresciallo dell'Aeronautica militare»
con l'indicazione della causa di inidoneita'.
Il giudizio e' definitivo e non comporta l'attribuzione di
punteggio.
10. Ai candidati minorenni, risultati inidonei agli accertamenti
psico-fisici, sara' comunicato il solo giudizio di inidoneita'
provvedendo successivamente, mediante comunicazione scritta ai
genitori o al tutore, a precisare la specifica diagnosi formulata.
11. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi
compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, non oltre i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori
accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica, per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo
detti candidati potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli
accertamenti attitudinali di cui al successivo articolo 10. Qualora i
candidati non abbiano recuperato, al momento della nuova visita, la
prevista idoneita' fisica, saranno giudicati «inidonei». Tale
giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, sara'
definitivo.
Art. 10.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici di
cui al precedente articolo 9 saranno sottoposti, da parte di una
commissione attitudinale appositamente nominata dal Direttore
generale per il personale militare o da autorita' da lui delegata, ad
una serie di prove, compresa una prova di efficienza fisica
consistente nell'effettuazione di una corsa piana di 800 metri i cui
elementi di dettaglio sono indicati in allegato H, intese ad
accertare il possesso dei requisiti attitudinali necessari per
l'espletamento delle funzioni e degli incarichi previsti nelle
categorie/specialita' del ruolo marescialli dell'Aeronautica
militare.
2. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione
preposta esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio
di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio, che e' definitivo e non
comporta attribuzione di punteggio, sara' comunicato ai candidati
seduta stante. Il giudizio di «inidoneita'» comporta l'esclusione del
concorrente dal concorso.
Art. 11.
Prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed
intellettive
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
ed attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova scritta per
l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive che si terra'
nel luogo, nella data, nell'ora e con le modalita' indicate nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 23 giugno 2009. La
stessa Gazzetta Ufficiale potra' contenere l'avviso di rinvio ad
altra data della pubblicazione suddetta ed anche eventuali
comunicazioni riguardanti il bando di concorso. La pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati.
2. La prova, finalizzata all'accertamento del bagaglio culturale e
del quoziente intellettivo del candidato, consistera' nell'esecuzione
di un questionario composto da 100 quesiti a risposta multipla
predeterminata dei quali 50 culturali comprendenti domande di
aritmetica, algebra, geometria, grammatica, letteratura (dal
Romanticismo ai giorni nostri) e lingua inglese e 50 di tipo
analitico-deduttivo, percettivo-spaziale, analitico-verbale.
3. I candidati che nella prova conseguiranno un punteggio
inferiore a 36/60 saranno dichiarati «non idonei».
Art. 12.
Titoli di merito
1. La commissione esaminatrice ai fini della formazione della
graduatoria finale valutera', per i soli candidati idonei, i seguenti
titoli di merito, attribuendo i punteggi di seguito indicati:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: un quarto
del voto conseguito all'esame di maturita' (espresso in sessantesimi)
fino ad un massimo assegnabile di 15 punti (la commissione
esaminatrice provvedera' a convertire proporzionalmente in
sessantesimi i diplomi il cui voto e' espresso in centesimi);
b) essere stato allievo dell'Istituto «U. Maddalena» dell'Opera
nazionale figli degli aviatori: 0,50 punti;
c) aver conseguito il titolo di studio presso Scuole militari:
0,50 punti;
d) essere in possesso del diploma di perito aeronautico
conseguito presso uno degli istituti tecnici aeronautici istituiti
con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508,
o presso analogo istituto legalmente riconosciuto dal Ministero
dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca: 0,50 punti;
e) aver superato il corso di controllore del traffico aereo
(TWR-APP) svolto presso l'Ente nazionale assistenza al volo: 0,50
punti;
f) essere in possesso di attestato comprovante il superamento del
corso di cultura aeronautica ovvero di cultura aeronautica in
meteorologia: 0,50 punti;
g) essere in possesso del diploma di educazione fisica conseguito
presso l'Istituto superiore di educazione fisica, ovvero del diploma
di maestro dello sport rilasciato dal Comitato olimpico nazionale
italiano al termine di un corso di durata triennale, ovvero della
laurea in Scienze motorie e sportive: 0,50 punti;
h) essere militare volontario dell'Aeronautica militare
(ufficiali in ferma prefissata e militari in ferma breve, prefissata
annuale e/o quadriennale): 1 punto.
2. Il punteggio attribuito ai titoli di cui alle lettere b), c),
d), e), f), g) ed h) non puo' in ogni caso superare il totale di 1
punto. I punteggi per i titoli di cui alle lettere d) e f) non sono
cumulabili.
3. I titoli di merito di cui al presente articolo, ad eccezione di
quello indicato alla lettera a), dovranno essere:
a) posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione
della domanda;
b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso;
c) documentati all'atto della presentazione per gli accertamenti
psico-fisici.
Art. 13.
Graduatoria finale di merito
1. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale di
merito dei concorrenti giudicati idonei a tutte le prove concorsuali
secondo l'ordine definito dalla somma del punteggio riportato nella
prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed
intellettive e il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli
di merito. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai
candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni. I titoli di preferenza saranno ritenuti
validi se posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione, dichiarati nella
domanda stessa e documentati all'atto della presentazione per gli
accertamenti psico-fisici. In caso di ulteriore parita' sara' data la
precedenza al candidato piu' giovane di eta'.
2. L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina
dei vincitori saranno formalizzate con decreto del Direttore generale
per il personale militare. La citata graduatoria sara' pubblicata nel
Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale. Dal giorno di pubblicazione dell'avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
Art. 14.
Documentazione amministrativa
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito riceveranno comunicazione da parte della Direzione generale
per il personale militare. Gli stessi, all'atto della presentazione
alla Scuola marescialli dell'Aeronautica militare di Viterbo per la
frequenza del corso biennale, dovranno produrre la seguente
documentazione:
a) certificato attestante le vaccinazioni effettuate;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nella quale risulti:
1) la data e il luogo di nascita;
2) la cittadinanza italiana;
3) il godimento dei diritti civili e politici ovvero che non si
e' incorsi in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni
vigenti, ne impediscano il possesso;
c) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica.
2. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.
Art. 15.
Ammissione e svolgimento del corso di formazione e specializzazione
1. La Direzione generale per il personale militare,
subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni in base
alla normativa vigente, convochera' i vincitori presso la Scuola
marescialli dell'Aeronautica militare per la frequenza del corso di
formazione e specializzazione.
2. I candidati risultati vincitori del concorso, che non si
presenteranno alla Scuola marescialli nel termine fissato nella
lettera di convocazione, saranno considerati rinunciatari e esclusi
dalla frequenza del corso. La citata Direzione generale potra'
comunque autorizzare il differimento fino al settimo giorno dalla
data d'inizio del corso per quei vincitori che per comprovati motivi
lo chiedano con apposita istanza da trasmettere a mezzo fax al numero
06517052766 entro 48 ore dall'avvenuto impedimento.
3. I vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di
incorporamento da parte del dirigente del servizio sanitario della
predetta Scuola marescialli. I candidati riscontrati «non idonei»
alla predetta visita medica per la perdita di uno o piu' requisiti
previsti dal bando di concorso saranno immediatamente inviati presso
la competente commissione medico-ospedaliera per l'accertamento
dell'idoneita' fisica quali allievi marescialli. Sia nel caso di
giudizio di «inidoneita'» sia nel caso di temporanea inidoneita'
superiore a trenta giorni, i candidati saranno immediatamente esclusi
dall'incorporamento per la frequenza del corso con provvedimento
motivato del Direttore generale per il personale militare o di
autorita' da lui delegata. Il dirigente del servizio sanitario fara'
sottoscrivere ai vincitori con deficit di G6PD apposita dichiarazione
di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al citato
allegato F.
4. L'Amministrazione della difesa si riserva la facolta' di
ricoprire i posti che entro i primi 30 giorni decorrenti dalla data
di inizio del corso dovessero rendersi disponibili in seguito alla
mancata presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni di vincitori
ovvero alla inidoneita' alla visita medica d'incorporamento,
provvedendo a convocare i candidati idonei che seguono nella
graduatoria finale di merito.
5. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso,
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi
alle leggi e ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non
sottoscriveranno tale obbligo di ferma saranno considerati
rinunciatari.
6. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio o in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia o ai
Corpi armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso
e assumere la qualifica di allievo maresciallo previa rinuncia al
grado e alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso
stesso, con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di
provenienza. Gli ufficiali in ferma o rafferma, qualora vengano a
cessare dalla qualita' di allievo maresciallo, possono essere
reintegrati, a domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale dei ruoli
sergenti e volontari di truppa in servizio permanente, qualora venga
a cessare dalla qualita' di allievo maresciallo, e' reintegrato,
ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel
grado e il tempo trascorso presso le scuole e' computato
nell'anzianita' di grado. Il personale di truppa in ferma e rafferma
qualora venga a cessare dalla qualita' di allievo maresciallo e'
restituito ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli
obblighi di servizio, computando nei medesimi il periodo di tempo
trascorso in qualita' di allievo. I volontari prosciolti dalla ferma
prefissata, assunti in qualita' di allievi in quanto vincitori di
concorso, qualora perdano detta qualita' potranno essere reimpiegati,
previo loro assenso, ai reparti/enti di provenienza, nei limiti delle
consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti
temporali della ferma prefissata originariamente contratta. I
volontari sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i
periodi trascorsi in qualita' di allievo sono computati nella ferma.
7. Durante la frequenza del corso agli allievi marescialli
competono, qualora piu' favorevoli, gli assegni del grado
precedentemente rivestito all'atto dell'ammissione.
8. Il corso di formazione e specializzazione, comprensivo dei
tirocini complementari e degli esami intermedi e finali, ha durata
biennale e sara' articolato in due fasi di cui la prima e'
finalizzata alla formazione etico-militare degli allievi e alle
istruzioni tecnico-professionali di base, la seconda al completamento
della preparazione tecnico-professionale in relazione alle categorie
e specialita' di assegnazione.
9. Per essere ammessi al secondo anno di corso e agli esami finali
previsti al termine del periodo di formazione e specializzazione, gli
allievi dovranno superare gli esami intermedi e le esercitazioni
pratiche prescritti per ciascun anno di corso.
10. Gli allievi saranno iscritti, a cura dell'Amministrazione
della difesa, al fine di conseguire la laurea in infermieristica o in
scienze organizzative e gestionali, rispettivamente, presso la sede
distaccata dell'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma e
dell'Universita' degli studi della «Tuscia», entrambe situate in
Viterbo.
11. I vincitori che all'atto dell'ammissione alla Scuola
marescialli dell'Aeronautica militare di Viterbo avessero gia'
sostenuto esami universitari del corso di studio da frequentare non
potranno farli valere ai fini del conseguimento del diploma di
laurea. I vincitori, in possesso di laurea in scienze organizzative e
gestionali o di laurea in infermieristica o in scienze
infermieristiche, potranno comunque essere assegnati alle categorie
per le quali e' previsto il conseguimento del medesimo titolo di
studio; in tal caso non verranno iscritti nella relativa facolta'
universitaria, ma frequenteranno un corso di formazione definito
dallo Stato maggiore dell'Aeronautica militare.
12. In relazione alle specifiche esigenze organiche e di impiego
dell'Aeronautica militare gli allievi saranno assegnati ad una delle
categorie/specialita' previste per il ruolo dei marescialli dalle
direttive in vigore a cura di una apposita commissione, nominata con
provvedimento del Direttore generale per il personale militare o di
autorita' da lui delegata. Gli allievi che aspirano all'assegnazione
della categoria «controllo spazio aereo», qualora prevista, saranno
sottoposti ad ulteriori accertamenti al fine di determinare il
possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali stabiliti dalla
normativa vigente per lo svolgimento degli incarichi in tale
categoria (decreto ministeriale 16 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 17 ottobre 2003, n. 242,
modificato con decreto ministeriale 2 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 30 novembre 2007, n. 279).
13. Al termine dei due anni di corso, previo superamento degli
esami finali, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo
n. 196 del 1995, gli allievi saranno nominati, sulla base della
graduatoria di merito, maresciallo di 3ª classe in servizio
permanente, con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data
in cui hanno avuto termine gli esami medesimi e dovranno
sottoscrivere una ulteriore ferma quinquennale, durante la quale
termineranno l'iter scolastico.
Art. 16.
Disposizioni amministrative e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento delle
prove e degli accertamenti del concorso sono a carico dei
concorrenti. Ai concorrenti militari in servizio dovra' essere
concessa esclusivamente la licenza straordinaria della durata
limitata al/ai giorno/i di effettuazione della prova piu' il tempo
necessario per raggiungere la sede d'esame. Non puo' essere
rilasciato il certificato di viaggio. Qualora detti candidati non si
dovessero presentare a sostenere la prova per motivi dipendenti dalla
propria volonta', la licenza straordinaria dovra' essere commutata in
licenza ordinaria dell'anno in corso.
2. I candidati incorporati in qualita' di volontari
successivamente alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso dovranno comunicare alla Direzione
generale per il personale militare, a mezzo fax, la denominazione e
l'indirizzo dell'Ente presso il quale sono destinati a prestare
servizio. I candidati hanno altresi' l'obbligo di informare per
iscritto il reparto/ente d'incorporamento della partecipazione al
concorso. I reparti/enti che avranno assunto in forza detti
candidati, ottempereranno a quanto stabilito all'articolo 4 del
presente bando di concorso.
3. La convocazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
dovra' essere esibita al personale a tal fine preposto all'atto della
presentazione presso le sedi stabilite per l'effettuazione delle
prove.
4. I candidati assenti nel giorno e nell'ora stabiliti per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali di cui all'articolo
6, comma 1, lettere a), b) e c) saranno considerati rinunciatari ed
esclusi dal concorso. Tuttavia la Direzione generale per il personale
militare, compatibilmente con il calendario delle prove e degli
accertamenti predetti, potra' fissare una nuova data di presentazione
non suscettibile di ulteriore proroga in presenza esclusivamente di
impedimento dovuto a:
a) motivi di salute, debitamente documentati da struttura
sanitaria pubblica;
b) concomitanza della data di convocazione con il giorno di
svolgimento degli esami di maturita';
c) inderogabili esigenze di servizio debitamente e
tempestivamente documentate dal comando di appartenenza, per i
militari in servizio.
Al fine di ottenere il differimento il concorrente o, per i
militari in servizio, il comando di appartenenza, dovra' trasmettere,
entro le 24 ore dalla data in cui e' prevista la convocazione,
l'istanza di differimento, la documentazione comprovante
l'impedimento e copia di un documento di riconoscimento in corso di
validita' a mezzo fax al numero 06517052766 o al numero 06517052777.
Le richieste incomplete non verranno prese in considerazione.
5. Le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le prove
concorsuali sono a carico dei partecipanti e non verranno rimborsate
dall'Amministrazione.
6. Compatibilmente con le disponibilita' logistiche, durante la
fase relativa agli accertamenti attitudinali, i concorrenti potranno
usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Aeronautica militare.
7. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove
d'esame.
8. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente
bando di concorso potra' essere contattata la Sezione relazioni con
il pubblico della Direzione generale per il personale militare al
numero 06517051012.
Art. 17.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti stabiliti all'articolo 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto
d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. I diritti di cui al precedente comma potranno essere fatti
valere nei confronti del Direttore generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento,
fino all'immissione nel ruolo marescialli, e' il Direttore della 2ª
Divisione reclutamento sottufficiali della Direzione generale per il
personale militare.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per il
controllo secondo le normative vigenti e verra' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Roma, 16 aprile 2009
Il Generale di Corpo d'Armata Mario Roggio
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