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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per esami, per l'ammissione di centosessanta giovani ai
licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito. Anno scolastico
2004-2005.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.21 del 16/3/2004 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 04E01142 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 22/4/2004 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956,
n. 950, sull'ordinamento delle Scuole militari e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1995, concernente
adeguamento della retta a carico delle famiglie degli allievi delle
Scuole militari dell'Esercito;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la
definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle
categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed
infermita' che sono causa di non idoneita';
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con
direttiva 10 aprile 2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che non prevede per l'anno scolastico 2004-2005
partecipazione di personale femminile ai concorsi per l'ammissione di
allievi alle Scuole militari dell'Esercito;
Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per esami, per
l'ammissione di allievi ai licei classico, scientifico e scientifico
europeo annessi alle Scuole militari dell'Esercito per l'anno
scolastico 2004-2005;
Considerato che alla Scuola militare «Teulie» di Milano e'
possibile ammettere allievi, oltre che al liceo classico ed al liceo
scientifico, anche al liceo scientifico europeo;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere che i posti eventualmente
non ricoperti dagli aspiranti al liceo scientifico europeo per
insufficienza di idonei possano essere ricoperti dai candidati idonei
compresi nella graduatoria per il liceo scientifico e secondo
l'ordine della stessa, e viceversa;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'effettuazione di una
prova preliminare di cultura generale cui sottoporre tutti i
partecipanti al concorso indetto con il presente decreto, con riserva
di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di
economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il
numero delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di studi
previsti (liceo classico, liceo scientifico e liceo scientifico
europeo) venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione;
Ritenuto che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle
successive prove concorsuali di candidati in misura pari a quattro
volte quello dei posti a concorso per ciascun ordine di studi offra
adeguata garanzia di selezione;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Per l'anno scolastico 2004-2005 e' indetto un concorso, per
esami, per l'ammissione di centosessanta giovani ai licei annessi
alle Scuole militari dell'Esercito, con la seguente ripartizione di
posti per sede ed ordine di studi:
Scuola militare «Nunziatella» di Napoli
Primo liceo classico: posti trentadue.
Terzo liceo scientifico: posti quarantotto.
Scuola militare «Teulie» di Milano
Primo liceo classico: posti venti.
Terzo liceo scientifico: posti quaranta.
Terzo liceo scientifico europeo: posti venti.
I posti disponibili per il liceo scientifico europeo
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei
potranno essere ricoperti dai candidati idonei iscritti nella
graduatoria per il liceo scientifico, sempreche' lo gradiscano,
secondo l'ordine della graduatoria medesima, e viceversa.
2. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50%
e' riservato ai candidati idonei al termine delle prove concorsuali
che siano orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei
dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni
o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente
non ricoperti per mancanza di candidati idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri
candidati idonei.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di sesso maschile che:
a) abbiano, al 31 dicembre 2004, compiuto il quindicesimo anno
di eta' e non superato il diciasettesimo, cioe' siano nati tra il
31 dicembre 1987 ed il 31 dicembre 1989, estremi compresi;
b) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale quali allievi delle Scuole militari
dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' indicate nei successivi
articoli 8 e 9;
c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
d) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa
classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio decreto 4 maggio
1925, n. 653;
e) siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico
2003-2004 l'idoneita' alla ammissione alla prima classe del liceo
classico ovvero alla terza classe del liceo scientifico o del liceo
scientifico europeo.
Non saranno, pertanto, ammessi a concorrere i giovani che
avessero conseguito detta idoneita' al termine di anni scolastici
precedenti.
2. I requisiti per l'ammissione al concorso, ad eccezione di
quelli indicati nel precedente comma 1, lettere a), b) ed e),
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo art. 3.
Art. 3.
Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice in conformita' allo schema riportato in allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto, dovranno essere
indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 1ª Sezione - presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Caserma «Gonzaga del Vodice», viale Mezzetti n. 2,
Foligno (Perugia), e spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, oppure presentate a mano, a pena di decadenza, entro il
giorno 22 aprile 2004. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo
lettera raccomandata, il timbro a data del Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, per quelle presentate a mano.
Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande spedite
o presentate oltre il termine sopraindicato.
2. Nella domanda i candidati dovranno indicare:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) la residenza. Ogni variazione dell'indirizzo che dovesse
verificarsi durante l'espletamento del concorso dovra' essere
segnalata direttamente e nel modo piu' celere al Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito;
d) il corso di studi prescelto (liceo classico, liceo
scientifico o liceo scientifico europeo);
e) il corso di studi frequentato, ginnasio o liceo scientifico
o liceo scientifico europeo, specificando, se frequentatori del
secondo liceo scientifico o liceo scientifico europeo, la lingua
straniera - inglese o francese - studiata. I candidati che nell'anno
scolastico in corso frequentino il secondo anno di un corso di studi
diverso (che dovra' essere espressamente indicato, unitamente alla
lingua straniera studiata) saranno ammessi a partecipare al concorso
«con riserva», a condizione che documentino, prima dell'inizio delle
prove orali (presumibilmente ultima decade di giugno 2004), di aver
superato presso un istituto scolastico statale o parificato gli esami
integrativi conseguendo l'idoneita' all'iscrizione alla classe per la
quale intendano partecipare;
f) la Scuola militare prescelta (salvo che venga richiesta la
partecipazione per i posti per il liceo scientifico europeo).
Dovranno essere indicate, in ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le
Scuole. Qualora venisse omessa l'indicazione della seconda Scuola,
questa verra' considerata d'ufficio con priorita' 2;
g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto;
h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza,
a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli,
indicati nel successivo art. 11, dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande;
i) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, di numero telefonico. L'Amministrazione non
assume alcuna responsabilita' per la eventuale dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. Le domande dovranno essere firmate dai candidati e la firma
dovra' essere vistata da entrambi i genitori o dal genitore che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
dal tutore. Qualora l'esercente la potesta' genitoriale sia uno solo
dei genitori il medesimo dovra' espressamente dichiararlo sotto la
propria responsabilita' in calce alla domanda.
4. Detta firma comportera' da parte dei soggetti sopraindicati la
responsabilita' della veridicita' delle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a
che il giovane venga sottoposto agli accertamenti previsti dal
successivo art. 4. La mancanza di dette sottoscrizioni determinera'
il non accoglimento della domanda.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova preliminare di cultura generale;
b) prova di educazione fisica;
c) accertamenti sanitari;
d) accertamento attitudinale;
e) prova orale di cultura generale.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
candidati dovranno esibire la carta di identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da una amministrazione dello Stato.
3. Le spese dei viaggi e relativi soggiorni per la sede delle
prove sono a carico dei candidati i quali, peraltro, muniti di copia
della domanda per la prova preliminare di cultura generale, di
lettera o telegramma di convocazione per la prova di educazione
fisica, per gli accertamenti sanitari, per l'accertamento
attitudinale, per la prova orale di cultura generale e per
l'ammissione alla Scuola militare, potranno presentarsi al Distretto
militare o ad un Comando carabinieri allo scopo di ottenere il
rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria
prevista.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per la prova preliminare di cultura generale,
per la prova orale e per la formazione della graduatoria degli
aspiranti al liceo classico;
b) la commissione per la prova preliminare di cultura generale,
per la prova orale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo scientifico ed al liceo scientifico europeo;
c) la commissione per la prova di educazione fisica;
d) la commissione per gli accertamenti sanitari;
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
f) la commissione per l'accertamento attitudinale.
2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b),
presiedute entrambe dal medesimo ufficiale di grado non inferiore a
Brigadier generale dell'Esercito in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, saranno composte da:
due ufficiali superiori dell'Esercito, membri;
quattro docenti di scuola media superiore abilitati
all'insegnamento nei licei classici o scientifici, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per la prova di educazione fisica sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito, presidente;
due ufficiali dell'Esercito, qualificati istruttori militari di
educazione fisica, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento della prova,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale del Corpo sanitario
dell'Esercito.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari sara' composta
da:
un ufficiale medico dell'Esercito di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari sara'
composta da:
un generale medico dell'Esercito, presidente;
due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.
Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4.
6. La commissione per l'accertamento attitudinale sara' composta
da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito;
un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito, laureato in medicina e specialista in psichiatria e/o
psicologia clinica;
un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito, laureato in psicologia;
un ufficiale in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
Le funzioni di presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
di Foligno.
Art. 6.
Prova preliminare di cultura generale
1. La prova preliminare di cultura generale, della durata di
settantacinque minuti, consistera' nella somministrazione di un
questionario contenente test volti ad accertare le abilita'
ortogrammaticali e sintattiche, nonche' la conoscenza di argomenti di
attualita', di educazione civica, di cultura generale (storia e
geografia), di matematica, logica e comprensione di brani dei
candidati.
2. La prova preliminare di cultura generale si svolgera' il
5 maggio 2004, in sede unica, presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, Caserma «Gonzaga del Vodice»,
viale Mezzetti n. 2 - Foligno, con inizio non prima delle ore 14,30
dell'orario ufficiale.
3. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento
di detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 23 aprile 2004, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2004 tale pubblicazione
potra' essere rinviata ad una data successiva.
4. Qualora in relazione al numero dei candidati venisse ritenuto
non opportuno effettuare la prova preliminare di cultura generale per
uno o piu' degli ordini di studi previsti nell'art. 1 del presente
decreto, nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
23 aprile 2004, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto
eventualmente rinvio, verra' pubblicato il relativo avviso. Detta
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati. Per informazione in merito i candidati potranno
consultare, inoltre, il sito internet www.persomil.difesa.it.
> 5. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, qualora la prova avesse luogo, sono tenuti a presentarsi
senza alcun preavviso presso il predetto Centro, per sostenere la
prova medesima, entro le ore 13,30 del giorno previsto, muniti di
carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento in corso di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione
dello Stato e dovranno portare al seguito una penna a sfera ad
inchiostro indelebile nero.
6. Saranno esclusi dal concorso i candidati che, qualunque sia la
causa, non saranno presenti al momento dell'inizio della prova.
7. Per quanto riguarda le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. In base al numero delle risposte esatte fornite dai candidati
verranno formate dalle rispettive commissioni di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettere a) e b), distinte graduatorie provvisorie,
una per il liceo classico, una per il liceo scientifico e una per il
liceo scientifico europeo (ovvero solo quella o quelle per le quali
fosse stata svolta la prova), al solo scopo di individuare i
candidati da ammettere alle successive prove concorsuali.
9. Saranno convocati a sostenere le ulteriori prove del concorso
i candidati classificatisi nelle predette graduatorie entro i
seguenti limiti numerici:
i primi duecentotto per il liceo classico;
i primi trecentocinquantadue per il liceo scientifico;
i primi ottanta per il liceo scientifico europeo.
10. A tali prove saranno altresi' ammessi i candidati che nella
rispettiva graduatoria abbiano riportato lo stesso punteggio del
candidato classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione alle
successive prove.
11. I candidati classificatisi oltre i limiti numerici
sopraindicati non riceveranno alcuna comunicazione. Essi, tuttavia,
potranno chiedere informazioni sull'esito della prova preliminare
alla Direzione generale per il personale militare - Servizio
relazioni con il pubblico (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e
06/4986.4613) oppure consultare il sito internet:
www.persomil.difesa.it, a partire dal quindicesimo giorno successivo
alla data di svolgimento di detta prova.
Art. 7.
Prova di educazione fisica
1. La prova di educazione fisica, gli accertamenti sanitari e
l'accertamento attitudinale avranno luogo presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Caserma «Gonzaga
del Vodice», viale Mezzetti n. 2 - Foligno, presumibilmente a partire
dalla terza decade del mese di maggio 2004 ed avranno la durata
complessiva di quattro/cinque giorni per ciascun candidato.
I candidati che entro il 20 maggio 2004 non avessero ricevuto
l'invito a presentarsi a detti accertamenti potranno chiedere notizie
alla gia' citata Direzione generale per il personale militare -
Servizio relazioni con il pubblico (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e
06/4986.4613).
2. I candidati dovranno presentarsi al predetto Centro, nel
giorno indicato nella lettera o telegramma di convocazione, muniti di
tenuta ginnica e dovranno esibire il certificato di idoneita' ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, rilasciato da
medici della Federazione medico sportiva italiana o dal personale
sanitario delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate
che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in
medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato
comportera' la non ammissione a sostenere la prova di educazione
fisica.
3. La prova di educazione fisica, valutata dalla commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), consistera'
nell'esecuzione in sequenza dei seguenti esercizi, a fianco di
ciascuno dei quali sono indicati, tra parentesi, i parametri per
raggiungere la sufficienza:
corsa veloce di m 60 con quattro ostacoli di cm 60,
intervallati di m 9,14 con inizio a m 13,72 dalla linea di partenza
(tempo massimo 11");
piegamenti sulle braccia (numero minimo 15);
salto in alto (altezza minima m 1,10);
flessioni del busto dalla posizione supina (numero minimo 15).
4. La prova, una volta iniziata non dovra' subire interruzioni. I
candidati che lamentassero postumi di infortuni precedentemente
subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio della
prova idonea certificazione medica che sara' valutata dalla
competente commissione ai fini dell'eventuale differimento ad altra
data della effettuazione della prova. Allo stesso modo, i candidati
che prima dell'inizio della prova accusassero una indisposizione o
che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi
dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale,
sentito l'ufficiale medico presente, adottera' le conseguenti
determinazioni. Non saranno pertanto prese in considerazione
richieste di differimento o di ripetizione della prova che
pervenissero da parte di candidati che abbiano portato comunque a
compimento, anche se con esito negativo, la prova di educazione
fisica. I candidati, invece, che nel corso della prova intendessero
ritirarsi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e
verranno esclusi dal prosieguo delle prove concorsuali.
5. Per la prova ogni componente della commissione disporra' di 10
punti. Nell'allegato «I» che costituisce parte integrante del
presente decreto sono indicati i punteggi corrispondenti alle
prestazioni fornite dai candidati in ciascun esercizio. La
commissione prima dell'inizio della prova provvedera' a fissare in
apposito verbale le modalita' di effettuazione di ciascun esercizio.
6. La prova di educazione fisica si riterra' superata se il
candidato avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno
6/10i, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli
esercizi. Il punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di
educazione fisica sara' utile alla formazione delle graduatorie di
merito di cui al successivo art. 12.
Art. 8.
Accertamenti sanitari
1. I candidati che avranno riportato giudizio di idoneita' nella
prova di educazione fisica secondo quanto indicato nel precedente
art. 7 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
all'art. 5, comma 1, lettera d), ad accertamenti sanitari volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica quali allievi
delle Scuole militari.
Detti candidati dovranno essere muniti di:
certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione
(da non oltre tre mesi) dell'accertamento per i markers dell'epatite
B e C. La mancata presentazione di detto certificato comportera' la
non ammissione agli accertamenti;
eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni e
relativo referto, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti
a tale esame strumentale presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata, entro i tre mesi precedenti la
data degli accertamenti sanitari;
dichiarazione di consenso all'effettuazione degli esami
radiologici, conforme all'allegato H che costituisce parte integrante
del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in
mancanza di essi, dal tutore (solo se non forniti del relativo
referto di cui al precedente alinea del presente comma). La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il candidato minorenne agli esami radiologici;
copia conforme di eventuali cartelle cliniche relative ad
interventi chirurgici subiti o a ricoveri in strutture sanitarie.
2. La commissione prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici
e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni - al fine di
escludere la sussistenza di patologie misconosciute che possono
essere di pregiudizio per la salute dell'interessato e della
comunita' militare nella quale sara' inserito - solo qualora il
candidato non produca il relativo referto, come indicato nel
precedente comma 1. Il candidato che dovesse essere sottoposto a
detto esame avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di
consenso compilata e sottoscritta in conformita' al gia' citato
allegato H;
cardiologico con ECG;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi delle urine;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
3. La commissione, al termine degli accertamenti sanitari,
formulera' per ciascun candidato uno dei seguenti giudizi che verra'
comunicato, seduta stante, per iscritto:
«idoneo» all'ammissione quale allievo alle Scuole militari
dell'Esercito;
«non idoneo» all'ammissione quale allievo alle Scuole militari
dell'Esercito.
In caso di giudizio di non idoneita' la commissione provvedera' a
comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la
relativa motivazione dovra' essere comunicata per iscritto al
genitore esercente la potesta' genitoriale, ovvero al tutore, come
ricavabile dalla domanda di partecipazione al concorso.
4. Saranno giudicati «idonei» i candidati che risulteranno:
esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare di leva stabiliscono l'attribuzione del
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (ad
eccezione dei deficit/eccessi ponderali per i quali e' prevista
l'attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica
somato-funzionale CO del profilo sanitario e delle «note di
introversione, di insicurezza, di iperemotivita' del carattere etc. e
tali da non pregiudicare l'adattamento a normale situazione di vita»,
purche' ritenute utilmente migliorabili tenuto conto dell'eta' dei
soggetti);
esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti previsti dal
presente comma;
esenti da disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia,
disartria);
in possesso, inoltre, dei seguenti specifici requisiti:
acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normali;
senso cromatico normale accertato alle matassine colorate;
integrita' dei mezzi diottrici (ad eccezione degli esiti di
fotocheratoablazione non complicata, compatibili con il giudizio di
idoneita);
udito valutato con voce di conversazione da percepire a non
meno di otto metri di distanza da un orecchio e a non meno di sette
metri dall'altro.
5. Saranno giudicati «non idonei» ed esclusi dal concorso i
candidati risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermita'
previste dal precedente comma 4.
6. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i candidati giudicati «non idonei» non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
7. I candidati giudicati «non idonei» potranno, tuttavia, spedire
con lettera raccomandata alla Direzione generale per il personale
militare presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito di Foligno improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza,
corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica o privata convenzionata, relativamente alle cause che hanno
determinato il giudizio di non idoneita'. Dette istanze dovranno
essere anticipate al predetto Centro a mezzo fax (n. 0742/342208).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i candidati riceveranno la
relativa comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, essi
riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
8. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei candidati di cui al
precedente comma 7, in caso di accoglimento dell'istanza, sara'
espresso dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), a
seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di
ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a seguito di
ulteriori accertamenti sanitari disposti.
9. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo e
sara' comunicato ai candidati seduta stante (per i non idonei con le
modalita' gia' indicate nel precedente comma 3). Pertanto, i
candidati dichiarati «non idonei» anche a seguito della valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche'
quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal
concorso.
Art. 9.
Accertamento attitudinale
1. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti
sanitari saranno sottoposti all'accertamento attitudinale a cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera f).
2. Detto accertamento consistera' nello svolgimento di prove
intese a valutare le qualita' attitudinali e caratterologiche dei
candidati agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento nella
vita e nelle attivita' della Scuola militare.
Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione
esprimera' nei confronti di ciascun candidato un giudizio di
idoneita' o di non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato
seduta stante. In caso di giudizio di non idoneita' la commissione
provvedera' a comunicare all'interessato esclusivamente detto
giudizio, mentre la relativa motivazione dovra' essere comunicata per
iscritto al genitore esercente la potesta' genitoriale, ovvero al
tutore, come ricavabile dalla domanda di partecipazione al concorso.
3. I candidati giudicati «non idonei» saranno esclusi dal
concorso, mentre quelli «idonei» saranno ammessi a sostenere la prova
orale di cultura generale.
Art. 10.
Prova orale di cultura generale
1. I candidati che saranno stati giudicati idonei al termine
della prova di educazione fisica, degli accertamenti sanitari e
dell'accertamento attitudinale saranno convocati presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per sostenere la
prova orale di cultura generale che avra' luogo, presumibilmente,
nell'ultima decade del mese di giugno 2004.
2. I candidati ammessi a sostenere la prova orale all'atto della
presentazione al Centro dovranno consegnare apposita dichiarazione
sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
unitamente ai genitori o al genitore esercente l'esclusiva potesta'
genitoriale o al tutore in caso di assenza dei genitori, da cui
risulti la conseguita promozione al termine dell'anno scolastico
2003-2004 alla classe superiore per la quale concorrono.
3. I candidati che siano stati ammessi a partecipare al concorso
«con riserva», quali frequentatori nell'anno scolastico in corso del
secondo anno di un corso di studi diverso da quello per il quale
hanno chiesto di concorrere, dovranno documentare, con dichiarazione
sostitutiva rilasciata con le modalita' e dai soggetti indicati nel
precedente comma 2, a pena di esclusione dal concorso, tassativamente
entro il 1° luglio 2004, anticipandola a mezzo fax (n. 0742/342208),
di aver superato presso un istituto scolastico statale o parificato
gli esami integrativi conseguendo l'idoneita' all'iscrizione alla
classe per la quale hanno chiesto di partecipare.
4. La prova orale di cultura generale vertera':
per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del ginnasio
(con esclusione della lingua straniera), secondo i programmi
stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca ed essenzialmente sulle materie italiano, latino, greco,
storia e matematica. I principali argomenti d'esame sono riportati
nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente
decreto;
per gli aspiranti al liceo scientifico e al liceo scientifico
europeo, sulle materie del primo e del secondo anno di detto liceo
(con esclusione del disegno), secondo i programmi stabiliti dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed
essenzialmente sulle materie italiano, latino, matematica, storia e
lingua straniera (solo inglese o francese). I principali argomenti
d'esame sono riportati nell'allegato C che costituisce parte
integrante del presente decreto.
5. Ciascun candidato, sia del classico che dello scientifico, ha
facolta' di portare al seguito i testi degli autori studiati (latini,
greci, italiani e stranieri), riferiti alle materie oggetto di esame
ed ai programmi ministeriali di cui sopra. In mancanza verra'
interrogato sugli argomenti contenuti nei programmi riportati,
rispettivamente, nei gia' citati allegati B e C.
6. La prova orale si riterra' superata se il candidato avra'
riportato la votazione minima di 6/10i.
Art. 11.
Titoli di preferenza
1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
art. 12, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza
eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
a) i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di Medaglia d'oro al valor Militare;
b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive
modificazioni;
c) i figli di militari di carriera delle Forze armate;
d) i figli di ufficiali e sottufficiali di complemento
richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato
abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza;
e) i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato;
f) i figli di titolari di pensioni ordinarie civili e militari
dello Stato.
2. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito il candidato piu' giovane di eta', in applicazione del
secondo periodo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997,
aggiunto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
3. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande.
Art. 12.
Graduatorie di merito
1. I candidati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti di cui al precedente art. 4 saranno iscritti in tre
distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico, una
per gli aspiranti al liceo scientifico ed una per gli aspiranti al
liceo scientifico europeo, secondo l'ordine determinato dalla media
ponderale del voto riportato da ciascuno nella prova di educazione
fisica (moltiplicato per il coefficiente 0,2) e di quello riportato
nella prova orale di cultura generale (coefficiente 1).
2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del concorso:
per il liceo classico: i primi cinquantadue candidati idonei;
per il liceo scientifico: i primi ottantotto candidati idonei;
per il liceo scientifico europeo: i primi venti candidati
idonei.
Resta fermo quanto indicato nel precedente art. 1 per i posti
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei.
3. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, nonche' dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate
con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale ufficiale del
Ministero della difesa. Della avvenuta pubblicazione verra' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e, a puro titolo informativo, nel sito internet
«www.persomil.difesa.it».
Art. 13.
Ammissione alle Scuole
1. I candidati idonei, compresi nel numero dei posti messi a
concorso, saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con
priorita' 1 (Scuola militare «Nunziatella» di Napoli ovvero Scuola
militare «Teulie» di Milano) secondo l'ordine della rispettiva
graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili, mentre i
candidati idonei, iscritti nella graduatoria per il liceo scientifico
europeo, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno
assegnati alla Scuola militare «Teulie» di Milano. Una volta
ricoperti interamente i posti disponibili in una sede i candidati che
seguono in posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente
assegnati alla sede indicata nella domanda con priorita' 2. Le
rinunce e la mancata presentazione di vincitori del concorso alla
Scuola di assegnazione verificatesi entro i primi ventuno giorni
dalla data di presentazione consentiranno alla Direzione generale per
il personale militare di disporre l'ammissione di altrettanti
candidati idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con
possibile modificazione della sede e del corso di studi (solo liceo
scientifico/liceo scientifico europeo) provvisoriamente assegnati.
2. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi, i candidati che senza giustificato motivo non si
presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I candidati,
invece, che comunicheranno al Comando della Scuola militare di
assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo,
producendo la relativa documentazione giustificativa, potranno
ottenere una proroga, comunque non superiore a sette giorni.
3. All'atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati
assegnati i candidati dovranno produrre, a pena di decadenza, i
seguenti documenti:
a) fotografia recente, formato tessera (4 \times 5), con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e'
richiesta alcuna autenticazione;
b) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla osta del
preside dell'Istituto scolastico, entrambi necessari per il
trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare. Le firme dei
capi delle Scuole parificate o legalmente riconosciute apposte sulle
pagelle devono essere autenticate dal provveditore agli studi;
c) certificato comprovante il numero, le date e le dosi
relative alle vaccinazioni antitetaniche e antitifiche eventualmente
praticate ed eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a
medicinali;
d) atto di impegno firmato da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva podesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore, redatto conformemente all'allegato D
del presente decreto;
e) atto di assenso all'arruolamento, in bollo, (solo per i
candidati che alla data di presentazione alla Scuola abbiano compiuto
il sedicesimo anno di eta), secondo lo schema riportato
nell'allegato E che costituisce parte integrante del presente
decreto.
4. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e
civile dei candidati sara' effettuato d'ufficio.
5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, l'Amministrazione provvedera' a
richiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del
concorso medesimo.
6. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 14.
Esclusioni
1. L'amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere
in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse
ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle
Scuole militari dell'Esercito.
Art. 15.
Ordinamento degli studi
1. La Scuola militare «Nunziatella» di Napoli e la Scuola
militare «Teulie» di Milano sono istituti d'istruzione che perseguono
lo scopo di preparare i futuri allievi delle Accademie militari.
2. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle predette
Scuole militari sono di ordine:
classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli
previsti per l'intero corso di liceo classico e per il terzo, quarto
e quinto anno del liceo scientifico;
scientifico europeo, con materie e sviluppo orario settimanale
come da scheda in allegato G, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
In tali licei sono istituite, per l'insegnamento delle lingue e
della letteratura straniera, le cattedre di inglese, francese e
spagnolo, quest'ultima limitatamente al corso del liceo scientifico
europeo.
3. Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse
scolastiche.
4. Durante l'intera permanenza presso la Scuola non e' consentito
agli allievi ripetere piu' di un anno. In caso diverso, essi cessano
di appartenere alla Scuola.
5. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi sono giudicati
anche sotto l'aspetto della disciplina militare, della condotta, del
carattere, delle qualita' morali, delle qualita' fisiche e della loro
idoneita' alla vita militare.
Art. 16.
Arruolamento e obblighi di servizio
1. Gli allievi, appena raggiunto il sedicesimo anno di eta',
dovranno contrarre uno speciale arruolamento volontario di tre anni
per il compimento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno
essere contratte successive rafferme di un anno.
2. Gli allievi che al raggiungimento del sedicesimo anno non
vorranno assoggettarsi al prescritto arruolamento saranno dimessi
dalla Scuola militare.
3. Gli allievi che all'atto dell'accertamento dell'idoneita'
fisica al servizio militare non si trovino nelle condizioni volute
per essere arruolati - e sempreche' si presuma che possano
raggiungere in breve tempo la prescritta idoneita' fisica - potranno
essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione ministeriale, su
proposta motivata del Comandante della Scuola militare. In caso
contrario, potra' essere loro consentito di ultimare gli studi
nell'anno scolastico in corso, al termine del quale saranno
allontanati dalla Scuola.
4. Durante la permanenza presso la Scuola saranno impartite
apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati.
Gli allievi che non avranno tratto profitto da tali istruzioni
potranno essere rinviati in famiglia d'autorita', anche durante il
corso dell'anno scolastico.
Art. 17.
Spese a carico delle famiglie
1. Sono a carico delle famiglie:
una retta annua;
le spese per libri di testo, oggetti di cancelleria e disegno;
il premio di assicurazione infortuni di Euro 100,00
(obbligatorio per gli allievi «non arruolati», cioe' che alla data di
presentazione alla Scuola non abbiano compiuto ancora il sedicesimo
anno di eta).
2. La retta annua a carico delle famiglie per l'anno scolastico
2004-2005 e' fissata, fermo restando il beneficio delle esenzioni o
riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti, in relazione agli
accertati redditi annui lordi delle famiglie stesse, da documentare
con esibizione dell'ultima denuncia dei redditi - ovvero con apposita
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e con le modalita'
previste dalle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - negli importi appresso
indicati:
Euro 309,87 per reddito familiare annuo lordo di Euro 7.746,85;
Euro 619,75 per reddito familiare annuo lordo tra Euro 7.746,86
e Euro 15.493,71;
Euro 929,62 per reddito familiare annuo lordo tra Euro
15.493,72 e Euro 30.987,41;
Euro 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a
Euro 30.987,41.
Detta retta dovra' essere corrisposta tassativamente in tre rate
anticipate, coincidenti con data di presentazione, 1° febbraio 2005 e
1° giugno 2005.
3. Per libri di testo, oggetti di cancelleria e disegno, le
famiglie, senza alcuna eccezione, devono versare, a titolo di
anticipo, Euro 400,00.
4. L'assicurazione e' obbligatoria per fornire la piu' ampia
copertura contro il rischio di qualsiasi infortunio, compresi quelli
che possano colpire gli allievi durante l'attivita' ricreativa, le
esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la
Scuola. La polizza, il cui premio dovra' essere corrisposto in due
rate (la prima all'atto dell'ammissione e la seconda entro il
1° febbraio 2005), prevede i seguenti massimali di rimborso:
a) fino a Euro 51.645,69 per invalidita' permanente;
b) fino a Euro 51.645,69 per morte;
c) fino a Euro 51.645,69 per responsabilita' civile verso
terzi;
d) fino a Euro 1.032,91 per rimborso massimo per ciascuna delle
seguenti spese: mediche, chirurgiche e rette di degenza.
5. All'atto dell'ammissione, pertanto, gli allievi, salvo le
esenzioni appresso indicate, dovranno versare:
a) prima rata della retta di cui al comma 2 del presente
articolo;
b) Euro 400,00 quale anticipo spese libri, ecc.;
c) Euro 50,00 quale prima rata del premio di assicurazione.
I giovani che all'atto della presentazione non comprovino di aver
eseguito tali versamenti non saranno ricevuti nell'Istituto.
6. Il Comandante della Scuola, tuttavia, ove dai documenti di cui
al successivo art. 18 presentati dalle famiglie abbia sufficienti
elementi per ritenere che un giovane abbia titolo alla concessione
della intera retta o della mezza retta gratuita, puo' ricevere
l'allievo, soprassedendo temporaneamente dal richiedere il
versamento, in attesa della decisione ministeriale circa il
riconoscimento del titolo ai benefici.
7. La Scuola, all'atto dell'ammissione, inviera' comunque
tempestivamente alla famiglia avviso con l'indicazione di quanto
dovuto per l'allievo.
8. Le famiglie sono tenute, inoltre, al rimborso di somme che
venissero eventualmente anticipate all'allievo per spese di carattere
generale straordinario strettamente indispensabili, o per far fronte
ad eventuali danni (individuali o collettivi).
9. Tutti i pagamenti a qualunque titolo dovuti dovranno essere
effettuati mediante versamenti sui seguenti conti correnti postali:
per gli ammessi alla Scuola militare di Napoli: c/c
n. G.A.16134801, intestato alla Scuola militare «Nunziatella» di
Napoli;
per gli ammessi alla Scuola militare di Milano: c/c
n. 37199205, intestato alla Scuola militare «Teulie» di Milano.
Art. 18.
Dispensa totale o parziale della retta
1. E' accordato il beneficio della dispensa della intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
2. E' accordato il beneficio della dispensa della mezza retta per
benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor Militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive
modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e
sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che
per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
3. I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia possono farsi
valere nei riguardi del padre, della madre, dei genitori adottivi e
del patrigno, sempreche' il giovane risulti a carico.
4. E' accordato il beneficio della dispensa della mezza retta per
merito personale:
nel primo anno dei liceo classico, nel terzo anno del liceo
scientifico e nel terzo anno del liceo scientifico europeo, agli
allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei
candidati ammessi, purche' abbiano superato gli esami di ammissione
con una media complessiva non inferiore agli 8/10;
negli anni scolastici successivi, agli allievi che negli
scrutini dell'anno scolastico precedente risultino classificati nei
primi due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano
riportato una media complessiva non inferiore agli 8/10.
5. Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
di mezze rette per benemerenze diverse, l'una per benemerenze di
famiglia e l'altra per merito personale.
6. Il beneficio della dispensa totale o parziale della retta per
benemerenze di famiglia non viene accordato durante il tempo in cui
l'allievo ripete l'anno di corso per insuccesso negli studi.
7. Per ottenere il beneficio della dispensa della retta intera o
della mezza retta, e' necessario che venga prodotta apposita istanza
in bollo, contenente le dichiarazioni di cui ai successivi commi 10 e
11, secondo lo schema riportato nell'allegato F che costituisce parte
integrante del presente decreto.
8. Qualora il titolo che da' diritto al beneficio venga a
maturare successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la
domanda per la concessione del beneficio stesso dovra' essere
presentata nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale sia
stato accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione.
In tal caso il beneficio richiesto sara' accordato, se spettante, con
effetto retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo.
9. Il Comando della Scuola militare interessata, ricevute le
domande, ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la
completezza della documentazione a ciascuna allegata richiedendo, se
del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento della sussistenza del titolo che dia luogo al
beneficio richiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande
alla Direzione generale per il personale militare per le decisioni.
10. Per ottenere la dispensa della intera retta di cui al comma 1
del presente articolo alla domanda dovranno essere allegate
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
a) per gli orfani di guerra o equiparati:
copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del
genitore;
certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani
di guerra;
b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio:
stato di servizio o del foglio matricolare del genitore;
decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
11. Per ottenere la dispensa della mezza retta di cui al comma 2
del presente articolo alla domanda dovranno essere allegate
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
a) per i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia e dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare: brevetto di
concessione, oppure lo stato di servizio militare da cui risultino le
concessioni;
b) per i figli di mutilati ed invalidi di guerra: stato di
servizio militare del genitore o decreto concessivo di pensione
privilegiata di guerra;
c) per i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio
permanente: stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
d) per i figli di ufficiali di complemento, richiamati in
temporaneo servizio, che per il servizio prestato abbiano acquisito
il diritto al trattamento di quiescenza: stato di servizio o foglio
matricolare del padre;
d) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato:
estratto matricolare;
e) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili e
militari dello Stato: decreto di pensione del genitore.
12. I candidati, qualora lo gradiscano, hanno facolta' di
produrre, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai
precedenti commi 10 e 11, i relativi documenti a sostegno della
richiesta di esenzione.
13. La dispensa della mezza retta per merito personale di cui al
precedente comma 4 del presente articolo sara' accordato d'ufficio
dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta dei
Comandi delle Scuole militari.
Art. 19.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti dalla Direzione generale per il personale militare
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
di Foligno, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata - secondo le modalita'
previste dal piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - anche successivamente
all'eventuale ammissione alle Scuole per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto instaurato con l'Amministrazione militare.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale
ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore della 1ª Divisione della Direzione generale per il
personale militare, responsabile del trattamento. Il titolare del
trattamento e' il direttore generale della Direzione generale per il
personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 10 marzo 2004
Amm. sq.: Lucidi
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