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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, ad un posto per la nomina a tenente
del ruolo speciale delle Armi varie, maestro vice direttore della
banda musicale dell'Esercito.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.61 del 11/8/2006 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 06E05626 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 11/9/2006 |
Tags: | Educatori e maestre |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e
successive modificazioni;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente avanzamento
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordino dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, concernente
il riordino della banda musicale dell'Arma dei carabinieri;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
attuazione dell'art. 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della precitata legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la
definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle
categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente il testo unico della disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
di dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, in base al quale il reclutamento del personale militare
femminile e' effettuato, per l'anno 2006 in tutti i ruoli, Corpi,
categorie, specialita' e specializzazioni senza limitazione
percentuale;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della sanita' militare, riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2006-2008;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, emanato in
applicazione dell'art. 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
recante codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2006, n. 203 concernente
regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari
trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della
difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del sopracitato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto l'art. 16 del gia' citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici
dirigenziali generali;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 1° aprile 2006
concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione
Generale per il personale militare, per il quale il piu' anziano dei
Vice Direttori militari o, in assenza di entrambi, il Vice Direttore
civile, sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o
impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli ed
esami, per la nomina di un tenente del ruolo speciale delle Armi
varie, maestro vice direttore della banda musicale dell'Esercito;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto per la nomina a tenente del ruolo speciale delle Armi varie,
maestro vice direttore della banda musicale dell'Esercito.
2. Al concorso possono partecipare concorrenti, anche se alle
armi, sia di sesso maschile che femminile. Pertanto le disposizioni
del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono
intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
3. Il reclutamento del personale femminile non soggiace ad alcuna
limitazione percentuale, come stabilito dal decreto ministeriale
27 maggio 2005, citato nelle premesse.
4. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
delle disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 267, citata nelle
premesse, in materia di assunzioni di personale per l'anno 2006.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1, i
cittadini italiani che:
a. abbiano compiuto il 25° anno di eta' e non superato il 40°
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Solo per gli orchestrali della banda musicale dell'Esercito si
prescinde dai medesimi limiti di eta'. Eventuali aumenti dei limiti
di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione
ai pubblici impieghi non si applicano ai limiti di eta'
sopraindicati;
b. siano in possesso della cittadinanza italiana;
c. godano dei diritti civili e politici;
d. non siano di statura inferiore a metri 1,65, se di sesso
maschile, a metri 1,61 se di sesso femminile;
e. siano in possesso di uno dei titoli di studio avente durata
quinquennale che consente l'iscrizione all'Universita', ovvero di un
titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed
integrazioni. Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio
all'estero dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo
di studio previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli
Studi a loro scelta;
f. siano in possesso del diploma di strumentazione per banda,
conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo Istituto
legalmente riconosciuto;
g. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica;
h. non siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (se di sesso maschile);
i. non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti
a misure di prevenzione o di sicurezza, ne' si trovino in situazioni
incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato
di ufficiale.
2. Il conferimento, al concorrente vincitore, della nomina a
tenente in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi varie,
maestro vice direttore della banda musicale e l'eventuale ammissione
alla frequenza del corso di formazione militare e
tecnico-professionale sono subordinati:
a. al possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed
attitudinale al servizio militare per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente dell'Esercito. Detta idoneita' sara' accertata
con le modalita' indicate nei successivi articoli 7 e 8 del presente
decreto;
b. al possesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito della condotta
e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per
quello di cui al precedente comma 1, lettera a., devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 3. I
medesimi e quelli di cui al precedente comma 2 dovranno essere
mantenuti fino alla nomina a tenente in servizio permanente del ruolo
speciale delle Armi varie, maestro vice direttore della banda
musicale dell'Esercito.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente
art. 1, dovra' essere:
a. redatta sull'apposito modello riportato in Allegato «A» che
costituisce parte integrante del presente decreto (disponibile anche
nel sito web «www.difesa.it/concorsi») avendo cura, compilando ogni
sua parte, di osservare le note relative alla compilazione dello
stesso;
b. firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla
domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede
l'autenticazione). La mancanza di sottoscrizione determinera' il non
accoglimento della medesima;
c. spedita, al Ministero della difesa - Direzione Generale per
il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 3ª Sezione - Casella Postale n. 353 - 00187 Roma centro,
con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Non saranno, quindi, prese in
considerazione le domande inoltrate oltre il termine suindicato. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Il concorrente dovra' aver cura di conservare copia della domanda
e della ricevuta della raccomandata che dovranno essere esibite
all'atto della presentazione per sostenere, qualora venga effettuata,
la prova di preselezione;
d. i concorrenti militari in servizio dovranno, prima
dell'invio della domanda con le modalita' suindicate, far vistare la
stessa dal Comando del Reparto/Ente di appartenenza;
e. i concorrenti residenti all'estero o che si trovino
all'estero per motivi di servizio potranno compilare la domanda sul
modello di cui al precitato Allegato «A» (disponibile nel sito web
«www.difesa.it/concorsi») ed inoltrarla, entro il medesimo termine,
tramite l'Autorita' diplomatica o Consolare che ne curera'
l'immediato inoltro con le modalita' di cui alle precedenti lettere
c. e d., entro il terzo giorno dalla data di ricezione. I militari in
servizio, impiegati all'estero, in localita' ove non vi sono le
predette autorita', potranno presentare, entro il medesimo termine,
la domanda al Comando di appartenenza, che provvedera' all'immediato
inoltro della stessa con le modalita' di cui alle precedenti lettere
c. e d., entro il terzo giorno dalla data di ricezione, alla predetta
Direzione Generale dopo avervi apposto il visto di avvenuta
presentazione. In detti casi per la data di presentazione fara' fede
la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
dell'Autorita/Comando ricevente.
2. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze penali che possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra'
dichiarare:
a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
b. la residenza (Comune, Provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico);
c. il recapito (Comune, Provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. E' fatto
obbligo ai concorrenti di comunicare tempestivamente al Ministero
della difesa Direzione Generale per il personale militare - I Reparto
- 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione - Casella Postale
n. 353 - 00187 Roma centro, ogni variazione del predetto recapito.
Detta comunicazione potra' anche essere anticipata a mezzo fax al
numero 06-4827347. E' fatto, altresi', obbligo ai concorrenti che
venissero a qualsiasi titolo arruolati successivamente alla
presentazione della domanda di comunicare, con le medesime modalita',
il Reparto/Ente presso il quale siano stati destinati a prestare
servizio, nonche' ogni variazione anche temporanea della sede di
servizio.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
d. di essere in possesso della cittadinanza italiana. In caso
di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda, la seconda cittadinanza e, se di sesso
maschile, in quale Stato sia eventualmente soggetto agli obblighi di
leva;
e. di godere dei diritti civili e politici;
f. lo stato civile e gli eventuali figli a carico;
g. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento
volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o
di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei
requisiti di idoneita' fisica. In caso contrario dovra' indicare la
data del provvedimento e l'Autorita' che lo ha emanato;
f. il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima
residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
i. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovra' indicare le
condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni
altro eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per
aver acquisito la qualifica di imputato. Il concorrente dovra'
impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della Difesa -
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione - Casella Postale
n. 353 - 00187 Roma centro, qualsiasi variazione della propria
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina a tenente del ruolo
speciale delle Armi varie, maestro vice direttore della banda
musicale dell'Esercito;
j. il titolo di studio posseduto e la data di conseguimento con
il relativo voto;
k. il diploma di strumentazione per banda e la data di
conseguimento;
l. l'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, di uno o piu' dei titoli di preferenza
di cui all'Allegato «B» che costituisce parte integrante del presente
decreto, che danno luogo, a parita' di punteggio, all'applicazione
dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni;
m. il possesso di titoli di merito di cui all'Allegato «C» che
costituisce parte integrante del presente decreto, ritenuti utili ai
fini della valutazione con le modalita' di cui al successivo art. 10;
n. il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
delle date di inizio e termine dello stesso, del grado rivestito,
della Forza armata/Corpo armato di appartenenza, della posizione di
stato e dell'Ente/Reparto di servizio;
o. di essere in servizio con indicazione della data di
incorporazione, del grado rivestito, della Forza armata/Corpo armato
di appartenenza, della posizione di stato e dell'Ente/Reparto di
servizio;
p. solo se concorrente di sesso maschile:
- la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
- il Distretto militare o la Capitaneria di porto di
appartenenza;
- l'esito della visita di leva, se gia' effettuata, ed il
profilo sanitario che risulta dal documento allegato al foglio di
congedo illimitato provvisorio rilasciato al termine della visita
medesima;
- di non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza»
ovvero ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
q. di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi previsti;
r. di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, da
contrarre la ferma di cui al successivo art. 12;
s. di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative
al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda;
t. di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
u. di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
v. se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti dal presente art., la Direzione Generale per
il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione di quelle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di cui al gia' citato Allegato «A» al presente decreto.
Art. 4.
Svolgimento del concorso e spese di viaggio
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a. eventuale prova di preselezione;
b. accertamenti sanitari;
c. accertamento attitudinale;
d. esami ed esperimenti pratici;
e. valutazione dei titoli di merito.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere a., b. e d., i concorrenti dovranno esibire la carta
d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
3. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si
svolgeranno le prove e gli accertamenti sono a carico dei concorrenti
anche se militari in servizio.
4. I concorrenti che siano gia' alle armi potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal
precedente comma 1 del presente articolo, nonche' quelli necessari
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per
il rientro in sede. In particolare detta licenza cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
di norma per la preparazione alla prova orale oppure frazionata in
due periodi di cui uno non superiore a 10 (dieci) giorni, per le
prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove d'esame
per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria
sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
5. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle
premesse - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del
concorso cui partecipano, dovranno essere risultati idonei in tutte
le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma
1.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a. la Commissione per l'eventuale prova di preselezione, per
gli esami di concorso e per gli esperimenti pratici, per la
valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria finale
di merito;
b. la Commissione per gli accertamenti sanitari.
c. la Commissione per l'accertamento attitudinale;
d. la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a., sara'
composta da:
- un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Generale
di Brigata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre
anni, presidente;
- un insegnante di strumentazione per banda presso un
Conservatorio statale, membro;
- il maestro direttore della banda musicale dell'Esercito,
membro;
- un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non inferiore a capitano ovvero un dipendente civile
dell'Amministrazione difesa appartenente all'area funzionale «C»,
posizione non inferiore a «C/2», segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera b., sara'
composta da:
- un ufficiale medico in servizio permanente del Corpo
sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
- due ufficiali medici in servizio permanente del Corpo
sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri.
4. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera c. sara'
composta da:
- un ufficiale superiore in servizio permanente del ruolo
normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito, presidente;
- due ufficiali psicologi o ufficiali periti selettori
attitudinali, membri;
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano in servizio
permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
Tale Commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico
di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia
che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.
5. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera d. sara'
composta da:
- un ufficiale generale medico del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, presidente;
- due ufficiali superiori medici in servizio permanente del
Corpo sanitario dell'Esercito, membri.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano
fatto parte delle Commissioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.
Art. 6.
Prova di preselezione eventuale
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto ad una prova di preselezione, presso il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, caserma
«Gonzaga del Vodice», Viale Mezzetti n. 2, Foligno (Perugia), solo
qualora il numero delle domande di partecipazione fosse rilevante.
2. Indicazioni circa la data e l'orario di svolgimento della
suddetta prova saranno comunicate con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale -
n. 75 del 3 ottobre 2006. La pubblicazione del suddetto calendario
della prova di preselezione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti di tutti i concorrenti che, pertanto, dovranno
presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella sede, nel
giorno e nell'ora in esso stabiliti (l'ora riportata nel medesimo
calendario sara' quella dell'orario ufficiale) muniti dei documenti
indicati nei precedenti articoli 3, comma 1, lettera c. e 4, comma 2.
Il calendario della prova sara' disponibile, a puro titolo
informativo, anche nel sito web «www.difesa.it/concorsi».
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova,
anche per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. La prova consistera' nella somministrazione collettiva di
almeno 50 (cinquanta) quesiti di cultura generale a risposta multipla
predeterminata o libera scelti dalla Commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera a., tesi a verificare il grado di conoscenza
della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico,
la conoscenza di argomenti di attualita', di cultura generale, di
educazione civica, di storia, di geografia e di matematica.
Prima dell'inizio della prova, la predetta Commissione rendera'
note ai concorrenti le modalita' di svolgimento, il tempo a
disposizione per effettuare la prova, nonche' le modalita' di
valutazione della stessa.
6. Il punteggio massimo conseguibile in detta prova da ciascun
concorrente e' di 30 (trenta) punti. La correzione sara' effettuata
con l'ausilio di sistemi informatizzati subito dopo lo svolgimento
della prova ed i punteggi conseguiti dai candidati saranno affissi, a
cura della Commissione, all'albo della sede di svolgimento della
prova.
La Commissione stessa, sulla base dei punteggi ottenuti dai
concorrenti, formera' una graduatoria provvisoria al solo scopo di
individuare coloro che saranno ammessi agli accertamenti sanitari di
cui al successivo art. 7.
7. Saranno ammessi agli accertamenti sanitari, secondo l'ordine
della medesima graduatoria provvisoria, i primi 30 (trenta)
concorrenti compresi coloro che abbiano riportato lo stesso punteggio
del concorrente ultimo ammesso.
8. I concorrenti di cui al precedente comma 7 riceveranno
apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o
telegramma.
9. Ai rimanenti concorrenti non sara' inviata alcuna
comunicazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni
sull'esito della prova, a partire dal ventesimo giorno successivo a
quello di svolgimento, al Ministero della difesa - Direzione Generale
per il personale militare - Servizio Relazioni con il Pubblico -
Palazzo Esercito, via XX settembre n. 123/A - 00187 Roma
(tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548). Inoltre, l'elenco di coloro che
avranno sostenuto la prova di preselezione sara' pubblicato, a puro
titolo informativo, sul sito web «www.difesa.it/concorsi».
10. I verbali della prova di preselezione dovranno essere
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione Generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª
Sezione, via XX settembre n. 123/A - 00187 Roma entro il terzo giorno
dalla data di effettuazione della prova.
Art. 7.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti ammessi saranno convocati presso il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito in Foligno per
essere sottoposti, all'accertamento, a cura della Commissione di cui
al precedente art. 5, comma 1, lettera b., del possesso dei requisiti
di idoneita' psico-fisica, da eseguire in ragione delle condizioni
del soggetto al momento della visita.
2. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
stabiliti nella lettera o telegramma di convocazione, saranno esclusi
dal concorso, salvo che l'assenza sia stata determinata da causa di
forza maggiore. In tal caso essi dovranno inviare, via fax
(06/4827347), alla Direzione Generale per il personale militare -
I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione,
improrogabilmente entro il giorno di prevista presentazione, apposita
richiesta di riconvocazione, corredata da idonea documentazione
probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra'
essere disposta solo se la stessa consenta di rispettare il termine
di conclusione della procedura concorsuale.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti dei
seguenti documenti:
a. referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata, relativo all'accertamento dei
markers dell'epatite B e C effettuato da non oltre tre mesi;
b. esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo
referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata, da non oltre tre mesi.
La mancata presentazione di detti certificati determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
c. i concorrenti di sesso femminile inoltre dovranno
presentarsi muniti di:
- referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine), entro e non oltre i cinque giorni
precedenti la data di presentazione presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata.
Nel caso di positivita' del test medesimo, la Commissione per gli
accertamenti sanitari di cui all'art. 5, comma 1, lettera b. non
potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2,
del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle
premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare.
- referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, entro i
tre mesi precedenti.
La mancata presentazione di detti certificati determinera' la non
ammissione delle concorrenti agli accertamenti sanitari.
Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere
prodotte in originale o in copia conforme.
4. Sulla scorta dello «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare»,
annesso al decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 e
delle direttive della Direzione Generale della Sanita' militare in
data 5 dicembre 2005, citati nelle premesse, detta Commissione
dovra', altresi', accertare il possesso da parte dei concorrenti dei
seguenti specifici requisiti psico-fisici:
a. statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, a
m. 1,61, se di sesso femminile;
b. acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10i e
non inferiore a 4/10i nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un
solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare
normali;
c. perdita uditiva:
- MONOLATERALE: valori compresi tra 25 e 35 dB;
- BILATERALE: P.P.T. compresa entro il 20%;
- MONOLATERALE o BILATERALE ISOLATA 45 dB a 6.000 8.000 Hz.
5. La Commissione prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a. esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano esame e relativo referto da cui
risulti che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi
antecedenti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari,
ovvero private convenzionate;
b. cardiologico con E.C.G.;
c. oculistico;
d. otorinolaringoiatrico;
e. psichiatrico;
f. analisi completa delle urine;
g. analisi del sangue concernente:
- emocromo completo;
- glicemia;
- creatinninemia;
- transaminasemia (ALT-AST);
-birilubinemia totale e frazionata;
- G6PDH (metodo quantitativo);
h. esami diagnostici volti ad accertare l'abuso di alcool
ovvero, l'uso, anche saltuario od accasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
i. ecografia pelvica per le sole concorrenti sprovviste del
relativo referto di cui al comma 3, lettera c del presente articolo.
La Commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico. Gli interessati, all'atto
della presentazione dovranno rilasciare apposita dichiarazione di
consenso informato all'effettuazione del predetto protocollo
diagnostico, secondo quanto riportato nell'allegato «D» che
costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui verra' attribuito
il seguente profilo sanitario minimo:
PS CO AC AR AV LS LI VS AU
2 3 2 2 2 2 2 3 2
Al fine di tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali
la Commissione attribuira' ad ogni coefficiente 1 (uno) del profilo
sanitario un punteggio di 0,5. Il punteggio complessivo ottenuto
contribuira' alla formazione della graduatoria finale di merito di
cui al successivo art. 11.
7. La predetta Commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- «idoneo quale ufficiale del ruolo speciale delle Armi varie
dell'Esercito in servizio permanente»;
- «non idoneo quale ufficiale del ruolo speciale delle Armi
varie dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione del
motivo.
8. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
- imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
- disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
disartria);
- stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
- malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute;
- tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento delle
mansioni di ufficiale in servizio permanente dell'Esercito.
9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso.
10. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione - casella postale 353 -
00187 Roma centro - improrogabilmente entro il 10° giorno successivo
alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata
di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'.
Dette istanze dovranno essere anticipate alla predetta Direzione
Generale a mezzo fax (06-4827347).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra
indicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla Direzione Generale per il personale militare la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il giudizio
di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al
precedente comma 7, nel caso di accoglimento dell'istanza sara'
espresso dalla Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera d., a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
Art. 8.
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 7, comma 10,
saranno sottoposti ad un accertamento attitudinale a cura della
Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c.,
finalizzato a valutare le qualita' attitudinali e caratterologiche
del concorrente, detto accertamento consistera' in una serie di prove
attitudinali (batteria testologica e questionario informativo) ed in
un'intervista di selezione. In particolare, attraverso il medesimo,
saranno valutate le potenzialita' adattative, le aspettative
professionali e gli aspetti motivazionali del concorrente.
2. La Commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
un giudizio che sara' comunicato seduta stante e per iscritto agli
interessati, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti
giudizi:
- «idoneo quale ufficiale del ruolo speciale delle Armi varie
dell'Esercito in servizio permanente»;
- «non idoneo quale ufficiale del ruolo speciale delle Armi
varie dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione del
motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera'
attribuzione di alcun punteggio.
3. I verbali degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali
dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª
Sezione - via XX settembre 123/A 00187 Roma, entro il terzo giorno
dalla data di completamento degli accertamenti medesimi da parte di
tutti i concorrenti.
Art. 9
Esami ed esperimenti pratici
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari ed
all'accertamento attitudinale, dovranno sostenere gli esami e gli
esperimenti pratici di seguito specificati:
a. tre prove scritte su temi individuati dalla Commissione di
cui al precedenti art. 5, comma 1, lettera a., cosi' distinte:
- armonizzazione a quattro parti di un passo musicale, da
svolgere nel tempo massimo di 8 (otto) ore;
- composizione di una marcia militare per pianoforte con
qualche accenno strumentale, da svolgere nel tempo massimo di 18
(diciotto) ore;
- strumentazione per banda di un brano di musica per
pianoforte, da svolgere nel tempo massimo di 18 (diciotto) ore.
Indicazioni circa la data e la sede di svolgimento delle suddette
prove saranno comunicate con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - n. 75 del
3 ottobre 2006. La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i concorrenti
risultati idonei agli accertamenti di cui ai precedenti articoli 7 e
8 del presente decreto che, pertanto, dovranno presentarsi, senza
attendere alcuna comunicazione, nella sede, nel giorno e nell'ora in
esso stabiliti (l'ora riportata nel medesimo calendario sara' quella
dell'orario ufficiale) muniti di valido documento di riconoscimento
di cui al precedente art. 4, comma 2. Il calendario medesimo sara'
disponibile, a puro titolo informativo, anche nel sito web
«www.difesa.it/concorsi».
I concorrenti dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad
eccezione della carta che sara' loro fornita sul posto.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'appello, anche
per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e,
pertanto, esclusi dal concorso.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli art. 13, 14 e 15,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 citato nelle premesse.
Le prove di cui al presente comma si intenderanno superate
qualora il concorrente abbia riportato in ciascuna prova il punteggio
minimo di 12/20.
b. prova orale vertente sulle seguenti materie:
- tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico
strumentale;
- vari tipi di partitura;
- impiego degli strumenti compresi nell'organico strumentale.
Alla medesima prova, che avra' luogo nei giorni e nella sede che
saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata o
telegramma, saranno ammessi i concorrenti risultati idonei a tutte e
tre le prove scritte di cui alla precedente lettera a. del presente
art..
La prova si intendera' superata qualora il concorrente abbia
riportato una votazione minima di 12/20.
c. prova pratica che consistera' nella concertazione e
direzione di uno o piu' brani scelti dalla Commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a., e lasciati a disposizione del
concorrente per il tempo stabilito dalla Commissione medesima.
Saranno ammessi a sostenere tale prova solo i concorrenti
risultati idonei alla prova orale di cui alla precedente lettera b.
del presente art..
La prova si intendera' superata qualora il concorrente abbia
riportato una votazione minima di 12/20.
Art. 10.
Valutazione titoli
1. La Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera a., provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei
concorrenti risultati idonei al termine delle prove e degli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 del presente
decreto. I titoli da valutare ed i relativi punteggi da attribuire
sono riportati nella tabella in allegato «C» che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. A ciascun concorrente cosi' come previsto nella tabella «D»
allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, citato nelle
premesse - non potra' essere attribuito, in ogni caso, per singole
categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un
punteggio superiore a quello riportato nel medesimo allegato «C» di
cui al precedente comma 1, del presente articolo.
3. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande. E' onere del concorrente
fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti
ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione. A
tal fine potra' essere prodotta a corredo della domanda di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 11.
Graduatoria di merito
1. La Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera a., formera' la graduatoria finale di merito dei concorrenti,
risultati idonei a tutti gli accertamenti e alle prove concorsuali
sulla base della somma aritmetica:
- dell'eventuale punteggio conseguito negli accertamenti
sanitari;
- dei punteggi conseguiti nelle tre prove scritte;
- del punteggio conseguito nella prova orale;
- del punteggio conseguito nella prova pratica;
- del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
2. Saranno giudicati idonei i concorrenti che al termine degli
accertamenti e delle prove concorsuali abbiano conseguito un
punteggio complessivo non inferiore a 70/100, sempreche' il punteggio
di ogni singola prova non sia stato inferiore a 12/20.
3. La graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 1
sara' approvata con decreto dirigenziale.
4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, nel
decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita'
di merito, dei titoli di preferenza - di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modiche ed integrazioni, che non contrastino con i requisiti
richiesti dall'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196 - posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande che i concorrenti abbiano dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. L'elenco dei titoli
di preferenza e' riportato nel gia' citato allegato «B».
5. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane di eta'.
6. Il candidato che nella graduatoria finale di merito risultera'
classificato al primo posto sara' dichiarato vincitore.
7. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il decreto sara', inoltre, inserito nel sito web
«www.difesa.it/concorsi». Inoltre, i concorrenti potranno chiedere
informazioni sull'esito del concorso al Ministero della difesa -
Direzione Generale per il personale militare - Servizio Relazioni con
il Pubblico - Palazzo Esercito, via XX settembre n. 123/A - 00187
Roma (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548), a partire dal 30 giorno
successivo alla conclusione delle prove concorsuali.
Art. 12.
Nomina
1. Il vincitore del concorso sara' nominato tenente in servizio
permanente del ruolo speciale delle Armi varie, maestro vice
direttore della Banda musicale dell'esercito. Il concorrente
vincitore qualora appartenente alla categoria degli ufficiali
inferiori delle forze di completamento con il grado superiore a
quello di tenente che alla scadenza del termine di presentazione
delle domande risultasse in servizio, sara' invece nominato con il
grado rivestito. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto
Presidenziale di nomina che sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso del requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui al precedente art. 2, comma
2, lettera b..
3. L'Ufficiale sara' inviato ad assumere servizio in via
provvisoria sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina, e dovra' frequentare un corso di
formazione militare e tecnico-professionale, di durata non inferiore
a 90 (novanta) giorni presso la scuola ufficiali. Sara' esonerato
dalla frequenza del corso stesso chi, alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
fosse in servizio quale ufficiale dell'Esercito.
4. All'atto dell'assunzione in servizio, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
l'Ufficiale dovra' contrarre una ferma di cinque anni.
Art. 13.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 la Direzione Generale per il personale militare provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso e dell'eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal
concorrente risultato vincitore del concorso ed allegate alla domanda
stessa ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
- il certificato generale del casellario giudiziale;
- il nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito per coloro che
siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello
Stato.
Art. 14.
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento i concorrenti
dal concorso, dall'eventuale corso di formazione militare e
tecnico-professionale, nonche' dichiarare il vincitore decaduto dalla
nomina a tenente in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi
varie, maestro vice direttore della Banda musicale dell'Esercito,
qualora il difetto, anche di uno soltanto, dei prescritti requisiti
venisse accertato durante le selezioni, durante l'eventuale corso,
ovvero dopo la predetta nomina.
Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso la Direzione Generale per il personale
militare, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione Generale per il personale
militare, titolare del trattamento dei dati. Responsabile del
trattamento e' il Direttore della 1ª Divisione della Direzione
Generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2006
p. Il Direttore Generale t. a.
Il vice Direttore Generale
Generale di Divisione: Sandro Santroni
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