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UNIVERSITA' DI TRENTO
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in diritto penale - 18o ciclo. (Decreto n. 596)
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.64 del 13/8/2002 |
Ente: | UNIVERSITA' DI TRENTO |
Località: | Trento (TN) |
Codice atto: | 02E06103 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 4/10/2002 |
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IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'art. 4,
che demanda alle universita' il compito di disciplinare con proprio
regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le
modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei
criteri generali fissati con regolamento ministeriale;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante i
criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie
nel disciplinare i corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l'uniformita' di trattamento sul
diritto agli studi universitari;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento e in
particolare l'art. 9, comma 3;
Visto il regolamento dell'Universita' di Trento in materia di
dottorati di ricerca, emanato con decreto rettorale del 23 giugno
1999, n. 663, modificato con decreto rettorale n. 538 del 6 giugno
2001;
Vista la proposta del dipartimento di scienze giuridiche;
Visto il parere espresso dal comitato scientifico nella seduta
del 23 aprile 2002 in ordine alla rilevanza scientifica delle
proposte di attivazione di corsi di dottorato di ricerca;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna del 30
aprile 2002 in ordine ai requisiti di idoneita' dei corsi di
dottorato proposti;
Vista la delibera assunta congiuntamente dal senato accademico e
dalla commissione della ricerca scientifica in data 7 maggio 2002;
Decreta:
Art. 1.
Attivazione
E' attivato presso l'Universita' degli studi di Trento il 18o
ciclo del dottorato di ricerca in diritto penale in consorzio con
l'Universita' di Brescia e l'Universita' di Modena e Reggio Emilia e
in collaborazione con la regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol, la Georg-August Universität di Göttingen (D),
l'Universita' Jaume I di Castellon De La Plana (E) e l'Universita' di
Utrecht (NL).
Durata: triennale; settori scientifico-disciplinari: IUS/17 -
Diritto penale; coordinatore: prof. Lorenzo Picotti, tel.
0461/881846, e-mail: picotti@jus.unitn.it - lingua ufficiale del
corso: italiano.
E' indetta selezione pubblica per la copertura di sei posti, di
cui tre coperti da borsa di studio.
Le borse di studio sono finanziate come di seguito:
una borsa di studio Universita' degli studi di Brescia;
una borsa di studio Universita' degli studi di Modena e Reggio
Emilia;
una borsa di studio regione Trentino-Alto Adige relativamente a
"La competenza penale del giudice di pace e le tecniche alternative
di risoluzione dei conflitti in prospettiva transnazionale".
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti, erogati da altre universita', enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private, che si
rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente bando e prima
dell'inizio del relativo concorso. L'eventuale aumento del numero di
borse di studio potra' determinare l'incremento dei posti
complessivamente messi a concorso.
Di tale incremento sara' data comunicazione alla pagina internet
http://www.unitn.it/ricerca/dottorati form av/bandi-18.htm
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo,
senza distinzione di sesso, eta' e cittadinanza, coloro che sono in
possesso di diploma di laurea o di analogo titolo accademico
conseguito all'estero.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non
sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana,
dovranno fare espressa richiesta di equipollenza nella domanda di
partecipazione al concorso. In tal caso sara' necessario allegare
alla domanda stessa i documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza, valida unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere.
Detti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane nel Paese di provenienza.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno
il diploma di laurea entro la data fissata per l'espletamento della
prima prova concorsuale. In tale caso l'ammissione alla selezione
verra' disposta "con riserva" e il candidato sara' tenuto a
presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o
autocertificazione di laurea prima di tale data.
Art. 3.
Programma del corso
Nei tre anni in cui si articola il dottorato di ricerca le
attivita' formative dei dottorandi dovranno orientarsi a integrare e
perfezionare la preparazione di base, a partire dai profili
metodologici (primo anno), per poi sviluppare, in modo interattivo
con i docenti, l'indagine individuale, anche attraverso periodi di
soggiorno all'estero (secondo anno), conducendo infine
all'elaborazione conclusiva della tesi di dottorato, da discutere
nell'esame finale (terzo anno).
Piu' in dettaglio il programma del corso si articola come segue.
Nel primo anno le attivita' formative prevedono, accanto ad un
programma di lavoro individuale da discutere e articolare all'inizio
dell'attivita', alcuni cicli intensivi di lezioni con approfondimenti
seminariali, aventi cadenza almeno bimestrale e obbligo di frequenza
per non meno di 64 ore, che dovranno riguardare in particolare
l'oggetto e i limiti della tutela penale alla luce delle
codificazioni e costituzioni moderne; il concetto di bene giuridico e
la sua evoluzione, con particolare riguardo alla tutela di interessi
collettivi e di "funzioni"; le esigenze e le tecniche
dell'armonizzazione giuridica sopranazionale, in particolare
nell'ambito dell'Unione europea; le nuove tecniche sanzionatorie e di
risoluzione dei conflitti in campo penale.
Al termine e' prevista una valutazione dell'apprendimento,
attraverso colloqui e/o redazione di papers, che saranno valutati dal
collegio dei docenti per l'ammissione al secondo anno di corso.
Il secondo anno sara' dedicato allo sviluppo della ricerca
individuale sul singolo tema concordato e discusso con il collegio
dei docenti, con un periodo formativo e di ricerca all'estero, della
durata consigliabile di un minimo di tre mesi, al fine di consentire
l'approfondimento dei profili comparatistici e di diritto
internazionale presso le universita' straniere cooperano al dottorato
(Juristisches Seminar dell'Universita' di Göttingen, Universita'
Jaume I di Castellon de la Plana, Centro di diritto europeo di
Utrecht/Paesi Bassi), nonche' eventualmente anche presso altri
qualificati enti e istituzioni di ricerca post-universitari.
L'attivita' formativa comune si articolera' in colloqui e
incontri periodici di carattere seminariale, per l'approfondimento e
la discussione di singoli argomenti o contributi specialistici di
particolare rilievo.
Al termine dell'anno di corso il collegio dei docenti valutera'
l'attivita' svolta, mediante un colloquio o l'esame degli eventuali
testi pur provvisoriamente elaborati, ovvero la redazione di un
apposito paper sul tema della tesi dottorale.
Nel terzo anno del corso l'attivita' sara' direttamente
finalizzata all'elaborazione finale e ultimazione della tesi,
valorizzando il bagaglio di acquisizioni e conoscenze accumulate,
sotto la guida del tutor nominato dal collegio dei docenti anche
eventualmente fra studiosi esterni. Sono percio' previste solo
attivita' formative specifiche, quali partecipazioni a convegni o
seminari aventi attinenza con il tema della tesi, o anche brevi
soggiorni all'estero, da concordare con il tutor secondo le
indicazioni del collegio dei docenti.
Il terzo anno si conclude con il giudizio di ammissione o meno
del candidato all'esame finale, previa valutazione della tesi
dottorale da parte del collegio dei docenti.
Art. 4.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice
utilizzando il fac-simile allegato al presente bando.
La domanda, corredata di fotocopia della carta d'identita' o del
passaporto, dovra' pervenire all'Universita' degli studi di Trento -
Direzione servizi e comunicazione - Ufficio dottorati di ricerca Via
Belenzani n. 12 - 38100 Trento (Italia), entro e non oltre il 4
ottobre 2002, con una delle seguenti modalita':
consegna a mano alla Direzione servizi e comunicazione -
Ufficio dottorati di ricerca - Via Belenzani n. 12 - 38100 Trento dal
lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 12;
spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo:
Universita' degli studi di Trento - Direzione servizi e comunicazione
- Ufficio dottorati di ricerca - Via Belenzani n. 12 - 38100 Trento
(specificando sulla busta che si desidera concorrere per il dottorato
in "Diritto penale");
i candidati in possesso di titolo di studio italiano possono
inoltre trasmettere la domanda via telefax al seguente numero:
0461/881128.
L'Universita' di Trento non assume alcuna responsabilita' per la
perdita di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato in domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Non si terra' conto delle domande pervenute oltre il termine del
4 ottobre 2002 anche se spedite prima.
Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti della selezione,
specificando codice di avviamento postale, numero di telefono,
eventualmente anche cellulare, eventuale numero di telefax e
l'eventuale e-mail;
la propria cittadinanza;
l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
presenta domanda (specificando se intende concorrere alla borsa di
studio bandita dalla regione Trentino-Alto Adige);
la laurea posseduta, specificando data e universita' presso cui
e' stata conseguita; ovvero il titolo accademico equipollente
(indicando la data del decreto rettorale con il quale e' stata
dichiarata l'equipollenza), o il titolo accademico conseguito presso
un'universita' straniera di cui si richiede l'equipollenza;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti del
corso;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso.
Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonche' della legge n.
68/1999, art. 16, comma 1, i candidati portatori di handicap dovranno
fare esplicita richiesta riguardo l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per poter sostenere le prove. A tale
riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la
riservatezza prevista dalla legge n. 675/1996.
Allegati alla domanda di partecipazione:
fotocopia della carta d'identita' o del passaporto;
il proprio curriculum di studi;
eventuali pubblicazioni;
eventuali certificati di conoscenza di una o piu' lingue
straniere;
un breve progetto di ricerca. Per coloro che intendono
concorrere alla borsa di studio finanziata dalla regione
Trentino-Alto Adige il progetto di ricerca dovra' riguardare lo
specifico tema della borsa indicato all'art. 1 del presente bando.
Nel caso di candidati in possesso di titolo accademico straniero
non ancora dichiarato equipollente alla laurea dovranno, inoltre,
essere allegati i documenti (certificato di laurea con esami e
votazione, dichiarazione di valore) tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane all'estero, utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza.
Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato dovesse integrare la propria
documentazione, dovra' inviare il materiale aggiuntivo specificando
sulla busta nome, cognome e corso di dottorato al quale concorre
entro il termine del 4 ottobre 2002.
Art. 5.
Prove di ammissione
L'ammissione al corso avviene attraverso una prova scritta e un
colloquio.
Il colloquio di ammissione vertera' sui temi di ricerca del
dottorato, e sul progetto allegato dal candidato alla domanda di
partecipazione al concorso.
Il candidato dovra', comunque, dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera a scelta tra francese, inglese, tedesco,
spagnolo.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
Verranno considerati come criteri di valutazione dei candidati:
a) la preparazione generale e la capacita' di impostazione
metodologica sui temi generali del dottorato; b) l'attitudine a
impostare progetti e a svolgere ricerche nell'ambito del settore
disciplinare e in specifico, per coloro che concorrono alla borsa di
studio finanziata dalla regione Trentino Alto-Adige, sul tema per
essa previsto.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta
abbiano riportato un punteggio pari o superiore a 36/60.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di un
punteggio pari o superiore a 36/60.
Il calendario delle prove con l'indicazione del giorno, del mese,
dell'ora e del locale in cui le prove avranno luogo sara' reso noto
almeno venti giorni prima dello svolgimento della prima prova con
avviso pubblicato in internet, alla pagina:
http://www.unitn.it/ricerca/dottorati form av/calendario prove.htm
Mediante tale avviso s'intende assolto l'adempimento di cui
all'art. 26 del regolamento di Ateneo in materia di dottorato di
ricerca.
Art. 6.
Programma di esame
Il colloquio vertera', oltre che sul tema oggetto del progetto di
ricerca prescelto del candidato, su un altro dei seguenti argomenti:
elementi di unificazione e armonizzazione del diritto penale in
ambito europeo ed internazionale; i "diritti fondamentali" quali
oggetto e limite della tutela penale in ambito internazionale; fonti
e garanzie del diritto penale; diritto penale dell'economia e delle
attivita' di impresa; diritto penale delle nuove tecnologie (in
particolare informatica ed Internet); diritto penale dell'ambiente;
teoria generale del reato; tecniche alternative di risoluzione dei
conflitti e mediazione in ambito penale; profili sostanziali della
competenza penale del giudice di pace; tutela e controllo penale dei
minori.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice per l'accesso al corso e' nominata
dal rettore sentito il collegio dei docenti. Essa si compone di tre
membri scelti tra i professori e ricercatori di ruolo, anche
stranieri, afferenti all'area scientifico-disciplinare cui si
riferisce il corso. La commissione puo' essere inoltre integrata da
non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti
e di strutture pubbliche e private di ricerca. Alla fine della
correzione della prova scritta, la commissione forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati
nella prova stessa e dei candidati ammessi alla prova orale,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, che
sara' affisso all'albo della sede di esame.
Espletata la prova orale, la commissione compila la graduatoria
generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati
nelle singole prove.
La graduatoria sara' resa pubblica nei seguenti modi:
affissione all'albo della sede di esame;
pubblicazione sul sito internet all'indirizzo:
http://www.unitn.it/ ricerca/graduatorie.htm
Mediante tali avvisi si intende assolto l'adempimento relativo
alla pubblicita' degli atti.
Art. 8.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
In caso di rinuncia dell'avente diritto prima dell'inizio del
corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo
trimestre del primo anno di corso e' in facolta' del collegio dei
docenti valutare l'opportunita' di coprire il posto vacante con un
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
In base all'art. 20, comma 3, del regolamento di Ateneo in
materia di dottorato di ricerca il collegio dei docenti, valutate le
risorse didattiche e di ricerca, puo' ammettere in soprannumero in
misura non eccedente il 50% del numero totale dei posti attivati:
candidati, idonei nella graduatoria generale di merito, che
fruiscano di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della
legge n. 449/1997;
candidati extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di
merito, che risultino assegnatari di borsa di studio a qualsiasi
titolo conferita;
candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo
(senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Trento).
Art. 9.
Modalita' di iscrizione al corso
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito
dovranno presentare o fare pervenire domanda di ammissione al corso
di dottorato all'Universita' degli studi di Trento - Direzione
servizi e comunicazione - Ufficio dottorati di ricerca - Via
Belenzani n. 12 - 38100 Trento (Italia), entro quindici giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della
graduatoria finale. Nella domanda di ammissione (schema di domanda e'
disponibile presso l'ufficio dottorati di ricerca di Trento e
scaricabile alla pagina
http://www.unitn.it/ricerca/download/iscriz grad ita.doc) il
candidato dichiara:
di chiedere/non chiedere l'erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari della borsa di studio dovranno
effettuare tale opzione nell'eventualita' che un candidato avente
titolo alla borsa vi rinunci);
di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a un
corso di diploma, di laurea o ad altro corso di dottorato fino al
conseguimento del titolo;
di non essere iscritto a una scuola di specializzazione e, in
caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima
dell'inizio del corso;
di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca;
di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione o altro ente pubblico.
I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel
termine di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina Internet http:
//www.unitn.it/ricerca/dottorati form av/graduatorie.htm, sono
considerati rinunciatari e i posti corrispondenti sono messi a
disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l'ordine
della graduatoria.
Art. 10.
Borse di studio
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice,
su domanda dell'avente titolo.
In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti
esterni, i candidati possono scegliere di quale borsa fruire in
relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito,
fermo restando che non potra' fruire della borsa di studio finanziata
dalla regione Trentino-Alto Adige il candidato che non abbia
presentato e discusso un progetto di ricerca sul tema della borsa
stessa.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive modificazioni ammonta a Euro 10.561,54, assoggettabile al
contributo previdenziale INPS a gestione separata.
L'importo della borsa di studio e' aumentato, per eventuali
periodi di permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal
collegio docenti, nella misura del 50% della borsa stessa.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata legale del corso.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.
Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 11.
Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente le attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo i programmi
e le modalita' fissate dal collegio dei docenti.
Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
L'Universita' garantisce, nel medesimo periodo del corso, la
copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile,
limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso di dottorato
di ricerca.
E' consentita, a partire dal secondo anno e previa autorizzazione
del collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica
sussidiaria e integrativa, che non deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca prevista per i dottorandi.
Tale attivita' didattica non da' diritti in ordine all'accesso ai
ruoli dell'Universita'.
Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca puo'
domandare di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata
del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza
assegni, e puo' usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le
condizioni richieste.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
Art. 12.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca, conferito dal rettore, si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che ha luogo a
conclusione del corso.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata dal
rettore, su designazione del collegio dei docenti in conformita' al
regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.
Art. 12-bis.
Dottorato europeo
Il dottorato prevede la possibilita' di conseguire il
riconoscimento di carattere europeo a condizione che rispettino i
requisiti richiesti dalla dichiarazione della conferenza dei rettori
dell'Unione europea, formulata al Congresso di Salamanca del 1991.
In particolare, in questi casi:
1) la tesi dottorale dovra' essere approvata da almeno due
docenti, appartenenti a due Stati europei diversi dall'Italia
(Germania, Spagna o Paesi Bassi);
2) almeno uno dei membri della commissione esaminatrice sara'
un professore di uno di questi due Stati diversi dall'Italia;
3) almeno una parte della discussione della tesi avverra' in
tedesco, in spagnolo o in inglese;
4) la preparazione avra' luogo con attivita' di ricerca durante
la permanenza all'estero per almeno un trimestre, rispettivamente a
Göttingen, a Castellon de la Plana o ad Utrecht.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
L'amministrazione universitaria, in attuazione della legge
n. 675/1996, e successive integrazioni e modificazioni, si impegna a
utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento
delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge espressione di tacito consenso a che i
dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali
vengano pubblicati sul sito internet dell'Universita' degli studi di
Trento.
Art. 14.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale
30 aprile 1999, n. 224, e al regolamento dell'Universita' di Trento
in materia di dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale del
23 giugno 1999, n. 663, e successive modifiche.
Trento, 24 luglio 2002
Il rettore: Egidi
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