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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Bando di reclutamento, per il 2012, di 2.364 volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare, di cui 1.116
nel Corpo equipaggi militari marittimi e 1.248 nel Corpo della
capitanerie di porto.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.68 del 26/8/2011
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:1E004885
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

di concerto con

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, che ha stabilito le norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, riguardante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2004,
concernente le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di un anno dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che sono
causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il libro IV,
concernente le norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, del
Segretariato generale della difesa, dello Stato maggiore della
difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente
normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246» ed, in particolare, il libro IV, concernente
le norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010,
concernente la nomina dell'ammiraglio ispettore capo (CP) Marco
Brusco a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° febbraio 2010 -
registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2010, registro n. 4,
foglio n. 281 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e
competenze della Direzione generale per il personale militare ed, in
particolare, l'art. 15, comma 3 che prevede le modalita' di
sostituzione in caso - tra gli altri - di temporanea assenza del
Direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 7 aprile 2010,
concernente la sua nomina a Vice Direttore generale della Direzione
generale per il personale militare;

Decreta:


Art. 1


Posti disponibili


1. Per il 2012 e' indetto un bando di reclutamento nella Marina
militare di 2.364 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1),
di cui 1.116 per le categorie del Corpo equipaggi militari marittimi
(CEMM) e 1.248 per il Corpo delle capitanerie di porto, ripartiti nei
seguenti tre blocchi:
a) 1° blocco, con due distinti incorporamenti: 788 posti, di
cui 372 per il CEMM e 416 per il Corpo delle capitanerie di porto,
cosi' suddivisi:
1° incorporamento, previsto nel mese di febbraio 2012, dal 1°
al 394° classificato nella graduatoria di merito, di cui 186 posti
per il CEMM e 208 per il Corpo delle capitanerie di porto;
2° incorporamento, previsto nel mese di aprile 2012, dal 395°
al 788° classificato nella graduatoria di merito, di cui 186 posti
per il CEMM e 208 per il Corpo delle capitanerie di porto.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 15
settembre al 31 ottobre 2011, per i nati dal 31 ottobre 1986 al 31
ottobre 1993, estremi compresi;
b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti: 788 posti, di
cui 372 per il CEMM e 416 per il Corpo delle capitanerie di porto,
cosi' suddivisi:
1° incorporamento, previsto nel mese di giugno 2012, dal 1°
al 394° classificato nella graduatoria di merito, di cui 186 posti
per il CEMM e 208 per il Corpo delle capitanerie di porto;
2° incorporamento, previsto nel mese di agosto 2012, dal 395°
al 788° classificato nella graduatoria di merito, di cui 186 posti
per il CEMM e 208 per il Corpo delle capitanerie di porto.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 1°
dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, per i nati dal 31 gennaio 1987 al
31 gennaio 1994, estremi compresi;
c) 3° blocco, con due distinti incorporamenti: 788 posti, di
cui 372 per il CEMM e 416 per il Corpo delle capitanerie di porto,
cosi' suddivisi:
1° incorporamento, previsto nel mese di ottobre 2012, dal 1°
al 394° classificato nella graduatoria di merito, di cui 186 posti
per il CEMM e 208 per il Corpo delle capitanerie di porto;
2° incorporamento, previsto nel mese di dicembre 2012, dal
395° al 788° classificato nella graduatoria di merito, di cui 186
posti per il CEMM e 208 per il Corpo delle capitanerie di porto.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 1° marzo
al 30 aprile 2012, per i nati dal 30 aprile 1987 al 30 aprile 1994,
estremi compresi.
2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun blocco del presente
bando e' riservato alle categorie previste nell'art. 702 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e indicate nell'allegato A che
costituisce parte integrante del presente bando. In caso di mancanza,
anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate
categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli
altri concorrenti idonei dello stesso blocco.
3. Le domande, con indicata la preferenza all'arruolamento per
uno specifico blocco, inviate a mezzo posta, secondo le modalita'
indicate nel successivo art. 3, entro i termini previsti ma pervenute
dieci giorni oltre il termine di scadenza stabilito per ciascun
blocco, saranno ritenute valide per l'arruolamento al blocco
successivo. Si fa eccezione per il 3° blocco per il quale le domande,
inviate a mezzo posta entro i termini previsti ma pervenute venti
giorni oltre il prescritto termine di presentazione, saranno
considerate irricevibili.
4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per
piu' blocchi, purche' nel rispetto delle date di scadenza stabilite
per ognuno di essi.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta' di revocare il presente bando di reclutamento, modificare il
numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento
delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione
della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante
annuncio che sara' pubblicato nella gazzetta ufficiale.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) avere compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il
giorno del compimento del 25° anno di eta';
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda e per
inidoneita' psico-fisica;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio
scolastico regionale o provinciale a loro scelta, che dovra' essere
prodotta all'atto della presentazione della domanda, con riportato il
giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto e ottimo);
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
j) idoneita' psico-fisico e attitudinale per l'impiego nelle
Forze armate in qualita' di VFP 1;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
l) statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,95, se
candidati di sesso maschile, e statura non inferiore a m 1,61 e non
superore a m 1,95 se candidate di sesso femminile;
m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
2. Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti
fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta',
fino alla data di effettiva incorporazione, pena l'esclusione dal
reclutamento.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. Per ciascun blocco la domanda di partecipazione al
reclutamento deve essere, a pena di irricevibilita', redatta
utilizzando il modello riportato in allegato A, compilato in ogni sua
parte osservando le istruzioni in esso riportate e firmata in
originale per esteso dal candidato. La firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non deve essere autenticata. Ai
soli fini della compilazione della domanda, puo' essere utilizzata
anche la procedura on-line disponibile sui siti web www.difesa.it e
www.marina.difesa.it.
2. La domanda deve essere inviata al Centro selezione
addestramento e formazione del personale volontario della Marina
militare (MARICENTRO) di Taranto - casella postale n. 1230 - Ufficio
postale Taranto Centro - 74123 Taranto, a mezzo raccomandata, entro i
termini di scadenza di presentazione fissati per ciascun blocco. A
tal fine fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.
3. Coloro che risiedono o che si trovano all'estero per motivi
diversi possono presentare la domanda, entro i termini stabiliti,
all'Autorita' diplomatica o consolare che ne curera' l'inoltro a
MARICENTRO con la massima sollecitudine. In tali casi per la data di
presentazione fa fede la data di assunzione a protocollo della
domanda da parte dell'Autorita' diplomatica o consolare.
4. Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto forma di
autocertificazione, quanto segue:
a) il cognome, il nome ed il sesso;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore) ed il giudizio conseguito al termine di
detto ciclo di studi, valido ai fini della formazione della
graduatoria di cui al successivo art. 7, unitamente all'indirizzo
dell'istituto scolastico ove ha conseguito il diploma stesso;
h) l'eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o
precedenza di cui al successivo art. 8 del presente bando di
reclutamento;
i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva
dei posti di cui all'art. 1, comma 2;
j) di non essere in atto imputato in procedimenti penali per
delitti non colposi; In caso contrario, dovra' indicare, con apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti penali
pendenti a carico e l'Autorita' giudiziaria presso la quale pendono i
procedimenti stessi;
k) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
l) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
m) di aver tenuto condotta incensurabile;
n) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti da
non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in una
selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente
reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno ovvero da
altro concorso per l'accesso ad una delle carriere iniziali della
Marina militare;
p) eventuali altre domande di partecipazione presentate per
l'arruolamento in qualita' di VFP 1 nella Marina militare per il
2012;
q) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate.
Inoltre, deve indicare:
a) l'eventuale svolgimento del servizio militare in qualita' di
ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e
nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
b) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza
armata, indicando quella prescelta in ordine di preferenza;
c) l'area geografica di interesse per l'espletamento del
servizio;
d) l'eventuale preferenza per l'assegnazione al CEMM o al Corpo
delle capitanerie di porto;
e) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento,
qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico,
assegnata in relazione alle esigenze operative e logistiche della
Forza armata e di essere disposto ad essere impiegato su tutto il
territorio nazionale ed all'estero;
f) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito.
5. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di
riconoscimento in corso di validita', rilasciato da amministrazioni
dello Stato e munito di fotografia;
b) copia fotostatica leggibile del codice fiscale.
I candidati, se ne sono in possesso, potranno allegare copia del
diploma di istruzione secondaria di primo grado.
6. Sottoscrivendo la domanda il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
della procedura di reclutamento (il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
in merito ad eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il candidato nella domanda di reclutamento deve anche indicare
il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni, se
diverso da quello di residenza, con il relativo codice di avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico fisso e/o mobile,
nonche' l'indirizzo di posta elettronica. Ogni variazione
dell'indirizzo durante l'espletamento delle procedure di reclutamento
dovra' essere segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente e
tempestivamente a MARICENTRO.
8. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna
responsabilita' circa i possibili disguidi derivanti da errate,
mancate o tardive segnalazioni di variazioni del recapito, da
ritardate ricezioni da parte dei candidati di comunicazioni dovute a
disguidi postali, da altre cause non imputabili a proprie
inadempienze dovute a cause di forza maggiore.

                               Art. 4 


Fasi del reclutamento


Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti
fasi:
a) presentazione delle domande a MARICENTRO secondo le modalita'
specificate nel precedente art. 3;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica da parte di
MARICENTRO dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1 fatta
eccezione per quelli relativi:
al possesso della statura minima e massima, dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso,
anche saltuario ed occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte di MARICENTRO, dei
candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) ed i) e/o che
hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per
delitti non colposi, di competenza della Direzione generale per il
personale militare (DGPM);
d) accertamento, da parte di MARICENTRO, ai sensi dell'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nella
domanda;
e) consegna, da parte di MARICENTRO, delle domande dei candidati
in possesso dei requisiti accertati, corredate della annessa
documentazione, alla Direzione generale per il personale militare
(DGPM) - I Reparto - 3ª Divisione - 1ª Sezione reclutamento VFP 1 che
provvedera', effettuati gli accertamenti di competenza, al successivo
inoltro alla commissione valutatrice di cui all'art. 6, comma 1,
lettera a) del presente bando;
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice,
dei giudizi riportati dai candidati nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado e formazione della graduatoria degli
ammessi alla valutazione dei titoli di merito;
g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 8,
formazione della graduatoria di merito e approvazione della stessa da
parte della DGPM;
h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui
alla precedente lettera g) presso MARICENTRO per l'accertamento dei
requisiti d'idoneita' psico-fisica e attitudinale;
i) incorporazione dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria di cui alla precedente lettera g);
j) ripartizione dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria, dichiarati idonei agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali ed incorporati tra il personale del CEMM e del Corpo
delle capitanerie di porto e attribuzione delle relative
categorie/specialita'/abilitazioni;
k) decretazione dei candidati incorporati ammessi alla ferma
prefissata di un anno nella Marina militare;
l) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.

                               Art. 5 


Esclusioni


1. Non sono prese in considerazione e comportano, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) non redatte utilizzando il modello riportato nell'allegato A
ovvero disponibile on-line;
c) prive della copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un
documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da
amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;
d) non spedite a mezzo raccomandata;
e) non firmate in forma autografa dal candidato;
f) redatte e firmate a matita o con penne ad inchiostro
cancellabile;
g) contenenti correzioni e/o abrasioni;
h) contenenti dichiarazioni non veritiere in relazione al
giudizio conseguito con il diploma di istruzione secondaria di primo
grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza.
2. MARICENTRO e' delegato dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1 nei limiti specificati
dall'art. 4, lettera b) e ad effettuare le dovute esclusioni dal
reclutamento, tranne quelle relative alla verifica dei requisiti di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) ed i) e dell'assenza di
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche'
quelle concernenti il comma 1, lettera h) del presente articolo;
b) a non ammettere le domande di candidati gia' esclusi dalla
DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento.
Lo stesso MARICENTRO provvede alla notifica ai candidati dei
provvedimenti di esclusione/mancata ammissione.
3. La commissione di cui al successivo art. 6, comma 1, lettera
b) provvedera' ad escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per
l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
4. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della
DGPM, anche se gia' incorporati. In quest'ultimo caso il servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto.
5. Se l'esclusione deriva da dichiarazioni non veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Procura
della Repubblica competente per territorio e non potra' presentare
domanda di partecipazione per i successivi blocchi.
6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando.
7. Il candidato nei cui confronti e' adottato il provvedimento di
esclusione potra' avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione.

                               Art. 6 


Commissioni


1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata, saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
c) commissione per la ripartizione dei candidati vincitori tra il
personale del CEMM e del Corpo delle capitanerie di porto e per
l'attribuzione delle relative categorie/specialita'/abilitazioni.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a tenente di vascello,
membro;
c) un ufficiale di grado non inferiore a tenente di vascello, o
grado corrispondente, ovvero funzionario amministrativo, designato
dalla DGPM, membro;
d) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di terza classe
ovvero assistente amministrativo, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara'
insediata presso MARICENTRO. Essa sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali superiori appartenenti al Corpo sanitario
militare marittimo, membri;
c) un ufficiale di grado non inferiore a tenente di vascello in
possesso della qualifica PST, membro.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata,
presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello, di
cui uno appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, membri;
c) un ufficiale, ovvero funzionario amministrativo, designato
dalla DGPM, membro.

                               Art. 7 


Selezione dei candidati da ammettere
alla valutazione dei titoli di merito


1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la
graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di
merito, sulla base del giudizio conseguito nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi:
a) ottimo: 4 punti;
b) distinto: 3 punti;
c) buono: 2 punti;
d) sufficiente: 1 punto.
Nel caso di voto espresso in decimi: al giudizio di ottimo
corrisponde il voto di 10/10 ovvero di 9/10; al giudizio di distinto
corrisponde il voto di 8/10; al giudizio di buono corrisponde il voto
di 7/10; al giudizio di sufficiente corrisponde il voto di 6/10.
2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i sottonotati numeri
massimi di collocazione utile: 1° blocco: 2.400; 2° blocco: 2.400; 3°
blocco: 2.400.
3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita', sara' preferito il candidato
piu' giovane d'eta'.
5. Per ogni blocco, la graduatoria dei candidati da ammettere
alla valutazione dei titoli di merito sara' pubblicata sul sito
www.persomil.difesa.it.

                               Art. 8 


Valutazione dei titoli di merito
e relativa graduatoria


1. Per ogni blocco la commissione valutatrice redige la
graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria prevista dall'art. 7, provvedendo a sommare il precedente
punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:
a) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera b) del decreto
del Ministro della difesa 1° settembre 2004:
1) iscrizione al personale marittimo di cui all'art. 114 del
Codice della navigazione: punti 1;
2) porto d'armi: punti 1;
3) brevetto di assistenti bagnanti o di bagnino di salvataggio:
punti 3;
4) patente nautica per condotta di navi da diporto: punti 4;
5) patente nautica per condotta imbarcazioni da diporto senza
limiti, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto
4): punti 3;
6) patente nautica per condotta imbarcazioni da diporto entro le
12 miglia costiere, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 4) e 5): punti 2;
7) patente di guida civile B o superiore: punti 1;
b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 7;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
di cui al precedente punto 1), lettera b): punti 6;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
punti 1) e 2), lettera b): punti 5;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
punti 1), 2) e 3), lettera b): punti 4;
5) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale), non
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e
4), lettera b): punti 3;
6) aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a
qualunque titolo, nella Marina militare, senza demerito: punti 1;
7) brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione
italiana nuoto, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente
punto 3), lettera a): punti 2;
8) brevetto di maestro di salvamento rilasciato da enti
riconosciuti dall'Amministrazione della difesa non cumulabile con i
punteggi di cui ai precedenti punti 3), lettera a) e 7), lettera b):
punti 4;
9) brevetto di istruttore di vela rilasciato dalla Federazione
italiana vela: punti 2;
10) aver conseguito la patente europea del computer (ECDL Core
Full) presso un ente riconosciuto dall'Associazione italiana per
l'informatica e il calcolo automatico (AICA) al superamento dei sette
esami previsti dal relativo programma o certificato informatico IC3
equipollente: punti 1.
2. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
3. In caso di ulteriore parita', sara' data preferenza al
candidato piu' giovane d'eta'.
4. Per ogni blocco, la graduatoria di merito dei candidati da
ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali
sara' pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it.

                               Art. 9 


Accertamenti psico-fisici e attitudinali


1. MARICENTRO e' delegato dalla DGPM a convocare, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, i candidati per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo
dalla graduatoria di merito di cui al precedente art. 8 in numero
sufficiente a coprire i posti messi a concorso e comunque entro i
limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 2.400; per il 2°
blocco: 2.400; per il 3° blocco: 2.400. I candidati che non si
presenteranno nei tempi stabiliti dalla lettera di convocazione,
ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al
primo, saranno considerati rinunciatari.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di
cui al precedente comma 1, MARICENTRO sara' autorizzato a convocare
un ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui
all'art. 8, per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale, fino al raggiungimento dei posti disponibili per ogni
blocco. Di tale procedura dovra' essere data tempestiva comunicazione
alla DGPM.
3. I candidati devono presentarsi, pena l'esclusione dal
reclutamento, agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con:
a) un documento di identita' in corso di validita' munito di
fotografia, rilasciato da amministrazioni dello Stato;
b) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario
nazionale in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, ad
eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti
esami:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
c) certificato di stato di buona salute che attesti la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal medico di fiducia
in data non anteriore a sei mesi precedenti le visite e redatto in
modo conforme all'allegato B, che costituisce parte integrante del
presente bando;
d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario
nazionale in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita,
dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento;
e) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario
nazionale in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita,
dell'esame dei markers dell'epatite B e C;
f) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
convenzionata con il servizio sanitario nazionale in data non
anteriore ai tre mesi precedenti la visita, attestante l'esito del
test di accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
g) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata
col servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai tre mesi
precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza (su
sangue e urine), eseguito presso struttura sanitaria pubblica o
privata accreditata col servizio sanitario nazionale in data non
anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita.
I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche
eventuali esami radiografici del torace.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, presa visione della documentazione sanitaria elencata
al precedente comma, oltre a sottoporre il candidato ad una visita
medica generale preliminare, disporra' l'esecuzione dei seguenti
accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psichiatrica;
e) analisi delle urine, completa di drug test ed esame del
sedimento;
f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e
dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
g) visita odontoiatrica;
h) visita ortopedica;
i) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico)
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico
legale del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture
sanitarie.
In sede di visita medico generale la commissione per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali giudichera' inidoneo il
candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura,
siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile
indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
5. I candidati saranno sottoposti alla verifica del possesso
delle capacita' attitudinali, consistenti in test e prove di
performance, necessarie per assicurare un corretto e continuo
svolgimento dei compiti previsti per il VFP 1. Il giudizio derivante
dalle suddette verifiche e' definitivo.
6. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali i
candidati, per essere giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti
esenti da:
a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ed alle vigenti direttive
tecniche emanate della Direzione generale della sanita' militare;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale VFP 1;
c) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei
coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
della Direzione generale della sanita' militare.
7. La commissione formulera' un giudizio di idoneita' con
attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla
direttiva della Direzione generale della sanita' militare,
precedentemente richiamata, ovvero di inidoneita', che comportera'
l'esclusione dal reclutamento. La commissione, qualora lo ritenga
necessario, potra' disporre l'effettuazione di ogni altro esame o
accertamento utile alla definizione del giudizio di inidoneita'.
Il giudizio sara' comunicato, con determinazione del Presidente
della commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali
delegata dalla DGPM alle predette incombenze, al candidato
sottoponendogli alla firma apposito foglio di notifica.
8. Il candidato escluso potra' avanzare ricorso giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e
centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di
esclusione.
9. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' all'interessato di avanzare,
entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di
esclusione, motivata e documentata istanza di riesame, debitamente
firmata e corredata della certificazione sanitaria rilasciata da una
struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario
nazionale, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie
riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in
questione, che dovra' essere inviata, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento, alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 3ª Divisione - 1ª Sezione reclutamento VFP 1 - Viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale e per abuso di
alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico. Le istanze non firmate o carenti della predetta
certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili.
10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto delle certificazioni presentate, se sussistono le condizioni,
interessa la Commissione medica centrale presso l'Ispettorato di
sanita', che provvedera' a convocare il ricorrente al fine di
sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici. Il giudizio
riportato in quest'ultima indagine sara' definitivo. Nel caso di
confermata inidoneita', il ricorrente sara' escluso dal reclutamento.
In caso di idoneita' l'Ispettorato di sanita' della Marina militare
disporra' il completamento degli accertamenti dei requisiti
psico-fisici e attitudinali. I candidati, riconosciuti idonei e
collocati utilmente nella graduatoria del blocco di provenienza,
saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la
decorrenza giuridica.

                               Art. 10 


Approvazione e validita' delle graduatorie


1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice provvede a
compilare la graduatoria di merito e ad inviarla alla DGPM, che
l'approvera' con decreto dirigenziale.
2. Le graduatorie sono valide 12 mesi esclusivamente per i
blocchi del presente bando, ferme restando le previsioni degli
articoli 11 e 12.
3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito del presente
articolo sara' pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it.

                               Art. 11 


Procedure per il recupero dei posti non coperti


1. In caso di mancata copertura dei posti per l'arruolamento, al
termine delle operazioni di incorporazione riferite ad ogni blocco,
ad esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria
di cui al precedente art. 10, su richiesta dello Stato maggiore della
Marina, la DGPM potra' autorizzare l'incorporamento dei candidati
idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria dei blocchi
precedenti.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta dello Stato maggiore della Marina, la DGPM potra'
incrementare le incorporazioni dei blocchi successivi non oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'art.
1.

                               Art. 12 


Ripartizione dei candidati idonei eccedenti
le incorporazioni di ciascun blocco


Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, a copertura dei
posti di cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti
vacanti, su richiesta dello Stato maggiore della Marina, la DGPM
potra' attingere, previo consenso dei rispettivi Stati maggiori,
dalle graduatorie dei VFP 1 nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica
militare, i candidati idonei ma non utilmente collocati, che hanno
manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate. Tali
graduatorie, in corso di validita', sono riferite a blocchi
precedenti.

                               Art. 13 


Ammissione alla ferma prefissata di un anno


1. Per ogni blocco MARICENTRO e' delegato dalla DGPM a convocare
per l'incorporamento i candidati risultati idonei agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali da ammettere alla ferma prefissata di un
anno nella Marina militare, sulla base della graduatoria di cui al
precedente art. 10 fino alla copertura dei posti previsti per il
medesimo blocco.
2. La convocazione e' consegnata all'interessato al termine degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e contiene la data e l'ora
di presentazione presso MARICENTRO.
3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita' loro indicate da MARICENTRO nella lettera di convocazione,
pena la decadenza dall'arruolamento, l'autocertificazione attestante
il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di
partecipazione, utilizzando il modello in allegato C, che costituisce
parte integrante del presente bando. Tale documento sara' acquisito
ed inserito nel fascicolo personale dell'interessato a cura del
comando di appartenenza.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia
autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e un
referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6 -
fosfato - deidrogenasi rilasciato da strutture sanitarie pubbliche.
4. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera', per
gli effetti giuridici, dalla data di previsto incorporamento del
blocco e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva
presentazione presso MARICENTRO. I candidati che non si presenteranno
presso MARICENTRO, nel termine fissato nella convocazione, saranno
considerati rinunciatari ed i relativi posti potranno essere coperti
dallo stesso MARICENTRO, traendo i candidati idonei non vincitori
dalla citata graduatoria di cui all'art. 10.
5. Il personale incorporato sara' sottoposto ad un programma
addestrativo per l'impiego in operazioni su tutto il territorio
nazionale e all'estero.
6. La DGPM determinera', con decreto interdirigenziale,
l'ammissione alla ferma volontaria di un anno nella Marina militare
degli incorporati, ripartendo il personale nei Corpi e nelle
rispettive categorie/specialita'/abilitazioni assegnate dalla
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) con riserva
dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di reclutamento.
7. I candidati provenienti dal congedo, incorreranno nella
perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporamento.

                               Art. 14 


Disposizioni di stato giuridico


1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in
particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al
proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari nella
Marina militare, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, ad un
periodo di rafferma della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 15, comma 3
potra' essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della
difesa e previa accettazione dell'interessato, oltre il termine del
periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario
al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento nei
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).

                               Art. 15 


Possibilita' e sviluppo di carriera


1. I VFP 1 della Marina militare potranno conseguire, previo
giudizio di idoneita', il grado di comune di prima classe non prima
del compimento del terzo mese dall'incorporazione.
2. I volontari giudicati inidonei per il conseguimento del grado
di comune di prima classe saranno sottoposti a nuova ed unica
valutazione al compimento del nono mese dall'incorporazione.
3. I VFP 1, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti
a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di rafferma o in
congedo per fine ferma potranno partecipare alle procedure di
reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nei relativi bandi.

                               Art. 16 


Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce
rossa


1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare
della croce rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma
annuale e a quelli a cui e' stato prolungato il periodo di ferma
annuale ai sensi del precedente art. 14, comma 3, nei limiti indicati
dall'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati sono
determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della
difesa.

                               Art. 17 


Benefici


1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il
servizio militare in qualita' di VFP 1, costituiscono titolo
valutabile ai sensi delle normative vigenti di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono considerati
utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle
amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle
graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare
della croce rossa.

                               Art. 18 


Disposizioni amministrative


1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per le sedi ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso MARICENTRO i
candidati potranno fruire di vitto ed alloggio a carico
dell'Amministrazione, se disponibili.

                               Art. 19 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale arruolamento, per le finalita' di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle inerenti alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione
giuridico-economica del candidato e, in caso di arruolamento, ai
soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti stabiliti dall'art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto
d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali:
a) il responsabile di MARICENTRO;
b) il presidente della commissione valutatrice;
c) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
d) il presidente della commissione per la ripartizione dei
candidati vincitori tra il personale del CEMM e del Corpo delle
capitanerie di porto e per l'attribuzione delle relative
categorie/specialita'/abilitazioni;
e) il direttore della 3ª Divisione della DGPM.

                               Art. 20 


Norme di rinvio


Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per il
controllo secondo le normative vigenti e verra' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Roma, 22 agosto 2011

Il direttore generale t.a.
Generale di corpo d'armata
Mario Roggio


Il vice direttore generale
Generale di divisione aerea
Roberto Zappa


Ammiraglio istettore capo (CP)
Marco Brusco

---------

Avvertenze generali

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere
chiesta direttamente alla Sezione relazioni con il pubblico della
Direzione generale per il personale militare, viale dell'Esercito n.
186 - c.a.p. 00143 Roma - Cecchignola - tel. 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
1) in visita o telefonicamente:
a) dal lunedi' al giovedi':
dalle 08.30 alle 12.30;
dalle 13.30 alle 16.00;
b) il venerdi' dalle 09.00 alle 13.00;
2) consultando il sito www.persomil.difesa.it.

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