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I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in scienze biomolecolari e biotecnologie - XXIII
ciclo.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.43 del 1/6/2007 |
Ente: | I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA |
Località: | - |
Codice atto: | 07E03524 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 20/7/2007 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
(Decreto n. 18 - 2007).
IL DIRETTORE
Visto lo statuto dell'Istituto universitario di studi superiori
di Pavia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 178 del 2 agosto 2005;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato di
ricerca in «Scienze biomolecolari e biotecnologie» - XXIII ciclo, con
sede amministrativa presso l'Istituto universitario di studi
superiori (I.U.S.S.) di Pavia, presentata dal consiglio didattico dei
dottorati dell'Istituto ai sensi dell'art. 26 dello statuto;
Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione, a seguito
della verifica dei requisiti di idoneita';
Vista la delibera del consiglio direttivo, adottata nella seduta
del 19 marzo 2007, con la quale e' stato approvato il XXIII ciclo del
corso di dottorato di ricerca in scienze biomolecolari e
biotecnologie con sede amministrativa presso l'Istituto universitario
di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia;
Vista la convenzione stipulata tra l'Istituto universitario di
studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e l'Universita' degli studi di
Pavia;
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del bando relativo
alla indizione di pubblici concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze
biomolecolari e biotecnologie - XXIII ciclo - con sede amministrativa
presso l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di
Pavia;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
1. E' istituito il XXIII ciclo del corso di dottorato di ricerca
in scienze biomolecolari e biotecnologie con sede amministrativa
presso l'Istituto universitario di studi superiori di Pavia.
2. E' indetto presso l'Istituto universitario di studi superiori
di Pavia il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione
al corso di dottorato di ricerca in scienze biomolecolari e
biotecnologie.
3. Il numero delle borse di studio indicate nel presente articolo
potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da enti
pubblici di ricerca e da qualificate strutture produttive private,
che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando ed entro la
data di espletamento della prova scritta del concorso. Restando
comunque fermi i termini previsti dall'art. 4, comma 1, per la
presentazione delle domande di ammissione, l'eventuale aumento del
numero delle borse di studio sara' reso noto ai candidati, in sede di
esame, prima dell'espletamento della prova scritta.
Dottorato di ricerca in scienze biomolecolari e biotecnologie area
scientifica: scienze biologiche
Settori scientifico-disciplinari: BIO/04; BIO/10; BIO/11; BIO/14;
BIO/18; BIO/19; MED/04; CHIM/08; CHIM/09; CHIM/03.
Luogo di svolgimento: dip. genetica e microbiologia, Universita'
di Pavia, via Ferrata 1 - Pavia.
Coordinatore: prof. Andrea Mattevi.
Sedi consorziate: Universita' degli studi di Pavia.
Durata: tre anni;
Posti: sei.
Posti senza borsa di studio: due.
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a
candidati stranieri residenti all'estero: due (nel caso venissero
stipulati accordi di cooperazione internazionale o convenzioni con
altre universita' o enti interessati alla formazione superiore, lo
IUSS si impegna a coprire con borsa almeno un posto ai sensi
dell'art. 13, comma 1, del regolamento in materia di dottorato di
ricerca).
Posti in soprannumero, senza borsa di studio, riservati a
titolari di assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca: 0.
Borse di studio: sei.
Enti finanziatori: sei borse di studio finanziate dall'Istituto
universitario di studi superiori (su contributi Fondazione Cariplo);
una borsa di studio finanziata dall'Istituto universitario di studi
superiori.
Requisiti di ammissione:
a) vecchio ordinamento: diploma di laurea o titolo equipollente
conseguito presso una universita' straniera;
b) nuovo ordinamento: diploma di laurea
specialistica/magistrale o titolo equipollente conseguito presso una
universita' straniera.
Titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:
a) voto di laurea;
b) eventuali pubblicazioni scientifiche;
c) eventuali lettere di presentazione (da presentarsi in busta
chiusa con firma apposta sui lembi della lettera da parte dell'autore
della lettera).
Prova scritta: giorno 18 settembre 2007, alle ore 9, presso il
Dipartimento di genetica e microbiologia - Via Ferrata n. 1 - Pavia.
Prova orale: giorno 19 settembre 2007, alle ore 9, presso il
Dipartimento di genetica e microbiologia - Via Ferrata n. 1 - Pavia.
Modalita' di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese.
Informazioni: http://www.iuss.unipv.it/.
>
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270, ovvero del diploma di laurea specialistica richiesto per ogni
singolo corso di dottorato, ovvero di titolo accademico equipollente
conseguito presso universita' straniere, preventivamente riconosciuto
dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che, ai sensi dell'art.
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni, siano titolari di assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca.
L'ammissione al corso di dottorato avviene secondo le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 3.
3. Possono presentare la domanda di partecipazione anche coloro
che conseguiranno il diploma di laurea o di laurea specialistica
richiesto entro la data di svolgimento della prova scritta di
ammissione. In tal caso l'ammissione viene disposta «con riserva» ed
il candidato sara' tenuto a presentare alla commissione giudicatrice,
in sede di prova scritta, a pena di decadenza, l'autocertificazione
relativa al diploma di laurea o di laurea specialistica conseguito.
4. Ai soli fini dell'ammissione al concorso, i candidati in
possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno fare
espressa richiesta dell'equipollenza nella domanda di partecipazione
al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire al collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta
effettuata. Costituiscono documentazione utile:
a) copia del diploma di laurea in lingua originale e della sua
traduzione in lingua italiana;
b) dichiarazione di valore;
c) certificato in lingua originale, e sua traduzione in lingua
italiana, contenente gli esami sostenuti con relativa valutazione.
I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Nel
caso di richiesta di equipollenza, il candidato dovra' aver
conseguito il titolo accademico straniero entro il termine previsto
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
5. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 3.
Disposizioni particolari per candidati stranieri residenti
all'estero: ammissione in soprannumero, senza borsa di studio, al
corso di dottorato di ricerca.
1. I candidati stranieri residenti all'estero, che ne facciano
esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso,
possono essere ammessi al corso di dottorato previa valutazione da
parte della commissione giudicatrice dei titoli presentati.
2. La procedura di selezione e' disciplinata dalle disposizioni
previste dal successivo art. 7.
3. L'ammissione al corso di dottorato avviene secondo le
disposizioni del successivo art. 8, comma 4.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera,
utilizzando il modello allegato al presente bando, deve essere
inoltrata, in plico unico, al direttore dell'Istituto universitario
di studi superiori di Pavia entro il termine perentorio del 20 luglio
2007, con una delle seguenti modalita':
a) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo: Direttore dell'Istituto
universitario di studi superiori di Pavia - Via Luino n. 4 - 27100
Pavia;
b) consegna presso gli uffici dell'Istituto universitario di
studi superiori di Pavia - Via Luino n. 4 (apertura al pubblico dal
lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle ore 12).
2. Alle domande di partecipazione trasmesse a mezzo posta o
consegnate da persona diversa dal sottoscrittore dovra' essere
allegata la fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita' del candidato.
3. Per il rispetto del termine di cui al comma 1 fara' fede il
timbro dell'ufficio postale accettante l'invio ovvero dell'ufficio
protocollo ricevente la domanda.
4. Sull'involucro del plico devono risultare le seguenti
indicazioni:
a) le generalita' del candidato;
b) il recapito eletto agli effetti del concorso;
c) l'esatta denominazione del concorso di dottorato a cui si
intende partecipare ed eventualmente del curriculum previsto, ove
indicato nell'art. 1 del presente bando nella descrizione dei singoli
corsi di dottorato.
5. Alla domanda di partecipazione, da redigersi in lingua
italiana, utilizzando il modello di domanda allegato al presente
bando, i candidati devono allegare esclusivamente i titoli indicati,
per ogni corso di dottorato, nell'art. 1. Eventuali altri titoli non
saranno oggetto di valutazione da parte della commissione
giudicatrice. Decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della
graduatoria di merito, i candidati dovranno provvedere, a loro spese,
al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate. Trascorsi sei
mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito,
l'Istituto universitario di studi superiori di Pavia non potra'
essere ritenuto in alcun modo responsabile per i titoli e le
pubblicazioni presentate dai singoli candidati.
6. I candidati stranieri residenti all'estero che intendono
essere ammessi al corso di dottorato, in soprannumero e senza borsa
di studio, secondo quanto disposto dall'art. 3, devono allegare alla
domanda di partecipazione al concorso la seguente documentazione:
a) il proprio curriculum scientifico-professionale;
b) l'elenco delle pubblicazioni, dettagliato secondo le
modalita' internazionali, comprensivo di tutti gli autori;
c) le pubblicazioni di cui al precedente punto b);
d) altri eventuali documenti o titoli ritenuti utili ai fini
del concorso.
7. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
portatori di handicap devono inoltrare, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed
integrazioni, esplicita richiesta riguardo l'ausilio necessario
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove di esame.
8. Ogni domanda di partecipazione potra' fare riferimento ad un
unico corso di dottorato.
9. Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni
ivi richieste, dell'esatta denominazione del concorso di dottorato
cui si intende partecipare, nonche' quelle prodotte oltre il termine
indicato nel comma 1 del presente articolo. Non saranno altresi'
prese in considerazione le domande presentate da candidati stranieri
residenti all'estero prive della documentazione indicata nel comma 6
del presente articolo. Ai candidati la cui domanda sia stata
dichiarata inammissibile sara' data comunicazione dell'esclusione dal
concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
10. L'amministrazione non ha alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni che dipenda da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, o per
disguidi postali o telegrafici ad essa comunque non imputabili.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice del concorso di ammissione al
corso di dottorato e' composta da tre commissari scelti fra i docenti
ed i ricercatori universitari di ruolo afferenti alle aree
scientifico-disciplinari alle quali si riferisce il corso di
dottorato. La commissione puo' essere integrata con non piu' di due
esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle
strutture pubbliche e private di ricerca.
2. La commissione giudicatrice e' tenuta a concludere le
operazioni concorsuali entro sessanta giorni dalla data del decreto
direttoriale di nomina.
Art. 6.
Procedura di selezione
1. L'ammissione al corso di dottorato di cui all'art. 1 avviene
previo superamento di una procedura di selezione intesa ad accertare
la preparazione, la capacita' e l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica.
2. La procedura di selezione consiste nella valutazione
comparativa dei titoli presentati dai candidati e nello svolgimento
dell'esame di ammissione.
3. La commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i titoli
indicati, nell'art. 1. Per la valutazione dei titoli presentati dai
candidati, la commissione giudicatrice dispone di trenta punti.
4. I punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della
commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti
prima dell'esame delle domande di partecipazione presentate dai
candidati.
5. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo lo svolgimento
della prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli
elaborati. I risultati della valutazione dei titoli sono resi noti ai
candidati prima dello svolgimento del colloquio.
6. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta ed in un
colloquio, comprensivo di una prova di conoscenza di una lingua
straniera scelta dal candidato ed indicata nella domanda di
partecipazione al concorso. Per la valutazione di ciascun candidato,
la commissione giudicatrice dispone di trenta punti per ognuna delle
due prove.
7. La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su
argomenti afferenti alle materie del dottorato.
8. La commissione giudicatrice determina il tempo a disposizione
dei candidati per l'espletamento della prova scritta. Il tempo
concesso ai candidati per lo svolgimento dell'elaborato non puo'
essere inferiore a novanta minuti ne' eccedere le sei ore.
9. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a ventuno punti. La
commissione giudicatrice rendera' noto ai candidati l'esito della
prova scritta prima dello svolgimento del colloquio. A tal fine, il
giorno della prova scritta la commissione giudicatrice comunichera'
ai candidati le modalita' con cui potranno prendere visione
dell'elenco degli ammessi al colloquio.
10. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a ventuno punti.
11. Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione giudicatrice, e' affisso nel medesimo giorno all'albo
ufficiale dell'Istituto universitario di studi superiori di Pavia e
presso il Dip. genetica e microbiologia, Universita' di Pavia - Via
Ferrata n. 1 - Pavia.
12. Al termine dei propri lavori, la commissione giudicatrice
redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i
giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun
candidato e la graduatoria di merito. La graduatoria di merito,
espressa in trentesimi, e' formata, in ordine decrescente, sulla base
della media delle votazioni conseguite da ciascun candidato nella
valutazione dei titoli, nella prova scritta e nel colloquio. In caso
di parita' nella graduatoria generale di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e
successive modifiche.
13. Gli atti relativi al a procedura concorsuale sono trasmessi
al direttore a cura del presidente della commissione giudicatrice.
14. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'art. 1 del
bando di concorso, costituisce notifica agli interessati. I candidati
riceveranno comunicazione relativa alla convocazione per le prove
scritte ed orali solo se le date gia' precisate all'art. 1 dovessero
subire variazioni. In tal caso, il diario delle prove di ammissione,
con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara' comunicato
agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
inviata almeno quindici giorni prima della data prevista.
15. Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i
candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di
riconoscimento, in corso di validita':
a) carta di identita';
b) patente di guida;
c) passaporto.
16. La mancata presentazione alle prove di ammissione sara'
considerata come rinuncia al concorso.
Art. 7.
Procedura di selezione per l'ammissione in soprannumero con o senza
borsa di studio, di candidati stranieri residenti all'estero
1. La commissione giudicatrice dispone di trenta punti per la
valutazione dei titoli presentati, ai sensi dell'art. 3, da candidati
stranieri residenti all'estero.
2. I punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della
commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti
prima dell'esame delle domande di partecipazione.
3. E' dichiarato idoneo il candidato che consegue una valutazione
non inferiore a ventuno punti nella valutazione dei titoli.
4. Al termine dei propri lavori, la commissione giudicatrice
redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i
giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun
candidato e la graduatoria di merito. La graduatoria di merito,
espressa in trentesimi, e' formata, in ordine decrescente, sulla base
della votazione conseguita da ciascun candidato nella valutazione dei
titoli.
Art. 8.
Ammissione ai corsi di dottorato
1. Il direttore, con proprio decreto, accerta la regolarita'
degli atti concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito
unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
alle prove di esame.
2. I candidati sono ammessi al corso di dottorato secondo
l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso. I vincitori decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al
corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile
collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta
da inoltrare all'ufficio dottorati di ricerca dell'Istituto
universitario di studi superiori di Pavia.
3. I titolari di assegno di ricerca che abbiano superato le prove
d'esame sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al corso
di dottorato di ricerca nel limite dei posti ad essi riservati per
ogni dottorato.
4. I candidati stranieri residenti all'estero, che siano
dichiarati idonei al termine della procedura concorsuale prevista
dall'art. 7, sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al
corso di dottorato nel limite dei posti ad essi riservati per ogni
dottorato.
Art. 9.
Dipendente pubblico
1. Il pubblico dipendente ammesso al corso di dottorato di
ricerca e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi
di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca
senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti
ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario e'
utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
Art. 10.
Iscrizioni al corso di dottorato
1. I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'Istituto universitario di studi superiori di Pavia -
Ufficio dottorati di ricerca - Via Luino n. 4 - 27100 Pavia, entro il
termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto la lettera di ammissione
al corso unitamente al modulo di immatricolazione, la seguente
documentazione:
a) domanda di immatricolazione al corso del dottorato di
ricerca, redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione;
b) una fotografia formato tessera;
c) fotocopia del documento d'identita' in corso di validita';
d) fotocopia del codice fiscale.
2. Nella domanda di immatricolazione il candidato risultato
vincitore dovra' dichiarare:
a) di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a
non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o
di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato;
b) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora intenda intraprendere una attivita' lavorativa, anche
occasionale e di breve durata, a richiedere l'autorizzazione
preventiva del collegio dei docenti, oppure, di impegnarsi a
richiedere al collegio dei docenti l'autorizzazione per la
prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento
dell'iscrizione al corso di dottorato;
c) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione.
3. Il candidato che risulta assegnatario della borsa di studio
dovra' espressamente dichiarare:
a) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
4. I titolari di assegni di ricerca, ammessi in soprannumero ai
corsi di dottorato, dovranno indicare la durata del rapporto di
collaborazione e l'ente presso il quale svolgono l'attivita' di
ricerca.
5. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
del vincitore. Qualora da tale controllo emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Art. 11.
Borse di studio
1. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse
di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in
materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13
agosto 1984, n. 476.
2. Il direttore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le
borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria
e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili.
3. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
4. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
5. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare
la meta' della durata legale del corso di dottorato.
6. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
7. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Art. 12.
Obblighi dei dottorandi
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno i
corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. L'Istituto universitario di studi superiori di Pavia
garantisce, nel periodo di frequenza del corso di dottorato, la
copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile,
limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso.
3. Alla fine di ciascun anno, gli iscritti al corso di dottorato
hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e la ricerca svolta al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
direttore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero
l'esclusione.
4. Il collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando a
compiere missioni in Italia ed all'estero per la realizzazione del
programma di ricerca e/o la presentazione di risultati a consessi
scientifici.
Art. 13.
Attivita' didattica dei dottorandi
1. Il collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando allo
svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria ed integrativa,
con un impegno annuo non superiore a trenta ore. La collaborazione
didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e
non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle
universita'.
Art. 14.
Sospensione e decadenza
1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere sospesa
nei seguenti casi:
a) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) gravi e documentate ragioni di salute o personali per un
periodo globalmente non superiore ad un anno.
2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione della borsa
di studio.
3. La richiesta di sospensione viene presentata al collegio dei
docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione al
direttore. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con
erogazione delle relative rate dell'eventuale borsa di studio, al
termine del periodo prescritto per il corso di dottorato, in modo
tale che la durata totale del corso sia la stessa per tutti i
dottorandi. Il collegio dei docenti definisce le modifiche del
programma di attivita' dei dottorandi che chiedono la sospensione, al
fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla
sospensione.
4. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano
esclusione dal corso di dottorato:
a) la mancata iscrizione agli anni successivi;
b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame
finale.
5. Il dottorando puo' essere inoltre escluso dal corso di
dottorato su circostanziata proposta del collegio dei docenti per
gravi e documentati motivi.
6. La sospensione o l'esclusione non comportano la restituzione
delle rate gia' erogate della borsa di studio.
Art. 15.
Incompatibilita'
1. L'iscrizione al corso di dottorato di ricerca non e'
compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea o di
laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato.
2. L'attivita' di dottorato non e' di norma compatibile con
impegni di lavoro. A richiesta del dottorando, il collegio dei
docenti, previo accertamento che l'impegno lavorativo non pregiudica
lo svolgimento dell'attivita' di studio e di ricerca approvata dal
collegio stesso, in casi particolari e con adeguata motivazione, puo'
consentire al dottorando che abbia impegni di lavoro di frequentare
il corso di dottorato. Per il periodo di svolgimento di una attivita'
lavorativa di natura non occasionale, il dottorando non ha diritto
alla borsa di studio.
Art. 16.
Esame finale e conseguimento del titolo
1. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal direttore
dell'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, si consegue
all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto
una sola volta nell'anno immediatamente successivo.
Art. 17.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(«Codice in materia di protezione dei dati personali»), i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio
dottorati di ricerca dell'Istituto universitario di studi superiori
di Pavia e trattati per le finalita' di gestione del concorso e
dell'eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei
vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati e'
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture amministrative dell'Istituto universitario di studi
superiori di Pavia ed agli enti direttamente interessati alla
posizione giuridica ed economica dei candidati risultati vincitori.
3. I candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati
personali»), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Art. 18.
Responsabile del procedimento amministrativo
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento amministrativo per il concorso e' il dott. Franco Corona
- Direttore amministrativo dell'Istituto universitario di studi
superiori di Pavia - Via Luino n. 4 - 27100 Pavia - Tel. 0382375811;
Fax 0382375899.
Art. 19.
Norme finali
1. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, e dalla
normativa interna dell'Istituto universitario di studi superiori di
Pavia.
2. Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Sara' inoltre reso pubblico per
via telematica nel sito www.iuss.unipv.it/
> Pavia, 3 maggio 2007
Il direttore: Schmid
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