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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti di
assistente di laboratorio nel ruolo del Dipartimento
dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.75 del 20/9/2022
Ente:MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Località:Nazionale
Codice atto:22E11749
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:7
Scadenza:20/10/2022
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
degli affari generali, delle risorse umane e strumentali
e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s), e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, concernente il «Reclutamento del personale»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della
funzione pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure
concorsuali»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo», come modificato dal decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 22
giugno 2022, n. 79;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18,
comma 2, concernente le quote d'obbligo a favore delle categorie
protette;
Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', concernente le
modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con
disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma
4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 e successive modificazioni,
recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai
concorsi, nonche' alla carriera direttiva nella pubblica
amministrazione»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone disabili, come integrata dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216
recanti, rispettivamente, l'«Attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica», e l'«Attuazione della direttiva
2007/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente
l'«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio di
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il richiamato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito con modificazioni dalla legge 22 giugno 2022, n. 79 e, in
particolare, l'art. 5 recante misure per il «Rafforzamento
dell'impiego a favore dell'equilibrio di genere»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2002, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni, concernente
«Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche» ed in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera a);
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorita', nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 maggio 2022
recante «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»;
Vista la comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 di cui alla nota 128786 del 18 marzo 2022;
Fermi restando gli esiti della mobilita' ai sensi dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando;
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
funzioni centrali (ex comparto Ministeri) 2016-2018 sottoscritto il
12 febbraio 2018 e 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022;
Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali sottoscritto in data
19 maggio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179
del 5 dicembre 2019 recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55
del 4 marzo 2020) ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera c),
relativo ai compiti della Direzione generale degli affari generali,
delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti
territoriali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53
del 24 marzo 2020 che modifica il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 agosto 2019, con il quale il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Ruolo ICQRF e' stato autorizzato ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato
le unita' di personale indicate nella Tabella 7 allegata al suddetto
provvedimento, tra le quali sette unita' per il profilo professionale
di assistente di laboratorio (seconda area funzionale, fascia
retributiva F2);
Visto il piano triennale del fabbisogno di personale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli
anni 2022-2024;
Vista la nota del Ministro per la pubblica amministrazione prot.
n. 2099 dell'11 giugno 2019 con la quale e' stato consentito a questo
Ministero di svolgere direttamente le procedure concorsuali per il
reclutamento delle unita' di personale autorizzate dal citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso
per il reclutamento di sette assistenti di laboratorio nel ruolo del
Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

E' indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di
un contingente complessivo di sette unita' di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'area seconda,
posizione economica F2 nel profilo professionale di assistente di
laboratorio presso il Dipartimento dell'ispettorato centrale della
tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, da assegnare ai seguenti laboratori:
tre posti presso il Laboratorio di Conegliano/Susegana;
tre posti presso il Laboratorio di Modena;
un posto presso il Laboratorio di Salerno.
Il 20 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al
personale inquadrato nel ruolo dell'ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei
profili professionali della prima area funzionale o di quelli di
livello retributivo iniziale della seconda area funzionale, in
possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera c) del
bando.
In materia di riserva dei posti si applicano, inoltre, le
seguenti disposizioni:
a) ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n.
68, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8,
comma 2 della medesima legge, hanno diritto alla riserva nei limiti
della complessiva quota d'obbligo;
b) ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n.
68, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti
per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' i
coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa
di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani
rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26
dicembre 1981, n. 763, hanno diritto alla riserva nei limiti della
complessiva quota d'obbligo;
c) ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il 30 per cento dei posti e' riservato ai
volontari in forma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di ferma, ai
volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di
completamento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
I titoli di riserva di cui al presente articolo devono essere
posseduti al termine della scadenza per la presentazione delle
domande ed essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso
contrario non saranno tenuti in considerazione.
La riserva di legge e i titoli di preferenza sono valutati
esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale
di merito di cui all'art. 10.
I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati
riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei
secondo l'ordine di graduatoria finale.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti,
che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione, nonche' al momento
dell'assunzione in servizio:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da
quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le
condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di perito industriale capotecnico con
specializzazione in chimica o altro diploma equivalente. Per la
valutazione dei titoli conseguiti nell'ambito dell'Unione europea si
terra' conto di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001;
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni relative al
posto da ricoprire. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla
normativa vigente;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile,
ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali
con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai
fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, e'
richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 3 

Termini e modalita' di presentazione della domanda

Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sara'
altresi' consultabile sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo
internet: «https://www.inpa.gov.it***RAQUO*** - e sul sito ufficiale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
La domanda puo' essere presentata a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il candidato dovra' inviare la domanda di ammissione al concorso
esclusivamente per via telematica, autenticandosi con
SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale
«inPA» - raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo:
«https://www.inpa.gov.it***RAQUO*** - previa registrazione del candidato sullo
stesso Portale.
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
intestato.
La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda
devono essere completati entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine e' perentorio e sono accettate esclusivamente e
indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello
stesso. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il
termine e' prorogato alle ore 23,59 (ora italiana) del primo giorno
seguente non festivo.
La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta
scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale inPA
che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione
della domanda, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso alla
procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.
Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii della
domanda di partecipazione, si terra' conto unicamente della domanda
di partecipazione inviata cronologicamente per ultima, intendendosi
le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private
d'effetto.
Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
domanda di partecipazione i candidati devono utilizzare,
esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito form
di assistenza presente sul Portale «InPA». Non e' garantita la
soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della
domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni
antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalita'
differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in
considerazione.
Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete, irregolari ovvero presentate con modalita' e/o
tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in
particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la
procedura di compilazione e invio on-line. La presentazione o l'invio
delle domande di partecipazione con modalita' diverse da quelle sopra
indicate comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

                               Art. 4 

Contenuto della domanda

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e
l'eventuale Stato estero di nascita, nonche' il codice fiscale;
b) l'indirizzo di residenza, con l'esatta indicazione del
codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico e il
recapito di posta elettronica certificata personale presso cui
chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con
l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della
cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea, ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) il godimento dei diritti civili e politici;
f) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza che
l'Amministrazione;
g) di aver prestato servizio e/o essere in servizio presso
uffici pubblici;
h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato per reati che costituiscono un impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in
corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche'
precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario
giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto d'impiego;
l) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo;
m) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, quale
requisito di ammissione, all'art. 3, comma 1, punto c), con l'esatta
indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e del voto riportato.
Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono
essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del
provvedimento di riconoscimento del titolo o della richiesta di
riconoscimento entro la data del termine per la presentazione
dell'istanza di partecipazione;
n) l'eventuale possesso dei titoli di riserva di cui all'art. 1
del bando;
o) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4
e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno
luogo a preferenza;
p) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
q) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali
per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
(GDPR). Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di
dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati
di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR;
r) l'eventuale condizione di portatore di handicap in apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione della propria necessita' che andra'
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione
resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica.
La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi
sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi
non eccederanno il 50 per cento del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovra'
essere caricata sul Portale «InPA» durante la fase di inoltro
candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato PDF.
Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta;
s) l'eventuale condizione di soggetto con diagnosi di disturbi
specifici di apprendimento (DSA) in apposito spazio disponibile sul
format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento
compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della
propria esigenza che dovra' essere opportunamente documentata ed
esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica.
L'adozione delle richiamate misure sara' determinata a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta
della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalita'
individuate dal decreto ministeriale 11 novembre 2021. In ogni caso,
i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50 per cento del tempo
assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa
dovra' essere caricata sul Portale «InPA» durante la fase di inoltro
candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato PDF.
Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta.
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di
cui all'art. 5, lettera f).
Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente
alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno
essere documentate con certificazione medica, che sara' valutata
dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della
documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere corredate,
a pena di esclusione, dalla copia di un valido documento di
riconoscimento.
A norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, il Ministero potra' effettuare, in qualunque momento,
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi
articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.

                               Art. 5 

Ammissione al concorso

I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli
stessi, nonche' per l'eventuale mancata osservanza dei termini
perentori stabiliti nel presente bando, l'amministrazione dispone in
qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del
contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura
concorsuale.
L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata agli
interessati con provvedimento motivato.

                               Art. 6 

Commissione esaminatrice

Con successivo provvedimento del direttore generale degli affari
generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le
regioni e gli enti territoriali sara' nominata la commissione
esaminatrice composta da tre esperti nelle materie oggetto del
concorso secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle
situazioni di incompatibilita', prevenzione del fenomeno della
corruzione e pari opportunita' previste dagli articoli 35, 35-bis e
57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presidente e i membri della commissione potranno essere scelti
anche tra il personale in quiescenza da non piu' di quattro anni
dalla data di pubblicazione del presente bando.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della
terza area funzionale in servizio presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti di
comprovata esperienza nella lingua inglese e nell'informatica.
La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri
di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi
verbali.
La commissione esaminatrice potra' svolgere i propri lavori in
modalita' telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza,
garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle
comunicazioni.

                               Art. 7 

Prove d'esame

Le prove del concorso consistono in una prova scritta a contenuto
teorico-pratico e in una prova orale.
Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con
un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno
riportato nella prova scritta una votazione minima di 70/100.
I candidati ammessi alla prova orale sono avvertiti almeno venti
giorni prima della data fissata per sostenere le prove stesse. Ai
medesimi e' contemporaneamente comunicato il voto riportato nella
prova scritta.
La votazione complessiva e' determinata dalla somma dei voti
riportati nella prova scritta e nella prova orale.
Eventuali indicazioni specifiche in ordine alle prove sono
definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il
sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.

                               Art. 8 

Prova scritta

La prova scritta consistera' nella somministrazione di test a
contenuto teorico-pratico, con risposte a scelta multipla e vertera'
sui seguenti argomenti:
nozioni di chimica analitica generale, organica e inorganica;
nozioni di chimica agraria e chimica degli alimenti;
principi di analisi chimica strumentale;
analisi chimico-fisica degli alimenti e delle sostanze di uso
agrario.
La durata della prova e il numero dei quesiti sono stabiliti
dalla commissione esaminatrice.
Verra' attribuito il punteggio pari a 2 per ogni risposta esatta,
il punteggio pari a - 0,75 per ogni risposta errata, e un punteggio
pari a 0 per la mancata risposta.
Accedono alla prova orale i candidati che avranno conseguito la
votazione minima di 70/100.
La prova scritta si svolgera' esclusivamente mediante l'utilizzo
di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in
sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la
trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.
La correzione della prova da parte della commissione potra'
avvenire con l'utilizzo di strumenti digitali e con modalita' che
assicurino in ogni caso l'anonimato del candidato.
Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul
sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali nella sezione «Concorsi», e' reso noto il giorno e l'ora di
svolgimento della prova scritta.
Parimenti sul sito internet del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali nella sezione «Concorsi» e'
pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte. La
pubblicazione di tale avviso e di tale elenco ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
L'esatta ubicazione della sede della prova scritta e le ulteriori
istruzioni operative sono comunicate almeno quindici giorni prima
della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul
sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali nella sezione «Concorsi». Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta
nei giorni e nella sede stabilita, qualunque sia la motivazione,
saranno esclusi dalla procedura.
I candidati si devono presentare nella sede d'esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita' e del codice
fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a
qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora,
per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile
l'espletamento delle prove scritte nelle giornate programmate, ne
viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai
candidati presenti.
Durante la prova, i candidati non possono disporre di
pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di
qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla
memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli
matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.
Il punteggio e' tempestivamente pubblicato sul sito internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella
sezione «Concorsi».

                               Art. 9 

Prova orale

Saranno ammessi alla prova orale tutti i candidati che abbiano
conseguito nella prova scritta il punteggio minimo di 70/100.
La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale
saranno pubblicati sul sito internet del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali almeno venti giorni prima della data
della prova stessa. Il candidato che non si presenta nel giorno,
luogo ed ora stabiliti senza giustificato motivo e' escluso dal
concorso.
La prova orale, volta ad accertare la preparazione professionale
del candidato, consiste in un colloquio sugli argomenti della prova
scritta e sui seguenti:
tecniche di produzione, caratteristiche merceologiche e
principali sofisticazioni, adulterazioni e alterazioni dei prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario di cui all'elenco di
seguito riportato:
a) prodotti vitivinicoli;
b) oli e grassi;
c) latte e derivati;
d) conserve vegetali;
e) cereali, relativi sfarinati e derivati;
f) concimi;
g) mangimi;
h) sementi;
elementi di sicurezza negli ambienti di lavoro, con particolare
riferimento ai laboratori chimici.
Nell'ambito della prova orale sara' accertata la conoscenza della
lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di testi e/o la
conversazione in tale lingua; sara' inoltre accertata la conoscenza
dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu'
diffusi.
La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo
complessivo di 100 punti. La prova e' superata dai candidati che
conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.
Potranno essere adottate, a tutela della salute, specifiche
misure di sicurezza anti-contagio durante lo svolgimento delle prove
al cui rispetto sono tenuti tutti i candidati.
Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.

                               Art. 10 

Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione
e pubblicazione della graduatoria di merito

La commissione esaminatrice, forma la graduatoria di merito dei
candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella
valutazione delle prove d'esame. E' escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito l'idoneita' in ciascuna delle
prove d'esame.
Nella formazione della graduatoria la commissione tiene conto di
quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni in
materia di preferenze, nonche' delle riserve di posti previste per il
personale dipendente del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali con rapporto di lavoro subordinato.
A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, sono preferiti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994, la preferenza e'
determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane d'eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere i titoli di preferenza e/o riserva previsti dalla legge,
gia' dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza del
bando, dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari
generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le
regioni e gli enti territoriali, all'indirizzo PEC:
seam4@pec.politicheagricole.gov.it - entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la prova orale - i relativi documenti in carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno indicare il
possesso del requisito alla data di scadenza del bando della
procedura concorsuale.
La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei
documenti o delle relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il
possesso dei titoli di preferenza e/o riserva, comporta l'esclusione
dai benefici derivanti dai titoli stessi. Fara' fede la data di
arrivo all'indirizzo PEC alla Direzione generale degli affari
generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le
regioni e gli enti territoriali.
La graduatoria di merito, formulata dalla commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato, e' successivamente
riformulata tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o
preferenza previsti dal presente articolo.
Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i
candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti dei posti
messi a concorso, ferme restando le riserve di legge specificate
all'art. 1 del presente bando di concorso.
Le graduatorie di merito e dei vincitori sono approvate con
decreto del direttore generale della Direzione generale degli affari
generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le
regioni e gli enti territoriali del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e pubblicata sul sito internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella
sezione «Concorsi».
Di tale pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative.

                               Art. 11 

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
e assunzione in servizio

L'utile collocazione nella graduatoria dei vincitori del concorso
non costituisce garanzia dell'assunzione. La costituzione del
rapporto di lavoro avviene nel rispetto dei vincoli assunzionali
previsti dal legislatore.
L'Amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto da
parte dei candidati dichiarati vincitori, si riserva di procedere, ai
sensi dell'art. 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, all'accertamento, mediante visita medica preventiva,
dell'idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del
profilo professionale di assistente di laboratorio dell'ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari di cui all'Allegato al Contratto collettivo
nazionale integrativo 2006-2009 del personale non dirigenziale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (vedasi
link di seguito riportato):
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/6246

Il candidato dichiarato vincitore del concorso, in regola con la
prescritta documentazione, e' invitato a stipulare un contratto
individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
assistente di laboratorio, nell'area seconda, fascia retributiva F2,
nel ruolo del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Gli aventi titolo all'immissione in ruolo sono tenuti a
presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto
a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre
2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle
pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni
previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.
Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro e'
disciplinato dai CC.CC.NN.LL. del comparto Ministeri, nonche' dal
C.C.N.L. del comparto funzioni centrali 2019-2021 (ex comparto
Ministeri), sottoscritto il 9 maggio 2022.
Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal
caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine
di graduatoria.
I vincitori sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo
di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova i soggetti che lo abbiano
gia' superato nel medesimo profilo professionale oppure in
corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di
diverso comparto.
Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i vincitori devono permanere nella sede di prima
assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

                               Art. 12 

Accesso agli atti del concorso

Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241
e conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione
attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla
conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti
stessi sono preordinati.
Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
L'Amministrazione puo' disporre il differimento dell'accesso al
fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la
tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

                               Art. 13 

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali con sede legale in Roma
- via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma. Il Responsabile della
protezione dei dati (RDP) e' raggiungibile al seguente indirizzo:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - via XX
Settembre n. 20 - 00187 Roma, e-mail: rpd@politicheagricole.it
I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione
al concorso o comunque acquisiti a tal fine, sono raccolti e
conservati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e possono essere trattati anche con l'utilizzo di procedure
anche automatizzate, ai soli fini dell'espletamento di tutte le fasi
della procedura concorsuale oltre che, successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per la gestione del rapporto di
impiego.
Il conferimento di tali dati e' da considerarsi obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro
mancata comunicazione comporta l'esclusione dal concorso.
Il trattamento dei dati personali e' realizzato con modalita'
elettroniche e cartacee, mediante operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione
dati. Il trattamento dei dati e' svolto dai soggetti autorizzati dal
titolare e individuati dal designato dallo stesso, nonche', dai
soggetti che operano per conto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali in qualita' di responsabili del trattamento ai
sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 e che agiscono sulla
base di specifiche istruzioni fornite dal titolare in ordine alle
finalita' e modalita' del trattamento medesimo.
I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa
vigente, esclusivamente alle amministrazioni pubbliche interessate
alla posizione giuridico-economica del dipendente, nonche', a
organismi di vigilanza, autorita' giudiziarie e a quei soggetti per i
quali la comunicazione e' obbligatoria per legge.
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente
necessario all'espletamento di tutte le fasi della procedura
concorsuale e per la gestione di eventuali controversie o, nel caso
di assunzione, per il tempo previsto dalla normativa vigente in tema
di conservazione del fascicolo personale.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, nei casi previsti,
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del regolamento UE 2016/679),
presentando istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali al direttore generale degli affari generali, delle
risorse umane e dei rapporti con le regioni e gli enti territoriali
designato ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo
n. 196/2003, all'indirizzo PEC:
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati
personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal regolamento UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le vie legali nelle opportune
sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento medesimo.

                               Art. 14 

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e le altre
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili,
nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale del
comparto funzioni centrali 2019-2021 (ex comparto Ministeri).
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Con la partecipazione al concorso e' implicita da parte dei
candidati l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni del presente bando.
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
della stessa data.
Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di disporre con
provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione del concorso, per difetto dei prescritti
requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale, nonche' di non procedere
all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso.
L'Amministrazione si riserva inoltre, la facolta' di annullare o
revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo
svolgimento dello stesso, anche per cause operative o tecniche non
prevedibili, nonche' le connesse attivita' di assunzione; sospendere
l'assunzione dei vincitori in ragioni di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in
parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di
personale.
Roma, 15 settembre 2022

Il direttore generale: Pruneddu

 

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