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BANCA D'ITALIA

Borse di studio «Bonaldo Stringher»,
«Giorgio Mortara», «Donato Menichella»

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.66 del 26/8/2014
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:14E03469
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/10/2014

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
A. 3 borse di studio "Bonaldo Stringher" - destinate al
perfezionamento degli studi all'estero nel campo dell'economia
politica e della politica economica;
B. 2 borse di studio "Giorgio Mortara" - destinate al
perfezionamento degli studi all'estero sulle metodologie matematiche,
statistiche ed econometriche, principalmente finalizzate all'analisi
delle istituzioni, dei mercati e degli strumenti finanziari e della
loro regolamentazione;
C. 2 borse di studio "Donato Menichella" - destinate al
perfezionamento degli studi in Italia o all'estero sulle
interrelazioni tra crescita economica ed ordinamento giuridico
nonche' sugli impatti della regolamentazione sulle attivita'
economiche.

Art. 1


Campo tematico e caratteristiche delle borse di studio


La Banca d'Italia mette a concorso le borse di studio «Bonaldo
Stringher», «Giorgio Mortara» e «Donato Menichella» (contrassegnate
dalle lettere A, B e C del presente bando di concorso) per consentire
a giovani laureati il perfezionamento degli studi negli specifici
campi tematici di interesse dell'Istituto sopra specificati per
ciascuna tipologia di borsa.
Le borse comportano l'obbligo della frequenza per l'anno
accademico 2015/2016 di un corso universitario di perfezionamento, di
durata prevista non inferiore a 9 mesi, a scelta del candidato. Il
corso prescelto dovra' essere in linea con gli studi svolti e
coerente con il campo tematico della tipologia di borsa per la quale
si concorre.
E' consentito concorrere all'assegnazione di una sola tipologia
di borsa. Se un candidato avanza domanda di partecipazione a piu' di
un concorso, viene invitato a precisare per quale concorso intende
optare.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


Possono partecipare ai concorsi per l'assegnazione delle borse
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
Europea;
2) laurea specialistica/magistrale ovvero laurea quadriennale o
di durata superiore conseguita posteriormente al 31 luglio 2012 - con
un punteggio non inferiore a 110/110 - presso un'universita' o un
istituto superiore italiani;
3) ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei
corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa.
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti
alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.

                               Art. 3 


Importi delle borse di studio


Per l'anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento
verra' erogato (al lordo dell'imposizione fiscale) l'importo di
€ 24.000 suddiviso in quattro rate.
Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti
i singoli pagamenti, non faccia parte dell'area dell'euro, verra'
erogato l'equivalente dell'importo dovuto nella valuta del Paese
stesso, calcolato in base al tasso di cambio medio del mese
precedente all'effettuazione del pagamento.
Il citato importo e' comprensivo delle spese di viaggio e di
assicurazione contro le malattie.
Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno,
opportunamente documentate, restano a carico della Banca d'Italia.
I vincitori delle borse di studio «Bonaldo Stringher» (lett. A),
al termine del primo anno di corso sovvenzionato dalla Banca
d'Italia, possono chiedere il rinnovo del finanziamento per il
successivo anno di studi. La Banca d'Italia puo' accordare tale
rinnovo valutando, a suo insindacabile giudizio, il profitto
conseguito.

                               Art. 4 


Commissioni esaminatrici


Le borse di studio vengono conferite ai candidati dichiarati
vincitori dalle Commissioni nominate, una per ciascuno dei concorsi
di cui alle lettere A, B, C, dalla Banca d'Italia e composte ognuna
da sette membri scelti tra accademici dei Lincei e/o docenti
universitari.
La Commissione valuta preliminarmente la coerenza tra il campo
tematico della borsa di studio prescelta dai candidati e l'argomento
della tesi di laurea e degli eventuali altri lavori presentati
escludendo dalle valutazioni di merito i candidati per i quali non si
ravvisi la citata coerenza. Gli interessati sono, pertanto, invitati
a porre la massima attenzione nell'individuazione della borsa di
studio per la quale intendono candidarsi (cfr. art. 1, comma 2).
Successivamente, la Commissione valuta nell'ordine:
il merito della tesi, l'attitudine all'attivita' di studio e
ricerca che la stessa esprime e, quando del caso, i profili
comparatistici ivi contenuti;
gli eventuali altri lavori, il curriculum degli studi e le
eventuali attivita' professionali;
il programma degli studi e delle ricerche che il candidato si
prefigge di compiere e le
universita' presso le quali intende fruire della borsa di
studio.
La Commissione tiene conto inoltre:
dell'eventuale risultato ottenuto nel Graduate Record
Examination (GRE), nel Graduate Management Admission Test (GMAT)
ovvero in test omologhi ove richiesti dalle Universita' prescelte dal
candidato per l'ammissione ai relativi corsi di studio.
La Commissione, oltre ai vincitori, individua fino a un massimo
di 8 candidati per il concorso per l'assegnazione delle borse
«Stringher» (lett. A) e fino a un massimo di 6 candidati per ciascuno
dei concorsi per l'assegnazione delle borse «Mortara» e «Menichella»
(lett. B e C), ritenuti particolarmente meritevoli da convocare alla
prova d'esame di cui all'art. 12.
Agli assegnatari delle borse viene data comunicazione per
iscritto; per tutti i candidati l'esito della selezione viene
pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia
www.bancaditalia.it.
Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di
legge.

                               Art. 5 


Borse di avviamento alla ricerca («Internship»)


La Banca d'Italia si riserva la facolta' di convocare i vincitori
e i particolarmente meritevoli per l'anno accademico 2015/2016 a
selezioni per il conferimento di borse di avviamento alla ricerca
della durata di tre mesi prorogabili fino a sei e da fruire
all'interno dell'Istituto.
Ove la Banca d'Italia si avvalga della facolta' di cui al comma
precedente, i vincitori delle borse per il perfezionamento degli
studi verranno convocati solo alle selezioni per l'assegnazione di
borse di avviamento alla ricerca indette per periodi non coincidenti
con quelli di fruizione delle prime.
La procedura e i criteri di selezione per il conferimento delle
borse di avviamento alla ricerca saranno resi noti agli interessati
successivamente.

                               Art. 6 


Incompatibilita'


Le borse per il perfezionamento degli studi non sono cumulabili
con altre forme di finanziamento assimilabili quali assegni di
ricerca, borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio.
I candidati vincitori delle borse, pertanto, saranno invitati a
rinunciare agli altri finanziamenti per il periodo coperto dalle
stesse, a pena di decadenza dal diritto di fruire delle medesime.

                               Art. 7 


Domanda di partecipazione


La domanda deve essere presentata - completa della documentazione
di cui al successivo art. 8 - entro il termine perentorio delle ore
18:00 del 13 ottobre 2014 (ora italiana), utilizzando esclusivamente
l'applicazione disponibile sul sito internet della Banca d'Italia
www.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate.
La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Al fine di
evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione in
prossimita' della scadenza del termine previsto dal bando, si
raccomanda vivamente di formalizzare per tempo la propria
candidatura, tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l'iter di registrazione propedeutico alla presentazione della stessa.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 8 


Documentazione da allegare alla domanda


Nel presentare la propria domanda secondo le modalita' di cui al
comma 1 dell'art. 7, il candidato deve allegare in formato PDF:
a) una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
contenente l'indicazione della data e del voto di laurea nonche'
l'elenco di tutti gli esami sostenuti con l'indicazione della data di
effettuazione e della votazione (devono essere indicati anche gli
esami sostenuti per il conseguimento della laurea triennale);
b) la tesi di laurea;
c) la sintesi della tesi di laurea, possibilmente di non piu'
di mille parole, che enuclei i contributi originali del candidato
sull'argomento discusso nella tesi;
d) la documentazione attestante l'ottima conoscenza della
lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la
fruizione della borsa. La conoscenza potra' anche essere documentata
dichiarando di aver conseguito idonea attestazione ovvero di aver
soggiornato all'estero per almeno un anno per motivi di studio e/o
professionali (in tal caso andranno specificati: la durata del
soggiorno, gli studi svolti e/o le esperienze professionali
effettuate);
e) il «curriculum vitae» dal quale emerga esaurientemente il
quadro degli studi e delle attivita' professionali svolte;
f) l'eventuale documentazione attestante il risultato ottenuto
nel Graduate Record Examination (GRE), nel Graduate Management
Admission Test (GMAT) ovvero in test omologhi richiesti dalle
Universita' prescelte per il perfezionamento degli studi;
g) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni,
titoli professionali e culturali, attestati accademici nonche' ogni
altra documentazione riguardante attivita' scientifiche, didattiche e
di ricerca attinenti ai campi tematici di cui alle lettere A, B e C
del bando);
h) un documento di riconoscimento in corso di validita' ovvero
recante la dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.
Andranno inoltre indicati, negli appositi riquadri
dell'applicazione, il programma degli studi e delle ricerche che il
candidato si prefigge di compiere con la frequenza del corso di
perfezionamento nonche' le universita' prescelte. La descrizione
dettagliata dovra' illustrare compiutamente le finalita' che il
candidato si ripromette di conseguire.
La Banca d'Italia puo' verificare in ogni momento l'effettivo
possesso dei requisiti previsti dal presente bando nonche' la
conformita' all'originale di tutti i documenti allegati alla domanda.

                               Art. 9 


Cause di esclusione


Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi
l'esclusione dai concorsi - le domande:
a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' dei
requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi dall'art. 2;
b) per le quali sia stata accertata la non conformita'
all'originale della documentazione allegata alla domanda;
c) prive del documento di riconoscimento;
d) prive di uno degli allegati di cui alle lettere a), b), c) e
d) e del programma degli studi e delle ricerche nonche'
dell'indicazione, nel modulo di domanda, delle universita' prescelte
di cui al precedente art. 8.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione.

                               Art. 10 


Documentazione da presentare dopo l'assegnazione delle borse di
studio


La Banca d'Italia comunichera' agli assegnatari delle borse di
studio la documentazione da presentare, indicandone modalita' e
termini di invio.
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita sono
comprese le dichiarazioni, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445:
relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze
di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure
di sicurezza nonche' di carichi pendenti;
di conformita' all'originale ovvero di veridicita' della
documentazione di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), d), f) e
g) allegata alla domanda.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di procedere alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente
bando, cosi' come dichiarati e documentati dagli interessati. Le
eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o
documentato dagli interessati vengono segnalate all'Autorita'
giudiziaria.
L'accertamento del mancato possesso di uno o piu' dei requisiti
di partecipazione e/o le eventuali difformita' riscontrate rispetto a
quanto dichiarato comportano la revoca dell'assegnazione della borsa
di studio e precludono anche la possibilita' di essere chiamati a
sostenere la prova d'esame di cui al successivo art. 12.

                               Art. 11 


Fruizione della borsa di studio


Gli assegnatari sono tenuti a seguire, nell'anno accademico
2015/2016, il corso di studi esclusivamente in una delle universita'
indicate nella domanda di partecipazione al concorso. Eventuali
cambiamenti di universita' sono eccezionalmente autorizzati dalla
Banca d'Italia in presenza di validi e documentati motivi. Non
costituisce valido motivo il rigetto della domanda d'iscrizione da
parte delle universita' indicate nella domanda di partecipazione per
carenza di uno o piu' dei requisiti di ammissione.
Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare l'universita'
prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento
nonche' il nome del tutor loro assegnato dall'universita'.
La Banca d'Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore tutor,
scelto tra i propri dipendenti. Il borsista e' tenuto a riferire
sull'andamento degli studi e a inviare non meno di due relazioni -
una a meta' del corso e una al suo termine - per illustrare gli studi
svolti, gli esami sostenuti e le tematiche approfondite durante il
periodo di fruizione della borsa.
I tutor - a meta' e alla fine del corso - redigono una relazione
con la quale illustrano gli studi svolti, gli esami sostenuti, le
valutazioni riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista.
L'importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima
alla conferma da parte dell'interessato dell'avvenuta iscrizione
presso l'universita' prescelta; la seconda alla comunicazione da
parte dell'universita' circa l'inizio della frequenza del corso; le
ultime due rate - a meta' del corso e al suo termine -
successivamente alla ricezione delle relazioni dei tutor e del
borsista.
La Banca d'Italia chiedera' la restituzione della prima rata nel
caso in cui l'assegnatario della borsa non inizi la frequenza del
corso di studi.
La Banca d'Italia si riserva di non corrispondere le rate non
ancora maturate: a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea,
della frequenza del corso di studi; b) nel caso di omesso invio alla
Banca d'Italia della prescritta documentazione relativa all'andamento
degli studi; c) qualora da tale documentazione risulti che
l'assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso.
La revoca della borsa di studio preclude la convocazione alla
prova d'esame di cui al successivo art. 12.

                               Art. 12 


Prova d'esame per l'assunzione in esperimento nel grado di Coadiutore


La Banca d'Italia si riserva di convocare gli assegnatari delle
borse di studio e i particolarmente meritevoli dei concorsi di cui
alle lettere A, B e C a sostenere una specifica prova d'esame per
l'assunzione in esperimento nel grado di Coadiutore; la prova potra'
essere sostenuta per una volta sola, al termine dell'anno accademico
2015/2016 oppure al termine del successivo anno accademico 2016/2017.
In tale occasione la Banca d'Italia si riserva altresi' di
verificare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui
all'art. 2 del bando.
La Banca d'Italia nomina una Commissione con l'incarico di
sovrintendere alla prova d'esame.
La prova d'esame consiste in una prova scritta e in una orale
alla quale partecipano i candidati che hanno superato la prova
scritta.
Le modalita' di svolgimento della prova, il programma d'esame e
le ulteriori modalita' di assunzione saranno comunicati in tempo
utile a tutti i candidati.
La nomina alle dipendenze della Banca d'Italia resta comunque
subordinata al possesso da parte degli interessati dei prescritti
requisiti regolamentari.

                               Art. 13 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, in
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia,
Servizio Risorse umane, Divisione Assunzioni e selezioni esterne, per
le finalita' di gestione del concorso e sono trattati anche in forma
automatizzata. Per gli assegnatari delle borse il trattamento di tali
dati prosegue per le finalita' di gestione delle stesse; per i
vincitori della prova d'esame, esso prosegue anche successivamente
all'instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti
alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. In caso di rifiuto a
fornire i dati richiesti, la Banca d'Italia procede all'esclusione
dal concorso.
I dati di cui all'art. 10, comma 2, del presente bando sono
trattati allo scopo di accertare, per i vincitori della prova
d'esame, il possesso del requisito di assunzione della compatibilita'
dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da
espletare nell'Istituto, in base a quanto previsto dalle norme
regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato
d.lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui quello di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo
del Servizio Risorse umane. Oltre al responsabile del trattamento, i
dipendenti della Banca d'Italia addetti alla Divisione Assunzioni e
selezioni esterne del Servizio Risorse umane - in qualita' di
incaricati del trattamento - potranno venire a conoscenza dei dati
che riguardano i candidati.

                               Art. 14 


Responsabile del procedimento


L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il
Servizio Risorse umane. Il responsabile del procedimento e' il Capo
di tale Servizio.

Il direttore generale: Rossi

 

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