Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLA SALUTE Speciale concorso pubblico, per esami, per il c...
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA SALUTE

Speciale concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 32
posti di cui il quaranta per cento riservato al personale in
possesso dei requisiti richiamati dall'art. 17, comma 10, della
legge 3 agosto 2009, n. 102, nel profilo di operatore tecnico del
settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del
controllo sanitario, in prova - seconda area, fascia retributiva F2
- vacanti presso gli uffici centrali e periferici.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.72 del 9/9/2011
Ente:MINISTERO DELLA SALUTE
Località:Nazionale
Codice atto:1E004992
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/10/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
del personale dell'organizzazione e del bilancio

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e relativi regolamenti di esecuzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art.
19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e
di assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione n. 12/2010, relativa a procedure concorsuali ed
informatizzazione;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'adempimento dei compiti propri dell'operatore
tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della
vigilanza e del controllo sanitario, che esigono il pieno possesso
del requisito della vista;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate e la circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'art. 20 ai
portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed in particolare l'art.
17, come modificato dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1963, n. 1367,
nonche' il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2005 che
attribuisce, tra l'altro, agli operatori tecnici del settore della
prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo
sanitario in servizio presso il Ministero della salute la qualifica
di ufficiale di polizia giudiziaria, per l'effettivo esercizio di
vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze
alimentari e delle bevande;
Ritenuto, pertanto, che non si possa prescindere dal requisito
del possesso della cittadinanza italiana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali e relativi
regolamenti di esecuzione;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione;
Considerato che presso questa Amministrazione le quote di riserva
a favore degli appartenenti alle categorie protette previste per le
amministrazioni pubbliche che occupano piu' di cinquanta dipendenti,
stabilita dalla normativa vigente, risultano coperte;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, con la quale e' stato
nuovamente istituito il Ministero della salute ed in particolare
l'art. 1 comma 7 che fa salvi, fino al riordino, i regolamenti di
organizzazione previgenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003,
n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 129
del 6 giugno 2003, concernente il regolamento di organizzazione del
Ministero della salute e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2003 e successive
modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati individuati gli
Uffici dirigenziali non generali, centrali e periferici, del
Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,
n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162
del 17 luglio 2011, concernente il regolamento di organizzazione del
Ministero della salute ed in particolare la tabella «A» a questo
allegata con la quale e' stata rideterminata da ultimo la dotazione
organica del Ministero;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme
generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, ed in particolare l'art. 39, come
successivamente modificato ed integrato;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 66 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 30 del 7 febbraio 2011, con il quale, tra l'altro, questo
Ministero e' stato autorizzato all'avvio della procedura per il
reclutamento di trentadue posti di operatore tecnico del settore
della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo
sanitario - fascia retributiva F2;
Rilevato l'interesse prioritario dell'amministrazione di
continuare ad avvalersi di personale dipendente che, preventivamente
selezionato, ha nel tempo acquisito competenza ed esperienza
professionale specifica relativa al profilo oggetto della presente
procedura concorsuale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Visto l'art. 17, commi da 10 a 13 del decreto legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto
2009, n. 102, ed in particolare il comma 10 che prevede, tra l'altro,
la facolta' per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma
2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di bandire concorsi
pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di
posti del 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale
non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti all'art. 1, comma
519, della legge n. 296/2006 ;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, contenente norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale del comparto Ministeri;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Accertato, nelle more della ridefinizione del sistema di
classificazione del personale del Ministero ai sensi dell'art. 7
comma 3 del C.C.N.L. 14 settembre 2007, che nel profilo professionale
di operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza,
della vigilanza e del controllo sanitario - seconda area, fascia
retributiva F2 - risultano disponibili i posti per i quali e' stata
autorizzata la relativa procedura di reclutamento;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni
e integrazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti;
Visti il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ed il
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 1998, n. 38, nonche' la circolare n. 69 del 6 agosto 1998,
diramata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria dello Stato,
concernente l'individuazione degli atti soggetti alla verifica di
legalita' degli Uffici centrali del bilancio e delle ragionerie
provinciali dello Stato;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto uno speciale concorso pubblico, per esami, per
l'attribuzione di trentadue posti nel profilo professionale di
operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza,
della vigilanza e del controllo sanitario in prova - seconda area,
fascia retributiva F2 - presso gli uffici centrali e periferici del
Ministero della salute.
2. L'amministrazione si riserva di modificare in ogni momento le
determinazioni relative alle sedi ed agli uffici da coprire, per
adeguarle ad eventuali mutamenti del proprio assetto organizzativo
conseguenti al processo di riordino in atto.

                               Art. 2 


Riserve di posti


1. Il quaranta per cento dei posti a concorso e' riservato - ai
sensi dell'art. 17, comma 10, del decreto legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
- al personale gia' titolare di rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato nel profilo professionale oggetto della presente
procedura concorsuale, in possesso dei requisiti previsti all'art. 1,
comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Nel calcolo dei posti riservati non si terra' conto
dell'eventuale personale riservatario vincitore per merito.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 6
e 26 comma 5-bis del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in
materia di riserva di posti a favore dei volontari in ferma breve o
in ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme
contratte nonche' degli ufficiali di complemento in ferma biennale e
degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
4. Coloro che intendono avvalersi delle riserve previste dal
presente articolo, devono farne espressa richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso pena l'esclusione dal relativo beneficio.
5. I posti riservati non coperti dalle sopra indicate categorie
di soggetti sono conferiti agli idonei secondo l'ordine della
graduatoria finale.

                               Art. 3 


Requisiti per l'ammissione


Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) iscrizione nelle liste elettorali;
3) diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale; i diplomi conseguiti all'estero saranno considerati
utili purche' riconosciuti equipollenti al diploma italiano: a tal
fine nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di
esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base
alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere alla data
di scadenza per la presentazione delle domande.
4) idoneita' fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso
in base alla normativa vigente.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' non sanabile ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Con provvedimento motivato l'amministrazione puo' disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento del
concorso cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva,
l'esclusione dal concorso medesimo per difetto dei prescritti
requisiti.

                               Art. 4 


Presentazione delle domande
Termini e modalita'


1. Il termine di presentazione della domanda di ammissione al
concorso e' di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale. Tale termine, qualora scada in giorno festivo,
si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
2. La domanda di ammissione al concorso si deve compilare
esclusivamente «on-line» utilizzando il modulo elettronico reperibile
sul sito istituzionale del Ministero della salute: www.salute.gov.it
In
caso di errori nella compilazione, la domanda puo' essere
ripresentata con le modalita' e nel rispetto dei termini sopra
specificati. Sara' ritenuta valida l'ultima domanda presentata in
ordine di tempo.
La ricevuta della domanda di concorso, generata automaticamente
dal sistema al termine della compilazione deve essere stampata e
conservata a cura del candidato fino al termine delle operazioni
concorsuali.
3. Non si terra' conto delle domande di partecipazione presentate
con modalita' diverse da quelle stabilite nel presente articolo.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati devono
dichiarare:
a) il cognome il nome e il codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni ed ogni altro dato richiesto in sede di
compilazione del modulo elettronico di cui al comma 2. Il candidato
ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio III della ex
Direzione generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio
del Ministero della salute a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo dgpob@,postacert.sanita.it le eventuali variazioni del
proprio recapito;
d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti;
f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data
e dell'istituto presso il quale e' stato conseguito. Coloro che
abbiano conseguito all'estero detto titolo di studio debbono indicare
gli estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di studio
richiesto;
g) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;
h) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso in Italia e all'estero. In caso contrario indicare le condanne
riportate, le date di sentenza dell'autorita' giudiziaria (da
indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto,
perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonche' i procedimenti
penali eventualmente pendenti;
i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, anche a seguito di sanzioni disciplinari, con
esplicita dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o
licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato
decaduto o licenziato da un impiego statale ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
m) la lingua straniera prescelta fra inglese, francese, tedesco
e spagnolo, la cui conoscenza sara' accertata nel corso della prova
orale.
n) l'eventuale possesso di uno dei titoli di riserva di cui
all'art. 2 del bando e/o dei titoli di preferenza, a parita' di
merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni (allegato «A»), specificando eventualmente l'ufficio e
l'amministrazione presso cui e' depositata la relativa
documentazione. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in
sede di formazione della graduatoria finale;
o) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni.
5. Il candidato portatore di handicap, fermo restando il
requisito dell'idoneita' fisica tale da permettere lo svolgimento
delle funzioni proprie del profilo professionale per il quale
concorre, deve indicare nella domanda la propria condizione e
specificare l'ausilio ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari
per lo svolgimento delle prove. Il candidato dovra', altresi',
allegare una certificazione rilasciata da apposita struttura
sanitaria che, in relazione allo specifico handicap ed al tipo di
prova da sostenere, indichi gli elementi essenziali occorrenti per la
fruizione dei benefici richiesti al fine di consentire
all'amministrazione di predispone per tempo i mezzi e gli strumenti
atti a garantire agli interessati una regolare partecipazione al
concorso. Il candidato che si trovi nella sopra indicata condizione
e' tenuto a contattare, prima dell'espletamento delle prove previste
nel presente bando, i seguenti numeri telefonici: 06/59942696 -
06/59942875 - 06/59942633 - 06/59943329.
6. L'Amministrazione non assume responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda. 7. L'amministrazione, altresi', non assume responsabilita'
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
7. A norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione effettua
idonei controlli, anche a campione o scandaglio, sulla veridicita'
delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui
agli articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni rispettivamente non
veritiere o mendaci.

                               Art. 5 


Commissione esaminatrice


La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con
successivo provvedimento, avra' la composizione prevista dall'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni.

                               Art. 6 


Preselezione e calendario delle prove


1. Qualora il numero delle domande lo renda opportuno e' facolta'
dell'Amministrazione effettuare una prova preselettiva, consistente
in una serie di domande a risposta multipla, di cultura generale e
sulle materie oggetto delle prove d'esame per determinare
l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Per
l'espletamento della preselezione l'Amministrazione puo' avvalersi
anche di enti esterni.
2. In caso di effettuazione della prova preselettiva, il
calendario, la sede, le modalita' di espletamento della stessa, il
numero dei candidati ammessi alla successive prove scritte, nonche'
l'eventuale pubblicazione dei quesiti su cui vertera' la prova
medesima, saranno resi noti ai concorrenti con apposito avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 15
novembre 2011.
3. I candidati si presenteranno a sostenere detta prova senza
altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella
predetta Gazzetta Ufficiale.
4. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia
la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della prova
preselettiva non concorrera' alla formazione del voto finale di
merito.
5. Nel caso in cui, invece, non sia effettuata la preselezione,
con lo stesso avviso i candidati saranno informati dei giorni,
dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite
nel successivo art. 7. Qualora, infine, per motivi organizzativi non
sia possibile fissare il calendario d'esame, nella medesima Gazzetta
Ufficiale sara' comunicato il rinvio a successiva Gazzetta Ufficiale
della pubblicazione del calendario delle prove scritte.
6. I candidati si presenteranno a sostenere le predette prove
scritte, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o
invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta
Ufficiale.
7. Per sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove
d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di
identita' o di riconoscimento. Qualora l'interessato sia in possesso
di un documento di identita' o di riconoscimento non in corso di
validita', gli stati, le qualita' personali ed i fatti in esso
contenuti, possono essere comprovati mediante esibizione dello
stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del
documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.

                               Art. 7 


Prove d'esame


1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova
orale.
2. Le due prove scritte, entrambe consistenti in appositi test
bilanciati a risposta multipla e/o sintetica, da risolvere in tempo
predeterminato, verteranno:
a) la prima su tutte o alcune delle seguenti materie: nozioni
di igiene ambientale e navale; nozioni di epidemiologia e profilassi
delle principali malattie infettive, con particolare riguardo alla
profilassi internazionale; nozioni generali sulle piu' diffuse
malattie sociali; nozioni di igiene degli alimenti con particolare
riferimento alla normativa che regola il settore della tutela
igienico sanitaria degli alimenti e delle bevande; vigilanza
sanitaria sugli alimenti e sulle bevande; conservazione,
adulterazioni e sofisticazioni piu' comuni dei principali alimenti;
b) la seconda su tutte o alcune delle seguenti materie: nozioni
di igiene zootecnica e alimentare; nozioni di epidemiologia e
profilassi delle principali malattie animali con particolare
riferimento a quelle trasmissibili all'uomo; nozioni di sanita'
pubblica veterinaria e sanita' animale; nozioni sulle principali
tecniche di controllo degli animali e ispezione dei prodotti di
origine animale; nozioni sulla normativa concernente la protezione
del benessere animale nei trasporti, nell'allevamento e nella
sperimentazione; nozioni sulle tecniche ispettive di ambienti di
stoccaggio di prodotti di origine animale e ricoveri animali.
3. La durata di ciascuna delle due prove sara' predeterminata
dalla commissione esaminatrice e, comunque, non sara' superiore a
novanta minuti.
4. La valutazione delle prove individuali potra' avvenire con
l'ausilio di apparecchiature elettroniche, anche mediante
procedimenti di lettura ottica, sotto diretta sorveglianza della
commissione esaminatrice.
5. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove.
6. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno
21/30.
7. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
sara' data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della
data, del luogo e dell'ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla
e, contestualmente, sara' data comunicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte.
8. La prova orale consistera' in un colloquio che, tenuto conto
del profilo professionale oggetto della presente procedura
concorsuale, vertera' sulle seguenti materie:
le materie previste per le prove scritte;
elementi di diritto amministrativo;
elementi di diritto costituzionale;
elementi di diritto sanitario con particolare riguardo a leggi
e regolamenti concernenti le materie di competenza del Ministero
della salute;
regolamento sanitario internazionale;
organizzazioni sanitarie internazionali;
elementi di diritto penale limitatamente agli illeciti
alimentari;
organizzazione sanitaria italiana, con particolare riferimento
all'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero
della salute.
9. Nell'ambito della prova orale sara' accertata la conoscenza
della lingua straniera, prescelta fra inglese, francese, tedesco e
spagnolo, mediante lettura, traduzione di testi e conversazione in
tale lingua. Sara' accertata, altresi', la conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
10. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato un punteggio non inferiore a 21/30. Le sedute della
commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale,
sono pubbliche e si svolgeranno presso il Ministero della salute o
presso altra sede idonea. Al termine di ogni seduta, la commissione
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del
punteggio attribuito a ciascuno di essi. L'elenco medesimo,
sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso nella sede
d'esame.
11. Il punteggio finale, espresso in sessantesimi, e' dato dalla
somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dalla
votazione riportata nella prova orale.

                               Art. 8 


Presentazione dei titoli di riserva e di preferenza


1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che
intendano far valere eventuali titoli di riserva di cui all'art. 2
del bando e/o di preferenza, a parita' di merito, previsti dall'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire
all'Amministrazione, entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano
sostenuto la suddetta prova, la documentazione, in carta semplice,
attestante il possesso dei suddetti titoli di riserva e/o preferenza,
purche' gia' dichiarati nella domanda di partecipazione, dai quali
risulti, altresi', il possesso del titolo alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande.
2. La documentazione di cui al comma precedente non e' richiesta
ai dipendenti di ruolo del Ministero della salute ne' ai dipendenti
di ruolo di altre pubbliche amministrazioni, nel caso in cui la
documentazione stessa esista agli atti del fascicolo personale. Gli
stessi dovranno comunque darne comunicazione, entro il termine di cui
al primo comma del presente articolo, indicando con esattezza
l'ufficio e l'amministrazione presso cui questa e' depositata, pena
il mancato riconoscimento del beneficio.
3. Il diritto alla riserva e/o alla preferenza, a parita' di
merito, potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione
sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'unito schema (allegato «B»). La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa con le
modalita' di cui all'art. 38 dello stesso testo unico.
4. Ove risulti piu' agevole, e' facolta' degli interessati
trasmettere, entro lo stesso termine di cui al primo comma del
presente articolo, i certificati originali o in copia autenticata, in
esenzione di bollo. L'autenticazione di copia puo' essere fatta anche
presso l'ufficio III della ex Direzione generale del personale,
organizzazione e bilancio - settore concorsi - su esibizione
dell'originale e senza l'obbligo di deposito dello stesso. In tal
caso la copia autenticata puo' essere utilizzata solo nel
procedimento in corso.
5. A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'Amministrazione
effettua idonei controlli, anche a campione o scandaglio, sulla
veridicita' delle predette dichiarazioni sostitutive con le
conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 in caso di
dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.
6. Non saranno presi in considerazione titoli di riserva e/o
preferenza a parita' di merito non dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso.
7. I documenti di cui al presente articolo dovranno essere
presentati direttamente o tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato nel primo comma, alla ex
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio,
Ufficio III, via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma EUR ovvero tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo
dgpob@postacert.sanita.it. Nel caso di invio tramite raccomandata si
rinvia a quanto previsto dal precedente art. 4, comma 6 secondo
periodo, del presente decreto.

                               Art. 9 


Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria finale


1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto da ciascun candidato sommando la media dei voti conseguiti
nelle prove scritte ed il voto conseguito nella prova orale.
Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso e tenuti
presenti gli eventuali titoli di riserva e/o di preferenza a parita'
di merito, con decreto del direttore della ex Direzione generale del
personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della
salute, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i
vincitori del concorso.
2. La graduatoria finale del concorso sara' pubblicata nel
Bollettino ufficiale del Ministero della salute. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale. Dalla data di pubblicazione di tale
avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. I posti messi a concorso e gli altri che si renderanno
disponibili a qualunque titolo potranno essere conferiti ai candidati
utilmente collocati in graduatoria entro i termini di validita' della
stessa.
4. Nell'utilizzo della graduatoria sara' applicato il meccanismo
della riserva di cui all'art. 2, comma 1, del presente bando anche
per l'eventuale chiamata in servizio dei candidati idonei.

                               Art. 10 


Accertamento del possesso dei requisiti
per la costituzione del rapporto d'impiego


1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare
o a far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro il termine che sara' loro comunicato, il certificato medico,
rilasciato da un medico dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale
competente per territorio (o da un medico militare in servizio
permanente effettivo), dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce.
2. Per i vincitori che siano invalidi di guerra, invalidi civili
per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi
civili, mutilati ed invalidi del lavoro e per quelli riconosciuti
portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.U.S.L. di
appartenenza dei medesimi. Esso deve contenere, oltre ad una esatta
descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' delle
condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione
che gli stessi non possano arrecare pregiudizio alla salute ed
all'incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli
impianti e che le loro condizioni fisiche li rendano idonei al
disimpegno delle funzioni relative all'impiego per il quale hanno
concorso.
3. Il certificato medico ha validita' di sei mesi dalla data del
rilascio. L'Amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso.
4. Nello stesso termine fissato dall'Amministrazione, i vincitori
devono altresi' comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione, il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza;
iscrizione nelle liste elettorali; titolo di studio posseduto, con
l'indicazione della data di conseguimento e dell'istituto presso il
quale e' stato conseguito; assenza, ovvero presenza di condanne
penali e di procedimenti penali in corso. A tale scopo puo' essere
utilizzato l'allegato «B» al presente decreto. Si osservano le
disposizioni in materia di autocertificazione e controllo di cui al
precedente art. 8.
5. E' facolta' dell'interessato comprovare il possesso dei
requisiti di ammissione mediante la presentazione dei relativi
certificati, di cui sia eventualmente in possesso. Ove i termini di
validita' di tali certificati fossero scaduti l'interessato deve
dichiarare in calce al documento che le informazioni contenute nel
certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio. Tale ultima possibilita' non e' estensibile ai certificati
medici.
6. Scaduto inutilmente il termine fissato dall'amministrazione
non si dara' luogo alla stipula del contratto, ovvero, ove stipulato
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti, lo
stesso sara' risolto.

                               Art. 11 


Assunzione dei vincitori


1. Nel rispetto della normativa in materia di assunzione nel
pubblico impiego e subordinatamente alle facolta' assunzionali del
Ministero al termine della procedura concorsuale, i vincitori del
concorso saranno invitati a stipulare un contratto individuale di
lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al momento
dell'assunzione e saranno soggetti al periodo di prova previsto dalle
stesse disposizioni.
2. I medesimi dovranno dichiarare, inoltre, sotto la propria
responsabilita', di non avere altro rapporto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato con altra amministrazione, pubblica o
privata - ovvero di usufruire, se pubblici dipendenti, del periodo di
aspettativa senza retribuzione a seguito di vincita di pubblico
concorso previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali - e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni. In caso contrario, deve
essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per
l'impiego presso il Ministero della salute.
3. I vincitori del concorso che non si presentino, senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio saranno
considerati rinunciatari.
4. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i vincitori del concorso dovranno permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque
anni.
5. I vincitori saranno assegnati, secondo l'ordine della
graduatoria finale, agli uffici centrali e periferici del Ministero,
in base alle esigenze di servizio esistenti al momento della stipula
del contratto individuale di lavoro. Nell'individuazione delle sedi
di prima assegnazione sara' tenuto prioritariamente conto del
precedente servizio eventualmente prestato presso il Ministero della
salute.

                               Art. 12 


Accesso agli atti del concorso


L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatti salvi
gli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere
interessi giuridici.

                               Art. 13 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e successive modificazioni, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti e trattati, anche avvalendosi di enti
esterni, presso il Ministero della salute, Ufficio III della ex
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
per le finalita' di gestione del procedimento concorsuale e per la
formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari
per perseguire tali finalita'.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno essere
fatti valere rivolgendosi al Ministero della salute, ex Direzione
generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, Ufficio
III, via Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma EUR. Il titolare del
trattamento dei dati e' il Ministero della salute. Il responsabile
del trattamento dei dati e' il Direttore generale pro- tempore della
sopra indicata ex Direzione generale.

                               Art. 14 


Norme di salvaguardia


1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento
dei pubblici concorsi.
2. Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale.
3. L'amministrazione si riserva la facolta' di revocare in ogni
momento la presente procedura anche in relazione a sopravvenute norme
di legge in materia di dotazioni organiche e assetti organizzativi.
4. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale
del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data.
Informazioni sulla procedura concorsuale saranno disponibili sul
sito internet del Ministero della salute: www.salute.gov.it
Roma, 30 agosto 2011

Il direttore generale: Celotto

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